DIRETTIVA 97/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzato a garantire il servizio universale e l'interoperatività attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 19 marzo 1997, (1) considerando che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, verrà liberalizzata la fornitura di servizi e infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità (con periodi transitori per alcuni Stati membri); che la risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (4) riconosce che, per promuovere servizi di telecomunicazione di dimensione comunitaria, occorre garantire l'interconnessione delle reti pubbliche e, nel futuro contesto concorrenziale, l'interconnessione tra vari operatori nazionali e comunitari; che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (5) stabilisce principi armonizzati per un accesso e un uso liberi ed efficienti delle reti pubbliche ed eventualmente dei servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico; che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993, concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (6) riconosce che le misure in materia di fornitura di una rete aperta offrono un contesto adeguato per l'armonizzazione delle condizioni di interconnessione; che questa armonizzazione è essenziale per l'istituzione e il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di telecomunicazione; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995, sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni (7) riconosce come elementi essenziali di tale futuro quadro normativo il mantenimento e lo sviluppo di un servizio universale, nonchè una regolamentazione specifica dell'interconnessione, e traccia alcuni orientamenti su tali questioni; (2) considerando che è necessario un quadro generale per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico, a prescindere dalle tecnologie di supporto impiegate, onde garantire l'interoperabilità punto-punto dei servizi per gli utenti comunitari; che fattori centrali per incentivare lo sviluppo di mercati aperti e concorrenziali sono condizioni di interconnessione e interoperabilità eque, proporzionali e non discriminatorie; (3) considerando che l'eliminazione dei diritti speciali ed esclusivi nel settore delle telecomunicazioni implica la revisione di alcune definizioni esistenti; che, ai fini della presente direttiva, i servizi di telecomunicazione non comprendono i servizi di radiodiffusione e telediffusione; che le condizioni tecniche, le tariffe e le condizioni d'impiego e fornitura che si applicano all'interconnessione possono essere diverse da quelle relative alle interfacce utente finale/rete; (4) considerando che nel quadro normativo relativo all'interconnessione rientrano quelle situazioni in cui le reti interconnesse sono usate per la fornitura commerciale di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico; che nel quadro normativo per l'interconnessione non rientra il caso in cui una rete di telecomunicazioni è usata per la fornitura di servizi disponibili ad un utilizzatore finale o ad un gruppo chiuso di utenti, ma rientra solo il caso in cui una rete di telecomunicazione è usata esclusivamente per la fornitura di servizi a disposizione del pubblico; che le reti di telecomunicazione interconnesse possono essere di proprietà delle parti coinvolte o possono essere basate su linee affittate e/o su capacità di trasmissione non di proprietà delle parti interessate; (5) considerando che, a seguito dell'eliminazione dei diritti speciali ed esclusivi nell'ambito dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità, la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione può esigere qualche forma di autorizzazione da parte degli Stati membri; che gli organismi autorizzati a fornire reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico in tutta la Comunità o in parte di essa devono essere liberi di negoziare accordi di interconnessione su base commerciale a norma del diritto comunitario, fatto salvo il controllo e, se necessario, l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione; che, all'interno della Comunità, è necessario garantire un'adeguata interconnessione di alcune reti e l'interoperabilità dei servizi essenziali per il benessere sociale ed economico degli utenti comunitari, in particolare per quanto riguarda le reti e i servizi fissi e mobili di telefonia pubblica e le linee affittate; che, ai fini della presente direttiva, il termine "pubblico" non si riferisce né alla proprietà né ad una serie limitata di offerte denominate "reti pubbliche" o "servizi pubblici", ma riguarda qualsiasi rete o servizio messo a disposizione del pubblico affinchè sia utilizzato da terzi; (6) considerando che è necessario definire gli organismi che detengono diritti e obblighi di interconnessione; che, per incentivare lo sviluppo di nuovi tipi di servizi di telecomunicazione, è importante incoraggiare nuove forme di interconnessione e un accesso speciale alle reti in punti diversi dai punti terminali delle reti offerti alla maggior parte degli utenti finali; che la forza di mercato di un organismo dipende da una serie di fattori, ivi compresa la quota del prodotto o del mercato dei servizi che detiene nel rispettivo mercato geografico, il fatturato relativo alla dimensione del mercato, la capacità di influenzare le condizioni di mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, i suoi collegamenti internazionali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che la determinazione degli organismi che hanno una significativa forza di mercato dovrebbe essere effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione tenendo conto della situazione nel mercato in questione; (7) considerando che l'evoluzione della nozione di servizio universale deve procedere di pari passo con il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e il mutare della domanda degli utenti; che nell'esame futuro della presente direttiva occorrerebbe valutare le nuove condizioni per la fornitura del servizio universale; (8) considerando che gli obblighi relativi alla fornitura del servizio universale contribuiscono agli obiettivi della coesione economica e sociale e dell'equivalenza, sul piano territoriale, della Comunità; che all'interno di uno Stato membro più di un organismo può dover assolvere agli obblighi di servizio universale; che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare quanto prima l'introduzione di nuove tecnologie quali la rete di servizi digitali integrali (ISDN) su una base quanto più ampia possibile; che, allo stato attuale dello sviluppo della ISDN nella Comunità tale rete non è accessibile a tutti gli utenti e non è soggetta alle disposizioni in materia di servizio universale della presente direttiva; che può essere opportuno valutare a tempo debito se la ISDN debba essere parte del servizio universale; che nel calcolo del costo netto del servizio universale occorre tenere in debito conto i costi e le entrate oltre a fattori economici esterni e ai benefici intangibili che risultano dalla fornitura del servizio universale, ma che non dovrebbero ostacolare l'attuale processo di riequilibrio delle tariffe; che i costi connessi con gli obblighi di servizio universale dovrebbero essere calcolati in base a procedure trasparenti; che i contributi finanziari legati alla ripartizione dei suddetti obblighi dovrebbero essere scorporati dalle tariffe di interconnessione; che, allorquando un obbligo di servizio universale rappresenta un onere eccessivo per un organismo, è opportuno permettere agli Stati membri di istituire meccanismi per ripartire il costo netto delle forniture del servizio universale di una rete telefonica pubblica fissa e di un servizio telefonico pubblico fisso con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico; che ciò dovrebbe rispettare i principi del diritto comunitario, in particolare quello della non discriminazione e della proporzionalità, e dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 100 A del trattato; (9) considerando che è importante definire principi che garantiscano la trasparenza, l'accesso alle informazioni, la non discriminazione e la parità di accesso, in particolare per gli organismi che detengono una quota di mercato significativa. (10) considerando che la determinazione dei prezzi di interconnessione costituisce un fattore essenziale per stabilire la struttura e l'intensità della concorrenza nel processo di trasformazione verso la liberalizzazione del mercato; che gli organismi che detengono una quota di mercato significativa devono poter dimostrare che le proprie tariffe di interconnessione sono fissate in base a criteri oggettivi e rispettano i principi della trasparenza e dell'orientamento ai costi e sono sufficientemente scorporate rispetto agli elementi di rete e di servizio offerti; che la pubblicazione di un elenco di servizi di interconnessione, delle tariffe, nonchè delle condizioni applicabili a tali servizi di interconnessione, aumenta la necessaria trasparenza e favorisce la non-discriminazione; che occorre garantire la flessibilità nella metodologia di applicazione delle tariffe per il traffico di interconnessione, ivi compresa la determinazione delle tariffe in base alla capacità; che il livello delle tariffe deve favorire la produttività e incentivare un ingresso efficiente e sostenibile sul mercato e non deve essere inferiore a un limite determinato dall'applicazione di metodi di imputazione e attribuzione dei costi e dei costi marginali di lungo periodo basati sulle cause reali dei costi, né superiore ad un limite determinato dal costo unico di fornitura dell'interconnessione in oggetto; che le tariffe di interconnessione basate su un livello dei prezzi strettamente connesso con i costi addizionali di lungo periodo risultanti dall'accesso all'interconnessione sono opportune per incentivare il rapido sviluppo di un mercato aperto e competitivo; (11) considerando che, se un organismo che detiene diritti speciali ed esclusivi in un settore non connesso con le telecomunicazioni fornisce anche servizi di telecomunicazione, la separazione della contabilità o la separazione strutturale rappresentano strumenti efficaci per scoraggiare sovvenzioni incrociate abusive per lo meno al di sopra di una certa cifra d'affari nelle attività di telecomunicazione; che nei casi in cui un organismo detenga una quota di mercato significativa, un'opportuna separazione contabile tra attività di interconnessione e altre attività di telecomunicazione, in modo da individuare tutti i fattori di costo e di ricavo relativi a tali attività, garantisce la trasparenza dei trasferimenti interni dei costi; (12) considerando che le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo importante per favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale nell'interesse degli utenti comunitari e per garantire l'adeguata interconnessione delle reti e interoperabilità dei servizi; che un'adeguata interconnessione tiene conto delle richieste degli operatori che desiderano realizzare l'interconnessione, in particolare riguardo ai punti di interconnessione più appropriati, con ciascun operatore responsabile del trasferimento delle chiamate e della tariffazione reciproca fino al punto di interconnessione; che il negoziato di accordi di interconnessione può essere agevolato dalle autorità nazionali di regolamentazione che fissano alcune condizioni preliminari, in base alla normativa comunitaria, tenendo conto delle raccomandazioni definite dalla Commissione al fine di agevolare lo sviluppo di un vero e proprio "mercato domestico" europeo, e individuano altri settori che devono essere contemplati dai suddetti accordi di interconnessione; che, in caso di controversie in materia di interconnessione tra parti dello stesso Stato membro, la parte lesa deve potersi rivolgere all'autorità nazionale di regolamentazione per risolvere la controversia; che le autorità nazionali di regolamentazione devono poter indurre gli organismi ad interconnettere le loro strutture, qualora si possa dimostrare che ciò é nell'interesse degli utenti; (13) considerando che, a norma della direttiva 90/387/CEE i requisiti essenziali in base ai quali sono giustificate restrizioni all'accesso e all'uso di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni sono limitati alla sicurezza delle operazioni di rete, alla salvaguardia dell'integrità della rete, all'interoperabilità dei servizi, ove giustificato e alla protezione dei dati, a seconda dei casi; che le motivazioni di tali restrizioni devono essere rese note; che le clausole della presente direttiva non impediscono ad uno Stato membro di adottare misure giustificate dalle ragioni di cui agli articoli 36 e 56 del trattato ed in particolare ragioni di pubblica sicurezza, ordine pubblico e moralità pubblica; (14) considerando che l'uso comune delle infrastrutture può presentare vantaggi per la pianificazione urbana e per motivi di ordine ambientale, economico o di altro genere e che dovrebbe essere incentivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in base ad accordi facoltativi; che in alcuni casi può essere opportuno imporre ad organismi l'obbligo di uso comune delle strutture, ma solo previa esauriente e pubblica consultazione; (15) considerando che la numerazione é un elemento fondamentale per garantire parità di accesso; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il compito di amministrare e controllare i piani di numerazione nazionale, nonché quegli aspetti dei servizi di telecomunicazione legati all'identificazione e all'indirizzamento ove sia necessario un coordinamento a livello nazionale, al fine di garantire una concorrenza efficace; che nell'assolvere tale compito le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto del principio di proporzionalità in particolare riguardo all'effetto di qualsiasi misura sugli operatori, gli intermediari ed i consumatori della rete; che la portabilità dei numeri é un'opportunità importante per gli utenti che dovrebbe essere messa a disposizione non appena risulti realizzabile; che i piani di numerazione devono essere elaborati in piena collaborazione con tutte le parti interessate, in conformità con un quadro di numerazione europeo a lungo termine, e con piani di numerazione internazionali in corso d'esame nell'ambito della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT); che i requisiti di numerazione per l'Europa, le esigenze in termini di fornitura di servizi nuovi e paneuropei e la globalizzazione e sinergia del mercato delle telecomunicazioni rendono necessario il coordinamento delle posizioni nazionali a norma del trattato all'interno di organizzazioni e forum internazionali ove si adottino decisioni in materia di numerazione; (16) considerando che, a norma della direttiva 90/387/CEE l'armonizzazione delle interfacce tecniche e delle condizioni di accesso deve fondarsi su specifiche tecniche comuni che tengano conto delle norme internazionali; che può essere necessario elaborare nuove norme europee in materia di interconnessione; che, a norma della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (8), non devono essere preparate nuove norme nazionali in settori in cui vengono elaborate norme europee armonizzate; (17) considerando che, a norma della direttiva 90/387/CEE le condizioni per la fornitura di una rete aperta (ONP) devono essere trasparenti e pubblicate in maniera obbligata; che detta direttiva ha istituito un comitato per assistere la Commissione (il comitato ONP) e una procedura di consultazione con gli organismi di telecomunicazione, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti e i fornitori di servizi; (18) considerando che oltre al diritto di ricorso riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, occorre una semplice procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie transfrontaliere che non rientrano tra le competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione; che tale procedura, il cui avvio é a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia interessate dovrebbe essere efficiente, non dispendiosa e trasparente e deve coinvolgere tutte le parti interessate; (19) considerando che, per consentirle di controllare efficacemente l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono notificare alla Commissione quali autorità nazionali di regolamentazione saranno incaricate di svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva e quali sono gli organismi a cui si riferiscono le disposizioni in essa contenute; (20) considerando che, visto lo sviluppo dinamico del settore, deve essere istituita una procedura efficiente per l'adeguamento di alcuni allegati della presente direttiva, che tenga pienamente conto dei pareri degli Stati membri e che coinvolga il comitato ONP; (21) considerando che il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un "modus vivendi" relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (2); (22) considerando che l'adempimento di alcuni obblighi deve essere legato alla data di liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione e, con particolare riguardo ai rispettivi Stati membri, deve tenere pienamente conto dei pertinenti periodi transitori, ivi compresa la detenzione di diritti speciali o esclusivi in relazione all'interconnessione diretta fra le reti mobili di tali Stati membri e la rete fissa o mobile di altri Stati membri; che è possibile differire l'adempimento dell'obbligo di garantire la portabilità dei numeri qualora la Commissione accerti che detto obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi; (23) considerando che, nel caso di imprese non stabilite nella Comunità, la presente direttiva non impedisce l'adozione di misure conformi sia alla legislazione comunitaria che agli esistenti obblighi internazionali allo scopo di assicurare che i cittadini degli Stati membri godano di un trattamento analogo nei paesi terzi; che le imprese comunitarie debbono beneficiare nei paesi terzi di un trattamento e di un effettivo accesso al mercato analogo a quello attribuito in ambito comunitario ai cittadini dei paesi in questione; che nei negoziati in materia di telecomunicazioni la Comunità dovrà perseguire un equilibrato accordo multilaterale che offra agli operatori comunitari un effettivo e analogo accesso nei paesi terzi; (24) considerando che occorre esaminare l'applicazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 1999, in particolare per esaminare la portata del servizio universale e il calendario per la portabilità dei numeri; che nel contempo occorre rivedere periodicamente anche la situazione relativa all'interconnessione con i paesi terzi, onde poter adottare le iniziative opportune; (25) considerando che l'obiettivo fondamentale dell'interconnessione delle reti e dell'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e che tale obiettivo può perciò essere meglio realizzato a livello comunitario mediante la presente direttiva; che al momento della revisione della presente direttiva è auspicabile che si valuti se ricorrono le condizioni per istituire un'autorità europea di regolamentazione tenendo conto, tra l'altro, dei lavori preparatori intrapresi dalla Commissione; che, quando sarà realizzata nel mercato una concorrenza effettiva, le regole di concorrenza del trattato saranno sostanzialmente sufficienti per effettuare un controllo a posteriori sulla correttezza delle competenze, in modo da riconsiderare la necessità della presente direttiva, fatta eccezione per le disposizioni in materia di servizio universale e di soluzione delle controversie; (26) considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA Articolo 1 La presente direttiva istituisce un quadro normativo atto a garantire, nella Comunità, l'interconnessione delle reti di telecomunicazione e in particolare l'interoperatività dei servizi, nonchè ad assicurare la fornitura di servizi universali in una situazione di mercati aperti e universali. Essa riguarda l'armonizzazione delle condizioni per un'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e per l'accesso a tali reti e servizi. Articolo 2 1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
b) "rete pubblica di telecomunicazione", una rete di telecomunicazione utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico; c) "rete di telecomunicazione", i sistemi di trasmissione e, all'occorrenza, le apparecchiature di commutazione e altre risorse che permettono il trasporto di segnali tra definiti punti terminali di rete, con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici; d) "servizi di telecomunicazione", i servizi la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione; e) "utenti", i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico; f) "diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi impresa di fornire lo stesso servizio o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti; g) "servizio universale", un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile. 2. Se pertinenti, si applicano le altre definizioni contenute nella direttiva 90/387/CEE. Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eliminare ogni restrizione che impedisca agli organismi autorizzati dagli Stati membri a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico, di negoziare tra loro accordi di interconnessione in base al diritto comunitario. Articolo 4 1. Gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato II hanno il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tale categoria, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi in oggetto, affinchè le suddette reti e servizi vengano forniti in tutta la Comunità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono limitare, caso per caso, l'obbligo di cui trattasi temporaneamente, sia se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta, sia se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'autorità nazionale di regolamentazione sono pienamente motivate e rese pubbliche secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Articolo 5 1. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, uno Stato membro stabilisca che gli obblighi di servizio universale rappresentino un onere eccessivo per un organismo, esso prevede un meccanismo atto a ripartire il costo netto di detti obblighi con altri organismi che gestiscano reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico. Nel fissare i contributi dovuti, gli Stati membri tengono in debito conto i principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità. Possono essere finanziati con queste modalità solo le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parte 1. Articolo 6 1. Per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I forniti da organismi che le autorità nazionali di regolamentazione hanno notificato come aventi una quota di mercato significativa, gli Stati membri provvedono affinchè:
b) vengano rese disponibili, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche necessarie agli organismi che prevedono di interconnettersi, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le informazioni fornite dovrebbero comprendere i programmi di modifica la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'autorità nazionale di regolamentazione; c) gli accordi di interconnessione sono comunicati alle competenti autorità nazionali di regolamentazione interessate e resi disponibili su richiesta delle parti interessate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti; l'autorità nazionale di regolamentazione determina quali aspetti riguardino la strategia commerciale delle parti; in ogni caso, devono essere messi a disposizione delle parti interessate, su richiesta, particolari su tariffe, termini e condizioni di interconnessione e su ogni contributo dovuto per gli obblighi di servizio universale; d) le informazioni ricevute da un organismo che intenda interconnettersi devono essere utilizzate per il solo fine per cui sono state fornite; esse non devono essere trasmesse ad altri servizi, società affiliate o interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale. Articolo 7 1. Gli Stati membri provvedono affinchè le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 si applichino agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parti 1 e 2, che sono stati notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come aventi una quota di mercato significativa. Articolo 8 1. Gli Stati membri prescrivono agli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico che detengono diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro, di tenere una contabilità separata per le attività di telecomunicazione, come sarebbe richiesto se dette attività fossero svolte da società aventi personalità giuridica distinta, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di attribuzione utilizzati, relativi alle loro attività di telecomunicazione, compresa una ripartizione suddivisa per voce delle immobilizzazioni e dei costi strutturali, ovvero di provvedere ad una separazione strutturale per le attività di telecomunicazione. Articolo 9 1. Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono ed assicurano un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, assolvendo ai loro compiti in modo da garantire la massima efficienza dal punto di vista economico e il massimo beneficio agli utenti finali. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono in particolare in considerazione:
- la necessità di stimolare un mercato competitivo; - la necessità di assicurare uno sviluppo equo e adeguato di un mercato europeo delle telecomunicazioni armonizzato; - la necessità di cooperare con le loro controparti in altri Stati membri; - la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transeuropei, interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilità dei servizi, nonchè l'accesso a tali reti e servizi; - i principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità; - la necessità di mantenere e sviluppare il servizio universale. 2. Le condizioni generali fissate in anticipo dalle autorità nazionali di regolamentazione sono pubblicate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1. Per quanto concerne in particolare l'interconnessione tra gli organismi di cui all'allegato II, l'autorità nazionale di regolamentazione:
- favorisce l'inserimento degli elementi indicati nell'allegato VII, parte 2 negli accordi di interconnessione. Tra le condizioni fissate dalle autorità nazionali di regolamentazione possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, condizioni tecniche, tariffe, condizioni di fornitura e impiego, condizioni relative alla conformità alle norme pertinenti, conformità ai requisiti essenziali, tutela dell'ambiente e/o conservazione della qualità del servizio punto-punto. L'autorità nazionale di regolamentazione può inoltre d'ufficio, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare la scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, detta autorità prende misure al fine di pervenire ad un accordo secondo le procedure da essa stabilite. Dette procedure sono rese disponibili al pubblico a norma dell'articolo 14, paragrafo 2. 4. Quando un organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'autorità nazionale di regolamentazione ha il diritto di verificare tali accordi nella loro totalità. 5. In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di uno Stato membro, su richiesta di una delle parti, l'autorità nazionale di regolamentazione si adopera per risolvere dette controversie entro sei mesi dalla data della richiesta. La decisione relativa alla controversia costituisce un giusto equilibrio tra i legittimi interessi di entrambe le parti. In tale caso, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto , tra l'altro, di quanto segue:
- obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione; - interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazione a livello nazionale e comunitario; - disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, all'interconnessione richiesta; - interesse a garantire disposizioni in materia di parità di accesso; - necessità di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazione e l'interoperabilità dei servizi; - tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla; - posizioni relative di mercato delle parti; - interesse pubblico (ad esempio, protezione dell'ambiente); - promozione della concorrenza; - necessità di mantenere un servizio universale. Le decisioni adottate in materia dalle autorità nazionali di regolamentazione sono rese disponibili per il pubblico secondo le procedure nazionali. Le relative motivazioni sono debitamente esposte alle parti interessate. 6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico non abbiano interconnesso le loro strutture, le autorità nazionali di regolamentazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, possono chiedere in ultima istanza agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e, all'occorrenza, fissare le condizioni dell'interconnessione. Articolo 10 1. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della medesima, si applicano all'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e/o ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico, come indicato nella lettera, da a) a d) del presente articolo.
Al verificarsi delle circostanze sopra menzionate gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità definite dalle autorità nazionali competenti. La necessità di rispondere a dette priorità non costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione. Inoltre le autorità di regolamentazione si accertano che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza. b) Mantenimento dell'integrità della rete: Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazione. La necessità di mantenere l'integrità della rete non rappresenta una giustificazione valida per rifiutare di negoziare le condizioni di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrità della rete siano proporzionali e non discriminatorie e si fondino sui criteri obiettivi individuati in precedenza. c) Interoperabilità dei servizi: Gli Stati membri possono imporre condizioni negli accordi di interconnessione onde garantire l'interoperabilità dei servizi, ivi comprese le condizioni destinate a garantire una qualità soddisfacente da punto a punto. Tra dette condizioni figurano l'adozione di norme tecniche specifiche, di specifiche o di codici di condotta approvati dall'industria. d) Protezione dei dati: Gli Stati membri possono imporre condizioni negli accordi di interconnessione al fine di garantire la protezione dei dati, nella misura in cui ciò sia necessario per conformarsi alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di protezione dei dati, ivi compresa la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni elaborate, trasmesse o archiviate e la tutela della vita privata, nel rispetto del diritto comunitario. Articolo 11 Quando, in base al diritto nazionale, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico ha il diritto di installare strutture di superficie, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l'uso comune di tali strutture e/o proprietà con altri organismi che forniscono reti di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico, in particolare, quando i requisiti essenziali privano altri organismi dall'accesso a valide alternative. Articolo 12 1. Gli Stati membri garantiscono che vengano forniti i numeri e le serie di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico. Articolo 13 1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, in base al quale il richiamo alle norme europee può essere reso obbligatorio, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico tengano pienamente conto delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee come adatte ai fini dell'interconnessione.
oppure, in assenza di tali norme, - norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) o dalla Commissione elettronica internazionale (CEI), oppure, in assenza di tali norme, - norme nazionali. 2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, può eventualmente chiedere agli enti europei di normazione di preparare norme in materia di interconnessione ed accesso. I richiami alle norme di interconnessione e accesso possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE. Articolo 14 1. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a pubblicare in forma adeguata informazioni aggiornate per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse. Nella Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato vengono menzionate le modalità di pubblicazione di dette informazioni. Articolo 15 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE, in prosieguo denominato "comitato ONP". Articolo 16 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, per le materie di cui all'articolo 19 si applica la seguente procedura. Articolo 17 1. Fatti salvi:
b) i diritti della parte che invoca la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, degli organismi interessati o di qualunque altra parte in base al diritto nazionale applicabile, la procedura descritta ai paragrafi 2 e 3 si applica per la risoluzione di controversie in materia di interconnessione tra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri, sempre che la controversia in questione non ricada sotto la responsabilità di un'unica autorità nazionale di regolamentazione che eserciti il suo potere a norma dell'articolo 9. 2. Qualsiasi parte che formuli un reclamo in materia di interconnessione nei confronti di un altro organismo può deferire la questione all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'organismo nei cui confronti è stato formulato il reclamo. L'autorità nazionale di regolamentazione si adopera per risolvere la controversia, secondo le procedure e termini di cui all'articolo 9, paragrafo 5. 3. In caso di controversie concomitanti tra due medesimi organismi, le autorità nazionali di regolamentazione interessate, su richiesta di una delle parti in causa, coordinano le loro attività ai fini della risoluzione delle controversie nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, entro sei mesi dal deferimento delle controversie. Le soluzioni devono costituire un giusto equilibrio tra i legittimi interessi di entrambe le parti in causa ed essere coerenti con le norme in materia di interconnessione vigenti negli Stati membri interessati secondo il diritto comunitario. Articolo 18 1. Gli Stati membri provvedono affinchè le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per eseguire i compiti definiti dalla presente direttiva e notificano alla Commissione, entro il 31 gennaio 1997, quali autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili di detti compiti.
- sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative agli organismi aventi una quota di mercato significativa; - sono disciplinati dall'allegato II. 3. La Commissione pubblica i nomi di cui al paragrafo 2 nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Articolo 19 Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati IV, V e VII della presente direttiva al progresso tecnologico o ai mutamenti della domanda di mercato o dei consumatori sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16. Articolo 20 1. Agli Stati membri a cui si riferiscono le risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, che godono di un ulteriore periodo di transizione per la liberalizzazione dei servi di telecomunicazione può essere concesso, fino a quando e nella misura in cui essi si avvalgano di tale periodo di transizione, il differimento dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 a all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, laddove detti obblighi riguardino la diretta interconnessione tra le reti mobili dello Stato membro in questione e le reti mobili o fisse di altri Stati membri e di cui all'articolo 5. Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito alla loro intenzione di avvalersene. Articolo 21 1. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione eventuali difficoltà di ordine generale incontrate, de jure o de facto, dagli organismi comunitari nell'interconnessione con organismi di paesi terzi, di cui sono venuti a conoscenza. Articolo 22 1. Entro il 31 dicembre 1997, e a scadenze periodiche a decorrere da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità dei diritti di interconnessione degli organismi comunitari nei paesi terzi.
b) ai fini della conferma del calendario previsto all'articolo 12, paragrafo 5. Nella relazione la Commissione esamina anche i benefici che deriverebbero dall'istituzione di un'autorità europea di regolamentazione incaricata dei compiti che possano essere meglio eseguiti a livello comunitario. Articolo 23 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 24 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 25 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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