LIMITI PER IL FATTURATO DELLE ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONE (di cui all'articolo 8 paragrafo 1 e 2 ) Parte 1 Il limite relativo al fatturato annuo per le attività di telecomunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è fissato a cinquanta milioni di ecu (50 milioni di ecu). Parte 2 Il limite relativo al fatturato annuo per le attività di telecomunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 è fissato a venti milioni di ecu (20 milioni di ecu). |