Garante per la protezione     dei dati personali VEDI anche Modifica parziale del provvedimento diesonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese diinformazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC) del 14 maggio 2009 PROVVEDIMENTO DEL 22 MAGGIO 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26giugno 2014) Registro dei provvedimenti n. 260 del 22 maggio 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanni BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; VISTOil Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196), con particolare riferimento agli artt. 2, comma 2, 11, comma 1, lett. a),13, comma 5, lett. c) e 154; VISTOil provvedimento del 14 maggio 2009, con il quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c) del Codice, in accoglimentodell'istanza formulata dall'Associazione nazionale tra le imprese diinformazioni commerciali e di gestione del credito (Ancic), aveva esonerato leimprese alla stessa associate dall'obbligo di rendere una informativaindividualizzata agli interessati (clienti, aziende, professionisti,imprenditori e persone fisiche) in occasione del trattamento dei loro dati perfinalità di informazione commerciale; CONSIDERATOche questa Autorità, con tale provvedimento, nel ravvisare una "manifestasproporzione per le società che operano nel settore (Š) dell'obbligo di rendereun'informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di datipersonali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base deglistessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione deidati personali", aveva imposto, quali "misure appropriate" agaranzia degli interessati, la pubblicazione, sulle versioni cartacee di"Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", nonché suirispettivi siti web, agli indirizzi di riferimento www.paginegialle.it ewww.paginebianche.it, di un'unica informativa contenente gli estremiidentificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementiprevisti dall'art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenzaannuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramitedell'associazione di categoria; inoltre, era stato imposto a ciascuna societàdi pubblicare permanentemente detta informativa anche sul proprio sito web e,ad Ancic, di "tenere costantemente aggiornato l'elenco delle società diinformazione commerciale alla medesima aderenti (Š) in modo da rendere piùagevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementidell'informativa sul trattamento dei dati personali che li può riguardaremediante la consultazione del sito web delle società associate"; VISTOil successivo provvedimento del 15 dicembre 2011, con il quale il Garante,accogliendo un'apposita istanza formulata da Ancic, ha disposto per le societàad essa aderenti nuove e appropriate modalità per rendere noti agli interessatigli elementi indicati dall'art. 13 del Codice anche in assenza diun'informativa individualizzata; CONSIDERATOche detta decisione è stata motivata con il fatto che negli anni precedentierano stati distribuiti "presso le imprese e le famiglie italiane"diversi milioni di copie cartacee di "Pagine Gialle" e di"Pagine Bianche", sicché, dovendosi presumere raggiunto l'obiettivodi far conoscere ad un'estesa platea di interessati le caratteristicheessenziali del trattamento di dati effettuato a fini di informazionecommerciale, potevano essere individuate nuove e meno onerose "misureappropriate" a garanzia degli interessati stessi, e precisamente: 1) lapubblicazione - da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle impreseassociate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria-"sulla 3ᵃ VISTAla nuova istanza datata 31 gennaio 2013, con la quale Ancic -nel ribadirel'avvenuta diffusione dell'informativa negli ultimi anni (2009 – 2013),oggetto di pubblicazione su circa 120 milioni di volumi "Seat PagineBianche" e "Seat Pagine Gialle" distribuiti presso le imprese ele famiglie italiane, nonché di ripetute "visualizzazioni (Š) neibanner" di " molteplici siti internet"- ha chiesto a questaAutorità di valutare la possibilità di modificare parzialmente anche ilprovvedimento di esonero del 15 novembre 2011, stabilendo per le proprieassociate modalità ulteriormente semplificate e meno onerose per renderel'informativa semplificata, anche in ragione del fatto che i mezzi attualmenteutilizzati per fornire l'informativa semplificata, valutati anche alla luce deldifficile momento sociale ed economico che il tessuto imprenditoriale italianosi trova a vivere, risulterebbero comunque ancora troppo costosi e, comunque,manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; CONSIDERATOche Ancic, a tal fine, ha proposto di poter rendere l'informativa in questionesecondo nuove modalità, suggerendo, tra l'altro, l'adozione di un piano dicomunicazione via web ("Only Web") in grado di ottimizzare ilpotenziale dei portali di SEAT, il quale, garantendo "sinergia edintegrazione sulle piattaforme di consultazione", sarebbe in grado difacilitare la ricerca e la consultazione dell'informativa attraverso la"banneristica" oggi esistente; più specificamente, tale obiettivoverrebbe raggiunto con l'implementazione di un servizio di comunicazionecomplesso che, avvalendosi di un sistema "multilocator web",assicurerebbe all'utente che ricerchi il nominativo "ANCIC" o laragione sociale di una delle sue associate attraverso i siti di"Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche" (www.paginegialle.ite www.paginebianche.it) di accedere ad un "ambiente" in grado difornire, oltre al testo dell'informativa, ulteriori informazioni -anchegeoreferenziate- sulle singole associate, nonché il "link al sitoproprietario e ad eventuali comunicazioni da advertising (convegni, conferenzestampaŠ)"; RILEVATOche il provvedimento del 15 dicembre 2011 (così come quello del 14 maggio2009), prevedeva espressamente che "le modalità per rendere l'informativaagli interessati in relazione a dati raccolti presso terzi" avrebberopotuto "formare oggetto di ulteriore valutazione, anche alla lucedell'esperienza nel frattempo maturata, nell'ambito del codice di deontologia edi buona condotta previsto dall'art. 118 del Codice"; RITENUTO,anche alla luce dei dati forniti da Ancic (della cui veridicità l'Associazioneha assunto ogni responsabilità, anche penale, ai sensi dell'art. 168 delCodice), che effettivamente, stante la capillare diffusione dell'informativaintervenuta dal 2009 ad oggi (mediante la sua pubblicazione su circa 120milioni di volumi "Seat Pagine Bianche" e "Seat PagineGialle" e attraverso le ripetute visualizzazioni nei banner dei molteplicisiti Internet), le caratteristiche essenziali del trattamento dei datieffettuato a fini di informazione commerciale da parte delle associate Ancicsiano state portate a conoscenza di una quanto mai estesa platea di possibiliinteressati, sicché può reputarsi che il mantenimento delle modalità indicatenel provvedimento del 15 dicembre 2011 per la diffusione dell'informativa siada considerare sproporzionato rispetto al diritto tutelato; RITENUTOopportuno, pertanto, disporre in capo alle società aderenti ad Ancic cheeffettuano attività di informazione commerciale nuove appropriate modalitàper consentire agli interessati di venire a conoscenza degli elementi contenutinell'art. 13 del Codice anche in assenza di un'informativa individualizzatafornita da dette società; RITENUTO,anche alla luce del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), cheun'ampia conoscibilità da parte degli interessati dei trattamenti effettuatiper finalità di informazione commerciale, non solo tra gli operatori economicima, più in generale, tra tutti i possibili soggetti censiti dalle società diinformazione commerciale, possa essere oramai adeguatamente assicurata mediantela diffusione di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi ditutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13,commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delleimprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione dicategoria, attraverso l'implementazione di un servizio di comunicazionecomplesso che, avvalendosi della "banneristica" già esistente suiPortali SEAT e di un sistema "multilocator web", assicuri all'utenteche ricerchi il nominativo "ANCIC" o la ragione sociale di unadelle sue associate sui siti di "Pagine Gialle" e di"Pagine Bianche" (www.paginegialle.it e www.paginebianche.it) diaccedere ad un "ambiente" virtuale in grado di fornire, oltre altesto dell'informativa, ulteriori informazioni -anche georeferenziate- sullesingole associate, nonché il link al sito proprietario e l'immediatoreperimento di ulteriori notizie di specifico interesse (tra cui, a titolo diesempio, convegni, conferenze stampa, ecc.); RITENUTO,inoltre, che ciascuna delle società di informazione commerciale aderente adAncic debba continuare a pubblicare permanentemente, sul proprio sito web,l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, evidenziandola adeguatamente inautonomi riquadri di immediata consultazione; RITENUTOaltresì di ribadire, quale misura opportuna, che Ancic continui a tenercostantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale adessa aderenti, allo stato già presente sul proprio sito web; CONSIDERATOche anche tali nuove misure vengono ritenute appropriate in considerazione delfatto che, per effetto dell'attività di informazione commerciale, i soggettiche in qualità di committenti si avvalgono di tali servizi (solitamenteistituti di credito, finanziarie e imprese) sono comunque, a propria volta,tenuti, nei termini previsti dall'art. 13, comma 4, del Codice, a renderel'informativa agli interessati "comprensiva delle categorie di datitrattati" (ciò può avvenire, ad esempio, ad opera del committente, inrelazione ai dati personali forniti dalle società di informazione commerciale,in occasione della richiesta di finanziamento o nella fase dell'instaurazionedi nuovi rapporti contrattuali o nell'esecuzione degli stessi); VISTAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; Roma, 22 maggio 2014
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