Esonero dall'informativa per l'Associazionenazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito(ANCIC). (09A06301)
PROVVEDIMENTO 14 MAGGIO 2009
(Pubblicato sulla GU n. 129 del 6-6-2009 )
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI
Nella riunione odierna, in presenzadel prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli articoli 2, 13, comma 5, letterac), e 154;
Viste le istanze formulate dall'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e digestione del credito (ANCIC) nell'interesse delle imprese associate cherendono professionalmente servizi di informazione commerciale, da ultimoreiterate il 3 ottobre 2008 e rinnovate nel corso dell'incontro tenutosi il 5dicembre 2008 presso la sede dell'autorita' e successivamente integrate dallanota del 29 gennaio 2009, che hanno ad oggetto la richiesta di esonero dall'obbligo di rendere l'informativa previsto dall'art. 13 del codice e la conseguente individuazione di possibili misure e accorgimenti a garanzia degli interessati (clienti, aziende, professionisti, imprenditori, persone fisiche) in relazione ai trattamenti di datipersonali effettuati per rendere detti servizi;
Considerato che aderiscono all'ANCIC Ç19operatori che controllano l'80% del volume d'affari del mercatoÈ (cfr. http://www.unionemilano.it/siti/ancic/index.htm);
Rilevato che dette societa' nelrendere i propri servizi possono trattare, in qualita' di autonomi titolari del trattamento, informazioni che non sono raccolte presso gliinteressati, ed in particolare provenienti da registri, elenchi, archivipubblici o contenute in atti e documenti pubblici (ad esempio tenutidalle camere di commercio o presso l'Agenzia del territorio) o comunque generalmente accessibili (in quanto ricavate, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa o da siti Internet consultabili da chiunque);
Rilevato che tali dati personali possono riguardare aspetti organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi o contabili relativi all'attivita' esercitata da operatori economici come pureconsistere in dati riferiti a persone fisiche (quali visure camerali,c.d. pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, bilanci, protestie procedure concorsuali);
Rilevato che il trattamento, svolto prevalentemente mediante procedure informatizzate, consiste nella raccolta e successiva comunicazione alla clientela (art. 4, comma 1, lettera l) del codice), anche per via telematica, di rapporti e dossierinformativi a carattere economico o commerciale contenenti i menzionatidati estratti dalle fonti pubbliche nonche' informazioni frutto di ulteriore analisi, raffronto ed elaborazione degli stessi effettuati dalle societa' che rendono i servizi di informazione commerciale (art. 4, comma 1, letteraa) del codice);
Rilevato che le societa' di informazione commerciale devono trattare tali dati in conformita' alledisposizioni contenute negli articoli 115 e 134 del regio decreto 18 giugno1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e nel rispettodella vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale e diquella in materia di protezione dei dati personali (con particolare riguardo aiprincipi di finalita', qualita', pertinenza e non eccedenza);
Considerato che con la propria istanzaANCIC, nell'interesse delle imprese associate, chiede che le stesse sianoesonerate, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del codice,dall'obbligo di fornire un'informativa individualizzata agli interessati, con la determinazione delle eventuali Çmisure appropriateÈ da adottare;
Rilevato che tale richiesta e'motivata dal fatto che le societa' istanti ritengono che l'impiego dei mezzi necessari per fornire un'informativa in forma ÇindividualizzataÈ sia manifestamente sproporzionato rispetto ai diritti tutelati (cfr. verbaleincontro 5 dicembre 2008, in atti), tenuto conto del numero ingente disoggetti ai quali la stessa dovrebbe essere resa (alcuni milioni di soggetti censitida parte di ciascuna societa' di informazioni commerciali);
Considerato che ANCIC ha comunque rappresentato modalita' alternative rispetto a quelle individualizzate per rendere l'informativa agli interessati, quali lapubblicazione della stessa sulle ÇPagine GialleÈ, sia nella versionecartacea, che presenta il vantaggio di poter rimanere a disposizione diun'ampia platea di interessati per un prolungato intervallo temporale(diversamente dalla pubblicazione di informative di analogo tenore sullastampa quotidiana), sia in quella on-line (all'indirizzo web www.paginegialle.it) al fine, in particolare, di raggiungere Çtutte le imprese del territorioÈ mediante Çun contatto ÒquotidianoÓ con tutte le imprese localiÈ (cfr. p. 5 allegati presentati in data 5 dicembre 2008);analogamente, ANCIC ha rappresentato che l'informativa potrebbe essere fornitaanche tramite la sua pubblicazione sulle ÇPagine biancheÈ e nel sito web www.paginebianche.it (cfr. nota 29 gennaio 2009). Taliinformative verrebbero collocate, con riguardo alle pubblicazioni cartacee, Çinposizione di evidenza nella sezione informativa in apertura di volume riservata a investitori istituzionali e aziende di rilevanza pubblicaÈ e, in relazione alle pubblicazioni on-line mediante l'inserimento sulle homepages sopra menzionate di un banner (avente le caratteristiche individuatenell'allegato alla nota del 29 gennaio 2009: banner leaderboard 728×90pixel, sigla BLPB), posizionato nella parte superiore della pagina web, mediante il quale l'interessato potra' visualizzare il testodell'informativa;
Considerato che la disciplina di protezione dei dati personali prevede che, ove i mezzi necessari a rendere l'informativa singolarmente a ciascuno degli interessati risultinosproporzionati rispetto all'interesse tutelato dal menzionato art. 13 delcodice, il Garante possa prescrivere Çmisure appropriateÈ al fine diassicurare comunque un'adeguata informativa generale a vantaggio degli interessati (art. 13, comma 5, lettera c), del codice);
Ritenuta sussistente, ai sensidell'art. 13, comma 5, lettera c), del codice, la manifesta sproporzione per lesocieta' che operano nel settore delle informazioni commerciali dell'obbligo di rendere un'informativa in forma individualizzata inrelazione al trattamento di dati personali provenienti da fontipubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto deiprincipi posti in materia di protezione dei dati personali;
Ritenuto necessario disporre in capoalle societa' di informazioni commerciali alcune misure ritenute appropriateper consentire agli interessati di venire comunque a conoscenza degli elementicontenuti nell'art. 13 del codice anche in assenza di un'informativaindividualizzata fornita da dette societa';
Ritenuto che, anche alla luce delprincipio di semplificazione (art. 2 del codice), un'ampia conoscibilita' da parte degli interessati dei trattamenti effettuati perfinalita' di informazione commerciale, non solo tra gli operatori economici ma, piu' in generale, tra tutti i possibili soggetti censitidalle societa' di informazione commerciale, possa essere assicurata mediante la pubblicazione, a cura delle imprese associate ad ANCIC, anche peril tramite dell'associazione di categoria, con cadenza annuale, di un'unicainformativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari deltrattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del codice:
a) sulle ÇPagine GialleÈ, nella loroversione cartacea come pure sul sito web all'indirizzo www.paginegialle.it;
b) sulle ÇPagine BiancheÈ, nella loroversione cartacea come pure sul sito web all'indirizzo www.paginebianche.it;
Ritenuto inoltre che ciascuna delle societa' di informazione commerciale aderente ad ANCIC debba altresi' permanentemente pubblicare l'informativa prevista dall'art. 13 del codice, adeguatamente evidenziata in autonomi riquadri e di immediata consultazione, sul proprio sito web;
Ritenuto altresi' che, quale ulteriore misura opportuna, ANCIC debba tenere costantemente aggiornato l'elenco delle societa' di informazione commerciale alla medesima aderenti (allo stato gia' presente all'indirizzo web http://www.unionemilano.it/siti/ancic/imprese_associate.htm) in modo da rendere piu' agevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali che li puo'riguardare mediante la consultazione del sito web delle societa' associate;
Considerato che tali misure sono ritenute appropriate anche in considerazione del fatto che, per effetto dell'attivita' di informazione commerciale, i soggetti che in qualita' dicommittenti si avvalgono di tali servizi (solitamente istituti dicredito, finanziarie e imprese) sono comunque, a propria volta, tenuti, nei termini previsti dall'art. 13, comma 4, del codice, a rendere l'informativa agli interessati Çcomprensiva delle categorie di dati trattatiÈ (cio' puo'avvenire, ad esempio, ad opera del committente in relazione ai dati personaliforniti dalle societa' di informazione commerciale in occasione della richiesta di finanziamento o nella fase dell'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali o nell'esecuzione degli stessi);
Considerato che le modalita' per rendere l'informativa agli interessati in relazione a dati raccolti presso terzi potranno formare oggetto di ulteriore valutazione, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, nell'ambito delcodice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 118 del codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Tutto cio' premesso il Garante:
1. Individua, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del codice, quali modalita' appropriate per rendere l'informativa da parte delle societa' associate ad ANCIC che, raccoltidati personali pubblicamente accessibili (nei termini descritti nel presente provvedimento), trattano gli stessi per fornire servizi di informazionecommerciale:
a) la pubblicazione, a cura dellestesse, anche per il tramite dell'associazione di categoria, con cadenzaannuale, dell'informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi1 e 2, del codice sulle ÇPagine GialleÈ, nella loro versione cartacea come, mediante un banner, pure sul sito web all'indirizzo www.paginegialle.it, e sulle ÇPagine BiancheÈ, nella loro versione cartacea come pure, mediante un banner, sul sito web all'indirizzo www.paginebianche.it, secondo le modalita' descritte nella motivazione del presente provvedimento;
b) la permanente pubblicazione daparte di ciascuna delle societa' associate ad ANCIC dell'informativa previstadall'art. 13 del codice sul proprio sito web, adeguatamente evidenziata inautonomi riquadri e di immediata consultazione.
2. Prescrive, quale ulteriore misuraopportuna ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del codice, chel'associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e digestione del credito (ANCIC) tenga costantemente aggiornato l'elenco dellesocieta' di informazione commerciale alla medesima aderenti presente sulproprio sito web.
3. Dispone che copia del presenteprovvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficiopubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, delcodice.
Roma, 14 maggio 2009
Il presidente
Pizzetti
Il relatore
Pizzetti
Il segretario generale
Patroni Griffi