Garante per la protezione     dei dati personali [Provvedimento del 14 maggio 2009] Modifica del provvedimento 14 maggio 2009, recante esonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC) PROVVEDIMENTO DEL 15 DICEMBRE 2011 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12-1-2012) Registro dei provvedimenti n. 488 del 15 dicembre 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli artt. 2, 13, comma 5, lett. c), e 154; VISTO il provvedimento del 14 maggio 2009, con il quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c del Codice, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (Ancic), aveva esonerato le imprese alla stessa associate dall'obbligo di rendere una informativa individualizzata agli interessati (clienti, aziende, professionisti, imprenditori e persone fisiche) in occasione del trattamento dei loro dati per finalit di informazione commerciale; CONSIDERATO che questa Autorit, con tale provvedimento, nel ravvisare una "manifesta sproporzione per le societ che operano nel settore () dell'obbligo di rendere un'informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione dei dati personali", aveva imposto, quali "misure appropriate" a garanzia degli interessati, la pubblicazione, sulle versioni cartacee di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", nonch sui rispettivi siti web, agli indirizzi di riferimento www.paginegialle.it e www.paginebianche.it, di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria; inoltre, era stato imposto a ciascuna societ di pubblicare permanentemente detta informativa anche sul proprio sito web e, ad Ancic, di "tenere costantemente aggiornato l'elenco delle societ di informazione commerciale alla medesima aderenti () in modo da rendere pi agevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali che li pu riguardare mediante la consultazione del sito web delle societ associate"; VISTA la nuova istanza datata 8 luglio 2011 e la successiva comunicazione del 24 novembre 2011, con le quali Ancic ha chiesto a questa Autorit di valutare la possibilit di modificare parzialmente il citato provvedimento di esonero, stabilendo per le proprie associate modalit meno onerose per rendere l'informativa semplificata; pi specificamente Ancic, nel dichiarare di aver dato piena attuazione negli anni 2009-2011 alle prescrizioni imposte dall'Autorit con il provvedimento del 14 maggio 2009, ha fondato tale richiesta sul fatto che l'impiego dei mezzi attualmente utilizzati per fornire l'informativa semplificata sarebbe divenuto troppo costoso e, comunque, manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, soprattutto alla luce dell'ingente numero di copie di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche" (circa 65 milioni) distribuite in tale arco temporale presso le imprese e le famiglie italiane; CONSIDERATO che Ancic, a tal fine, ha prospettato nuove modalit per rendere l'informativa in questione, suggerendone, tra l'altro, la pubblicazione a colori -con un contenuto identico rispetto a quello attuale- sulla 3 di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di "Pagine Gialle (Lavoro)", inserendo alla voce "Ancic" riportata nell'elenco alfabetico di "Pagine Bianche" un semplice rimando al testo pubblicato su "Pagine Gialle (Lavoro)"; a ci, poi, si accompagnerebbe anche la pubblicazione del testo dell'informativa on-line, mediante l'inserimento di un banner (avente le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 24 novembre 2011) sui rispettivi siti web (www.paginegialle.it e www.paginebianche.it); RILEVATO che il provvedimento del 14 maggio 2009 prevedeva espressamente che "le modalit per rendere l'informativa agli interessati in relazione a dati raccolti presso terzi" avrebbero potuto "formare oggetto di ulteriore valutazione, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, nell'ambito del codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 118 del Codice"; RITENUTO, anche alla luce dei dati forniti da Ancic (della cui veridicit l'Associazione ha assunto ogni responsabilit, anche penale, ai sensi dell'art. 168 del Codice), che effettivamente, stante l'avvenuto invio, dal 2009 ad oggi, di diverse decine di milioni di copie cartacee di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche" presso le imprese e le famiglie italiane, la platea dei possibili interessati sia oramai stata resa edotta sulle caratteristiche essenziali del trattamento dei dati effettuato a fini di informazione commerciale, sicch pu reputarsi che il mantenimento delle modalit indicate nel provvedimento del 14 maggio 2009 per la diffusione dell'informativa sia da considerare sproporzionato rispetto al diritto tutelato; RITENUTO opportuno, pertanto, disporre in capo alle societ aderenti ad Ancic che effettuano attivit di informazione commerciale nuove appropriate modalit per consentire agli interessati di venire a conoscenza degli elementi contenuti nell'art. 13 del Codice anche in assenza di un'informativa individualizzata fornita da dette societ; RITENUTO, anche alla luce del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), che un'ampia conoscibilit da parte degli interessati dei trattamenti effettuati per finalit di informazione commerciale, non solo tra gli operatori economici ma, pi in generale, tra tutti i possibili soggetti censiti dalle societ di informazione commerciale, possa essere oramai adeguatamente assicurata mediante la diffusione di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria, secondo le seguenti nuove modalit: a. pubblicando, sulla 3 di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di "Pagine Gialle (Lavoro)", un testo di informativa a colori avente contenuto identico rispetto a quella attualmente resa, inserendo alla voce "Ancic" riportata nell'elenco alfabetico di "Pagine Bianche" un semplice rimando al testo pubblicato su "Pagine Gialle (Lavoro)"; b. inserendo sui siti web di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", agli indirizzi www.paginegialle.it e www.paginebianche.it, appositi banner (aventi le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 24 novembre 2011) che consentano l'immediata apertura del testo dell'informativa; RITENUTO inoltre che ciascuna delle societ di informazione commerciale aderente ad Ancic debba continuare a pubblicare permanentemente, sul proprio sito web, l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, evidenziandola adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione; RITENUTO altres di ribadire, quale misura opportuna, che Ancic continui a tener costantemente aggiornato l'elenco delle societ di informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato gi presente sul proprio sito web; CONSIDERATO che anche tali nuove misure vengono ritenute appropriate in considerazione del fatto che, per effetto dell'attivit di informazione commerciale, i soggetti che in qualit di committenti si avvalgono di tali servizi (solitamente istituti di credito, finanziarie e imprese) sono comunque, a propria volta, tenuti, nei termini previsti dall'art. 13, comma 4, del Codice, a rendere l'informativa agli interessati "comprensiva delle categorie di dati trattati" (ci pu avvenire, ad esempio, ad opera del committente, in relazione ai dati personali forniti dalle societ di informazione commerciale, in occasione della richiesta di finanziamento o nella fase dell'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali o nell'esecuzione degli stessi); VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a parziale modifica del provvedimento del 14 maggio 2009 di esonero delle associate ANCIC dall'obbligo di rendere l'informativa individualizzata ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. C) del Codice: 1. individua, quali nuove modalit appropriate per rendere l'informativa da parte delle societ associate ad Ancic che trattano dati personali per fornire servizi di informazione commerciale: a. la pubblicazione, sulla 3 di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di "Pagine Gialle (Lavoro)", di un testo di informativa a colori avente contenuto identico rispetto a quella attualmente resa, inserendo alla voce "Ancic" riportata nell'elenco alfabetico di "Pagine Bianche" un semplice rimando al testo pubblicato su "Pagine Gialle (Lavoro)"; b. l'inserimento sui siti web di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", agli indirizzi www.paginegialle.it e www.paginebianche.it, di appositi banner (aventi le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 1 dicembre 2011) che consentano l'immediata apertura del testo dell'informativa; c. la permanente pubblicazione, da parte di ciascuna societ di informazione commerciale aderente ad Ancic, sul proprio sito web, dell'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, da evidenziarsi adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione; 2. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive, quale misura opportuna, che Ancic continui a tenere costantemente aggiornato l'elenco delle societ di informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato gi presente sul proprio sito web; 3. dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice. Roma, 15 dicembre 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale reggente |