| Garante per la protezione     dei dati personali Autorizzazione al trasferimento didati personali dal territorio dello Stato verso la Nuova Zelanda AUTORIZZAZIONE DEL 14 MARZO 2013 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013) Registro dei provvedimenti n. 123 del 14 marzo 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOl'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo edel Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono esseretrasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzogarantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nelparagrafo 2 del medesimo articolo; VISTOil paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea puòconstatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato aisensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o deidiritti e delle libertà fondamentali della persona; VISTAla CONSIDERATOche gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie perconformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25,paragrafo 6 della direttiva; VISTOl'art. 44, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei datipersonali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenirequando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per idiritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissionepreviste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva95/46/CE; CONSIDERATAl'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisionedella Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lett. b); RITENUTOche le norme vigenti nella Nuova Zelanda relative alla protezione dei datipersonali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedonogaranzie per i diritti dell'interessato che, in conformità al dirittocomunitario, vanno ritenute adeguate ai sensi del citato art. 44, comma 1,lett. b); VISTOl'art. 2 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità digaranzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti,anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva95/46/CE sul diritto nazionale applicabile; RITENUTAla necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione dellaCommissione europea disponendo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione; VISTAla documentazione d'ufficio; VISTEle osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatorela dott.ssa Augusta Iannini; Roma, 14 marzo 2013
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