visto iltrattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista ladirettiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamentodei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati ( sentito ilGarante europeo della protezione dei dati, considerandoquanto segue: 1. 2. 3. 4. 5. La Nuova Zelanda e' una ex coloniabritannica che ha acquisito lo status di dominion indipendente nel 1907,ma ha reciso formalmente il legame costituzionale con il Regno Unito solo nel1947. La Nuova Zelanda e' uno Stato unitario e non dispone di una costituzionescritta nel senso convenzionale di documento costitutivo consolidato. Ilpaese e' una monarchia costituzionale e una democrazia parlamentare basatosullo Statuto di Westminster, con la regina della Nuova Zelanda a capodello Stato. 6. Lo Stato neozelandese poggia sulprincipio della sovranita' parlamentare. Tuttavia, per convenzione, adalcune leggi aventi particolare rilevanza costituzionale e' attribuito ilrango di «leggi di livello superiore». Cio' significa che sono parte delcontesto o del paesaggio costituzionale e informano la prassi governativa el'applicazione delle altre normative. Inoltre, la modifica o l'abrogazione diqueste leggi richiederebbe verosimilmente un consenso trasversale a livellopolitico. Diverse di queste leggi — Bill of Rights Act del 28agosto 1990 (Public Act n. 109 del 1990), Human Rights Act del 10agosto 1993 (Public Act n. 82 del 1993), e Privacy Act del 17maggio 1993 (Public Act n. 28 del 1993) — riguardano la protezionedei dati. L'importanza costituzionale di tali disposizioni legislative trovaeco nella convenzione secondo la quale esse devono essere prese inconsiderazione quando vengono elaborate o proposte nuove leggi. 7. Le norme giuridiche a protezione deidati personali della Nuova Zelanda sono principalmente enunciate nel PrivacyAct, modificato dal Privacy (Cross-border Information) AmmendementAct del 7 settembre 2010 (Public Act n. 113 del 2010). L'atto,anteriore alla direttiva 95/46/CE, non si limita a dati elaboratiautomaticamente o a dati strutturati contenuti in un archivio, ma siapplica a tutte le informazioni personali, qualunque sia la loro forma. Il suocampo di applicazione ricomprende integralmente i settori pubblico e privato,fatte salve alcune particolari deroghe di interesse pubblico, come e' consueto nellesocieta' democratiche. 8. In Nuova Zelanda esistono diversiquadri regolamentari che permettono di trattare le questioni inerenti la sferaprivata in termini di politiche, norme, o giurisdizioni di ricorso; alcuni sonodi matrice normativa, mentre altri sono corpora di autoregolamentazionesettoriale, compresi i settori dei mezzi di comunicazione, del marketingdiretto, dei messaggi di posta elettronica indesiderati, delle ricerche dimercato, della salute e delle disabilita', dei servizi bancari e assicurativi edel risparmio. 9. Oltre alla legislazione adottata dalParlamento neozelandese, esiste un considerevole corpus di common lawmodellato sul common law inglese, contenente principi e norme di dirittoconsuetudinario concernenti la protezione dei dati. Uno dei principiportanti di common law e' quello che pone la dignita' della persona tra gliobiettivi primari del diritto. Tale principio di common law e' un elementofondamentale del contesto generale in cui si svolge il processo decisionalegiudiziario in Nuova Zelanda. La giurisprudenza della Nuova Zelandamodellata sul common law concerne anche una serie di altri aspetti inerentialla riservatezza della vita privata, compresi la violazione della privacy, laviolazione dell'obbligo di riservatezza e i dispositivi di protezioneaccessoria nel contesto, tra l'altro, di diffamazione, turbative, molestie,falsita' dolosa e colpa. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. Per le finalita'di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene chela Nuova Zelanda fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personalitrasferiti dall'Unione europea. 2. L'autorita'di controllo competente per l'applicazione delle norme sulla protezione deidati in Nuova Zelanda figura nell'allegato della presente decisione. 1. Fatti salvii poteri di intervento volti a garantire il rispetto delle disposizioninazionali adottate in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo25 della direttiva 95/46/CE, le autorita' competenti degli Stati membri possonoesercitare i poteri di cui dispongono per sospendere i trasferimenti di dativerso destinatari in Nuova Zelanda al fine di tutelare i cittadininell'ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui: 2. La sospensionecessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne siainformata l'autorita' competente dello Stato membro interessato. 1. Gli Stati membriinformano immediatamente la Commissione dell'adozione di provvedimenti aisensi dell'articolo 2. 2. Gli Stati membrie la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui l'azione degliorganismi neozelandesi responsabili di assicurare il rispetto delle normedi protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto. 3. Ove risultiprovato, dalle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e ai paragrafi1 e 2 del presente articolo, che gli organismi incaricati di garantire ilrispetto delle norme di protezione in Nuova Zelanda non svolgono la lorofunzione in modo efficace, la Commissione avverte le competenti autorita'neozelandesi e, se necessario, presenta proposte di misure, secondo laprocedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, invista di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campod'applicazione. La Commissionecontrolla l'attuazione della presente decisione e comunica qualsiasiinformazione utile al comitato di cui all'articolo 31 della direttiva95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione dicui all'articolo 1 della presente decisione circa l'adeguatezza dellaprotezione in Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE eogni elemento che dimostri che la presente decisione e' applicata in mododiscriminatorio. Gli Statimembri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisioneentro il 20 marzo 2013. Gli Statimembri sono destinatari della presente decisione. Fatto aBruxelles, il 19 dicembre 2012
Autorita' dicontrollo competente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presentedecisione: PrivacyCommissioner: Te ManaMatapono Matatapu Level 4 109-111Featherston Street Wellington 6143 Nuova Zelanda Tel.:+ 64-4-474 7590 e-mail:enquiries@privacy.org.nz Sitoweb: http://privacy.org.nz/
NOTE ( (
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