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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 24 giugno 2004 Procedimento relativo ai ricorsi - Comunicazioni legali ad indirizzo diverso da quello del destinatario
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Avv. Cosimo Leone; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO Il ricorrente ha inviato allĠavv. Cosimo Leone, che rappresenta e difende la moglie nel procedimento di separazione giudiziale, unĠistanza ai sensi degli artt. 7, 8 del Codice, contestando la ricezione presso terzi (invece che al solo indirizzo di residenza) di una comunicazione a lui destinata e chiedendo di conoscere la finalit di tale comportamento, ritenuto deontologicamente non corretto e illecito. Avendo ricevuto un riscontro ritenuto insoddisfacente (nel quale lĠavvocato resistente ha spiegato di aver inviato la comunicazione contestata per mezzo di raccomandata in busta chiusa allĠindirizzo che gli era stato indicato dalla propria assistita, non essendo il ricorrente rintracciabile al proprio indirizzo di residenza), lĠinteressato ha proposto ricorso ai sensi dellĠ145 del Codice, sostenendo che il riscontro fornito dal resistente non sarebbe idoneo a "legittimare un comportamento lesivo dei" propri "interessi" e chiedendo al Garante di adottare "ogni pi opportuno provvedimento". A seguito dellĠinvito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 maggio 2004 ai sensi dellĠ149 del Codice, e successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dellĠart. 149, comma 7, del Codice, il resistente ha ribadito e integrato quanto gi comunicato al ricorrente, chiarendo le "motivazioni" che lo avrebbero indotto ad inviare la missiva (per una volta soltanto, "in busta chiusa" e "con lĠespressa indicazione dellĠunico destinatario") e di essersi gi impegnato a non utilizzare pi lĠindirizzo in questione. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso verte su un trattamento di dati personali effettuato da un legale mediante lĠinvio di corrispondenza ad un indirizzo diverso da quello del ricorrente medesimo. LĠistanza formulata dallĠinteressato il 28 gennaio 2004, e ribadita con il ricorso, pur non essendo formulata in termini specifici, si configura quale opposizione al trattamento effettuato dal resistente in relazione ai dati personali del ricorrente. Nel corso del procedimento, il resistente ha comunicato di aver gi fornito riscontro al ricorrente assicurando di non voler pi utilizzare lĠindirizzo contestato. Sulla base di tale dichiarazione (con attestazione formulata nuovamente nel corso del procedimento e della cui veridicit lĠautore risponde ai sensi dellĠart. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 149, comma 2, del Codice. Va tuttavia disposta la trasmissione degli atti del procedimento al competente Consiglio dellĠordine degli avvocati per la verifica della correttezza o meno della contestata comunicazione in rapporto agli obblighi deontologici. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.
Roma, 24 giugno 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |