Garante per la protezione
    dei dati personali


Deliberazione del 28 giugno 2000


Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, la gestione amministrativa e la contabilità.
(Deliberazione n. 15).

Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle Deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali: 19/7/2001 (GU n. 265 del 14/11/2001), 10/12/2004 (GU n. 300 del 23/12/2004), 20/1/2005 e 26/1/2005 (G.U. n. 44 del 23/2/2005), 3/2/2005 (G.U. n. 78 del 5 aprile 2005), 19/7/2007 (G.U. n. 192 del 20/8/2007), 6/5/2009 ().G.U. n. 125 del 1/6/2009) e 27/4/2010 (G.U. n. 117 del 21/5/2010). Le modifiche sono in corsivo.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo de Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato istituito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'art. 33, comma 1-bis, della suddetta legge n. 675/1996, introdotto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale prevede che il Garante, con proprio regolamento, definisca: a) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale; b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale;

Visto, altresì, il comma 1-quater del medesimo art. 33, introdotto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale demanda ad un regolamento del Garante la ripartizione dell'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali, nonché la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio, della riscossione ed utilizzazione dei diritti di segreteria, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato;

Considerato che, in attuazione delle disposizioni sopra citate, la definizione delle previsioni regolamentari, per motivi di omogeneità, chiarezza e completezza, è stata opportunamente articolata in tre regolamenti attinenti, rispettivamente, all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio del Garante, al trattamento giuridico ed economico del personale, e alla gestione amministrativa e contabilità;

Visti gli atti d'ufficio propedeutici alla redazione dei predetti schemi di regolamento e considerato che il personale addetto all'ufficio ha potuto esprimere suggerimenti e proposte al riguardo;

Ritenuto di procedere, in conformità all'art. 33 della citata legge n. 675/1996 ed ai criteri sistematici sopra richiamati, all'adozione di tre distinti regolamenti concernenti le materie prima richiamate;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

Delibera:

1. Sono adottati i seguenti regolamenti numeri 1/2000, 2/2000 e 3/2000, rispettivamente concernenti:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante;

b) il trattamento giuridico ed economico del personale;

c) la gestione amministrativa e la contabilità.

2. I regolamenti di cui al punto 1 e le unite tabelle, di cui è richiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente riportati negli allegati A, B e C alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante.

Roma, 28 giugno 2000

Il Presidente: RODOTÀ

Il relatore: SANTANIELLO

Il segretario generale: BUTTARELLI



ALLEGATO A

REGOLAMENTO N. 1/2000, SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(art. 33 legge 31 dicembre 1996, n. 675)
(Testo aggiornato al 20 agosto 2007, in base a: Deliberazione n. 32 del 19 luglio 2007, in G.U. n. 192 del 20 agosto 2007, Deliberazioni  n. 2 del 20 gennaio 2005 e n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbario 2005, Deliberazione n. 6 del 3 febbraio 2005, G.U. n. 78 del 5 aprile 2005)

 

Capo I - Il Garante

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresì:

a) per "Garante", l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 30 della legge;

b) per "presidente", il presidente del Garante;

c) per "componenti", i componenti del Garante;

d) per "ufficio", l'ufficio del Garante.

 

Art. 2. Il Garante

1. Il Garante:

a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività;

b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale e conferisce l'incarico ai dirigenti anche generali e delle unità organizzative di primo livello;1

c) definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, indica le priorità, emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e ne verifica l'attuazione, in conformità ai principi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) approva il documento programmatico, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

e) richiede pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi consultivi;

f) adotta il codice etico dell'ufficio e assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.

[1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]

 

Art. 3. Presidente e componenti

1. Il presidente è eletto dai componenti a scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la terza votazione, è eletto presidente il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

2. Il presidente:

a) rappresenta il Garante;

b) convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

c) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti di competenza propria o del collegio, ed ha il potere di conciliare e transigere;

d) coordina l'attività dei componenti nei rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale, nell'attività di comunicazione pubblica, nonchè nelle relazioni con le autorità indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorità di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con gli altri organismi internazionali.

3. Il Garante elegge un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. I componenti possono essere incaricati di svolgere compiti specifici o di trattare questioni determinate.

 

Art. 4. Insediamento dell'organo e cessazione dei componenti

1. I componenti dichiarano formalmente, all'atto dell'accettazione della nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art.30, comma 4, della legge.

2. Se ricorre in ogni tempo taluna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.30, comma 4, della legge, il Garante stabilisce un termine entro il quale l'interessato deve far cessare la situazione di incompatibilità. La deliberazione è adottata con l'astensione dell'interessato.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ove non sia cessata la situazione di incompatibilità, il Garante dichiara la decadenza del componente ai sensi dell'art.30, comma 4, della legge.

4. La durata in carica del componente decorre dalla data di accettazione della nomina.

5. I componenti cessano dalla carica, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 3, per dimissioni volontarie o per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi.

6. Le dimissioni dei componenti hanno effetto dalla data di comunicazione della loro accettazione da parte del Garante. L'impedimento permanente di cui al comma 5 è accertato dal Garante.

7. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, il presidente o chi ne fa le veci informa immediatamente i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'elezione del nuovo componente.

 

Art. 5. Riunioni

1. Il Garante ha sede in Roma e può stabilire proprie forme di rappresentanza presso l'Unione europea e Organismi internazionali.

2. Il Garante si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convocazione. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o con altre idonee tecniche audiovisive e vengono fissate dal presidente anche in base a eventuali calendari di lavoro stabiliti, di regola, con cadenza settimanale a giorno fisso.

3. L'ordine del giorno è comunicato ai componenti entro il terzo giorno che precede la riunione. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere immediata. Durante le riunioni, l'ordine del giorno può essere integrato, previa comunicazione immediata agli assenti, se nessuno dei presenti si oppone.

4. Ciascun componente, indicandone le ragioni, può chiedere la convocazione del Garante e l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Se la richiesta proviene da almeno due componenti, il presidente la accoglie in ogni caso.

5. Per la validità delle riunioni del Garante è necessaria la presenza del presidente e di due componenti, ovvero di tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il presidente o i componenti, le persone addette all'ufficio o i consulenti.

6. [Il dirigente del servizio di segreteria del collegio svolge le funzioni di segretario, partecipa alle riunioni del collegio] Il segretario generale e il dirigente del servizio di segreteria del collegio partecipano alle riunioni del collegio, salvo che sia da questo altrimenti disposto di volta in volta. Il medesimo dirigente svolge di regola le funzioni di segretario,1 redige e sottoscrive il verbale e predispone la documentazione richiesta dai componenti del Garante. In caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero qualora il Garante lo reputi opportuno, le funzioni di segretario possono essere svolte da un dipendente designato dal Garante o dal componente più giovane.

7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario generale.

8. Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno.

9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica in caso di esame dei ricorsi, di applicazione di sanzioni amministrative o di adozione dei divieti di cui agli articoli 21, comma 3, e 31, comma 1, lettera l), della legge, di approvazione del documento programmatico, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, ovvero allorchè occorre disporre accertamenti relativamente ai trattamenti di cui all'art. 4 della legge.

[1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]

 

Art. 5-bis1Il comitato scientifico, costituito con deliberazione del Garante che ne disciplina l'attività e il funzionamento, svolge funzioni consultive e di proposta in collaborazione con il collegio. Il comitato è composto da personalità indipendenti e competenti nella promozione delle libertà e dei diritti fondamentali e dai componenti e segretari generali cessati dall'incarico.

[1. Comma aggiunto dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]

 

Capo II - L'Ufficio

Art. 6. Attività dell'Ufficio

1. L'attività dell'ufficio è improntata al metodo della programmazione per funzioni-obiettivo, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e di attuazione e gestione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 33, comma 1-sexise, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il Garante, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, definisce i principali obiettivi e risultati da realizzare in relazione alle risorse umane, tecnologiche e finanziarie assegnate, le priorità e i principali indicatori di parametri di misurazione e valutazione, specificando gli eventuali obiettivi di miglioramento, progetti speciali e scadenze intermedie. Il segretario generale e i responsabili dei dipartimenti e dei servizi rispondono, nell'ambito di competenza, del risultato dell'attività dell'ufficio e delle sue articolazioni.

2. Il Garante verifica i risultati dell'attività dell'ufficio anche sulla base delle notizie di cui all'art. 9, comma 4, lettera e), e si avvale a tal fine del servizio di controllo interno.

 

Art. 7. Il segretario generale

1. Il segretario generale è nominato per la durata del mandato del Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a [trenta] sessanta1 giorni dalla data di insediamento del nuovo collegio. La nomina può essere rinnovata alla scadenza.

2. Il segretario generale coordina l'attività dei dipartimenti e dei servizi e dei dirigenti anche generali1. A tal fine:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni e l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle direttive generali di cui all'art. 2, coordinando l'attività dei dirigenti generali o1 dei dipartimenti e dei servizi e degli altri titolari di incarichi di responsabilità, indirizzandone l'attività anche attraverso riunioni periodiche e specifici progetti e sostituendosi ad essi in caso di inerzia o di inottemperanza;

b) promuove la più ampia partecipazione del personale alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi, e l'informazione interna sull'attività svolta o in programma, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici su cui deve basarsi, di regola, l'attività dell'ufficio, nonchè attraverso riunioni periodiche e gruppi di lavoro;

c) è sentito dal Garante e può formulare ad esso proposte in relazione agli obiettivi, ai programmi, alle priorità e alle direttive generali di cui all'art. 2;

d) esercita i poteri delegati dal Garante o dal presidente;

e) esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed assegna le risorse ai dipartimenti e ai servizi in conformità al regolamento di contabilità;

f) richiede pareri nell'ambito di competenza e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza dell'ufficio;

g) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti non di competenza del Garante o del presidente e può conciliare e transigere;

h) esercita le attribuzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il segretario generale assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla propria attività e su quella dell'ufficio.

4. Il trattamento economico del segretario generale è determinato dal Garante sulla base dei criteri previsti dall'art.27 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, nonchè dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis.1Il segretario generale può avvalersi di uno o più vice segretari generali, nominati dal Garante su sua proposta. Per la durata dell'incarico e per la nomina si applica il comma 1.

[1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]

 

Art. 8. Organizzazione generale dell'ufficio

1. L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai seguenti principi:

a) efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dell'attività amministrativa;

b) determinazione delle competenze secondo organicità e omogeneità, tenendo conto del criterio dell'articolazione per funzioni delle attività strumentali amministrative e tecnologiche e dell'articolazione per materie o tematiche delle altre attività specie in ambito giuridico;

c) previsione di servizi stabili nel quadro di una organizzazione flessibile e adattabile a mutate esigenze;

d) integrazione e piena cooperazione tra i servizi;

e) incentivi alla formazione del personale anche attraverso avvicendamenti periodici negli incarichi;

f) possibilità di istituire unità temporanee di primo e secondo livello per svolgere specifici compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo, anche mediante l'utilizzazione di professionalità esterne nei modi di cui all'art.33, comma 4, della legge;

g) utilizzazione di personale compreso nel ruolo organico o collocato fuori ruolo in conformità al rispettivo ordinamento, ovvero assunto con contratto a tempo determinato anche per favorire la specializzazione di giovani laureati, in conformità al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'ufficio.

2. L'ufficio è articolato in unità organizzative di primo e di secondo livello. Con deliberazione del Garante possono essere istituite articolazioni di livello superiore composte da unità organizzative di primo livello.1

3. Le unità organizzative di primo livello sono i dipartimenti e i servizi.

4. Le unità organizzative di secondo livello sono le ulteriori strutture di cui si compongono i dipartimenti e i servizi.

5. Presso il Garante sono istituiti i seguenti servizi:

a) servizio di segreteria del collegio;

b) servizio relazioni istituzionali;

c) servizio relazioni comunitarie e internazionali;

d) servizio relazioni con i mezzi di informazione;

e) servizio studi e documentazione.

Con successiva deliberazione è istituito presso il Garante il servizio di controllo interno.

Presso la Segreteria generale sono istituiti un ufficio di segreteria, un direttore di gestione, un direttore di supporto,1 la segreteria di sicurezza, l'ufficio archivio e protocollo e l'unità organizzativa di primo livello denominata ufficio2 relazioni con il pubblico.

Sono istituiti i seguenti dipartimenti:

a) realtà economiche e produttive;

b) libertà pubbliche e sanità;

c) comunicazioni e reti telematiche;

d) dipartimento risorse umane;

e) dipartimento amministrazione e contabilità;

f) dipartimento contratti e risorse finanziarie;

g) [dipartimento vigilanza e controllo] dipartimento attività ispettive e sanzioni;3

h) dipartimento risorse tecnologiche

i) dipartimento registro dei trattamenti

6. Il Garante individua, su proposta del segretario generale, i compiti dei servizi e dei dipartimenti e istituisce le unità temporanee di primo livello di cui al comma 1, lettera f).

7. Il Garante si avvale anche dell'opera di consulenti ed esperti, nonchè di dirigenti non preposti ad unità organizzative di primo livello.

[1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]

[2. Così modificato dalla Deliberazione n. 6 del 3 febbraio 2005, in G.U. n. 78 del 5 aprile 2005]

[3. Così modificato dalla Deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]

 

Art. 9. Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello

1. Il Garante individua i dipartimenti e i servizi e procede all'eventuale [graduazione delle funzioni dirigenziali] graduazione delle funzioni dirigenziali anche di dirigenti generali1 sulla base della natura e della rilevanza dei compiti attribuiti a ciascuna unità organizzativa. Il Garante individua anche le funzioni dirigenziali che non comportano la responsabilità di unità organizzative e procede alla relativa graduazione.

2. Il Garante conferisce gli incarichi di direzione delle unità organizzative di primo livello e di coordinamento1 di regola a personale compreso nel ruolo organico, per la durata non superiore al biennio e rinnovabile.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 possono essere conferiti anche a personale non compreso nel ruolo organico, assunto con contratto a tempo determinato o collocato fuori ruolo in conformità ai rispettivi ordinamenti, ivi compresi magistrati ordinari e amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti universitari e dirigenti di pubbliche amministrazioni.

4. I dirigenti:

a) dirigono, coordinano e controllano le unità organizzative cui sono preposti e i processi che da essi dipendono, svolgono gli altri compiti di coordinamenti affidati1, curano l'attuazione dei rispettivi compiti e obiettivi secondo le direttive stabilite e adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, di spesa e di acquisizione delle entrate ad essi delegati;

b) rispondono della gestione delle risorse assegnate;

c) assegnano la trattazione degli affari di competenza alle unità organizzative di secondo livello o nell'ambito del dipartimento o del servizio;

d) curano le valutazioni del personale in conformità al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale;

e) assicurano, anche attraverso strumenti informatici e telematici, una tempestiva informazione interna sull'attività anche contrattuale di competenza, e predispongono una relazione di sintesi sulle attività svolte nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno, trasmettendola al segretario generale che informa il Garante;

f) formulano proposte ed esprimono pareri al segretario generale e, d'intesa con lui, al Garante anche nell'ambito delle relative riunioni, ove richiesto;

g) esercitano le funzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il segretario generale, su proposta del dirigente competente, individua con propria determinazione le eventuali unità di secondo livello e ne conferisce la responsabilità al personale con qualifica di funzionario.

[1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]

 

Art. 10. Reggenza delle unità organizzative

1. In caso di protratta assenza o di impedimento del dirigente preposto all'unità organizzativa, il Garante può attribuire, sentito il segretario generale, la responsabilità dell'unità ad un altro dirigente o a un funzionario di provata esperienza. Al funzionario può essere attribuita anche, per motivate esigenze e per la durata di un anno rinnovabile per due volte, una funzione dirigenziale individuata ai sensi dell' art. 9, comma 1, o la responsabilità di una unità temporanea di primo livello individuata ai sensi dell'art. 8, comma 6 , nel limite dei posti di dirigente non coperti nel ruolo organico dell'Ufficio, con diritto alla retribuzione iniziale di livello della qualifica di dirigente, ove superiore a quella in godimento.

2. In caso di protratta assenza o impedimento del funzionario preposto ad una unità organizzativa di secondo livello, la sostituzione è disposta dal segretario generale su proposta del dirigente competente.

 

Art. 11. Assistenti dei componenti

1. Con deliberazione del Garante, sono assegnati al presidente e a ciascun componente, su loro designazione, fino a due assistenti e un addetto di segreteria, scelti anche fra magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un trattamento economico corrispondente a quello spettante in base alla qualifica.

3. Gli assistenti [possono svolgere] svolgono1 altre funzioni presso l'ufficio, secondo modalità prestabilite d'intesa tra il componente cui sono assegnati e il segretario generale.

[1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]

 

Art. 12. Custodia degli atti riservati

1. Con provvedimento del Garante è istituita una segreteria di sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti acquisiti ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, della legge. Alla segreteria è preposto il segretario generale e un numero di addetti dell'ufficio non superiore a cinque unità, assegnati tenendo conto del profilo professionale e delle specifiche attitudini. L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai trattamenti di cui all'art. 4, comma 1 lettera b), della legge è regolato dal Garante in conformità ai criteri osservati per le segreterie di sicurezza presso le amministrazioni dello Stato.

 

Capo III - Procedimenti

Art. 13. Trasparenza partecipazione e contraddittorio

1. L'ufficio ispira la propria attività ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Con successivi regolamenti il Garante determina la durata dei procedimenti amministrativi di competenza, non individuata da leggi o altri regolamenti, e detta disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall'ufficio.

 

Art. 14. Assegnazione degli affari e responsabile del procedimento

1. Il segretario generale assegna l'affare al dipartimento o al servizio competente o individua il dipartimento o servizio competente relativamente agli affari di competenza di più unità organizzative. Il relativo dirigente assegna la competenza del procedimento all'unità organizzativa di secondo livello, se esistente, ovvero a sè o ad altro dipendente.

2. Le generalità del responsabile del procedimento sono indicate nella comunicazione dell'avvio del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività preliminare e istruttoria e per la definizione del procedimento, in conformità alle norme applicabili e alle istruzioni impartite.

 

Art. 15. Relatore 1

1. Per gli atti per i quali si provvede con deliberazione del Garante, la competente unità organizzativa verifica la completezza della documentazione utile, predispone lo schema dell'atto o provvedimento e delle osservazioni e li sottopone al segretario generale entro il decimo antecedente la riunione, affinché formuli, ove necessario, le osservazioni. Lo schema, le osservazioni e la documentazione sono formati e posti a disposizione del presidente e dei componenti, anche mediante strumenti informatici e telematici, senza ritardo e comunque entro il quinto antecedente la riunione. Sono posti a disposizione senza ritardo anche gli eventuali aggiornamenti necessari.

2. Il presidente designa il relatore tra i componenti o svolge personalmente tale funzione.

3. Sulla base del materiale di cui al comma 1, il relatore presenta la proposta al collegio che, nei casi in cui si discosti dallo schema conclusivo dell'ufficio, deve essere adeguatamente motivata; può altresì, ove lo ritenga necessario, chiedere di rinviare la discussione ai fini di quanto previsto dal comma 4.

4. Quando la natura del procedimento lo richiede, il relatore può essere designato anche prima del quinto giorno antecedente alla riunione, affinché possa seguire la trattazione prospettando la necessità di approfondimenti, anche ove questi richiedano attività istruttorie, nonché proprie valutazioni, anche in relazione ad indirizzi e criteri generali definiti dal collegio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14.

5. In caso di attività procedimentali di particolare rilievo, su proposta del relatore o di un componente, i dirigenti e i funzionari interessati possono essere chiamati ad esporre al collegio, anche prima della definizione del procedimento, risultati e valutazioni dell'attività svolta.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il presidente e i componenti possono chiedere alla competente struttura di fornire la documentazione utile e avvalersi della consultazione diretta di atti e documenti del protocollo e dell'archivio.

[1. Così sostituito dalla Deliberazione n. 32 del 19 luglio 2007, in G.U. n. 192 del 20 agosto 2007]


 

Capo IV - Disposizioni varie

Art. 16. Bollettino

1. Il Garante promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati i provvedimenti più significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicità e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti. Su richiesta dell'interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere omesse le relative generalità.

2. Il Bollettino è edito anche attraverso strumenti telematici.

3. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all'art. 40 della legge, in particolare mediante il bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.

 

Art. 17. Rappresentanza e difesa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rappresentanza e la difesa in giudizio del Garante è assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

 

Art. 18. Diritti di segreteria

1. Il Garante stabilisce con proprio provvedimento l'ammontare dei diritti di segreteria inerenti, in particolare, ai ricorsi, alle richieste di autorizzazione e alle notificazioni, tenendo eventualmente conto anche dei relativi costi di gestione, nonchè le modalità del loro pagamento. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Capo V - Disposizioni finali

Art. 19. Disposizioni regolamentari in vigore

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, rimangono in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1, 6, 12, commi da 1 a 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

 

Art. 20. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


ALLEGATO B

REGOLAMENTO N. 2/2000, CONCERNENTE
IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
DEL PERSONALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Testo aggiornato in baseai seguenti provvedimenti:
-Deliberazione n. 20 del 15 dicembre 2005 (G.U. n. 22 del 27 gennaio2006)
-Deliberazione n. 10 del 10 dicembre 2004 (G.U. n. 300 del 23 dicembre2004)
-Deliberazione n. 20 del 18 dicembre 2003 (G. U. n. 24 del 30 gennaio 2004)
- Deliberazione del 14 marzo 2001(G. U. n. 185 del 10 agosto 2001)

 

TITOLO I -Stato giuridico e trattamento economico


Capo I- Principi generali

Art. 1.Principi generali e definizioni


1. Le disposizioni delpresente regolamento si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorita', nonche',ove compatibili, al personale collocato fuori ruolo, comandato o distaccato daaltre amministrazioni pubbliche o enti pubblici, ovvero assunto con contrattodi lavoro a tempo determinato per quanto non previsto da clausole negoziali.

2. Ai fini del presenteregolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimifini, si intende altresi':

a) per "Garante",l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 30 della legge;

b) per"presidente", il presidente del Garante;

c) per "componenti",i componenti del Garante;

d) per "Ufficio",l'Ufficio del Garante.

Art. 2. Rinvioad altre disposizioni


1. Per quanto non previstodal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizionisullo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorita' per le garanzienelle comunicazioni, e, in via residuale, quelle che disciplinano il rapportodi lavoro privato.

2. Il trattamento giuridicoed economico del personale e' stabilito in base ai criteri fissati dalregolamento in vigore per i dipendenti dell'Autorita' per le garanzie nellecomunicazioni tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali edorganizzative dell'ufficio, in conformita' a quanto previsto dall'art.33, comma1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'art.1, comma 2,del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51. Il regolamento recepisce gliaccordi negoziali in materia con le organizzazioni sindacali.

Art. 3.Adeguamento


1. Il presente regolamento e'adeguato periodicamente alle modifiche intervenute, riguardo al trattamentogiuridico ed economico del personale, nelle disposizioni e negli accordi di cuiall'art. 2.

 

Capo II -Stato giuridico del personale

Art. 4. Statogiuridico del personale


1. Il personale di ruolo e'inquadrato nelle aree dirigenziale, direttiva, operativa ed esecutiva secondola professionalita', il livello di responsabilita', l'autonomia della funzionesvolta e la complessita' delle mansioni attribuite.

2. L'area dirigenzialecomprende la qualifica di dirigente.

3. L'area direttiva comprendela qualifica di funzionario.

4. L'area operativa comprendela qualifica di impiegato che e' articolata nelle seguenti fasce retributive:

a) fascia A;

b) fascia B;

c) fascia C;

d) fascia D.

5. L'area esecutiva comprendela qualifica di commesso che e' articolata nelle seguenti fasce retributive:

a) fascia A;

b) fascia B;

c) fascia C;

d) fascia D.

Art. 5.Reclutamento del personale: criteri generali


1. L'assunzione del personaleavviene tramite le procedure di reclutamento di cui all'art.36 e all'art.28, inquanto compatibile, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successivemodificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 12marzo 1999, n. 68 e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.Nell'accesso alle diverse qualifiche e nello sviluppo professionale, e'garantita pari opportunita' tra uomini e donne.

2. Nell'espletamento delleprocedure di reclutamento, l'Autorita' assicura adeguata pubblicita' e adottamodalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita', la celerita' el'economicita' delle procedure, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio disistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

3. L'Autorita' determina, divolta in volta, i posti da mettere a concorso, secondo le concrete esigenze.

3-bis. LĠAutorita' puo' bandire annualmenteprocedure selettive nel limite del 40% dei posti disponibili nelle diversequalifiche, avuto riguardo alle disponibilita' di bilancio e su proposta delsegretario generale, alle quali possono partecipare i dipendenti di ruolodellĠUfficio che non abbiano demeritato e che siano in possesso del titolo distudio prescritto per lĠaccesso alle aree e che abbiano maturato unĠanzianita'presso lĠUfficio di almeno due anni, oltre ai seguenti ulteriori requisiti:

a) per lĠaccesso allĠareadirigenziale, siano collocati nella scala stipendiale dei funzionari in unlivello non inferiore al 21Ħ;

b) per lĠaccesso allaqualifica di funzionario, siano collocati nella fascia A della scalastipendiale degli impiegati operativi;

c) per lĠaccesso allaqualifica di impiegato operativo, siano collocati nella fascia A dellacorrispondente scala stipendiale degli impiegati esecutivi.

Possono essere altresi'ammessi a partecipare alle procedure selettive per le sole qualifiche difunzionario ed impiegato operativo, e per particolari profili professionalideterminati annualmente dallĠAutorita', i dipendenti in possesso del titolo distudio immediatamente inferiore a quello richiesto per lĠaccesso alla relativaqualifica, che non abbiano demeritato, che siano collocati nella fascia A dellacorrispondente scala stipendiale e che abbiano maturato unĠanzianita' inqualifiche corrispondenti a quelle considerate per lĠinquadramento nel ruoloorganico dellĠUfficio di almeno cinque anni, di cui almeno quattro presso ilGarante. Le procedure selettive si svolgono sulla base di valutazionecomparativa dei candidati ammessi alle selezioni e di una prova selettivadeterminata nel bando.

4. I bandi di concorso sonoemanati, su deliberazione del Garante, dal Presidente e pubblicati nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficialedell'Autorita'.

5. Nella composizione dellecommissioni di esame l'Autorita' si adegua ai principi di cui all'art.36, comma3, lettera e) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivemodificazioni ed integrazioni.

Art. 6.Requisiti generali


1. Possono partecipare alleprocedure di cui all'art.5, coloro che siano in possesso dei seguenti requisitigenerali:

a) essere cittadino italianoo cittadino italiano non appartenente alla Repubblica o cittadino appartenentead un Paese dell'Unione europea;

b) idoneita' fisicaall'impiego, da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche;

c) eta' non inferiore aglianni diciotto.

2. I concorsi perl'inquadramento nel ruolo organico delle varie qualifiche e fasce retributivedel personale sono banditi, di regola, per il livello iniziale di ciascunaqualifica.

3. I criteri di svolgimentodei concorsi e la composizione delle commissioni di esami sono precisati neirelativi bandi.

4. I requisiti di cui alpresente art. devono essere posseduti all'atto dell'assunzione in ruolo, adeccezione del requisito dell'eta' che deve essere posseduto alla data discadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Art. 7.Assunzione e periodo di prova


1. I candidati dichiarativincitori al termine delle procedure selettive sono assunti con contrattoindividuale di lavoro subordinato.

2. Il periodo di prova,computato come servizio di ruolo effettivo se concluso favorevolmente, ha ladurata di sei mesi per il personale appartenente all'area direttiva e di tremesi per il personale appartenente alle aree operativa ed esecutiva, adecorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio.

3. Il periodo di prova e'prolungato per un periodo di tempo uguale a quello di assenza dal servizio aqualunque titolo.

4. Entro trenta giorni daltermine del periodo di prova, ove questo sia giudicato favorevolmente dalsegretario generale sulla base di una relazione presentata dal responsabile deldipartimento o del servizio di appartenenza, i vincitori sono confermati inruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso o della proceduraselettiva approvata dall'Autorita'. In caso di esito sfavorevole, vienedichiarata dall'Autorita' la risoluzione del rapporto di lavoro e il dipendenteha titolo ad una indennita' di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degliemolumenti retributivi annui previsti, rilevanti per il trattamento diquiescenza.

5. Il personale collocatofuori ruolo presso l'Autorita' o assunto con contratto di diritto privato atempo determinato o comandato, che ha partecipato al concorso o alla proceduraselettiva risultandone vincitore puo' essere esentato dal periodo di prova,sempreche' il servizio prestato presso l'Autorita' sia stato di durata superioreal periodo di prova stesso.

6. In caso di assenza permalattia durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto all'interaretribuzione per i primi trenta giorni di assenza, alla meta' per i successivisessanta giorni; trascorsi tali periodi, e perdurando l'assenza, il dipendentee' collocato in aspettativa, senza retribuzione, per altri novanta giorni.

7. Qualora la malattiadipenda da causa di servizio, al dipendente spetta la retribuzione integraleper il periodo di un anno; l'Autorita' ha diritto di recuperare quantoeventualmente erogato dall'INAIL per il periodo d'assenza.

8. Trascorsi i periodi diassenza di cui sopra, qualora il dipendente non sia in grado di riprendereservizio, e' dichiarata la cessazione del rapporto, attribuendosi al dipendentestesso il trattamento economico di cui al comma 4.

 

Capo III -Doveri

Art. 8.Obblighi


1. Il dipendente deveprestare la propria attivita' con lealta', diligenza e spirito di collaborazione,in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alle disposizioni interne e al codiceetico, nell'interesse esclusivo dell'Autorita'.

2. Il dipendente deve osservarel'orario di lavoro, mantenere il segreto di ufficio in conformita' alle leggi edassolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive diindirizzo generale e particolare e alle altre istruzioni impartite.

3. Nell'assolvimento deipropri compiti il dipendente deve attuare le misure disposte e le istruzioniimpartite dall'amministrazione in materia di igiene e di sicurezza del lavorodi cui e' destinatario; deve inoltre promuoverne la conoscenza e vigilare sullaloro corretta applicazione da parte del personale subordinato.

Art. 9.Divieti e incompatibilita'


1. Il personale in serviziopresso l'Autorita' deve osservare i divieti e le incompatibilita' stabiliti dalleleggi, dai regolamenti e dal codice etico approvato dal Garante.

Art. 10.Responsabilita' civile


1. Il dipendente e'responsabile, per dolo o colpa grave, dei danni arrecati all'Autorita' o aterzi.

2. L'Autorita' puo' in viacautelare assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente ovvero quantopossa a lui competere in caso di cessazione dal servizio, qualora il dipendenteammetta la propria responsabilita' per il danno subi'to dall'Autorita'. Restasalva la facolta' dell'Autorita' di proporre ogni altra azione per la tutela delproprio credito.

 

Capo IV -Orario di lavoro

Art. 11.Orario di lavoro


1. L'orario settimanaleordinario di lavoro e' di 37 ore e 30 minuti primi articolato su cinque giornilavorativi e decorre, di norma, dal lunedi' al venerdi'. Le modalita' diapplicazione dell'orario di lavoro sono stabilite con ordine di servizio.

2. L'Autorita' puo' instaurarerapporti di lavoro a tempo parziale in riferimento a particolari esigenzefunzionali, ai quali si applicano, per quanto non previsto dal presenteregolamento o con successivi atti dell'Autorita', le disposizioni vigenti nelpubblico impiego.

3. L'Autorita' puo'sperimentare forme di lavoro a distanza anche in applicazione delledisposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia.

4. In relazione a comprovateesigenze dei dipendenti o a motivate necessita' funzionali dell'ufficio, l'orariodi lavoro puo' essere modificato per alcuni dipendenti, anche richiedendone lareperibilita' nei giorni non lavorativi.

5. Nei limiti dellaflessibilita' dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente puo' chiedere difruire di permessi brevi per esigenze personali, da compensare con prestazioniaggiuntive rese nel medesimo o in altri giorni lavorativi.

Art. 12.Riposo settimanale


1. Il personale ha diritto adun giorno di riposo settimanale, che di regola coincide con la domenica o conaltro giorno indicato a seconda della confessione religiosa d'appartenenza, enon presta di regola servizio negli altri giorni festivi.

2. Il personale, ove siachiamato in via eccezionale a fornire prestazioni eccedenti le quattro ore nelcorso della giornata destinata al proprio riposo settimanale o in altro giornofestivo, ha titolo ad usufruire del riposo non goduto in una delle giornatelavorative immediatamente successive.

3. Le prestazioni di cui alcomma 2, di durata pari o inferiore alle quattro ore, danno titolo ad unpermesso orario di durata corrispondente da fruire all'inizio o al terminedell'orario di lavoro di una delle giornate lavorative immediatamentesuccessive.

4. Per le prestazioni rese aisensi dei precedenti commi 2 e 3, il dipendente ha diritto alla remunerazioneprevista per il lavoro straordinario.

Art. 13.Festivita' e giornate semifestive o feriali non lavorative


1. Sono considerati giornifestivi quelli previsti dalla legge e il 29 giugno, festivita' patronale diRoma. Al dipendente che svolge attivita' lavorativa in tali giornate spetta ilcompenso previsto dall'art. 14, comma 4. Qualora il giorno festivo coincida conil giorno di riposo settimanale, trova applicazione il regime relativo alleprestazioni rese nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 12.

2. Sono consideratisemifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In tali giorni,fermi restando i termini di inizio dell'orario di lavoro, la durata del normaleorario di lavoro giornaliero e' ridotta a cinque ore. Al personale che in dettegiornate svolga attivita' lavorativa oltre le cinque ore spetta il compensoprevisto dall'art. 14, comma 3.

3. Sono considerate giornateferiali non lavorative le giornate in cui, in particolare il sabato, ilpersonale non e' normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza dellaconcentrazione dell'orario settimanale in cinque giorni, ai sensi dell'art. 11.Al personale che svolga attivita' lavorativa in tali giornate e' riconosciuto iltrattamento previsto dall'art. 14, comma 4.

Art. 14.Lavoro straordinario e riposi compensativi


1. I dipendenti operativi edesecutivi sono tenuti a svolgere prestazioni eccedenti l'orario di lavoroordinario previsto nel contratto, qualora ricorrano eccezionali e comprovateesigenze di servizio.

2. Le ore di lavorostraordinario, compreso quello festivo infrasettimanale e notturno, sonoretribuite secondo le modalita' previste per il personale dell'Autorita' per legaranzie nelle comunicazioni.

3. Le ore eccedenti l'orariodi lavoro, a richiesta del dipendente e previa autorizzazione del responsabiledell'unita' organizzativa nella quale operano, possono essere compensate con unnumero di ore libere corrispondenti da fruire di norma, compatibilmente con leesigenze di servizio, non oltre il mese successivo.

4. Le prestazioni effettuatedai funzionari in giorni feriali non lavorativi sono recuperate, previaautorizzazione del responsabile dell'unita' organizzativa nella quale operano,con un numero di ore libere corrispondenti da fruire, di norma, non oltre ilmese successivo, oppure sono remunerate con i compensi previsti per il lavorostraordinario.

5. Il personale che forniscaprestazioni eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro nell'arco ditempo compreso fra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, hatitolo ad un riposo di pari durata, da fruire di norma all'inizio dellaprestazione lavorativa di detta giornata.

6. In considerazione delleesigenze connesse all'espletamento dei servizi d'istituto, il segretariogenerale, sentiti i dirigenti dei dipartimenti e dei servizi, determinaannualmente il numero di ore di lavoro straordinario che puo' essere effettuatodal personale dell'area operativa ed esecutiva. Il numero complessivo delle oredi lavoro straordinario effettuabile da ciascun dipendente non puo' superare illimite annuo definito ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 esuccessive modificazioni. Per comprovate ed eccezionali esigenze d'ufficiorelative a singoli casi, il limite puo' essere elevato.

7. Le prestazioni lavorativeeventualmente rese oltre il monte ore assegnato a ciascun dipendente dannodiritto a riposi compensativi.

8. Il responsabile diciascuna unita' organizzativa provvede mensilmente a programmare le prestazionidi lavoro straordinario del personale assegnato, in relazione agli obiettivi daraggiungere.

 



CapoV - Congedi ed aspettative

Art. 15. Feriee festivita' soppresse


1. Nel corso di ciascun annosolare i dipendenti hanno diritto a periodi di ferie nelle seguenti misure:

a) durante l'anno solare incui e' avvenuta l'assunzione, due giorni lavorativi per ogni mese intercorrentetra la data di inizio del servizio ed il 31 dicembre successivo, con eventualearrotondamento dell'unita' superiore, fino ad un massimo annuo di ventitre'giorni;

b) per gli anni successivi:

     ventitre' giornilavorativi, per anzianita' di servizio fino a quattro anni;

     ventisei giornilavorativi, per anzianita' di servizio oltre i quattro e fino a dodici anni;

     trenta giornilavorativi, per anzianita' di servizio superiore a dodici anni.

2. Ai fini dell'applicazionedel presente articolo, nel computo dell'anzianita' di servizio si consideraanche quella maturata in pubbliche amministrazioni anteriormenteall'inquadramento nel ruolo organico.

3. I dipendenti hanno inoltrediritto nell'arco dell'anno a sei giorni di permesso retribuito ai sensi dellalegge 23 dicembre 1977, n. 937, due dei quali possono essere fruiti anchefrazionatamente mediante permessi orari.

4. Le ferie sono sospese damalattie debitamente documentate e tempestivamente comunicate all'Autorita',qualora abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per piu'di un giorno.

5. Le ferie si riducono neisoli casi previsti da disposizioni di legge, ad eccezione dei permessi di cuiall'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Per eccezionali esigenzedi servizio le ferie possono essere rinviate o anche interrotte, fermo ildiritto da parte del dipendente di fruirne o di completarne il godimento nellostesso anno cui si riferiscono e comunque entro il termine tassativo del 30settembre dell'anno successivo. In tali casi si ha diritto al rimborso delleeventuali spese che si dimostri di avere sostenuto nella circostanza.

7. Per i dipendenti checessino dal servizio per qualsiasi causa senza aver potuto fruire delle feriespettanti al momento della cessazione, e' riconosciuta una indennita' commisurataai giorni di ferie spettanti e non goduti.

8. Ai fini del calcolo di cuiai commi 1 e 7, le frazioni di mese superiori a quindici giorni sonoconsiderate mese intero.

Art. 16.Permessi straordinari retribuiti


1. Oltre alle ferie, aidipendenti sono riconosciuti, a domanda, i seguenti periodi di permessostraordinario retribuito:

a) fino a dieci giorni dicalendario complessivi nell'arco dell'anno solare per giustificati motivipersonali o familiari;

b) quindici giornicontinuativi di calendario in occasione di matrimonio;

c) i giorni strettamenteoccorrenti per comparire in giudizio, per rispondere a chiamate di pubblicheautorita' o per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche edamministrative, per il Parlamento Europeo e nei referendum popolari di cui allalegge 25 maggio 1970, n. 352, ovvero per osservare periodi contumaciali inrelazione a malattie infettive di familiari, per partecipare a concorsi o perdonazione di sangue, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizione dilegge o di regolamento o per i quali siano emanate dall'Autorita' specialidisposizioni.


2. I permessistraordinari di cui al comma 1, lettera a), qualora non sia necessariaun'assenza dal servizio per l'intera giornata, possono essere fruiti mediantepermessi orari retribuiti, di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere(tre ore in occasione di semifestivita') entro il limite annuo di due giornateovvero di cinque giornate nel caso di documentate malattie di lunga durata ocon decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi operiodici presso strutture sanitarie. In ogni caso, i permessi orari a valeresui permessi straordinari di cui al comma 1, lettera a) non possono eccederecomplessivamente le cinque giornate all'anno.

Art. 17.Aspettativa per motivi personali o di famiglia


1. Per particolari motivipersonali o di famiglia il dipendente puo', a domanda, essere collocato inaspettativa fino al massimo di un anno.

2. L'Autorita' provvedesulla domanda entro trenta giorni e puo' non accoglierla qualora la ritenga nonadeguatamente giustificata, ovvero, per motivate ragioni di servizio, rinviarnel'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

3.Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione.

Art. 18.Permessi e aspettativa per motivi di studio e di lavoro


1. I dipendenti che seguonoregolari corsi di studio in Italia ovvero all'estero, presso universita' o altriistituti pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilasciodi titoli legali, ovvero presso altri istituti, possono essere esentati,limitatamente alla durata del corso, dall'obbligo di fornire prestazioneeccedenti l'orario ordinario di lavoro ed hanno titolo a fruire di permessostraordinario retribuito per i giorni in cui debbano sostenere prove di esame eper il tempo necessario per il viaggio.

2. Il dipendente cheintenda frequentare corsi di studio o attivita' di formazione all'estero, ovverosia assegnatario di borse di studio all'estero che comportino la frequenza aicorsi per i quali sussista un rilevante interesse per l'amministrazione, puo', adomanda, sempreche' non vi ostino ragioni di servizio, essere autorizzato afruire di un periodo di astensione dal servizio fino ad un massimo di dueanni.

3. Durante il periodo di astensione dal servizio di cui alcomma 2 il dipendente non ha diritto alla retribuzione, salva l'eventualepossibilita' di usufruire della concessione di un contributo secondo le modalita'e la misura definita dall'Autorita'.

Art. 19.Assenze per malattia e aspettativa per motivi di salute


1. Il dipendente che, peraccertate ragioni di salute, sia nell'impossibilita' di prestare servizio, hadiritto alla retribuzione per un periodo che non puo' superare complessivamentenovanta giorni nel corso di dodici mesi. Ai fini del computo di tale periodo sisommano tutti i giorni di assenza per malattia o aspettativa per motivi disalute verificatisi nel corso degli anzidetti dodici mesi.

2. Esaurito il periodo diassenza per malattia di cui al comma 1, il dipendente che non sia in condizionidi riprendere il servizio e' collocato in aspettativa.

3. L'aspettativa ha terminecol cessare della causa per la quale e' stata disposta e, comunque, non puo'protrarsi per un periodo superiore a due anni.

4. Agli effetti delladeterminazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguentetrattamento economico, due o piu' periodi di aspettativa per motivi di salute sisommano nell'arco di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo diservizio attivo inferiore a novanta giorni.

5. Il dipendente che perragioni di salute sia impossibilitato a prestare servizio deve segnalare talecircostanza all'Autorita' senza ritardo, fornendo tutte le indicazioni utili pereffettuare eventuali visite mediche domiciliari. Le visite di controllo delleassenze per malattia o infermita' del dipendente sono disposte a mezzo deiservizi sanitari previsti dalla normativa in materia. Ai sensi e per glieffetti delle disposizioni vigenti in materia, durante le fasce orarie direperibilita', fissate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore19.00 di tutti i giorni, compresi quelli festivi e le domeniche, il dipendentedeve farsi trovare nel domicilio comunicato all'Autorita' per consentirel'effettuazione delle visite di controllo.

6. In tutti i casi in cuil'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro sia causata daresponsabilita' di terzi, il dipendente deve darne comunicazione all'Autorita',la quale ha diritto a recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essacorrisposte durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessiinerenti.

Art. 20.Tutela della maternita' e della paternita'


1. Al personale si applicanole disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dallalegge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. Alle lavoratrici madri inastensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 5 della citatalegge n. 1204 del 1971, nonche' agli altri soggetti di cui agli articoli 6e 7 della citata legge n. 903 del 1977, spetta l'intera retribuzione.

3. Nell'ambito del periodo diastensione facoltativa dal lavoro di cui all'art.7, comma 1, della citata leggen. 1204 del 1971, i primi trenta giorni di assenza sono consideratipermessi straordinari retribuiti. Per il restante periodo di astensionefacoltativa, alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri,spetta la retribuzione ridotta al trenta per cento.

4. Nei casi previstidall'art.7, comma 4, della medesima legge n. 1204, i predetti soggetti hannodiritto ad astenersi dal lavoro per malattia del bambino di eta' inferiore aotto anni. Dopo il compimento del primo anno di eta' del bambino e sino alcompimento del terzo anno i predetti soggetti hanno diritto a trenta giorni dipermessi straordinari retribuiti per ciascun anno di vita del bambino. Ipredetti soggetti hanno diritto a cinque giorni di permessi straordinariretribuiti per malattia del bambino di eta' compresa tra tre e otto anni.

 

Art. 21.Validita' dei periodi di aspettativa


1. I periodi di aspettativaper motivi di salute sono computati per intero ai fini della progressioneeconomica, di carriera e del trattamento di quiescenza e non riducono le ferie.I periodi di aspettativa per servizio militare, ovvero per la frequenza dicorsi di studio all'estero di cui all'art.18, comma 2, sono computati per interoai fini della progressione economica, di carriera e del trattamento diquiescenza, ma non ai fini della maturazione delle ferie.

 

Capo VI -Missioni e comandi

Art. 22.Missioni


1. Ai fini dello svolgimentodi particolari compiti di istituto, i dipendenti possono essere inviati inmissione in localita' italiane ed estere.

2. Le missioni non possonosuperare complessivamente il periodo di tre mesi nel corso di un anno, salvo,per periodi superiori e in relazione a particolari incarichi, il consensoespresso dell'interessato.

3. Al personale in missionesi applica il trattamento economico individuato con successiva deliberazionedel Garante in conformita' a quanto previsto dall'art. 2. Per specificheesigenze che non permettono l'uso di altri mezzi di trasporto, ovvero per altreparticolari situazioni oggetto di preventiva autorizzazione, i rimborsi spesepossono comprendere spese sostenute per l'uso di taxi o di noleggio auto.

4. Al personale inviatoall'estero per periodi superiori ad un mese, per motivi di studio o diformazione professionale, e' riconosciuto, in sostituzione del trattamento dimissione, un contributo forfettario nella misura determinata dall'Autorita'.

Art. 23. Comandi


1. In casi particolari diinteresse dell'Autorita', i dipendenti possono essere comandati pressoamministrazioni o enti pubblici, presso altre autorita' indipendenti, pressoistituzioni comunitarie o internazionali, ovvero presso autorita' di garanzia inmateria di protezione dei dati personali operanti in altri Paesi.

2. Il comando e' prorogabilequalora permanga l'interesse che lo giustifica.

3. Il provvedimentostabilisce le relative modalita' di attuazione anche in relazione alla durata eal trattamento economico. Durante il comando, i dipendenti sono considerati inogni caso in servizio.

 

Capo VII -Sanzioni disciplinari e procedimento

Art. 24.Sanzioni disciplinari


1. Per la violazione dei suoidoveri, il dipendente e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) note di censura perl'inosservanza di disposizioni di legge o di ordini di servizio;

b) multe inflitte anche perassenze ingiustificate dal lavoro, che comportano la mancata corresponsionedella retribuzione da quattro ore all'intero trattamento giornaliero;

c) sospensione dal servizio edella retribuzione fino ad un anno;

d) licenziamento.

2. I richiami verbali oscritti in caso di mancanze lievi non costituiscono sanzioni disciplinari aifini dell'applicazione del presente capo e sono adottati dal segretariogenerale o dal dirigente del dipartimento o del servizio presso il quale ildipendente presta servizio.

3. In caso di mancanze gravi,le note di censura sono adottate per i dirigenti dal Garante su proposta delsegretario generale e per il rimanente personale dal segretario generale suproposta del dirigente presso cui presta servizio il dipendente, sentito ildirigente del Dipartimento risorse umane.

4. La sospensione dalservizio e dalla relativa retribuzione fino ad un anno e' inflitta per graviviolazioni delle norme di condotta applicabili al personale. Il licenziamento e'inflitto per fatti di particolare gravita' e tali da non consentire la prosecuzionedel rapporto di lavoro.

5. Al dipendente sospeso dalservizio e dalla retribuzione e' riconosciuto un assegno alimentare di misurapari a quello corrispondentemente previsto dal regolamento del personaledell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. L'applicazione dellapredetta sanzione comporta l'impossibilita' della presa in esamedell'interessato ai fini di eventuali promozioni per i successivi tre anni,nonche' la sospensione dello scatto di anzianita' per i successivi due anni.

Art. 25.Procedimento disciplinare


1. Gli addebiti suscettibilidi configurarsi come infrazione disciplinare diversa dalla nota di censura sonocomunicati per iscritto al dipendente, entro cinque giorni dalla loro formaleconoscenza, dal dirigente del Dipartimento risorse umane, il quale effettuasenza indugio gli accertamenti del caso, sentito anche l'interessato,direttamente o mediante un funzionario delegato.

2. Qualora non si pervengaalla loro immediata archiviazione, gli addebiti sono contestati all'interessatoper iscritto entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui alcomma 1. L'interessato ha accesso agli atti e ai documenti relativi agliaccertamenti che lo riguardano e puo' ulteriormente sviluppare la sua difesa neisuccessivi venti giorni.

3. Entro ulteriori diecigiorni, il dirigente del Dipartimento risorse umane puo' ordinarel'archiviazione degli atti o disporre ulteriori accertamenti da svolgersi entroil medesimo termine ovvero trasmettere gli atti al segretario generaleproponendo l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. Qualoraritenga invece applicabile una piu' grave sanzione, deferisce il dipendente alConsiglio di disciplina proponendo la relativa sanzione.

4. Il Consiglio di disciplinae' composto dal segretario generale e da due dirigenti o equiparati estratti asorte tra quelli in servizio presso il Garante, fatta eccezione del dirigentedel Dipartimento risorse umane e del dirigente della struttura presso cuipresta servizio il dipendente interessato. Per i casi relativi al personaledirigente, il consiglio di disciplina e' composto da due componenti del Garantee dal segretario generale.

5. Il Consiglio acquisiscegli atti e la relazione che li accompagna e decide sulle sanzioni disciplinariproposte con la partecipazione del dipendente interessato, eventualmenteassistito da persona di sua fiducia o da una organizzazione dallo stessoindicata, nel termine di trenta giorni prorogabile per una sola volta per unperiodo corrispondente. Il Consiglio puo' chiedere chiarimenti al dirigente o alfunzionario istruttore e a testimoni. Se necessario, puo' svolgere ulterioriaccertamenti anche tramite eventuali perizie.

6. I provvedimenti relativialle sanzioni inflitte sono comunicati al dipendente nel testo integrale.

7. Durante il procedimentodisciplinare, il dipendente puo', a titolo cautelativo e per gravi motivi,essere sospeso dal servizio e, limitatamente ad un terzo, anche dallaretribuzione.

8. Non si tiene conto adalcun effetto delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 24, comma 1, letterea) e b).

Art. 26.Termini


1. I termini relativi alprocedimento disciplinare sono perentori. Per il loro computo non si tieneconto dei giorni non lavorativi.

2. Il procedimento estintoper decorrenza dei termini non puo' essere rinnovato.

3. Il procedimentodisciplinare non puo' essere instaurato se per il fatto contestato ha avutoinizio un procedimento penale mediante richiesta di rinvio a giudizio e, se gia'instaurato, e' sospeso fino al termine del giudizio di primo grado. Valutate lecircostanze, si puo' comunque procedere alla sospensione cautelare deldipendente.

 

Capo VIII -Trattamento economico

Art. 27.Trattamento economico. Criterio generale


1. Il trattamento economicodel personale dipendente e' stabilito nella misura prevista dall'art. 33, comma1-bis, della legge 31dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto contodelle specifiche funzioni espletate, secondo le tabelle allegate al presenteregolamento.

2. Il trattamento economicodel personale assunto nel corso dell'anno decorre dal giorno di effettivoinizio delle prestazioni.

2-bis. Al personale assunto nel ruoloorganico a seguito di superamento di concorso pubblico bandito per illivello retributivo iniziale di ciascuna area, ovvero trasferito nel ruoloorganico ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, collocato al livello retributivo iniziale diciascuna area, l'Autorita' puo' attribuire sino a nove scatti, in relazioneall'esperienza lavorativa maturata, ai titoli professionali e di studio, alleeventuali pubblicazioni scientifiche in materie di interesse dell'Autorita',nonche' al voto di laurea o di diploma e a ogni altro elemento valutabile. Icriteri e le modalita' di applicazione della presente disposizione, anche conriferimento al personale di cui all'art. 182 del Codice in materia diprotezione dei dati personali, sono definiti dall'Autorita' d'intesa con leorganizzazioni sindacali.

3. In nessun caso aldipendente di ruolo che muti qualifica e' corrisposta una retribuzionecomplessiva inferiore a quella precedentemente percepita. Qualora il livellodel trattamento economico spettante risulti inferiore a quello precedentementepercepito, al dipendente e' attribuito un assegno ad personam pensionabile eriassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimentoall'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

4. L'Autorita' puo' stipularepolizze sanitarie integrative delle prestazioni del servizio sanitarionazionale, nonche' per la copertura dei rischi di premorienza e per i dannicausati a terzi dal personale in servizio nell'esercizio o a causa delleproprie funzioni, salvo che il fatto derivi da comportamento doloso.

5. Al personale, compresoquello avente qualifica dirigenziale, e' riconosciuto un buono pasto. Il buonopasto e' attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendenteprotrae l'attivita' di servizio nelle ore pomeridiane, con l'effettuazione di unintervallo di almeno mezzora. Nelle more dell'espletamento delle procedure perl'acquisizione dei buoni pasto, al personale e' corrisposto l'equivalente indenaro di ciascun buono pasto con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7,della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

TITOLO II -Ordinamento del personale


Capo I- Dirigenza - Sezione I - Funzioni

Art. 28.Dirigenti


1. I dirigenti, nell'ambitodelle funzioni loro attribuite dalla legge e dal regolamento di organizzazionee funzionamento dell'ufficio, assicurano il rispetto degli indirizzidell'Autorita' e l'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni adottate.

2. I dirigenti possono esserepreposti ai dipartimenti e ai servizi. Quando non sia affidata loro ladirezione di un dipartimento o un servizio, svolgono funzioni di studio, diconsulenza, di ricerca ed analisi o eventuali altre assegnate direttamentedall'Autorita'.

3. I dirigenti sonoresponsabili, in via esclusiva, della gestione e dei risultati dei procedimentiin ordine ai quali organizzano le risorse umane e materiali disponendo deirelativi poteri di coordinamento e di controllo, anche in collaborazione trapiu' unita' organizzative.

 

Capo I -Dirigenza - Sezione II - Concorsi

Art. 29.Concorsi pubblici per l'accessoalla qualifica di dirigente. Requisiti


1. I concorsi per dirigentesono, di norma, banditi per il livello iniziale della relativa scalastipendiale.

2. Possono partecipare alconcorso per la posizione iniziale della qualifica dirigenziale coloro che,muniti del diploma di laurea indicato nel bando di concorso, risultino inpossesso di almeno uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di caratteregenerale di cui all'art.6:

a) abbiano un'esperienza dialmeno tre anni in campi di interesse per l'attivita' istituzionaledell'Autorita':

     come dirigenti oequiparati in enti ovvero istituzioni o imprese di notevole rilievo nazionale,comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o altre pubblicheamministrazioni con competenza nei predetti campi;

     in istituti diistruzione universitaria con qualifica non inferiore a ricercatore;

b) abbiano conseguito uno deiseguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altrotitolo post-universitario conseguito mediante uno o piu' corsi di duratacomplessiva almeno biennale presso istituti italiani o stranieri;

c) abbiano svolto pressol'ufficio, per un periodo non inferiore a due anni, funzioni di dirigente inposizione di collocamento fuori ruolo, di comando, di aspettativa o dicontrattista, ovvero funzioni di collaborazione continuativa in base acontratto a tempo determinato o a rapporto di consulenza;

d) abbiano prestato servizionel ruolo del personale dell'Autorita' con la qualifica di funzionario e sianocollocati almeno al 21 livello della scala stipendiale.

3. L'Autorita' puo' bandireeccezionalmente concorsi per dirigente anche a livelli di progressione dicarriera diversi da quello iniziale, qualora le competenze richieste nonpossano essere individuate tra il personale dell'Autorita'. I requisiti dipartecipazione saranno individuati nei relativi bandi di concorso.

Art. 30.Concorsi per dirigenti. Titoli ed esami


1. I concorsi per dirigentisi svolgono per titoli ed esami.

2. I titoli sono costituiti:

a) dagli attestati relativialle attivita' di cui all'art.29, limitatamente al periodo eccedente quellominimo necessario per l'ammissione al concorso;

b) da ogni altro titoloaccademico, professionale o di studio, attinente all'attivita' istituzionaledell'Autorita';

c) da pubblicazioni dicarattere giuridico o tecnico in campi di interesse per l'attivita'istituzionale dell'Autorita';

d) dalla conoscenzaapprofondita di almeno una lingua straniera.

I criteri di valutazione deititoli saranno specificati nel bando di concorso.

3. Gli esami sono scritti edorali. La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, e' diretta ad accertare,anche attraverso l'analisi di questioni concrete, l'attitudine dei concorrentialla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimita' e dell'efficienza,di questioni e problemi attinenti a materie ed attivita' istituzionalidell'Autorita'. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato adun'adeguata valutazione della personalita' del candidato, della sua preparazionee capacita' professionali, avuto riguardo alle attivita' ed alle funzioni aconcorso. Le materie oggetto del colloquio sono specificate nel bando diconcorso.

4. I concorsi per livellistipendiali superiori al decimo si svolgono per titoli e colloquio con lemodalita' di cui alla prova orale prevista al comma 3.

5. Valgono, in quantoapplicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agliimpiegati dello Stato.

 

Capo I -Dirigenza - Sezione III - Valutazione e progressione economica

Art. 31.Rapporto valutativo annuale


1. Per ciascun dirigente e'effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualita' del lavoroprestato, dei risultati raggiunti, della preparazione, dell'osservanza deidoveri d'ufficio, dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilita', nonche'delle competenze dimostrate.

2. La valutazione si svolgeattraverso la compilazione di un rapporto nel quale sono riportatianaliticamente gli elementi concernenti ciascun fattore di valutazione,unitamente al giudizio conclusivo e al punteggio finale.

3. La valutazione deidirigenti e' svolta dai responsabili dei dipartimenti e dei servizi sulla basedei criteri definiti annualmente con deliberazione del Garante, su proposta delsegretario generale.

4. Il comitato di valutazionee' composto dai responsabili dei dipartimenti e dei servizi ed e' presieduto dalsegretario generale, eventualmente assistito da un consulente esterno; svolgefunzioni di segretario il responsabile del Dipartimento risorse umane.

5. Il rapporto, previaverifica da parte del comitato della conformita' ai criteri di valutazione, e'comunicato dal valutatore al dirigente interessato, che lo controfirma perpresa d'atto apponendovi eventuali note ed osservazioni.

6. Il comitato, sulla basedei rapporti e tenuto conto delle eventuali osservazioni degli interessati,predispone la graduatoria del personale dirigente sulla base del punteggioottenuto.

7. Il rapporto per gliassistenti dei componenti e' redatto da ciascun componente e trasmesso alComitato.

8. La valutazione deiresponsabili dei dipartimenti e dei servizi e' effettuata da un collegiocomposto da un componente del Garante, dal segretario generale e da unconsulente esterno.

9. La valutazione deidirigenti non ha luogo se il periodo di lavoro complessivamente prestatonell'arco dell'anno solare e' inferiore a sei mesi, anche non continuativi,sempreche' l'assenza non sia dovuta ad astensione obbligatoria o facoltativa dallavoro per maternita'. Qualora gli elementi non siano sufficienti per formularela valutazione, i dirigenti interessati conseguono comunque uno scatto nellaprogressione di carriera. I dipendenti in posizione di distacco o comandopresso altre amministrazioni sono valutati sulla base degli elementi fornitidall'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio.

10. Annualmente l'Autorita'redige un elenco del personale dirigenziale con l'indicazione della posizioneattribuita nella progressione di carriera.

Art. 32.Progressione economica dei dirigenti


1. La progressione delpersonale dirigente si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelleallegate, salvo giudizio di insufficienza.

2. Il personaledirigente e' valutato ogni anno. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruoloorganico con cadenza annuale, nel mese di luglio, ha luogo un procedimento divalutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di trescatti. Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento divalutazione limitato al 50% del personale dirigente in servizio perl'attribuzione di sino a tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fininormativi ed economici, con decorrenza dal 1Ħ agosto successivo nei limitidelle disponibilita' di bilancio. In sede di prima applicazione del presentecomma, le modalita' di assegnazione delle progressioni al personale gia' inservizio e a quello di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione deidati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorita' d'intesacon le organizzazioni sindacali.

 

Capo I -Dirigenza - Sezione IV - Trattamento economico

Art. 33.Trattamento economico dei dirigenti


1. Il trattamento economicodel personale dirigente e' composto dalle seguenti voci:

a) retribuzione di livello;

b) retribuzione di risultato;

c) retribuzione di posizione,per i dirigenti di dipartimenti e servizi e per i dirigenti di cui all'art.8,comma 6, del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio;

d) eventuale assegno adpersonam di cui al comma 5.

2. La retribuzione di livelloe' determinata secondo l'allegata tabella 1.

3. La retribuzione dirisultato di cui al comma 1, lettera b), e' attribuita sulla base dei risultatiraggiunti dal dirigente a fronte degli obiettivi programmati in ciascun anno.

4. e' istituito unfondo per la qualita' della prestazione individuale. Il fondo puo' essere incrementatodall'Autorita', tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. La misura e lemodalita' di erogazione della retribuzione di risultato sono stabiliteannualmente con deliberazione del Garante.

5. I dirigenti cui siaaffidata la responsabilita' di dipartimenti e servizi o cui siano attribuiteparticolari funzioni godono, per la durata dell'incarico, di una retribuzionedi posizione, determinata con deliberazione del Garante, nel limite del 15%della retribuzione tabellare prevista per il relativo livello, in relazioneall'effettiva responsabilita' e alla natura e complessita' della funzione svolta.

6. Nel caso di conseguimentodella qualifica di dirigente da parte di funzionari con trattamento economicosuperiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un assegno adpersonam pensionabile e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamentoeconomico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuovaposizione.

 

Capo II - Areadirettiva - Sezione I - Funzioni

Art. 34.Funzionari


1. I funzionari svolgonocompiti connessi con l'attivita' procedimentale di pertinenza dell'Autorita';effettuano attivita' di studio e di ricerca; provvedono ad adempimentiamministrativi, contabili e tecnici ed esercitano le altre attribuzioni loroaffidate dai dirigenti. Ai funzionari possono essere assegnati compiti dicoordinamento, integrazione e controllo in relazione a particolari progetti odattivita'.

2. Nell'ambito deidipartimenti e dei servizi, i funzionari possono assumere la responsabilita' dellerelative articolazioni interne secondo quanto previsto dall'art.9, comma 5, delregolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio.

3. I funzionari possonoassumere funzioni di reggenza ai sensi dell'art.10 del regolamentosull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio.

 


Capo II- Area direttiva - Sezione II - Concorsi

Art. 35.Concorsi per funzionari. Requisiti


1. I concorsi per funzionariosono, di norma, banditi per il livello iniziale.

2. Possono partecipare alconcorso per l'assunzione al livello iniziale della qualifica di funzionariocoloro che, muniti del diploma di laurea e con la votazione specificati nelbando di concorso, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre aquelli di carattere generale di cui all'art.6:

a) abbiano un'esperienza dialmeno due anni in campi di interesse per l'attivita' istituzionaledell'Autorita':

     in significative econtinuative esperienze di studio e ricerca in istituzioni di ricerca euniversitarie, effettuate a seguito di superamento di prova concorsuale, ovveroin enti, istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;

     nella carrieradirettiva di enti, istituzioni, imprese di notevole rilievo nazionale,comunitario o internazionale, o di pubbliche amministrazioni, aventiattribuzioni in materie che interessano l'Autorita';

     nell'attivita'professionale presso studi legali o commerciali, in qualita' di liberoprofessionista abilitato;

b) abbiano prestato servizio,in qualita' di funzionario, presso l'Autorita', per un periodo non inferiore adun anno, anche con contratto a tempo determinato ovvero in posizione dicomando, di collocamento fuori ruolo, di aspettativa o con rapporto dicollaborazione continuativa e coordinata;

c) per il personale operativocostituisce requisito di partecipazione alle procedure selettive per il livelloiniziale della qualifica di funzionario, il possesso di un diploma di laurea inmaterie attinenti all'attivita' istituzionale, come precisato nel bando diselezione, e l'avere prestato servizio nell'area operativa da almeno tre anni.

3. Al fine del calcolodell'anzianita' di servizio, il periodo di svolgimento delle predette attivita'puo' essere cumulato.

4. L'Autorita' puo' bandireconcorsi per funzionario anche a livelli di progressione di carriera diversi daquello iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuatetra il personale dell'Autorita'. I requisiti di partecipazione sarannoindividuati nei relativi bandi di concorso.

Art. 36.Concorsi per funzionari. Titoli ed esami


1. I concorsi per funzionari si svolgonoper titoli ed esami.

2. I titoli sono costituiti:

a) dagli attestati relativialle attivita' di cui all'art.35, limitatamente al periodo eccedente quellominimo necessario per l'ammissione al concorso;

b) da ogni altro titoloaccademico, professionale o di studio, attinente all'attivita' istituzionaledell'Autorita';

c) da pubblicazioni dicarattere giuridico o tecnico in campi di interesse per l'attivita'istituzionale dell'Autorita';

d) dalla conoscenzaapprofondita di almeno una lingua straniera.

I criteri di valutazione deititoli sono specificati nel bando di concorso.

3. Gli esami sono scritti edorali. La prova teorico-pratica e' diretta ad accertare, anche attraversol'analisi di questioni concrete, l'attitudine dei concorrenti alla correttasoluzione, sotto il profilo della legittimita' e dell'efficienza, di questioni eproblemi attinenti a materie ed attivita' istituzionali dell'Autorita'. La provaorale consiste in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione dellapersonalita' del candidato, della sua preparazione e capacita' professionali,avuto riguardo alle attivita' ed alle funzioni a concorso. Le materie oggettodel colloquio sono specificate nel bando di concorso.

4. Valgono, in quantoapplicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agliimpiegati dello Stato.

Art. 37.Concorsi per posizioni di carattere tecnico o amministrativo


1. In relazione a specificheposizioni concernenti attivita' di natura tecnica ed amministrativa, necessarieal funzionamento dell'Autorita', ma non rientranti nella sua ordinaria attivita'istituzionale, possono essere banditi concorsi per funzionari con particolarirequisiti di ammissione, da individuare in relazione alle attivita' da svolgereed alle posizioni da ricoprire.

2. I requisiti dipartecipazione sono individuati nel bando di concorso avuto riguardo, perquanto concerne le anzianita' di servizio, a quelle previste nell'art.35. Nelbando sono indicati il tipo di laurea richiesto, le categorie dei titoli da valutaree la ripartizione dei punteggi fra i titoli e le prove previste.

3. I concorsi si svolgono pertitoli ed esami. Le prove consistono in:

a) una prova scritta nellematerie individuate nel bando di concorso;

b) una prova pratica direttaad accertare l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto ilprofilo della legittimita' e dell'efficienza, di questioni e problemi attinentialle materie relative alla specifica posizione a concorso, in relazione alleesigenze organizzative connesse all'attivita' istituzionale dell'Autorita';

c) una prova oraleconsistente in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione dellapersonalita' del candidato, della sua preparazione e capacita' professionali,avuto riguardo alle attivita' ed alle funzioni a concorso. Le materie oggettodel colloquio sono specificate nel bando di concorso. Tra i titoli rivestonocarattere preferenziale le esperienze professionali svolte in relazioneall'attivita' richiesta.

4. Valgono, in quantoapplicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agliimpiegati dello Stato.

 

Capo II - Areadirettiva - Sezione III - Valutazione e progressione economica

Art. 38.Rapporto valutativo annuale

1. Per ciascun dipendente e'effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualita' del lavoroprestato, dei risultati raggiunti, della preparazione, dell'osservanza deidoveri d'ufficio, dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilita', nonche'delle competenze dimostrate nell'espletamento degli incarichi conferiti.

2. La valutazione si svolgecon le modalita' previste all'art. 31.

Art. 39.Progressione economica del personale direttivo


1. La progressione delpersonale direttivo si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelleallegate, salvo giudizio di insufficienza.

2. Il personaledirettivo e' valutato ogni anno. Nei primi due anni dall'inquadramento nelruolo organico con cadenza annuale, nel mese di luglio, ha luogo unprocedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad unmassimo di tre scatti. Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo unprocedimento di valutazione limitato al 50% del personale direttivo in servizioper l'attribuzione di sino a tre scatti. Le progressioni sono conferite, aifini normativi ed economici, con decorrenza dal 1Ħ agosto successivo nei limitidelle disponibilita' di bilancio. In sede di prima applicazione del presentecomma, le modalita' di assegnazione delle progressioni al personale gia' inservizio e a quello di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione deidati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorita' d'intesacon le organizzazioni sindacali.

 


Capo II- Area direttiva - Sezione IV - Trattamento economico

Art. 40.Trattamento economico del personale direttivo


1. Il trattamento economicodel personale direttivo e' composto dalle seguenti voci:

a) retribuzione di livello;

b) retribuzione di risultato;

c) retribuzione di posizione,per i responsabili di articolazioni interne ai dipartimenti ed ai servizi e diparticolari posizioni organizzative;

d) eventuale assegno adpersonam di cui al comma 6.

2. La retribuzione di livelloe' determinata secondo l'allegata tabella 2.

3. La retribuzione dirisultato di cui al comma 1, lettera b), e' attribuita sulla base dei risultatiraggiunti dal funzionario a fronte degli obiettivi programmati in ciascun anno.

4. e' istituito unfondo per la qualita' della prestazione individuale. Il fondo puo' essereincrementato dall'Autorita', tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. Lamisura e le modalita' di erogazione della retribuzione di risultato sonostabilite annualmente con deliberazione del Garante.

5. I funzionari cui siaaffidata la responsabilita' di articolazioni interne ai dipartimenti e aiservizi o cui siano attribuite particolari funzioni, godono, per la duratadell'incarico, di una retribuzione di posizione, determinata con deliberazionedel Garante, nel limite del 15% della retribuzione tabellare prevista per ilrelativo livello, in relazione all'effettiva responsabilita' e alla natura ecomplessita' della funzione svolta.

6. Nel caso di conseguimentodella qualifica di funzionario da parte di personale operativo con trattamentoeconomico superiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito unassegno ad personam pensionabile e riassorbibile pari alla differenza tra iltrattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettantenella nuova posizione.

 

Capo III -Area operativa

Sezione I -Funzioni

Art. 41.Personale operativo


1. Il personale operativo:

a) svolge compitiamministrativi e di segreteria, di analisi, programmazione ed amministrazionedi dati, specie su supporti magnetici, di gestione del sistema informativo edella biblioteca;

b) disimpegna altresi' compitidi classificazione, archiviazione, protocollo, registrazione, copia,dattilografia e stenografia;

c) svolge altri compiti adesso specificamente assegnati.

2. Il personale operativo puo'coadiuvare nell'attivita' di verbalizzazione e far parte, con funzioni tecnicheo in qualita' di segretario, di commissioni e di comitati.

3. Il personale operativo puo'collaborare ad adempimenti operativi connessi ad attivita' di studio, ricerca edi elaborazione dei dati.

 

Capo III -Area operativa

Sezione II -Procedure selettive

Art. 42.Procedure selettive per l'area operativa. Requisiti


1. Possono partecipare alleprocedure selettive per l'area operativa coloro i quali siano in possesso,oltre che dei requisiti generali per l'ammissione alle procedure direclutamento previsti nell'art.6, di diploma di scuola secondaria di secondogrado e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano svolto per almenotre anni attivita' in posizioni corrispondenti a quelle per le quali e' banditoil concorso in uffici pubblici o privati;

b) abbiano prestato serviziopresso l'Autorita' con analoghe funzioni per almeno due anni con contratto atempo determinato, ovvero in posizione di comando o di collocamento fuoriruolo;

c) per il personale dellacarriera esecutiva costituisce requisito di partecipazione alla proceduraselettiva, per il livello iniziale della carriera operativa, il possesso, daalmeno quattro anni, di un diploma di scuola secondaria di secondo gradocongiuntamente all'aver prestato servizio nel ruolo da almeno sei anni.

2. Le procedure selettive perl'area operativa sono indette, di norma, per il livello stipendiale inizialedella fascia "D" della corrispondente tabella allegata. L'Autorita'puo' bandire procedure selettive per la carriera operativa anche per fasce e/olivelli diversi dall'iniziale, qualora le competenze richieste non possanoessere individuate fra il personale dell'Autorita'. I requisiti dipartecipazione sono individuati nei relativi bandi di concorso.

Art. 43.Procedure selettive per l'area operativa: titoli ed esami


1. Le procedure selettive peril livello iniziale della fascia "D" della carriera operativa sisvolgono per titoli, una prova pratica, una prova scritta ed un colloquiovalutativo vertente sulle discipline concernenti le attribuzioni dell'Autorita'.

2. I titoli sono costituitidal voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dall'eventualediploma di laurea e dalla relativa votazione.

3. Il contenuto delle provepratica e scritta e' stabilito nel bando di selezione. Il colloquio e' direttoalla valutazione della preparazione del candidato in ordine all'espletamentodei compiti previsti nel bando di concorso e del grado di conoscenza di almenouna lingua straniera.

4. La valutazione dei titoliprecede le prove d'esame. La procedura preselettiva, ove prevista, precede lavalutazione dei titoli e le prove di esame.

 

Capo III -Area operativa

Sezione III -Trattamento economico

Art. 44.Trattamento economico del personale operativo


1. Il trattamento economicodel personale operativo e' composto dalle seguenti voci:

a) retribuzione stipendiale;

b) premio annualeindividuale.

2. Il trattamento economico e'articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali,secondo l'allegata tabella.

3. La retribuzionecorrispondente al livello iniziale di ogni fascia e le relative progressioniretributive sono determinate secondo l'allegata tabella 3.

4. e' istituito unfondo per il premio individuale annuale nella misura stabilita annualmente condeliberazione del Garante.

 

Capo III -Area operativa

Sezione IV -Valutazione e progressione economica

Art. 45.Rapporto valutativo annuale


1. Per ciascun dipendente e'effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualita' del lavoroprestato, dei risultati ottenuti, della preparazione, dell'osservanza deidoveri d'ufficio, nonche' della possibilita' di utilizzo in altre unita'organizzative.

2. La valutazione si svolgecon le modalita' previste all'art. 31.

Art. 46.Progressione economica


1. La progressione economicaavviene da un livello all'altro di ciascuna fascia retributiva ed attraverso ilpassaggio alla fascia superiore.

2. Nei primi due annidall'inquadramento nel ruolo organico del personale operativo con cadenzaannuale ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressionisino ad un massimo di tre scatti.

3. I passaggi alle fasceretributive superiori hanno luogo, sulla base della valutazione di cuiall'art. 45, in relazione ai dipendenti collocati almeno al sesto livellodella fascia di appartenenza per il numero di posti annualmente determinatodall'Autorita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio. I dipendenti chebeneficiano del passaggio alla fascia superiore sono collocati nel livellostipendiale immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimentoall'atto del passaggio.

4. Il personale pervenutoall'ultimo livello di una fascia e' collocato al livello stipendiale dellafascia superiore immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione ingodimento.

5. Il personalepervenuto all'ultimo livello della fascia "A" continua a percepire unlivello per ciascun anno di servizio in misura correlata alla differenza tra illivello 9Ħ e 8Ħ. Eventuali livelli per progressioni economiche sono attribuitisulla base di analogo criterio.

6. Gli scrutini per valutazionecomparativa sono basati sui rapporti valutativi annuali di cui all'art.45.

7. Le progressioni economichesono conferite dal Garante, su proposta del segretario generale e sentito ildirigente competente, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. Essedecorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1 luglio dell'anno successivo aquello oggetto di valutazione e di scrutinio.

8. I dipendenti cui sia statoattribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapportovalutativo, non conseguono avanzamenti.

8-bis. In sede di prima applicazione deicommi 2 e 3, le modalita' di assegnazione delle progressioni al personale gia' inservizio e a quello di cui all'art. 182 del Codice in materia di protezione deidati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorita' d'intesacon le organizzazioni sindacali.

 

Capo IV - Areaesecutiva

Sezione I -Compiti e assunzioni

Art. 47.Personale esecutivo


1. Il personale esecutivosvolge compiti sussidiari connessi al funzionamento degli uffici; provvedeall'apertura ed alla chiusura degli stessi, svolge mansioni di operatore alcentralino telefonico, provvede al funzionamento dei telefoni, telefax e telex,delle fotocopiatrici e delle apparecchiature informatiche e telematiche esvolge, all'occorrenza, compiti di anticamera; se munito delle necessarieabilitazioni puo' essere destinato alla guida degli eventuali veicolidell'ufficio. e' addetto inoltre al presidio di impianti ed apparecchiature disicurezza. Svolge altri compiti che gli sono specificamente assegnati.

2. Il personale esecutivo,inoltre:

a) collabora alla gestionedel magazzino di cancelleria ed al funzionamento della biblioteca;

b) svolge incarichi connessialla spedizione della corrispondenza, inclusa l'affrancatura, e cura la ricezionedella corrispondenza stessa, anche di quella raccomandata ed assicurata;

c) svolge compiti dimanutenzione e riparazione di impianti e strutture delle sedi dell'ufficio.

Art. 48.Assunzione nella carriera esecutiva


1. L'assunzione del personaledella carriera esecutiva avviene in base all'art.16 della legge 28 febbraio1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Garante, con propriadeliberazione, stabilisce le modalita' di svolgimento delle procedure diselezione del personale.

 

Capo IV - Areaesecutiva

Sezione II -Trattamento economico

Art. 49.Trattamento economico del personale esecutivo


1. Il trattamento economicodel personale esecutivo e' composto dalle seguenti voci:

a) retribuzione stipendiale;

b) premio annualeindividuale.

2. Il trattamento economico e'articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali comeriportato nella tabella allegata.

3. La retribuzionecorrispondente al livello iniziale di ciascuna fascia e le relativeprogressioni retributive sono determinate secondo l'allegata tabella 4.

4. e' istituito unfondo per il premio annuale individuale nella misura stabilita annualmente condeliberazione del Garante.

 


Capo IV- Area esecutiva

Sezione III -Valutazione e progressione economica

Art. 50.Rapporto valutativo annuale


1. Per ciascun dipendente e'effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualita' del lavoroprestato, dei risultati ottenuti, della preparazione, dell'osservanza deidoveri d'ufficio, nonche' della possibilita' di utilizzo in altre unita'organizzative.

2. Il procedimento per lavalutazione si svolge con le modalita' previste all'art. 31.

Art. 51.Progressione del personale esecutivo


1. La progressione delpersonale esecutivo avviene da un livello all'altro di ciascuna fasciaretributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore.

2. Nei primi due annidall'inquadramento nel ruolo organico del personale esecutivo con cadenza annualeha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sinoad un massimo di tre scatti.

3.I passaggi alle fasceretributive superiori hanno luogo, sulla base della valutazione di cuiall'art. 50, in relazione ai dipendenti collocati almeno al sesto livellodella fascia di appartenenza per il numero di posti annualmente determinatodall'Autorita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio. I dipendenti chebeneficiano del passaggio alla fascia superiore sono collocati nel livello stipendialeimmediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto delpassaggio.

4. Il personale pervenutoall'ultimo livello di una fascia e' collocato al livello stipendiale dellafascia superiore immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione ingodimento.

5. Il personalepervenuto all'ultimo livello della fascia "A" continua a percepire unlivello per ciascun anno di servizio in misura correlata alla differenza tra illivello 9Ħ e 8Ħ. Eventuali livelli per progressioni economiche sono attribuitisulla base di analogo criterio.

6. Gli scrutini pervalutazione comparativa sono basati sui rapporti valutativi annuali di cuiall'art.50.

7. Le progressioni economichesono conferite dal Garante, su proposta del segretario generale e sentito ildirigente competente, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. Essedecorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1 luglio dell'anno successivo aquello oggetto di valutazione e di scrutinio. Ai dipendenti cui e' statoattribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapportovalutativo, non sono riconosciuti avanzamenti.

 

TITOLO III -Personale non di ruolo




Capo I -Personale a contratto



Art. 52.Personale a contratto


1. L'Autorita' si avvale dipersonale a contratto per consentire la specializzazione di giovani laureatinei settori di interesse dell'Autorita', ovvero per acquisire particolariesperienze o competenze anche in relazione a specifici settori o campi diattivita' individuati dal Garante con propria deliberazione, con la quale siprovvede anche a definire il trattamento giuridico ed economico del predettopersonale e le condizioni della sua utilizzazione.

2. Salvo quanto previstodall'art. 54, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato e' definitacon la deliberazione di cui al comma 1.

3. All'atto della cessazionedel rapporto, a qualunque titolo, e' corrisposto al personale a contratto unnumero di mensilita' pari agli anni di servizio prestato, o frazione di annosuperiore ai sei mesi.

 

Capo II -Personale fuori ruolo, esperti e tirocinio

Art. 53.Disciplina economica e destinazione del personale comandato e fuoriruolo


1. Ai dipendenti dello Statoo di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici in posizione di fuoriruolo, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art.13 del decreto del Presidentedella Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni edintegrazioni, o al personale comunque comandato presso l'Autorita' e' corrispostauna indennita' pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusionedell'indennita' integrativa speciale; qualora detto trattamento economicorisulti inferiore a quello spettante al corrispondente personale di ruolo e'corrisposta una ulteriore indennita' perequativa in conformita' a quanto previstodall'art.33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdottodall'art.1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51.

Art. 54.Nomina di esperti e collaboratori esterni


1. In applicazionedell'art.33, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificatodall'art.2, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51,l'Autorita' puo' avvalersi di liberi professionisti, di dipendenti pubblici o diesperti di qualificata esperienza nei limiti e alle condizioni previsti dallerispettive norme di stato giuridico, nonche' di persone giuridiche pubbliche eprivate e di associazioni. Tali incarichi, della durata massima di due anni,possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Per le prestazioniprofessionali non a carattere continuativo provvede il segretario generale.

2. I compensi per iconsulenti iscritti ad albi professionali sono corrisposti, anche nei modiprevisti per i servizi in economia, sulla base delle tariffe minime stabiliteper le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti oper i dipendenti pubblici i compensi sono stabiliti di volta in volta dalsegretario generale, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni,secondo i criteri stabiliti nell'apposito tariffario preventivamente approvatodal Garante, da richiamarsi nel relativo disciplinare.

3. L'Autorita' puo' avvalersidell'opera di consulenti assunti con contratto a tempo determinato, di duratanon superiore a due anni, rinnovabile per non piu' di due volte, nel quale e'stabilita la durata della prestazione e l'ammontare del compenso, sulla basedei criteri di cui al comma 2.

Art. 55.Disciplina del tirocinio


1. L'Autorita' puo' avvalersidella collaborazione di giovani laureati per una esperienza temporanea di stagenon superiore ad un anno nelle discipline attinenti alle materie di interessedell'Autorita', anche sulla base di apposite convenzioni con universita', enti edistituti di ricerca.

2. Il periodo di tirocinio e'gratuito e non rappresenta titolo di servizio per la partecipazione ai concorsiindetti dall'Autorita'.

 


TITOLOIV - Cessazione del rapporto d'impiego


Capo I- Disposizioni generali

Art. 56.Cessazione dal servizio


1. Il personale che cessa dalservizio ha titolo al trattamento spettante fino al giorno dellaeffettivacessazione; il trattamento precedentemente goduto dal dipendentedeceduto viene corrisposto integralmente per l'ultimo mese e per quellosuccessivo a favore del coniuge e dei figli minori.

Art. 57.Trattamento di quiescenza e previdenza


1. Il trattamento diquiescenza e previdenza e' definito dal relativo regolamento, approvatodall'Autorita', che recepisce gli accordi negoziali con le organizzazionisindacali in materia.

 

Capo II -Cause estintive

Art. 58. Causeestintive del rapporto d'impiego


1. Il rapporto d'impiego,oltre che per le cause indicate nei titoli precedenti, si estingue per:

a) collocamento inquiescenza;

b) dimissioni volontarie;

c) inabilita' riconosciuta adomanda;

d) dispensa dal servizio;

e) licenziamento.

Art. 59.Collocamento a riposo d'ufficio


1. Il dipendente che abbia compiuto65 anni di eta' e' collocato a riposo d'ufficio, qualora non presenti istanza perpermanere in servizio per un ulteriore biennio.

2. I provvedimenti dicollocamento a riposo sono adottati dall'Autorita' e hanno effetto dal giornodel raggiungimento del limite di eta' o di servizio.

Art. 60.Dimissioni volontarie


1. Le dimissioni volontariedebbono essere presentate per iscritto alla Autorita', la quale provvede inmerito entro trenta giorni. Il dipendente e' tenuto a rimanere in servizio sinoa quando non gli sia stata comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse.

2. L'accettazione puo' essereritardata, per gravi motivi di servizio, per un periodo non superiore a trentagiorni.

Art. 61.Cessazione a domanda per inabilita'

1. Il dipendente che perinfermita', difetti fisici o altri motivi di salute, non sia piu' in grado diadempiere ai propri compiti puo' chiedere di cessare dal servizio per inabilita'.

2. L'accertamento dellecondizioni anzidette e' effettuato secondo le modalita' previste, a norma dilegge, per gli impiegati civili dello Stato.

3. I dipendenti cessati dalservizio, perche' riconosciuti inabili, possono essere riammessi in servizio, adomanda, qualora venga accertata la cessazione della causa che ne avevadeterminato il collocamento a riposo. La riammissione in servizio da' dirittoalla normale retribuzione, restando assorbita ogni altra indennita' relativaalla cessazione del servizio gia' percepita; ai restanti effetti il periodo dilavoro anteriore e quello successivo alla cessazione sono unificati.

Art. 62.Dispensa dal servizio


1. Con deliberadell'Autorita', sentito il segretario generale, e' dispensato dal servizio ildipendente che:

a) trascorso il terminemassimo riguardante l'aspettativa per motivi di salute, non sia riconosciutoidoneo a riprendere servizio a seguito degli accertamenti sanitari disposti anorma di legge;

b) abbia riportato ungiudizio di insufficienza negli ultimi due rapporti valutativi annuali.

Art. 63.Licenziamento


1. Con deliberadell'Autorita', sentito il segretario generale, e' licenziato, sulla base delprocedimento di cui all'art. 25, il dipendente che:

a) abbia compiuto un'azionedi gravita' tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

b) abbia dimostrato gravenegligenza nell'assolvimento dei propri compiti in modo reiterato o continuoovvero abbia violato i doveri prescritti nei precedenti articoli 8 e 9.

2. Il dipendente che abbiariportato condanna penale puo' essere licenziato solo al termine delprocedimento di cui all'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

 


TITOLOV - Disposizioni transitorie e inquadramento del personale


Art.64. Inquadramento nel ruolo organico


1. Il ruolo organicodell'Ufficio e' articolato secondo quanto previsto nella tabella 5.

2. In sede di primaapplicazione del presente regolamento, il personale in posizione di fuori ruoloo di comando dalle amministrazioni di appartenenza in servizio alla data dientrata in vigore della presente disposizione e che non abbia demeritato, e'inquadrato, a domanda, con immediato trasferimento nel ruolo organico sullabase dell'allegata tabella di corrispondenza n. 6. La domanda deve pervenireentro quindici giorni dalla medesima data e l'inquadramento e' effettuato dalGarante su proposta del segretario generale, non oltre i trenta giornisuccessivi. L'inquadramento e' modificato in caso di mutamento, con riferimentoal momento dell'inquadramento stesso, delle situazioni giuridiche riconosciuteall'interessato nella amministrazione di appartenenza.

3. Coloro che non presentanola domanda di cui al comma 1 rimangono in servizio temporaneamente,compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, fermi restando gli incarichi dicui all'art.11 del regolamento sull'organizzazione e il funzionamentodell'Ufficio.

4. In sede di inquadramentoin ruolo, si procede all'attribuzione al personale che non abbia demeritato diun numero di scatti o livelli corrispondenti agli anni o frazione di anno pario superiore a sei mesi di servizio prestato presso l'ufficio.

5. Ai soli finidell'applicazione del presente articolo, in sede di inquadramento in ruolo, ariconoscimento della professionalita' maturata, oltre a quanto previsto dalcomma 4, si procede all'attribuzione al personale che non abbia demeritato diuno scatto per ciascun quadriennio, o frazione di esso pari o superiore albiennio, di anzianita' maturata presso amministrazioni pubbliche prima delcollocamento fuori ruolo o del comando presso l'ufficio, nelle qualifiche dellacarriera corrispondente a quella considerata per l'inquadramento. A decorreredal completamento delle procedure concorsuali di cui allĠarticolo 65, alpersonale diverso da quello risultato vincitore delle medesime procedure e chenon abbia demeritato, tali scatti sono attribuiti, mediante assorbimento diquelli gia' corrisposti, nella misura di uno scatto per ciascun biennio, ofrazione di esso pari o superiore ad un anno, con un minimo di tre scatti ed unmassimo di nove, di servizio di ruolo prestato nelle qualifiche della carrieracorrispondente a quella considerata per lĠinquadramento e in quelle dellacarriera immediatamente inferiore.

Art. 65.Accesso alle aree


1. In sede di primaapplicazione del presente regolamento, allo scopo di consentire la continuita'delle attivita' istituzionali del Garante, l'accesso alle aree e' disciplinatonel modo seguente:

a) entro trenta giornidall'inquadramento in ruolo ai sensi dell'art. 64, il Garante bandisce, per lacopertura della meta' dei posti vacanti della qualifica di dirigente, unconcorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da unaprova individuata nel bando. Al concorso sono ammessi a partecipare idipendenti, provenienti dalla ex carriera direttiva o comunque dall'area"c" individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro delcomparto ministeri del 16 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,supplemento ordinario, del 25 febbraio 1999, n. 46 e in possesso di diploma dilaurea che abbiano maturato un'anzianita' di almeno quattro anni nella carrieramedesima, di cui almeno uno maturato presso l'Autorita', e che non abbianodemeritato. Il bando definisce la composizione della commissione esaminatrice edetermina i criteri per la valutazione dei titoli preferenziali e le materied'esame;

b) entro trenta giornidall'inquadramento in ruolo ai sensi dell'art. 64, il Garante bandisce, per lacopertura fino al limite massimo della meta' dei posti vacanti delle qualifichedi funzionario e di impiegato operativo, un concorso per titoli di servizioprofessionali e di cultura integrato da una prova individuata nel bando. Alconcorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso dei titoli distudio prescritti agli articoli 35 e 42 che abbiano maturato un'anzianita' dialmeno tre anni nelle qualifiche corrispondenti a quella immediatamenteinferiore, di cui almeno uno presso l'Autorita', e che non abbiano demeritato.Il bando definisce la composizione della commissione esaminatrice e determina icriteri per la valutazione dei titoli e le materie d'esame. Nel bando possonoessere altresi' individuati particolari profili professionali per i quali sonoammessi a partecipare dipendenti anche non in possesso dei predetti titoli eche abbiano maturato un'anzianita' di almeno venti anni nelle citate qualifiche.

2. Ai vincitori dei concorsidi cui al comma 1, e' riconosciuto un numero di scatti o livelli corrispondentia quelli attribuiti ai sensi dell'art. 64, comma 4.

Art. 66.Relazioni sindacali


1. Entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore del presente regolamento, il Garante concorda con leorganizzazioni sindacali del personale un protocollo per le relazionicollettive che, in applicazione dei principi e delle norme vigenti in materia,disciplini l'informazione e la consultazione delle organizzazionirappresentative del personale in tema di rapporto di lavoro, di trattamentogiuridico ed economico del personale anche per quanto riguarda la progressioneeconomica e di carriera, e di eventuali modifiche del presente regolamentonelle parti corrispondenti.

Art. 67. Entrata in vigore


1. Il presenteregolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dellasua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizionidel presente titolo V entrano in vigore il giorno successivo alla data dellamedesima pubblicazione.

 


Tabella 1

DIRIGENTI -Trattamento economico complessivo

Trattamento economico del personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Trattamento economico
del personale del Garante*
DIRIGENTI
Retribuzione
Indennità
Totale
Retribuzione di livello (1)
Retribuzione di risultato
AUTORITA'
Annua lorda
incentivante
spettanze
LIVELLI
Lire
media
annue
0
***
***
***
***
***
1
***
***
***
***
***
2
***
***
***
***
***
.
***
***
***
***
***
.
***
***
***
***
***
50
***
***
***
***
***
51
***
***
***
***
***

I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota 1. La retribuzione di livello è composta dalla somma della retribuzione annua lorda e dell'indennità incentivante media.


Tabella 2

FUNZIONARI -Trattamento economico complessivo

Trattamento economico del personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Trattamento economico
del personale del Garante*

FUNZIONARI

Retribuzione

Indennità

Totale

Retribuzione di livello (1)

Retribuzione di risultato

AUTORITA'

Annua lorda

incentivante

spettanze

LIVELLI

Lire

media

annue

0

***

***

***

***

***

1

***

***

***

***

***

2

***

***

***

***

***

.

***

***

***

***

***

.

***

***

***

***

***

53

***

***

***

***

***

54

***

***

***

***

***

I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota 1. La retribuzione di livello è composta dalla somma della retribuzione annua lorda e dell'indennità incentivante media.


Tabella 3

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE OPERATIVO

FASCE RETRIBUTIVE

LIVELLI PER FASCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

A

(Importi in lire)

***

***

***

***

***

***

***

***

***

B

***

***

***

***

***

***

***

***

***

C

***

***

***

***

***

***

***

***

***

D

***

***

***

***

***

***

***

***

***

I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.


Tabella 4

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ESECUTIVO

FASCE RETRIBUTIVE

LIVELLI PER FASCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

A

(Importi in lire)

***

***

***

***

***

***

***

***

***

B

***

***

***

***

***

***

***

***

***

C

***

***

***

***

***

***

***

***

***

D

***

***

***

***

***

***

***

***

***

I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.


Tabella 5

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Area

Posti

Segretario Generale

1

Dirigenza

24

Direttiva

69

Operativa

30

Esecutiva

1

TOTALE

125


Tabella 6

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Qualifiche di provenienza

Corrispondenza
con qualifiche e livelli retributivi

Ex dirigente generale e qualifiche equiparate

Liv. 33° - Tabella dirigenti

Ex dirigente superiore dello Stato

Liv. 18° - Tabella dirigenti

Dirigente dello Stato o di amministrazioni pubbliche

Liv. 10° - Tabella dirigenti

Direttore di divisione r.e.-ex IX qf. dello Stato

Liv. 31° - Tabella funzionari

Ex VIII qf.

Liv. 21° - Tabella funzionari

Ex VII qf.

Liv. 9° - Tabella funzionari

Ex VI qf.

Fascia A - Liv. 1 Tabella area operativa

Ex V qf.

Fascia B - Liv. 1 Tabella area operativa

Ex IV qf.

Fascia C - Liv. 1 Tabella area operativa

Ex III qf.

Fascia C - Liv. 1 Tabella area operativa

 

 


ALLEGATO C

REGOLAMENTO N. 3/2000, CONCERNENTE
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA CONTABILITA'
(Pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13/7/2000)

Capo I
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresì:

a) per "Garante", l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 30 della legge,

b) per "presidente", il presidente del Garante;

c) per "componenti", i componenti del Garante;

d) per "Ufficio", l'Ufficio del Garante.

Art. 2.
Principi generali

1. La gestione dell'Ufficio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, pubblicità e trasparenza, nonché del pareggio, dell'universalità, annualità, continuità, prudenza e unità.

2. L'attività finanziaria dell'Ufficio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate, attraverso distinte funzioni-obiettivo corrispondenti a unità organizzative per la gestione delle risorse assegnate, le quali possono essere ulteriormente articolate in centri di costo.

Capo II
BILANCIO

Art. 3.
Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza.

3. Lo schema del bilancio e del documento programmatico che lo accompagna sono predisposti dal dipartimento amministrazione e contabilità entro il 15 ottobre e sono sottoposti al Garante per l'approvazione entro il 31 ottobre.

4. In caso di ritardo nell'approvazione, il Garante può deliberare l'esercizio provvisorio fino ad un massimo di quattro mesi, sulla base di un dodicesimo per mese degli stanziamenti previsti nello schema predisposto o, in mancanza, nel bilancio del precedente esercizio.

Art. 4.
Struttura del bilancio

1. Il bilancio di previsione è costituito:

a) dal preventivo finanziario delle entrate per provenienza e delle spese per destinazione ripartite per funzioni istituzionali;

b) dal prospetto di ripartizione delle entrate e delle spese, articolato in titoli, categorie e capitoli.

2. Il bilancio di previsione è accompagnato dai seguenti allegati:

a) dal documento programmatico;

b) dalla tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto;

c) da una relazione che indica i criteri seguiti per la predisposizione del bilancio ed altre notizie utili sulla gestione.

Art. 5.
Criteri di formazione del bilancio

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza. Entro il 15 settembre dell'esercizio precedente, i dirigenti rappresentano le esigenze funzionali dei dipartimenti e dei servizi al segretario generale, che ne valuta preliminarmente la compatibilità in rapporto agli obiettivi e ai programmi da realizzare, indicati dal Garante per l'anno di riferimento.

2. Nelle entrate confluiscono le somme percepite a titolo di pagamento dei diritti di segreteria ai sensi dell'art. 33, commi 1-quater e 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché le somme pari al cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 39, comma 3, della medesima legge, o percepite a qualunque altro titolo in base alle leggi e ai regolamenti.

3. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sé stante, rispettivamente, delle entrate o delle spese, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello al quale il bilancio si riferisce. L'avanzo può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio. Il disavanzo è iscritto come prima posta delle uscite per il relativo riassorbimento.

Art. 6.
Variazioni di bilancio assestamento e fondo di riserva

1. Nell'ambito della medesima funzione istituzionale le variazioni compensative tra i capitoli assegnati vengono disposte dal dirigente del dipartimento o servizio e comunicate al dipartimento amministrazione e contabilità.

2. Le altre variazioni di bilancio sono deliberate dal Garante, di regola entro il 31 ottobre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

3. I provvedimenti di variazione sono riportati in un quadro riepilogativo sintetico.

4. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, il cui ammontare non può superare il tre per cento delle spese correnti previste. Su detto fondo non possono essere assunti impegni ed emessi mandati di pagamento.

5. Contestualmente all'approvazione del conto consuntivo il Garante delibera l'assestamento del bilancio per l'esercizio in corso.

6. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono essere proposte solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7.
Bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal dipartimento amministrazione e contabilità ed è accompagnato da una relazione del segretario generale che evidenzia i risultati della gestione finanziaria. Il segretario generale presenta il bilancio consuntivo al Garante entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario, per la sua approvazione entro il 30 aprile.

3. Il bilancio consuntivo è trasmesso nei successivi trenta giorni alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della legge.

Capo III
ENTRATE

Art. 8.
Accertamento e riscossione delle entrate

1. L'entrata è accertata quando il segretario generale, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario o di altro successivo, a seconda della sua scadenza.

2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture con imputazione al competente capitolo di entrata.

3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, mediante reversali di incasso firmate dal segretario generale o, su sua delega, dal dirigente del dipartimento amministrazione e contabilità, e contenenti le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo, nome e cognome o ragione sociale del debitore, causale, importo in cifre e in lettere, data di emissione.

Art. 9.
Gestione delle spese

1. La gestione delle spese segue le fasi dell'assunzione degli impegni, della liquidazione e del pagamento.

2. L'impegno determina, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione di bilancio. Per le spese pluriennali possono essere presi impegni di spesa sugli esercizi successivi.

3. Gli impegni di spesa sono assunti dal segretario generale e dai responsabili delle funzioni-obiettivo nei limiti di spesa ad essi assegnati.

4. Tutti gli impegni di spesa sono trasmessi senza ritardo al dipartimento amministrazione e contabilità e da questo registrati progressivamente, previa verifica della relativa regolarità amministrativa e contabile, in particolare per quanto riguarda l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del competente dirigente, la corretta imputazione al capitolo di spesa dell'esercizio di pertinenza e la disponibilità finanziaria.

5. Le spese per l'affidamento di studi, ricerche, consulenza e prestazioni professionali, di cui all'art. 54 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, se a carattere continuativo, sono impegnate dai Garante, negli altri casi dal segretario generale.

6. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, si costituisce automaticamente l'impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese: a) per le indennità spettanti al presidente e ai componenti, per il trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario generale e del personale dipendente, nonché per i relativi oneri riflessi; b) per i trattamenti di quiescenza e previdenza; c) per i canoni anche di locazione e per le imposte; d) per le spese puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di legge o di regolamento.

7. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto ammontare dovuto e del soggetto creditore, e l'emissione dell'ordine di pagamento sono effettuate dal dipartimento amministrazione e contabilità, previo accertamento della regolarità della fornitura o della prestazione e della sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite effettuata a cura del dirigente del dipartimento o del servizio interessato e del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie.

8. Il dispositivo di liquidazione con i documenti giustificativi di spesa deve essere allegato al mandato di pagamento estinto dall'istituto cassiere.

9. I mandati di pagamento devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) dati anagrafici del creditore;

b) importo dovuto in cifre e lettere, data di emissione e eventuale data di valuta;

c) modalità di pagamento del titolo che su richiesta del creditore può essere estinto mediante accreditamento in c/c bancario o postale, mediante vaglia postale ed assegno circolare non trasferibile.

10. Gli ordini di pagamento, previa verifica della regolarità della spesa, sono firmati dal segretario generale, ovvero dal responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità o da un suo delegato.

Art. 10.
Spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza del Garante e dell'ufficio di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Le spese di rappresentanza sono disposte dal presidente e dal segretario generale e sono a carico dell'apposito capitolo di bilancio.

Sono da considerare comunque spese di rappresentanza:

a) colazioni e consumazioni in occasione di particolari riunioni, convegni, seminari o incontri di lavoro con personalità o autorità estranee al Garante o in occasione di visite;

b) omaggi floreali, biglietti augurali, inviti o altre forme di partecipazione ad eventi significativi, organizzazione di cerimonie;

c) cerimonie di apertura di nuove sedi (stampa di inviti, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi);

d) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici ad autorità, personalità o esperti italiani o stranieri o a membri di delegazioni straniere in visita al Garante oppure in occasione di visite e riunioni all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Garante e dell'ufficio;

e) servizi fotografici e stampe in occasione di relazioni pubbliche.

Capo IV
RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 11.
Rilevazioni delle economie di bilancio e dei residui
attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio

1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni.

2. La differenza tra le somme stanziate e quelle impegnate costituisce economia di bilancio. Costituiscono economie, altresì, le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di ultima liquidazione.

3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività patrimoniali.

4. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi tra le passività patrimoniali.

Art. 12.
Eliminazione dei residui attivi e passivi

1. Annualmente è compilata alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, salvo che il relativo costo non superi l'importo da recuperare e, comunque, per somme inferiori a lire 100.000 (euro 51,64).

3. I residui passivi sono eliminati per insussistenza del titolo giuridico.

Art. 13.
Determinazione del risultato economico dell'esercizio

1. Ai fin della determinazione del risultato economico dell'esercizio si tiene conto dei seguenti elementi:

a) la determinazione delle quote di ammortamento dei beni di cui all'art. 18;

b) la rilevazione della quota di accantonamento del tratta-mento di fine rapporto;

c) la rilevazione delle eventuali quote di accantonamento dei fondi rischi;

d) gli accantonamenti per svalutazione dei crediti;

e) il calcolo dei ratei e risconti attivi e passivi;

f) le variazioni intervenute nelle rimanenze. c

Art. 14.
Fondo interno di cassa

1. Il Garante può deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entità non superiore a venti milioni, reintegrabile durante l'esercizio finanziario.

2. Con il fondo si può provvedere al pagamento delle spese minute di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, apparati, attrezzature e altre dotazioni anche informatiche e telematiche ivi comprese carte telefoniche, per l'utilizzazione di veicoli, per i trasporti e le spedizioni, per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, per acconti di spese di viaggio e di missione, per spese di rappresentanza o necessarie per la pubblicazione di bandi od altri avvisi sulle pubblicazioni ufficiali, sulla stampa quotidiana o periodica, o su altri bollettini. Nei casi di urgenza, ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento, possono sostenersi altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione dell'ufficio.

3. Il dirigente del dipartimento amministrazione e contabilità può autorizzare il cassiere ad anticipare somme in contanti per l'espletamento di compiti d'ufficio. Il beneficiario delle anticipazioni deve presentare apposita rendicontazione. Ai medesimi fini possono essere acquisite e utilizzate anche carte di credito. Il cassiere imputa le spese sostenute ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.

4. Il cassiere, nominato dal segretario generale per un biennio rinnovabile fra i dipendenti di ruolo del Garante, con qualifica non inferiore a quella di funzionario, è responsabile delle operazioni di cassa ed accerta la regolarità formale delle determinazioni di pagamento prima di effettuare i pagamenti. Nessun pagamento di importo superiore ad un milione di lire (Ndr: euro 516,46), può essere effettuato senza il visto del responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità.

5. Il cassiere presenta ogni trimestre al responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità un apposito rendiconto, con i relativi documenti giustificativi, salva la possibilità di autocertificazioni per le spese minute.

Art. 15.
Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonché delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

3. Le scritture economiche devono consentire la determinazione a consuntivo del risultato economico dell'esercizio.

4. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono determinati con deliberazione del Garante.

Art. 16.
Gestione patrimoniale

1. Il responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità cura la redazione e l'aggiornamento dell'inventario generale e dell'inventario del patrimonio librario, assegna, conserva e garantisce l'uso dei beni, assicura la vigilanza sui soggetti di cui al comma 2.

2. Il dirigente di ciascun dipartimento o servizio o chi ne svolge le funzioni in caso di reggenza, svolge la funzione di conservare i beni mobili dati in dotazione alle unità organizzative.

Art. 17.
Criteri di valutazione dei beni patrimoniali

1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni o al prezzo di acquisto se maggiore, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.

2. I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti ad altro titolo, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.

3. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

4. Le quote ordinarie di ammortamento sono calcolate in relazione alle aliquote fissate dalla normativa tributaria.

5. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge sono valutati al valore d'acquisto.

6. I crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo

7. I debiti sono valutati secondo il valore di estinzione.

8. Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto.

Art. 18.
Classificazione dei beni

1. I beni immobili e mobili sono classificati secondo la denominazione attribuita alle immobilizzazioni materiali nello schema di situazione patrimoniale.

2. I singoli beni sono annotati sui registri contabili di cui all'art. 15.

3. Il materiale bibliografico è annotato in apposito registro tenuto a cura del responsabile della biblioteca.

4. La cancellazione dagli inventari dei beni per fuori uso, perdita e cessione è disposta previa acquisizione del verbale di dismissione redatta da una apposita commissione.

Capo V
ATTIVITA' NEGOZIALE

"Art. 19. Principi in materia di attivita'negoziale.

1. L'attivita' negoziale dell'Ufficio e le procedure di acquisto devonoispirarsi al principio del coordinamento tra previsione annuale della spesa eprogrammazione degli acquisti.

2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alleforniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie ed ai servizi in genere,si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presenteregolamento, salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dallacorrispondente normativa nazionale di recepimento, nonche' dalla legislazionenazionale in materia.

3. I contratti devono avere termine e durata certi e non possonocomunque superare i nove anni salvo i casi di assoluta necessita' o diconvenienza, da indicare nel relativo atto di decisione a contrarre. Per ilmedesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti, se non percomprovate ragioni di necessita' o di convenienza, da indicare nell'atto didecisione a contrarre.

4. La decisione a contrarre deve evidenziare il fine pubblico che siintende perseguire con il contratto, l'oggetto e le clausole essenziali, laprocedura individuata per la scelta del contraente e i criteri diaggiudicazione.

5. Nei contratti sono previste adeguate penalita' per inadempienze eritardi nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni convenute. A garanziadell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea garanziafideiussoria nella misura determinata dal contratto. Nei contratti a duratapluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casidisciplinati espressamente per legge, l'Ufficio puo' riservarsi la facolta' dirinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventicontrattualmente predeterminati. Tale clausola e' comunque prevista perl'ipotesi in cui l'originaria congruita' dei prezzi, per qualsiasi motivo, vengameno.

6. Fermo restando quanto previsto per legge, l'aggiudicazione ol'affidamento di lavori di particolare complessita' sono effettuati sulla basedi un progetto esecutivo recante la precisa indicazione del costo complessivodei lavori. Il costo cosi' definito puo' essere aumentato solo per causa di forzamaggiore o per motivate ragioni tecniche, sempre che detti eventi fosseroimprevedibili all'atto della progettazione. In tal caso non possono essereeffettuati lavori nuovi o diversi senza il preventivo assenso scritto da partedegli organi competenti all'approvazione dei contratti ai sensi dell'art. 20,comma 1. In ogni caso, l'eventuale incremento dei costi, compresa la revisionedei prezzi, e' disciplinato dalle norme vigenti in materia per leamministrazioni dello Stato.

7. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessipagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beniforniti e delle prestazioni eseguite. E' vietata la corresponsione di interessie provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle sommeeventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.

8. E' garantito il rispetto del principio della non discriminazionenei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 20. Approvazione e stipulazione deicontratti

1. La valutazione della migliore offerta e' demandata ad unacommissione giudicatrice, nominata in relazione a ciascuna gara dal segretariogenerale, formata da personale interno ed eventualmente esterno in possesso diadeguate professionalita' in relazione all'oggetto della gara.

2. La commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazioneprovvisoria che viene sottoposta all'approvazione definitiva del dirigente deldipartimento contratti e risorse finanziarie. Per i contratti di importo pari osuperiore a centomila euro l'approvazione definitiva e' demandata al segretariogenerale. L'approvazione definitiva viene disposta non oltre trenta giornidalla data di aggiudicazione provvisoria.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, i contratti sonosottoscritti dal dirigente responsabile del dipartimento contratti e risorsefinanziarie, anche in qualita' di ufficiale rogante.

4. I contratti sono stipulati mediante forma scritta, nonche' in formaelettronica secondo la normativa vigente.

Art. 21. Procedure contrattuali

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del presenteregolamento, l'Autorita' si avvale delle procedure contrattuali aperta,ristretta e negoziata.

2. Con direttiva del Segretario generale, adottata su proposta delDipartimento amministrazione e contabilita', sono definiti tempi e modalita' concui ciascuna unita' organizzativa attiva il procedimento di spesa.

Art. 22. Procedura aperta

1. Nella procedura aperta possono presentare offerta tutti i soggettiinteressati.

2. I concorrenti devono documentare di possedere i requisiti dipartecipazione richiesti dal bando di gara.

Art. 23. Procedura ristretta

1. Nella procedura ristretta sono invitati a presentare la propriaofferta i concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione allagara, abbiano dimostrato la propria capacita' tecnica, economica e finanziariaad effettuare la prestazione richiesta. Il bando puo' prevedere che alcunirequisiti siano comprovati mediante autocertificazione, fermo restandol'obbligo di produrre la relativa documentazione prima dell'eventualeaggiudicazione definitiva.

2. Qualora sia ritenuto opportuno avvalersi di particolari competenzetecniche o di esperienze specifiche, ai concorrenti invitati alla proceduraristretta puo' essere richiesta la redazione di un progetto sulla base di unpiano di massima predisposto dall'Ufficio e di indicare le condizioni allequali intendono eseguirlo.

3. Ai concorrenti e' inviata la lettera di invito a presentare, entrotermini specificati, la propria offerta tecnico-economica. Alla lettera sonoallegati il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regola il rapportocon l'aggiudicatario.

4. Per lo svolgimento della procedura ristretta e' necessaria lapresenza di almeno due offerte valide.

Art. 24. Procedura negoziata

1. E' ammessa la procedura negoziata previa pubblicazione di un bandodi gara in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, qualoratutte le offerte presentate risultino irregolari ovvero inammissibili inrelazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte.

2. E' ammessa la procedura negoziata senza previa pubblicazione di unbando di gara nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo,l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi compresiquelli di tipo informatico
e telematico, e l'esecuzione di lavori che unasola impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado diperfezione richiesti, nonche' quando l'acquisto riguardi beni la cui produzionee' garantita da privativa industriale;

c) quando l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degliacquisti e delle forniture dei beni e servizi dovuta a circostanzeimprevedibili, non consentano lo svolgimento di una delle procedure di cuiall'art. 21;

d) per lavori complementari non considerati nel contratto originario oche siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamentodel contratto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, nonsiano tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale,ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamentodei lavori o della fornitura originaria e il loro ammontare non superi il 50%dell'importo originario;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate alcompletamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti,qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale ditecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevolidifficolta' o incompatibilita' tecniche. La durata di tali contratti non puo'superare, come norma generale, i tre anni;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghigia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale allecondizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lett. b), del decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Nei casi indicati alle lettere a) e c) del comma 2devono essere interpellati piu' soggetti e, comunque, in numero non inferiore atre.

Art. 25. Criteri di aggiudicazione

1. Per i contratti passivi, il bando di gara indica il criterio per lascelta dell'offerta migliore che l'Ufficio potra' individuare alternativamentetra quello del prezzo piu' basso e quello dell'offerta economicamente piu'vantaggiosa, secondo ragioni di adeguatezza ed opportunita', in relazione allecaratteristiche dell'oggetto del contratto.

2. Per i contratti attivi, il criterio di aggiudicazione e' di norma ilprezzo piu' alto.

Art. 26. Procedure telematiche

1. Per l'acquisizione di beni e servizi e' sempre consentito il ricorsoal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per acquisti di importonon superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decretolegislativo n. 163/2006.

2. In deroga alle procedure di cui all'art. 21 e seguenti,l'acquisizione di beni e servizi puo' essere effettuata mediante l'adesione alleconvenzioni concluse da CONSIP S.p.A. e da DigitPA.

Art. 27. Acquisizioni in economia

1. L'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, che nonsuperano singolarmente la somma di euro 10.000, IVA esclusa, puo' avvenire,senza l'adozione della delibera a contrarre, dando atto delle indagini dimercato ed eventuali trattative svolte.

2. In presenza della particolare natura e delle caratteristichedell'oggetto o delle prestazioni, anche in relazione ad esigenze di sicurezza osegretezza, adeguatamente motivate, in deroga alle disposizioni di cui agliarticoli 22, 23 e 24, e' ammesso il ricorso a procedure in economia di cui aicommi 3 e 4, previa delibera a contrarre adottata dal dirigente deldipartimento contratti e risorse finanziarie.

3. L'acquisizione di beni e servizi in economia avviene con leseguenti modalita':

a) tramite invito di un solo operatore economico per l'acquisizione dibeni e servizi di importo inferiore a 20.000 euro;

b) tramite invito di almeno cinque operatori economici perl'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di cui allalettera a) del presente comma e inferiore a 100.000 euro;.

4. L'esecuzione di lavori in economia avviene con le seguentimodalita':

a) tramite invito di un solo operatore economico per lavori di importoinferiore a 40.000 euro;

b) tramite invito di almeno cinque operatori economici per lavori diimporto superiore alla soglia di cui alla lettera a) del presente commae inferiore a 100.000 euro.

5. La procedura di cui al presente articolo, per importi compresi tra100.000 euro e le soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n.163/2006, fermo restando l'obbligo di invitare almeno cinque operatorieconomici, e' individuata con determina del Segretario generale, adeguatamentemotivata, adottata su proposta del dirigente del dipartimento contratti erisorse finanziarie.

Art. 28. Disposizioni varie

1. I contratti attivi e i contratti di transazione sono sottoscrittidal segretario generale.

2. Per la definizione dei contratti di transazione di importosuperiore a euro 50.000 e' richiesto il parere preventivo dell'Avvocaturagenerale dello Stato.

3. I beni non piu' utilizzabili per le esigenze dell'Ufficio sonodismessi secondo le modalita' e alle condizioni previste da apposita direttivada adottare con delibera del Garante, su proposta del Segretario generale.

Art. 29. Collaudi e verifiche

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo o averifica di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, in conformita' alledisposizioni contenute nel decreto legislativo n. 163/2006, alle disposizioniregolamentari vigenti e alle clausole stabilite nel singolo contratto.

2. Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione non puo' essereeffettuato dai soggetti che abbiano svolto funzioni nell'attivita' di controllo,di progettazione, di direzione, di vigilanza, di esecuzione dei lavori.

Art. 30 Servizio di controllo interno

1. Il controllo di regolarita' amministrativo-contabile e' affidato alServizio di controllo interno.

2. L'organo di controllo, composto da tre componenti effettivi, di cuiuno con funzioni di Presidente, e' nominato con deliberazione del Garante eresta in carica per un quadriennio decorrente dalla data di insediamento. Aisensi dell'art. 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' assicuratala presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Servizio di controllo interno:

a) effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile aisensi dell'articolo 2403 del codice civile;

b) vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative eregolamentari in materia contabile;

c) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sullaconsistenza della cassa e sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' esui depositi e titoli in custodia;

d) esamina il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione edil bilancio consuntivo ed esprime sugli stessi, con apposita relazione, ilparere di propria competenza;

e) verifica i risultati dell'attivita' dell'ufficio, anche ai fini diquanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del regolamento n. 1/2000;

f) svolge ogni altra attivita' connessa o funzionale all'espletamentodei compiti sopra riportati;

g) redige per ogni riunione apposito verbale.

4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano adecorrere dal primo rinnovo dei componenti dell'organo di controllo in carica.

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 31. Rapporti contrattuali in corso

1. I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso disvolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restanoregolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti odell'indizione delle gare.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia diattivita' negoziale, trovano applicazione le disposizioni di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 32. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ilquindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica."