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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 24 giugno 2004 Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso ai dati contenuti in una perizia medico-legale
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Loris Silenzi presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Bernese Assicurazione S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso con la quale aveva chiesto a Bernese Assicurazione S.p.A. di conoscere i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento a quelli contenuti nella perizia medico-legale cui era stato sottoposto a seguito di un sinistro stradale. Con il ricorso proposto al Garante ai sensi degli artt. 145 s. del Codice, il ricorrente ha ribadito l'istanza ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico di controparte. All'invito ad aderire spontaneamente a tale richiesta, formulato da questa Autorit il 12 maggio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 31 maggio 2004, con la quale ha comunicato di avere inviato copia della perizia medico-legale in questione. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale. La societ resistente, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito al ricorrente un riscontro adeguato aderendo alla relativa richiesta. Alla luce di tale riscontro va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di Bernese Assicurazione S.p.A., stante la necessit di disporre, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, una parziale compensazione per giusti motivi legati al riscontro, per quanto tardivo, fornito dal titolare. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 24 giugno 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |