PARERE SULLA SCHEDA RELATIVA ATRATTAMENTI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI EFFETTUATI DAGLI UFFICI DISTATISTICA PROVINCIALI PER SCOPI DI RICERCA STATISTICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE NON RICOMPRESI NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nellariunione odierna, in presenza del prof. FrancescoPizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;
Vistigli articoli 20, comma 2, 98 e 154, commi 1, lett. g),e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visto il d.lg. 6 settembre1989, n. 322 recante norme sul Sistema statistico nazionale;
Visto il codice di deontologia e di buona condotta peri trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientificaeffettuati nell'ambito del Sistemastatistico nazionale, allegato A3 al citato Codice;
Vistii pareri dell'Autorità del 7 settembre 2005 sullo schema tipo diregolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalle province predisposto dall'Upi (Unione delle province d'Italia) edel 29 dicembre 2005 su ulteriori trattamenti di dati sensibilie giudiziari non considerati in tale schema tipo;
Vistala richiesta di parere sulla scheda relativa altrattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato dagli uffici distatistica provinciali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistemastatistico nazionale, presentata dall'Unione delle Province d'Italia (Upi) il 28 giugno 2006 (prot. n. 630);
Vistala documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n.1/2000;
Relatoreil dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO:
IlGarante ha espresso parere favorevole (parere del 7 settembre 2005) sulloschema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalle province predisposto dall'Upi (Unione delle province d'Italia). Successivamente,l'Autorità si è espressa positivamente in ordine ad ulteriori trattamenti didati sensibili e giudiziari non considerati in tale schema tipo (parere del29 dicembre 2005).
Pertanto,le amministrazioni provinciali che adottano i propri atti regolamentari inconformità a tale schema tipo non devono richiedereall'Autorità un ulteriore parere per poter trattare dati sensibili e giudiziari(cfr. art. 20, comma 2, del Codice).
Alcuniuffici di statistica provinciali intendono effettuaretrattamenti di dati sensibili o/e giudiziari per finalità di ricercastatistica, non ricompresi né nel predetto schematipo predisposto dall'Upi, né nel Programmastatistico nazionale.
L'Upi ha pertanto sottoposto all'Autorità un'ulteriore specifica richiesta di parere in ordine ad unascheda relativa ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagliuffici di statistica provinciali per scopi di ricerca statistica nell'ambitodel Sistema statistico nazionale, riconducibili alle finalità di rilevanteinteresse pubblico di cui all'art. 98 del Codice, e non inclusi nel Programmastatistico nazionale.
Leprovince, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i datisensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella qualesiano specificati i tipi di dati, le operazionieseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti aspecificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, tali soggettidevono identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari,nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite neisingoli casi, al fine di rendere il trattamento lecito. A tale scopo, talisoggetti sono tenuti ad adottare un atto di naturaregolamentare conforme al parere reso dal Garante (art. 20 del Codice).
Ildocumento da allegare al regolamento di ciascuna provincia, che identifica in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblicodi cui all'art. 98 del Codice i tipi di dati e di operazioni eseguibili dagliuffici di statistica provinciali per scopi di ricerca statistica nell'ambitodel Sistema statistico nazionale non ricompresi nelProgramma statistico nazionale, è stato pertanto sottoposto dall'Upi al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2,del Codice.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
ai sensidell'art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole allarichiesta di parere predisposta dall'Unione delle province d'Italia allecondizioni e nei limiti delle tipologie di dati sensibili e giudiziariidentificati, nonchà delle operazioni eseguibili, indispensabili per ilperseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 98del Codice, individuati nella scheda relativa al trattamentoeffettuato dagli uffici di statistica provinciali per scopi di ricercastatistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale non ricompresinel Programma statistico nazionale, alla quale le province potranno adeguarsiper effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Roma, 20 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli