| Garante per la protezione     dei dati personali NUOVI TRATTAMENTI IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti e, in particolare, l'allegalo A) recante lelenco degli enti locali che hanno chiesto al Garante di esprimere un ulteriore parere in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari non considerati negli schemi tipo già esaminati dall'Autorità; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; CONSIDERATO: 1. Premessa. Di recente (in data 7, 21 settembre e 19 ottobre 2005) il Garante ha espresso parere favorevole sugli schemi tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposti, rispettivamente, dallUpi (Unione delle province dItalia) per le province, dall'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) per i comuni, nonché dall'Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) per le comunità montane. Pertanto qualora adottino i propri atti regolamentari in conformità a tali schemi tipo, gli enti locali non devono richiedere all'Autorità un ulteriore parere specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari (cfr. art. 20, comma 2, del Codice). Alcune amministrazioni locali in relazione alla specifica attività svolta, intendono però utilizzare dati sensibili o giudiziari in altri casi non considerati, oppure mediante altre operazioni di trattamento che non sono stati parimenti sottoposti all'esame del Garante dalle predette associazioni. Sono quindi pervenute a questa Autorità ulteriori specifiche richieste di parere su schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposti da province, comuni e comunità montane (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e) e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice). Tali richieste di parere, evidenziano questioni comuni e sono pertanto esaminate congiuntamente con il presente parere. OSSERVA: 2. Dati sulla salute trattati da comuni e comunità montane nelle attività di protezione civile. Comuni e comunità montane hanno rappresentato la necessità di trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati anche nellambito delle competenze che la legge demanda loro in materia di protezione civile. Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che comuni e comunità montane trattino informazioni idonee a rivelare lo stato di salute di cittadini per lo svolgimento delle competenze che la legge demanda loro in materia di protezione civile. I dati potranno essere raccolti su iniziativa degli interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e potranno essere trattati in forma sia cartacea, sia telematica, in particolare a fini di programmazione dei piani di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, ai piani di evacuazione (art. 73, comma 2, lett. h), del Codice; art. 108 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112; art. 6 legge 24 febbraio 1992, n. 225). Sui dati potranno essere eseguite solo le operazioni ordinarie di trattamento elencate nello schema tipo dell'Anci. Le medesime informazioni potranno essere comunicate solo ai soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, in particolare alle associazioni di volontariato operanti nella protezione civile, alle aa.ss.ll. al Dipartimento della protezione civile, a competenti prefetture, a province e regioni. I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice). 3. Conferimento di onorificenze e di ricompense. Comuni e province hanno chiesto il parere del Garante in ordine al trattamento di dati sensibili e giudiziari finalizzato al conferimento di onorificenze e di ricompense nonché al rilascio e alla revoca di autorizzazioni o di abilitazioni, di concessione di patrocini, di patronati e di premi di rappresentanze, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri, nell'ambito delle rilevanti finalità di interesse pubblico previste dall'art. 69 del Codice. Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che, con riferimento a tali finalità, comuni e province trattino i dati idonei a rivelare lorigine razziale ed etnica, le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, patologie attuali o pregresse, nonché i dati giudiziari. Potranno essere effettuati raffronti con dati personali, sensibili o giudiziari, detenuti da altre amministrazioni e da gestori di pubblici servizi anche mediante eventuali interconnessioni; ciò, esclusivamente, ai fini dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati (v. art. 43 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Potrà procedersi alleventuale diffusione di dati, per mezzo della pubblicazione all'albo pretorio delle pertinenti deliberazioni contenenti le predette informazioni (d.lg. 18 agosto 2000, n. 267). Ciò, tuttavia, in conformità al principio secondo cui la diffusione di dati sensibili e giudiziari trattati per concedere benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni può avvenire solo se la loro indicazione nelle deliberazioni pubblicate sia indispensabile, in conformità alle leggi, per la trasparenza, la vigilanza e il controllo, fermo restando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice). 4. Agevolazioni tributarie. In materia di concessione, liquidazione, modifica o revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti per abilitazioni, ivi inclusi i finanziamenti in favore di associazioni, fondazioni ed enti, taluni schemi di regolamento comunale sui quali viene chiesto il parere del Garante identificano ulteriori dati sensibili oltre quelli individuati nella scheda n. 20 dello schema tipo di regolamento per i comuni. Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che i comuni, con riferimento a tale rilevante finalità di interesse pubblico e in aggiunta a quanto previsto nella medesima scheda 20 (art. 68, comma 1, lett f), del Codice), trattino anche i dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere. Ciò, in relazione ai casi in cui i comuni concedano agevolazioni tributarie ovvero, in conformità a leggi e regolamenti, utilizzino fondi derivanti da oneri di urbanizzazione o da contributi regionali per interventi relativi ad edifici di culto, a pertinenze funzionali all'esercizio del culto, nonché a sedi di partiti ed associazioni. I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice). 5. Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico. Nell'ambito delle rilevanti finalità di interesso pubblico di cui all'art. 73 del Codice, taluni enti locali prevedono il trattamento di dati personali sensibili per attività ricreative o di promozione della cultura dello sport, ovvero per l'uso di beni immobili o per l'occupazione di suolo pubblico. Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che, con riferimento a tali finalità gli enti locali trattino dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali o di altro genere. Potranno essere effettuati raffronti con dati personali sensibili, detenuti da altre amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, anche mediante eventuali interconnessioni; ciò, esclusivamente, ai fini dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati (v. art. 43 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiuto devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice). 6. Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato. Taluni comuni hanno rappresentato la necessità di trattare dati sensibili nell'ambito delle competenze che la legge demanda loro per l'iscrizione in albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato o per riconoscere titoli abilitativi previsti dalla legge (art. 68, comma 2, lett. g) del Codice). Valutate le circostanze che sono state rappresentate appare lecito che, per lo svolgimento delle predette competenze in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal Codice, i comuni trattino dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, di altro genere o sindacali, nonché i dati giudiziari, degli organi rappresentativi delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, ovvero i dati relativi alladesione di tali associazioni ed organizzazioni ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere religioso, politico, filosofico, sindacale o di altro genere (l. 11 agosto 1991, n. 266). Sui medesimi dati personali, in conformità alla richiesta di parere, potranno essere effettuate solo le operazioni ordinarie di trattamento menzionate nello schema tipo Anci (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione). I dati utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice). In conclusione il Garante esprime parere favorevole alle richieste di parere degli enti di cui al menzionato allegato A) a condizione che siano rispettate le predette indicazioni in ordine ai tipi di dati e di operazioni riportate nei punti da 2 a 6, cui le amministrazioni richiedenti sono tenute a conformarsi. Qualora altri enti locali diversi da quelli di cui all'allegato A) in relazione alla specifica attività svolta, intendano trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, essi potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente allAutorità il parere ai sensi dellart. 20 comma 2, del Codice, semprechè il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere. TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a. protezione civile, in relazione al trattamento da parte di comuni e comunità montane delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute di cittadini a fini di programmazione dei piani di emergenza o per dare attuazione, in caso di calamità, a piani di evacuazione; b. onorificenze e ricompense, in relazione al trattamento da parte di comuni e province di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, fìlosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, patologie attuali o pregresse, nonché i dati giudiziari; c. agevolazioni tributarie o di utilizzo di fondi per interventi relativi ad edifici di culto, nonché a sedi di partiti ed associazioni, in relazione al trattamento da parte di comuni, in aggiunta a quanto previsto nella scheda 20 dello schema tipo di regolamento per i comuni, anche di dati idonei a rivelare anche convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere; d. attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport e di occupazione del suolo pubblico, in relazione al trattamento da parte di enti locali di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, fìlosofìche, politiche, sindacali o di altro genere; e. iscrizione ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato in relazione al trattamento da parte di comuni di dati idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, di altro genere o sindacali, nonché i dati giudiziari; 2. delibera altresì che gli altri enti locali, diversi da quelli di cui all'allegato A), che in relazione alla specifica attività svolta intendano trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter lecitamente effettuare tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all'Autorità il parere ai sensi degli artt. 20, comma 2 o 21, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere. Roma, 29 dicembre 2005 Il presidente e relatore Il segretario generale |