Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 31 GENNAIO 2013 Registro dei provvedimenti n. 48 del 31 gennaio 2013 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI INdata odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, del dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, dellaprof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretariogenerale; VISTOil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezionedei dati personali (di seguito Codice); VISTOil VISTOl'allegato tecnico alla citata nota, che, descrivendo la nuova architettura direte e di sicurezza per il Sistema di interscambio dati (SID),prevede l'utilizzo della tecnologia VPN; RITENUTOche l'utilizzo della tecnologia VPN nei termini prospettati dall'Agenzia garantiscalivelli di sicurezza non inferiori alla cifratura del protocollo FTP, rimanendoin ogni caso necessaria l'individuazione di opportune modalità di tracciamentodelle operazioni di trasferimento di file svolte; CONSIDERATAfavorevolmente la scelta dell'Agenzia di introdurre la firma dei file anche perle comunicazioni effettuate tramite PEC dagli operatori finanziari; CONSIDERATOaltresì che, in ogni caso, restano ferme prescrizioni impartite dal Garante conil predetto parere del 15 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 154, comma 1,lett. c), del Codice (punto II del dispositivo), secondo le quali, al fine diridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti nonconsentiti ai dati personali oggetto di comunicazione integrativa annualeall'archivio dei rapporti finanziari, prima dell'inizio del trattamento debbanoessere adottate le misure e gli accorgimenti individuati, rispettivamente, pergli operatori finanziari, nell'Allegato 1, parte integrante del parere, e, perl'Agenzia delle entrate, nei punti 3.2., lett. ii), del paragrafo B e 1.1. delparagrafo C del parere; VISTAla documentazioni in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Antonello Soro; aisensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, in relazione alla richiestaformulata dall'Agenzia delle entrate con la nota del 27 dicembre 2012 e tenutoconto delle considerazioni sopra formulate, fermo restando quanto prescrittonel provvedimento del 15 novembre 2012 (punto II del dispositivo) circa lemisure e gli accorgimenti da adottare da parte degli operatori finanziari edall'Agenzia prima dell'inizio del trattamento, dispone che in luogo dellacifratura del protocollo FTP, prevista dal Garante nel citato parere del15 novembre 2012, si possa utilizzare la tecnologia VPN in modalità site tosite nei termini prospettati dall'Agenzia medesima, individuando altresìopportune modalità di tracciamento delle operazioni di trasferimento di filesvolte. Roma, 31 gennaio 2013
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