| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15 NOVEMBRE 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI INdata odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, edel dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTOil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezionedei dati personali (di seguito Codice); VISTAla richiesta di parere dell'Agenzia delle entrate del 5 ottobre 2012, relativaal nuovo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia in materia diDisposizioni di attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214 "Modalità per la comunicazione integrativa annualeall'archivio dei rapporti finanziari"; VISTAla nota dell'Agenzia delle entrate del 7 novembre 2012 con la quale sono statetrasmesse alcune modifiche e integrazioni al predetto schema di provvedimento; VISTEle note dell'Agenzia delle entrate del 9 e del 12 novembre 2012 con le qualisono stati forniti chiarimenti e documentazione; VISTOil VISTAla documentazioni in atti; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Antonello Soro; PREMESSO L'Agenziadelle entrate, con la nota del 5 ottobre 2012, ha sottoposto nuovamente alGarante, per l'acquisizione del relativo parere, lo schema di provvedimento delDirettore dell'Agenzia concernente le Disposizioni di attuazione dell'articolo11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Modalità per lacomunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari",dopo aver apportato le modifiche volte a recepire le osservazioni formulatedall'Autorità nel parere del 17 aprile 2012 reso su una precedente versione delpredetto schema. In tale occasione, anche sulla base delle criticità rilevatenel corso di apposite attività ispettive, il Garante aveva rappresentatoall'Agenzia, in particolare, l'esigenza di integrare lo schema di provvedimentocon ulteriori misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, relativealle modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria anche conriferimento al trattamento posto in essere dagli operatori finanziarifinalizzato alla trasmissione dei dati. Iltesto dello schema in esame e dei relativi allegati tecnici è stato modificatoe integrato dall'Agenzia delle entrate, con la nota del 7 novembre 2012, inseguito ad alcuni chiarimenti richiesti nell'incontro tenutosi tra irappresentanti della medesima Agenzia e dell'Ufficio del Garante il 29 ottobre2012. Conle note del 9 e del 12 novembre 2012, l'Agenzia ha fornito, da ultimo,chiarimenti e documentazione relativa, in particolare, allo stato diavanzamento del progetto dell'infrastruttura da utilizzare per la predettacomunicazione integrativa annuale. A. Il contenuto dello schema diprovvedimento Glioperatori finanziari comunicano all'anagrafe tributaria l'esistenza e la naturadei rapporti e delle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori diun rapporto continuativo (ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettinodi conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro), ai sensidell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 605. Alfine di agevolare l'emersione della base imponibile, la nuova normativaintrodotta dal citato decreto legge n. 201 del 2011 prevede che, oltre a quantogià comunicato, gli operatori finanziari inviino periodicamente all'anagrafetributaria, anche le movimentazioni che hanno interessato i rapporti giàcensiti, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai finidei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie (art. 11,comma 2). L'art.11, comma 3, prevede che "con provvedimento del Direttore dell'Agenziadelle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziarie il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalitàdella comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazioneanche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie aifini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguatemisure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione deidati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi didecadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Ilcitato art. 11 prevede, altresì, al comma 4, che i dati comunicati, oltre cheper le finalità sopra citate per le quali viene già consultato l'archivio deirapporti finanziari, potranno essere trattati dall'Agenzia delle entrate perl'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati conprovvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche listeselettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Comedichiarato dall'Agenzia, lo schema in esame, nel dare attuazione ai commi 2 e 3dell'art. 11 del decreto legge n. 201 del 2011, disciplina le modalità dicomunicazione all'anagrafe tributaria delle informazioni relative ai rapportifinanziari e la conservazione delle stesse, individuando i dati da trasmetterenella c.d. comunicazione integrativa annuale e rinviando ad un diversoprovvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazionedei criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive deicontribuenti a maggior rischio evasione. Ilnuovo schema di provvedimento in esame prevede che i dati da comunicareall'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari vengano trasmessiattraverso un apposito Sistema di interscambio dati (SID), in luogodell'utilizzo del servizio Entratel inizialmente individuato nel precedenteschema di provvedimento sottoposto all'attenzione dell'Autorità. Non sono,invece, state modificate le tipologie di informazioni oggetto di comunicazione,relative ai saldi iniziali e finali del rapporto finanziario e ai datiaggregati delle movimentazioni con l'evidenza del dare e avere. Dalladocumentazione in atti, emerge che l'Agenzia, anche al fine di superare lecriticità connesse all'utilizzo del servizio Entratel evidenziate nelprovvedimento del Garante del 17 aprile 2012, ha scelto di spostare sulla nuovainfrastruttura SID tutte le comunicazioni all'anagrafe tributaria diverse daquelle effettuate a fini fiscali. Secondo l'Agenzia, tale sistema, dotato diprocedure "totalmente automatizzate", consentirebbe di modulare lemisure di sicurezza in ragione della tipologia di invii da effettuare. Ilservizio Entratel, invece, pur oggetto di interventi tecnici volti amigliorarne la sicurezza e le funzionalità, sarà, invece, utilizzato unicamenteper il rapporto diretto tra il contribuente e l'Agenzia per l'invio didocumentazione fiscale (dichiarazioni, registrazione di atti, pagamenti,istanze di rimborsi, ecc.). Neltesto vengono, altresì, esplicitati i tempi di conservazione dei dati raccoltie si dà conto delle finalità di trattamento degli stessi previste dalla legge,che, rispetto al precedente schema di provvedimento, è stata oggetto di recentimodifiche (legge 7 agosto 2012, n. 135). Infine,viene disposto che gli operatori finanziari comunichino i dati annualmente entroil 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni;le informazioni relative all'anno 2011 dovranno essere trasmesse entro il 10aprile 2013 e quelle relative all'anno 2012 entro il 18 luglio 2013. In relazione alle modalità di trasmissione, lo schemaprevede che venga utilizzata una nuova infrastruttura (SID), che "prevedeil colloquio application to application tra sistemi informativi agendo, quindi,in modalità automatizzata". Alfine di mettere in sicurezza i dati da trasmettere è previsto l'utilizzoobbligatorio di un modulo software messo a disposizione dall'Agenziadelle entrate sul proprio sito Internet. Tale modulo software è richiamabile inambiente open Java in modalità completamente automatica, senza necessitàdell'intervento di un utente-operatore, e deve essere integrato nei processiinformatici degli operatori finanziari. Glioperatori finanziari dovranno utilizzare in modalità informatizzata il SID,attraverso due sistemi di interscambio: una piattaforma di File transferprotocol (FTP), opportunamente configurata, e il servizio di Posta elettronicacertificata (PEC), possibile nel solo caso di trasmissione di file inferiori a20 MB in formato compresso. Per quanto riguarda l'interscambio dei dati attraverso lapiattaforma FTP, viene utilizzato un sistema di trasmissione dati tra terminaliremoti su rete pubblica (Internet), mediante un server FTP (nodo). Glioperatori finanziari possono utilizzare nodi autonomi, anche in formaconsorziata, oppure possono avvalersi di nodi di colloquio con l'Agenzia delleentrate già certificati. Sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate saràdisponibile l'elenco dei nodi già attivi. In caso di nodi utilizzati perlo scambio dati per conto terzi, il nodo può operare esclusivamente da canaletrasmissivo e non può avere alcun ruolo attivo nella predisposizione dei fileda inviare. Con riferimento al servizio di PEC, viene precisato che taleservizio è consentito, in alternativa all'utilizzo della piattaforma FTP,unicamente per la trasmissione dei file inferiori a 20 MB in formato compresso.La PEC deve rispondere ai requisiti fissati dalla normativa di settore indicatinel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre2005, che disciplina già l'utilizzo della PEC da parte degli operatorifinanziari, e nel testo dello schema è prevista, per coloro che non dispongonodei tale servizio di PEC, la comunicazione entro il 28 febbraio 2013. Lapredisposizione del file da mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate èa carico esclusivo del soggetto obbligato titolare dei dati da comunicare(operatore finanziario), senza la possibilità di avvalersi di intermediarifiscali. 2. Trattamento dei dati Conriferimento al trattamento dei dati, al paragrafo 8 dello schema, analogamentea quanto già previsto nella versione precedente, viene stabilito che i dati ele notizie comunicati siano raccolti e ordinati su scala nazionale al finedella valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e dellelibertà fondamentali dei contribuenti, e archiviati nell'apposita sezionedell'anagrafe tributaria già denominata "Archivio dei rapportifinanziari" e prevista dall'art. 7, comma 6, del d.P.R 29 settembre 1973,n. 605. Ipunti 8.3 e 8.4 del nuovo schema in esame sono, invece, stati modificatirichiamando l'art. 11 comma 4 del decreto legge n. 201 del 2011, nel quale èstabilito che l'Agenzia elabori i dati oggetto di comunicazione integrativa annualecon procedure centralizzate, secondo i criteri che verranno individuati consuccessivo provvedimento del Direttore, per la formazione di specifiche listeselettive di contribuenti a maggior rischio di evasione e che tali dati sianoaltresì utilizzati ai fini della semplificazione degli adempimenti deicittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica dicui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché insede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesimadichiarazione (art. 11, comma 4 del citato decreto, così come novellato dallalegge n. 135 del 2012). Sonostate, quindi, espunte dal nuovo testo le precisazioni in ordine allelimitazioni all'accesso dei dati a fini di accertamento, ovvero l'espressaprevisione che i dati contenuti nella nuova comunicazione integrativa annualenon avrebbero costituito oggetto diretto dell'attività di accertamento e chenon avrebbero implementato i dati accessibili attraverso la procedura delleindagini finanziarie. L'Agenzia,su richiesta del Garante, ha precisato che il nuovo schema disciplinaunicamente le modalità con le quali deve essere effettuata la comunicazioneintegrativa annuale e la conservazione dei dati comunicati, in attuazione deicommi 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legge n. 201 del 2011, e che aipunti 8.3 e 8.4 dello schema in esame "è stato operato unicamente unrichiamo alla norma, nella consapevolezza che la disciplina del trattamento deidati era estranea a tale atto". Le finalità per le quali questi dati sonoraccolti e trattati, infatti, sono indicate direttamente nel successivo comma 4del predetto articolo 11, che prevede l'emanazione di un ulterioreprovvedimento del Direttore dell'Agenzia in cui saranno individuati i criteri perl'elaborazione delle liste selettive di contribuenti a maggior rischioevasione, che sarà preventivamente sottoposto al Garante. Secondol'Agenzia, "proprio l'esigenza di una maggiore aderenza al dettatonormativo, che richiede al provvedimento direttoriale la disciplina dellemodalità di comunicazione dei dati relativi ai rapporti finanziari con laprevisione di adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativaper la trasmissione degli stessi, ha fatto sì che la precisazione in ordine all'accessoall'Archivio dei rapporti fosse espunta dal nuovo schema diprovvedimento". In ogni caso, l'Agenzia ha dichiarato che "nonostantel'archiviazione delle nuove informazioni sia effettuata nell'apposita sezionedell'anagrafe tributaria denominata "Archivio dei rapportifinanziari" l'Agenzia delle entrate non modificherà il profilo deisoggetti che attualmente accedono al suddetto Archivio. Pertanto, i daticontenuti nella comunicazione integrativa annuale non saranno visibili daglistessi". Nelloschema viene, infine, stabilito che i dati saranno conservati entro i terminimassimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte suiredditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni annod'imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamentecancellati. OSSERVA: Fermarestando l'esigenza dell'Agenzia delle entrate di disporre di ogni necessariaidonea informazione per l'azione di verifica e contrasto dell'evasione fiscale,nel presente parere si richiamano le osservazioni formulate dal Garante sulprecedente schema di provvedimento in ordine alle rilevanti problematiche dicarattere generale relative alla protezione dei dati personali sia conriferimento all'eccezionale concentrazione presso l'anagrafe tributariadi un'enorme quantità di informazioni personali, sia in relazione alle finalitàdi classificazione degli interessati cui la raccolta di tali informazionirisulta preordinata (parere del 17 aprile 2012). B. Le misure di sicurezza Lemisure di sicurezza idonee e preventive destinate a proteggere una tale quantitàdi informazioni personali devono tenere conto, sin dal momento della lororaccolta, degli enormi rischi insiti in un trattamento di dati quale quelloeffettuato presso l'anagrafe tributaria, soprattutto in relazione ad accessiabusivi ed a utilizzi impropri, e alla proliferazione di interconnessioni eraffronti. Ciò, prendendo in considerazione anche gli aspettitecnico-organizzativi dell'intera filiera di trattamento, che va dall'estrazionedei dati dai sistemi informativi dei soggetti tenuti all'adempimento, alla loroorganizzazione nel formato richiesto dall'Agenzia per la successivatrasmissione verso l'anagrafe tributaria. Comegià rilevato nel parere del 17 aprile 2012, a fronte di tali considerazionioccorre valutare con particolare rigore le misure di sicurezza, di naturatecnica e organizzativa individuate dall'Agenzia delle entrate per latrasmissione dei dati e per la relativa conservazione indicate nello schema diprovvedimento. Analogamentea quanto stabilito nel precedente schema di provvedimento, è previsto che glioperatori finanziari, per l'invio all'anagrafe tributaria della comunicazioneintegrativa annuale dei rapporti attraverso il SID, raccolgano e aggreghino informa di file una mole di dati estratta dai diversi archivi presenti nei proprisistemi informativi, solitamente trattata dagli stessi con più sistemiapplicativi. Anche questa modalità di comunicazione prescelta dall'Agenziarende necessaria già all'origine, ai fini dell'adempimento di cui allo schemain esame, una concentrazione di informazioni e, di conseguenza, un potenzialedi rischio che difficilmente si riscontra nel trattamento di dati personalieffettuato nell'ordinario esercizio dell'attività finanziaria o bancaria. 1. Osservazioni preliminari 1.1. Stato di avanzamento della realizzazionedell'infrastruttura SID Dalla documentazione in atti, emerge che lanuova infrastruttura prescelta dall'Agenzia per la trasmissione telematica(SID), dovrebbe essere rilasciata da parte di SoGei S.p.a. entro la fine didicembre 2012 ed è, pertanto, ancora in fase di sviluppo. L'architetturadel SID, inoltre, anche al fine di modulare il canale di comunicazione rispettoalle caratteristiche del soggetto inviante, coinvolge l'operatore finanziarionel processo di trasmissione dei dati, non solo nella fase di estrazione dalproprio sistema informativo, ma anche nelle fasi successive relative,soprattutto, alla scelta della modalità di invio tra FTP e PEC, all'individuazionedel nodo di interscambio e alle relative configurazioni tecniche (ad esempio,gestione degli account e delle credenziali di autenticazione informatica), conle conseguenti responsabilità in materia di sicurezza. Talicircostanze, quindi, non hanno consentito un'agevole valutazione dei profili disicurezza in quanto la definizione delle misure idonee e preventive deveavvenire in concreto sulla base dei rischi insiti nelle singole fasi deitrattamenti di dati di cui si compone l'intero flusso informativo. Pertanto,visto l'attuale stato di avanzamento della realizzazione del SID e il rilevantecoinvolgimento degli operatori finanziari nella messa in sicurezza del canaledi trasmissione, il Garante si riserva di verificare nel dettaglio ilcompletamento delle funzionalità della nuova piattaforma, anche prima dellamessa in esercizio. 1.2. Application to application Lecaratteristiche del SID, e, in particolare, del modulo software open Java peril controllo formale, la compressione e la cifratura dei dati da trasmettere,consentono di automatizzare il processo di raccolta dei dati presso glioperatori finanziari, rafforzando così l'intera filiera di trattamento delleinformazioni riducendo passaggi manuali tra incaricati del trattamento cheaumentano di per sé le possibilità di accessi non autorizzati e trattamentiillegittimi. Tuttavia,dalla documentazione in atti, emerge che l'architettura del SID non è in gradodi escludere eventuali interventi umani (in particolare, nelle operazioni diestrazione dei dati dai sistemi informativi, di spostamento dei file elaboratisulle piattaforme esposte, di messa a disposizione dei file via FTP o di inviotramite PEC, nonché nella ricezione delle ricevute, soprattutto negli operatoridi medie-piccole dimensioni) e prevede la possibilità di passaggi intermedi (adesempio, nodi di interscambio consorziati). Inogni caso, occorre evidenziare che, dall'analisi della documentazione fornitadall'Agenzia delle entrate relativa ai rapporti dell'anno 2011, la maggiorparte degli operatori finanziari (il 77%) aveva un numero di rapporti inferiorea 100 (più di 10.000 su quasi 13.000 operatori), mentre 260 operatori (il 2%)avevano complessivamente più di 550 milioni di rapporti (quasi il 92% deltotale pari a circa 600 milioni). D'altraparte, si evidenzia che risulta sproporzionato imporre la totale automazionedelle procedure a soggetti che effettuano volumi di comunicazioni moltolimitati (ad esempio, circa 7000 operatori hanno comunicato nel 2011 meno di 10rapporti), la quale, invece, risulta indispensabile rispetto agli operatori digrandi dimensioni, come già rappresentato dal Garante nel provvedimento del 17aprile 2012. Pertanto,essendo ragionevole prevedere che gli operatori di piccole dimensioniutilizzino il SID senza una completa integrazione nei propri sistemiinformativi, si ritiene necessario che, nel valutare le caratteristiche delflusso informativo in esame al fine di garantire la sicurezza dei dati, siapresa in considerazione anche tale circostanza, fornendo agli operatori leistruzioni necessarie anche qualora la procedura di estrazione e invio dei datiall'anagrafe tributaria non venga totalmente automatizzata. 2. Misure e accorgimenti che devono essere adottatidagli operatori finanziari Alla luce di quanto sopra esposto, occorre,pertanto, individuare alcune misure e accorgimenti che gli operatori finanziaridovranno adottare in conseguenza della ridefinizione del flusso dicomunicazione dei dati attraverso il nuovo SID. Tali misure e accorgimentitengono anche conto del caso in cui gli operatori finanziari, anche in ragionedelle caratteristiche dei rispettivi sistemi informativi, non riescano adautomatizzare completamente la procedura di estrazione e invio, richiedendol'intervento, ancorché limitato, di uno o più utenti, e alle ipotesi in cui siavvalgano di nodi di interscambio esterni. Inparticolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati odi trattamenti non consentiti ai dati personali oggetto di comunicazioneintegrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari, gli operatorifinanziari devono assicurare che: Comegià ribadito nel parere del 17 aprile 2012, anche in sede di esame del presenteschema di provvedimento, considerato che gli aspetti relativi alla sicurezzadei trattamenti effettuati presso gli operatori finanziari ai fini dellacomunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari sonocorrelati alla messa in esercizio del SID, il Garante si riserva di effettuareeventuali verifiche, anche a campione, al fine di individuare ulteriori misureladdove risulti necessario incrementarne i livelli di sicurezza. 3. Il Sistema di interscambio dati 3.1. Criticità e osservazioni Allo stato, in basealla documentazione agli atti e da quella fornita dall'Agenzia delle entrate,le principali criticità relative al nuovo SID, attualmente ancora in fase diultimazione, si possono rinvenire nei seguenti passaggi del flusso dati: 3.2. Misure e accorgimenti necessari C. Le finalità del trattamento deidati oggetto di comunicazione integrativa annuale 1. Le finalità del trattamento Lascelta di eliminare dal testo le disposizioni che, nella versione precedente,limitavano l'accesso puntuale ai dati a fini di accertamento risponderebbe,secondo l'Agenzia, unicamente ad un'esigenza formale, rinviando ad unsuccessivo provvedimento la disciplina del trattamento di tali dati. L'Agenziaha dichiarato, quindi, che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delleentrate con cui saranno individuati i criteri da utilizzare per la formazionedelle liste selettive sarà preventivamente sottoposto a questa Autorità. Ciò,come previsto nel parere del Garante del 17 aprile 2012, nel quale è statoritenuto che i rischi che comporta una siffatta attività di classificazione delcontribuente richiedono una verifica preliminare dell'Autorità al fine diindividuare eventuali misure e accorgimenti idonei a garantire l'applicazionedei principi in materia di protezione dei dati personali (artt. 14 e 17 delCodice), fermo restando l'obbligo di notificazione al Garante ai sensidell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice. L'Agenzia,in ogni caso, ha dichiarato che i dati contenuti nella comunicazioneintegrativa annuale non saranno visibili ai soggetti autorizzati all'accessoall'attuale archivio dei rapporti finanziari. 1.1. Verifica preliminare sugli accessi ai dati contenuti nellacomunicazione integrativa annuale Al riguardo, occorrerilevare che, oltre alle finalità di formazione delle liste dei contribuenti amaggior rischio evasione e di semplificazione e controllo in materia di ISEErichiamate sommariamente dall'Agenzia nel testo dello schema, il citato art.11, comma 4, prevede che tali informazioni possano essere utilizzate anche perle ulteriori finalità di cui all'art. 7, comma 11, d.P.R. n. 605, per le qualiallo stato è consentito accedere all'attuale archivio dei rapportifinanziari, che contiene unicamente gli estremi e la natura dei rapportifinanziari ma non le informazioni relative ai saldi iniziali e finali e ai datiaggregati delle movimentazioni con l'evidenza del dare e avere, oggetto dellacomunicazione integrativa annuale in esame. Pertanto,atteso che il trattamento dei dati in esame, relativi alla totalità deisoggetti che intrattengono rapporti con gli operatori finanziari, presentarischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignitàdegli interessati, si ribadisce che, come già previsto nel parere del Garante17 aprile 2012, laddove vengano disciplinati ulteriori casi di trattamento deidati oggetto della comunicazione integrativa annuale, l'Agenzia deve sottoporrealla verifica preliminare dell'Autorità tale circostanza ai finidell'individuazione di procedure e garanzie idonee a consentire il rispetto ditali diritti e libertà (art. 17 del Codice). Ciò, anche con riferimento aciascuna delle ipotesi di utilizzo di tali dati contemplate dal legislatore nelcitato art. 11, comma 4, oltre a quella relativa alla formazione delle listeche, come sopra illustrato, richiede altresì una valutazione sull'attività diclassificazione del contribuente ai sensi dell'art. 14 del Codice. 2. La conservazione in anagrafe tributaria Resta,in ogni caso, ferma l'esigenza di esaminare organicamente, in altra sede e inun più ampio contesto, le misure di sicurezza relative alla conservazionedei dati in anagrafe tributaria anche al fine di valutare l'ulterioreincremento di livelli di sicurezza da garantire rispetto a trattamenti di datiquali quelli effettuati presso l'archivio dei rapporti finanziari. Roma, 15 novembre 2012
Allegato 1 Glioperatori finanziari devono assicurare che: |