Garante per la protezione     dei dati personali [provvedimento 7 ottobre 2009] [provvedimento del 16 giugno 2010] Riscossione: proroga del provvedimento del 7 ottobre 2009 PROVVEDIMENTO DEL 12 MAGGIO 2011 Registro dei provvedimenti n. 193 del 12 maggio 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); VISTO il provvedimento del 7 ottobre 2009 con il quale il Garante ha prescritto all'Agenzia delle entrate, ad Equitalia S.p.A., alle societ del gruppo Equitalia e alla Regione Siciliana, a Riscossione Sicilia S.p.A. e a Serit Sicilia S.p.A., nonch alle societ scorporate ai sensi dell'art. 3, comma 24, del d.l. n. 203 del 2005, nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una serie di misure e accorgimenti necessari al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate, riferibili al trattamento dei dati personali a fini di riscossione a mezzo ruolo; VISTO, in particolare, il punto 2, lett. a), del predetto provvedimento, con il quale il Garante ha prescritto all'Agenzia delle entrate ed Equitalia S.p.A. di rivedere l'articolazione delle diverse banche dati utilizzate a fini di riscossione, fissando per l'adempimento il termine di diciotto mesi dalla notifica del provvedimento, nonch i punti 5, lett. a), e 8, lett. b), con i quali stato prescritto ad Equitalia S.p.A. di disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle societ del gruppo e di bloccare i collegamenti effettuati in assenza dei necessari presupposti normativi e di predisporre attivit di controllo, anche attraverso la realizzazione di appositi applicativi, sull'attivit svolta dalle societ del gruppo e da Sogei S.p.A., fissando per l'adempimento, rispettivamente, i termini di sei e diciotto mesi; VISTO il provvedimento del 16 giugno 2010 con il quale il Garante, su richiesta di Equitalia S.p.A., ha prorogato al 27 aprile 2011 il termine di cui al predetto punto 5, lett. a), a condizione che gli accessi alle anagrafi della popolazione residente effettuati dagli agenti della riscossione avvengano solo in presenza di una iscrizione a ruolo e mediante collegamenti realizzati nel rispetto di idonee misure di sicurezza; VISTA la nota n. 2011/3898 del 4 aprile 2011 con la quale Equitalia S.p.A., con riferimento alle suddette prescrizioni, ha rappresentato, in particolare, che: - la razionalizzazione dei sistemi informatici in uso e la realizzazione di un nuovo sistema della riscossione ha richiesto una rimodulazione dei tempi nel conseguimento degli obiettivi a causa della procedura di gara europea effettuata per la selezione della societ a cui affidare la reingegnerizzazione dei sistemi. Sul piano normativo sono, inoltre, state introdotte sostanziali modifiche che hanno comportato adeguamenti significativi ai sistemi informativi e, quindi, al nuovo sistema di riscossione (ad esempio, artt. 29, 30, 31 e 38 del d.l. n. 78 del 2010). Da ultimo, intervenuto poi un nuovo piano industriale del gruppo che ha determinato un nuovo processo di aggregazione societaria ancora in corso; - la riorganizzazione in corso e l'attuazione delle suddette modifiche normative rendono necessario riprogrammare la razionalizzazione informatica del sistemi entro il 2011 (con l'adozione da parte di tutti gli agenti della riscossione di un unico sistema, cos da anticipare il "processo di migrazione dei dati" indispensabile per passare al nuovo sistema) e il rilascio del nuovo sistema della riscossione alla prima met del 2012, e quindi prorogare al 30 giugno 2012 il termine previsto dal punto 2. lett. a), del provvedimento; - pertanto, anche il processo di monitoraggio statistico di accesso al sistema deve essere riprogrammato con analoga scadenza, stante, in particolare, la diretta subordinazione di tale adempimento con quello relativo alla razionalizzazione delle banche dati, con conseguente proroga al 30 giugno 2012 delle prescrizioni contenute al punto 8, lett. b), del citato provvedimento; - con riferimento alla chiusura dei collegamenti in essere con i comuni per l'accesso all'anagrafe della popolazione residente, occorre mantenere fino al 30 giugno 2012 il canale telematico con i requisiti di sicurezza gi individuati dal Garante nel provvedimento del 16 giugno 2010, al fine di assicurare il perfezionamento del processo di notifica attraverso il reperimento della certificazione anagrafica in caso di irreperibilit relativa o assoluta del contribuente; - l'Agenzia delle entrate ha condiviso le predette esigenze e la necessit della richiesta di proroga dei termini; - eventuali risultati parziali che dovessero essere raggiunti precedentemente alla nuova scadenza richiesta saranno comunicati tempestivamente al Garante; CONSIDERATO il descritto complesso riassetto organizzativo ancora in corso del gruppo Equitalia, le modifiche normative intervenute a regolare la materia della riscossione e le rilevanti attivit di interesse pubblico effettuate, nonch lo stato di avanzamento delle procedure che Equitalia S.p.A. ha rappresentato di aver posto in essere nella richiesta di proroga per l'adeguamento alle suddette prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante del 7 ottobre 2009; CONSIDERATA, altres, la rilevanza delle finalit istituzionali perseguite dalle societ del gruppo Equitalia con i collegamenti alle anagrafi della popolazione residente e che tali collegamenti avvengono nei limiti previsti dal Garante con il provvedimento del 16 giugno 2010; RITENUTO, pertanto, di aderire alla richiesta di Equitalia S.p.A., condivisa con l'Agenzia delle entrate, di prorogare fino al 30 giugno 2012 i termini del provvedimento del 7 ottobre 2009 di cui ai punti 2, lett. a), e 8, lett. b), nonch al punto 5, lett. a), gi prorogato con il provvedimento del 16 giugno 2010 a condizione che gli accessi alle anagrafi della popolazione residente effettuati dagli agenti della riscossione avvengano solo in presenza di una iscrizione a ruolo e mediante collegamenti realizzati nel rispetto di idonee misure di sicurezza; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in relazione alla richiesta formulata da Equitalia S.p.A., condivisa con l'Agenzia delle entrate, dispone di prorogare fino al 30 giugno 2012 i termini del provvedimento del 7 ottobre 2009 di cui ai punti 2, lett. a), e 8, lett. b), nonch al punto 5, lett. a), gi prorogato con il provvedimento del 16 giugno 2010 a condizione che gli accessi alle anagrafi della popolazione residente effettuati dagli agenti della riscossione avvengano solo in presenza di una iscrizione a ruolo e mediante collegamenti realizzati nel rispetto di idonee misure di sicurezza. Roma, 12 maggio 2012 Il presidente: Pizzetti Il relatore: Fortunato Il segretario generale: De Paoli |