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Garante per la protezione     dei dati personali vedi anche [provv. del 7 ottobre 2009] Riscossione: proroga del provvedimento del 7 ottobre 2009 PROVVEDIMENTO DEL 16 GIUGNO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); VISTO il provvedimento del 7 ottobre 2009 con il quale il Garante ha prescritto all'Agenzia delle entrate, ad Equitalia S.p.A., alle societ del gruppo Equitalia e alla Regione Siciliana, a Riscossione Sicilia S.p.A. e a Serit Sicilia S.p.A., nonch alle societ scorporate ai sensi dell'art. 3, comma 24, del d.l. n. 203 del 2005, nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una serie di misure e accorgimenti necessari al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate, riferibili al trattamento dei dati personali a fini di riscossione a mezzo ruolo; VISTO, in particolare, il punto 5, lett. a), del predetto provvedimento, con il quale il Garante, in relazione alle anagrafi della popolazione residente, ha prescritto a Equitalia S.p.A. di disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle societ del gruppo e di bloccare i collegamenti effettuati in assenza dei necessari presupposti normativi (tenuto conto che a tutt'oggi non stato adottato il decreto di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1999) e delle idonee misure di sicurezza, fissando per l'adempimento il termine di 6 mesi dalla notifica del provvedimento; VISTA la nota n. 2010/4634 del 20 maggio 2010 con la quale Equitalia S.p.A., con riferimento alla suddetta prescrizione: - ha rappresentato di aver provveduto, con nota n. 2010/3584 del 26 aprile 2010 inviata a tutte le societ partecipate, a disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche per il tramite del collegamento con l'anagrafe tributaria (ARCO); - ha evidenziato che gli agenti della riscossione, atteso che le informazioni in tal modo ottenute non soddisfano pienamente l'esigenza di reperire i dati necessari al processo di riscossione, sono comunque tenuti, in taluni casi, ad acquisire dagli uffici comunali le certificazioni anagrafiche in modalit cartacea; - considerato "che l'attuale configurazione dell'infrastruttura tecnologica del gruppo Equitalia ancora transitoria", ha chiesto "la riapertura dei termini previsti nella citata prescrizione" fino al termine individuato al punto 2, lett. a), del citato provvedimento del 7 ottobre 2009, relativo alla riorganizzazione delle banche dati utilizzate a fini di riscossione, "al fine di consentire l'elaborazione di soluzioni tecnico-giuridiche volte a garantire in primis lo svolgimento delle funzioni istituzionali e al tempo stesso il rispetto e l'aderenza a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali"; - si impegnata, nelle more della conclusione del suddetto complessivo procedimento di revisione, a regolamentare gli accessi alle anagrafi della popolazione residente con riferimento ai relativi presupposti e modalit, prevedendo che tali accessi avvengano solo in presenza di una iscrizione a ruolo ed esclusivamente mediante collegamenti sicuri in via telematica e non mediante e-mail o supporti magnetici; VISTA la nota n. 2010/5321 del 9 giugno 2010 con la quale Equitalia S.p.A. ha precisato che, in ragione della data di notifica del citato provvedimento del Garante del 7 ottobre 2009, avvenuta il 27 ottobre, il nuovo termine richiesto per l'adempimento in questione viene individuato alla data del 27 aprile 2011, in coincidenza con la scadenza del termine gi stabilito dal Garante per l'adempimento relativo alla riorganizzazione delle banche dati utilizzate a fini di riscossione (punto 2, lett. a), del provvedimento in questione); CONSIDERATO che la suddetta attivit di revisione delle modalit di accesso alle anagrafi della popolazione residente dei comuni da parte degli agenti della riscossione, in corso di realizzazione a cura di Equitalia S.p.A., pu essere condotta contestualmente alla complessiva riorganizzazione delle banche dati utilizzate a fini di riscossione, anch'essa in fase di attuazione, che sar completata entro la scadenza fissata alla data del 27 aprile 2011, in quanto gli accessi che saranno effettuati fino a tale data avverranno, alla luce di quanto dichiarato dalla societ medesima, solo in presenza di una iscrizione a ruolo e mediante collegamenti effettuati nel rispetto di idonee misure di sicurezza; CONSIDERATA, altres, la rilevanza delle finalit istituzionali perseguite dalle societ del gruppo Equitalia con i predetti collegamenti alle anagrafi della popolazione residente e la complessit delle intraprese procedure da parte di Equitalia S.p.A. per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante del 7 ottobre 2009; RITENUTO, pertanto, di aderire alla richiesta di proroga del predetto termine di cui al punto 5, lett. a), del provvedimento del 7 ottobre 2009, uniformandolo, per i motivi sopra evidenziati ed in conformit alla richiesta avanzata da Equitalia S.p.A., a quello gi fissato alla data del 27 aprile 2011 relativo alla riorganizzazione delle banche dati utilizzate da Equitalia S.p.A. a fini di riscossione (punto 2, lett. a), del medesimo provvedimento del 7 ottobre 2009); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in relazione alla richiesta formulata da Equitalia S.p.A., dispone di prorogare il termine di cui al punto 5, lett. a), del provvedimento del 7 ottobre 2009, fino al termine del 27 aprile 2011 a condizione che gli accessi alle anagrafi della popolazione residente effettuati dagli agenti della riscossione fino a tale data avvengano solo in presenza di una iscrizione a ruolo e mediante collegamenti realizzati nel rispetto di idonee misure di sicurezza. Roma, 16 giugno 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |