Garante per la protezione
    dei dati personali


vedi anche

[parere del 16 febbraio 2011]

ISTAT: Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e trattamento di dati personali - Presa d'atto del Garante

PROVVEDIMENTO DEL 23 MARZO 2011

Registro dei provvedimenti
n. 111 del 23 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il d.lg. 6 settembre 1989, n. 322;

VISTO il provvedimento del Garante del 16 febbraio 2011, con il quale sono state formulate le valutazioni di competenza in relazione allo schema di Piano Generale di Censimento;

VISTA la nota dellĠIstituto Nazionale di Statistica del 9 marzo 2011 (prot. n. (SP/237.2011);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Garante ha espresso parere positivo, ma condizionato a taluni adempimenti, sul Piano Generale di Censimento predisposto dallĠIstat per la realizzazione del 15Ħ Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, in particolare in relazione ai profili concernenti "obbligo di risposta", "sanzioni e trattamento dei dati" e "diffusione e comunicazione" (parere del 16 febbraio 2011).

Con specifico riferimento alla possibilitˆ di raccogliere obbligatoriamente i dati sensibili idonei a rivelare la vita sessuale (tramite il quesito "convivente dellĠintestatario", con lĠulteriore specificazione "in coppia dello stesso sesso", "in coppia di sesso diverso"), il Garante ha specificato che il trattamento di tale categoria di informazioni poteva essere legittimamente effettuato a condizione che fosse individuato nellĠambito di unĠidonea base normativa (ad esempio mediante lĠintegrazione del Psn) e che non vi fosse obbligo di risposta (artt. 4, comma 1, lett. d); 20-22 del Codice; artt. 6-bis e 7, d.lg. 322/89).

In relazione a tale ultimo profilo, il Garante ha fra lĠaltro suggerito, a titolo esemplificativo, di porre come obbligatorio il quesito "convivente dellĠintestatario in coppia", seguito da due quesiti a risposta facoltativa che richiedessero di specificare la convivenza "in coppia dello stesso sesso" o "in coppia di sesso diverso" (cfr. punto 1.2 del predetto parere del 16 febbraio 2011).

Con nota del 9 marzo 2011, lĠIstituto ha comunicato allĠAutoritˆ di aver "provveduto a recepire le prescrizioni in merito al Piano Generale di Censimento".

In particolare,  stato rappresentato che "il Comstat  intervenuto modificando il questionario di rilevazione – al fine di renderlo maggiormente aderente alle osservazioni formulate nel parere del 16 febbraio 2011- mediante lĠaccorpamento delle risposte di cui ai punti 03 "Convivente dellĠintestatario in coppia di sesso diverso" e 04 "Convivente dellĠintestatario in coppia dello stesso sesso" del Quesito 1.1. "relazione di parentela o di convivenza con lĠintestatario del Foglio di famiglia" (Mod. CP1 long e Mod. CP1 Short) in unĠunica risposta "Convivente in coppia dellĠintestatario", ci˜ con la specificazione nelle "Istruzioni per guida alla compilazione" che tale casella deve essere barrata sia in caso di coppia formata da persone di sesso diverso, sia in caso di coppia formata da persone dello stesso sesso.

OSSERVA

Il Garante non ha osservazioni da formulare in merito alla soluzione prospettata con la comunicazione dellĠIstat, anche se tale scelta non era lĠunica possibile tra quelle che avrebbero potuto essere adottate per rendere il trattamento aderente alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al parere dellĠAutoritˆ del 16 febbraio 2011.

TUTTO CIOĠ PREMESSO IL GARANTE

prende atto della scelta dellĠIstat di effettuare nellĠambito del censimento la sola rilevazione delle "convivenze in coppia", senza lĠulteriore specificazione "in coppia dello stesso sesso", "in coppia di sesso diverso".

Roma, 23 marzo 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli