Garante per la protezione
    dei dati personali


vedi anche

[Indice provv. per materia - Propaganda elettorale]
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[in argomento v. pure]
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Propaganda elettorale nel Comune dell'Aquila: impiego degli indirizzi provvisori degli elettori colpiti dal sisma del 2009

PROVVEDIMENTO DEL 4 FEBBRAIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Visto il quesito formulato dal Comune dellĠAquila del 26 gennaio 2010 (prot. 2418 Area risorse – Servizio affari generali, istituzionali, demografici, appalti e contratti) concernente lĠutilizzo per finalitˆ di propaganda elettorale degli indirizzari delle attuali dimore provvisorie dei cittadini aquilani a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il Comune dellĠAquila ha formulato un quesito connesso allo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali (fissate per i giorni di domenica 28 e luned“ 29 marzo e domenica 11 e luned“ 12 aprile 2010 per quanto riguarda lĠeventuale turno di ballottaggio).

La questione sottoposta allĠAutoritˆ riguarda la possibilitˆ, in vista delle suddette consultazioni elettorali, di poter soddisfare le richieste delle forze politiche che, "per la campagna elettorale, chiedono, in sostituzione delle liste elettorali che riportano gli indirizzi dei cittadini ante sisma, di acquisire gli elenchi degli elettori con i nuovi indirizzi provvisori" raccolti dal Comune dellĠAquila in apposite banche dati al fine di controllare il movimento migratorio tuttora in atto.

Il Comune dellĠAquila ha altres“ evidenziato che le suddette banche dati, "seppur con tutti i limiti dovuti al continuo flusso migratorio e, di conseguenza, allĠaggiornamento dei dati stessi, [consentono] di effettuare le notifiche e fornire notizie sugli indirizzi provvisori (senza recapiti telefonici) ai vari Enti che le richiedono nonchŽ agli stessi cittadini (in questĠultimo caso per˜ su richiesta scritta e motivata)".

OSSERVA

Le attivitˆ di propaganda elettorale, o collegate a referendum o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.). In tale quadro, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale; ci˜ comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali e referendarie.

Il trattamento dei dati personali oggetto del quesito rientra nell'ambito di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali e, pi precisamente, nelle fattispecie che disciplinano la possibilitˆ da parte dei soggetti pubblici, e quindi anche dal Comune dellĠAquila, di trattare dati personali –diversi da quelli sensibili e giudiziari- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nellĠosservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice nonchŽ dalla legge e dai regolamenti.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali riconducibili, come dichiarato, al controllo del movimento migratorio tuttora in atto e alla necessitˆ di avere contezza delle attuali dimore provvisorie, il Comune dellĠAquila si  dotato di specifiche banche dati, correlate alle diverse tipologie di "modalitˆ abitative" (Moduli abitativi provvisori, Moduli abitativi rimovibili, Progetto "Case", affitti concordati, strutture ricettive, autonoma sistemazione allĠinterno e al di fuori del territorio aquilano) contenenti dati personali raccolti allĠatto del censimento a ridosso del sisma dellĠaprile 2009.

Il trattamento dei predetti dati personali -diversi da quelli sensibili e giudiziari- deve pertanto ritenersi allo stato consentito  in quanto effettuato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente (art. 18, comma 2, e 19, comma 1, del Codice).

Specifiche disposizioni legislative o regolamentari devono invece individuare i casi in cui l'amministrazione pubblica  legittimata a comunicare informazioni che riguardano gli interessati a terzi, in particolare a soggetti privati (art. 19, comma 3, del Codice).

In tale quadro, la specifica normativa di settore prevede che le liste elettorali siano "rilasciate in copia per finalitˆ di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo" (art. 177, comma 5, del Codice che ha modificato lĠarticolo 51 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 recante il testo unico delle leggi per la disciplina dellĠelettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

Al riguardo, in relazione ai soli profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, non si ritiene preclusa, con riferimento alle specifiche esigenze derivanti dal sisma dellĠaprile 2009 rappresentate con il quesito, la possibilitˆ che, al fine di favorire il corretto svolgimento delle iniziative di propaganda elettorale mediante l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici, possano essere fornite, ai soggetti richiedenti legittimati, gli indirizzi provvisori dei soli cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali in possesso del Comune dellĠAquila, con esclusione di ogni altra informazione non pertinente.

Resta naturalmente ferma lĠesigenza che il Comune dellĠAquila operi nel rispetto delle richiamate disposizioni di settore in materia elettorale e delle indicazioni del competente Ministero dellĠinterno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali. A tal fine, si ritiene necessario trasmettere al suddetto Ministero il presente provvedimento, per le valutazioni di competenza in relazione alle specifiche disposizioni di settore applicabili.

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE:

in relazione ai soli profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, non ritiene preclusa, in relazione alle specifiche, rappresentate esigenze connesse con il sisma dellĠaprile 2009, la possibilitˆ che, al fine di favorire il corretto svolgimento delle iniziative di propaganda elettorale mediante l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici, il Comune dellĠAquila possa fornire, ai soggetti richiedenti legittimati, gli indirizzi provvisori dei soli cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali in suo possesso, con esclusione di ogni altra informazione non pertinente.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero dellĠinterno Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali.

Roma, 4 febbraio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale reggente
De Paoli