| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter ACCESSO AI DATI PERSONALI E DIRITTI DEGLI INTERESSATI Linteressato che chiede di accedere ai propri dati personali non è tenuto a specificare in quali atti o documenti sono contenuti Quando chiede di accedere ai dati personali che lo riguardano, linteressato non è tenuto ad indicare specificamente in quali atti o documenti essi sono contenuti: chi gestisce la banca dati deve comunicare tutte le informazioni in suo possesso. Così ha stabilito il Garante nellaccogliere un ricorso in materia di accesso ai dati personali detenuti da un datore di lavoro e inerenti allattività lavorativa prestata da un dipendente. Questi, ritenendo inadeguata la valutazione di "sufficiente" espressa in un giudizio professionale complessivo, e considerandosi vittima di un episodio di mobbing, aveva chiesto allistituto di credito da cui dipendeva di accedere ai dati contenuti nelle relazioni che potevano contenere una valutazione delle sue prestazioni lavorative, destinate anche a terzi, esercitando così il diritto di accesso previsto dal Codice sulla protezione dei dati personali. Di fronte alla mancata risposta, il dipendente aveva presentato ricorso al Garante affinché la sua richiesta venisse soddisfatta. A seguito dellinvito formale dellAutorità ad aderire alla richiesta del ricorrente, la società affermava di non essere in grado di dare riscontro allistanza, in quanto la richiesta risultava, a suo avviso, generica e priva dellindicazione degli specifici documenti a cui si richiedeva laccesso. Di diverso avviso il Garante, il quale ha precisato che, ai sensi dellart. 10 del Codice, il titolare del trattamento deve agevolare laccesso ai dati da parte dellinteressato, anche attraverso unaccurata selezione informatizzata. Non è, dunque, linteressato che deve specificare in quali documenti sono contenuti i dati personali ai quali richiede di accedere: spetta al titolare del trattamento, nel caso in esame allistituto creditizio, comunicare allinteressato tutti i dati personali che lo riguardano. In merito alla modalità di comunicazione richiesta dallinteressato, il titolare è tenuto a rendere noti, in forma intelligibile, i dati personali presenti nei suoi archivi, ma non a esibire o rilasciare copia di atti o documenti che li contengono. Questa ultima ipotesi è prevista solo quando lestrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa, e comunque, omettendo i dati riferiti a terzi. In seguito allintervento del Garante la società dovrà fornire pieno riscontro alla richiesta di accesso, precisando se e quali dati personali del ricorrente detiene. |