| Garante per la protezione     dei dati personali EXPORT DI DATI IN USA. UN PRIMO BILANCIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLACCORDO "SAFE HARBOR" Le imprese americane che hanno finora aderito allaccordo del Safe Harbor non garantiscono informazioni trasparenti sulla gestione dei dati personali trasferiti oltreoceano. Questo, in sintesi, quanto emerge dai risultati contenuti nel primo rapporto della Commissione europea, datato 13 febbraio, sul funzionamento dellaccordo denominato "approdo sicuro" (Safe Harbor), in base al quale le imprese con sede negli USA possono trasferire dati personali dallUE agli Stati Uniti nel rispetto della direttiva 95/46 sulla protezione dei dati personali .Il rapporto non è conclusivo (solo nel 2003 è, infatti, prevista la valutazione dinsieme da parte della Commissione Europea sul funzionamento del Safe Harbor), ma offre alcuni spunti di riflessione. I requisiti necessari per dare applicazione allaccordo, sia negli USA sia nellUE, risultano essere tutti presenti. Ma da parte delle 153 imprese USA che hanno finora aderito su base volontaria al Safe Harbor, cè un deficit di trasparenza sia riguardo alle informazioni messe a disposizione dei cittadini sia riguardo alla completezza delle informazioni stesse (ad esempio, per quanto riguarda il diritto di accedere ai dati e di farli cancellare in determinati casi). Inoltre, i sei organismi per la risoluzione delle controversie (tra gli altri, BBBOnline, TRUSTe, DMA), ai quali le imprese USA possono demandare la gestione degli eventuali ricorsi presentati da cittadini UE , non forniscono informazioni complete su come istruire i ricorsi e non sempre autocertificano ladesione ai meccanismi previsti dal Safe Harbor. Solo TRUSTe ha dichiarato di aver ricevuto 27 reclami contro aderenti al Safe Harbor, mentre non risultano al momento ricorsi pendenti presso le autorità europee. Si tratta, dunque, di un quadro sul quale pesano ancora numerose incertezze e che la Commissione attribuisce al "rodaggio" inevitabile del sistema. Nel documento, si ricorda in particolare limpegno profuso dalla Federal Trade Commission e dal Dipartimento per il commercio degli USA per diffondere la conoscenza dellaccordo e promuoverne la corretta applicazione. Ma si sottolinea anche come la trasparenza sia "una caratteristica vitale dei sistemi autoregolatori". La valutazione operata dalla Commissione si basa sulle informazioni raccolte presso il sito Internet del Dipartimento per il commercio USA dove sono indicate le organizzazioni che hanno autocertificato la propria adesione allaccordo di Safe Harbor, oltre che sulle informazioni raccolte presso la FTC e gli organismi incaricati della risoluzione di controversie negli USA, presso le autorità di protezione dati dellUE e presso i siti Internet delle imprese che hanno dichiarato di aderire allaccordo. Oggetto della valutazione sono stati quattro quesiti fondamentali: 1) Gli elementi richiesti dallaccordo sono tutti esistenti e funzionanti? Laccordo di Safe Harbor prevede che i competenti organismi USA (Dipartimento del commercio, FTC) ed i Paesi membri dellUE prendano determinate iniziative per favorire lapplicazione delle relative disposizioni. Queste misure risultano in atto su entrambe le sponde dellAtlantico: possibilità per le imprese USA di autocertificare on-line ladesione al Safe Harbor, creazione di un sito ad hoc presso il Dipartimento del Commercio USA, distribuzione di un "manuale" destinato alle imprese per spiegare lapplicazione dellaccordo; adozione da parte degli Stati membri UE di disposizioni nazionali per recepire la decisione della Commissione europea in merito alladeguatezza dellaccordo di Safe Harbor (per lItalia, vedi il provvedimento autorizzativo del Garante pubblicato il 26 novembre 2001 sulla Gazzetta Ufficiale); istituzione di un "panel", ossia di un organo collegiale formato da rappresentanti dei Garanti europei che ha il compito di occuparsi dei ricorsi presentati contro quelle imprese USA che scelgano di ricorrere allarbitrato di tale organismo anziché a quello di organismi per la risoluzione delle controversie con sede negli USA. 2) I ricorsi in materia sono stati gestiti in modo soddisfacente? Il panel formato dalle Autorità garanti europee non ha sinora ricevuto alcun ricorso, ed anche la FTC non ha ricevuto segnalazioni di ricorsi irrisolti in materia di Safe Harbor. Va segnalato che sono sei gli organismi privati USA scelti dalle imprese statunitensi ai fini della risoluzione di eventuali controversie, e 54 sono le imprese che hanno scelto di utilizzare tali organismi anziché il panel sopra menzionato. 3) Le informazioni fornite sui siti web delle imprese aderenti sono conformi agli obblighi previsti dallaccordo? In questo caso la situazione lascia molto a desiderare. In primo luogo, infatti, molte imprese non hanno pubblicato sul proprio sito web una dichiarazione che, come richiesto dallaccordo, sancisca la rispettiva adesione ai principi dellAccordo stesso, e in alcuni casi non è possibile neppure accedere alla dichiarazione della politica seguita in materia di privacy che viene citata nellautocertificazione delle imprese. Ciò vale, in modo particolare, per quelle imprese che hanno dichiarato di aderire allaccordo solo per trasferire dati in materia occupazionale dallUE agli USA: molte di tali imprese si sono limitate ad autocertificare al Dipartimento per il Commercio la propria adesione al Safe Harbor, indicando lapproccio seguito in materia di privacy e le informazioni concernenti il meccanismo del Safe Harbor soltanto sulla propria intranet o su manuali interni. Cè dunque un deficit di trasparenza. In secondo luogo, anche le imprese che hanno pubblicato le informazioni richieste hanno omesso di fornire indicazioni importanti ad esempio, il principio per cui gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati, e di correggere i dati inesatti. La Commissione Europea sottolinea che ciò non significa che laccesso sia negato nei fatti; tuttavia, è chiaro che uninformazione parziale non è rispettosa dei termini dellaccordo e può anche indicare un fraintendimento (voluto o meno) dei principi stessi. Questo deficit di informazione è particolarmente grave in quelle imprese che omettono di specificare le modalità di presentazione di un ricorso presso gli organismi indipendenti per la risoluzione delle controversie o presso il panel sopra descritto. Per citare il rapporto, "leffetto ultimo è che i singoli possono non conoscere le norme che si applicano allelaborazione dei loro dati o i modi per esercitare loro legittimi diritti." 4) I soggetti incaricati della risoluzione di eventuali controversie rispettano i requisiti previsti dallaccordo? I sei organismi citati dalle imprese USA per quanto riguarda la risoluzione di possibili controversie in materia di Safe Harbor non risultano tutti egualmente in regola con le disposizioni dellaccordo. Da un lato, infatti, non tutti dichiarano di aderire ai principi dellaccordo nella gestione delle informazioni di cui possono entrare in possesso; daltro canto, anche se le capacità sanzionatorie di questi organismi risultano, a giudizio della Commissione, abbastanza rigorose da garantire il rispetto dei principi, solo due di essi si sono impegnati a dare pubblica diffusione degli esiti delle procedure di ricorso trattate mentre il principio di pubblicità è fra quelli che laccordo menziona come necessari per garantire lefficacia sanzionatoria del Safe Harbor. E bene ricordare, infine, che, per trasferire dati personali al di fuori del territorio dellUE nel rispetto della legislazione comunitaria, le imprese statunitensi possono ricorrere non soltanto al Safe Harbor, ma anche alle clausole contrattuali standard (vedi "Newsletter" del 11-17 giugno 2001 e del 8-14 ottobre 2001). |