Garante per la protezione
    dei dati personali


vedi anche:

Precisazioni del Garante
Provvedimento di modifica
Misure di semplificazione
 Proroga del 12 febbraio 2009
 Consultazione pubblica
faq]
comunicato stampa

 

PROVVEDIMENTO del 27 novembre 2008

Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.

(Pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24-12-2008 )
Testo coordinato con le modifiche introdotte dal:

provvedimento del Garante del 25/6/2009- le modifiche sono in corsivo

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

 

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, gli articoli 31 ss. e 154, comma 1, lettera c) e h), nonch il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B al medesimo Codice;

Visti gli atti d'ufficio relativi alla protezione dei dati trattati con sistemi informatici e alla sicurezza dei medesimi dati e sistemi;

Rilevata l'esigenza di intraprendere una specifica attivit rispetto ai soggetti preposti ad attivit riconducibili alle mansioni tipiche dei c.d. amministratori di sistema, nonch di coloro che svolgono mansioni analoghe in rapporto a sistemi di elaborazione e banche di dati, evidenziandone la rilevanza rispetto ai trattamenti di dati personali anche allo scopo di promuovere presso i relativi titolari e nel pubblico la consapevolezza della delicatezza di tali peculiari mansioni nella Societ dell'informazione e dei rischi a esse associati;

Considerata l'esigenza di consentire pi agevolmente, nei dovuti casi, la conoscibilit dell'esistenza di tali figure o di ruoli analoghi svolti in relazione a talune fasi del trattamento all'interno di enti e organizzazioni;

Ritenuta la necessit di promuovere l'adozione di specifiche cautele nello svolgimento delle mansioni svolte dagli amministratori di sistema, unitamente ad accorgimenti e misure, tecniche e organizzative, volti ad agevolare l'esercizio dei doveri di controllo da parte del titolare (due diligence);

Constatato che lo svolgimento delle mansioni di un amministratore di sistema, anche a seguito di una sua formale designazione quale responsabile o incaricato del trattamento, comporta di regola la concreta capacit, per atto intenzionale, ma anche per caso fortuito, di accedere in modo privilegiato a risorse del sistema informativo e a dati personali cui non si legittimati ad accedere rispetto ai profili di autorizzazione attribuiti;

Rilevata la necessit di richiamare l'attenzione su tale rischio del pubblico, nonch di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni e di altri enti [di seguito sinteticamente individuati con l'espressione titolari del trattamento: art. 4, comma 1, lettera f) del Codice] che impiegano, in riferimento alla gestione di banche dati o reti informatiche, sistemi di elaborazione utilizzati da una molteplicit di incaricati con diverse funzioni, applicative o sistemistiche;

Rilevato che i titolari sono tenuti, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ad adottare misure di sicurezza idonee e preventive in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea predisposizione possono derivare responsabilit anche di ordine penale e civile (articoli 15 e 169 del Codice);

Constatato che l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere le mansioni di amministratore di sistema riveste una notevole importanza, costituendo una delle scelte fondamentali che, unitamente a quelle relative alle tecnologie, contribuiscono a incrementare la complessiva sicurezza dei trattamenti svolti, e va perci curata in modo particolare evitando incauti affidamenti;

Considerato inoltre che, qualora ritenga facoltativamente di designare uno o pi responsabili del trattamento, il titolare tenuto a individuare solo soggetti che per esperienza, capacit ed affidabilit forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 29, comma 2, del Codice);

Ritenuto che i titolari di alcuni trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili, i quali pongono minori rischi per gli interessati e sono stati pertanto oggetto di recenti misure di semplificazione (art. 29 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, con legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; provv. Garante 27 novembre 2008), debbano essere allo stato esclusi dall'ambito applicativo del presente provvedimento;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Premesso:

 

1. Considerazioni preliminari.

Con la definizione di amministratore di sistema si individuano generalmente, in ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Ai fini del presente provvedimento vengono per considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Gli amministratori di sistema cos ampiamente individuati, pur non essendo preposti ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), nelle loro consuete attivit sono, in molti casi, concretamente responsabili di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticit rispetto alla protezione dei dati.

Attivit tecniche quali il salvataggio dei dati (backup/recovery), l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware comportano infatti, in molti casi, un'effettiva capacit di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati personali; ci, anche quando l'amministratore non consulti in chiaro le informazioni medesime.

La rilevanza, la specificit e la particolare criticit del ruolo dell'amministratore di sistema sono state considerate anche dal legislatore il quale ha individuato, con diversa denominazione, particolari funzioni tecniche che, se svolte da chi commette un determinato reato, integrano ad esempio una circostanza aggravante.

Ci si riferisce, in particolare, all'abuso della qualit di operatore di sistema prevista dal codice penale per le fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter) e di frode informatica (art. 640-ter), nonch per le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articoli 635-bis e ter) e di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (articoli 635-quater e quinques) di recente modifica (vedi nota 1).

La disciplina di protezione dei dati previgente al Codice del 2003 definiva l'amministratore di sistema, individuandolo quale soggetto al quale conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione [art. 1, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999].

Il Codice non ha invece incluso questa figura tra le proprie definizioni normative. Tuttavia, le funzioni tipiche dell'amministrazione di un sistema sono richiamate nel menzionato allegato B, nella parte in cui prevede l'obbligo per i titolari di assicurare la custodia delle componenti riservate delle credenziali di autenticazione. Gran parte dei compiti previsti nel medesimo allegato B spettano tipicamente all'amministratore di sistema: dalla realizzazione di copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati) alla custodia delle credenziali alla gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione.

Nel loro complesso, le norme predette mettono in rilievo la particolare capacit di azione propria degli amministratori di sistema e la natura fiduciaria delle relative mansioni, analoga a quella che, in un contesto del tutto differente, caratterizza determinati incarichi di custodia e altre attivit per il cui svolgimento previsto il possesso di particolari requisiti tecnico-organizzativi, di onorabilit, professionali, morali o di condotta, a oggi non contemplati per lo svolgimento di uno dei ruoli pi delicati della Societ dell'informazione (vedi nota 2).

Nel corso delle attivit ispettive disposte negli ultimi anni dal Garante stato possibile rilevare quale importanza annettano ai ruoli di system administrator (e di network administrator o database administrator) la gran parte di aziende e di grandi organizzazioni pubbliche e private, al di l delle definizioni giuridiche, individuando tali figure nell'ambito di piani di sicurezza o di documenti programmatici e designandoli a volte quali responsabili.

In altri casi, non soltanto in organizzazioni di piccole dimensioni, si invece riscontrata, anche a elevati livelli di responsabilit, una carente consapevolezza delle criticit insite nello svolgimento delle predette mansioni, con preoccupante sottovalutazione dei rischi derivanti dall'azione incontrollata di chi dovrebbe essere preposto anche a compiti di vigilanza e controllo del corretto utilizzo di un sistema informatico.

Con il presente provvedimento il Garante intende pertanto richiamare tutti i titolari di trattamenti effettuati, anche in parte, mediante strumenti elettronici alla necessit di prestare massima attenzione ai rischi e alle criticit implicite nell'affidamento degli incarichi di amministratore di sistema.

L'Autorit ravvisa inoltre l'esigenza di individuare in questa sede alcune prime misure di carattere organizzativo che favoriscano una pi agevole conoscenza, nell'ambito di organizzazioni ed enti pubblici e privati, dell'esistenza di determinati ruoli tecnici, delle responsabilit connesse a tali mansioni e, in taluni casi, dell'identit dei soggetti che operano quali amministratori di sistema in relazione ai diversi servizi e banche di dati.

2. Quadro di riferimento normativo.

Nell'ambito del Codice il presente provvedimento si richiama, in particolare, all'art. 154, comma 1, lettera h), rientrando tra i compiti dell'Autorit quello di promuovere la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalit, nonch delle misure di sicurezza dei dati.

La lettera c) del medesimo comma 1 prevede poi la possibilit, da parte del Garante, di prescrivere misure e accorgimenti, specifici o di carattere generale, che i titolari di trattamento sono tenuti ad adottare.

3. Segnalazione ai titolari di trattamenti, relativa alle funzioni di amministratore di sistema.

Ai sensi del menzionato art. 154, comma 1, lettera h) il Garante, nel segnalare a tutti i titolari di trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici la particolare criticit del ruolo degli amministratori di sistema, richiama l'attenzione dei medesimi titolari sulla necessit di adottare idonee cautele volte a prevenire e ad accertare eventuali accessi non consentiti ai dati personali, in specie quelli realizzati con abuso della qualit di amministratore di sistema; richiama inoltre l'attenzione sull'esigenza di valutare con particolare cura l'attribuzione di funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di amministratore di sistema, laddove queste siano esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a dati personali. Ci, tenendo in considerazione l'opportunit o meno di tale attribuzione e le concrete modalit sulla base delle quali si svolge l'incarico, unitamente alle qualit tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato, da vagliare anche in considerazione delle responsabilit, specie di ordine penale e civile (articoli 15 e 169 del Codice), che possono derivare in caso di incauta o inidonea designazione.

4. Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici.

Di seguito sono indicati gli accorgimenti e le misure che vengono prescritti ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del Codice, a tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici, esclusi, allo stato, quelli effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati, sono stati oggetto delle recenti misure di semplificazione (art. 29 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, con legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; provv. Garante 27 novembre 2008).

I seguenti accorgimenti e misure lasciano impregiudicata l'adozione di altre specifiche cautele imposte da discipline di settore per particolari trattamenti o che verranno eventualmente prescritte dal Garante ai sensi dell'art. 17 del Codice.

Per effetto del presente provvedimento:

4.1. Valutazione delle caratteristiche soggettive.

L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacit e dell'affidabilit del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29.

4.2. Designazioni individuali.

La designazione quale amministratore di sistema deve essere in ogni caso individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operativit consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

4.3. Elenco degli amministratori di sistema.

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante. Qualora l'attivit degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale di lavoratori, i titolari pubblici e privati nella qualit di datori di lavoro sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identit degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ci, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico la cui adozione prevista dal provvedimento del Garante n. 13 del 1 marzo 2007 (in Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2007, n. 58); in alternativa si possono anche utilizzare strumenti di comunicazione interna (ad es., intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini).

Ci, salvi i casi in cui tale forma di pubblicit o di conoscibilit non sia esclusa in forza di un'eventuale disposizione di legge che disciplini in modo difforme uno specifico settore.

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare o il responsabile del trattamento devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

4.4. Verifica delle attivit.

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attivit di verifica da parte dei titolari o dei responsabili del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

4.5. Registrazione degli accessi.

Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilit e possibilit di verifica della loro integrit adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

5. Tempi di adozione delle misure e degli accorgimenti.

Per tutti i titolari dei trattamenti gi iniziati o che avranno inizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, le misure e gli accorgimenti di cui al punto 4 dovranno essere introdotti al pi presto e comunque entro, e non oltre, il termine che congruo stabilire, in centoventi giorni dalla medesima data.

Per tutti gli altri trattamenti che avranno inizio dopo il predetto termine di trenta giorni dalla pubblicazione, gli accorgimenti e le misure dovranno essere introdotti anteriormente all'inizio del trattamento dei dati.

Tutto ci premesso il Garante:

 

1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera h) del Codice, nel segnalare a tutti i titolari di trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici la particolare criticit del ruolo degli amministratori di sistema, richiama l'attenzione dei medesimi titolari sull'esigenza di valutare con particolare attenzione l'attribuzione di funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di amministratore di sistema (system administrator), amministratore di base di dati (database administrator) o amministratore di rete (network administrator), laddove tali funzioni siano esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a dati personali. Ci, tenendo in considerazione l'opportunit o meno di tale attribuzione e le concrete modalit sulla base delle quali si svolge l'incarico, unitamente alle qualit tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato.

2. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del Codice prescrive l'adozione delle seguenti misure ai titolari dei trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici, anche in ambito giudiziario e di forze di polizia (articoli 46 e 53 del Codice), salvo per quelli effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che pongono minori rischi per gli interessati e sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte di recente per legge (art. 29, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, con legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; provv. Garante 27 novembre 2008):

a) Valutazione delle caratteristiche soggettive.

L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacit e affidabilit del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29;

b) Designazioni individuali.

La designazione quale amministratore di sistema deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operativit consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

c) Elenco degli amministratori di sistema.

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.

Qualora l'attivit degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identit degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ci, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di cui al provvedimento del Garante n. 13 del 1 marzo 2007 (in Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2007, n. 58) o tramite procedure formalizzate a istanza del lavoratore o, in alternativa, mediante altri strumenti di comunicazione interna (ad es., intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini). Ci, salvi i casi in cui tali forme di pubblicit o di conoscibilit siano incompatibili con diverse previsioni dell'ordinamento che disciplinino uno specifico settore;

d) Servizi in outsourcing.

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

e) Verifica delle attivit.

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attivit di verifica da parte dei titolari o dei responsabili del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

f) Registrazione degli accessi.

Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilit e possibilit di verifica della loro integrit adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

3. Dispone che le misure e gli accorgimenti di cui al punto 2 del presente dispositivo siano introdotti, per tutti i trattamenti gi iniziati o che avranno inizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, al pi presto e comunque entro, e non oltre, il 15 dicembre 2009; per tutti gli altri trattamenti che avranno inizio dopo il predetto termine di trenta giorni dalla pubblicazione, gli accorgimenti e le misure dovranno essere introdotti anteriormente all'inizio del trattamento dei dati.

3-bis: Dispone che l'eventuale attribuzione al responsabile del compito di dare attuazione alle prescrizioni di cui al punto 2, lett. d) ed e), avvenga nell'ambito della designazione del responsabile da parte del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice, o anche tramite opportune clausole contrattuali.

4. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2008

Il presidente e relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli

 

NOTE                                      

(1) V., ad es., l'art. 5 legge 18 marzo 2008, n. 48, che prevede, oltre a una maggiore pena, la procedibilit d'uffico nel caso in cui il reato sia commesso con abuso della qualit di operatore del sistema.

(2) Per altro verso il legislatore, nell'intervenire in tema di Societ dell'informazione, ha previsto che i certificatori di firma elettronica, i quali sono preposti al trattamento dei dati connessi al rilascio del certificato di firma, debbano possedere i requisiti di onorabilit richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, oltre ai requisiti tecnici necessari per lo svolgimento della loro attivit (articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

 

 

Domande pi frequenti (FAQ) (*)
a seguito del Provvedimento "Amministratori di sistema" del 27 novembre 2008
(G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)
 

1 Cosa deve intendersi per "amministratore di sistema"?


2 Cosa vuol dire la locuzione "Qualora l'attivit degli ADS riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che"


3 Il caso di uso esclusivo di un personal computer da parte di un solo amministratore di sistema rientra nell'ambito applicativo del provvedimento?

4 Relativamente all'obbligo di registrazione degli accessi logici degli AdS, sono compresi anche i sistemi client oltre che quelli server?


5 Cosa si intende per operato dell'amministratore di sistema soggetto a controllo almeno annuale?

6 Chiarire i casi di esclusione dall'obbligo di adempiere al provvedimento.


7 Cosa si intende per descrizione analitica degli ambiti di operativit consentiti all'ADS?


8 Oltre alla job description si deve andare pi in dettaglio? Si devono indicare i singoli sistemi e le singole operazioni affidate?


9 Cosa si intende per access log (log-in, log-out, tentativi falliti di accesso, altro?...)


10 Laddove il file di log contenga informazioni pi ampie, va preso tutto il log o solo la riga relativa all'access log?


11 Come va interpretata la caratteristica di completezza del log? Si intende che ci devono essere tutte le righe? L'adeguatezza rispetto allo
scopo della verifica deve prevedere un'analisi dei rischi?


12 Come va interpretata la caratteristica di inalterabilit dei log?


13 Si individuano livelli di robustezza specifici per la garanzia della integrit dei log?


14 Quali potrebbero essere gli scopi di verifica rispetto ai quali valutare l'adeguatezza?


15 Cosa dobbiamo intendere per evento che deve essere registrato nel log? Solo l'accesso o anche le attivit eseguite?


16 Quali sono le finalit di audit che ci dobbiamo porre con la registrazione e raccolta di questi log?


17 Cosa si intende per "consultazione in chiaro"?

18 Il regime di conoscibilit degli amministratori di sistema da intendersi per i soli trattamenti inerenti i dati del personale e dei lavoratori?


19 La registrazione degli accessi relativa al sistema operativo o anche ai DBMS?

20 Nella designazione degli amministratori di sistema occorre valutare i requisiti morali?


21 Cosa si intende per "estremi identificativi" degli amministratori di sistema?

22 E' corretto affermare che l'accesso a livello applicativo non rientri nel perimetro degli adeguamenti, in quanto l'accesso a una applicazione informatica regolato tramite profili autorizzativi che disciplinano per tutti gli utenti i trattamenti consentiti sui dati?


23 Si chiede se sia necessario conformarsi al provvedimento nel caso della fornitura di servizi di gestione sistemistica a clienti esteri (housing, hosting, gestione applicativa, archiviazione remota...) da parte di una societ italiana non titolare dei dati gestiti.


24 Si possono ritenere esclusi i trattamenti relativi all'ordinaria attivit di supporto delle manutenzione degli immobili sociali ecc...). Ci si riferisce ai trattamenti con strumenti elettronici finalizzati, ad esempio, alla gestione dell'autoparco, alle procedure di acquisto dei materiali di consumo, alla aziende, che non riguardino dati sensibili, giudiziari o di traffico telefonico/telematico?

 

RISPOSTE

1) Cosa deve intendersi per "amministratore di sistema"?
 In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, nell'ambito del provvedimento del Garante l'amministratore di sistema assunto quale figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati. i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati i personali.

Il Garante non ha inteso equiparare gli "operatori di sistema" di cui agli articoli del Codice penale relativi ai delitti informatici, con gli "amministratori di sistema": questi ultimi sono dei particolari operatori di sistema, dotati di specifici privilegi.

Anche il riferimento al d.P.R. 318/1999 nella premessa del provvedimento  puramente descrittivo poich la figura definita in quell'atto normativo (ormai abrogato) di minore portata rispetto a quella cui si fa riferimento nel provvedimento.

Non rientrano invece nella definizione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p.es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software.

2) Cosa vuol dire la locuzione "Qualora l'attivit degli ADS riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che" 
I titolari sono tenuti a instaurare un regime di conoscibilit dell'identit degli amministratori di sistema, quale forma di trasparenza interna all'organizzazione a tutela dei lavoratori, nel caso in cui un amministratore di sistema, oltre a intervenire sotto il profilo tecnico in generici trattamenti di dati personali in un'organizzazione, tratti anche dati personali riferiti ai lavoratori operanti nell'ambito dell'organizzazione medesima o sia nelle condizioni di acquisire conoscenza di dati a essi riferiti (in questo senso il riferimento nel testo del provvedimento all'"anche indirettamente").

3) Il caso di uso esclusivo di un personal computer da parte di un solo amministratore di sistema rientra nell'ambito applicativo del   provvedimento? 
Non possibile rispondere in generale. In diversi casi, anche con un personal computer possono essere effettuati delicati trattamenti rispetto ai quali il titolare ha il dovere di prevedere e mettere in atto anche le misure e gli accorgimenti previsti nel provvedimento. Nel caso-limite di un titolare che svolga funzioni di unico amministratore di sistema, come pu accadere in piccolissime realt d'impresa, non si applicheranno le previsione relative alla verifica delle attivit dell'amministratore n la tenuta del log degli accessi informatici.

4) Relativamente all'obbligo di registrazione degli accessi logici degli AdS, sono compresi anche i sistemi client oltre che quelli  server
? Si, anche i client, intesi come "postazioni di lavoro informatizzate", sono compresi tra i sistemi per cui devono essere registrati gli accessi degli AdS.

Nei casi pi semplici tale requisito pu essere soddisfatto tramite funzionalit gi disponibili nei pi diffusi sistemi operativi, senza richiedere necessariamente l'uso di strumenti software o hardware aggiuntivi. Per esempio, la registrazione locale dei dati di accesso su una postazione, in determinati contesti, pu essere ritenuta idonea al corretto adempimento qualora goda di sufficienti garanzie di integrit.

Sar comunque con valutazione del titolare che dovr essere considerata l'idoneit degli strumenti disponibili oppure l'adozione di strumenti pi sofisticati, quali la raccolta dei log centralizzata e l'utilizzo di dispositivi non riscrivibili o di tecniche crittografiche per la verifica dell'integrit delle registrazioni.

5) Cosa si intende per operato dell'amministratore di sistema soggetto a controllo almeno annuale?
 E' da sottoporre a verifica l'attivit svolta dall'amministratore di sistema nell'esercizio delle sue funzioni. Va verificato che le attivit svolte dall'amministratore di sistema siano conformi alle mansioni attribuite, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

6) Chiarire i casi di esclusione dall'obbligo di adempiere al provvedimento
 Sono esclusi i trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati, sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte nel corso del 2008 per legge (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 27 novembre 2008).

7) Cosa si intende per descrizione analitica degli ambiti di operativit consentiti all'ADS? [Rif. comma 2, lettera d] 
Il provvedimento prevede che all'atto della designazione di un amministratore di sistema, venga fatta "elencazione analitica" degli ambiti di operativit consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, ovvero la descrizione puntuale degli stessi, evitando l'attribuzione di ambiti insufficientemente definiti, analogamente a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Codice riguardante i responsabili del trattamento.

8) Oltre alla job description si deve andare pi in dettaglio? Si devono indicare i singoli sistemi e le singole operazioni affidate?
 No, sufficiente specificare l'ambito di operativit in termini pi generali, per settori o per aree applicative, senza obbligo di specificarlo rispetto a singoli sistemi, a meno che non sia ritenuto necessario in casi specifici.

9) Cosa si intende per access log (log-in, log-out, tentativi falliti di accesso, altro?...) [Rif. comma 2, lettera f]
 Per access log si intende la registrazione degli eventi generati dal sistema di autenticazione informatica all'atto dell'accesso o tentativo di accesso da parte di un amministratore di sistema o all'atto della sua disconnessione nell'ambito di collegamenti interattivi a sistemi di elaborazione o a sistemi software.

Gli event records generati dai sistemi di autenticazione contengono usualmente i riferimenti allo "username" utilizzato, alla data e all'ora dell'evento (timestamp), una descrizione dell'evento (sistema di elaborazione o software utilizzato, se si tratti di un evento di log-in, di log-out, o di una condizione di errore, quale linea di comunicazione o dispositivo terminale sia stato utilizzato).

10) Laddove il file di log contenga informazioni pi ampie, va preso tutto il log o solo la riga relativa all'access log? [Rif. comma 2, lettera f]
 Qualora il sistema di log adottato generi una raccolta dati pi ampia, comunque non in contrasto con le disposizioni del Codice e con i principi della protezione dei dati personali, il requisito del provvedimento  certamente soddisfatto. Comunque sempre possibile effettuare un'estrazione o un filtraggio dei logfiles al fine di selezionare i soli dati pertinenti agli AdS.

11) Come va interpretata la caratteristica di completezza del log? Si intende che ci devono essere tutte le righe? L'adeguatezza rispetto allo scopo della verifica deve prevedere un'analisi dei rischi?
 La caratteristica di completezza riferita all'insieme degli eventi censiti nel sistema di log, che deve comprendere tutti gli eventi di accesso interattivo che interessino gli amministratori di sistema su tutti i sistemi di elaborazione con cui vengono trattati, anche indirettamente, dati personali. L'analisi dei rischi aiuta a valutare l'adeguatezza delle misure di sicurezza in genere, e anche delle misure tecniche per garantire attendibilit ai log qui richiesti.

12) Come va interpretata la caratteristica di inalterabilit dei log?
 Caratteristiche di mantenimento dell'integrit dei dati raccolti dai sistemi di log sono in genere disponibili nei pi diffusi sistemi operativi, o possono esservi agevolmente integrate con apposito software. Il requisito pu essere ragionevolmente soddisfatto con la strumentazione software in dotazione, nei casi pi semplici, e con l'eventuale esportazione periodica dei dati di log su supporti di memorizzazione non riscrivibili. In casi pi complessi i titolari potranno ritenere di adottare sistemi pi sofisticati, quali i log server centralizzati e "certificati".

E' ben noto che il problema dell'attendibilit dei dati di audit, in genere, riguarda in primo luogo la effettiva generazione degli auditable events e, successivamente, la loro corretta registrazione e manutenzione. Tuttavia il provvedimento del Garante  non affronta questi aspetti, prevedendo soltanto, come forma minima di documentazione dell'uso di un sistema informativo, la generazione del log degli "accessi" (log-in) e la loro archiviazione per almeno sei mesi in condizioni di ragionevole sicurezza e con strumenti adatti, in base al contesto in cui avviene il trattamento, senza alcuna pretesa di instaurare in modo generalizzato, e solo con le prescrizioni del provvedimento, un regime rigoroso di registrazione degli usage data dei sistemi informativi.

13) Si individuano livelli di robustezza specifici per la garanzia della integrit?
 No. La valutazione lasciata al titolare, in base al contesto operativo (cfr. faq n. 14).

14) Quali potrebbero essere gli scopi di verifica rispetto ai quali valutare l'adeguatezza?
 Quelli descritti al paragrafo 4.4 del provvedimento e ribaditi al punto 2, lettera e), del dispositivo. L'adeguatezza da valutare in rapporto alle condizioni organizzative e operative dell'organizzazione.

15) Cosa dobbiamo intendere per evento che deve essere registrato nel log? Solo l'accesso o anche le attivit eseguite? 
Il provvedimento non chiede in alcun modo che vengano registrati dati sull'attivit interattiva (comandi impartiti, transazioni effettuate) degli amministratori di sistema. Si veda la risposta alla faq n. 11.

16) Quali sono le finalit di audit che ci dobbiamo porre con la registrazione e raccolta di questi log? 
La raccolta dei log serve per verificare anomalie nella frequenza degli accessi e nelle loro modalit (orari, durata, sistemi cui si fatto accesso). L'analisi dei log pu essere compresa tra i criteri di valutazione dell'operato degli amministratori di sistema.

17) Cosa si intende per "consultazione in chiaro"?
 Il riferimento in premessa (par. 1 "Considerazioni preliminari") alla criticit di mansioni che comportino la potenzialit di violazione del dato personale anche in condizioni in cui ne sia esclusa la conoscibilit, come pu avvenire, per esempio, nel caso della cifratura dei dati.

18) Il regime di conoscibilit degli amministratori di sistema da intendersi per i soli trattamenti inerenti i dati del personale e dei lavoratori?
 Si.

19) La registrazione degli accessi relativa al sistema operativo o anche ai DBMS? 
Tra gli accessi logici a sistemi e archivi elettronici sono comprese le autenticazioni nei confronti dei data base management systems (DBMS), che vanno registrate.

20) Nella designazione degli amministratori di sistema occorre valutare i requisiti morali? [Rif. comma 2, lettera a] 
No. Il riferimento alle caratteristiche da prendere in considerazione, al comma  2, lettera a), del dispositivo, all'esperienza, alla capacit e all'affidabilit del soggetto designato. Si tratta quindi di qualit tecniche, professionali e di condotta, non di requisiti morali.

21) Cosa si intende per "estremi identificativi" degli amministratori di sistema?
 Si tratta del minimo insieme di dati identificativi utili a individuare il soggetto nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza. In molti casi possono coincidere con nome, cognome, funzione o area organizzativa di appartenenza.

22) E' corretto affermare che l'accesso a livello applicativo non rientri nel perimetro degli adeguamenti, in quanto l'accesso a una applicazione informatica regolato tramite profili autorizzativi che disciplinano per tutti gli utenti i trattamenti consentiti sui dati?
 Si. L'accesso applicativo non compreso tra le caratteristiche tipiche dell'amministratore di sistema e quindi non necessario, in forza del provvedimento del Garante, sottoporlo a registrazione.

23) Si chiede se sia necessario conformarsi al  provvedimento nel caso della fornitura di servizi di gestione sistemistica a clienti esteri (housing, hosting, gestione applicativa, archiviazione remota...) da parte di una societ italiana non titolare dei dati gestiti 
Il provvedimento si rivolge solo ai titolari di trattamento. I casi esemplificati prefigurano al pi una responsabilit di trattamento (secondo il Codice italiano), e sono quindi esclusi dall'ambito applicativo del provvedimento.

24) Si possono ritenere esclusi i trattamenti relativi all'ordinaria attivit di supporto delle aziende, che non riguardino dati sensibili, giudiziari o di traffico telefonico/telematico? Ci si riferisce ai trattamenti con strumenti elettronici finalizzati, ad esempio, alla gestione dell'autoparco, alle procedure di acquisto dei materiali di consumo, alla manutenzione degli immobili sociali ecc...)
Tali trattamenti possono considerarsi compresi tra quelli svolti per ordinarie finalit amministrativo-contabili e, come tali, esclusi dall'ambito applicativo del provvedimento.

 

NOTE                                      

(*) Cos richiamate dal provvedimento "Amministratori di sistema: avvio di una consultazione pubblica" - 21 aprile 2009