LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Abrogata dal 1/1/2004 ex d.lgs. 196/2003)
Capo I Art. 1 1. La presente legge garantisce che iltrattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,delle libertà fondamentali, nonché della dignitàdelle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezzae all'identità personale; garantisce altresì i dirittidelle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni,svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, laconservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, ilblocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e ladistruzione di dati; c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a personafisica, persona giuridica, ente od associazione, identificatio identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento aqualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazionepersonale; d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, lapubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazioneod organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalitàed alle modalità del trattamento di dati personali, ivicompreso il profilo della sicurezza; e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica,la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazioneod organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica,l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali auno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizioneo consultazione; h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggettiindeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messaa disposizione o consultazione; i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento,non può essere associato ad un interessato identificatoo identificabile; l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensionetemporanea di ogni altra operazione del trattamento; m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo30. Art. 2 1. La presente legge si applica al trattamentodi dati personali da chiunque effettuato nel territorio delloStato. Art. 3 1. Il trattamento di dati personali effettuatoda persone fisiche per fini esclusivamente personali non èsoggetto all'applicazione della presente legge, semprechéi dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica oalla diffusione. Art. 4
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Statoai sensi dell'articolo 12 della medesima legge; c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui altitolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e alregio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni,o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendentinella materia penale; d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice diprocedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di ufficigiudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministerodi grazia e giustizia; e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa odi sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressionedei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedanospecificamente il trattamento. 2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni casole disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamentidi cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agliarticoli 7 e 34. Art. 5 1. Il trattamento di dati personali svoltosenza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzatiè soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamentoeffettuato con l'ausilio di tali mezzi. Art. 6 1. Il trattamento nel territorio dello Stato di datipersonali detenuti all'estero è soggetto alle disposizionidella presente legge. Capo II Art. 7 1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento didati personali soggetto al campo di applicazione della presentelegge è tenuto a darne notificazione al Garante.
b) le finalità e modalità del trattamento; c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categoriedi interessati cui i dati si riferiscono; d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenentiall'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cuiagli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale; f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezzadelle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezzadei dati; g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cuisi riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessionecon altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorionazionale; h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazionesi considera responsabile il notificante; i) la qualità e la legittimazione del notificante. 5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotatinel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codicecivile, nonché coloro che devono fornire le informazionidi cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianatoe agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramitedi queste ultime, secondo le modalità stabilite con ilregolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditorie gli artigiani possono effettuare la notificazione anche peril tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscrittiagli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordiniprofessionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cuial comma 3.
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggettiindicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispettodel codice di deontologia di cui al medesimo articolo; c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunqueautomatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamentecollegate all'organizzazione interna dell'attività esercitatadal titolare, relativamente a dati non registrati in una bancadi dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24. 5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamentonon è soggetto a notificazione quando:
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri,elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restandoi limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1,lettera b); c) è effettuato per esclusive finalità di gestionedel protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazionedella corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cuiall'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimentoalle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loroqualifica e all'organizzazione di appartenenza; d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alladiffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoroe comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13,comma 1, lettera e); e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specificiobblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenzialie fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categoriedi dati, di interessati e di destinatari della comunicazione ediffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservandoi dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo; f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis,lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi o elenchiprofessionali, per le sole finalità strettamente collegateall'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando ilsegreto professionale; g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo2083 del Codice civile per le sole finalità strettamentecollegate allo svolgimento dell'attività professionaleesercitata, e limitatamente alle categorie di dati di interessati,di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo diconservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalitàmedesime; h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionaliin conformità alle leggi a ai regolamenti; i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinariagestione di biblioteche, musei e mostre, in conformitàalle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziativeculturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie; l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anchea carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovveroda loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non dilucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamentea dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazionea tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione,la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighidi informativa degli interessati e di acquisizione del consenso,ove necessario; m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato dicui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui allalettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizionidi legge di cui agli articoli 22 e 23; n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzatoesclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale diarticoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispettodel Codice di cui all'articolo 25; o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunqueautomatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventifinalità di informazione giuridica, relativamente a datidesunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dialtre autorità; p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalitàdi raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare,a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli; q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condominidi cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamentealle categorie di dati, di interessati e di destinatari dellacomunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni,conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tuteladei corrispondenti diritti. 5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazionesemplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter,sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità,le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazionee diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazionedei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codicedi deontologia ivi indicato; c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciatecon le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero,per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, conprovvedimenti analoghi. 5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero dicui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui alcomma 4 a chiunque ne faccia richiesta Art. 8 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato trasoggetti che per esperienza, capacità ed affidabilitàforniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioniin materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo allasicurezza. Capo III Sezione I Art. 9 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini nonincompatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalitàper le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessatoper un periodo di tempo non superiore a quello necessario agliscopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Art. 10 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccoltii dati personali devono essere previamente informati oralmenteo per iscritto circa:
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possonoessere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprenderegli elementi già noti alla persona che fornisce i datio la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzionipubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimentodelle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, letterae), e 14, comma 1, lettera d).   Sezione II Art. 11 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati odi enti pubblici economici è ammesso solo con il consensoespresso dell'interessato. Art. 12 1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivantida un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizionedi informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,ovvero per l'adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, attio documenti conoscibili da chiunque; d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientificao di statistica e si tratta di dati anonimi; e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalistae per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo25; f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivitàeconomiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materiadi segreto aziendale e industriale; g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumitàfisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessatonon può prestare il proprio consenso per impossibilitàfisica, per incapacità di agire o per incapacitàdi intendere o di volere; h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazionidi cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamentoe transitorie del codice di procedura penale, approvate con decretolegislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalitàe per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Art. 13 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessatoha diritto:
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma4, lettere a), b) e h); c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senzaritardo:
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il bloccodei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cuinon è necessaria la conservazione in relazione agli scopiper i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbiainteresse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sonostate portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il lorocontenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibileo comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispettoal diritto tutelato; d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamentodei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinentiallo scopo della raccolta; 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulticonfermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributospese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondole modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamentodi cui all'articolo 33, comma 3. Art. 14 1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) ed), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamentidi dati personali raccolti:
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio1992, n. 172, e successive modificazioni; c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensidell'articolo 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalitàinerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziarinonché la tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamenteal periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio perlo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del dirittodi cui alla medesima lettera h). 2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazionedell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32,commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,verificandone l'attuazione.
Sezione III Art. 15 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditie controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite inbase al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifichecaratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza,i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei datistessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentitoo non conforme alle finalità della raccolta. Art. 16 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamentodei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garantela loro destinazione.
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamentoper finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sonoraccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinatiad una comunicazione sistematica o alla diffusione. 3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dallalettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materiadi trattamento dei dati personali è nulla ed è punitaai sensi dell'articolo 39, comma 1. Art. 17 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativoche implichi una valutazione del comportamento umano puòessere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di datipersonali volto a definire il profilo o la personalitàdell'interessato. Art. 18 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamentodi dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo2050 del codice civile.
Sezione IV Art. 19 1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personalida parte delle persone incaricate per iscritto di compiere leoperazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, eche operano sotto la loro diretta autorità. Art. 20 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da partedi privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e lemodalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono perla loro conoscibilità e pubblicità; c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamentoo dalla normativa comunitaria; d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimento delle relative finalità. Restano fermi ilimiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezzaed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardoa fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice dideontologia di cui all'articolo 25; e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivitàeconomiche, nel rispetto della vigente normativa in materia disegreto aziendale e industriale; f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumitàfisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessatonon può prestare il proprio consenso per impossibilitàfisica, per incapacità di agire o per incapacitàdi intendere o di volere; g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessariaai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delcodice di procedura penale, approvate con decreto legislativo28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nelrispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma,sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalitàe per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuatanell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testounico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato condecreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché trasocietà controllate e società collegate ai sensidell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalitàcorrelate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma2, per il perseguimento delle medesime finalità per lequali i dati sono stati raccolti. 2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali daparte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,si applicano le disposizioni dell'articolo 27. Art. 21 1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personaliper finalità diverse da quelle indicate nella notificazionedi cui all'articolo 7.
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4,comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa odi sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressionedi reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. Capo IV Art. 22 1. I dati personali idonei a rivelarel'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosoficheo di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personaliidonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possonoessere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessatoe previa autorizzazione del Garante. Art. 23 1. Gli esercenti le professioni sanitariee gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazionedel Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo statodi salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabiliper il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumitàfisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalitàriguardano un terzo o la collettività, in mancanza delconsenso dell'interessato, il trattamento può avvenireprevia autorizzazione del Garante. Art. 24 1. Il trattamento di dati personali idoneia rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, letterea) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammessosoltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimentodel Garante che specifichino le rilevanti finalità di interessepubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le preciseoperazioni autorizzate. Art. 25 1. Le disposizioni relative al consensodell'interessato e all'autorizzazione del Garante,nonchéil limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando iltrattamento dei dati di cuiagli articoli 22 e 24 è effettuatonell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimentodelle relative finalità. Il giornalista rispetta i limitidel diritto di cronaca, inparticolare quello dell'essenzialitèdell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico,fermarestando la possibiltà di trattare i dati relativi a circostanzeo fatti resi noti direttamentedall'interessato o attraverso isuoi comportamenti in pubblico. Art. 26 1. Il trattamento nonché la cessazionedel trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti oassociazioni non sono soggetti a notificazione. Capo V Art. 27 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamentodi dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli entipubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimentodelle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla leggee dai regolamenti. Art. 28 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorionazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggettodi trattamento deve essere previamente notificato al Garante,qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unioneeuropea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da uncontratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizionedi informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulatoa favore dell'interessato; c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblicorilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificatoai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimentoriguarda taluno dei dati ivi previsti; d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazionidi cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamentoe transitorie del codice di procedura penale, approvate con decretolegislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalitàe per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumitàfisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessatonon può prestare il proprio consenso per impossibilitàfisica, per incapacità di agire o per incapacitàdi intendere o di volere; f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accessoai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioniestraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibileda chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzieper i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto. 5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puòessere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6e 7. Capo VI Art. 29 1. I diritti di cui all'articolo 13, comma1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziariao con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puòessere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesseparti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria. Capo VII Art. 30 1. E' istituito il Garante per protezionedei dati personali. Art. 31 1. Il Garante ha il compito di:
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto dellenorme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione; c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioniopportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizionivigenti; d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delleassociazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze dilegge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati aisensi dell'articolo 29; e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di untrattamento; g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle suefunzioni; h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanzadel principio di rappresentatività, la sottoscrizione dicodici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti ancheattraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuirea garantirne la diffusione e il rispetto; i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolanola materia e delle relative finalità, nonché dellemisure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15; l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporneil blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,delle modalità del trattamento o degli effetti che essopuò determinare, vi è il concreto rischio del verificarsidi un pregiudizio rilevante per uno o più interessati; m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimentinormativi richiesti dall'evoluzione del settore; n) predisporre annualmente una relazione sull'attivitàsvolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che ètrasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'annosuccessivo a quello cui si riferisce; o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitoloIV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispettoal trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottataa Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai finidella cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzionemedesima; p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondonoai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministroconsultano il Garante all'atto della predisposizione delle normeregolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incideresulle materie disciplinate dalla presente legge. Art. 32 1. Per l'espletamento dei propri compitiil Garante può richiedere al responsabile, al titolare,all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibiredocumenti. Art. 33 1. Alle dipendenze del Garante èposto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altreamministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previstedai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimoufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quelloprestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativocontingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinqueunità, su proposta del Garante medesimo, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministridel tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalladata di elezione del Garante. Capo VIII Art. 34 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvedealle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indicain esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, èpunito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concernela notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena èdella reclusione sino ad un anno. Art. 35 1. Salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altriprofitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamentodi dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due annio, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, conla reclusione da tre mesi a due anni. Art. 36 1. Chiunque, essendovi tenuto, omettedi adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza deidati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamentidi cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con lareclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, lapena è della reclusione da due mesi a due anni. Art. 37 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osservail provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22,comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito conla reclusione da tre mesi a due anni. Art. 38 1. La condanna per uno dei delitti previstidalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. Art. 39 1. Chiunque omette di fornire le informazionio di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degliarticoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire un milione alire sei milioni. Capo IX Art. 40 1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autoritàgiudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente leggee dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, acura della cancelleria, al Garante. Art. 41 1. Fermo restando l'esercizio dei dirittidi cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente leggeche prescrivono il consenso dell'interessato non si applicanoin riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alladata di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamentosia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delledisposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione deidati previste dalla presente legge. Art. 42 1. L'articolo 10 della legge 1. aprile1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centropossono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativisoltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicatenel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilitodall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corsodi un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevatal'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni,o l'illegittimità del loro trattamento, l'autoritàprocedente ne dà notizia al Garante per la tutela dellepersone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedereall'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultanotrattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta seciò può pregiudicare azioni od operazioni a tuteladell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressionedella criminalità, dandone informazione al Garante perla protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personaliche lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata inviolazione di disposizioni di legge o di regolamento, puòchiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamentodi compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in formaanonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cuiagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile". 2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati"sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela dellepersone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Art. 43 1. Sono abrogate le disposizioni di leggeo di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare,il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo9 della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla datadi emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, dellapresente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficiodel Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazionedel citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981. Capo X Art. 44 1. All'onere derivante dall'attuazionedella presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai finidel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello statodi previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopoutilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamentoriguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza delConsiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamentoriguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamentoriguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri. Art. 45 1. La presente legge entra in vigore centoventigiorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Peri trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunqueautomatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorreredal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presentelegge entra in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamentidi dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante. |