LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

(Abrogata dal 1/1/2004 ex d.lgs. 196/2003)

 

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità e definizioni

1. La presente legge garantisce che iltrattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,delle libertà fondamentali, nonché della dignitàdelle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezzae all'identità personale; garantisce altresì i dirittidelle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:

    a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali,ripartito in una o più unità dislocate in uno opiù siti, organizzato secondo una pluralità di criterideterminati tali da facilitarne il trattamento;
    b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni,svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, laconservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, ilblocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e ladistruzione di dati;
    c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a personafisica, persona giuridica, ente od associazione, identificatio identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento aqualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazionepersonale;
    d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, lapubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazioneod organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalitàed alle modalità del trattamento di dati personali, ivicompreso il profilo della sicurezza;
    e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica,la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazioneod organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
    f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica,l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
    g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali auno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizioneo consultazione;
    h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggettiindeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messaa disposizione o consultazione;
    i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento,non può essere associato ad un interessato identificatoo identificabile;
    l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensionetemporanea di ogni altra operazione del trattamento;
    m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo30.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica al trattamentodi dati personali da chiunque effettuato nel territorio delloStato.

Art. 3
Trattamento di dati perfini esclusivamente personali

1. Il trattamento di dati personali effettuatoda persone fisiche per fini esclusivamente personali non èsoggetto all'applicazione della presente legge, semprechéi dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica oalla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni casole disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

Art. 4
Particolari trattamentiin ambito pubblico

1. La presente legge non si applica altrattamento di dati personali effettuato:
    a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge1. aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirviin base alla legge, nonché in virtù dell'accordodi adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
    b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Statoai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
    c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui altitolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e alregio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni,o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendentinella materia penale;
    d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice diprocedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di ufficigiudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministerodi grazia e giustizia;
    e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa odi sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressionedei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedanospecificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni casole disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamentidi cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agliarticoli 7 e 34.

Art. 5
Trattamento di dati svoltosenza l'ausilio di mezzi elettronici

1. Il trattamento di dati personali svoltosenza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzatiè soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamentoeffettuato con l'ausilio di tali mezzi.

Art. 6
Trattamento di datidetenuti all'estero

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di datipersonali detenuti all'estero è soggetto alle disposizionidella presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimentodi dati personali fuori dal territorio nazionale si applicanoin ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.


Capo II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7
Notificazione

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento didati personali soggetto al campo di applicazione della presentelegge è tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed unasola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzoidoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delleoperazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamentoe può riguardare uno o più trattamenti con finalitàcorrelate. Una nuova notificazione è richiesta solo semuta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precederel'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dalresponsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:

    a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,la residenza o la sede del titolare;
    b) le finalità e modalità del trattamento;
    c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categoriedi interessati cui i dati si riferiscono;
    d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
    e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenentiall'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cuiagli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
    f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezzadelle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezzadei dati;
    g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cuisi riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessionecon altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorionazionale;
    h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazionesi considera responsabile il notificante;
    i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotatinel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codicecivile, nonché coloro che devono fornire le informazionidi cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianatoe agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramitedi queste ultime, secondo le modalità stabilite con ilregolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditorie gli artigiani possono effettuare la notificazione anche peril tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscrittiagli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordiniprofessionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cuial comma 3.

5-bis. La notificazione in forma semplificata puònon contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettereb), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamentodi cui all'articolo33, comma 3, quando il trattamento èeffettuato:

    a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimoarticolo 24;
    b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggettiindicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispettodel codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
    c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunqueautomatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamentecollegate all'organizzazione interna dell'attività esercitatadal titolare, relativamente a dati non registrati in una bancadi dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.

5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamentonon è soggetto a notificazione quando:

    a) è necessario per l'assolvimento di un compito previstodalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli22 e 24;
    b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri,elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restandoi limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1,lettera b);
    c) è effettuato per esclusive finalità di gestionedel protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazionedella corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cuiall'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimentoalle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loroqualifica e all'organizzazione di appartenenza;
    d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alladiffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoroe comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13,comma 1, lettera e);
    e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specificiobblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenzialie fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categoriedi dati, di interessati e di destinatari della comunicazione ediffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservandoi dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
    f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis,lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi o elenchiprofessionali, per le sole finalità strettamente collegateall'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando ilsegreto professionale;
    g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo2083 del Codice civile per le sole finalità strettamentecollegate allo svolgimento dell'attività professionaleesercitata, e limitatamente alle categorie di dati di interessati,di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo diconservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalitàmedesime;
    h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionaliin conformità alle leggi a ai regolamenti;
    i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinariagestione di biblioteche, musei e mostre, in conformitàalle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziativeculturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
    l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anchea carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovveroda loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non dilucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamentea dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazionea tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione,la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighidi informativa degli interessati e di acquisizione del consenso,ove necessario;
    m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato dicui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui allalettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizionidi legge di cui agli articoli 22 e 23;
    n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzatoesclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale diarticoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispettodel Codice di cui all'articolo 25;
    o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunqueautomatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventifinalità di informazione giuridica, relativamente a datidesunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dialtre autorità;
    p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalitàdi raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare,a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
    q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condominidi cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamentealle categorie di dati, di interessati e di destinatari dellacomunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni,conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tuteladei corrispondenti diritti.

5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazionesemplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter,sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità,le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazionee diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazionedei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:

    a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter,lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamentoo dalla normativa comunitaria ivi indicate;
    b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codicedi deontologia ivi indicato;
    c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciatecon le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero,per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, conprovvedimenti analoghi.

5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero dicui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui alcomma 4 a chiunque ne faccia richiesta

Art. 8
Responsabile

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato trasoggetti che per esperienza, capacità ed affidabilitàforniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioniin materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo allasicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioniimpartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui alcomma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designatiresponsabili più soggetti, anche mediante suddivisionedi compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamentespecificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personaliai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolareo del responsabile.


Capo III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati

Art. 9
Modalità di raccoltae requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

    a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
    b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini nonincompatibili con tali scopi;
    c) esatti e, se necessario, aggiornati;
    d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalitàper le quali sono raccolti o successivamente trattati;
    e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessatoper un periodo di tempo non superiore a quello necessario agliscopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 10
Informazioni rese al momentodella raccolta

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccoltii dati personali devono essere previamente informati oralmenteo per iscritto circa:

    a) le finalità e le modalità del trattamento cuisono destinati i dati;
    b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
    c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
    d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possonoessere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
    e) i diritti di cui all'articolo 13;
    f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprenderegli elementi già noti alla persona che fornisce i datio la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzionipubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimentodelle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, letterae), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessatoall'atto della registrazione dei dati o, qualora sia previstala loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativaall'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiarimanifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovverosi rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel casoin cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dallalegge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesimadisposizione non si applica, altresì, quando i dati sonotrattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cuiall'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale, approvate con decretolegislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalitàe per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

 

Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 11
Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati odi enti pubblici economici è ammesso solo con il consensoespresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovverouna o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se èespresso liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto,e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo10.

Art. 12
Casi di esclusione del consenso

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

    a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previstodalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
    b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivantida un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizionedi informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
    c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, attio documenti conoscibili da chiunque;
    d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientificao di statistica e si tratta di dati anonimi;
    e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalistae per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo25;
    f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivitàeconomiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materiadi segreto aziendale e industriale;
    g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumitàfisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessatonon può prestare il proprio consenso per impossibilitàfisica, per incapacità di agire o per incapacitàdi intendere o di volere;
    h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazionidi cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamentoe transitorie del codice di procedura penale, approvate con decretolegislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalitàe per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Art. 13
Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessatoha diritto:

    a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cuiall'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamentidi dati che possono riguardarlo;
    b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma4, lettere a), b) e h);
    c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senzaritardo:
      1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che loriguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazionein forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine,nonché della logica e delle finalità su cui si basail trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salval'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minoredi novanta giorni;
      2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il bloccodei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cuinon è necessaria la conservazione in relazione agli scopiper i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
      3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbiainteresse, l'integrazione dei dati;
      4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sonostate portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il lorocontenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibileo comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispettoal diritto tutelato;

    d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamentodei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinentiallo scopo della raccolta;
    e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personaliche lo riguardano, previsto a fini di informazioni commercialio di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovveroper il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commercialeinterattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momentoin cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilitàdi esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulticonfermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributospese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondole modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamentodi cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernentipersone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbiainteresse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessatopuò conferire, per iscritto, delega o procura a personefisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercentila professione di giornalista, limitatamente alla fonte dellanotizia.

Art. 14
Limiti all'esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) ed), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamentidi dati personali raccolti:

    a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,n. 197, e successive modificazioni;
    b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio1992, n. 172, e successive modificazioni;
    c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensidell'articolo 82 della Costituzione;
    d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalitàinerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziarinonché la tutela della loro stabilità;
    e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamenteal periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio perlo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del dirittodi cui alla medesima lettera h).

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazionedell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32,commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,verificandone l'attuazione.

 

Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti allautilizzabilità dei dati e risarcimento del danno

Art. 15
Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditie controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite inbase al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifichecaratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza,i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei datistessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentitoo non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventivasono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidentedella Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, letteraa), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge, su propostadel Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autoritàper l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entrodue anni dalla data di entrata in vigore della presente leggee successivamente con cadenza almeno biennale, con successiviregolamenti emanati con le modalità di cui al medesimocomma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienzamaturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismidi cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanzadelle norme che regolano la materia.

Art. 16
Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamentodei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garantela loro destinazione.
2. I dati possono essere:

    a) distrutti;
    b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamentoper finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sonoraccolti;
    c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinatiad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dallalettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materiadi trattamento dei dati personali è nulla ed è punitaai sensi dell'articolo 39, comma 1.

Art. 17
Limiti all'utilizzabilitàdi dati personali

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativoche implichi una valutazione del comportamento umano puòessere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di datipersonali volto a definire il profilo o la personalitàdell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisioneadottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presentearticolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvoche la decisione sia stata adottata in occasione della conclusioneo dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una propostadell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuatedalla legge.

Art. 18
Danni cagionati per effetto del trattamento di datipersonali

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamentodi dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo2050 del codice civile.

 

Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 19
Incaricati del trattamento

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personalida parte delle persone incaricate per iscritto di compiere leoperazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, eche operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 20
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da partedi privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

    a) con il consenso espresso dell'interessato;
    b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e lemodalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono perla loro conoscibilità e pubblicità;
    c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamentoo dalla normativa comunitaria;
    d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimento delle relative finalità. Restano fermi ilimiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezzaed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardoa fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice dideontologia di cui all'articolo 25;
    e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivitàeconomiche, nel rispetto della vigente normativa in materia disegreto aziendale e industriale;
    f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumitàfisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessatonon può prestare il proprio consenso per impossibilitàfisica, per incapacità di agire o per incapacitàdi intendere o di volere;
    g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessariaai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delcodice di procedura penale, approvate con decreto legislativo28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nelrispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma,sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalitàe per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
    h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuatanell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testounico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato condecreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché trasocietà controllate e società collegate ai sensidell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalitàcorrelate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma2, per il perseguimento delle medesime finalità per lequali i dati sono stati raccolti.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali daparte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

Art. 21
Divieto di comunicazione e diffusione

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personaliper finalità diverse da quelle indicate nella notificazionedi cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusionedi dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei datirelativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quandola diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi dellacollettività. Contro il divieto può essere propostaopposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

    a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientificao di statistica e si tratti di dati anonimi;
    b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4,comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa odi sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressionedi reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.


Capo IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Art. 22
Dati sensibili

1. I dati personali idonei a rivelarel'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosoficheo di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personaliidonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possonoessere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessatoe previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta diautorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancatapronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche,il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanziadell'interessato, che il titolare del trattamento è tenutoad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggettipubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentitosolo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella qualesiano specificati i dati che possono essere trattati, le operazionieseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblicoperseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e lavita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazionedel Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dellosvolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 dellenorme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codicedi procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per farvalere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango paria quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamenteper tali finalità e per il periodo strettamente necessarioal loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimentidi cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un appositocodice di deontologia e di buona condotta secondo le modalitàdi cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quantoprevisto dall'articolo 43, comma 2

Art. 23
Dati inerentialla salute

1. Gli esercenti le professioni sanitariee gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazionedel Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo statodi salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabiliper il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumitàfisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalitàriguardano un terzo o la collettività, in mancanza delconsenso dell'interessato, il trattamento può avvenireprevia autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possonoessere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medicodesignato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvii casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superioredi sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenutioltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di saluteè vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalitàdi prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanzadelle norme che regolano la materia.

Art. 24
Dati relativiai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedurapenale

1. Il trattamento di dati personali idoneia rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, letterea) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammessosoltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimentodel Garante che specifichino le rilevanti finalità di interessepubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le preciseoperazioni autorizzate.

Art. 25
Trattamentodi dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista

1. Le disposizioni relative al consensodell'interessato e all'autorizzazione del Garante,nonchéil limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando iltrattamento dei dati di cuiagli articoli 22 e 24 è effettuatonell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimentodelle relative finalità. Il giornalista rispetta i limitidel diritto di cronaca, inparticolare quello dell'essenzialitèdell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico,fermarestando la possibiltà di trattare i dati relativi a circostanzeo fatti resi noti direttamentedall'interessato o attraverso isuoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordinedei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativoal trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, chepreveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportatealla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelliidonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nellafase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante,in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure eaccorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio ètenuto a recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a curadel Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice dideontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglionazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottatoin via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino allaadozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codicedi deontologia, il Garante può vietare il trattamento aisensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicatinegli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informativedi cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge cheattengono all'esercizio della professione di giornalista si applicanoanche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elencodei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamentitemporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusioneoccasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

Art. 26
Dati concernenti personegiuridiche

1. Il trattamento nonché la cessazionedel trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti oassociazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioninon si applicano le disposizioni dell'articolo 28.


Capo V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

Art. 27
Trattamentoda parte di soggetti pubblici

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamentodi dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli entipubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimentodelle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla leggee dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusigli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quandosiano previste da norme di legge o di regolamento, o risultinocomunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione neimodi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta,con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione serisultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da partedi soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sonoammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubblichedi cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni dellapresente legge.

Art. 28
Trasferimento di dati personali all'estero

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorionazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggettodi trattamento deve essere previamente notificato al Garante,qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unioneeuropea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindicigiorni dalla data della notificazione; il termine è diventi giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei datidi cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento delloStato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livellodi tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei datidi cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicuratodall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalitàdel trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità,la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

    a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espressoovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agliarticoli 22 e 24, in forma scritta;
    b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da uncontratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizionedi informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulatoa favore dell'interessato;
    c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblicorilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificatoai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimentoriguarda taluno dei dati ivi previsti;
    d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazionidi cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamentoe transitorie del codice di procedura penale, approvate con decretolegislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalitàe per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
    e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumitàfisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessatonon può prestare il proprio consenso per impossibilitàfisica, per incapacità di agire o per incapacitàdi intendere o di volere;
    f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accessoai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioniestraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibileda chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
    g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzieper i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puòessere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimentodi dati personali effettuato nell'esercizio della professionedi giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relativefinalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo èeffettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in appositasezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, letteraa). La notificazione può essere effettuata con un unicoatto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.


Capo VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 29
Tutela

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziariao con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puòessere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesseparti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe talunoa pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garantepuò essere proposto solo dopo che siano decorsi cinquegiorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile.La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulterioredomanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesseparti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabilee l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmenteo a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentarememorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondatoil ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisionemotivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicandole misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnandoun termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicatosenza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio delGarante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giornidalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garantepuò disporre in via provvisoria il blocco in tutto o inparte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di unao più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessadi avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, nonè adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabileunitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cuial comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizioneal tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il terminedi trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimentoo dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzionedel provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguentidel codice di procedura civile, anche in deroga al divieto dicui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegatoe), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente ilricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilasciodell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano,comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenzadell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casidi violazione dell'articolo 9.


Capo VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Art. 30
Istituzione del Garante

1. E' istituito il Garante per protezionedei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizioe di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattromembri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senatodella Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambitoun presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Imembri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e chesiano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del dirittoo dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e nonpossono essere confermati per più di una volta; per tuttala durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare,a pena di decadenza, alcuna attività professionale o diconsulenza, né essere amministratori o dipendenti di entipubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membrisono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazionio magistrati in attività di servizio; se professori universitaridi ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensidell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personalecollocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione noneccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidentedella Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennitàdi funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quellaspettante al presidente. Le predette indennità di funzionesono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinaristanziamenti.

Art. 31
Compiti delgarante

1. Il Garante ha il compito di:

    a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sullabase delle notificazioni ricevute;
    b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto dellenorme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
    c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioniopportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizionivigenti;
    d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delleassociazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze dilegge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati aisensi dell'articolo 29;
    e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
    f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di untrattamento;
    g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle suefunzioni;
    h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanzadel principio di rappresentatività, la sottoscrizione dicodici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti ancheattraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuirea garantirne la diffusione e il rispetto;
    i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolanola materia e delle relative finalità, nonché dellemisure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
    l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporneil blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,delle modalità del trattamento o degli effetti che essopuò determinare, vi è il concreto rischio del verificarsidi un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
    m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimentinormativi richiesti dall'evoluzione del settore;
    n) predisporre annualmente una relazione sull'attivitàsvolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che ètrasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'annosuccessivo a quello cui si riferisce;
    o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitoloIV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispettoal trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottataa Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai finidella cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzionemedesima;
    p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondonoai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministroconsultano il Garante all'atto della predisposizione delle normeregolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incideresulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo,è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entroil termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garantepromuove opportune intese con le province ed eventualmente conaltre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazionedel registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale,preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni conil pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presentearticolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblicaamministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivicompiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegatomembro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendoparte alla discussione di argomenti di comune interesse iscrittiall'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, lacollaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapportitra il Garante e le autorità di vigilanza competenti peril settore creditizio, per le attività assicurative e perla radiodiffusione e l'editoria.

Art. 32
Accertamentie controlli

1. Per l'espletamento dei propri compitiil Garante può richiedere al responsabile, al titolare,all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibiredocumenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai finidel controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamentodei dati personali, può disporre accessi alle banche didati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge iltrattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunqueutili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, dellacollaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazionedel presidente del tribunale competente per territorio in relazioneal luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sullarichiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalitàdi svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farlieseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme diattuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedurapenale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gliaccertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designatodal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizionidi legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o alresponsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e neverifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiestodall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni casoun riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motividi cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n.121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presentelegge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualorarisulti necessario in ragione della specificità della verifica,il membro designato può farsi assistere da personale specializzatoche è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalitàtali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidentee dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento dellefunzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativoufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definitidal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamentirelativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti edei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni delGarante.

Art. 33
Ufficio delGarante

1. Alle dipendenze del Garante èposto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altreamministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previstedai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimoufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quelloprestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativocontingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinqueunità, su proposta del Garante medesimo, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministridel tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalladata di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistratiordinari o amministrativi.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono postea carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio delloStato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsionedel Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziariaè soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficiodel Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossionedei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche inderoga alle disposizioni sulla contabilità generale delloStato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidentedella Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro,di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme delGarante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previstele norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cuiall'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità talida assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, ilpieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonchéle norme volte a precisare le modalità per l'eserciziodei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazionedi cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supportomagnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altroidoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schemadi regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezionedella richiesta; decorso tale termine il regolamento puòcomunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemilo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti,i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garantepuò avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazioneinformatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardandole garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autoritàper l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso diindisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulentisono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venutia conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordinea banche di dati e ad operazioni di trattamento.


Capo VIII
SANZIONI

Art. 34
Omessa o infedelenotificazione

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvedealle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indicain esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, èpunito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concernela notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena èdella reclusione sino ad un anno.

Art. 35
Trattamentoillecito di dati personali

1. Salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altriprofitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamentodi dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due annio, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, conla reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recaread altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazionedi quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero deldivieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con lareclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusioneè da uno a tre anni.

Art. 36
Omessa adozionedi misure necessarie alla sicurezza dei dati

1. Chiunque, essendovi tenuto, omettedi adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza deidati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamentidi cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con lareclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, lapena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa siapplica la reclusione fino ad un anno.

Art. 37
Inosservanzadei provvedimenti del garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osservail provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22,comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito conla reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 38
Pena accessoria

1. La condanna per uno dei delitti previstidalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 39
Sanzioniamministrative

1. Chiunque omette di fornire le informazionio di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degliarticoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire un milione alire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare lesanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano,in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre1981, n. 689, e successive modificazioni.


Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 40
Comunicazioni algarante

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autoritàgiudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente leggee dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, acura della cancelleria, al Garante.

Art. 41
Disposizionitransitorie

1. Fermo restando l'esercizio dei dirittidi cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente leggeche prescrivono il consenso dell'interessato non si applicanoin riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alladata di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamentosia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delledisposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione deidati previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio1998 le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuatedal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamentidi cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cuiagli articoli 22 e 24, nonchè per quelli di cui all'articolo4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla datadi entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorsodi tale termine, i dati personali devono essere custoditi in manieratale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15,comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottateentro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore deiregolamenti ivi previsti.
5. Nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigoredella presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblicieconomici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anchein assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazioneal Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino allaelezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni delGarante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informaticanella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame deiricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazionedel Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazionee fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28,comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997.Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garanteanche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinatecategorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, leinformative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.

Art. 42
Modifichea disposizioni vigenti

1. L'articolo 10 della legge 1. aprile1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

    "Art. 10- Controlli 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati èesercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, neimodi previsti dalla legge e dai regolamenti.
    2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centropossono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativisoltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicatenel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilitodall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corsodi un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevatal'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni,o l'illegittimità del loro trattamento, l'autoritàprocedente ne dà notizia al Garante per la tutela dellepersone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
    3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedereall'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultanotrattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
    4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta seciò può pregiudicare azioni od operazioni a tuteladell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressionedella criminalità, dandone informazione al Garante perla protezione dei dati personali.
    5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personaliche lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata inviolazione di disposizioni di legge o di regolamento, puòchiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamentodi compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in formaanonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cuiagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

    "1. E' istituital'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,denominata "Autorità" ai fini del presente decreto;tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenzadi giudizio e di valutazione".

3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

    "1. Le normeconcernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamentogiuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonchéla gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto,anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generaledello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decretodel Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consigliodei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoroe su parere conforme dell'Autorità medesima. Il pareredel Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è resoentro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi iquali il regolamento può comunque essere emanato. Si applicail trattamento economico previsto per il personale del Garanteper l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo chedovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando illimite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restanoaltresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto deilimiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio1996-1998".

4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati"sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela dellepersone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Art. 43
Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni di leggeo di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare,il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo9 della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla datadi emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, dellapresente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficiodel Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazionedel citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili,le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successivemodificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documentiamministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresìferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limitipiù restrittivi in materia di trattamento di taluni datipersonali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e),della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento didati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, letteraa), della legge 1. aprile 1981, n. 121.


Capo X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 44
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazionedella presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai finidel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello statodi previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopoutilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamentoriguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza delConsiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamentoriguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamentoriguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio./p>

Art. 45
Entrata invigore

1. La presente legge entra in vigore centoventigiorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Peri trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunqueautomatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorreredal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presentelegge entra in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamentidi dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.