Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 3 marzo 2004

Il trattamento di dati effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non soggetto all'applicazione del Codice della privacy, a meno che non risulti che i dati siano destinati alla diffusione o alla comunicazione sistematica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Grazia Maria Fragal, ZY e responsabile nazionale dati dell'I.N.A.I.L.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente ha inviato a Grazia Maria Fragal due istanze ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), a mezzo vaglia nazionale (nello spazio riservato alle comunicazioni del mittente), chiedendo di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano e opponendosi al loro trattamento, con riferimento a dati che sarebbero entrati in possesso del predetto coniuge da cui si separato, e della cui acquisizione il ricorrente medesimo sarebbe venuto a conoscenza nell'ambito di una controversia che vede le parti contrapposte.

Non avendo ricevuto riscontro dalla Fragal, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 d.lg. n. 196/2003, chiedendo "la consegna e comunque l'interruzione del trattamento dei dati sotto ogni forma verbale, scritta, riportata e/o trasmessa o da chicchessia posseduti (segretari/e dipendenti, avvocati, cancellieri, etc) ed in ogni sede" senza il suo consenso. Il ricorrente ha formulato il ricorso anche nei confronti della propria sorella ZY e del "responsabile nazionale dati c/o Inail", a suo avviso coinvolti nell'indebita acquisizione di dati. Il ricorrente ha chiesto altres il risarcimento dei danni.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (in vigore dal 1 gennaio 2004) disciplina agli artt. 145 e s. la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi previsti dall'art. 141, comma 1, lett. c), del medesimo d.lg. n. 196/2003.

Tale normativa individua, altres, le ipotesi di inammissibilit dei ricorsi (art. 148, d.lg. n. 196/2003) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1, d.lg. n. 196/2003).

Il ricorso inammissibile.

Come risulta dalla documentazione prodotta in atti dal ricorrente, la vicenda in questione e l'ipotizzato trattamento di dati personali riguardano una controversia che vede contrapposti due coniugi separati e dagli elementi prodotti non emergono, allo stato, profili che rendano applicabile nei confronti di Grazia Maria Fragal il d.lg. n. 196/2003. Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del medesimo decreto, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non soggetto all'applicazione della medesima legge qualora non riguardi dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, circostanze queste che non si rinvengono nel caso di specie.

Nei riguardi degli altri soggetti sopraindicati il ricorso poi inammissibile per mancata presentazione della previa istanza ai sensi delle menzionate disposizioni.

Infine, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, atteso che questa Autorit non ha competenza in merito a tale richiesta, la quale potr essere proposta, qualora ne ricorrano i presupposti, dinanzi alla competente autorit giudiziaria ordinaria.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 3 marzo 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli