Garante per la protezione
    dei dati personali


Posta elettronica aziendale e privacy del dipendente

PROVVEDIMENTO DEL 22 APRILE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le segnalazioni presentate dalle signore Milena Gherardi e Rita Gherardi in data 20 novembre 2009;

VISTA la nota di risposta inviata dalla Econnet s.r.l. in data 10 febbraio 2010, a seguito della richiesta di informazioni;

VISTI gli ulteriori elementi acquisiti anche in relazione alle successive richieste di chiarimenti rivolte allĠEconnet s.r.l.;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il  dott. Mauro Paissan.

PREMESSO

Le signore Milena e Rita Gherardi, dipendenti della Elettronica Sillaro s.r.l. sino al 30 luglio 2009, con due diverse segnalazioni del 20 novembre 2009, lamentavano lĠutilizzo da parte della Econnet s.r.l. – acquirente del compendio fallimentare della Elettronica Sillaro s.r.l. – degli indirizzi di posta elettronica aziendale milena_gherardi@sillaro.itrita_gherardi@sillaro.it loro assegnati.

In particolare, le segnalanti evidenziavano la possibilitˆ che la Econnet s.r.l. non avesse disattivato i rispettivi account di posta elettronica (dal momento che le comunicazioni inviate non generavano messaggi di errore) rappresentando quindi il rischio che la suddetta societˆ potesse leggere le e-mail pervenute.

In risposta alla richiesta di informazioni dellĠAutoritˆ, la Econnet s.r.l., in data 10 febbraio 2010, forniva una serie di elementi volti a chiarire la propria posizione.

La societˆ ammetteva di utilizzare le caselle di posta elettronica delle segnalanti, ma precisava di aver adottato la modalitˆ catch-all, in modo da consentire la ricezione di tutti i messaggi pervenuti sugli indirizzi appartenenti al dominio sillaro.it in maniera indifferenziata su unĠunica casella di posta elettronica.

La Econnet s.r.l. sottolineava che tale scelta era stata giustificata dalla circostanza dellĠavvenuto acquisto dellĠintero compendio fallimentare della Elettronica Sillaro s.r.l., incluso il relativo avviamento e, quindi, il dominio sillaro.it, ivi compresi gli indirizzi di posta elettronica aziendale, nonchŽ dalla circostanza che lĠutilizzo di questi ultimi risultasse indispensabile alla corretta gestione dei rapporti commerciali della societˆ. Ci˜ in considerazione del fatto che le segnalanti avrebbero svolto, anche successivamente allĠaggiudicazione del compendio fallimentare da parte della Econnet s.r.l., unĠattivitˆ di sviamento della clientela.

La Econnet s.r.l. rappresentava  altres“ come le signore Milena e Rita Gherardi risultassero socie di una nuova societˆ denominata Sillaro It soc. coop. – costituita poco dopo la dichiarazione di fallimento dellĠElettronica Sillaro s.r.l. - contro la quale la Econnet s.r.l. aveva giˆ presentato un ricorso in via dĠurgenza davanti al Tribunale Civile di Bologna, sez. specializzata in materia di proprietˆ industriale ed intellettuale, lamentando diversi comportamenti illeciti tra i quali atti di concorrenza sleale da parte della Sillaro It soc. coop. e della sola Milena Gherardi, ricorso seguito dallĠatto di citazione nei confronti della societˆ e della relativa compagine sociale.

In tale sede la Sillaro It soc. coop. e la signora Milena Gherardi contestavano gli assunti avversari e in via riconvenzionale rilevavano anche la violazione della normativa in materia di protezione di dati personali ad opera della Econnet s.r.l., in ragione dellĠutilizzo da parte di questĠultima, delle caselle di posta elettronica appartenenti al dominio sillaro.it, chiedendo quindi la disattivazione del nome di dominio sillaro.it e la cessazione immediata della lettura della posta elettronica ivi destinata.

Con ordinanza del 2 marzo 2010, il Tribunale di Bologna si pronunciava unicamente in ordine agli aspetti concernenti lĠattivitˆ di concorrenza sleale, ritenendo invece inammissibile la domanda delle resistenti relativa al trattamento dei dati personali nellĠutilizzo delle caselle di posta aziendale appartenenti al dominio sillaro.it.

Il Tribunale inoltre evidenziava, incidentalmente, che la Econnet s.r.l., "ha efficacemente argomentato (non specificamente contraddetta) che la ricezione dei dati da parte della stessa avviene in modo indifferenziato secondo il cd. sistema del catch-all, che non consente di risalire al destinatario; che inoltre le caselle in questione sono di evidente pertinenza aziendale (suffisso sillaro.it) con conseguente proprietˆ delle stesse da parte dellĠimprenditore e possibilitˆ dello stesso di accedervi".

CIñ PREMESSO, IL GARANTE

Rilevata lĠopportunitˆ di fornire indicazioni in merito al trattamento di dati personali posto in essere dalla Econnet s.r.l. con riguardo alla ricezione dei messaggi sulle caselle di posta elettronica appartenenti al dominio sillaro.it osserva quanto segue.

Come giˆ affermato da questa Autoritˆ nel provvedimento del 25 giugno 2002, anche lĠindirizzo e-mail di una persona fisica  da considerarsi un dato personale. Difatti, gli indirizzi e-mail milena_gherardi@sillaro.it e rita_gherardi@sillaro.it, pur rappresentando un mezzo utilizzato dallĠimpresa per raccogliere gli ordini della clientela, contengono il nome e cognome delle signore Gherardi e sono ad esse comunque riferibili da oltre un decennio. LĠindirizzo e-mail attribuito al singolo lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni determina quindi una legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza, ma non garantisce la confidenzialitˆ dei messaggi inviati e ricevuti tramite lo stesso, poichŽ lĠaccount ad esso riferibile pu˜ essere eccezionalmente nella disponibilitˆ di accesso da parte del datore di lavoro qualora ci˜ si renda necessario per improrogabili esigenze aziendali, come emerge anche nella deliberazione del 1 marzo 2007, con la quale questa Autoritˆ ha indicato le linee guida per un corretto uso della posta elettronica e di Internet nellĠambito dei rapporti lavorativi.

Come  risultato dalla documentazione acquisita, lo stesso regolamento interno relativo allĠuso degli strumenti elettronici messi a disposizione dalla Elettronica Sillaro s.r.l., chiarisce che lĠindirizzo di posta elettronica  fornito dallĠazienda al dipendente per realizzare "le sole finalitˆ istituzionali dellĠazienda", tuttavia la presenza di un disciplinare aziendale relativo allĠuso della posta elettronica e di Internet da parte dei dipendenti, non esclude che allĠinterno della corrispondenza scambiata tramite gli account aziendali possano essere anche presenti contenuti di natura strettamente personale e quindi anche dati riferibili a terzi.

Conseguentemente, lĠesigenza di tutela si estende anche nei confronti di coloro che inviano i messaggi (di qualunque contenuto, privato o lavorativo) che possono ritenere che il destinatario degli stessi sia esclusivamente una determinata persona.

LĠinteresse alla tutela dei dati personali delle persone coinvolte (ex dipendenti della Elettronica Sillaro s.r.l. e terzi mittenti di e-mail) deve, in una corretta ottica di bilanciamento, essere contemperato con lĠinteresse della Econnet s.r.l. a gestire le informazioni indispensabili allĠefficiente attivitˆ aziendale, soprattutto in considerazione del fatto che gli indirizzi e-mail delle segnalanti erano utilizzati anche per raccogliere gli ordini della clientela.

Da quanto sopra evidenziato discende dunque la necessitˆ che la Econnet s.r.l. proceda alla disattivazione di tutti gli account di posta elettronica appartenenti al dominio sillaro.it, attribuiti a soggetti che non fanno parte dellĠattuale organizzazione imprenditoriale della societˆ, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. In detto periodo la societˆ dovrˆ inoltre predisporre un sistema idoneo ad informare i terzi mittenti delle comunicazioni che tutti gli account del dominio sillaro.it, riferibili ad ex dipendenti dellĠElettronica Sillaro s.r.l. che non svolgano attivitˆ lavorativa per conto della Econnet S.r.l., saranno disattivati, con lĠinvito, quindi, ad inoltrare la corrispondenza di lavoro ad un indirizzo di posta elettronica alternativo.

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE

dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1. lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, che la Econnet s.r.l.

a) proceda alla disattivazione di tutti gli account di posta elettronica appartenenti al dominio sillaro.it, attribuiti a soggetti che non fanno parte dellĠattuale organizzazione imprenditoriale della societˆ, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

b) predisponga, durante il suddetto periodo di 30 giorni, un sistema idoneo ad informare tutti i mittenti di comunicazioni inviate agli account di posta di cui alla lett. a) della prossima disattivazione degli stessi e ad invitare allĠinoltro della corrispondenza di lavoro ad un indirizzo di posta elettronica alternativo.

Roma, 22 aprile 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli