Osservazioni dell'U.N.C. di Palermo

Preliminarmente è da elogiare l'intervento del Garante della Privacy, che con il provvedimento del 31/07/02 e successive pronunce, ha permesso a migliaia di cittadini di superare la vessatorietà delle Banche Dati private.

- Conservazione e aggiornamento dati (Art 6)

I tempi di conservazione dei dati negativi proposti nella bozza (12 mesi per ritardi sino a due rate e 24 mesi per ritardi superiori) sono spropositati rispetto al ritardo commesso dal consumatore, in base al principio della proporzionalità già invocato nel Provvedimento del 31/07/02 " per non creare pregiudizi ingiustificati ai diritti dei Consumatori".

Innanzitutto è necessario distinguere preventivamente il ritardato pagamento di alcune rate da una situazione più grave di morosità , con conseguenze profondamente diverse ai fini della durata dell'iscrizione in Black-list quale cattivo pagatore.

In questo caso un criterio di differenziazione potrebbe essere indicato in sei mesi (o rate) di non pagamento, periodo entro il quale ancora è da considerarsi semplicemente ritardo, mentre oltre diventa morosità (evento molto più grave). ed allora nel primo caso (ritardo inferiore ai sei mesi) l'iscrizione sarà conservata nel sistema per una durata pari al doppio del tempo del ritardo (ad es. due mesi di ritardo comportano quattro mesi di iscrizione negativa e così via..).

Nel secondo caso invece, superati i sei mesi di ritardo l'iscrizione nel sistema avrà una durata da tredici a ventiquattro mesi dopo l'effettivo pagamento, pertanto si potrà applicare una maggiore o minore durata dell'iscrizione negativa in relazione alla data di effettiva regolarizzazione ed alle modalità del rimborso stesso.

Ciò in ossequio anche alla operatività della Centrale Rischi della Banca d'Italia, garantendo una piena tutela del cosiddetto diritto all'oblio degli interessati.

- Regolarizzazione di inadempimenti (art. 1 sub B)

Da aggiungere il seguente capoverso: "salvo il caso di concorde transazione a saldo e stralcio del credito, che rientra tra le possibilità di estinzione dell'obbligazione, senza alcuna conseguenza per il debitore."

- Modalità di raccolta e registrazione dei dati (art. 4 sub 7)

Da specificare che se entro 15 giorni dal ricevimento del preavviso il cittadini paga nel frattempo la rata si deve estinguere ogni procedimento!

- Uso di Credit Scoring (art. 9)

E' necessario evidenziare preventivamente categorie di soggetti ritenuti non idonei al finanziamento e criteri particolari e soggettivi della Società finanziaria erogante, che conosciuti preventivamente dal richiedente (ad esempio obbligo del telefono fisso) gli consentano di non presentare la domanda di finanziamento evitando così sicuri rifiuti!

- Considerazioni Finali

A mio avviso è compito del Garante della Privacy riportare la funzione delle Banche Dati private, peraltro necessaria ed indispensabile, in una più giusta collocazione nel settore creditizio, senza però mortificare e vessare il cittadino.

Ritengo infatti che è giusto comminare una sanzione (l'iscrizione negativa nelle Banche Dati) a chi ritarda il pagamento di una o più rate, ma senza dimenticare che alla base c'è un diritto inviolabile del consumatore alla proporzionalità tra causa (ritardo) ed effetto (iscrizione negativa), che assolutamente non può prescrivere un anno d'iscrizione negativa a chi ha avuto brevi ritardi poi sanati!

Anche l'altro principio indicato del diritto all'oblio riconosce al cittadino di aver cancellato in breve tempo ogni iscrizione negativa a suo carico, per permettergli di rientrare a testa alta nella nostra economia, a tutti i livelli.

15 settembre 2004