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Copyright a rischio nei "link" della rete

di
Laura Turini
(Avvocato)

Il link è lo strumento più utilizzato per consultare materiale online o fare ricerche, e costituisce l'elemento base degli ipertesti, ovvero di quei documenti che formano l'ossatura delle pagine Web e di Internet stessa. Uno dei fattori che ha contribuito alla rapida diffusione dell'uso della Rete è stata proprio l'agilità e la semplicità della consultazione delle informazioni, alle quali si accede visualizzando una pagina sul proprio monitor dalla quale, tramite una serie di collegamenti ad altre pagine, ci si sposta di sito in sito fino a trovare ciò che realmente si cerca. La navigazione avviene cliccando sopra alcune parole, di solito evidenziate con un colore diverso, che hanno la proprietà di essere attive, cioè di consentire il richiamo di un'altra pagina che viene visualizzata al posto di quella che stiamo consultando in quel momento.

QUANDO I "LINK" VIOLANO LA LEGGE.

Si tratta di un'operazione semplicissima, che tutti coloro che utilizzano Internet effettuano parecchie volte, ma che pure implica molti problemi dal punto di vista giuridico. Basti pensare che rimandare a un'altra pagina significa consentire all'utente di accedere a un contenuto che non è stato predisposto dal gestore del primo sito e che può essere eventualmente coperto da copyright o che può violare leggi penali. In molte di queste situazioni colui che ha operato il link è stato ritenuto responsabile anche del contenuto del sito 'linkato', con non poche polemiche al riguardo. Nel caso Tanners, ad esempio, i convenuti sono stati ritenuti responsabili di violazione di copyright per il fatto di avere consentito agli utenti di consultare e leggere il materiale presentato nel sito della Chiesa Mormona, a cui rinviavano. Recentemente invece, nel corso della causa insorta in merito al programma DeCss per la decriptazione dei Dvd, ritenuto illegale, sono stati vietati alla 2600.com, non solo la pubblicazione del programma ma anche l'inserimento all'interno delle sue pagine di rinvii ad altri siti sui quali lo si poteva trovare pubblicato.

Nonostante spesso il link venga condannato e ritenuto illegale, non esiste affatto una posizione uniforme al riguardo, e alcuni giuristi ritengono che esso debba essere considerato lecito strumento di comunicazione, essenziale al sistema di comunicazione telematico e che quindi non possa essere mai vietato. Tant'è che il nuovo legale della Mp3board.com, da mesi in lite con la Riia, la potente associazione statunitense che tutela i diritti d'autore, ha pensato di agire legalmente nei confronti della Riia stessa per chiedere il risarcimento dei danni causati dalla chiusura del sito della sua cliente voluta da quest'ultima, a causa della ritenuta illecità dei suoi link. L'avvocato Ira Rothken ritiene che sia di fondamentale importanza riuscire a stabilire un diritto di linkare altri siti, senza che debbano ogni volta porsi problemi di responsabilità, o di altro tipo, per chi esercita un'attività che è del tutto normale al funzionamento della rete.

COLLEGAMENTI WEB LECITI E ILLECITI.

Di un'affermazione del genere ci sarebbe davvero bisogno. Fino ad oggi la liceità, o meno, del link è stata valutata tentando di operare una distinzione tra il surface linking, che consiste nel rinviare alla pagina principale di un altro sito, e il deep linking che si realizza rimandando a una pagina interna del sito altrui, senza passare dalla home page. Il primo tipo di link viene solitamente considerato lecito, anche se da parte di qualche operatore si è. tentato di impedirlo eccependo la contraffazione di marchio, per il fatto che chi opera il link utilizza sulla propria pagina il trademark del sito a cui effettua il rinvio. Il secondo tipo di linking, invece, viene normalmente ritenuto illecito, in quanto saltare l'home page significa privare il sito a cui si rimanda di tutti i vantaggi che gli derivano dalle inserzioni pubblicitarie che si trovano sulla pagina di apertura, appropriandosi dei vantaggi del lavoro altrui. Forma ancora più grave del deep linking è poi il framing, con il quale, richiamando una pagina, non si opera un semplice rinvio a quella, ma la si fa apparire all'interno del proprio sito, come parte integrante dello stesso, visualizzandola dentro una cornice. Nonostante la ritenuta illiceità del rinvio a una pagina interna, ultimamente alcuni giudici hanno iniziato a rivedere queste posizioni, come nel caso della sentenza statunitense emessa il 27 marzo scorso, relativa al caso Ticketmaster contro Tickets.com. La prima società, che opera nel settore della vendita di biglietti per spettacoli e concerti, aveva già ne! 1997 agito legalmente nei confronti della Microsoft Inc., per un link da quest'ultima operato a una pagina interna del suo sito, e la lite si era risolta in via transattiva con l'impegno della società di Bill Gates a effettuare il link direttamente alla home page. Nel 1999 Ticketmaster ci ha riprovato, sempre in relazione a un caso di deep linking, nei confronti della Tickets.com, ma il giudice le ha dato torto, pur senza esprimersi a fondo sul concetto di link, semplicemente affermando che quel rinvio a una pagina interna non rappresenta una violazione di copyright. In relazione a questo caso merita sottolineare che la società ricorrente aveva anche inserito nel suo sito una clausola, nella quale espressamente vietava il deep linking, ma il giudice ha ritenuto che non fossero state fornite sufficienti prove sulla conoscenza di questa condizione da parte della convenuta, che non era stata chiamata ad accettarla concretamente, ad esempio attraverso la pressione esercitata su un pulsante recante la scritta "I agree". Dello stesso avviso una corte olandese, che ha ritenuto lecito il link operato da Kranten.com a una pagina relativa a un notiziario, contenuta nel sito gestito da Pcm, uno dei più importanti editori olandesi che, non opponendosi, ha reso la decisione definitiva.

L'UTILIZZO LIBERO DELLE INFORMAZIONI IN RETE.

Una tale presa di posizione, se ulteriormente confermata, potrebbe certo risolvere molti dubbi e consentire un utilizzo più libero e meno controllato delle informazioni in rete, dato che proprio la possibilità di passare da un'informazione all'altra, offerta dal link, che rappresenta la maggiore attrattiva dell'attività di ricerca sul Web. Un po' di chiarezza sarebbe davvero importante, anche perché sul link ormai si è tentato di tutto, inclusa la realizzazione di un programma LinkBlaster, prodotto dalla stessa Mp3board, in grado d trovare e distruggere i link a materiale ritenuto illegale. Stupisce, ma fa colore, il fatto che all'interno di questa incerta situazione, si sia inserita la British Telecom, che si asserisce addirittura inventrice del tanto famigerato link.

LA "PATERNITA' DEL LINK

La società inglese sostiene di avere ottenuto nel 1999 il brevetto 4.873.662 relativo a una "hidden page" che riguarderebbe proprio la tecnica di rinvio utilizzata in tutti gli ipertesti. Secondo quanto dichiarato dal portavoce Simon Craven, pare che. la società abbia intenzione di avvalersi della sua privativa per richiedere agli Internet provider, ma solo a loro, una royalty per il suo sfruttamento commerciale. Inevitabile lo scalpore suscitato dalla notizia e la conseguente caccia agli antenati del link, che alcuni hanno rinvenuto in un documento del 1945 pubblicato su Atlantic monthly. Ironicamente, qualora la Bt avesse ragione delle sue pretese, essa potrebbe essere chiamata a rispondere direttamente di tutti i danni causati dai link, sia dai vincitori delle cause legali, sia da coloro che le hanno perse. Viene da chiedersi se di uno strumento così potenzialmente dannoso, non sia forse meglio non esserne i titolari.

(Ndr: ripreso da "Telematica e Diritto" de Il Sole 24 Ore di mercoledi 13 settembre 2000)