Osservazioni del dott. Stoppani Ho letto con attenzione la versione preliminare del "Codice di Deontologia e buona condotta" scaturito dal confronto al tavolo di lavoro con gli operatori del settore, e vorrei cogliere l'opportunità concessa per esprimere il mio parere al riguardo. Alla Banca Mondiale seguiamo e supportiamo attivamente da anni lo sviluppo di credit bureau/centrale rischi nei paesi emergenti in quanto pilastri fondamentali per lo sviluppo sano di un'economia. Le centrali rischi ricoprono un ruolo chiave sia nell'aprire l'accesso al credito a soggetti privati ed economici (in tal senso le centrali rischi possono essere visti come strumenti di "democratizzazione" dei sistemi finanziari, in quanto sulla base della storia creditizia positiva aprono le porte del credito a soggetti precedentemente esclusi perché privi di garanzie o "reputazione finanziaria") sia nel ridurre le sofferenze degli enti finanziatori o erogatori di servizi con pagamento dilazionato (Telecoms, Utilities, etc). La nostra attenzione ed attività é rivolta altresì ai sistemi normativi e codici di autoregolamentazione del settore che devono servire, da un lato, ad accelerare la creazione e lo sviluppo dei sistemi di centra! le rischi, dall'altro a garantirne "la buona condotta" ed il buon utilizzo da parte dei soggetti coinvolti al fine di massimizzare i benefici per tutti, creditori e consumatori. Mi sembra pertanto degno di apprezzamento lo sforzo e l'impegno dedicato al miglioramento dell'attuale sistema da parte dei soggetti coinvolti in Italia. Tuttavia, a mio avviso, ritengo vi siano nell'attuale codice deontologico sulle centrali rischi private in Italia alcune questioni di grande rilievo che, così come impostate, vanno nella direzione opposta, sia a quella data dalla tendenza generale delle centrali rischi più evolute o in fase di sviluppo nel mondo, sia a quella della necessità di rafforzamento - e non di indebolimento - delle banche dati e dei diritti dei consumatori. Vorrei in particolare evidenziare i seguenti temi dell'attuale versione a mio parere deficitari e rischiosi: 1. Enti Partecipanti (art.1 lett. e): tra gli Enti che possono partecipare ad una centrale rischi l'attuale testo esclude le società di telefonia mobile. Quest'esclusione rappresenta un forte limite ai vantaggi potenziali delle centrale rischi menzionati sopra. Cito in particolare lo studio commissionato dalla Banca Mondiale ai Proff. John M. Barron e Michael Staten (vedi allegato "The value of comprehensive credit reports" in Credit Reporting Systems and the International Economy, a cura di Margaret Miller, The Mit Press, 2003). In questo studio sono evidenziati empiricamente i limiti "predittivi" di un sistema "ristretto" (in cui mancano le Telecoms e società di servizi) rispetto ad un sistema "completo" (al quale partecipano sia enti finanziatori sia società di servizi e Telecoms): le sofferenze aumenterebbero del 61% e l'accesso al credito diminuirebbe del 9.6%. In sostanza, su 100.000 consumatori meritevoli di avere credito, 9.600 sarebbero ingiustamente penalizzati dal sistema creditizio, che a sua volta avrebbe maggiori perdite e presterebbe meno. (Alle stesse conclusioni é giunto il rapporto della Banca Mondiale - Doing Business Report 2005 - di prossima uscita, e di cui sarò lieto di farVi avere copia qualora fosse di Vostro interesse. Attraverso un'indagine su tutte le centrali rischi del mondo, il rapporto evidenzia la relazione stretta tra a) ampiezza delle banche dati in termini di utenti b)crescita del credito c)svilupp del PIL del paese.) Gli effetti negativi quindi di un sistema di partecipazione "ristretto" sono del tutto evidenti, e lo sviluppo di sistemi di centrale rischi "completi" sono ormai un obiettivo dato per scontato nei paesi emergenti ed in via di sviluppo. 2. Tempi di conservazione delle informazioni relative a finanziamenti rimborsati (art. 6, comma 6): la suddetta ricerca di Barron e Staten evidenzia altresì sia i benefici dell'informazione cd. "positiva" delle centrale rischi (con benefici quali 76% di sofferenze in meno per gli enti finanziatori e 83% di consumatori "meritevoli" in più che hanno accesso al credito rispetto ad una centrale rischi con soli dati negativi) sia la necessità che tale informazione sia conservata per una durata non inferiore ai 3-5 anni (e la tendenza dei sistemi sia nei paesi più avanzati sia in quelli emergenti il riferimento é 5-7 anni), in quanto verrebbe altrimenti danneggiata la capacità predittiva dei sistemi decisionali degli enti finanziatori. É altresì potenzialmente controproducente l'effetto "educativo" sui consumatori, i quali sapendo che il loro comportamento regolare nei! pagamenti - magari a costo di sacrifici economici - verrebbe registrato dal circuito solamente per 2 anni e quelle negative per 3 anni, potrebbero essere disincentivati al rispetto puntuale dei pagamenti. Rischierebbe così di essere colpito uno dei benefici delle centrali rischi, ovvero quello di incentivare i consumatori al rispetto delle scadenze e non penalizzare il sistema creditori-consumatori per "colpa" di pochi. É pertanto consigliabile che il termine di conservazione delle informazioni, sia positive che negative, sia parificato quantomeno a 3 (tre) anni (peraltro utile anche per evitare l'eventuale confusione nei consumatori, data dall'esistenza di diverse durate per i due tipi d'informazioni). 3. Franchigia di segnalazione dei ritardi nei pagamenti per le centrali rischi positive (art.4, comma 6, lett.b): il Codice propone che sia possibile segnalare alle centrali rischi un mancato pagamento solamente dalla 3. rata mensile non pagata. Questo ritardo appare eccessivo, alla luce anche del caso estremo (ma altamente dannoso per il sistema creditizio) in cui vi siano casi di dolo e frode che, come é statisticamente provato, tendono ad aver luogo in maniera ripetuta e nel breve periodo, danneggiando gli enti finanziatori o erogatori di servizio laddove questi non abbiano accesso ad informazioni "fresche", recenti ed aggiornate. É pertanto consigliabile ridurre al massimo a 2 (due) le rate mensili di ritardo richieste per la comunicazione alle centrali rischi. 15 settembre 2004 |