SISTEMA DI INFORMAZIONESCHENGEN
GUIDA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

Premessa

Ilpresente documento descrive le modalitˆ di esercizio del diritto di accesso alSistema di Informazione Schengen (SIS).
 Destinato principalmente allepersone che esercitano a titolo professionale il diritto d'accesso (autoritˆ diprotezione dei dati, servizi di polizia, uffici degli stranieri, avvocati,ecc.) il presente documento vuole essere uno strumento pratico, che pu˜ essereconsultabile anche da chi si interessi alla questione.

 

I.                       Riepilogo deiprincipi generali

I.A.Sistema di Informazione Schengen (SIS):
L'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e larelativa convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 hanno istituito unospazio di libera circolazione delle persone mediante la soppressione deicontrolli alle frontiere interne degli Stati membri nonchŽ l'instaurazione delprincipio di un controllo unico all'entrata nel territorio Schengen.

Alfine di mantenere un livello di sicurezza soddisfacente  apparso necessario,tra altre misure (rafforzamento della cooperazione tra forze di polizia egiudiziaria, armonizzazione delle politiche in materia di visti e di asilo),creare il sistema di informazione Schengen (SIS).

IlSIS  un archivio comune a tutti gli Stati membri dello spazio Schengen. Visono centralizzate due grandi categorie di informazioni concernentirispettivamente le persone ricercate o poste sotto sorveglianza e i veicoli ogli oggetti ricercati quali, ad esempio, documenti d'identitˆ.

Possonoessere ad esempio schedate nel sistema di informazione Schengen:

lepersone ricercate o sorvegliate dai servizi di polizia,

lepersone scomparse o che debbono essere poste sotto protezione, in particolare iminori,

lepersone non cittadine di uno Stato membro dello spazio Schengen alle quali vietato entrare nel territorio Schengen.

All'esecuzionedi una richiesta si applica il diritto nazionale dello Stato Schengen diesecuzione. Se questo non consente l'azione necessaria, lo Stato Schengenrichiesto informa al riguardo, immediatamente, lo Stato Schengen d'inserimentoche ha effettuato la segnalazione.

Inapplicazione dei principi della protezione dei dati, particolari diritti sonoriconosciuti dalla convenzione Schengen alle persone, siano essi o menocittadini di uno Stato membro dello spazio Schengen.

Sitratta essenzialmente:

      di un diritto di accesso alle informazioni ad esseattinenti, archiviate nel SIS,

      di un diritto di rettifica quando i dati sonoarchiviati in base a un errore di diritto o materiale,

      del diritto di proporre un'azione dinanzi agiurisdizioni o istanze competenti al fine di ottenere la rettifica o lacancellazione dei dati errati, ovvero un indennizzo.

 

I.B.Diritto di accesso:
Il dirittod'accesso  la facoltˆ per chiunque lo richieda di accedere ai dati che loriguardano registrati in un archivio analogo a quello previsto dal dirittonazionale. Si tratta di un principio fondamentale di protezione dei dati, chepermette agli interessati di esercitare un controllo sui dati di caratterepersonale detenuti da terzi.

Talediritto  espressamente previsto dalla convenzione di applicazione dell'accordodi Schengen del 19 giugno 1990. Ai sensi dell'articolo 109 di dettaconvenzione, chiunque ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardanoinseriti nel Sistema di Informazione Schengen (SIS). Tale diritto  integratoda un diritto di rettifica - quando i dati contengono errori di fatto - e da undiritto di cancellazione - quando i dati sono inficiati da un errore di diritto- dei dati contenuti nella segnalazione inserita nel SIS (articolo 110).

L'accesso rifiutato se pu˜ nuocere all'esecuzione dell'attivitˆ legale indicata nellasegnalazione o ai fini della tutela dei diritti e della libertˆ altrui. énegato in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianzadiscreta (articolo 109, paragrafo 2 della convenzione).

Chiunqueeserciti il proprio diritto d'accesso pu˜ rivolgersi all'autoritˆ competentedel paese Schengen da lui scelto. Questa facoltˆ di scelta risulta dal fattoche ciascuna delle basi nazionali (N-SIS)  identica alla base centrale (C-SIS)installata a Strasburgo (cfr. articolo 92, paragrafo 2 della convenzione). Ildiritto d'accesso verte pertanto su dati identici, qualunque sia lo Statopresso il quale  proposta la domanda.

Ci˜nonostante, il diritto d'accesso si esercita in conformitˆ del dirittonazionale dello Stato adito. Ora, le norme procedurali applicabili variano daun paese all'altro, in quanto sono attualmente in vigore due regimi per ildiritto d'accesso agli archivi di polizia - e pertanto al SIS. Taluni paesiprevedono il diritto d'accesso diretto, altri il diritto d'accesso indiretto.

Chiunquelo desideri pu˜ ottenere informazioni sul regime per il diritto d'accesso e direttifica applicabile presso l'autoritˆ nazionale di protezione dei dati delloStato Schengen rispettivo.

 

I.B.1Diritto d'accesso diretto:
Inquesto caso la persona sottopone la domanda di diritto d'accesso direttamenteall'autoritˆ competente per la gestione dei dati (servizi di polizia,gendarmeria, dogane, ecc.). Se il diritto nazionale lo prevede, al richiedentepossono essere comunicate le informazioni che lo riguardano.

 

I.B.2Diritto d'accesso indiretto:
Inquesto caso la persona presenta domanda di diritto d'accesso all'autoritˆnazionale di protezione dei dati dello Stato presso cui ha proposto la domanda.La verifica delle informazioni inserite nel SIS  effettuata, alla stregua diquelle per gli archivi di polizia che interessano la sicurezza dello Stato, ladifesa o la pubblica sicurezza, dall'autoritˆ di protezione dei dati.

Lemodalitˆ di comunicazione dei dati differiscono a seconda del paese interessato(cfr. in appresso) e possono in taluni casi essere estremamente limitate.

 

I.C.Principio della rettifica o della soppressione dei dati:
Ai sensi della convenzione Schengen, soltanto loStato che ha effettuato una segnalazione inserita nel SIS la pu˜ modificare, oeventualmente cancellare (articolo 106).

Quandoa un paese che prevede il diritto di accesso diretto  presentata una domanda didiritto d'accesso per una segnalazione che non  stata effettuata dallo Statoin questione, esso deve fornire allo Stato che ha effettuato tale segnalazionel'occasione di prendere posizione quanto alla possibilitˆ di comunicare i datial richiedente.

Quandosi tratta di un paese che prevede un diritto di accesso indiretto, occorreinstaurare una cooperazione tra autoritˆ nazionali di protezione dei dati,sulla base dell'articolo 114, paragrafo 2 della convenzione Schengen (cfr. inappresso).

 

II.                     Descrizione dellaprocedura per il diritto di accesso in ciascuno degli Stati dello spazioSchengen

Laprocedura da seguire in ciascun paese che applica l'acquis di Schengen per esercitare il diritto d'accesso indicata nelle schede nazionali di cui ai capitoli seguenti.

 

III.                   Situazioniparticolari che richiedono una procedura specifica

 

III.A.Cooperazione tra autoritˆ nazionali di protezione dei dati:
Quando una persona presenta domanda di dirittod'accesso ai dati che la riguardano all'autoritˆ nazionale di protezione deidati di uno degli Stati membri dello spazio Schengen e, all'atto del controllodei dati emerge che questi sono stati introdotti da un altro Stato Schengen,una stretta cooperazione  instaurata tra le autoritˆ di controllo dei dueStati interessati, vale a dire quello in cui  stata introdotta la domanda diaccesso e quello all'origine della segnalazione.

Inconsiderazione dell'elevato numero di domande di diritto d'accesso checoinvolgono pi Stati e delle conseguenze che una segnalazione nel SIS pu˜avere in materia di libertˆ individuali, in particolare la libertˆ dicircolazione, occorre una cooperazione rapida ed efficace tra le autoritˆ dicontrollo. Si dovrebbero seguire i seguenti principi nel rispetto dellelegislazioni nazionali.

      L'autoritˆ di controllo nazionale a cui  statapresentata una domanda di diritto d'accesso deve, quando i dati personali sonostati introdotti da un altro Stato, agire in stretta cooperazione conl'autoritˆ di controllo nazionale di detto altro Stato.

Unasiffatta domanda di cooperazione non comporta in nessun caso la perdita dicompetenza dell'autoritˆ adita in primo luogo.

      L'autoritˆ di controllo adita in primo luogo fornisceall'autoritˆ richiesta ogni elemento in suo possesso utile all'esercizio delleverifiche. L'autoritˆ di controllo nazionale richiesta procede con diligenzaalle verifiche richieste.

Inparticolare, l'autoritˆ di controllo verifica la fondatezza della segnalazionenel SIS, il che comporta talvolta la necessitˆ di estendere le verifiche aidati inseriti in archivi nazionali.

      Al trattamento di tali domande deve essere dataparticolare prioritˆ, al fine di non allungare eccessivamente i termini dellarisposta al richiedente.

Se,ai sensi del diritto nazionale applicabile, il richiedente  in grado diesercitare il suo diritto d'accesso direttamente presso le autoritˆ chegestiscono gli archivi nazionali, tale possibilitˆ deve essergli comunicataquanto prima.

      Al termine delle verifiche, l'autoritˆ di controllorichiesta trasmette all'autoritˆ di controllo adita in primo luogo l'insiemedelle informazioni raccolte nel corso delle sue indagini. Nel parere da essaformulato l'autoritˆ di controllo nazionale informa l'autoritˆ di controllonazionale richiesta circa le implicazioni del suo diritto interno sul dirittodi accesso e pu˜ stabilire quale sarebbe la decisione relativa alla domanda diaccesso in base a detto diritto interno. Indica, nel caso di un'autoritˆ didiritto d'accesso diretto, laddove l'autoritˆ richiedente  di dirittod'accesso indiretto, se  d'accordo a trasmettere al richiedente leinformazioni in questione.

 

III.B.LĠinserimento di "alias"
Accade di frequente che una persona la cui identitˆ sia stata usurpata(ad esempio in seguito al furto e all'utilizzazione fraudolenta dei suoidocumenti di identitˆ da parte di terzi) sia segnalata nel SIS. Infatti lapersona realmente ricercata  registrata sotto le diverse identitˆ che suscettibile di assumere.

Lasegnalazione nel SIS di persone la cui identitˆ  stata usurpata pone seriproblemi di ordine giuridico e pratico.

IlSIS contiene una segnalazione corredata di un'identitˆ che non corrisponde nŽdi diritto nŽ de facto a una persona che risponde ai criteri previsti agliarticoli da 95 a 100 della convenzione Schengen. Tale segnalazione  incontrasto con i principi di pertinenza e di esattezza dei dati, essenziali inmateria di protezione degli stessi.

L'esperienzadelle autoritˆ di controllo nazionali dimostra inoltre che le persone la cuiidentitˆ sia stata usurpata possono trovarsi in una situazione estremamentespiacevole e incontrare grandi difficoltˆ nel far valere i propri diritti.

Difronte a tale situazione, l'Autoritˆ di controllo comune (ACC Schengen) haformulato due pareri (parere 98/2 del 3 febbraio 1998 e parere complementaredel 15 febbraio 2000) nei quali sottolinea l'importanza del rispetto deiprincipi di protezione dei dati sanciti dalla convenzione, e auspica l'adozionedi una soluzione tecnica nell'ambito del SIS I+ e del SIS II.

Fattesalve le soluzioni tecniche previste a pi lungo termine, ai fini deltrattamento delle domande di diritto d'accesso presentate da persone vittime diun'usurpazione di identitˆ si dovrebbero applicare i seguenti principi.

      In considerazione dell'obbligo che hanno gli Statipartecipanti al SIS di garantire che i dati registrati siano esatti eaggiornati, il mantenimento della segnalazione di persone la cui identitˆ siastata usurpata pu˜ essere ammesso soltanto in misura assai ristretta, vale adire unicamente nei casi la cui gravitˆ, alle condizioni menzionate negliarticoli da 95 a 100, giustifica il trattamento di tali dati.

Occorreinfatti ponderare i diritti della persona vittima dell'usurpazione di identitˆ- in particolare il diritto di chiedere la cancellazione di una segnalazioneche le arreca pregiudizio - e il rischio che comporterebbe la soppressione didetta segnalazione.

      Nell'esercizio del diritto di accesso ai dati dellapersona la cui identitˆ sia stata usurpata, gli Stati che effettuano lasegnalazione dovrebbero accogliere una domanda di cancellazione dellasegnalazione con la massima celeritˆ nella maggior parte dei casi, in particolarequalora le segnalazioni siano state effettuate sulla base dell'articolo 96 enon, ad esempio, dell'articolo 95.

      Pu˜ infine capitare che una persona la cui identitˆ registrata nel SIS in quanto "identitˆ accertata" sostenga che il suonome  stato usurpato e utilizzato a fini fraudolenti. Questa delicatasituazione pu˜ prodursi quando l'autore di un reato sia stato fermato e si siapresentato sotto l'identitˆ della vittima dell'usurpazione di identitˆ. L'ACCSchengen ritiene che in simili casi la persona che asserisce di essere vittimadi un'usurpazione di identitˆ deve essere in grado di provare con qualsiasimezzo di non essere l'autore dei fatti che le sono contestati nonchŽ di farvalere i propri diritti.

 

III.C.Segnalazione di uno straniero titolare di un titolo di soggiorno rilasciato dauno Stato membro
L'articolo25, paragrafo 2 della convenzione Schengen prevede in questo caso la proceduraseguente: "Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo disoggiorno in corso di validitˆ rilasciato da una delle parti contraenti segnalato ai fini della non ammissione, la parte contraente che ha effettuatola segnalazione consulta la parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno perstabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.

Seil documento di soggiorno non viene ritirato, la parte contraente che haeffettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma pu˜ tuttaviaiscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle personesegnalate".

Pu˜accadere che un cittadino straniero sia segnalato nel SIS da uno Stato membrodello spazio Schengen sulla base dell'articolo 96 della convenzione Schengen,mentre risiede regolarmente in un altro Stato membro.

Dettasituazione appare illogica, poichŽ una persona residente nel territorio di unoStato membro dello spazio Schengen non pu˜ contemporaneamente essere registratanel SIS in quanto persona "indesiderabile" nello spazio Schengen.

Pertanto, importante che ogni autoritˆ di protezione dei dati, quando scopre che lapersona che esercita il proprio diritto d'accesso al SIS si trova nellasituazione sopra descritta, verifichi il rispetto della procedura previstaall'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione Schengen, che, nella maggiorparte dei casi, porta alla cancellazione della segnalazione della persona inquestione. Infatti, se il paese che ha effettuato la segnalazione ritiene chenon vi sia motivo di ritirare il titolo di soggiorno regolarmente rilasciato,la cancellazione della segnalazione dal SIS deve essere automatica. Su questopunto la convenzione non lascia alcun margine discrezionale allo Stato che haeffettuato la segnalazione.

Lostudio effettuato in proposito dall'ACC ha rivelato che questa procedura non sistematicamente attuata e che pu˜ risultare assai lunga per l'interessato.Pare inoltre che gli Stati membri ritengano di disporre della facoltˆ divalutare la necessitˆ di cancellare una segnalazione sulla base dell'articolo25, paragrafo 2 della convenzione Schengen.

Allaluce di queste constatazioni, le autoritˆ di protezione dei dati dovrebberoapplicare i principi seguenti:

      verificare se la persona segnalata nel SIS sia inpossesso di un titolo di soggiorno in corso di validitˆ rilasciato da uno degliStati membri dello spazio Schengen,

inquesta ipotesi, rammentare alle autoritˆ interessate il carattere automatico(salvo eccezioni) della cancellazione della segnalazione, e insistere affinchŽla cancellazione dei dati nel SIS intervenga celermente.

 

 

 

ITALIA

 

 

1. Natura del diritto di accesso
 Allo stato della normativa, anche se potrebbe essere modificata tra breve,  previsto solo l'accesso indiretto attraverso una richiesta rivolta all'Autoritˆ di controllo nazionale la quale risponde sulla base dei riscontri effettuati direttamente ovvero tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso
 Le domande di accesso indiretto devono essere indirizzate a:

Garante per la protezione dei dati personali
 Piazza di Montecitorio, 121 - I - 00186 Roma


Tel.: ++39-06-69677713 
Fax: ++ 39-06-69677785 
 E-mail: garante@garanteprivacy.it
 Internet: www.garanteprivacy.it

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale
 Non sono richieste particolari formalitˆ per la presentazione della domanda (pu˜ essere inviata per posta o via fax) nŽ sono previsti costi o diritti di segreteria. A differenza di quanto previsto dalla legge nazionale per il diritto di accesso a comuni basi di dati, per la sezione nazionale SIS non c' una norma espressa che imponga di accertare l'identitˆ del richiedente. Tuttavia, il Garante effettua in ogni caso una valutazione in proposito, anche quando agisce un legale o un rappresentante di fiducia. Spesso  allegata una copia di un valido documento d'identitˆ.

 4. Possibili esiti della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione 
L'Autoritˆ di controllo nazionale, una volta ricevuta una richiesta di accesso, di verifica, di rettifica o di cancellazione, svolge i necessari accertamenti e riscontri tramite la predetta struttura nazionale ovvero direttamente attraverso ispezioni o accessi. Nei casi pi semplici il richiedente riceve una risposta basata sui controlli effettuati dalla struttura nazionale. Tuttavia, se  necessario svolgere un'indagine completa, essa  effettuata con una procedura discreta e riservata alla quale, per legge,  preposto caso per caso un componente dell'Autoritˆ. Nella procedura che prevede un'indagine completa, ove richiesto dalla specificitˆ della verifica, il componente che tratta il caso pu˜ farsi assistere da personale specializzato dell'ufficio ovvero da altri organi dello Stato (appartenenti a forze di polizia) che sono tenuti al segreto d'ufficio. All'esito degli accertamenti, se il trattamento dei dati personali non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, l'Autoritˆ di controllo indica all'organo competente le necessarie modificazioni e integrazioni e ne verifica l'attuazione .

Una volta completati gli accertamenti, in base alla normativa vigente, all'interessato  fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, comprensivo anche dell'indicazione del Paese che ha effettuato la segnalazione, salvo che ricorrano i casi nei quali tale comunicazione non  dovuta, vale a dire quando potrebbe ostacolare il perseguimento delle finalitˆ della segnalazione o pregiudicare azioni o operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalitˆ, ovvero fino a quando permane la segnalazione per sorveglianza discreta (prevista all'articolo 99 della Convenzione per l'attuazione dell'Accordo di Schengen) ovvero ancora quando ricorre l'esigenza di salvaguardare i diritti altrui. La comunicazione contiene, altrimenti, i dati riferiti alla persona.

 5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili 
Le principali disposizioni normative nazionali applicabili sono:

a) la legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione (in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 12);
b) la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di protezione dei dati personali (in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera a) e 31, comma 1, lettera p)).

 

 

Austria

 

 

1. Natura del diritto di accesso
 In Austria, il diritto di accesso ai dati personali  in linea di massima un diritto di controllo diretto; in altri termini, le domande di informazione devono essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati (ÇAuftraggeberÈ nella terminologia austriaca), che vi risponde personalmente. Tale regola  generalmente applicata in virt della legge austriaca in materia di protezione dei dati ed  applicata anche e soprattutto alle informazioni relative alle segnalazioni di cui agli articoli 95-100 della Convenzione schedate nel SIS.

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso 
Le domande di informazione devono essere presentate alle autoritˆ di polizia (in quanto responsabili del trattamento dei dati) se lĠinteressato desidera sapere se tali autoritˆ trattano dati che lo riguardano.

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale
 Conformemente allĠarticolo 26 della legge sulla protezione dei dati (DSG) del 2000, il responsabile del trattamento dei dati deve informare lĠinteressato allorchŽ:

lĠinteressato presenta una domanda scritta (la domanda pu˜ essere anche fatta oralmente con lĠaccordo del responsabile)

lĠinteressato fornisce la dovuta prova della sua identitˆ.

LĠinformazione deve contenere:

i dati trattati

le informazioni disponibili sulla loro origine

i destinatari o gruppi di destinatari eventuali dei dati trasmessi

lĠuso al quale sono destinati i dati

la base giuridica in una forma generalmente comprensibile

e, su richiesta dellĠinteressato, il nome e lĠindirizzo dei prestatori incaricati del trattamento dei dati che lo riguardano.

LĠinformazione non deve essere comunicata allorchŽ:

                  la protezione dellĠinteressato lo richiede per motivi particolari

                  lĠinteresse legittimo predominante del responsabile del trattamento dei dati o di un terzo vi si oppone

                   

lĠinteresse pubblico predominante vi si oppone perchŽ bisogna ad esempio:

   tutelare le istituzioni costituzionali della Repubblica dĠAustria, o

   garantire la disponibilitˆ operativa dellĠesercito federale, o

   tutelare gli interessi della difesa globale del paese, o

   difendere importanti interessi della Repubblica dĠAustria o dellĠUnione europea nei settori della politica estera, dellĠeconomia o delle finanze, o

   prevenire, impedire o perseguire reati.

Se la protezione dellĠinteresse pubblico impone il rifiuto di comunicare le informazioni al momento dellĠesecuzione,  comunque opportuno fare presente, ogniqualvolta le informazioni non siano fornite (anche se effettivamente non viene utilizzato alcun dato) che Çnon  utilizzato alcun dato riguardante lĠinteressato la cui comunicazione sia obbligatoriaÈ (punto (5)).

Tale rifiuto  soggetto al controllo della Commissione per la protezione dei dati e pu˜ essere oggetto di una procedura di ricorso specifica.

Si pu˜ rinunciare a comunicare lĠinformazione se lĠinteressato non partecipa alla procedura o se non versa lĠimporto stabilito.

LĠinteressato deve partecipare alla procedura su richiesta.

Il responsabile del trattamento dei dati deve comunicare le informazioni entro un termine di otto settimane o giustificare per iscritto un rifiuto totale o parziale.

LĠinformazione  gratuita se riguarda un archivio attuale e se lĠinteressato non ha ancora presentato la stessa domanda nellĠanno in corso.

In tutti gli altri casi, pu˜ essere chiesto un importo forfettario pari a 260 ATS. Se lĠinformazione ha dato luogo ad una rettifica, lĠimporto devĠessere rimborsato.

4. Coordinate dellĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere

Datenschutzkommission 
Ballhausplatz 1 - A - 1014 Vienna


Tel.: +43 1 531 15/2525
 Fax: +43 1 531 15/2690 
E-mail: v3post@bka.gv.at.

Se, allo scadere del termine di otto settimane, lĠautoritˆ di polizia non ha fornito una risposta, o se lĠinteressato  informato del fatto che non  stato trattato alcun dato la cui comunicazione sia obbligatoria, esso pu˜ rivolgersi alla Commissione per la protezione dei dati, conformemente allĠarticolo 31, paragrafo 1 e/o 4 della DSG del 2000.

Se, nel quadro di una procedura di ricorso in virt dellĠarticolo 31, paragrafo 4 della DSG del 2000, il responsabile del trattamento dei dati chiede la riservatezza per motivi di interesse pubblico predominante, la Commissione per la protezione dei dati deve verificare la necessitˆ della riservatezza e notificare la diffusione dei dati allorchŽ non sia giustificata rispetto allĠinteressato.

LĠautoritˆ pu˜ contestare tale notifica dinanzi al tribunale amministrativo. In assenza di ricorso, essa deve rispondere alla notifica della Commissione per la protezione dei dati entro un termine di otto settimane; in caso contrario, la Commissione stessa pu˜ trasmettere i dati allĠinteressato.

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili
 Articolo 26 della legge sulla protezione dei dati del 2000 (DSG 2000), BGBl. I n. 165/1999.

¤26 (1) Il responsabile del trattamento dei dati deve informare lĠinteressato dei dati trattati che lo riguardano, qualora questi presenti una domanda scritta e fornisca la dovuta prova della sua identitˆ. La domanda pu˜ anche essere presentata oralmente con lĠaccordo del responsabile. LĠinformazione deve contenere, in una forma generalmente comprensibile, i dati trattati, le informazioni disponibili sulla loro origine, i destinatari o gruppi di destinatari eventuali dei dati trasmessi, lĠuso al quale sono destinati i dati e le corrispondenti basi giuridiche. Su richiesta dellĠinteressato, essa deve contenere inoltre il nome e lĠindirizzo dei prestatori incaricati del trattamento dei dati che lo riguardano. Se lĠinteressato non vi si oppone, lĠinformazione scritta pu˜ essere sostituita da unĠinformazione orale, con possibilitˆ di prendere atto dei dati e di farne una copia o fotocopia.

(2) LĠinformazione non devĠessere comunicata quando la protezione dellĠinteressato lo richieda per motivi particolari o quando vi si opponga lĠinteresse legittimo predominante del responsabile del trattamento dei dati o di un terzo, e segnatamente lĠinteresse pubblico predominante. QuestĠultimo pu˜ risultare dalla necessitˆ di:

tutelare le istituzioni costituzionali della Repubblica dĠAustria, o

                  garantire la disponibilitˆ operativa dellĠesercito federale, o

                  tutelare gli interessi della difesa globale del paese, o

                  difendere importanti interessi della Repubblica dĠAustria o dellĠUnione europea nei settori della politica estera, dellĠeconomia o delle finanze, o

                  prevenire, impedire o perseguire reati.

                   

Il rifiuto di comunicare le informazioni per i motivi indicati ai punti 1-5  soggetto al controllo della Commissione per la protezione dei dati, conformemente allĠarticolo 30, paragrafo 3 e pu˜ essere oggetto di una procedura di ricorso specifica presso tale Commissione conformemente allĠarticolo 31, paragrafo 4.

(3) LĠinteressato deve partecipare alla procedura su richiesta entro limiti ragionevoli per evitare al responsabile del trattamento dei dati qualsiasi lavoro ingiustificato e sproporzionato.

(4) La risposta alla domanda deve aver luogo entro un termine di otto settimane a decorrere dalla sua ricezione ; se  stata respinta totalmente o in parte, lĠinteressato devĠessere informato per iscritto del motivo del rifiuto. é possibile inoltre rinunciare a comunicare lĠinformazione se lĠinteressato non ha partecipato alla procedura conformemente al paragrafo 3 o se non ha versato lĠimporto stabilito.

(5) Nella fase di esecuzione, per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 2, punti 1-5,  opportuno procedere come segue quando il rifiuto di comunicare lĠinformazione  giustificato dalla tutela dellĠinteresse pubblico. In tutti i casi in cui non viene fornita alcuna informazione, e quindi anche perchŽ nessun dato viene effettivamente utilizzato, la giustificazione quanto al merito sarˆ sostituita da unĠindicazione secondo la quale non  utilizzato alcun dato riguardante lĠinteressato la cui comunicazione sia obbligatoria. LĠammissibilitˆ di tale procedura  soggetta al controllo della Commissione per la protezione dei dati conformemente allĠarticolo 30, paragrafo 3 e pu˜ essere oggetto di una procedura di ricorso specifica presso tale Commissione conformemente allĠarticolo 31, paragrafo 4.

(6) LĠinformazione devĠessere comunicata gratuitamente se riguarda lĠarchivio attuale di unĠapplicazione o se lĠinteressato non ha ancora presentato alcuna domanda dĠinformazione durante lĠanno nello stesso settore di attivitˆ. In tutti gli altri casi pu˜ essere chiesto un importo forfettario di 260 ATS, che pu˜ essere aumentato se le spese effettive sono pi elevate. LĠimporto versato devĠessere rimborsato fatte salve eventuali richieste di risarcimento, qualora i dati siano stati manipolati illegalmente o se lĠinformazione ha dato luogo ad una rettifica.

(7) Non appena viene a conoscenza di una domanda di informazione, il responsabile del trattamento dei dati non  autorizzato a distruggere i dati riguardanti lĠinteressato per un periodo di quattro mesi e, in caso di ricorso presso la Commissione per la protezione dei dati presentato conformemente allĠarticolo 31, prima della definitiva conclusione della procedura.

(8) Qualora il pubblico sia autorizzato per legge a prendere atto di applicazioni di dati, lĠinteressato pu˜ chiedere informazioni circa la portata del diritto di consultazione. La procedura di consultazione  disciplinata dalle disposizioni specifiche delle leggi in materia di pubblici registri.

(9) Le informazioni provenienti dal casellario giudiziario sono disciplinate dalle disposizioni specifiche della legge sul casellario giudiziario del 1968 relative agli estratti del casellario giudiziario.

(10) Quando un contraente decide di propria iniziativa, in virt delle disposizioni giuridiche, delle regole deontologiche o delle regole di condotta di cui allĠarticolo 6, paragrafo 4, di ricorrere ad unĠapplicazione di dati conformemente allĠarticolo 4, paragrafo 4, terza frase, lĠinteressato pu˜ altres“ rivolgere prima la propria domanda dĠinformazione alla persona che ha ordinato il lavoro. QuestĠultima deve trasmettergli gratuitamente, se non sono ancora noti, il nome e lĠindirizzo del contraente entro un termine di due settimane, affinchŽ lĠinteressato possa esercitare il proprio diritto dĠaccesso conformemente al paragrafo 1.

 

 

Belgio

 

 

1. Natura del diritto di accesso 
Chiunque gode del diritto di accesso indiretto ai dati di carattere personale che lo riguardano trattati dai servizi di polizia. Per esercitare tale diritto l'interessato presenta una domanda alla Commissione per la protezione della vita privata.

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso

Commission de la protection de la vie privŽe
 Boulevard de Waterloo 115 - B -1000 Bruxelles


Tel.: ++32 (0)2 542 72 00 
Fax: ++32 (0)2 542 72 01
 E-mail: commission@privacy.fgov.be 
Internet: www.privacy.fgov.be

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che l'interessato deve fornire
 La domanda, recante data e firma,  inoltrata a mezzo posta alla Commissione per la protezione della vita privata. Essa contiene cognome e nome, data di nascita e nazionalitˆ dell'interessato, nonchŽ una fotocopia del suo documento di identitˆ.

La domanda riporta inoltre, ove il richiedente disponga di tali informazioni, la designazione dell'autoritˆ o del servizio competente e tutti gli elementi pertinenti relativi ai dati oggetto di contestazione - natura, circostanze, modo in cui si  venuti a conoscenza dei dati contestati e rettifiche eventualmente richieste.

La procedura  gratuita.

4. Possibili esiti della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
 Ogniqualvolta riceve una domanda di accesso indiretto ai dati di carattere personale trattati da un servizio di polizia, la Commissione per la protezione della vita privata procede a controlli e verifiche presso il servizio in questione.

Una volta eseguiti i controlli essa comunica all'interessato che sono state effettuate le verifiche necessarie. In caso di trattamento di dati gestiti da un servizio di polizia a fini di controlli d'identitˆ e previo parere del servizio competente, la Commissione fornisce all'interessato qualsiasi altra informazione essa reputi opportuna.

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

legge dell'8 dicembre 1992 relativa alla protezione della vita privata per quanto concerne il trattamento di dati personali, modificata dalla legge dell'11 dicembre 1998 che recepisce la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, e in particolare l'articolo 13;

regio decreto del 13 febbraio 2001 recante esecuzione della legge dell'8 dicembre 1992 relativa alla protezione della vita privata per quanto concerne il trattamento dei dati personali, in particolare gli articoli da 36 a 46.

 

 

Danimarca

 

 

1. Natura del diritto di accesso 
Il diritto di accesso ai dati  diretto. 

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso
 Le domande di diritto di accesso devono essere indirizzate al Servizio di polizia, che  responsabile del trattamento.

Rigspolitiet
 Polititorvet 14 - DK-1780 Copenaghen V


Tel.: +45 33 14 88 88

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale
 La domanda non prevede formalitˆ particolari.

Alle domande di diritto deve essere data una risposta tempestiva; qualora, in via eccezionale, i tempi di risposta superino le quattro settimane, il responsabile del trattamento  tenuto a notificarlo all'interessato. Nella notifica sono specificati il motivo che non consente di prendere una decisione prima di quattro settimane e la data in cui si prevede verrˆ presa la decisione.

In generale il diritto di accesso  accordato per iscritto ove l'interessato lo richieda. Se l'interessato si presenta di persona al responsabile del trattamento, occorre stabilire se egli desideri che i dati gli siano forniti per iscritto o verbalmente.

Le domande di diritto di accesso sono gratuite.

4. Coordinate dellĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere

Datatilsynet
 Borgergade 28, 5. sal - DK-1300 Copenaghen V


Tel.: +45 3319 3200
Fax: +45 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dkwww.datatilsynet.dk

Si pu˜ presentare reclamo al Servizio di protezione dei dati contro una decisione del servizio di polizia in materia di accesso. Nel trattare il reclamo, il Servizio di protezione dei dati esamina il caso in sŽ, al fine di assicurarsi che non siano stati inseriti dati in modo contrario alle norme della CAS.

5. Possibili esiti della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
 Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1 della legge sul trattamento dei dati personali, il responsabile del trattamento (in questo caso il Servizio di polizia) deve comunicare alla persona che abbia presentato una richiesta in tal senso se sta trattando o dati che la riguardano. In caso affermativo, le deve essere comunicato in forma intelligibile quali dati si stanno trattando, lo scopo di tale trattamento, la categoria dei destinatari dei dati ed ogni informazione disponibile in merito alla fonte di tali dati.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, paragrafo 1 e dell'articolo 30, paragrafo 2 della legge, ci˜ non si applica se sull'interesse della persona ad ottenere tali informazioni prevalgono interessi pubblici vitali, ivi compresi:

(1) la sicurezza nazionale 
(2) É
(3) la pubblica sicurezza 
(4) la prevenzione, la ricerca, lĠaccertamento e il perseguimento di infrazioni penali di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate
 (5) É
(6) É

Ai sensi dell'articolo 95 e degli articoli 98, 99 e 100 della CAS, lo scopo di inserire informazioni nel sistema di informazione Schengen  il seguente: l'arresto di persone ricercate, la produzione di persone citate, la notifica di una sentenza penale o di una richiesta di presentarsi, la sorveglianza discreta o controlli specifici sulle persone e sui veicoli e il rinvenimento di oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale.

In relazione a tali scopi, vi saranno situazioni in cui all'interessato non pu˜ essere comunicato se siano state inserite informazioni che lo riguardano ai sensi degli articoli 95, 98, 99 e 100 della Convenzione. Diversamente, l'interessato potrebbe essere in grado di assumere iniziative suscettibili di mettere in serio pericolo le misure da adottare a seguito della segnalazione (cfr. anche l'articolo 109, paragrafo 2 della CAS).

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili
 Legge n. 429 del 31 maggio 2000 sul trattamento dei dati personali.

 

 

Finlandia

 

 

1. Natura del diritto di accesso 
L'archivio di dati Schengen costituisce la sezione nazionale di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (art. 3, lettera b), punto 1), della legge relativa ai registri di polizia relativi alle persone). L'archivio appartiene alla Direzione generale della polizia e alla sua gestione provvede il Servizio centrale di polizia giudiziaria sotto la supervisione della Direzione generale della polizia (articolo 5 della legge succitata).

Le domande di verifica dei dati sono indirizzate direttamente all'autoritˆ che gestisce questi dati, ossia la polizia. 

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso 
Le domande relative al diritto di verifica possono essere indirizzate alla Direzione generale della polizia, al Servizio centrale di polizia giudiziaria o al commissariato di polizia distrettuale.

Coordinate del servizio centrale di polizia giudiziaria:

Jokiniemenkuja 4
PL 285 - FIN - 01301 Vantaa


Tel.: ++358 (09) 8388 661

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale 
Le domande devono essere inoltrate dagli interessati stessi presso la polizia, corredate di un documento attestante la loro identitˆ.

L'esercizio del diritto di verifica  subordinato al versamento di una tassa soltanto se meno di un anno  trascorso dall'ultima volta in cui l'interessato ha esercitato tale diritto (articolo 16 della legge sui registri di polizia).

Il gestore dell'archivio, entro un termine ragionevole, deve dare la possibilitˆ alle persone figuranti nell'archivio di consultare le informazioni ivi contenute e fornire tali informazioni nel caso in cui riceva una domanda scritta in tal senso (articolo 28 della legge relativa ai dati di carattere personale).

Le decisioni relative alla divulgazione delle informazioni sono prese dal Servizio centrale di polizia giudiziaria.

4. Coordinate dellĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere

Albertinkatu 25 A
PL 315 - FIN - 00181 Helsinki


Tel.: ++358 (9) 18 251 
Fax: ++358 (9) 1825 7835 
E-mail: tietosuoja@om.fi

Internet: www.tietosuoja.fi

Se il Servizio centrale di polizia giudiziaria, che gestisce l'archivio, rifiuta di concedere l'accesso ai dati contenuti nel SIS invocando l'articolo 27 della legge relativa ai dati di carattere personale, esso deve rilasciare un opportuno attestato e suggerire alla persona figurante nell'archivio di rivolgersi all'autoritˆ nazionale per la protezione dei dati personali. Tale persona pu˜ quindi sottoporre la questione a questa autoritˆ.

L'autoritˆ nazionale per la protezione dei dati personali adotta decisioni vincolanti in materia di diritto di verifica dei dati. Queste decisioni sono impugnabili presso il tribunale amministrativo competente e successivamente dinanzi alla corte suprema amministrativa (articoli 28 e 29 della legge relativa ai dati di carattere personale).

 

 

Francia

 

 

1. Natura del diritto di accesso 
Il diritto di accesso  misto.

é diretto allorchŽ le persone registrate nel SIS sono persone ricercate nell'interesse della famiglia (articolo 97 della convenzione), minori che sono oggetto di un'opposizione all'uscita dal territorio (articolo 97), minori fuggiaschi (articolo 97), persone menzionate o identificabili in occasione della segnalazione di un veicolo rubato (articolo 100).

In tutti gli altri casi il diritto di accesso al SIS  indiretto. In conformitˆ dell'articolo 39 della legge del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, agli archivi e alle libertˆ, la commissione nazionale dell'informatica e delle libertˆ incarica uno dei propri membri, magistrato o ex magistrato, che fa parte o ha fatto parte del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione o della Corte dei conti, di svolgere le indagini utili e avviare le necessarie modifiche.

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso

Se la domanda riguarda uno dei quattro casi per i quali il diritto di accesso  diretto essa deve essere inviata direttamente alla

Direction gŽnŽrale de la police nationale


Ministre de l'intŽrieur
 11 rue des Saussaies - F - 75008 Parigi


Tel.: 33(0)1.49.27.49.27
 Internet: www.interieur.gouv.fr


Negli altri casi la domanda di diritto d'accesso deve essere inviata alla

Commission nationale de l'informatique et des libertŽs


21, Rue Saint-Guillaume - F - 75340 PARIS CEDEX 07


Tel.: ++33 1 53 73 22 22 
Fax: ++33 1 53 73 22 00 
E-mail: ffourets@cnil.fr
 Internet: www.cnil.fr

 

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale

L'esercizio del diritto di accesso  strettamente personale. La domanda deve essere presentata dall'interessato stesso (in nessun caso da un membro della sua famiglia) o dall'avvocato da lui incaricato.

Non  richiesta alcuna formalitˆ particolare. Tuttavia il richiedente deve indicare il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita e allegare la fotocopia leggibile di un documento che ne attesti l'identitˆ. Inoltre deve essere allegata alla domanda una copia di qualsiasi documento utile (notifica di un rifiuto di visto fondato su una segnalazione nel SIS, decisione del giudice favorevole al richiedente come l'abrogazione di un decreto di espulsione).

La procedura di diritto di accesso  gratuita.

4. Coordinate dellĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere

Commission nationale de l'informatique et des libertŽs


21, Rue Saint-Guillaume - F - 75340 PARIS CEDEX 07


Tel.: ++33 1 53 73 22 22
 Fax: ++33 1 53 73 22 00 
E-mail: ffourets@cnil.fr
 Internet: www.cnil.fr


Nell'ipotesi di un diritto di accesso indiretto (per esempio la persona  schedata in base allĠarticolo 96 della convenzione: non ammissione), la Commissione nazionale dell'informatica e delle libertˆ effettua le verifiche (verifica dell'esistenza della segnalazione, del paese da cui proviene la segnalazione).

Se la segnalazione  stata fatta dalle autoritˆ francesi, il membro della commissione nazionale dell'informatica e delle libertˆ verifica la fondatezza della segnalazione (validitˆ della misura di allontanamento dal territorio, ecc.) e chiede l'eventuale soppressione delle informazioni registrate.

Se la segnalazione  stata effettuata dalle autoritˆ di un altro paese Schengen, la commissione suddetta adisce l'omologo straniero in conformitˆ del principio di cooperazione tra autoritˆ nazionali di protezione dei dati. In questa ipotesi le verifiche sono compiute dall'omologo della commissione nazionale dell'informatica e delle libertˆ, che la informa delle proprie ricerche e indagini. In questo modo la commissione  in grado di rispondere al richiedente.

Nell'ipotesi in cui una persona incontri difficoltˆ nell'esercitare il proprio diritto di accesso diretto alle informazioni registrate nel SIS, la commissione nazionale dell'informatica e delle libertˆ pu˜ intervenire presso il Ministero degli interni francese.

5. Possibili esiti della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione 
La persona schedata  informata dal paese che ha operato la segnalazione nel SIS.

Se si tratta di un paese in cui il diritto d'accesso alle informazioni  diretto, essa  informata, previo accordo dell'autoritˆ di controllo nazionale del paese segnalante dei motivi della sua schedatura e eventualmente dei passi che pu˜ fare per ottenere la modifica, o la cancellazione delle informazioni. Se al termine delle verifiche la persona  stata cancellata dal SIS, essa ne  parimenti informata, purchŽ il paese da cui proviene la segnalazione sia d'accordo.

Se la persona  schedata da un paese in cui il diritto di accesso alle informazioni  indiretto, essa  informata, in conformitˆ dell'articolo 39 della legge del 6 gennaio 1978, del fatto che si  proceduto alle verifiche.

Per le persone segnalate dalla Francia il principio non  univoco.

Nel caso in cui la domanda di diritto di accesso indiretto faccia seguito a un rifiuto di visto, la commissione nazionale dell'informatica e delle libertˆ verifica se il richiedente  segnalato nel SIS in base all'articolo 96 della convenzione.

Se la persona non  schedata nel SIS, la suddetta commissione chiede al Ministero degli Affari esteri precisazioni complementari per sapere se il rifiuto risulti dal fatto che la persona compare in uno schedario segnaletico del Ministero. In questo caso si effettuano le opportune verifiche.

Se la persona  segnalata nel SIS dalla Francia, a causa di un decreto di espulsione o di un divieto di ingresso, la commissione nazionale dell'informatica e delle libertˆ ne informa il richiedente e gli indica le possibilitˆ di ricorso (richiesta di abrogazione del decreto o richiesta di revoca del divieto di ingresso presso la giurisdizione che ha comminato la pena).

Negli altri casi il richiedente  informato del fatto che sono state compiute le verifiche e, eventualmente, dei passi che pu˜ compiere presso il consolato, tenuto conto della sua situazione.

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili
Legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, agli archivi e alle libertˆ (articolo 39).

 

 

Germania

 

 

1. Natura del diritto di accesso
 Il diritto di accesso in Germania  di natura diretta. Esso viene esercitato direttamente presso il servizio responsabile della raccolta dei dati. Se lo desidera, lĠinteressato pu˜ inoltre esercitare il suo diritto di accesso passando per lĠautoritˆ di protezione dei dati.

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso

Bundeskriminalamt
- SIRENE BŸro -
D - 65173 Wiesbaden


Tel.: ++611 551 65 11
 Fax: ++611 551 65 31 
E-mail: sirenedeutschland@bka.bund.de

 

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale
 Per quanto riguarda la forma della domanda e le informazioni e documenti da fornire, per evitare confusioni devono essere forniti almeno il cognome (eventualmente il cognome da nubile), il nome e la data di nascita. Per il resto, nessuna forma particolare  richiesta per la presentazione della domanda. La procedura  gratuita.

4. Coordinate dellĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere
 LĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati pu˜ venire incontro allĠinteressato nellĠesercizio dei suoi diritti trasmettendo la domanda di accesso allĠorganismo responsabile della raccolta dei documenti (ad es. il Bundeskriminalamt), ovvero controllando, su richiesta dellĠinteressato, il rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati da parte del responsabile del trattamento dei dati. Le sue coordinate sono riportate in appresso:

Der Bundesbeauftragte fŸr den Datenschutz 
Friedrich-Ebert-Str. 1 - D - 53173 Bonn


Tel.: ++49-228-81995-0
 Fax: ++49-228-81995-550
 E-mail: poststelle@bfd.bund.de

Internet: www.bfd.bund.de


Se la domanda riguarda una segnalazione ai sensi dellĠarticolo 96 della Convenzione di applicazione dellĠaccordo di Schengen, le informazioni vengono solitamente comunicate.

Se la domanda riguarda una segnalazione ai sensi dellĠarticolo 95 o dellĠarticolo 99 della CAS, la trasmissione delle informazioni pu˜ essere respinta in base allĠarticolo 19, paragrafo 4 della legge federale sulla protezione dei dati, qualora tale trasmissione sia tale da compromettere la buona esecuzione dei compiti di competenza dellĠorganismo incaricato della raccolta, o di mettere a repentaglio la sicurezza o lĠordine pubblico; lo stesso dicasi per i dati o la loro raccolta allorchŽ devono essere tenuti segreti in virt di una norma di diritto o per la loro stessa natura, in particolare a motivo dellĠinteresse maggiore giustificato da un terzo, per cui passa in secondo piano lĠinteresse che la trasmissione dei dati rappresenta per lĠinteressato.

Se la segnalazione ai sensi dellĠarticolo 95 della CAS  stata effettuata su iniziativa di un organismo straniero,  necessario eventualmente tenere conto della posizione assunta dallĠorganismo da cui proviene la segnalazione, conformemente a quanto  previsto allĠarticolo 109, paragrafo 1, terza frase della CAS. In genere, le informazioni sono trasmesse dallĠufficio SIRENE del Bundeskriminalamt. Se lĠinteressato si  rivolto allĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati, le informazioni sono trasmesse dal responsabile federale della protezione dei dati. Le informazioni trasmesse comprendono la base giuridica della segnalazione, la data della medesima, lĠorganismo dal quale proviene e la durata prevista per la conservazione dei dati.

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili
I principali testi nazionali applicabili sono lĠarticolo 109 della Convenzione di applicazione dellĠaccordo di Schengen in combinato disposto con lĠarticolo 19 della legge federale sulla protezione dei dati, oppure le disposizioni corrispondenti in materia di diritto di accesso contenute nelle leggi dei LŠnder in materia di protezione dei dati.

 

 

Grecia

 

 

1. Natura del diritto di accesso
 L'articolo 12 della legge 2472/1997 prevede che il diritto di accesso sia esercitato direttamente (l'interessato presenta la propria domanda direttamente all'ufficio SIRENE).

Tuttavia la pratica ha mostrato che la procedura di domanda diretta ha come solo effetto una perdita di tempo, poichŽ resta senza risposta. Pertanto, poichŽ, a parere dell'autoritˆ, essa consente di dare immediata soddisfazione al cittadino, viene applicata la procedura di domanda indiretta, benchŽ naturalmente la procedura diretta non sia esclusa.

L'interessato presenta perci˜ in generale la domanda all'autoritˆ per la protezione dei dati di carattere personale, che la trasmette poi all'ufficio SIRENE.

 

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso

La legge prevede che l'interessato presenti la domanda all'ufficio SIRENE il cui indirizzo completo  il seguente:

Ministero dell'ordine pubblico
 Polizia greca 
Settore "sicurezza e mantenimento dell'ordine"
 Direzione "Cooperazione di polizia internazionale"
 T.E.E./SCHENGEN-Ufficio SIRENE
 Kanellopoulou 4 - GR- 101 77 Atene
 Tel.: ++301 69 81 957
 Fax: ++301 69 98 264/5


Tuttavia, in pratica l'interessato indirizza la propria domanda all'autoritˆ seguente:

Autoritˆ di protezione dei dati di carattere personale
 Omirou 8, 6ĵ piano - GR-105 64 Atene


Tel.: ++301 33 52 633
 Fax: ++ 301 33 52 617 
E-mail: contact@dpa.gr
 Internet: www.dpa.gr

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale
 L'interessato deve menzionare nella domanda il proprio nome e cognome, il nome del padre, la data di nascita completa e la nazionalitˆ. Gli altri dati come il numero della carta di identitˆ del passaporto, il nome della madre, l'indirizzo e il numero di telefono sono facoltativi. L'interessato fornisce una fotocopia del passaporto.

L'interessato deve versare 1.000 dracme al responsabile del trattamento (ufficio SIRENE) per poter esercitare il diritto di accesso, a norma dell'articolo 12 della legge 2472/1997, e 20.000 dracme per poter esercitare il diritto di opposizione, a norma dell'articolo 13 della legge 2472/1997 e della decisione 436 adottata il 7 dicembre 1998 dall'autoritˆ per la protezione dei dati di carattere personale. Va aggiunto che la cifra fondamentalmente irrisoria di 1000 dracme per lĠesercizio del diritto di accesso al SIS non  mai riscossa e che lĠAutoritˆ di protezione dei dati greca sta esaminando la possibilitˆ di abolirla ufficialmente.

4. Coordinate dellĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere

Le coordinate dell'autoritˆ nazionale di protezione dei dati di carattere personale sono le seguenti:

Autoritˆ di protezione dei dati di carattere personale 
Omirou 8, 6ĵ piano - GR-105 64 Atene


Tel.: ++301 33 52 633
 Fax: ++301 33 52 617 
E-mail: contact@dpa.gr
 Internet: www.dpa.gr

L'autoritˆ nazionale di protezione dei dati di carattere personale trasmette all'ufficio SIRENE la domanda dell'interessato e gli comunica le informazioni che lo riguardano nella misura in cui sussistano le condizioni richieste al riguardo. L'autoritˆ controlla inoltre la legittimitˆ e la fondatezza della segnalazione del richiedente nel SIS.

5. Possibili esiti della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
 Se si tratta di una segnalazione a norma dell'articolo 96 della convenzione di Schengen, al richiedente sono comunicate le informazioni che lo riguardano.

Se la segnalazione  stata effettuata a norma degli articoli 95 e 99 della convenzione di Schengen,  probabile che la comunicazione delle informazioni sia rifiutata. Inoltre questi dati non sono comunicati se sono trattati per ragioni di sicurezza nazionale o in vista della verifica di infrazioni particolarmente gravi, in conformitˆ dell'articolo 12, paragrafo 5, della legge 2472/1997. Nel caso di una segnalazione a norma dell'articolo 95 della convenzione di Schengen presentata per iniziativa di un organismo straniero, si tiene conto del parere di questo per comunicare i dati all'interessato.

In pratica i dati sono comunicati all'interessato dall'autoritˆ per la protezione dei dati di carattere personale.

Le informazioni trasmesse all'interessato riguardano la base giuridica della segnalazione, la data della registrazione nel SIS, il servizio che l'ha effettuata e il periodo in cui deve essere conservata.

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili
 Le disposizioni che si applicano sono l'articolo 109 della convenzione di Schengen, l'articolo 12 della legge 2472/1997 relativo all'esercizio del diritto d'accesso e l'articolo 13 della stessa legge relativo all'esercizio del diritto di opposizione.

Nota:
 Se  stato registrato nel SIS dalle autoritˆ di polizia greche, l'interessato presenta direttamente al responsabile del trattamento la domanda per l'esercizio dei suoi diritti di accesso e di opposizione, previsti rispettivamente agli articoli 12 e 13 della legge 2472/1997.

 

 

Islanda

 

 

1. Natura del diritto di accesso 
Il diritto d'accesso all'informazione  diretto.

 

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso 
La domanda deve essere inviata all'Ufficio SIRENE dell'Islanda, diretto dal Capo della polizia nazionale islandese (CPNI).

L'indirizzo del CPNI  il seguente:

Rikislogreglustjori
Skulagata 21 - IS - 150 Reykjavik


Tel.: ++354 570 2500 
Fax: ++354 570 2501 
E-mail: rls@rls.is
 Internet: www.rls.is

Speciali moduli per la domanda possono essere compilati presso i Commissariati di polizia o la sede della direzione della polizia nazionale islandese. L'Ufficio SIRENE decide se le informazioni richieste possano essere comunicate.

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale
 Il richiedente deve fornire la prova della propria identitˆ, la domanda deve essere compilata in presenza di un funzionario di polizia. Il richiedente pu˜ chiedere l'accesso soltanto a informazioni che lo riguardano personalmente. Tuttavia un tutore legale pu˜ chiedere l'accesso a informazioni relative al suo assistito. L'esercizio del diritto di controllo  gratuito, ma nessuno pu˜ consultare il proprio dossier pi di una volta all'anno, salvo che circostanze eccezionali giustifichino un accesso pi frequente. In questo caso l'Ufficio SIRENE consulta l'autoritˆ di protezione dei dati.

4. Coordinate dellĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere
 Quando un richiedente ha ricevuto la risposta tipo: "Non  registrata alcuna informazione che la riguardi/ vietata la comunicazione delle informazioni registrate" (cfr. punto 5), l'Ufficio SIRENE deve comunque avvertire il richiedente che egli ha la possibilitˆ di interporre appello presso il Ministero della giustizia. Questo pu˜ chiedere all'autoritˆ protezione dei dati un parere sulla decisione dell'Ufficio SIRENE.

Ministero della giustizia:

Domsmalaraduneyti
Arnarhvoli - IS - 150 Reykjav’k


Tel.: ++354 560 9010 Fax: ++354 552.7340 
E-mail: postur@dkm.stjr.is

Internet: www.domsmalaraduneyti.is

 

Indirizzo dell'autoritˆ di protezione dei dati:

Pers—nuvernd
 Rauðar‡rst’gur 10 - IS -105 Reykjav’k


Tel.: ++354 510 9600
 Fax: ++354 510.9606 
E-mail: postur@personuvernd.is

Internet: www.personuvernd.is

5. Possibili esiti della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
 L'Ufficio SIRENE risponde senza indugio a tutte le domande, al pi tardi entro un mese a decorrere dalla data di ricezione della domanda. Se un richiedente  schedato lo si informa dell'oggetto e dei motivi della schedatura. Quando l'oggetto della schedatura rende necessario mantenere il segreto o quando  in causa l'interesse di terzi o anche quando  in corso un'operazione di sorveglianza discreta, la persona schedata non ha il diritto di accedere ai dati che la riguardano. Riceve in questo caso la stessa risposta di un richiedente non schedato, ossia: "Non  registrata alcuna informazione che la riguardi/ vietata la comunicazione delle informazioni registrate".

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili
 I principali testi nazionali applicabili sono la legge n. 16/2001 relativa al sistema di informazione Schengen in Islanda e il regolamento n. 112/2001 riguardante il sistema di informazione Schengen in Islanda.

 

 

Lussemburgo

 

 

1. Natura del diritto di accesso
 L'accesso  indiretto nel senso che il diritto di accesso pu˜ essere esercitato soltanto tramite l'autoritˆ di controllo.

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto di accesso
 Si tratta dell'autoritˆ di controllo istituita dall'articolo 12-1 (4) della legge modificata il 31 marzo 1979 che disciplina l'uso dei dati personali nel trattamento informatico.

Parquet GŽnŽral du Grand-DuchŽ de Luxembourg
BP 15
L-2010 Lussemburgo
Tel.: ++352 47 59 81-331
Fax: ++352 47 05 50
E-mail: parquet.general@mj.etat.lu

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale
 La legge del 1979 non impone alcuna formalitˆ particolare per le domande.

La procedura  gratuita.

A norma dell'articolo 12-1 (5) della legge del 1979 l'autoritˆ procede alle verifiche e indagini utili e fa apportare le rettifiche necessarie.

4. Possibili esiti della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
 L'autoritˆ informa l'interessato che la banca non contiene dati contrari alla convenzione, alla legge e ai suoi regolamenti esecutivi nŽ alle condizioni imposte dal Ministro.

L'interessato non ottiene nessuna informazione sul contenuto dei dati che lo riguardano.

5. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili
 Legge del 31 marzo 1979 che disciplina l'uso dei dati personali nel trattamento informatico, quale modificata.

Regolamento granducale del 9 agosto 1993 che autorizza la creazione e l'utilizzo di una banca dati personali che costituisce la sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen (N.SIS) (il regolamento non disciplina il diritto di accesso).

 

 

Paesi Bassi

 

 

1. Natura del diritto di accesso 
La sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen  soggetta, per quanto attiene alle segnalazioni di cui all'articolo 96 della convenzione di applicazione di Schengen, alla legge sulla protezione dei dati di carattere personale (Wet bescherming persoonsgegevens). Alle altre segnalazioni si applica la legge sui registri di polizia (Wet politieregisters).

A norma di queste due leggi le persone oggetto di una segnalazione hanno il diritto di prendere conoscenza della stessa.

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso 
Le domande di accesso devono essere indirizzate al seguente organismo:

Korps Landelijke Politiediensten
 All'attenzione del garante per la protezione dei dati


Postbus 3016
NL - 2700 KX Zoetermeer


Tel.: ++79 345 9062 
Fax: ++79 345 9010

 

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale
Quando una persona presenta una domanda di accesso, la sezione nazionale di informazione criminale (Divisie Centrale Recherche Informatie) la consulta in merito alle modalitˆ di trattamento della domanda. Per questo trattamento pu˜ essere chiesta una somma di 10 fiorini.

Il servizio in questione esamina se pu˜ dare seguito alla domanda ovvero se sussistono motivi giuridici ostativi alla stessa.

L'accesso ad una segnalazione effettuata in base all'articolo 96 pu˜ tradursi nella consegna all'interessato di una copia delle informazioni in essa contenute. Per quanto concerne le altre categorie di segnalazioni, il loro contenuto pu˜ essere comunicato alla persona interessata o questa ne prende effettivamente conoscenza, senza poterne per˜ ottenere una copia.

Dopo avere preso conoscenza della segnalazione, l'interessato pu˜ presentare una domanda di integrazione, rettifica o cancellazione degli archivi in essa contenuti.

4. Coordinate dellĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere

Se il trattamento della domanda dˆ luogo ad una controversia, la domanda di conciliazione pu˜ essere indirizzata al seguente organo:

College Bescherming Persoonsgegevens
 Postbus 93374 - NL - 2509 L'Aia


Tel.: ++31(0)703811300 
Fax: ++31(0)703811301 
E-mail: mail@cbpweb.nl

Internet: www.cbpweb.nl 

L'intervento della College Bescherming Persoonsgegevens (autoritˆ olandese di protezione dei dati)  gratuito in caso di rifiuto della domanda. La College Bescherming Persoonsgegevens pu˜ essere invitata inoltre ad esaminare se i dati sono stati registrati nel Sistema d'informazione Schengen in conformitˆ della convenzione di applicazione di Schengen e della legge.

In alternativa, ovvero se fallisce la conciliazione da parte della CBP, pu˜ essere presentata una domanda presso il tribunale di primo grado dell'Aia affinchŽ esamini il caso e deliberi come ritiene opportuno.

 

 

Norvegia

 

 

1. Natura del diritto di accesso
 Il diritto di accesso  diretto.

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso

Kriminalpolitisentralen
 (Servizio nazionale di informazione sulla criminalitˆ-SNIC) 


PO Box 8163 Dep.
NO-0034 OSLO


Tel.: ++47 23 20 80 00
 Fax: + +47 23 20 88 80

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che l'interessato deve fornire - costo eventuale 
La domanda di diritto di accesso deve essere formulata per iscritto e firmata. La relativa risposta  trasmessa per iscritto in un termine ragionevole, che non pu˜ superare i 30 giorni dalla ricezione della domanda.

4. Coordinate dell'autoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere

Datatilsynet 
PO Box 8177 Dep.
NO-0034 OSLO


Tel.: +47 22 39 69 00
 Fax: + 47 22 42 23 50 
E-mail: postkasse@datatilsynet.no

Internet: www.datatilsynet.no

5. Possibili esiti della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
L'autoritˆ che gestisce gli archivi (SNIC) si pronuncia in prima istanza sulle domande. Se la domanda  stata presentata a tale autoritˆ, essa viene trasmessa all'autoritˆ che ha ordinato la registrazione dei dati corredata da una richiesta di parere. Se la domanda  stata presentata presso l'autoritˆ che ha ordinato la registrazione dei dati, tale autoritˆ la trasmette all'autoritˆ che gestisce gli archivi, corredata da una richiesta di parere.

Nel caso in cui il diritto di accesso non sia accordato in quanto non sono stati registrati dati relativi al richiedente o perchŽ si applica la clausola di esclusione dell'atto che istituisce il SIS (punto 15), vengono addotte sempre ragioni di altro tipo, affinchŽ da esse non traspaia che esistono registrazioni cui pu˜ essere rifiutato l'accesso.

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili
Legge relativa al Sistema d'informazione Schengen (LOV 1999-7-16-66)

Regolamenti di applicazione della legge n. 66 del 16 luglio 1999 relativa al Sistema d'informazione Schengen (regolamenti SIS).

 

 

Portogallo

 

 

1. Natura del diritto di accesso 
I cittadini fruiscono di un diritto di accesso indiretto ai dati del SIS. L'esercizio di tale diritto  garantito dalla Comiss‹o Nacional de Protec‹o de Dados (Commissione nazionale per la protezione dei dati).

2. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale
 Le domande devono essere presentate per iscritto e devono indicare l'identitˆ della persona che desidera accedere ai dati che la riguardano. I richiedenti devono accludere alla domanda un documento attestante la loro identitˆ (carta d'identitˆ o passaporto). L'esercizio del diritto di accesso  gratuito.

3. Coordinate dellĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere

Comiss‹o Nacional de Protec‹o de Dados
 Rua de S. Bento, No 148 - 3
P - 1200-821 LISBONA


Tel.: ++351 21-392 84 00
 Fax: ++351 21-397 68 32
 E-mail: geral@cnpd.pt
 Internet: www.cnpd.pt

Ai fini della comunicazione delle informazioni si tiene conto dell'eventuale esistenza di informazioni che possano, in determinati casi, compromettere la prevenzione della criminalitˆ o le indagini giudiziarie ovvero la sicurezza dello Stato.

Alla comunicazione delle informazioni provvede la Comiss‹o Nacional de Protec‹o de Dados. 

4. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili
La legislazione applicabile  la legge n. 67/98, del 26 ottobre 1

 

 

Spagna

 

 

1. Natura del diritto di accesso
 Il diritto di accesso  diretto.

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso

Secretar’a de Estado de Seguridad
 Paseo de la Castellana, nĵ 64
E - 28046 Madrid


Tel.: ++34 91 537 23 07 
Fax: ++34 91 537 23 24/562 87 43

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale
La domanda deve essere indirizzata al responsabile dell'archivio secondo modalitˆ che consentano di comprovare l'invio e la ricezione della stessa; la domanda deve recare:

                  nome e cognome dell'interessato nonchŽ copia del documento attestante la sua identitˆ, come ad esempio la carta nazionale d'identitˆ o il passaporto;

                  la richiesta vera e propria;

                  un recapito per la trasmissione delle comunicazioni, la data e la firma del richiedente;

                  documenti a sostegno della domanda, ove opportuno.

A tutt'oggi questa procedura  gratuita.

4. Coordinate dellĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere

Agencia de Protecci—n de Datos
 C/ Sagasta, nĵ 22
E -28004 Madrid


Tel.: ++34 91 399 62 18/399 62 19 
Fax: ++34 91 447 10 92


E-mail: inspeccion@agenciaprotecciondatos.org
 Internet: www.agenciaprotecciondatos.org

Le persone che ritengono che alcuni dei loro diritti siano stati lesi in occasione della presentazione di una domanda di diritto di accesso possono presentare un reclamo presso l'Agenzia. Una volta pervenuto il reclamo, copia dello stesso  trasmesso al responsabile dell'archivio affinchŽ formuli le osservazioni che ritenga pertinenti. Infine, il direttore dell'Agenzia, una volta ricevute le osservazioni e dopo aver esaminato le relazioni, le prove ed altri mezzi istruttori quali, ove necessario, l'ispezione degli archivi nonchŽ l'audizione della persona in causa e del responsabile dell'archivio, si pronuncia sul reclamo presentato e notifica la sua decisione agli interessati.

5. Possibili esiti della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
 Qualora le informazioni relative all'interessato figurino nell'archivio SIS e siano state inserite dalle autoritˆ spagnole e nel caso in cui la decisione sia positiva, il responsabile dell'archivio trasmette all'interessato copia cartacea dei dati che lo riguardano contenuti nell'archivio.

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili

                  Legge costituzionale n. 15/1999, del 13 dicembre, relativa alla protezione dei dati di carattere personale;

                  Regio decreto n. 428/1993, del 26 marzo, recante adozione dello statuto dell'Agencia de Protecci—n de Datos;

                  Regio decreto n. 1332/1994, del 20 giugno, che sviluppa alcuni principi della legge costituzionale;

                  Istruzione 1/1998, del 19 gennaio, dell'Agencia de Protecci—n de Datos relativa all'esercizio dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione.

 

 

Svezia

 

 

1. Natura del diritto di accesso 
Il diritto di accesso ai dati  diretto.

2. Coordinate dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto dĠaccesso 
Ogni domanda di accesso ai dati deve essere rivolta alla Direzione della polizia nazionale, l'autoritˆ nazionale preposta alla protezione dei dati personali.

Rikspolisstyrelsen 
Box 12256 
Polhemsgatan 30
S - 102 26 Stoccolma


Tel.: ++46 (0)8-401 90 00
 Fax: ++46 (0)8-401 99 90 

3. Formalitˆ per la domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo eventuale 
La domanda deve essere indirizzata per iscritto alla Direzione della polizia nazionale e recare la firma del richiedente. Le informazioni devono essere trasmesse all'interessato nel corso del mese di inoltro della domanda. L'accesso alle informazioni pu˜ essere concesso gratuitamente un volta all'anno (anno civile).

4. Coordinate dellĠautoritˆ nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu˜ svolgere

Datainspektionen 
Box 8114 
Fleminggatan 14, plan 9
S -104 20 Stoccolma


Tel.: ++46 (0)8-657 61 00 
Fax: ++46 (0)8-652 86 52
 Internet: www.datainspektionen.se

5. Possibili esiti della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
 La trasmissione o la non trasmissione dei dati dipende dalle disposizioni della legge sulla riservatezza (1980:100), che pu˜ vietare la comunicazione di alcuni dati. Alla trasmissione dei dati, laddove sia ammessa, provvede la Direzione della polizia nazionale. 

6. Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili
 Legislazione applicabile: articoli 26 e 27 della legge sui dati di carattere personale (1998:204) e articolo 8 della legge relativa al Sistema d'informazione Schengen (2000:344).