Il trattamento dei dati personali per ragioni di giustizia di 1. Il nucleo tematico del convegno va collocato nel quadro dei rapporti di bilanciamento intercorrenti tra la tutela della riservatezza e altri diritti costituzionalmente protetti. La legge-base 675/1996 prevede molteplici situazioni in cui viene in rilievo il raccordo fra valori concorrenti che convergono verso un comune punto di intersezione. Ciò si verifica ad esempio in relazione all'esigenza di bilanciare il diritto alla vita privata con la libertà di manifestazione del pensiero, diffuso attraverso i mezzi di informazione, o di armonizzare l'attività sanitaria, rivolta alla tutela della salute, con l'osservanza dei limiti connessi alla protezione della privacy, o di coordinare la ricerca storica e scientifica con determinati fattori di protezione della sfera privata. Ed una delle situazioni più rilevanti, data l'importanza dei valori giuridici in gioco, riguarda la ricerca del giusto equilibrio fra i trattamenti di dati rivolti a finalità di giustizia e i principi basilari di tutela della sfera privata. È da notare che tale specifica esigenza di raccordo connessa all'ambito funzionale della privacy ha trovato risalto nel documento conclusivo della recente indagine conoscitiva, svolta dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati in tema di autorità indipendenti. Da questa relazione emerge che la tutela della riservatezza non é a carattere settoriale (come avviene in altri campi quali, ad es. quello dei servizi di pubblica utilità o della libertà di mercato) ma si connota con carattere trasversale, in quanto non riguarda una cerchia di categorie di soggetti bensì si estende in relazione alla generalità dei cittadini e alla moltitudine delle aree di attività economico-sociale. Anzi la Commissione affari costituzionali distingue fra autorità di garanzia con vocazione monista, cioè rivolte alla salvaguardia di una delimitata area di interessi giuridici, ed autorità con vocazione intersettoriale, tra cui quella di garanzia della riservatezza. Inoltre, tornando al punto specifico del raccordo tra i valori concorrenti, va osservato come il contemperamento tra riservatezza e altre situazioni costituzionalmente garantite si configuri non secondo uno stampo giuridico unitario, bensì composito e articolato, in guisa da influenzare la misura e le modalità del bilanciamento stesso. Dal testo della legge 675 si ricava una nozione del diritto alla riservatezza multiforme, in quanto esso si conforma come un diritto a consistenza concentrica, al cui centro si colloca la categoria dei dati sensibili, che costituiscono il nucleo duro del diritto alla privacy. Tale configurazione geometrica comporta una graduazione di tutela offerta a seconda del contenuto dei dati con la conseguente variabilità di strumenti e di livelli di intervento. Sicché in rapporto al diverso grado di riservatezza dei dati (se ordinari o sensibili) bisogna verificare se sussistano altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore tutela. Secondo una formula dottrinale, non vi é una sola categoria di privacy, ma una costellazione di diverse categorie della riservatezza. In siffatto polimorfismo, ad esempio si diversifica la tutela della riservatezza, sia a seconda che i trattamenti provengano da soggetti privati o da soggetti pubblici e sia in relazione ad una vasta tipologia dei dati personali, in base alla quale si differenzia la privacy inerente ai dati sanitari da quelli giornalistici o da quelli del settore bancario, od assicurativo, o del settore della ricerca storica e scientifica. 2. Ciò premesso, non vi é dubbio che al trattamento dei dati personali per finalità di giustizia spetti un regime giuridico particolare, così come é stabilito dal legislatore della 675. La quale si pone in sintonia con le leggi di altri paesi europei, spirate al principio di riservare regole particolari al trattamento di dati personali per ragioni di giustizia o per finalità della lotta Anticrimine. Va ricordato che le basi della legislazione tedesca in materia si ritrovano nella legge federale per la protezione dei dati personali nonché nelle leggi emanate dai Lander federali per quanto di loro competenza. In tali normative sono previsti limiti al diritto all'informazione nei confronti delle attività delle autorità preposte a compiti di lotta contro la criminalità. In riferimento alla Gran Bretagna, il DATA PROTECTION ACT emanato nel 1984 esclude dal diritto di accesso i dati relativi alla prevenzione e alla punizione di crimini. La legge spagnola dichiara inapplicabili le norme generali inerenti alla raccolta dei dati personali, quando l'informazione agli interessati riguarda la sicurezza pubblica o il perseguimento di infrazioni penali. La legge francese del gennaio 1978, nel ribadire i principi costituzionali di salvaguardia dei diritti umani, della vita privata e delle libertà individuali, riserva tuttavia esclusivamente ai servizi pubblici competenti i dati relativi a infrazioni di carattere penale e concede agli interessati solo un accesso indiretto (tramite CNIL) ai dati relativi alla pubblica sicurezza. 3. Ed ora, tornando alla nostra legge 675, si osserva che la regola base, racchiusa nella lettera d) dell'art.4, fa esplicito riferimento al trattamento di dati effettuato "per ragioni di giustizia nell'ambito di uffici giudiziari del Cons. Sup. della magistratura e del Ministero di Grazia e Giustizia". Su tale norma si sono delineati anzitutto gli indirizzi interpretativi di carattere dottrinale, i quali su taluni profili hanno registrato una convergenza e su altri invece hanno manifestato posizioni di dubbio e di incertezza. Sicché può dirsi che in proposito vi siano punti fermi e punti controversi. Tuttavia si è formata una confluenza di opinioni sui seguenti profili: a) L'art.4 lett. d), esclude l'applicabilità di questa legge ai trattamenti effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di uffici giudiziari, del C.S.M. e del Ministero della giustizia; e la successiva lettera e) estende l'esclusione medesima anche ad "altri soggetti pubblici per finalità di difesa e di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati". E' da notare che gli uffici giudiziari sono richiamati in connessione col C.S.M. e il Ministero della giustizia, che costituiscono rispettivamente l'organo di autogoverno e l'autorità politico-amministrativa dotata di poteri della azione disciplinare, e di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla magistratura ordinaria. In tale ambito l'espresso riferimento alle ragioni di giustizia restringe l'operatività della norma alle attività di carattere propriamente giudiziale o a queste strumentalmente e strettamente connesse, con conseguente esclusione di quelle di tipo amministrativo dagli stessi organismi pure svolte. b) Inoltre, quanto agli uffici giudiziari, si è posto il problema se con tale locuzione il legislatore abbia inteso fare riferimento agli uffici della giurisdizione ordinaria ovvero anche agli organi di giustizia amministrativa, contabile, tributaria etc. Un'interpretazione non meramente letterale, ma sistematica induce a privilegiare una lettura della norma, comprensiva di ogni giurisdizione. c) L'esigenza di evitare l'indiscriminato ampliamento del campo precettivo della lettera e) legittima la conclusione che tale disciplina particolare non é suscettibile di applicazioni per analogia o per interpretazione estensiva, sicché va riferita soltanto ai reati e non anche agli illeciti amministrativi. d) Inoltre é opinione ampiamente condivisa (cfr. S. Pardini, Losano-Zeno Zencovich, G. Conte) che le disposizioni sulla sicurezza dei dati, enunciate nell'art. 15 della legge n. 675, siano valevoli anche per i trattamenti pubblici in materia di giustizia, nonché di polizia e di difesa e sicurezza dello Stato. Invero le misure di sicurezza sono coessenziali a qualsiasi tipo di trattamento di dati, in quanto sono finalizzate ad evitare il rischio della loro distruzione o perdita, anche accidentale nonché il pericolo di accessi non autorizzati. Dunque può affermarsi che in linea generale le esigenze connesse alla tutela dell'interesse della giustizia sono ritenute, dall'ordinamento, meritevoli di una tutela prioritaria rispetto a qualunque altro interesse. E in tale prospettiva problemi di compressione del diritto alla riservatezza si ravvisano tanto in relazione al processo penale quanto in area extrapenale, anche se ovviamente nel primo àmbito la preminenza degli interessi giustiziali é assai più evidente e più consistente. Tuttavia anche nel processo civile emergono, pur se con minore rilievo, alcuni nodi problematici. La dottrina si é occupata poco di tale questione; tuttavia va segnalato un accurato studio di Maria Panetta, avente ad oggetto il processo civile, che pone in risalto come la fase in cui legittimamente si verifica tale compressione é rappresentata in generale dall'istruzione probatoria. E in particolare l'autrice rileva, in riferimento alla produzione di documenti nel giudizio civile, che mentre non si pone alcun problema di violazione della privacy in relazione alle scritture pubbliche, questioni di lesione della altrui riservatezza possono sorgere qualora siano prodotte in giudizio scritture private o altre prove documentali. 4. non solo le elaborazioni della dottrina sono valse a sciogliere taluni nodi problematici, ma anche le decisioni del Garante hanno contribuito alla chiarificazione di punti controversi. L'organo di garanzia non é intervenuto ex officio, ma a seguito di quesiti oppure di istanze formulate sia da soggetti pubblici che privati. Nel rispondere a una serie di quesiti proposti dal C.S.M., esso ha rilevato l'esigenza di individuare la tipologia dei molteplici trattamenti effettuati dal Consiglio, poiché si impone una suddivisione tra le strutture connaturate strettamente all'attività giudiziaria e quelle solo indirettamente funzionali a quest'ultima. Sicché i trattamenti riconducibili al secondo tipo devono osservare le prescrizioni applicabili alle comuni attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni. E per quanto concerne l'adozione delle misure di sicurezza dei dati, il C.S.M. é tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 15 della legge 675. Di notevole rilievo é la fattispecie di un interessato che ha prodotto ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge 675, lamentando che alcuni dati relativi alla sua abitazione e ai soggiorni alberghieri suoi e di familiari, figuravano agli atti di un'indagine penale alla quale essi erano estranei, e che erano stati, poi, pubblicati su organi di stampa. Al riguardo il Garante ha osservato che anche agli uffici giudiziari sono applicabili, in base all'art. 9 della legge 675, i principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati trattati. Particolare attenzione ha destato nell'opinione pubblica un'altra vicenda, nella quale erano state diffuse dalla polizia giudiziaria alcune informazioni (dati anagrafici, fotografie e ospedale di ricovero) relative ad una prostituta risultata sieropositiva. L'organo di garanzia ha deciso, anche con riferimento alle norme della legge 135/1990 (le quali esigono una particolare cautela per le informazioni relative ai casi di AIDS), che nella specie gli organi investigativi avrebbero dovuto individuare modalità più consone ai principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati trattati. Nel rispondere ad un quesito posto dal Consiglio di Stato, si é avuta occasione di precisare che, fra le disposizioni non abrogate dalla legge 675 vanno ricomprese anche le norme riguardanti la conoscibilità del calendario dei processi, della pubblicità delle udienze e degli esiti dei giudizi, nonché quelle concernenti l'accesso ai registri giudiziari e l'estrazione di copia degli atti processuali, vertendosi in una materia che resta prevalentemente regolata dai codici e da altre normative processuali. E inoltre é stato chiarito che sono da ritenere applicabili anche al processo amministrativo e a quello contabile le cautele richieste nella notifica degli atti del processo a garanzia della riservatezza della persona interessata. 5. Ed ora un profilo conclusivo. In base alle considerazioni svolte, il nucleo tematico dei trattamenti per ragioni di giustizia presenta molti punti chiari, ma residuano anche molti nodi problematici da sciogliere. È auspicabile che, nella prospettiva di ulteriori interventi normativi rivolti a integrare la legge-base 675, vi sia una ricognizione puntuale dei trattamenti medesimi. In una materia in continua evoluzione ed espansione, nel ritmo incessante delle nuove generazioni di diritti, vi é l'esigenza di produrre norme capaci di corrispondere alle istanze della società e ai valori dell'ordinamento. Roma, 12 maggio 2000 (Intervento tenuto al Convegno su "Privacy e Giustizia" - Forum P.A. 2000) |