Il dibattito italiano sull'esistenza e sul fondamento del diritto alla riservatezza prima del suo espresso riconoscimento

di
Massimo Prosperi
(consulente giuridico del sito www.privacy.it)

1. Orientamenti della dottrina.

Il dibattito dottrinale italiano sull'esistenza e fondamento del diritto in esame si sviluppa a causa della mancanza nell’ordinamento di una norma esplicita e generale a tutela dell’interesse in questione, nonostante la vigenza di disposizioni che ne tutelavano invece singoli aspetti.

Il punto di avvio della discussione è rappresentato dall’approccio di De Cupis, il quale ha inizialmente individuato il fondamento positivo del diritto alla riservatezza, intesa come "quel modo di essere della persona il quale consiste nell’esclusione dell’altrui conoscenza di quanto ha riferimento alla persona medesima" 1, nel diritto all’immagine sancito nell’art. 10 c.c., prospettandone l’estensione analogica a interessi della persona a cui ritiene sia sottesa una eadem ratio.

Posta infatti tale omogeneità socio - giuridica tra l’interesse tutelato dal diritto all’immagine e di "tutta una serie di altri fatti concernenti la persona, può ritenersi, secondo questo autore, che la tutela ad esso esplicitamente accordata costituisca manifestazione esplicita di una più ampia tutela implicitamente accordata a tutto questo complesso di interessi" 2.

Ne deriva, nella concezione di De Cupis, una struttura pluralistica dei diritti della personalità risultante da una molteplicità di aspetti e interessi della persona ognuno con caratteristiche peculiari e dotato di una propria autonomia.

Entrambi questi punti cardine della tesi di De Cupis, la sua concezione pluralistica e il ricorso al procedimento analogico, saranno oggetto di critiche e tentativi di confutazione operati da parte della dottrina successiva.

Alla costruzione dei diritti della personalità come pluralità di diritti viene contrapposta una concezione monistica, prospettata in particolare da Giampiccolo, il quale, sull’esempio della dottrina tedesca allora, poi seguito anche dalla giurisprudenza costituzionale 3, preferisce delineare un diritto unico della personalità. Egli muove dalla considerazione della persona umana come valore unitario, traendone come logica conseguenza che il complesso di norme presenti nel diritto positivo "non costituiscono il fondamento di tanti autonomi diritti della persona, ma piuttosto la disciplina specifica di alcuni aspetti particolari della sua tutela" 4, ipotizzando quindi un rapporto di genere a specie tra diritto unitario e singole disposizioni.

Il diritto della personalità è un diritto unico, "che non si identifica con la somma delle molteplici sue esplicazioni singolarmente protette da norme particolari" 5. Il principale vantaggio di una costruzione siffatta è sicuramente individuabile nella maggiore elasticità della norma e quindi nella sua intrinseca capacità di adattamento a nuovi o imprevisti strumenti di violazione dell’interesse da essa protetto 6.

Anche lo strumento analogico è stato criticato sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto si afferma che esso si dirige su norme, quali quelle poste a tutela dell’immagine o del segreto epistolare, che hanno carattere eccezionale poiché si atteggiano a limiti alla libertà di manifestazione del pensiero e quindi insuscettibili di applicazione analogica stante il divieto espresso dall’art. 14 delle preleggi.

Inoltre, anche se si volesse ricorrere all’analogia, nonostante i rilievi esposti, ne risulterebbe una tutela inadeguata e insufficiente perché parziale, frammentaria e priva di una base omogenea 7.

Infine, in alcune norme spesso fatte oggetto del procedimento analogico mancherebbe quella eadem ratio che si atteggia a presupposto ineludibile per l’uso dell’analogia stessa 8.

L’attenzione si rivolge in particolare ad alcune tra le norme che interessano determinati aspetti della persona cioè nome, onore e segreto.

Con riferimento al nome, la relativa norma del codice civile mira a tutelare "l’esatta imputazione all’individuo delle vicende che riguardano lui o la sua famiglia".

Essa garantisce quindi "l’interesse alla verità e non quello al riserbo in quanto non pone limiti alla circolazione delle vicende".

Limiti alla circolazione sono invece riscontrabili nella norma, art. 595 c.p., posta a tutela dell’onore. Si tratta, tuttavia, di limiti parziali poiché non si estendono a tutte le vicende intime, ma solo a quelle suscettibili di danneggiare la reputazione, cioè ad un ambito più ristretto di quello coperto dall’interesse alla riservatezza.

Neanche le disposizioni sul segreto sembrano apportare elementi a sostegno di una tutela generalizzata della riservatezza.

Esse, infatti, impongono vincoli alla diffusione di notizie solo a soggetti che si trovano in particolari condizioni o situazioni, ma non consentono l’imposizione di un obbligo generalizzato 9.

L’ultimo orientamento che resta da esaminare è quello che si basa sul ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

La tesi è stata esposta facendo riferimento all’art. 12 II comma delle disposizioni sulla legge in generale. Contemplato in esso, oltre allo strumento dell’analogia, "v’è quella sui generis forma di interpretazione, costituita dal ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato" 10. Tale forma di interpretazione consiste nel prendere in esame i "pilastri sui quali l’ordinamento giuridico si poggia" 11; una volta conclusasi positivamente l’indagine sull’esistenza di un dato principio generale, esso potrà trovare applicazione in relazione alla fattispecie che non riceve esplicita considerazione da parte del legislatore.

In quest’ottica l’attenzione si rivolge agli "attributi fondamentali della personalità umana" per affermare l’indubbia considerazione di essi da parte di ogni ordinamento giuridico come il presupposto per una libera esplicazione della persona stessa.

Tali attributi, proprio per la loro stretta appartenenza all’essenza della personalità, dovrebbero trovare sicura tutela al di là di ogni espressa manifestazione di volontà del legislatore. Ad essi appartiene certamente anche il diritto alla riservatezza, con conseguente affermazione dell’esistenza di un principio generale di tutela della stessa. La previsione di norme che tutelano espressamente alcuni attributi della personalità, nonostante l’esistenza del principio generale, si spiega in base a considerazioni di tecnica legislativa: a fronte della vigenza del principio generale, "il legislatore ha voluto prendere in considerazione solo quegli attributi ai quali ha inteso dare una disciplina particolare, che si discosta da quella del diritto soggettivo nella sua accezione più elementare" 12.

A conclusione di questa rassegna delle varie posizioni dottrinali e per dovere di completezza, si deve citare, a fronte dei tre orientamenti aventi carattere generale, perlomeno l’esistenza di tutto un ventaglio di opinioni positive o negative di tipo intermedio e che prendono in esame problematiche più circoscritte 13.

2. Orientamenti della giurisprudenza.

Alla sommaria panoramica delle diverse posizioni dottrinali, fa ora seguito l’indagine nell’ambito della giurisprudenza. Ciò sia per dare conto della frequente affermazione secondo la quale il diritto alla riservatezza è un istituto di creazione (anche) giurisprudenziale, sia per verificare quanto delle indicazioni della dottrina si è trasfuso nell’ambiente giudiziario, sia infine per l’autorevolezza delle posizioni espresse dalle più alte magistrature.

Le prime pronunce della giurisprudenza di merito, risalenti agli anni ‘50, furono occasionate, come detto in precedenza, da opere cinematografiche e pubblicazioni relative a vicende personali di personaggi noti, che portarono gli interessati ad invocare il diritto alla riservatezza dinanzi ai giudici.

Il primo caso riguarda due films sul tenore Enrico Caruso. Il relativo giudizio fu promosso dai familiari del tenore defunto i quali chiedevano al giudice di ordinare l’inibitoria circa la rappresentazione dei films in questione perché ritenuti lesivi della riservatezza del congiunto.

Tra le altre questioni giudiziarie si possono menzionare quella di Claretta Petacci, dell’attrice Lina Cavalieri e di Giacomo Puccini. Ma, al di là del riferimento particolare, si può affermare che nel primo caso giudiziario, così come in quelli immediatamente successivi 14, emerge l’esigenza di ponderare i contrastanti interessi riconducibili per un verso al diritto di cronaca, alla libertà dell’informazione e di espressione artistica e per l’altro al diritto dell’individuo di conservare un potere di esclusione dei terzi circa le vicende della sua vita privata.

L’operato dei giudici fu sostanzialmente orientato a ricercare un criterio di bilanciamento tra interessi comunque in conflitto 15, valutando poi nella contingenza del caso quale tra essi meritasse effettivamente di risultare prevalente. Dalla valutazione complessiva delle prime sentenze di merito si può desumere "il tentativo dei giudici di colmare una lacuna, ritenuta esistente nel sistema, attraverso strumenti interpretativi svariati e complessi" 16. In sintesi la giurisprudenza si dimostra favorevole al riconoscimento del diritto alla riservatezza anche in mancanza di una norma espressa e ricorre spesso, seguendo in ciò le indicazioni di una parte della dottrina, all’analogia, richiamando soprattutto la disciplina del diritto all’immagine.

Il secondo filone da esaminare riguarda la giurisprudenza di legittimità, nei cui orientamenti è dato rintracciare una linea evolutiva ben precisa.

La prima presa di posizione della Corte è espressa nella sentenza che conclude la vicenda giudiziaria relativa ai films sul tenore Caruso 17. In essa si manifesta un atteggiamento rivolto alla decisa negazione del diritto alla riservatezza affermando che "nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito come principio generale il rispetto assoluto all’intimità della vita privata e tanto meno come limite alla libertà dell’arte" , ricollegando la tutelabilità dell’interesse in questione esclusivamente al fatto che "[…] la conoscenza delle vicende della vita altrui non sia stata ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che impongano l’obbligo del segreto […]" , attraverso cioè comportamenti che integrassero gli estremi del fatto illecito. Secondo la Cassazione quindi "il tema ben poteva trovare la sua soluzione, senza il bisogno di inventare istituti nuovi, nel precetto generale del "neminem laedere", come specificato per l’appunto nell’art. 2043 c.c." 18. La decisione fu ovviamente salutata con favore da quella parte della dottrina che negava la tesi dell’esistenza del diritto alla riservatezza e, per converso, avversata dalla dottrina favorevole a tale tesi 19.

In un breve torno di anni la Corte si esprime in maniera fondamentalmente conforme 20, anche se il precedente orientamento è temperato dall’affermazione della "esistenza, nel nostro ordinamento, del divieto di attribuire alla persona fatti non veri o pensieri mai espressi o rispetto ai quali non sia stata comunque autorizzata la diffusione" 21.

Dopo questo primo indirizzo, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla materia nel 1963 22. La sentenza può considerarsi decisiva in quanto segna il mutamento della rigida posizione iniziale.

Dalla suddetta pronuncia non scaturisce ancora il riconoscimento incondizionato del diritto alla riservatezza, dato che la Corte ribadisce la mancanza di una norma che espressamente la contempli, respingendo inoltre la praticabilità dello strumento analogico 23. Tuttavia essa afferma l’esistenza di un "diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell’uomo come singolo" 24.

La formula richiama l’art. 2 Cost. che è posto quindi a fondamento del diritto in questione, dimostrando di accogliere, sulla scorta di autorevole dottrina 25, la configurazione monistica del diritto unico della personalità.

Da tale costruzione giuridica deriva il divieto di divulgare notizie attinenti alla vita privata dell’individuo "a meno che non sussista un consenso anche implicito della persona, desunto dall’attività in concreto svolta, o, data la natura dell’attività medesima o del fatto divulgato, non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza" 26.

Le determinazioni contenute nella sentenza tradiscono forse la tendenza a risolvere in modo salomonico le questioni nodali circa il diritto alla riservatezza, evitando in sostanza di pronunciarsi su di esse in maniera univoca.

Tale chiave di lettura trae conferma dal fatto che entrambi i filoni dottrinali contrapposti si dichiarano in qualche modo insoddisfatti della posizione della Cassazione. Da una parte si lamenta la mancanza di una puntuale determinazione dei confini del diritto in questione e conseguentemente dell’ambito entro il quale la riservatezza sarebbe tutelata, requisito necessario per l’esatta individuazione dei comportamenti dei terzi gravati da un dovere di astensione 27; per contro, la parte favorevole all’affermazione del diritto, si rende conto che comunque il mutamento di indirizzo della Corte non è sufficiente proprio perché la via da essa seguita è quella di ricondurre un’esigenza emergente e nuova nell’alveo dei tradizionali strumenti di tutela, sorvolando sulla questione di un preciso riconoscimento sostanziale ed operato in via autonoma.

La successiva tappa dell’iter evolutivo della giurisprudenza di Cassazione è rappresentata da una sentenza del 1975 28, nella quale la formula compromissoria consacrata nella precedente decisione sembra cedere il passo alla chiara affermazione del diritto in esame. La Corte porta in rilievo l’esistenza di un duplice fondamento, implicito ed esplicito, del diritto alla riservatezza: il primo viene individuato "in quel complesso di norme ordinarie e costituzionali che, tutelando aspetti peculiari della persona, nel sistema dell’ordinamento sostanziale, non possono non riferirsi anche alla sfera privata di essa" 29.

Il fondamento definito esplicito è fissato " in tutte quelle norme, contenute in modo particolare in leggi speciali, nelle quali si richiama espressamente la "vita privata del soggetto" o addirittura la riservatezza" 30.

La sentenza opera inoltre un espresso richiamo degli artt. 2, 3, 27, 29 e 41 Cost. quali norme da cui ricavare principi di "tutela della sfera privata del soggetto con conseguenti limitazioni ad altre garanzie costituzionali quali, per esempio, il diritto all’informazione" 31.

Volgendo lo sguardo ai tempi recenti 32, la Cassazione oggi riconosce pienamente l’esistenza di una giurisprudenza e dottrina consolidate in ordine all’esistenza, nel nostro ordinamento, di un diritto alla riservatezza.

In conclusione si riscontra, tra la prima e l’ultima rilevante decisione in materia, un vero e proprio capovolgimento di fronte dell’orientamento della Suprema Corte sulla questione dell’esistenza di un autonomo diritto alla riservatezza, risultante da una complessa attività ermeneutica delle norme positive, attraverso le fasi che si è cercato di schematizzare, stimolata in una certa misura anche dalle sempre crescenti esigenze di tutela avvertite nella realtà sociale.

L’ultimo filone giurisprudenziale che rimane da considerare è quello relativo alla Corte Costituzionale. Tuttavia il metodo d’indagine seguito per la Cassazione non è qui applicabile per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto perché non è possibile rintracciare un iter evolutivo che si presti ad una ricostruzione puntuale data la sporadicità delle pronunce in argomento.

In secondo luogo perché la Corte non ha mai avuto occasione di affrontare il problema dell’esistenza del diritto alla riservatezza come tema generale, ma solo in relazione ad aspetti settoriali.

Dalle diverse pronunce della Corte in cui esistono riferimenti, alquanto indiretti, alla riservatezza 33, si può dedurre un atteggiamento in qualche modo neutro, (nel senso che non prospetta né impedimenti né argomenti a favore di un riconoscimento del diritto in questione), semmai ispirato ad un criterio generale di bilanciamento degli interessi contrapposti 34. La sentenza che è necessario considerare più nello specifico è quella del 12 aprile 1973, n. 38 relativa alla questione della legittimità delle misure cautelari ex art. 700 c.p.c. dirette alle immagini non ancora pubblicate ma destinate alla pubblicazione, qualora sia in gioco la tutela dei diritti inviolabili della persona.

Nel caso di specie il problema centrale era quello di tutelare i diritti inviolabili dell’uomo, nel cui ambito la Corte riconduce il decoro, l’onore, la rispettabilità, la riservatezza, l’intimità e la reputazione.

Innanzitutto bisogna premettere che il campo d’elezione dei provvedimenti d’urgenza è proprio quello relativo alla tutela di diritti che, durante il tempo occorrente per l’ordinaria cognizione, è facile che subiscano il pregiudizio irreparabile richiesto dall’art. 700 c.p.c.

Il periculum in mora quindi sussiste pienamente per i diritti della personalità per i quali, una volta avvenuta la lesione, è praticamente impossibile ottenere un integrale ripristino della situazione esistente anteriormente all’offesa, a differenza dei diritti a contenuto patrimoniale che non possono mai essere pregiudicati dalle more del giudizio. Il fatto che si trattasse di immagini non ancora pubblicate non è sufficiente ad escludere l’applicabilità della misura data l’inequivocabile destinazione alla pubblicazione delle stesse, la qual cosa giustifica un’ulteriore anticipazione di tutela.

Questi aspetti sono stati tenuti nel giusto conto dalla Corte la quale inoltre, e questo è l’aspetto che più interessa in questa sede, in più passi della sentenza istituisce il raccordo tra i diritti della personalità summenzionati e i diritti inviolabili dell’uomo che la Costituzione salvaguarda.

Argomentando in tal modo la Corte mostra altresì di propendere per la tesi dell’art. 2 Cost. come norma aperta e non meramente riassuntiva dei soli diritti già espressamente garantiti dalla Carta stessa a tutto vantaggio di un riconoscimento costituzionale di questo diritto ipertestuale e successivo alla entrata in vigore della stessa.


NOTE

1. A. De Cupis, I diritti della personalità, I, Milano, 1973, pp. 256-257.
2. A. Pizzorusso, Sul diritto alla riservatezza nella Costituzione italiana, in Prassi e Teoria, 1976, p. 32.
3. Ci si riferisce alla sentenza di straordinaria importanza del Bundesverfassungsgericht del 15 dicembre 1983 in Neue Juristische Wochenschrift, 1984, p. 419, in cui essa, seppure in riferimento specifico al tema della protezione dei dati personali, menziona la diretta discendenza del diritto in questione dal diritto generale della personalità (Persönlichkeitsrecht), ricavabile dall’art. 2 I in combinato con l’art. 1 I GG, il quale viene dunque riconosciuto come fondamento costituzionale del diritto in oggetto.
4. G. Giampiccolo, La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, p. 465.
5. Ibidem, p. 466. Diverso è il punto di vista di P. Rescingno, Il diritto alla intimità della vita privata, in AAVV, Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale: Atti del terzo simposio di studi di diritto e procedura penali, Varenna, Villa Monastero, 5-7 settembre 1967/ promosso dalla Fondazione "Avv. Angelo Luzzani" di Como - Milano, Giuffrè, 1970, p. 54, che riconduce la considerazione unitaria del diritto alla "constatata insufficienza dei diritti nominati della personalità, fermati nella legge in un contesto storico ormai superato dal progresso tecnologico". Attraverso la costruzione "di un diritto generale ed assoluto della personalità, l’interprete si sente dispensato da un controllo dei singoli, nuovi diritti che nella pratica emergano e vengano rivendicati".
6. S. Rodotà, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna, Il Mulino, 1973, p. 129.
7. G. Pugliese, Il diritto alla "riservatezza" nel quadro dei diritti della personalità, in Riv. dir. civ., 1963, I., pp. 615-616.
8. L’indagine che segue è condotta da T.A. Auletta, Riservatezza e tutela della personalità, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 92 ss.
9. Per una critica ancora più radicale all’uso dell’analogia cfr.: F. Masci, Osservazioni critiche circa l’ammissibilità del diritto alla riservatezza, in AAVV, Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale, cit., pp. 368 ss. La sua tesi si fonda sulla "indeterminabilità a priori del contenuto concreto da attribuirsi al supposto diritto soggettivo alla riservatezza", il quale ha come necessario referente concreto la "soggettività dell’apprezzamento individuale", insuscettibile, per la sua relatività, di formare oggetto di similitudine.
10. B. Franceschelli, Il diritto alla riservatezza, Napoli, Jovene, 1960, p. 36.
11. Ibidem, p. 37.
12. Ibidem, p. 44. In senso contrario cfr.: F. Masci, Op. cit., pp. 371-372.
13. Cfr. A. De Mattia, A. Palladino, G. Galli, Il diritto alla riservatezza, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 39 ss; G. Giacobbe, Il " diritto alla riservatezza" in Italia, in Dir. soc., 1974, pp. 701 ss.
14. Un’esauriente esposizione delle prime sentenze si trova in: Pugliese, Op cit., p. 611, nota 15; A. Belvedere, Riservatezza e strumenti d’informazione, in Dizionario del dir. priv., Milano 1980, pp. 757 ss.; A. De Mattia, A. Palladino, G. Galli, Op. cit., pp. 73 ss.
15. E. Graziadei, Privatezza: rimedi vecchi e offese nuove, in Giur. it., 1971, IV, p. 1.
16. G. Giacobbe, Il "diritto alla riservatezza" in Italia, , in Dir. soc., 1974, p. 704.
17. Cass. 22 dicembre 1956 n. 4487, in Giur. it., 1957, I, l, p. 366.
18. E. Graziadei, Op. cit., p. 4.
19. Cfr.: G. Pugliese, Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla riservatezza, in Giur. it., 1957, I, l, p. 365 e G. Pugliese, Il diritto alla "riservatezza", cit., in cui l’autore fonda la sua critica sulla distinzione tra ius conditum e ius condendum: la Corte ha tenuto conto di questa distinzione resistendo alla tentazione di modificare apertamente il diritto positivo, attuando in tal modo una forzatura nell’interpretazione delle norme. La soluzione contraria avrebbe implicato "un indebito straripamento dei giudici dalla funzione giudiziaria in quella legislativa". Contra: A. De Cupis, Sconfitta in Cassazione del diritto alla riservatezza, in Foro it., 1957, I, p. 232.
20. Cass. 7 dicembre 1960, n. 3199, in Foro it., 1961, I, p. 43.
21. G. Giacobbe, Op. cit., p. 705.
22. Cass. 20 aprile 1963 n. 990, in Foro it., 1963, I, p. 877.
23. P. Rescigno, Op, cit., pp. 43-44.
24. Cass. cit.
25. G. Giampiccolo, Op cit., pp. 465 ss.
26. Cass. cit.
27. G. Pugliese, Il diritto alla "riservatezza", cit., p. 625.
28. Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in Dir. aut., 1975, p. 351.
29. G. Giacobbe, Il diritto alla riservatezza nella prospettiva degli strumenti di tutela, in AAVV, Il riserbo e la notizia, cit., p. 113.
30. G. Giacobbe, Op. ult. cit., p. 114. Per l’analisi di tali norme v. infra, capitolo secondo, nella parte dedicata all’analisi del diritto positivo.
31. Ibidem, p. 114.
32. Cfr., ad esempio, Cass. 21 febbraio 1994, n. 1652, in Giur. it., 1995, I, 1, p. 298.
33. In tema di pubblicità delle udienze penali si veda la sentenza del 27 luglio 1992, n.373, in Arch. nuova proc. pen., 1992, p. 491, in cui la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 441 c.p.p. che non prevede la pubblicità del giudizio abbreviato. Tale deroga è motivata proprio dalla necessità, tra le altre, di garantire "una certa riservatezza, per porre al riparo l’imputato da indiscrezioni, che possano ledere la sua figura di uomo". In materia di segreto istruttorio cfr. la sentenza dell’8 settembre 1995, n. 420, in Foro amm., 1996, p. 9; la sentenza 11 marzo 1993, n. 81, in Giur. it., 1995, I, p. 108 (nota Di Filippo), è relativa alla materia delle intercettazioni: la Corte riconosce, con espresso richiamo all’art. 15 Cost., una sfera giuridica protetta da riservatezza che abbraccia non solo il contenuto della conversazione, ma anche l’identità dei soggetti e i riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa. Da ultimo, in materia di segreto professionale, v. Corte Cost. 28 gennaio 1981, n. 1, in Giur. cost., 1981, I, p. 3 (nota), che affronta il tema dell’esonero dall’obbligo di rendere testimonianza, in seno al processo penale, di determinate categorie di soggetti, il quale ha la sua ragion d’essere proprio nella "comune esigenza di riservatezza attinente a sfere di interessi costituzionalmente rilevanti che il legislatore ritiene prevalenti rispetto al contrapposto interesse alla giustizia, che è alla base del dovere di testimonianza".
34. G. Giacobbe, Il "diritto alla riservatezza" in Italia, cit., p. 709. Il criterio di bilanciamento concerne in particolare i rapporti con la libertà di manifestazione del pensiero, nella prospettiva dei limiti ad essa opponibili.