Le armi a disposizione del cittadino per la difesa dall’abuso dei propri dati personali

di
Massimo Prosperi
(consulente giuridico del sito www.privacy.it)

 

Nessuno dubitava che la penetrazione nella società italiana di una cultura della privacy sarebbe stato un processo lento e difficoltoso.

A distanza di oltre due anni dalla entrata in vigore della c.d. legge sulla privacy la quasi totalità dei soggetti pubblici e privati che trattano dati personali si trova in condizioni di maggiore o minore irregolarità rispetto agli obblighi imposti dalla legge medesima.

In verità, il primo periodo di vita della legge è trascorso in un clima di "tolleranza di fatto" da parte dell’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), la quale si è astenuta o limitata nell’esercitare i suoi poteri in materia proprio per consentire ai soggetti interessati dalla normativa di digerire e comprendere le nuove regole di comportamento nella gestione dei dati personali dei cittadini.

Duole purtroppo constatare che tanto la Pubblica Amministrazione quanto gli operatori economici privati si sono in molti casi adagiati nell’inerzia piuttosto che fruttare questo tempo prezioso per porsi in linea con la legge.

L’autorità Garante, in occasione della seconda relazione annuale al Parlamento, ha annunciato che muterà il proprio atteggiamento per iniziare ad assolvere con decisione ai compiti che la legge sulla privacy gli attribuisce, il che significa, principalmente, maggiore e più penetrante attività di controllo e monitoraggio dei trattamenti di dati da chiunque effettuati nel territorio nazionale, con possibilità di ispezioni, accertamenti, inflizione di sanzioni amministrative e denunce all’autorità giudiziaria di comportamenti che integrano gli estremi dell’illecito penale in materia di trattamento dati. In altre parole, le maglie della rete iniziano a stringersi e il Garante sarà agevolato in questo senso dalle segnalazioni e dai reclami dei cittadini che sempre più frequentemente percepiscono e denunciano comportamenti non ortodossi attuati da uffici pubblici e da soggetti privati. La fase transitoria sembra davvero essere cessata e i beneficiari hanno solo in minima parte sfruttato la dilazione loro accordata per porsi nelle condizioni di operare nel pieno rispetto della legalità. Ciò vale soprattutto in riferimento all’art. 10 della legge sulla privacy che impone a chiunque raccolga dati presso l’interessato (e, a certe condizioni anche presso terzi) di fornire allo stesso tutte le informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento degli stessi, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti di cui all'articolo 13 della legge 675, il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

Attualmente, in sintesi, ogni qualvolta si riempie (anche di propria iniziativa) un modulo presso un ufficio pubblico o si viene intervistati (anche telefonicamente) per un sondaggio commerciale o si viene contattati da qualsiasi organizzazione che propone beni o servizi si dovrebbero ricevere preventivamente le informazioni previste nel suddetto art. 10. Si tratta di un’attività importantissima poiché soltanto in questo modo l’interessato è posto nelle condizioni di conoscere esattamente lo scopo del trattamento, l’uso che verrà fatto delle informazioni cedute e, soprattutto, a quali altri soggetto verranno comunicate o diffuse.

Le informazioni personali circolano e sono utilizzate con impensabili vantaggi economici e spesso il cittadino medio ha una scarsissima percezione del fenomeno. Lo strumento per esercitare un vero ed effettivo potere di controllo sui propri dati è rappresentato dall’art. 13 della legge sulla privacy. Si tratta di uno strumento che ancora oggi è pressoché inutilizzato e del quale è invece opportuna una conoscenza il più possibile diffusa e generalizzata. Tale norma riconosce a chiunque il diritto di rivolgersi a chi si sospetta conservi e utilizzi informazioni sul proprio conto per ottenere precise notizie circa dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro provenienza, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. Sempre in forza dello stesso articolo ci si può opporre al trattamento di dati personali finalizzato all'attività di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Si può inoltre ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, oppure l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati inesatti o incompleti.

Tali diritti possono essere esercitati, per esemplificare, nei confronti di un ufficio pubblico, di una agenzia immobiliare, di una banca, di una compagnia di assicurazioni o delle tanto criticate imprese che inviano materiale pubblicitario ingolfando la cassetta postale del destinatario.

Tutti questi soggetti, una volta investiti di una richiesta tra quelle previste dall’art. 13, sono tenuti a darvi corso senza ritardo. In caso di rifiuto espresso, di inerzia o di risposta insufficiente, li si può costringere proponendo ricorso al Garante. Si tratta di un procedimento estremamente economico e rapido (destinato a concludersi, di norma, entro venti giorni) attraverso il quale il soggetto inadempiente è costretto a rendere al cittadino le informazioni richieste o a cessare l’uso dei suoi dati personali, in altre parole, a dimenticarsi di lui.

L’art. 13 non si risolve, dunque, nel desolante "diritto a sapere di essere schedati", ma risulta essere uno strumento, si ripete, economico, snello e alla portata di tutti, attraverso il quale ogni individuo può, con uno sforzo minimo, riappropriarsi del controllo sui propri dati personali, far cessare comportamenti che in alcuni casi raggiungono la soglia dell’intollerabile disturbo (ad esempio telefonate non gradite in orari impossibili) o che creano ricchezza attraverso il mercato della compravendita di informazioni personali lasciando all’oscuro il soggetto cui esse si riferiscono. Si tratta, in definitiva, di uno strumento capace di far crescere il livello di civiltà e correttezza nei rapporti interindividuali, con la Pubblica Amministrazioni e con gli operatori commerciali e, in una parola, di migliorare la qualità della vita di ognuno.

Perché il potere di controllo raggiunga un livello quantitativo e qualitativo apprezzabile è necessario che ciascuno conosca ed eserciti attivamente i diritti che gli art. 10, 13 e 29 della legge n. 675/96 gli riconoscono.


Roma maggio 1999