La tutela civile delle informazioni personali delle persone giuridiche di
Molto spesso lanalisi dei rapporti tra la legge 675/96 e le imprese si concentra sulle problematiche scaturenti dalla considerazione di queste ultime come soggetti attivi del trattamento di dati e quindi come titolari di obblighi e adempimenti di varia natura e di ardua comprensione. Tuttavia, mutando angolo di visuale, giova rammentare che anche le imprese sono considerate come soggetti ammessi a fruire della tutela prevista dalla legge 675/96, la quale abbraccia non solo gli individui ma anche soggetti diversi dalle persone fisiche, siano essi dotati o meno di personalità giuridica. Del resto tale omogeneità di disciplina era imposta dalla diretta precettività del principio costituzionale di eguaglianza con il quale avrebbe invece contrastato ladozione di un trattamento normativo differente basato soltanto sulla veste giuridica di soggetti che si trovano, in ipotesi, nelle medesime condizioni sostanziali. Lestensione di tutela è quanto mai opportuna poiché un trattamento incontrollato di dati possiede certamente la capacità di offendere alcuni attributi fondamentali delle imprese in modo tale da danneggiarne, a volte in maniera irreversibile, limmagine, la rispettabilità, il decoro, laccesso al credito o ad altri servizi, la fiducia di fornitori e avventori e così via, sino ad investirne lattività nel suo complesso. La fondatezza di tale pericolo è dimostrata dalla circostanza che, già prima della entrata in vigore della legge 675/96, era operante in seno allordinamento civile un insieme di norme poste ad esclusiva protezione della riservatezza delle persone giuridiche. Si vedano, a mero titolo di esempio, lart. 2105 c.c., che fa obbligo al lavoratore di non "divulgare notizie attinenti allorganizzazione e ai metodi di produzione dellimpresa"; lart. 2407 c.c., che impone ai sindaci il mantenimento del "segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio"; lart. 2622 c.c., che riguarda la divulgazione di notizie sociali riservate, il quale prevede sanzioni penali per "gli amministratori, i direttori generali i sindaci e i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono, a profitto proprio od altrui, di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione"; lart. 2598 c.c., n. 2, che definisce come concorrente sleale "chiunque diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sullattività di un concorrente". Ancora, tra le leggi speciali in materia di società, sono degne di menzione la L. 7 giugno 1974 n. 216, istitutiva della CO.N.SO.B che, allart. 3 lett. b, limita i poteri della Commissione stessa di richiedere a società e ad enti la pubblicazione di dati e notizie necessari per linformazione del pubblico, nonché la L. 17 maggio 1991, n. 157 recante norme relative alluso di informazioni riservate nelle operazioni su valori mobiliari, che crea una disciplina repressiva del c.d. insider trading recuperando la fattispecie di cui si interessa lart. 2622 c.c. e ampliandone lambito (dirigenti, revisori dei conti); detta legge stabilisce sanzioni penali per tutti quei soggetti che, venendo a conoscenza di informazioni riservate in ragione della loro posizione allinterno della società (partecipazione al capitale, esercizio di una funzione, professione o ufficio), pongono in essere una serie di attività (operazioni su valori mobiliari, comunicazione dei dati a terzi o consiglio a terzi di compiere operazioni sui valori mobiliari cui le informazioni si riferiscono) servendosi delle informazioni medesime. La considerazione complessiva delle suesposte norme mostra limpegno profuso dal legislatore nellapprestare adeguata ed effettiva tutela alla riservatezza delle notizie aziendali, specie se si riflette sulla natura delle sanzioni predisposte da talune delle disposizioni rapidamente scorse: la stigmatizzazione penale di alcuni dei comportamenti sopra descritti è indice della valutazione della riservatezza dellimpresa come un bene essenziale degno di una tutela rafforzata. Diversamente, risulterebbero violati due principi cardine operanti in materia penale. Ci si riferisce innanzitutto al principio di proporzione: tenendo presente leffetto tipico della sanzione penale, cioè la privazione della libertà personale tutelata dallart. 13 Cost., il ricorso a tale strumento è legittimo solo per tutelare beni di valore uguale o maggiore alla libertà personale, cioè beni di rango parimenti costituzionale; in secondo luogo viene in rilievo il principio di sussidiarietà (strumento penale come extrema ratio) secondo il quale luso della sanzione penale appare legittimo solo quando il bene giuridico non sia adeguatamente tutelabile attraverso strumenti extrapenali. Laspirazione dellordinamento ad assicurare lintegrità della sfera riservata dellimpresa ha trovato ulteriore realizzazione nella legge 675/96. Tra le altre, detta legge contempla anche disposizioni di notevole importanza in materia di responsabilità per danni arrecati a cagione di un trattamento di dati personali. Date le premesse svolte, il tema della responsabilità per fatto illecito investe le imprese nel possibile duplice ruolo di danneggiante gestore del trattamento e di danneggiato soggetto passivo del medesimo. Il sistema della responsabilità civile per danni da trattamento di dati emerge dalla combinazione degli artt. 18 e 29, IX comma. Secondo la lettura combinata delle due disposizioni, un trattamento di dati personali è idoneo a causare entrambe le specie di danno tradizionalmente conosciute dallordinamento: quello patrimoniale, apprezzabile cioè secondo la consolidata teoria della differenza (negativa) nel complesso dei beni del paziente a causa dellevento lesivo; e, limitatamente alle persone fisiche, quello non patrimoniale (sofferenze, risentimento, compressioni o turbamenti della personalità, dolore) che, secondo limpostazione tradizionale è risarcibile solo nei casi espressamente preveduti dalla legge (cfr. art. 2059 c.c.). Normalmente, per effetto del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., i danni non patrimoniali sono risarcibili solo a condizione che lillecito civile rivesta anche profili di antigiuridicità penale. Il sistema generale risultante dalle due disposizioni è stato però superato dallart. 29 ultimo comma della legge 675/96 nello stabilire che "il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dellart. 9", giacché linosservanza di esso non è comportamento penalmente sanzionato. Lestensione determinata dalla norma si dimostra tanto più opportuna se si riflette sulla circostanza che lo strumento risarcitorio non spiega solo un ruolo di riattribuzione del risultato utile mai conseguito attraverso lequivalente pecuniario, ma persegue anche finalità satisfattive per la vittima e/o generale o special preventive o ancora punitive nei confronti dellautore dellillecito (il che, se condiviso, legittima lapplicabilità della sanzione civile anche in assenza di un danno economicamente quantificabile). A ben vedere la violazione dei principi descritti dallart. 9 possiede una spiccata attitudine a provocare danni non patrimoniali. La letteratura su questo specifico tema narra spesso di disavventure patite da soggetti i cui dati circolavano liberamente pur non essendo aggiornati o completi. Due casi emblematici (citati rispettivamente da C. Sarzana e J. Shattuck) sono i seguenti: il primo clamoroso episodio è accaduto negli Stati Uniti ad un giovane studente di colore, tale Terry Dean Rogan, che aveva malauguratamente perduto il portafogli e, con esso, la patente di guida, il documento di identità e la carta di credito. I documenti furono utilizzati da un criminale in seguito ricercato per due omicidi e svariate rapine. I suoi dati, risultanti dai documenti del giovane Rogan e quindi inesatti, entrarono nel circuito degli schedari informatici di polizia e FBI. A causa di tale disguido Rogan fu arrestato una prima volta e poi rilasciato dopo cinque giorni di detenzione per levidenza dellerrore commesso. Nonostante ciò i dati non furono corretti e il giovane dovette subire ancora quattro arresti del tutto ingiustificati. La seconda vicenda riguarda il caso di un cittadino di New York al quale fu rifiutato un posto di lavoro poiché un rapporto di credito computerizzato mostrava che, alletà di tredici anni, era stato temporaneamente ospitato in un istituto di sanità mentale. I dati non specificavano però che il soggetto era orfano e che, al momento, quella struttura era lunico luogo in cui le autorità potevano sistemarlo per un periodo di quattro anni. Una volta chiarita la concreta dimensione dei problemi che le violazioni dellart. 9 sono atte a produrre, può comprendersi agevolmente il motivo per cui è bene che il IX comma dellart. 29 sia tenuto nel massimo conto da chi gestisce un trattamento di dati personali. Infatti, la tendenza giurisprudenziale (si considerino, a titolo di esempio le decisioni in materia di risarcimenti per labuso dellimmagine altrui) è quella di accordare cospicui risarcimenti a titolo di pecunia doloris; ciò è anche possibile perché la determinazione del quantum è fatalmente rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice a causa dellimpossibilità di riferirsi a parametri materiali di valutazione. In linea generale lart. 18 ha istituito un legame tra i danni cagionati per effetto di un trattamento di dati personali e lart. 2050 c.c. relativo alla responsabilità per lesercizio di attività pericolose. Lart. 2050 c.c. configura una forma di responsabilità speciale aggravata che si caratterizza per due elementi: la pericolosità intrinseca allattività o determinata dagli strumenti utilizzati; la presunzione di responsabilità dellesercente che porta ad uninversione dellonere della prova in ordine alla sussistenza o meno della responsabilità. In relazione alla valutazione della pericolosità il fatto che il legislatore non abbia distinto tra trattamenti elettronici e trattamenti eseguiti senza lausilio di mezzi automatizzati induce a ritenere che il trattamento di dati (e non solo linformatica di per sé) è stato considerato attività pericolosa per sua stessa natura; la valutazione dei mezzi adoperati potrà costituire un criterio sussidiario per fondare un grado di diligenza superiore. Corollario di questa affermazione è che il danneggiante non potrebbe divincolarsi dalla obbligazione risarcitoria invocando la minore capacità offensiva dei propri archivi cartacei. Giurisprudenza e dottrina sono discordi circa la natura di questa forma di responsabilità, cioè se essa sia responsabilità per colpa oppure oggettiva. La questione non è priva di rilievi pratici giacché ladozione delluna o dellaltra impostazione finisce per influire in modo determinante sul momento genetico della responsabilità e sulla prova liberatoria. Infatti, se si aderisce alla tesi della colpa, il fatto che fa sorgere la responsabilità risiede nella violazione di regole di prudenza e perizia; in questo caso la presunzione è vinta dimostrando il rispetto della diligenza professionale in maniera congrua rispetto allattività svolta. Secondo limpostazione che propende per la responsabilità oggettiva prescindendo da elementi di colpa, la prova liberatoria è raggiunta solo dimostrando un eventuale decorso causale assolutamente atipico o lesistenza dellelemento ezioclastico, cioè la mancanza del nesso di causalità tra attività pericolosa e danno (es. caso fortuito in cui può rientrare a certe condizioni anche il fatto del danneggiato). Tale impostazione probabilmente considera la situazione in esame in termini di creazione di un rischio connesso con la percezione di unutilità e soddisfa lesigenza sociale di far sopportare i danni procurati dallattività a chi da essa trae vantaggio (secondo il principio id est cuius commoda eius et incommoda): lesercente di attività pericolosa risponderebbe così per il solo nesso di causalità fra lazione e levento. Tuttavia, ciò contrasta con il tenore letterale dellart. 2050 c.c. che espressamente lega lesonero da responsabilità alladozione di misure idonee, cioè alla mancanza di colpa. Il problema si pone più esattamente in questi termini: la responsabilità di natura colposa tende ad essere trasformata in oggettiva ad opera della giurisprudenza che spesso dilata a tal punto lambito delle misure "idonee" sino a ricomprendervi situazioni che, a causa delle dimensioni dellimpresa o delle concrete modalità dellattività svolta che si avvale di apporti professionali e tecnici quanto mai eterogenei, di fatto sfuggono al controllo del titolare dellattività medesima. Ma anche in casi siffatti la responsabilità potrebbe essere ricondotta alle figure della culpa in eligendo, vigilando o custodiendo, piuttosto che a mera responsabilità oggettiva Conseguentemente risultano private di ogni fondamento quelle critiche mosse allart. 18 considerato fonte di una responsabilità troppo estesa (perché oggettiva) che costringerebbe il danneggiante ad un onere della prova praticamente impossibile da assolvere (la tanto temuta probatio diabolica); in realtà la situazione è esattamente capovolta: la prova che il danno è dovuto a semplice responsabilità oggettiva, cioè ad una causa non imputabile al soggetto nemmeno sotto forma di deficienza dello sforzo diligente, vale a sollevare dallobbligo di risarcire. Lambito delle misure idonee ad evitare il danno non è circoscritto alle sole misure di sicurezza (art. 15), ma si estende a tutte le prescrizioni, normative e non (G. Buttarelli, lattuale Segretario Generale dellAutorità Garante ritiene che: "lidoneità delle misure va valutata in rapporto al complesso delle disposizioni primarie e secondarie situate anche al di fuori della legge del 1996, ivi comprese le prescrizioni impartite al titolare dal Garante o comprese nei codici di deontologia e di buona condotta"), che si traducono in regole di diligenza professionale la quale si è detto essere il parametro su cui valutare la sussistenza della responsabilità. Parallelamente al risarcimento in forma generica o per equivalente, considerato listituto destinato ad operare in via prevalente in materia di lesione della privacy, è necessario occuparsi anche del risarcimento in forma specifica previsto dallart. 2058 I comma c.c. (c.d. restitutio in integrum). Questo è finalizzato, quando possibile in tutto o in parte, a restituire al bene distrutto o diminuito lintegrità di cui godeva anteriormente alla lesione; tradizionalmente si afferma che il risarcimento in forma specifica è scarsamente praticabile per le offese al diritto alla riservatezza, mentre può risultare efficace per tutelare beni quali lonore, la reputazione, lidentità personale degli individui o la rispettabilità ed il prestigio dellimpresa (ad esempio attraverso la pubblicazione di una rettifica delle informazioni lesive o della sentenza che accerta la violazione). Tali strumenti mirano dunque a realizzare linteresse alla verità di fatti e circostanze che, in quanto inesatti o falsi, hanno determinato, in ipotesi, conseguenze dannose allinteressato e sempre una falsa rappresentazione offendendo il diritto ad una corretta, veritiera e attuale rappresentazione dellindividuo o della azienda agli occhi della collettività e degli altri operatori economici. Nel quadro del problema della "false light" agli occhi del pubblico, un ruolo decisivo è giocato dai requisiti di qualità dei dati e, sub specie, dal principio dellesattezza e del correlativo aggiornamento dei medesimi proprio per le gravi conseguenze che le informazioni inesatte o datate possono produrre a carico dellinteressato. Sfortunatamente, grazie al mito della infallibilità degli elaboratori, i dati da questi generati tendono a beneficiare di una generale presunzione di esattezza. Le stesse considerazioni valgono per i dati incompleti, i quali forniscono una falsa rappresentazione della situazione personale o economica di un soggetto. Si pensi a quali effetti devastanti avrebbe sullattività economica la circolazione di dati inesatti relativi alla solvibilità o ad un fallimento erroneamente dichiarato senza ladozione di adeguati correttivi tesi a ristabilire la verità dei fatti. La prassi di registrare informazioni senza riprodurre il contesto loro proprio determina insiemi di dati che possono facilmente distorcere la situazione reale e attuale di un soggetto. Orbene, proprio a motivo di queste considerazioni, lart. 13 della legge 675/96 ha conferito allinteressato un potere di controllo sui propri dati, esercitabile attraverso il diritto di accesso alle informazioni detenute dai raccoglitori. I "diritti dellinteressato" enumerati dallart. 13 altro non sono che articolazioni e specificazioni del generale diritto di accesso la cui funzione preminente è laccertamento del rispetto dei principi di cui allart. 9 della legge medesima. Si crea così un doppio filo che lega lart. 9 allart. 13 in modo che le due disposizioni siano luna lo specchio dellaltra nel rapporto tra doveri del soggetto che procede al trattamento e diritti del soggetto interessato. Il rapporto tra il generale diritto di accesso e i diritti elencati nellart. 13 è di natura squisitamente strumentale nel senso che laccesso costituisce il presupposto per la conoscenza dellesistenza di dati e delle notizie identificative dellorigine di essi, delle finalità e delle modalità del trattamento e del soggetto che vi procede (v. art. 13, comma I, lett. a, b, c). La realizzazione di questa funzione informativa porrà poi il soggetto in condizione di esercitare tutte le azioni consequenziali che riterrà opportune tra quelle previste nel prosieguo dellart. 13. Tornando al tema del rapporto tra risarcimento in forma specifica e diritto alla riservatezza, esso, si è detto, non risultava idoneo a tutelare tale diritto per lovvia impossibilità di cancellare dalla memoria altrui uninformazione che non si voleva far conoscere. Il diritto di privacy appare tutelabile, in via reattiva, solo per quanto riguarda il protrarsi degli effetti dannosi (attraverso linibizione pro futuro della ulteriore comunicazione della notizia e relativo utilizzo non autorizzato, il risarcimento del danno). Le considerazioni che precedono necessitano però di essere rivalutate alla luce della recente legge 675/96 che potrebbe offrire spunti per lutilizzo in tema di privacy dellistituto della restitutio in integrum. Si è detto che questultimo ha come scopo tipico la ricostituzione del bene distrutto o diminuito. Orbene lart. 13 della citata legge prevede tra i diritti dellinteressato quello di "ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima [ ] dei dati trattati in violazione di legge". Dunque nel caso in cui abbia subito la violazione del proprio diritto allautodeterminazione informativa linteressato può ottenere la ricostituzione dellintegrità della propria sfera privata (cioè essere restituito nella situazione anteriore al verificarsi della lesione) attraverso leliminazione delle informazioni dalla sfera di disponibilità dellautore dellillecito agendo sulla memoria dellarchivio cartaceo o elettronico. Nonostante questi spunti, risulta fuor di dubbio che lo strumento risarcitorio è stato concepito per i diritti a carattere patrimoniale. In questa prospettiva vè chi ne evidenzia linsufficienza e linidoneità a realizzare uneffettiva tutela della sfera privata a causa del carattere successivo e reattivo del rimedio e della quasi totale impossibilità di ricondurre la situazione allo stato anteriore al verificarsi della lesione. Per questi motivi si ritiene necessario che al risarcimento siano affiancati mezzi di tutela di natura preventiva, in grado cioè di operare prima che la lesione si verifichi (azione inibitoria, misure cautelari reali). Il risarcimento del danno, specie nella situazione attuale, non esplica nemmeno un effetto deterrente (che è lunico effetto di natura preventiva che gli si può attribuire), poiché, in unepoca in cui luso di informazioni personali è praticato da soggetti pubblici e privati organizzati e dotati di notevoli risorse economiche, questi possono utilizzare strumenti quali lassicurazione o laumento del costo di beni e servizi per ammortizzare i maggiori costi derivanti dalla condanna ad un risarcimento danni. Ottobre 1998 |