IL SITO DELLA SETTIMANA (http://www.eff.org)

I nostri lettori già conoscono la Electronic Frontier Foundation, l’organizzazione statunitense senza fini di lucro "finalizzata a proteggere le libertà civili, tra le quali la privacy e la libertà di espressione nell’arena dei computer e di Internet". La home page del suo sito (http://www.eff.org) riporta questa settimana la notizia di una recentissima sentenza sulla libertà di parola nel cyberspazio, nella quale una Corte federale di Seattle ha confermato il diritto di parlare in maniera anonima su Internet. Il giudice Thomas Zilly ha infatti annullato una citazione che imponeva a InfoSpace, un fornitore di servizi Internet, di rivelare le identità di 23 personeche avevano usato degli pseudonimi nel partecipare a un servizio di messaggistica su Internet.

La sentenza, sollecitata dall’Unione americana per le libertà civili (Aclu) e dalla Fondazione di frontiera elettronica (Eff), è la prima del suo genere negli Usa con riguardo alle conversazioni anonime di una terza parte. Il caso differisce da tutti quelli precedenti relativi all’anonimato su Internet in quanto J. Doe, uno dei conversatori anonimi che ha rappresentato in giudizio la Eff, non è una parte in causa, né sul suo conto sono state fatte dichiarazioni di responsabilità.

"Si tratta di una sentenza importante per la libertà di parola su Internet" - ha affermato Aaron Caplan, procuratore legale dell’Aclu - perché la Corte ha riconosciuto che si possono esprimere opinioni on-line senza preoccuparsi che la propria privacy sia minacciata da un’azione legale che non ha nulla a che vedere con l’interessato. Si ha il diritto di parlare in maniera anonima in una bacheca elettronica di Internet come pure quello di distribuire un volantino pubblicitario usando uno pseudonimo".

La Aclu e la Eff hanno sostenuto che la Corte deve adottare per la Rete lo stesso criterio attualmente impiegato per determinare se si debba imporre l’identificazione delle fonti anonime di giornalisti o di membri di organizzazioni private. Secondo questo criterio, la Corte deve dapprima stabilire se la parte che richiede le informazioni private protette ne abbia una necessità effettiva nel caso concreto, e se non possa procurarsele in altro modo. Se è questo il caso, la Corte deve bilanciare il danno derivante ai conversatori anonimi con la necessità dell’attore di scoprire l’identità del conversatore.