PUBBLICITA’ SULLA RETE: LIMITAZIONI ALLO "SPAMMING"

L’ampiezza del fenomeno ha spinto le autorità di controllo a regolamentare in modo più preciso la prassi dello "spamming". Il regime è più o meno severo a seconda del Paese. Una direttiva impone di tutelare gli utenti contro l’invio automatico di messaggi di promozione commerciale.

L’invio di e-mail non sollecitate di natura pubblicitaria, il cosiddetto "spamming", è una prassi che ha trovato rapida diffusione. In effetti, questa nuova forma di pubblicità offre un notevole vantaggio per le imprese, le quali, con un budget ridotto, possono raggiungere su Internet un mercato di varie migliaia o addirittura vari milioni di persone.

Tuttavia, i destinatari di questi messaggi denunciano con forza crescente gli abusi e gli inconvenienti che ne derivano: ingorgo delle caselle di posta elettronica, rallentamento dei tempi di connessione, saturazione del sistema informatico…

La giustizia americana ha già avuto modo di apprezzare queste controversie che vedono la contrapposizione di imprese di marketing diretto e utenti. Una prima decisione del 4 novembre 1996, da parte della Corte del distretto orientale della Pennsylvania, ha infatti autorizzato AOL, in quanto fornitore di accesso, a filtrare i messaggi pubblicitari provenienti dalla società Cyberpromotion — la cui attività consiste appunto nel marketing diretto via Internet.

Nel caso in oggetto, in particolare, il tribunale ha respinto l’argomentazione della Cyberpromotion secondo cui questa attività di filtro rappresentava una violazione della libertà di espressione sancita dalla costituzione americana. AOL ha successivamente ottenuto ragione anche in numerosi altri procedimenti di natura analoga.

Anche in Francia alcuni fornitori di accesso sono stati invitati dagli utenti ad attivare un filtro sull’invio di e-mail pubblicitarie. Il segreto della corrispondenza, la cui violazione è sanzionata dall’art. 226-15 del nuovo Codice penale, può comunque impedire ad un fornitore di accesso di visualizzare il contenuto dei messaggi di posta elettronica presenti nelle caselle dell’utenza al fine di operare questa cernita.

Tuttavia, come indicato dal Consiglio di Stato nel rapporto su "Internet e reti digitali", "lo spamming, nella sua intenzionalità di disturbo (…) deve poter essere sanzionabile vuoi attraverso la legge Godfrain (articolo 323-2 del Codice penale, relativo alla compromissione volontaria del funzionamento di un sistema), vuoi, eventualmente, estendendo ad altre forme di comunicazione effettuata con intento di disturbo l’applicabilità dell’articolo 222-16 del Codice penale — che punisce le chiamate telefoniche indesiderate".

L’ampiezza del fenomeno ha comunque spinto le autorità di controllo a regolamentare in modo più preciso la prassi dello "spamming", dato che la direttiva europea del 15 dicembre 1997 impone agli Stati membri, in base all’art. 22, di prevedere nel diritto nazionale una disposizione che tuteli gli utenti dall’invio automatico di messaggi a fini di promozione commerciale.

Per lo stesso motivo, la proposta di direttiva europea del 18 novembre 1998 relativa agli aspetti giuridici del commercio elettronico, modificata il 1 settembre 1999, prevede la creazione di registri di "opt out" per quanto riguarda le offerte commerciali trasmesse attraverso strumenti di comunicazione diversi dal fax o dai dispositivi automatici di chiamata. Il sistema proposto consiste nel vincolare l’invio di messaggi pubblicitari all’assenza di un’opposizione manifesta da parte del destinatario. Spetta a quest’ultimo esprimere il rifiuto di ricevere posta elettronica non sollecitata, facendosi inserire in registri appositamente creati a tale scopo.

Alcuni Paesi (Austria, Belgio, Italia) hanno adottato una soluzione che intende offrire una tutela ulteriore, quella basata sul cosiddetto "opt in" — ossia, il divieto di inviare messaggi pubblicitari senza il previo consenso del destinatario. Peraltro, la direttiva europea prevede che "la pubblicità tramite posta elettronica non sollecitata deve essere identificabile come tale in modo chiaro e inequivocabile, a partire dal momento in cui il destinatario la riceve".

Queste previsioni sono riflesse anche dai codici deontologici, ed in particolare dal Codice internazionale di condotta in materia di pubblicità messo a punto dalla Camera di commercio internazionale (CCI) il 2 aprile 1998, relativo alla pubblicità ed al marketing su Internet. Il Codice stabilisce in modo espresso che "deve essere possibile distinguere chiaramente la pubblicità in quanto tale, indipendentemente dalla forma e dal supporto utilizzati. Qualora il messaggio sia diffuso su media che contengano informazioni o articoli redazionali, esso deve essere presentato in modo da farne risaltare chiaramente la natura pubblicitaria".

Nello stesso spirito il Geste [Associazione degli editori di servizi in linea] propone che i firmatari del proprio codice di condotta si impegnino ad informare sulle coordinate del mittente e sull’oggetto del messaggio, ed a recare un’indicazione del tipo: "Se non desiderate ricevere altri messaggi da parte nostra, vi preghiamo di rispedirci il presente messaggio."

Il Geste propone inoltre di integrare queste misure di natura informativa con uno strumento tecnico evoluto, ad esempio "una classificazione dei messaggi ricevuti per tipologia (pubblicitaria, politica, religiosa…)" nonché con "un sistema di screening installato dal fornitore di accesso o dallo stesso internauta".

Infine, vogliamo ricordare che questi messaggi di posta elettronica presuppongono comunque l’utilizzo di un archivio di dati personali.

Al riguardo la CNIL sta per pubblicare sul proprio sito un rapporto esaustivo sulle questioni sollevate dalla posta di natura pubblicitaria. La CNIL ricorda che in questi casi la tutela è rappresentata dall’informazione preventiva dell’interessato, all’atto della raccolta iniziale dei dati, in modo da consentirgli di opporsi al loro trattamento.

(Ndr: articolo pubblicato su Les Echos — Le quotidien de l’economie, del 6 gennaio)