CRONACA E RISERVATEZZA DEL MINORE di
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E INTERESSE DEL MINORENNE Nella lettera della Costituzione il complesso delle previsioni inerenti i diritti della persona, da intendere in senso dinamico, consente di rintracciare un principio di tutela, se pure non espresso, della dimensione in cui si riconosce allindividuo la libertà di muoversi, pensare, compiere scelte, senza alcun condizionamento fisico o psichico dall'esterno. Questo principio appartiene alla Costituzione Materiale che vive nella coscienza dei singoli e appartiene al costume ed alla cultura del tempo 2. La riservatezza, dunque, vive una propria autonomia come diritto soggettivo elevato a rango costituzionale.L'aspetto che ci impegna in questa sede muove dall'irrisolto dissidio sulla natura della tutela. Il diritto alla riservatezza, infatti, pone in crisi l'assodata teoria della "tutela oggettiva dell'interesse vantato" 3 Un diritto soggettivo presuppone una tutela che abbia ad oggetto un bene, la persona, la sua sfera intima, le relazioni sociali di cui partecipa, l'immagine, ogni spazio in cui l'individuo esprime la propria personalità. Per la riservatezza incerta è la dimensione in cui opera il bene tutelato.Per ovviare linsorgente conflitto con la certezza del diritto nel rispetto del principio di tassatività della norma che dispone la pena a carico dei contravventori, la giurisprudenza ha elaborato un sistema casistico di tutela conseguente alle forme di violazione del precetto generale. Le violazioni in parola si sono riflettute, e si riflettono, indirettamente sulla sfera giuridica individuale di volta in volta colpita 4.In questo sistema la sfera personale dell'individuo diviene il limite superando il quale si integra la fattispecie incriminatrice, cioè allorquando la condotta divenuta antigiuridica travalica il punto di equilibrio raggiunto attraverso unoperazione di bilanciamento fatto dal giudice tra gli interessi in conflitto, ossia tra quello tutelato dalla norma che prevede la fattispecie illecita e quello in forza del quale è stato compiuto l'atto vietato. Chi tiene la condotta deve, allora, osservare il limite. Tuttavia, la riservatezza non ha confini certi definiti e tipizzati da un norma specifica. Essa viene configurata ogni volta in relazione al caso concreto. Negli anni la giurisprudenza si è adoperata per rintracciare gli indici di tutela e, prima ancora, i criteri di configurazione del bene oggetto della tutela, che si presenta e manifesta con aspetti nuovi e diversi in ogni occasione. In questo senso è opportuno domandarsi fino a che punto può essere compresso il diritto alla riservatezza del singolo in privilegio di altri interessi meritevoli per il sentire comune. Una valutazione che viene spesso lasciata al giudice che valuta in concreto la fondatezza della tutela richiesta. Nella problematica espressa si innesta l'oggetto della nostra verifica: l'incidenza dell'interesse del minore, del suo sereno svolgimento della personalità, ossia, della sua formazione scevra da condizionamenti o suggestioni di carattere ambientale rispetto alle ingerenze operate per effetto dell'esercizio di altri diritti. La figura della personalità del minore, come vedremo, sotto il profilo dell'ambito della tutela, offre spazio al perfezionamento di un sistema che potremmo definire a doppio binario degli strumenti giuridici posti a garanzia della personalità e che sono da un lato inibitori e sanzionatori, dall'altro di programmazione e cooperazione volta alla realizzazione di codici deontologici e di autoregolamentazione di settore. In particolare quest'ultimo strumento consentirebbe di superare il principio di autonomia dei singoli strumenti di tutela e la loro operatività disaggregata sino ad oggi realizzata. L'esperienza dei paesi disciplinati dal diritto di Common Law ha dimostrato come l'ampia categoria del diritto di privacy sia stata progressivamente compressa per esercizio di altri diritti: di informazione e libera manifestazione del pensiero, del commercio e dello sviluppo economico, di amministrazione pubblica e di trasparenza della politica 5.Un sistema giudiziale disaggregato di tutela va incontro al rischio di emarginazione del singolo strumento giuridico predisposto in relazione allo specifico interesse oggetto della tutela. Losservazione appena fatta ci porta a compiere una scelta di opportunità tra la tutela della riservatezza diretta del bene e quella indiretta realizzata per effetto della inottemperanza al precetto generale custodito dalla sanzione. Sicuramente, come ci proponiamo di evidenziare, la tutela deve essere coordinata e finalizzata ad unico obiettivo. Occorre perciò individuare con certezza il bene che si propone di tutelare. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con legge 176 del 1991, e ancor prima l'art.8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo, pongono le basi del diritto del minore alla salvaguardia della propria personalità e intendono "favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo, nonché lo sviluppo delle sue facoltà ed attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità (art.27 e 29)". In relazione al contenuto della Convenzione è possibile delineare la sfera individuale e sociale del fanciullo quale rappresentazione della personalità in ogni sua manifestazione del pensiero o del corpo: salute e sessualità. Alla problematica interessa anche il trattamento dei dati personali disciplinato dalla legge 675 del 1996. In Italia la privacy nasce e diviene strumento al servizio dei diritti della persona. La riservatezza, così prevista per la prima volta in una norma nazionale, viene disciplinata negli aspetti gestionali dell'informazione in funzione del principio di finalità e in quelli relativi alla diffusione da parte di soggetti pubblici e privati, vincolati al consenso dell'interessato. Il ruolo che in questi anni è venuto ad esercitare il Garante è stato quello di coordinare lo sviluppo di una tutela programmata a livello internazionale, in particolare comunitario, calata nella realtà italiana. La privacy, quindi, introdotta in Italia come diritto al giusto trattamento dei dati personali e sensibili, sta, attraverso l'opera del Garante, acquistando il proprio spazio, assorbendo progressivamente tutta la categoria dei diritti della persona, dimensione tipica del diritto alla privacy di matrice anglosassone. La struttura del Garante si evolve progressivamente coinvolgendo tutti i soggetti del settore pubblico e privato, predisponendo codici di autoregolamentazione e deontologia nel campo del trattamento dei dati, che trovino però, a differenza che nelle precedenti e insoddisfacenti edizioni, un riscontro oggettivo nella possibilità di intervento degli organi giudiziari. Nel contesto appena descritto trova attuazione, con riferimento all'interesse del minore, l'art.16 della Convenzione di New York, sopra richiamata, laddove prevede: "nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio e corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e reputazione". Il dettato della clausola ora riportata è espressione forte e rigida. La dicitura "nessun fanciullo" da il senso della preclusione assoluta a qualsiasi interferenza arbitraria e illegale. In ogni caso le due qualificazioni dell'interferenza lasciano il campo al problema della definizione dei criteri interpretativi della arbitrarietà dell'intrusione e della sua illegalità. Ciò comporta ancora una volta rimettere la definizione dell'ambito della tutela alla elaborazione casistica giurisprudenziale, vanificando la lettera della Convenzione. La riservatezza del minore è stata oggetto di specifiche previsioni a livello internazionale, che non possono essere disattese. Il piano è quello di azionare una tutela più solida di quella generalmente offerta agli altri diritti della personalità. Questo presupposto emerge chiaramente dal contesto delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea a favore della tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione, raccomandazioni richiamate pure dalle "Linee di Azione" dettate dal Consiglio in merito alle comunicazioni a mezzo internet, ritenuto ad alto potenziale lesivo e nocivo per i contenuti con esso diffusi 6.Rilevante nella considerazione del Consiglio è la prevenzione di reati contro i minori, aggiungerei contro la persona del minore, attraverso la formazione di codici di autodisciplina e di un piano di informazione e sensibilizzazione destinato non solo agli operatori del settore delle comunicazioni via Internet ma anche ai corpi insegnanti e alle famiglie. Le raccomandazioni citate fondano il loro intervento su di una attività di cooperazione a livello internazionale che passa attraverso l'opera dei Garanti, unici veri istituti di controllo e vigilanza della realizzazione del piano e di coordinamento a livello nazionale con le istituzioni del paese. Il Garante allora si propone anche e, - forse - soprattutto, come organo di consultazione e determinazione dei criteri guida nella interpretazione delle questioni afferenti il diritto alla riservatezza, in particolare quello del minore, operando in concerto con le altre rappresentanze di categoria, nonché come faro per l'avvistamento di situazioni a rischio per cui necessita uno specifico intervento cautelare di natura giudiziale o autodisciplinare, opportunamente stimolato dalla stessa Autorità del Garante. CRONACA GIUDIZIARIA E TUTELA DELLA PERSONALITA' DEL MINORE Il diritto di cronaca - è noto - trova ragione d'essere in giurisprudenza grazie all'interpretazione fatta dell'art. 21 della Costituzione. Esso è dunque corollario del fondamentale diritto alla libera manifestazione del pensiero. Ma, seppure fondamentale, il diritto in parola va incontro alle limitazioni dettate dal fatto che spesso vengono commesse dai media gravi condotte invasive di altri e fondamentali diritti della persona. L'esigenza, pertanto, di disciplinare l'esercizio del diritto di cronaca, a fronte della percezione da parte della collettività di uno spettro, consistente nel potere di ingerenza da parte dei gestori dell'informazione nella vita dei singoli, ha trovato riscontro nelle pronunce della Corte di Cassazione del 1984 n.5259 e 8959. L'operazione svolta dalla giurisprudenza appena richiamata, fortemente criticata dalla categoria dei giornalisti che paventavano un imbavagliamento dell'informazione, fu sostanzialmente quella di stabilire un equilibrio tra le due libertà entrate in conflitto: quella di parola e quella alla riservatezza. La giurisprudenza, oramai costante in questo senso, fissava delle condizioni di prevalenza della libera diffusione a mezzo stampa di notizie e commenti sul diritto alla riservatezza. In particolare si richiedeva il ricorrere dell'utilità sociale dell'informazione, intesa come sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della notizia, la verità oggettiva in relazione alla fonte dell'informazione, la continenza riferita alla valutazione ed alla esposizione dei fatti che deve essere, comunque, chiara e conforme allo scopo divulgativo. Oggi con l'introduzione di nuove categorie giuridiche e tecnologie di diffusione della notizia si ripropongono nuove e vecchie problematiche che la giurisprudenza affronta con il back ground casistico, elaborato negli anni passati, di fattispecie e forme di devianza dell'informazione 8Le recenti pronunce 9 in materia fanno riferimento alle tecniche distorsive della corretta informazione quali: il sottinteso sapiente, gli accostamenti suggestionanti di fatti tesi a degradare l'immagine dell'interessato o di altre persone estranee, attributivi di generiche ed astratte valutazioni negative a soggetti ben determinati, l'artificiosità sistematica di sproporzioni o drammattizzazioni e le celate insinuazioni.La problematica assume connotati particolari quando a confrontarsi con il diritto di cronaca è la tutela della personalità del minore. La giurisprudenza della Corte Costituzionale del 1981, sentenza n.16, è stata la prima a preoccuparsi di dare contenuto al concetto di "interesse del minore alla divulgazione" come termine di confronto per la pubblicazione lecita. In relazione alla diffusione di notizie inerenti vicende giudiziarie la Corte sostiene che. "il divieto di cronaca giudiziaria non realizza in concreto l'interesse del minore già compromesso da eventuali notizie di cronaca sul reato da lui commesso". Precisa il Giudice di Legittimità che "l'attività del giornalista deve conciliarsi con il rispetto della personalità e, dunque, non è contestabile che la tutela dei minori postuli una particolare disciplina con riguardo alla formazione della personalità". L'analisi sin qui svolta necessita di completezza e aggiornamento con riferimento ai principi enunciati nella Carta di Treviso, cui hanno partecipato i rappresentanti della categoria dei giornalisti e delle associazioni che promuovono la tutela dei minori e le istituzioni, e al nuovo codice di deontologia dei giornalisti, realizzato grazie all'intervento del Garante per il trattamento dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998, n.179. La Carta di Treviso, in particolare, pone l'accento sull'informazione concernente i soggetti deboli: un'informazione che "sia approfondita, con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando se possibile servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali, dibattiti, le condizioni del minore, e le sue difficoltà nella collettività". Il Codice deontologico, invece, è frutto del difficile accordo tra il Garante e l'Ordine dei Giornalisti sui criteri per il contemperamento dei diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa(art.1). La personalità del minore viene tutelata secondo quanto previsto dall'art.7 del codice: "il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità delle notizie e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca e di critica; qualora per questioni di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti della legge, il giornalista decide di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi ed i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso". La normativa in questione, se pure espressione di un ordine professionale e realizzata grazie alla cooperazione con il Garante, del quale molte pronunce interpretative sono state recepite nel codice, assume il ruolo di normativa secondaria. Ciò non ha scarso rilievo se si tiene conto del fatto che scarse sono le fonti normative in materia. Di seguito argomentando, si veda, come in tema di riservatezza del minore l'attenzione ricada su affermazioni di principio che propongono di regolare la disciplina con la finalità di realizzare l'effettività della tutela. L'art. 7 del Codice introduce una importante novità, stabilendo la primarietà dell'interesse alla riservatezza del minore rispetto al diritto di cronaca. Pertanto, la libera manifestazione del pensiero incontra un grave limite che viene ancor prima della considerazione delle condizioni di esercizio della cronaca. Nel bilanciamento tra gli interessi in conflitto avrà sempre prevalenza il diritto del minore. L'assunto appare degno di applicazione. Tuttavia, occorre svolgere alcune precisazioni. Infatti, la rilevanza dell'interesse pubblico permane laddove il giornalista decida di diffondere la notizia. In questo modo viene lasciato al cronista il compito di valutare il rapporto di continenza corrente tra la rilevanza dell'interesse pubblico alla notizia e l'obbiettivo interesse del minore. Tale autonomia professionale viene concessa di pari passo con l'attribuzione esclusiva della responsabilità della diffusione al giornalista. Si comprende che la disciplina deontologica opera su due livelli: rispetta la volontà del Legislatore ma impone ai giornalisti un vincolo interno con il legame all'etica professionale, un principio da loro stessi espresso, e per il quale si sono fatti responsabili. Tuttavia, ancora da valutare sono gli effetti di siffatta responsabilità soprattutto in ragione di due considerazioni. Il concetto di rilevanza dell'interesse pubblico alla conoscenza e alla diffusione va assieme ai principi di verità e continenza della forma espositiva. Dottrina ritiene che il primo aspetto abbia prevalenza e, ampliandosi, condizioni l'operare degli altri due restringendone la portata. Se così è, l'estensione incontrollata della rilevanza dell'interesse pubblico, legata al semplice verificarsi dell'evento che essa ha ad oggetto 10, comporterebbe che, qualora il giornalista decida di diffondere la notizia, solo per questo la notizia stessa avrebbe rilevanza per l'interesse pubblico.In secondo luogo viene da chiedersi quali siano i limiti della responsabilità del giornalista in tutti quei casi in cui sussista la irrilevanza della verità della notizia 11 Nelle fattispecie indicate il giornalista dovrebbe limitarsi a verificare la fondatezza dell'informazione e a dare seguito alla pubblicazione della notizia - evento, rimanendo incerto l'accertamento della responsabilità in parola, che appartiene ancora alla scienza del giudice supportata dai criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza.In questo senso l'intervento del giudice in materia si riduce alla obbiettivizzazione dei criteri di interpretazione su cui poggia il bilanciamento tra la cronaca e la riservatezza del minore. Ciò viene agevolato dagli interventi dell'Autorità Garante per la privacy che viene di volta in volta a fornire linee guida per l'applicazione della disciplina ed a controllare la puntuale applicazione del codice deontologico, azionando ove occorre la tutela inibitoria prevista dall'art.22 e 29 della legge 675 del 1996. Orbene, l'art.7 del codice di deontologia dei giornalisti trova una ragione di tutela se viene rapportato al ruolo di vigilanza ed intervento attribuito dalla legge al Garante per la privacy, lo rammentiamo, in forza dell'art 25 della predetta legge. Pronunce e comunicazioni del Garante consentono di intervenire immediatamente e direttamente nei confronti di coloro che violano o interferiscono nella sfera di privacy di altri soggetti. In tale ottica dovrebbe essere più incisiva la tutela della libera formazione della personalità del minore, esistendo la possibilità di inibire in via cautelare i comportamenti suscettibili di lesione. In questo modo i provvedimenti del Garante costituiscono anche una fonte interpretativa ufficiale a cui il giudice può e deve conformare la soluzione del caso concreto. In questi termini l'interpretazione del Garante integra quella giurisprudenziale, orientandone il contenuto e così garantendo la certezza della tutela laddove gli orientamenti delle due autorità siano uniformi. Si veda, come, tra le due autorità, in ossequio alla Carta di Treviso fosse già da tempo in atto una convergenza in materia. A tal proposito si richiama ex plurimis la Cassazione civile della terza sezione del 9 giugno 1998, n.5658 12 La Corte giudicando in merito alla vicenda di una donna che aveva lamentato la lesione del proprio diritto alla riservatezza da parte della RAI, la quale prima di mandare in onda l'udienza riguardante la separazione dal marito indicava nei titoli di testa i nomi delle parti e del loro figlio minore, denunciava l'omissione da parte del giudice di primo grado del giudizio di proporzionalità tra utilità sociale della conoscenza dei nomi e diritto contrapposto.Il profilo in questione era già stato oggetto di apposita previsione della Carta di Treviso nella quale si afferma che "il rispetto della persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di reato, richiede il diritto all'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione". Nella vicenda giudiziaria segnalata, oltretutto, il minore assumeva un ruolo marginale rispetto alla notizia. Beninteso, allora, che, risultando assoluto il diritto allanonimato del minore interessato direttamente dalla cronaca dellevento, sia da escludere a priori una verifica in termini di costi e benefici tra linformazione data e il rispetto della persona del minore qualora questultimo sia del tutto estraneo alloggetto della notizia. Si deve pertanto ritenere, che la Suprema Corte non abbia voluto accogliere pienamente la tutela posta dalla Carta di Treviso, di alcuni anni antecedente, ammettendo la possibilità di sottoporre a giudizio di proporzionalità anche la diffusione del nome del minore coinvolto od estraneo. Oppure, si preferisce pensare, che la Corte abbia ritenuto prematuro manifestare un orientamento rigido in materia durante il periodo di intensa attività finalizzata alla regolamentazione dellattività giornalistica. E bene evidenziare come, ciò facendo, la Cassazione non avrebbe compiuto torto, considerato che il nuovo Codice di deontologia dei giornalisti non contempla il diritto allanonimato del minore nellaccezione intesa dalla Carta di Treviso. Tuttavia, lart.7 impone al giornalista di non pubblicare i nomi, né di fornire particolari in grado di consentirne la identificazione. Emerge in ogni caso un limite tra tutte le pronunce richiamate: non si è voluto affermare un diritto del minore quale quello dellanonimato. Il giornalista può sempre valutare la rilevanza della notizia e diffonderla rendendosene responsabile. A tal proposito si rammenta la non lontana pronuncia giurisprudenziale che ha ritenuto lecita linformazione che riporti i dati del minore già oggetto di una precedente divulgazione relativa al crimine commesso o sofferto. Ciò offre un varco favorevole a quella cronaca che, cavalcando la diffusione da altri operata dellidentità o di altri dati sottoposti a riservatezza, perpetri indisturbata il reato. Persistono dubbi sulla effettiva responsabilità che ricadrebbe sul giornalista inottemperante al divieto; ancor di più sulla efficacia della tutela approntata, suscettibile in potenza di evasioni nei punti in cui la catena cinta intorno alla riservatezza del minore risulti lenta. In tema di coinvolgimento del minore in fatti di cronaca relativi a vicende giudiziarie, si è negli ultimi anni espresso anche il Garante con particolare attenzione al trattamento dei dati sensibili. L'art. 25 della legge 675 del 1996 pone come limite al diritto di cronaca la "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico". L'espressione richiamata pone uno sbarramento di secondo livello rispetto allesercizio della cronaca che ostacola quelle informazioni sfuggite allaccerchiamento dellart.7. Alla effettività della tutela, infatti, si riporta il Garante 13 che riscontra una illecita diffusione di dati identificativi di persone estranee ai fatti giudiziari con il superamento dei limiti posti al diritto di cronaca, come previsto anche dallart. 5 del Codice deontologico: "il giornalista si limita a trattare fatti dinteresse pubblico nel rispetto dellessenzialità dellinformazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti".Maggiore attenzione nelle considerazioni del Garante hanno la diffusione di notizie sensibili, quali quelle idonee a rivelare la vita sessuale del minore, espressamente dichiarate non essenziali allesercizio del diritto di cronaca. La questione interessa quei casi di violenza sessuale sui minori riportati dalla cronaca con inequivocabili riferimenti tali da consentire di identificare i soggetti coinvolti. Nellordinamento, ancor prima delle norme considerate, trovano attuazione altre disposizioni quali l'art. 13 codice di procedura minorile 14: "sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento". La disciplina è stata rafforzata nel 1996 con l'intervento della legislazione sulla pedofilia che ha introdotto l'art. 734 bis c.p. ponendo gravi sanzioni in capo ai trasgressori.Sulla scorta di quanto affermato in relazione alla essenzialità dell'informazione, è bene precisare che la tutela del minore si estende al di fuori ed oltre la fattispecie inerente un suo coinvolgimento in fatti di cronaca o giudiziali. Il Garante ha per questo ritenuto che la notorietà di un soggetto minore "non fa venire meno l'esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo" 15 Il caso sottoposto all'intervento dell'Autorità Garante concerneva la pubblicazione di un servizio giornalistico svolto con l'ausilio di alcune foto, che ritraevano nel cortile della propria scuola un minore noto per via della sua illustre genitura, al quale si attribuiva un particolare stato psicologico desunto da un insieme di fatti e circostanze legate al suo nucleo familiare.LA PRIMARIETA' DEL DIRITTO DEL MINORE:dubbi sul rilascio del consenso Abbiamo visto come l'antagonismo tra cronaca e diritto della persona si risolva in una costante attività di spostamento dei confini entro cui è ritenuto lecito l'agire della cronaca. Il crescente andamento delle pronunce giurisprudenziali e delle normative in materia corre alla volta di un diritto primo e rivendica il ruolo della "riservatezza del minore". La cronaca esce soccombente di fronte a queste affermazioni. Per la prima volta essa incontra un limite, un muro invalicabile. Ma è davvero invalicabile questo muro? La difficoltà per il giornalista, che si fa responsabile, è di capire quando è possibile ritenere la notizia di rilevante interesse pubblico. Ciò che preoccupa è la diligenza etica del giornalista cui è effettivamente affidato il controllo di questo spazio della tutela. Ineccepibili sono le ragioni che hanno impedito l'aggiudicazione del controllo ad autorità pubbliche, della quale non si può certo ammettere un invadenza nella libera gestione dell'informazione. Tuttavia, resta incerto il grado di incidenza del principio a noi caro in questo dominio professionale: la primarietà del diritto del minore. L'assiduità degli interventi del Garante, soprattutto nella fase cautelare, lasciano intendere di aver trovato un valido strumento alternativo all'inibitoria offerta dai procedimenti ex art.700 c.p.c. Recentemente l'Autority ha confermato l'orientamento descritto 16 nel paragrafo precedente in difesa della oramai "istituzionalizzata" formazione della personalità del minore. Occorre approfondire ancora la reale operatività degli indici predisposti dal Garante strada facendo a confronto con la effettività della tutela.Problemi a nostro avviso sorgono relativamente alla possibilità di diffondere informazioni o dati rilasciati dagli stessi interessati ovvero con il loro consenso. Ulteriori dubbi a proposito sorgono riguardo al potere del genitore di consentire alla diffusione inerente la persona del figlio minore. In particolare ci si chiede in quali termini operi l'esercizio della potestà genitoriale rispetto all'interesse pubblico della notizia. Tornando all'elemento della notorietà del personaggio la pronuncia ora richiamata del Garante è stata occasione per negare ancora una volta l'affievolimento della tutela a vantaggio dell'interesse alla informazione. L'analisi approfondita della commissione è ricaduta sulle modalità della acquisizione e diffusione, nella specie foto scattate al minore presso l'ingresso di uno studio pediatrico. In questo senso non è stato ravvisato né un interesse, né cronaca in senso stretto, soprattutto non si poteva ritenere espresso un consenso dall'interessato né la sua volontà di rendere noto un fatto od una circostanza direttamente. L'affermazione, da noi parafrasata, desta preoccupazioni. Per meglio comprenderne il contenuto occorre ricostruire la questione. Particolare attenzione suscitò il provvedimento del Garante del 2 Luglio 1997 con il quale riteneva di dover inibire, in forza dell'art.31, comma 1, lettera l), il trattamento dei dati relativi a soggetti coinvolti nel suicidio di un bambino. Secondo l'Autority appariva l'assenza del consenso, diretto o indiretto, alla pubblicazione dei dati da parte dei soggetti coinvolti, risultando al contrario manifesta la contrarietà alla pubblicizzazione di questi. Peraltro, la gravità del fatto lasciava intuire l'inopportunità alla divulgazione delle informazioni, alcune considerate non essenziali all'esercizio del diritto di cronaca. Ciò che allora provocò la discussione fu la più o meno implicita distinzione del concetto di consenso effettuata dal Garante che apriva alla figura del "consenso indiretto", cioè reso in "ogni forma" anche con atteggiamento omissivo rispetto al dettato dell'art.11 della legge 675/1996. La nuova figura di consenso metteva in crisi lo schema introdotto dalla legge, divenuto nei termini anzi detti causa di esonero di responsabilità del giornalista allorquando non vi fosse interesse pubblico all'informazione diffusa. Per meglio intenderci il giornalista avrebbe potuto diffondere la notizia pur in assenza della rilevanza dell'interesse pubblico purché sussistesse il consenso dell'interessato, ancorché implicito. Altri, invece, individuavano nel consenso un criterio di verifica della correttezza professionale del giornalista. L'empasse critico è stato oggi superato per l'intervento del d.lgs. n.171 del 6 Aprile del 1998, in virtù del quale non risulta più obbligatorio richiedere il consenso dell'interessato al trattamento dei "dati sensibili" o di carattere giudiziario, se l'utilizzo viene ad essere effettuato nell'esercizio della professione giornalistica e nel rispetto delle relative finalità. Nulla, però, il Legislatore ha specificato in merito al trattamento dei dati riferiti alla persona del minore. Il vuoto normativo da adito a due possibili soluzioni. Una che rilancia il consenso come indice deontologico dell'azione giornalistica. L'altro per cui il consenso permane come esimente trovando applicazione nella materia minorile dove vige una disciplina speciale che deroga al novellato art.11 della 675/1996. Per chi scrive non pare si debba ritenere valido l'ultimo assunto giacché nel silenzio del Legislatore non è possibile non sostenere l'applicazione della normativa generale se non in materia di violenza sessuale dove, come abbiamo visto, sussiste un divieto assoluto a prescindere dal consenso. L'eventuale deroga, dunque, deve essere espressa e non implicita. Apprezzabile sarebbe, invece, un consenso elevato a criterio utile ad individuare la responsabilità del giornalista. La regola generale, comunque, pende a favore di una acquisizione e diffusione delle informazioni scevra dal rilascio del consenso, anche quando si tratta di dati sensibili. La divulgazione eventualmente operata dall'interessato, pertanto, rafforza il potere del giornalista che resta legato al solo criterio di obbiettività e conformità della notizia al dato acquisito e - aggiungerei per ciò che a noi interessa - del minore. Anche il Garante ha ribadito come la mancata preventiva acquisizione del consenso non comporti violazioni della legge sulla Privacy o del Codice di Deontologia dei giornalisti 17 Nel caso in questione le foto pubblicate della minore erano state mostrate dalla madre. Inoltre la minore partecipava di una vicenda familiare che più volte aveva stimolato il pubblico interesse ed era "tale da giustificare un'ampia informazione".Occorre segnalare come di recente giurisprudenza di merito abbia ridiscusso anche i limiti di intervento del Garante sulla stampa periodica in conformità ai precetti della legge 675. Il Tribunale di Milano, infatti, ha ritenuto non soggetto allapplicazione della legge sulla privacy lesercizio della cronaca giornalistica giacché questa prescinde da finalità di archiviazione. Tuttavia, il potere di intervento del Garante è stato recentemente ribadito dalla Cassazione 18La vicenda giurisprudenziale non è passata inosservata ad autorevole dottrina 19 che sostiene le affermazioni del Tribunale di Milano in ragione di un restringimento del ruolo del Garante e dello stesso contenuto del diritto di Privacy, legata nel nostro ordinamento al principio di finalità del trattamento dati.Sul punto illuminante è apparso il chiarimento del Garante, in risposta alla discussione aperta dalla dottrina sopra indicata, che ha ribadito il proprio ambito di intervento secondo le modalità di trattamento dei dati determinate dalla normativa sulla privacy 20 e non in base ad una funzione di censura del diritto di stampa.Tornando alla nostra analisi, linterrogativo che si ripropone è quello di stabilire in quale ambito operi la primarietà dellinteresse del minore in contesti quali quelli descritti. In questa sede ci limitiamo ad additare il pericolo di una disciplina del consenso che risulti incerta, divenendo causa di esonero di responsabilità per il giornalista laddove ad esempio il consenso venga rilasciato implicitamente dal genitore. Si rammenta che la Carta di Treviso ammette la divulgazione se supportata dallassenso espresso del genitore. Sullargomento un chiarimento da parte del Garante si è avuto con riferimento alla responsabilità del giornalista, il quale anche a fronte dei dati ricevuti dal genitore del minore avrebbe comunque il dovere di valutare lopportunità di pubblicare la notizia in ragione della specifica cautela rapportata alla particolare delicatezza della vicenda 21.Pertanto il giornalista conserva uno spazio di autonomia valutativa strettamente riferito alle circostanze del caso concreto dal quale non viene esonerato per via dellintervenuto esercizio della potestà genitoriale 22. Ciò non deve costituire neppure una eccezione di responsabilità per il giornalista.Dicembre 2001
NOTE 1) Cfr. G. Giacobbe, Riservatezza, in Enciclopedia del diritto, vol. XL, Giuffrè, Milano 1989. |