Privacy da tutelare
Un parere del Garante con le indicazioni all'Economia

di Valentina Maglione

Garante della privacy all'offensiva sull'antiriciclaggio. In un parere reso lo scorso 12 maggio viene rilanciata una serie di perplessità e osservazioni sugli schemi di regolamento predisposto dal ministero dell'Economia per le categorie interessate. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ricade principalmente su avvocati, notai e commercialisti che dovranno raccogliere in un archivio i dati dei clienti che effettuano operazioni per più di 12.500 euro, ma solo se pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Ma a essere interessati sono anche intermediari abilitati, altri operatori non finanziari e alcuni professionisti. Ora però il Garante torna a richiamare il ministero al rispetto di quelli che appaiono come vincoli elementari in tema di rispetto della privacy e di gestione degli archivi nei quali andranno incasellati i dati.

Cosi, nel parere sui tre schemi di regolamento, il Garante ha parlato dell'utilità di "un richiamo riassuntivo del Codice". Non solo. Circa gli obblighi di identificazione e di registrazione della clientela da parte dei soggetti interessati, ha sottolineato la necessità di descriverli "in termini precisi e conformi alla normativa primaria di riferimento".

Se gli schemi di regolamento prevedono l'adozione di un archivio unico nel quale raccogliere solo le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, il garante precisa che tale archivio dovrebbe essere informatico. Da evitare registri cartacei e archivi usati anche per altre finalità. L'archiviazione può essere affidata anche a centri di servizio esterni. Che il Garante raccomanda di selezionare avendo cura della loro affidabilità e capacità di mantenere la segretezza delle informazioni.

II legislatore prevede per i professionisti l'obbligo di segnalare le operazioni sospette. Un dovere che il Garante chiede di dettagliare, perché, nella sua genericità, potrebbe incentivare comportamenti investigativi del professionista, con il rischio di omissioni o, al contrario, comunicazioni ingiustificate.

L'estensione viene da Bruxelles. L'ha prevista la direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001, in riferimento ad attività che secondo il legislatore potrebbero essere usate per riciclare i proventi di attività illecite. Un trend, questo, che è iniziato con il decreto legislativo 374 del 25 settembre 1999 e che è destinato a ulteriori sviluppi a livello europeo, già contenuti in una nuova proposta di direttiva. E proprio l'ampliamento della normativa ad attività che riguardano migliaia di cittadini ha indotto ora il Garante a richiamare i principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati, prescritti dal Codice della privacy (decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003).

Codice obbligatorio
Le principali modifiche sollecitate dal Garante

II Codice della privacy. Il parere del Garante sottolinea la necessità che gli schemi di regolamento predisposti per le categorie di professionisti interessate prevedano un esplicito richiamo al Codice della privacy

L'archivio unico. Il Garante invita a valutare meglio la richiesta di conservare i dati in un unico archivio informatizzato e non manuale, evitando la dispersione delle informazioni in archivi cartacei e con finalità "miste"

Operazioni sospette. Il parere chiede di precisare meglio la natura e le caratteristiche delle attività a rischio che devono essere oggetto di segnalazione: il rischio è quello di archiviazioni di dati imprecise o eccessive

(Ndr: ripreso da Il Sole 24-Ore del 21 giugno 2005)