IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LATUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI: IL DECRETO LEGISLATIVO DEL 13 MAGGIO 1998 N. 171.

STAMPA E PRIVACY: MOLTO RUMORE PER NULLA?

di
Marco Maglio

(Avvocato - Presidente della Commissione Giuridica diAIDiM)

1. Le nuove norme per la tutela della vita privatanel settore delle telecomunicazioni. - 2. I limiti all'uso delfax per l'invio di materiale pubblicitario: le perplessitàdelle imprese a seguito del decreto legislativo n.171/1998.- 3.Disposizioni relative all'attività giornalistica: le modifichealla legge n. 675/1996


1. Le nuove norme per la tutela della vitaprivata nel settore delle telecomunicazioni

Un nuovo esempio dell'attenzione dedicata dal legislatoreitaliano per l'introduzione di norme a tutela della privacy èofferto dal decreto legislativo n. 171/98 che recepisce la direttivacomunitaria sulla tutela della vita privata e delle telecomunicazioni(1).Molte disposizioni del decreto avranno applicazione immediata,in quanto specificano obblighi già operativi in base allalegge n. 675 del 1996.

Va preliminarmente osservato che la direttiva èstata recepita nel nostro ordinamento ricorrendo alla legge delegan. 676 del 1996(2). In praticail Governo, operando come legislatore delegato, ha emanato alcunedisposizioni che in parte modificano, integrano e correggono lalegge sulla tutela dei dati personali ed in parte introducononuove previsioni sul tema specifico della telefonia fissa cheutilizza la rete di comunicazione digitale (cosiddetta rete ISDN).

A questo proposito il decreto legislativo dopo averfornito le definizioni(3) dei terminiricorrenti nel testo normativo, secondo uno schema tipico delledisposizioni di origine comunitaria, individua alcuni criteriqualificativi dell'attività posta a carico del fornitoredi un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2 questo soggetto(ma sarebbe meglio usare il plurale in vista della prossima liberalizzazionedel settore) è tenuto ad adottare le misure tecniche eorganizzative previste dalla legge per la tutela dei dati personaliper salvaguardare la sicurezza del servizio e delle informazioniraccolte relativamente agli utilizzatori del servizio.

Quando la sicurezza del servizio o dei dati personalirichiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, ilfornitore del servizio le adotta congiuntamente con il fornitoredella rete pubblica di telecomunicazioni. In caso di mancato accordo,su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definitadall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concertocon il Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre il fornitore di un servizio di telecomunicazioniaccessibile al pubblico ha l'obbligo di informare gli abbonatiquando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezzadella rete, indicando i possibili rimedi e i relativi costi. Analogainformativa è resa all'Autorità per le garanzienelle comunicazioni e al Garante.

Il D.Lgs. 171/1998 stabilisce quindi il principiodella collaborazione tra il fornitore di servizi di telecomunicazionied il fornitore della rete al fine di assicurare la sicurezzadei dati personali : l'articolo 2 del decreto non fa altro chechiarire a chi competono gli obblighi già previsti dallanormativa generale per la tutela della riservatezza neltrattamento dei dati personali.

Viene poi sancito l'obbligo per il fornitore delservizio di telecomunicazioni di fornire adeguata informazionea tutti gli abbonati ed agli utenti sui particolari rischi disicurezza o di ascolto non intenzionale delle comunicazioni (articolo3). Tuttavia, le informative potranno essere fornite agevolmentenelle varie occasioni di contatto che il fornitore ha con la propriaclientela. L'obbligo dell'utente di far presente a chi sta all'altrocapo del filo che è attivo un sistema viva-voce, concretizza,poi, una regola meta-giuridica di buona educazione del buon utentetelefonico che dovrebbe far parte da tempo del costume. In ognicaso l'abbonato deve informare l'utente quando il contenuto dellecomunicazioni o conversazioni può essere appreso da altria causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o delcollegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonatomedesimo. L'utente a sua volta deve informare l'altro utente quandonel corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi checonsentono 1'ascolto della conversazione stessa da parte di altrisoggetti.

Particolare attenzione è stata prestata aidati relativi al traffico e alla fatturazione del servizio: questeinformazioni sono a tutti gli effetti qualificabili come datipersonali dell'abbonato; i dati relativi al traffico trattatiper inoltrare chiamate e memorizzate dal fornitore di un serviziodi telecomunicazioni accessibile al pubblico o dal fornitore dellarete pubblica di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimial termine della chiamata.

In particolare il trattamento finalizzato alla fatturazioneper 1'abbonato ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in casodi interconnessione, è consentito sino alla fine del periododurante il quale può essere legalmente contestata la fatturao preteso il pagamento. Per le medesime finalità, possonoessere sottoposti a trattamento i dati concernenti:

a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;
b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
c) il numero dell'abbonato chiamato;
d) il numero totale degli scatti da considerare nelperiodo di fatturazione;
e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamateeffettuate e il volume dei dati trasmessi;
f) la data della chiamata o dell'utilizzazione delservizio;
g) altre informazioni concernenti i pagamenti.

Peraltro ai fini della commercializzazione di servizidi telecomunicazioni, propri o altrui, il fornitore di un serviziodi telecomunicazioni accessibile al pubblico può trattarequesti dati solo se l'abbonato ha dato il proprio consenso espresso.Questa norma che subordina al consenso dell'abbonato l'uso deidati per finalità di marketing dei servizi di telecomunicazione(articolo 4, comma 3) va però correttamente intesa. Seè certa l'immediata operatività di questa garanziaper i nuovi contratti, il decreto pone un legittimo dubbio peri dati raccolti prima dell'8 maggio 1997, rispetto ai quali -secondo alcuni - il rinvio alla legge 675 contenuto nell'articolo13 del decreto potrebbe avere l'effetto di far operare la normatransitoria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 675,sino a quando non si darà completa attuazione alla direttiva"madre" 95/46/CE(4).

Entrano subito in vigore, quindi le norme sulle modalitàe sui tempi di conservazione dei dati relativi al traffico e allafatturazione (che si applicano anche ai log detenuti dal provider)e sulla selezione dei dipendenti del fornitore che possono avereeventuale accesso ai dati (articolo 4).

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 171/1998 vengonodefinite con rigore le modalità di pagamento e delle bollettetelefoniche e le caratteristiche della cosiddetta fatturazionedettagliata. I fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibilial pubblico consentono che i servizi richiesti e le chiamate effettuateda qualsiasi terminale possano essere pagate con modalitàalternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte dipagamento o prepagate.

Il "valore aggiunto" del provvedimentorisiede non tanto nell'aver esteso la preesistente disciplinasulla fatturazione dettagliata alla telefonia mobile e alle chiamateanche urbane fatturate con meno di quattro scatti, quanto nell'orientarei fornitori a rendere possibile entro un termine ragionevole,ma senza ritardo, l'effettuazione di una chiamata da qualunqueutenza pubblica o privata (anche per accedere a Internet; articolo5)(5). La chiamata saràmonitorata in centrale ma non sulla fattura (sia quella domesticasia quella pagata dal datore di lavoro), addebitandone il costoa strumenti il più possibile "discreti", comeavviene oltre oceano con le carte di credito anonime e con lecarte telefoniche a scalare(6).

Gli abbonati, peraltro, hanno diritto di riceverein dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, ladimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi,in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione,al numero selezionato, al tipo, alla località, alla durata,al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. Inogni caso nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziatele ultime tre cifre del numero chiamato.

Particolare attenzione è dedicata alle modalitàdi identificazione della linea, servizio reso possibile in basealle moderne tecnologie della rete ISDN ed all'uso di apparecchitelefonici che utilizzano un display per la lettura del numerochiamante. Se è disponibile la presentazione dell'identificazionedella linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilitàdi eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice,la presentazione della identificazione della linea chiamante,chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere la stessapossibilità linea per linea.

Inoltre se è disponibile la presentazionedell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamatodeve avere la possibilità, gratuitamente e mediante unafunzione semplice, di impedire la presentazione dell'identificazionedelle chiamate entranti.

Se, poi, è disponibile la presentazione dellalinea chiamante e tale identificazione è presentata primache la comunicazione sia stabilita, l'abbonato chiamato deve averela possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice,di respingere le chiamate entranti, se la presentazione dell'identificazionedella linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonatochiamante.

Infine se è disponibile la presentazione dell'identificazionedella linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilitàdi eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice,la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utentechiamante.

E' posto a carico del fornitore di una rete di telecomunicazionipubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili alpubblico l'obbligo di informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenzadel servizio di presentazione dell'identificazione della lineachiamante o di quella collegata

Nel quadro della tutela della riservatezza dellavita privata rientra anche la regolamentazione delle cosiddette"chiamate di disturbo" che il decreto legislativo n.171/1998 considera all'articolo 7. L'abbonato che riceve chiamatedi disturbo può richiedere, a proprie spese e anche telefonicamentein caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioniaccessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazionedella linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienzadella chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puòessere disposta nei soli orari durante i quali si verificano lechiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindicigiorni.

L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato devespecificare le modalità di ricezione delle chiamate didisturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica,deve essere inviata entro ventiquattro ore.

Il provvedimento ha alimentato l'opinione che siafinita l'era delle molestie telefoniche. In realtà ci vorràpiù tempo, perché le norme sull'identificazionedel chiamante e sulle chiamate di disturbo si applicano da subitoai soli servizi che permettono la presentazione del numero chiamantee che i fornitori non hanno l'obbligo di installare se non pereffetto delle spinte del mercato. Questo significa che per lechiamate anonime ai vecchi apparecchi su linee analogiche ci sidovrà difendere ancora per qualche tempo con le tradizionalicontromisure, facendo semmai denuncia all'autorità giudiziarianei casi di maggiore gravità.

Il D.Lgs. prende poi in considerazione il caso deltrasferimento automatico della chiamata (articolo 8) stabilendoche l fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibileal pubblico deve adottare le misure necessarie per consentirea ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice,di poter bloccare il trasferimento automatico verso la proprialinea delle chiamate da parte dei terzi.


2. I limiti all'uso del fax per l'invio dimateriale pubblicitario: le perplessità delle imprese aseguito del decreto legislativo n.171/1998

Un altro aspetto di rilievo preso in considerazionedal D.Lgs. 171/1998 riguarda gli elenchi degli abbonati (articolo9).

Grande attenzione è stata dedicata alla nuovadisciplina dei cosiddetti elenchi telefonici, che sono da sempre,una fonte assai diffusa di informazione sui dati essenziali dimolti cittadini(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e,talvolta, professione). Le nuove garanzie sono riconosciute pergli elenchi telefonici che verranno stampati dopo l'entrata invigore del Decreto e per quelli che possono essere correttion-line.

I dati personali relativi agli abbonati contenutiin elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici a disposizionedel pubblico od ottenibili attraverso i servizi che fornisconoinformazioni sugli elenchi sono limitati agli elementi necessariper identificare un determinato abbonato, salvo il caso in cuil'abbonato abbia prestato il proprio consenso espresso alla diffusionedi ulteriori dati personali. L'abbonato ha diritto, gratuitamentee con richiesta documentata per iscritto, di non essere inclusonegli elenchi, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omessoe, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico,di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveliil sesso. Peraltro queste norme non si applicano agli elenchicartacei o su altri supporti pubblicati prima della entrata invigore del presente decreto legislativo.

Ai sensi dell'articolo 10(7)tanto gli E-mail quanto i fax pubblicitari, come pure le chiamatepre-registrate, presuppongono il consenso espresso da parte dell'interessato.Analogo discorso vale per le altre chiamate telefoniche pubblicitarieeffettuate utilizzando gli elenchi telefonici. E' auspicabileche ciò non comportarti una contrazione del traffico telefonicoo un limite all'attività di marketing diretto, che puòsvolgere un ruolo socialmente utile ed economicamente propulsivo.

Tuttavia la nuova disciplina dell'uso del telefaxper l'invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta odi ricerche di mercato, entrata in vigore nei giorni scorsi, suscitaalcune riflessioni di carattere generale circa le logiche dellacomunicazione di impresa nella futuribile società dell'informazione.

In pratica il Decreto legislativo n. 171/1998, recependoa tempo di record la direttiva comunitaria dedicata alla tuteladella vita privata nel settore delle telecomunicazioni (Dir. 97/66/Ce),ripropone il meccanismo di protezione adottato poco piùdi un anno fa dalla cosiddetta "legge sulla privacy":non sarà più possibile ricorrere al fax ed a sistemiautomatizzati di chiamata per comunicare messaggi con finalitàpromozionali, di vendita e di ricerca di marketing, in assenzadel consenso espresso dell'abbonato.

La reazione istintiva è un moto di soddisfazione:sembra corretto che l'uso di uno strumento invasivo, eppure cosìdiffuso, debba essere rigorosamente regolamentato. Per quantoconcerne il fax poi questa esigenza è aggravata dal fattoche il messaggio viene trasmesso non solo invadendo la sua privacyma anche utilizzando le "materie prime" messe a disposizionedal destinatario: carta, inchiostro o toner.

Non sembra realistico, come pure è stato fatto,rispolverare cavillose logiche "proprietarie" secondole quali l'uso dei fogli di carta altrui costituirebbe un'intollerabilesopruso lesivo del patrimonio di colui che riceve un messaggiovia fax non richiesto (cosa vera, ma come dicono i penalisti,il furto del foglio di carta è un'esempio di scuola delcosiddetto reato inoffensivo e non punibile).

Per giustificare questa norma non occorre scomodaregli schemi rigorosi del giurista: è sufficiente richiamarequei principi di civiltà che devono regolare la pacificaconvivenza civile.

Chi conosce la storia del "diritto alla privacy"sa che questa posizione giuridica, nata come "diritto adessere lasciati soli" si è progressivamente evolutacolorandosi di nuove sfumature trasformandosi nel diritto a controllarela circolazione delle proprie informazioni e poi nel diritto dicostruire liberamente la propria sfera privata. Se vogliamo dareun senso compiuto alle nuove regole della società dell'informazioneche il nostro Paese si sta dando dobbiamo concludere che la privacyserve non più solo a garantire all'individuo una sferadi intangibilità ma diviene lo strumento per permetteread ognuno di noi di scrivere con parole proprie la propria storiapersonale.

Eppure qualcosa stride in questo testo normativoche tutti hanno collegato alla famiglia di regole che mirano adaccrescere il senso della riservatezza (che, parafrasando unaformula fortunata di origine statunitense, potremmo chiamare PrivacyEnhencing Rules).

Più precisamente, tenendo in considerazionetutti gli interessi in gioco nel flusso dei messaggi commerciali,ci si deve chiedere se sia corretta la scelta tutta italiana dilimitare l'uso del fax senza considerare la natura dei destinataridel messaggio stesso.

Il divieto di invio di messaggi senza consenso siapplica infatti indistintamente a tutti gli abbonati, siano essipersone fisiche o giuridiche. Questo vuol dire che anche lo scambiodi informazioni promozionali o di proposte di vendita tra aziendeè condizionato al consenso del destinatario.

Ma ha senso tutto ciò?

Il fax è uno strumento essenziale per la rapidacomunicazione di informazioni promozionali tra soggetti economici:spesso ricevere, magari in ore notturne, un foglio con le offertedi un fornitore di servizi con il quale non si sono mai avuticontatti è utile per risparmiare tempo e concludere contattivantaggiosi.

Non crediamo sia casuale il fatto che la legge sullatutela dei dati personali, nel cui solco questo decreto legislativosi inserisce, abbia introdotto un regime di favore per il trattamentodi informazioni relative allo svolgimento di attività economicheraccolte per l'invio di materiale promozionale: in questo casoinfatti, fermo restando l'obbligo di informativa a carico deltitolare del trattamento, la legge n. 675/1996 prevede (art. 12lettera f) che non sia necessario richiedere il consenso dell'interessato.

Peraltro la stessa direttiva comunitaria che vienerecepita con il D. Legs. 171/1998 stabilisce (all'art. 12, comma3) che il divieto di inviare fax a contenuto pubblicitario inassenza del preventivo consenso dell'abbonato si applica esclusivamentealle persone fisiche. Imprese e comunicazioni business to businesssono del tutto estranee all'applicazione di questo strumento normativocomunitario.

Il legislatore italiano ha fatto una scelta orientatain termini più rigorosi che penalizza pesantemente un settoredi mercato in straordinaria crescita e frappone un fastidiosoostacolo alla libera comunicazione tra soggetti economici. C'èda chiedersi quale sia il beneficio di questa previsione cosìgenerale che non modula la protezione della riservatezza in relazionealla natura del soggetto destinatario dei messaggi.

Se il vero problema della privacy è quellodi innalzare la soglia di protezione per la vita privata degliindividui, pare di poter dire che in questo caso, estendendo lenorme di protezione anche alle aziende, si è andati oltrel'obiettivo e si è sostanzialmente criminalizzato uno strumentodi comunicazione importante.

Molte aziende specializzate negli invii automaticidi messaggi fax pubblicitari ad aziende sono oggi in grande difficoltàperché devono, con fastidi e costi non necessari, munirsidel consenso espresso delle imprese da contattare.

L'auspicio dell'interprete è che queste normecontribuisca a diffondere anche nel nostro paese la cultura dellariservatezza e del rispetto. In questa prima fase la correttezzadel metodo di indagine impone di limitarsi a studiare in che modol'autorità costituita applicherà al caso concretoil testo generale ed astratto della legge. Appare pertanto correttosospendere il giudizio sulla normativa ed evitare valutazioniallarmistiche. In ogni caso l'analisi economica del diritto porteràimpietosamente ad un raffronto, in termini economici, tra le esigenzedell'individuo e del mercato. Perché non va dimenticatoche la partita, anche per questo argomento, si giocheràinevitabilmente sul terreno dei costi e dei benefici per il singoloe per la collettività.

Va infine ricordato che sotto il profilo sanzionatoriol'articolo 11 del D.Lgs. 171/1998 prevede che per la violazionedelle disposizioni in tema di dati relativi al traffico e fatturazione,elenco degli abbonati e chiamate indesiderate (cfr. articoli 4,9 e 10), restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 35 dellalegge n. 675/1996.


3. Disposizioni relative all'attività giornalistica:le modifiche alla legge n. 675/1996

Il D.Lgs. 171/1998 si chiude con uno specifico riferimentoalla complessa questione legata ai rapporti tra tutela dei datipersonali ed esercizio dell'attività giornalistica.

Si tratta come è noto di una questione centralenell'intera economia della legge n. 67571996 che ha per lungotempo condizionato il dibattito che ha accompagnato questa primafase di applicazione delle norme sulla privacy.

Con questo intervento, le cui conseguenze applicativepotranno essere analizzate solo tra qualche tempo alla luce deifatti, il legislatore delegato ha deciso di percorrere una stradaalternativa rispetto alla rigorosa applicazione dei principi dicui alla legge n. 675/1996 rispetto allo svolgimento dell'attivitàgiornalistica.

In primo luogo è stato ulteriormente valorizzatoil ruolo che verrà svolto dal Codice Deontologico dei Giornalisti.Attraverso raffinate e quasi impercettibili variazioni lessicali(previste dall'articolo 12 del D.Lgs. 171/1998) che riguardanol'articolo 12, comma 1, lettera e), l'articolo 20, comma 1, letterad), della legge 31 dicembre 1996, n 675, viene valorizzata larilevanza questo strumento di autonomia dei giornalisti come strumentoper la misura di tutte le cose. L'autodisciplina giornalistica,cioè, a seguito di queste variazioni diventa il punto diriferimento non eventuale ma necessario per definire la legittimitàdel comportamento di colui che tratta dati personali per lo svolgimentodi attività giornalistica.

Ben più appariscente, ma forse nella sostanzanon altrettanto forte concettualmente, è l'ulteriore modificaproposta dal D.Lgs. 171/1998 che riguarda il primo comma dell'articolo25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la cui nuova formulazioneè la seguente

" Le disposizioni relative al consenso dell'interessatoe all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previstodall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei datidi cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'eserciziodella professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimentodelle relative finalità. Il giornalista rispetta i limitidel diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialitàdell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, fermarestando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanzeo fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso isuoi comportamenti in pubblico".

In pratica, fermo restando il rispetto dei principistabiliti da un consolidato orientamento giurisprudenziale(8),il legislatore delegato ha sottratto l'attività giornalisticadall'ambito applicativo della legge n. 675/1996, che fino all'entratain vigore di questa variazione, si limitava a considerare rilevantela pubblicazione di notizie relative alla salute ed alla vitasessuale dell'interessato. A tale proposito va ricordato che ancheil secondo comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996,n. 675, è stato modificato al fine di evitare che il giornalistaabbia l'obbligo di acquisire il consenso espresso dell'interessatoallorché si debbano riportare notizie relative allo statodi salute o alla sfera sessuale.

Peraltro la nuova normativa introdotta dal legislatoreha esaltato la cooperazione tra autorità Garante e Consiglionazionale dei Giornalisti. Questi due organismi dovranno semprepiù coordinarsi per realizzare un'equilibrato rapportotra le esigenze dell'individuo a proteggere la sua sfera privatae l'interesse della collettività a conoscere notizie ritenuteessenziali per la convivenza civile.

Anche dal punto di vista formale viene ribadita larilevanza del Codice Deontologico dei giornalisti: ne èstata infatti prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficialea cura del Garante, al fine di renderne conoscibile a tutti ilcontenuto. In questo modo viene sancita una posizione di privilegiodel Codice dei giornalisti rispetto alle altre norme di buonacondotta nascenti dall'autodisciplina, le quali non beneficerannodella Gazzetta ufficiale come organo di diffusione e di pubblicizzazione.Ma in considerazione dell'interesse pubblico insito nell'attivitàgiornalistica questa scelta del legislatore sembra comprensibilee pienamente accettabile.

Quanto invece alla complessiva vicenda relativa alrapporto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza nelnostro paese, sembra chiaro che a parte le improvvise fughe inavanti realizzate inizialmente dalla legge 675/1996 nella suaformulazione originaria, si è realizzata una soluzionecompromissoria che lascia ampio spazio alla autonomia della professionegiornalistica. Secondo una formula shakespeariana si potrebbedire "molto rumore per nulla": per fortuna restano,a garantire un'equo e civile esercizio della libertà distampa, i punti fermi conseguiti da una trentennale giurisprudenzasu questo punto.

Milano, giugno 1998



1) E' la direttiva 97/66/Ce emanata il 15 dicembre1997, sul trattamento dei dati personali ed alla tutela dellavita privata nel settore delle telecomunicazioni. La direttivafissa il termine del 24 ottobre 1998 per il recepimento da partedegli Stati membri.

2) In particolare l'articolo 1 lettera b) della leggen. 676/1996 prevede che il Governo garantisca la piena attuazionedei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personalinell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispettodei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria.Lo stesso articolo cita tra l'altro il rispetto della Raccomandazionedel Consiglio d'Europa n. R (95)4, del 7 febbraio 1995 sulla protezionedei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione,con particolare riguardo ai servizi telefonici.

3) D. Lgs Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si applicano le definizionielencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,di seguito denominata legge. Ai medesimi fini, si intende per:
a) "abbonato": qualunque persona fisica,persona giuridica, ente o associazione che sia parte di un contrattocon un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili alpubblico, per la fornitura dei medesimi servizi;
b) "utente": la persona fisica che utilizzauno o più servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico,indipendentemente dall'eventuale qualità di abbonato;
c) "rete pubblica di telecomunicazioni":un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiaturedi commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissionedi segnali tra punti terminali di rete definiti, con mezzi a filo,radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici utilizzati, in tuttoo in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibiliil pubblico:
d) "servizio di telecomunicazioni": unservizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nellatrasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni,ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativoa prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmiradiofonici e televisivi.

4) In questo senso si è espresso, tra glialtri , G. Buttarelli, Elenchi, bollette e apparecchi: irrompela privacy, pubblicato dal "Sole 24 ore" del 15giugno 1998

5) In questo senso si esprime G.Buttarelli, loc.cit.

6)Il riferimento è a quella che, secondo unatipica ricostruzione, viene qualificata come tecnologia "pulita"in contrapposizione alla cosiddetta "tecnologia "sporca",che lascia cioè le tracce del passaggio da parte del suoutilizzatore. Su questo importante aspetto del prossimo sviluppodella privacy rinviamo alle osservazioni formulate da S. Rodotàin A.A. V.V. Società dell'informazione; Tuteladella riservatezza, Atti del Convegno di Stresa, Milano, 1998,passim.

7) Art. l0. Chiamate indesiderate
1. L'uso di un sistema automatizzato di chiamatasenza intervento di un operatore o del telefax per scopi di inviodi materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per ilcompimento di ricerche di mercato o di comunicazione commercialeinterattiva, è consentito con il consenso espresso dell'abbonato.
2. Le chiamate per le finalità di cui al comma1, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentiteai sensi degli articoli 11 e 12 della legge.

8) In estrema sintesi questo orientamento della Cortedi Cassazione (per tutte vedi Cass . sez V..n. 175660 /1987 nonchéCass. sez. V n. 178531) si basa su tre requisiti che devono concorrereper rendere legittima la pubblicazione di una notizia:

    1) verità o verosimiglianza della notiziapubblicata
    2) esistenza di un pubblico interesse alla conoscenzadei fatti medesimi
    3) obiettiva e serena esposizione della notizia.