LEGGE 4 marzo 2009, n. 15
"Delegaal Governo finalizzata allottimizzazione della produttivit del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonch disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro e alla Corte dei conti"
(Pubblicata nella G.U. n. 53 del 5 marzo 2009)
Artt. 1 – 3
omissis
Art. 4.
(Princpi e criteri in materia divalutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche edi azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelleamministrazioni pubbliche)
1. omissis.
2. omissis.
3. omissis.
4. omissis.
5. omissis.
6. omissis.
7. omissis.
8. omissis.
9. Allarticolo1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunquesia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggettodi protezione della riservatezza personale.
Artt. 5 – 13
omissis