LEGGE 27 febbraio 2009, n.14
"Conversione inlegge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recanteproroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizionifinanziarie urgenti"
(Pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 49 del 28 febbraio 2009)
Art. 1 – 43
ÒomissisÓ
Art.44. Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1. All'elencon. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, leparole: ÇDecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
articolo 166È sonosoppresse.
1-bis. I dati personali presentinelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formatiprima del 1¡ agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionalisino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice inmateria di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto acostituire dette banche dati prima del 1¡agosto 2005.
2. All'articolo161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le paroleda: Çtremila euro a diciottomila euroÈ fino
alla fine del comma sonosostituite dalle seguenti: Çda seimila euro
a trentaseimila euroÈ.
3. L'articolo162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' cosi' modificato:
a)al comma 1, le parole: Çda cinquemila euro a trentamila euroÈ
sonosostituite dalle seguenti: Çda diecimila euro a sessantamila
euroÈ;
b) al comma 2, le parole: Çda cinquecento euro atremila euroÈ
sono sostituite dalle seguenti: Çda mille euro a seimilaeuroÈ;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, iseguenti:
Ç2-bis.In caso di trattamento di dati personali effettuato in
violazione dellemisure indicate nell'articolo 33 o delle
disposizioni indicatenell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede
amministrativa, in ognicaso, la sanzione del pagamento di una somma
da ventimila euro acentoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo
33 e' escluso ilpagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti diprescrizione di
misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente,all'articolo
154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata insede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di unasomma
da trentamila euro a centottantamila euro.È.
4. All'articolo162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, leparole: Ç, che puo' essere aumentataÈ fino alla fine
del comma sonosoppresse.
5. All'articolo163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole:Çda diecimila euro a sessantamila euroÈ sono
sostituite dalle seguenti:Çda ventimila euro a centoventimila euroÈ
e le parole: Çe con lasanzione amministrativa accessoriaÈ fino alla
fine del comma sonosoppresse.
6. All'articolo164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole:Çda quattromila euro a ventiquattromila
euroÈ sono sostituite dalleseguenti: Çda diecimila euro a
sessantamila euroÈ.
7. Dopol'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e'inserito il seguente:
ÇArt. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesiaggravate).
1. Se
taluna delle violazioni di cui agliarticoli 161, 162, 163 e 164 e'
di minore gravita', avuto altresi'riguardo alla natura anche
economica o sociale dell'attivita' svolta, ilimiti minimi e massimi
stabiliti dai medesimi articoli sono applicatiin misura pari a due
quinti.
2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu'disposizioni di
cui al presente Capo, a eccezione di quelle previstedagli articoli
162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempidiversi in
relazione a banche di dati di particolare rilevanza odimensioni, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da
cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso ilpagamento
in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravita' e, inparticolare, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu'interessati, ovvero
quando la violazione coinvolge numerosi interessati,i limiti minimo
e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sonoapplicati in
misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possonoessere aumentate
fino al quadruplo quando possono risultare inefficaciin ragione
delle condizioni economiche del contravventore.È.
8. All'articolo 165, comma 1, del decretolegislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: Ç161, 162 e 164È sonosostituite dalle
s eguenti: Çdel presente CapoÈ ed e' aggiunto, in fine,il seguente
periodo: ÇLa pubblicazione ha luogo a cura e spese del
contravventore.È.
9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196,
e' cosi' modificato:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: Ço conl'ammenda daÈ
fino alla fine del comma;
b) nel comma 2, le parole: Çquarto del massimodell'ammenda
stabilita per la contravvenzioneÈ sono sostituite dalleseguenti:
Çquarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione
amministrativaÈ.
10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo6 settembre
2005, n. 206, le parole: Çda euro cinquecentosedici aeuro
cinquemilacentosessantacinqueÈ sono sostituite da: Çda tremila euroa
diciottomila euroÈ.
11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro299.000 a
decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondenteriduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30giugno
2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22
dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del
Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere
dall'esercizio2009.
Art. 45
ÒomissisÓ