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LEGGE 31 ottobre 2003, n.306 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003. (Pubblicata sulla G.U. n. 266 del 15 Novembre 2003) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) ÒomissisÓ ART. 12 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalita' della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica; c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalita' di cui alla lettera b) del presente comma. ÒomissisÓ
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