COMMISSIONE EUROPEA


Bruxelles, 16/10/96 COM(96) 487


COMUNICAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ED AL COMITATO DELLE REGIONI

Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet



INDICE


Introduzione

1. Le possibilità offerte dall'Internet 5

2. Modalità di funzionamento dell'Internet 8

3. Informazioni di contenuto illegale e nocivo sull'Internet 10

4. Come individuare e combattere le informazioni dicontenuto illegale sull'Internet 12

5. Come affrontare il problema delle informazioni di contenuto nocivo sull'Internet 20

6. Alternative / Conclusioni 27

Introduzione

Oltre ad esser assurto a simbolo della convergenza tra l'industria delle telecomunicazioni, quella dei computers e quella del materiale informativo e ad aver rappresentato un fattore determinante di tale convergenza, negli ultimi anni l'Internet si è affermato come uno dei principali blocchi costitutivi dell'infrastruttura globale dell'informazione nonché come un elemento abilitante d'importanza fondamentale per la società dell'informazione in Europa. Essa è caratterizzata da un tasso di crescita senza precedenti nella storia delle tecnologie della comunicazione, e raggiunge attualmente circa 60 milioni di utenti in 160 paesi, cifra che si raddoppia ogni anno. La sua applicazione più apprezzata, il World Wide Web (basato per inciso su protocolli elaborati in Europa), sta rapidamente diventando il tramite comunemente utilizzato per la pubblicazione d'informazioni ed il commercio elettronico; nel 1995 si stima disponesse a livello mondiale di 10 milioni di siti circa, il che rappresenta un incremento del 1600% rispetto all'anno precedente. Propulso dalla sua crescita fenomenale e dalla sua rapida evoluzione, nel corso della quale s'è trasformato da una rete destinata alle amministrazioni ed al mondo accademico in un'ampia piattaforma per comunicazioni e scambi commerciali, l'Internet sta attualmente rivoluzionando diversi settori economici e determinando la nascita di una pulsante "economia dell'Internet", in rapida crescita. Essa è al tempo stesso divenuta un potente fattore d'evoluzione in campo sociale, educativo e culturale, offrendo a cittadini ed educatori la possibilità d'interventi più incisivi, diminuendo gli ostacoli alla realizzazione ed alla distribuzione di materiale e rendendo possibile a chiunque accedere a fonti sempre più ricche d'informazioni digitali .

La maggior parte del materiale disponibile sull'Internet si colloca in questa prospettiva e serve scopi perfettamente legittimi (e spesso altamente produttivi) legati allo scambio d'informazioni per uso privato o commerciale. Come tuttavia accade per qualsiasi altra tecnologia di comunicazione, soprattutto se agli stadi iniziali del suo sviluppo, anche Internet veicola un certo volume d'informazioni di contenuto potenzialmente nocivo od illegale, ovvero si presta ad abusi finalizzati allo svolgimento d'attività criminali. Benché in termini puramente statistici il fenomeno abbia dimensioni limitate, la sua portata si estende a molti settori distinti, ai quali si applicano regimi e strumenti giuridici differenti a livello sia nazionale che internazionale:

sicurezza nazionale (istruzioni sulla confezione d'ordigni esplosivi, produzione di droghe illecite ovvero attività terroristiche);

tutela dei minori (forme illecite di commercializzazione, violenza, pornografia);

tutela della dignità umana (incitamento all'odio razziale o discriminazione razziale);

sicurezza economica (frode, istruzioni sull'uso fraudolento delle carte di credito);

sicurezza dell'informazione (interferenze di malintenzionati);

tutela della sfera privata (comunicazione non autorizzata di dati personali, molestie);

tutela della reputazione personale (diffamazione e pubblicità comparativa illecita);

tutela della proprietà intellettuale (distribuzione non autorizzata di opere soggette a diritto d'autore, quali ad esempio software o brani musicali).

Se da un lato i vantaggi dell'Internet superano di gran lunga i suoi aspetti negativi, dall'altro questi ultimi non possono venir ignorati e costituiscono questioni di scottante attualità sotto il profilo politico, commerciale, giuridico e dell'interesse pubblico. Rispondendo a tali inquietudini il recente dibattito politico nell'Unione europea ha posto in risalto la necessità d'interventi urgenti e di soluzioni concrete.

In una data molto recente (27 settembre 1996) il Consiglio telecomunicazioni ha perciò adottato una risoluzione relativa alla prevenzione della divulgazione di materiale illegale su Internet, con particolare riferimento alla pornografia infantile. Il Consiglio ha preso atto del fatto che la Commissione avrebbe pubblicato una comunicazione su tale argomento, ed ha espresso apprezzamento per questa iniziativa. Il Consiglio ha dato rilievo alla necessità d'intervenire rapidamente ed ha invitato la Commissione a procedere con le attività in corso ed a presentare i provvedimenti prospettabili in tempo per il Consiglio telecomunicazioni del 28 novembre.

La Commissione è pienamente consapevole dell'importanza di queste tematiche e della necessità di mantenere il giusto equilibrio garantendo al tempo stesso il libero flusso delle informazioni e la tutela del pubblico interesse per dar risposta ai timori giustificati.

Già in occasione della riunione informale del Consiglio tenutasi a Bologna il 24 aprile 1996 i ministri europei delle telecomunicazioni e della cultura avevano attribuito la massima priorità alla questione delle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse tramite Internet. Si era ritenuto che, per quanto l'Internet sia soggetta alle vigenti disposizioni nazionali di legge, fosse opportuno raggiungere un accordo in un contesto internazionale più ampio per affrontare le problematiche specifiche di questa "rete delle reti". Si era quindi richiesto alla Commissione di elaborare un riepilogo dei problemi posti dal rapido sviluppo dell'Internet e di valutare in particolare la desiderabilità di una regolamentazione europea od internazionale a questo proposito.

Per quanto riguarda la distribuzione d'informazioni di contenuto illegale sull'Internet, compete chiaramente agli Stati membri la responsabilità di garantire l'applicazione delle norme vigenti: ciò che è illegale fuori della rete rimane illegale anche sulla rete e spetta agli Stati membri di far rispettare tali norme. Data la natura fortemente decentralizzata e transnazionale dell'Internet sarebbe cionondimeno opportuno varare provvedimenti concreti a livello di dicasteri della giustizia e degli interni per rafforzare la cooperazione tra Stati membri.

Su un altro piano la presenza di materiale illegale e nocivo sull'Internet produce ripercussioni dirette sul funzionamento del mercato interno. Qualora in particolare gli Stati membri adottassero regolamentazioni di nuovi servizi Internet dirette a tutelare il pubblico interesse potrebbero determinarsi rischi di distorsioni della concorrenza (ad esempio se al problema della potenziale responsabilità dei fornitori di servizi su Internet venissero date risposte estremamente differenziate) ed intralci alla libera circolazione dei servizi in questione, il che provocherebbe una nuova frammentazione del mercato interno. La mancata soluzione di questi problemi potrebbe giustificare un intervento della Comunità: come per ogni attività industriale nuova ed in rapida crescita infatti la certezza del diritto costituisce la condicio sine qua non per poter promuovere gli investimenti e garantire lo sviluppo di un settore dei servizi Internet concorrenziale nonché la crescita a livello europeo di una più ampia economia basata sull'Internet.

Riscuote ampi consensi l'opinione che la natura internazionale dell'Internet e le caratteristiche che ne fanno un fenomeno unico nel suo genere (struttura estremamente decentralizzata, resistenza alle interferenze, elevato grado d'automazione, portata globale, impiego diffuso) ovviamente pongano problemi nuovi e particolari, i quali manifestamente esigono soluzioni innovative e specifiche che siano attuabili con rapidità, nonché una risposta coordinata a livello di UE ed internazionale.

A complemento della presente iniziativa la tematica della tutela dei minori stricto sensu (che costituisce di per sé solo un capitolo di una più ampia problematica delle informazioni di contenuto illegale e nocivo) verrà affrontata prossimamente nel Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione, che fornirà un'impostazione orizzontale del problema e darà avvio ad un dibattito a lungo termine su questo tema che interesserà tutti i mezzi elettronici di comunicazione.

La presente comunicazione procede ad una valutazione delle possibilità offerte dell'Internet, identifica diverse varietà d'informazioni di contenuto illegale e nocivo, descrive il contesto tecnico dell'Internet ed infine presenta alcune alternative per interventi immediati su base tecnologica e/o giuridica volti a lottare contro la presenza di questo materiale sull'Internet.

1. Le possibilità offerte dall'Internet

L'Internet presenta un considerevole potenziale sotto il profilo dell'informazione, dell'istruzione, della ricreazione e dello svolgimento d'attività commerciali su scala globale: enormi volumi d'informazioni possono infatti venir inviati in tutto il mondo nell'ambito di nuove comunicazioni multimediali a costi relativamente contenuti. Diversi paesi, specialmente nell'Unione europea, si sono già avvalsi di queste possibilità radicalmente nuove.

Sotto il profilo sociale l'Internet presenta significativi vantaggi potenziali. Essa offre ai cittadini possibilità senza precedenti di prendere il potere nelle proprie mani e di collegarsi a fonti sempre più ricche d'informazioni digitalizzate. L'Internet è stato utilizzato in modo molto efficace in diversi Stati membri per stabilire contatti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini; giacché inoltre rende molto più accessibile la divulgazione a livello locale oltre che globale essa consente ad individui od associazioni di pubblicizzare ampiamente la propria attività a costi contenuti. In campo culturale l'Internet fornisce già un contributo significativo alla produzione ed alla diffusione di materiale digitale e multimediale europeo, promuovendo in tal modo la diversità linguistica e culturale nonché la diffusione delle culture europee nel mondo. Come esemplificato da diversi progetti innovativi che collegano biblioteche, scuole ed università europee, l'Internet rappresenta parimenti la chiave per accedere ad una nuova "alfabetizzazione elettronica", ed in quanto tale la chiave di volta della nuova iniziativa d'ampia portata dell'Unione europea, il Programma d'azione "L'apprendimento nella società dell'informazione".

Negli anni a venire la "rete delle reti", che sta attualmente rivoluzionando il commercio elettronico, svolgerà plausibilmente una funzione d'importanza fondamentale per l'economia europea. Uno dei fattori d'importanza cruciale per lo sviluppo del mercato dell'Internet negli USA è stato il minor costo delle telecomunicazioni (delle linee a nolo per gli utenti professionali e delle chiamate per i singoli clienti). Tale possibilità risulta direttamente collegata alla liberalizzazione del mercato europeo delle telecomunicazioni, che dovrebbe tradursi in una diminuzione dei costi d'esercizio per gli utenti d'Internet ed i fornitori di servizi.
Come il mercato statunitense infatti già dimostra, l'Internet -La Forrester Research stima che nel 1996 il "nocciolo duro" dell'economia dell'Internet produrrà 2,2 miliardi di USD circa nei soli Stati Uniti. Per il 2000 all'attività connessa all'Internet saranno direttamente attribuibili 45,5 miliardi- promuove direttamente lo sviluppo di una nuova economia ad essa collegata, caratterizzata da una rapida crescita, promuovendo la nascita di nuove categorie d'imprese e la creazione di posti di lavoro (produttori d'infrastrutture e software per Internet, fornitori d'accesso, distribuzione di materiale destinato a consumatori ed imprese, vendita al dettaglio on line, servizi finanziari). Al di là di questo "nocciolo duro" dell'economia dell'Internet, costituito da imprese che producono reddito direttamente dall'Internet, l'Internet sta producendo ripercussioni indirette su una "sfera d'influenza" molto più ampia.
Essa sta infatti trasformando radicalmente diversi settori economici già esistenti (servizi turistici, assicurazioni, vendita diretta al dettaglio, editoria elettronica), creando mercati, riducendo i costi e migliorando il servizio alla clientela.
Essa sta in particolare creando nuove possibilità per le PMI europee, che in numero crescente stanno traendo alacremente profitto dall'accesso senza precedenti al mercato mondiale offerto dal World Wide Web. Analogamente importanti settori dell'economia europea, quale ad esempio quello delle vendite dirette (cui nel 1994 -Fonte: Study on the Extent of Direct Marketing in the European Union, rapporto provvisorio della FEDIM per la Commissione europea- faceva complessivamente capo un reddito di 37 miliardi di ECU), ed in particolare quello delle vendite tradizionali per catalogo, stanno attivamente integrando l'Internet nelle loro strategie di commercializzazione e conseguimento degli obiettivi aziendali ed hanno in programma di trasferire gradualmente sull'Internet una parte rilevante delle loro attività.

Nel campo della pubblicità e del marketing l'Internet presenta diversi vantaggi di rilievo e ben documentati: la sua natura interattiva, abbinata all'immediatezza ed alla facilità della comunicazione, consente d'indirizzare i messaggi pubblicitari al pubblico con precisione molto maggiore di quella attualmente possibile e di rilevare la reazione dei clienti già acquisiti o potenziali. Analogamente, quando venga utilizzato per effettuare transazioni o addirittura fornire direttamente materiale via rete, l'Internet permette a fornitori e clienti di realizzare notevoli risparmi.

Giacché estende la portata degli scambi via cavo al grande pubblico del mercato mondiale l'Internet sta al tempo stesso determinando cambiamenti radicali nelle transazioni tra imprese man mano che le società passano da reti private e protocolli chiusi (quali i sistemi EDI tradizionali) all'Internet ed a "Intranets" aziendali. Questo settore interimprese è attualmente quello caratterizzato dalla crescita più rapida nel contesto dell'economia globale dell'Internet, e costituisce un settore d'importanza strategica cruciale per le imprese europee che devono affrontare la concorrenza sui mercati mondiali.

Alla pari di qualsiasi altro settore d'attività l'Internet può venir utilizzata per finalità legittime ovvero prestarsi ad abusi da parte di alcuni elementi della società. A fini di legge essa andrebbe pertanto inquadrata in modo da promuovere lo sviluppo economico tenendo al tempo stesso conto di giustificate preoccupazioni di natura sociale e sociologica. Occorre rassicurare consumatori ed imprese dimostrando che l'Internet è un ambiente sicuro per lavorare, imparare e giocare.

La presente comunicazione mira pertanto:

in primo luogo a descrivere brevemente i vari tipi d'informazioni di contenuto illegale e nocivo,

in secondo luogo ad esaminare il contesto tecnico in cui si può intervenire per affrontare il problema posto da tali informazioni,

infine a proporre alcuni provvedimenti di natura pratica da attuare rapidamente.

Dei capitoli che seguono il n. 2 contiene una descrizione delle diverse applicazioni di Internet, il n. 3 definisce cosa s'intenda per "informazioni di contenuto illegale e nocivo", il n. 4 tratta dei modi per combattere le informazioni di contenuto illegale, il n. 5 chiarisce alcune questioni relative alle informazioni di contenuto nocivo ed il n. 6 presenta alcune proposte.

2. Modalità di funzionamento dell'Internet

L'Internet costituisce attualmente l'esempio più macroscopico di rete internazionale d'elaboratori. Benché non sia la prima né l'unica di tale genere, essa si contraddistingue perché non ha alcun "proprietario" e perché negli ultimi tempi l'aumento del numero di servers che forniscono informazioni alla rete ed il numero di utenti ad essa collegati è sorprendente; nella sola Europa il numero di servers è aumentato del 60% nel periodo che va dal gennaio 1995 al gennaio 1996ad utilizzarla utenti "normali", vale a dire privati e società e non soltanto membri della comunità scientifica od accademica, cosicché il numero di elaboratori ad essa collegati ha subito un incremento vertiginoso. A differenza di altre reti, quale ad esempio quella per le trasmissioni radiotelevisive, l'Internet segue sostanzialmente l'indirizzo datole dall'utenza giacché sono gli utenti stessi, piuttosto che gli editori affermati, a generare una parte cospicua del "materiale".

Una caratteristica dell'Internet unica nel suo genere è il fatto che essa funga simultaneamente da mezzo di pubblicazione e di comunicazione: a differenza dei mezzi tradizionali infatti l'Internet consente diversi modi di comunicazione (utente/utente, un utente/più utenti, pluralità d'utenti). Un utente della rete può indifferentemente trasmettere o ricevere informazioni; in qualsiasi momento un utente passivo può diventare utente attivo fornendo informazioni, di sua iniziativa o per il fatto di reindirizzare il materiale pervenutogli da un terzo. L'Internet si differenzia dunque radicalmente dai mezzi tradizionali tanto di trasmissione quanto di telecomunicazione.

I molti modi differenti di distribuire le informazioni contenute sull'Internet risentono di queste peculiarità strutturali ed evolutive. La misura in cui si può far ricorso a mezzi tecnici per rilevare la presenza d'informazioni di contenuto illegale e nocivo od intercettarle varia dall'una all'altra di queste applicazioni.

La maggior parte degli utenti non dispone di un accesso diretto permanente all'Internet, ma passa per il tramite di un fornitore d'accesso. In questa categoria rientrano:

i fornitori d'accesso ad Internet, specializzati nell'offrire l'accesso alla rete;

i fornitori di servizi supplementari per l'Internet, che possono ad esempio consistere nell'ospitare materiale prodotto da loro stessi, dagli utenti ovvero da terzi;

i fornitori di servizi on line. Questo "materiale tutelato" può esser prodotto dal fornitore on line stesso ovvero per suo conto da terzi (società specializzate in attività ricreative, fornitori di servizi finanziari, aerolinee etc.), nell'ambito di un apposito accordo, che forniscono materiale tutelato dalla legislazione sulla proprietà intellettuale sui loro sistemi chiusi, ed ora anche sull'Internet.

Il termine "fornitore di servizi per l'Internet" viene spesso utilizzato quale termine generico, senza operare una chiara distinzione tra il servizio consistente nel fornire l'accesso alla rete ed il servizio di ospitare materiale. Per distinguere le due attività nella presente comunicazione si utilizzeranno i termini "fornitore d'accesso" e "fornitore di servizi", fermo restando che una stessa organizzazione può ovviamente rientrare in entrambe le categorie.

Tanto i "fornitori d'accesso", quanto i "fornitori di servizi", si collegano all'Internet per mezzo di una linea presa a nolo, un collegamento al sistema di telecomunicazioni reso disponibile da un "esercente di rete" quale la British Telecom.

Il World Wide Web (WWW ovvero semplicemente Web) è la sede in cui è possibile visionare/ascoltare pagine di testo e/o illustrazioni ed addirittura clips sonori e video. Le pagine sono collegate tra loro da una serie di "hyperlinks" che rendono possibile navigare agevolmente nel Web. Tali pagine possono venire pubblicate da chiunque abbia accesso ad uno spazio di memoria su un computer "ospite" collegato all'Internet che utilizzi l'opportuno software (un cosiddetto "Web server" o "sito"). I fornitori di accesso ad Internet offrono spesso questa possibilità a costi contenuti come servizio supplementare; in questo modo i singoli individui hanno una possibilità di diffondere informazioni identica a quella delle grandi imprese. Le pagine così pubblicate sono a disposizione di qualsiasi utente di Internet che scelga di consultarle, e possono venire identificate con un indirizzo che viene utilizzato per consultarle direttamente o per arrivarvi tramite gli hyperlinks.

La posta elettronica (e-mail) consente la comunicazione tra individui; essa rende anche agevole inviare lo stesso messaggio ad una pluralità di indirizzi avvalendosi di appositi elenchi. Ancorché generalmente l'autore di un messaggio sia identificato dal suo indirizzo e-mail, sono stati tuttavia costituiti sistemi di "rispedizione anonima" nell'ambito dei quali l'identità del mittente non viene comunicata al destinatario. I messaggi inviati ad un indirizzo Internet sono memorizzati nella "cassetta delle lettere" del destinatario sull'apposito server gestito dal fornitore d'accesso fino a quando il destinatario non li legge.

Nell'ambito di circa 15.000 newsgroups (chiamati talvolta "bacheche elettroniche") le informazioni vengono fornite da individui che inviano messaggi (i quali possono essere costituiti semplicemente da un testo ovvero includere illustrazioni codificate così da renderne possibile la trasmissione). Questi messaggi non vengono messi in memoria in un unico posto, ma copiati dal server di un newsgroup all'altro.newsgroups esistenti. Sul World Wide Web ci sono comunque anche siti che contengono archivi di materiale dei newsgroups, che può venire passato in rassegna.
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>In aggiunta a ciò l'Internet Relay Chat (IRC; tradotto liberamente "scambio di chiacchiere sull'Internet") consente agli abbonati ad Internet di comunicare direttamente tra loro in tempo reale e può venir utilizzato per organizzare incontri personali o per lo scambio di materiale. Attualmente l'IRC è anche in grado di fornire un supporto per tecnologie video a bassa risoluzione (ad esempio CUSeeME).

Tutti questi mezzi possono venire utilizzati per distribuire informazioni di contenuto illegale e nocivo; nelle pagine che seguono si vedrà in che misura sia possibile sottoporli a controllo.

3. Informazioni di contenuto illegale e nocivo sull'Internet

L'Internet costituisce una nuova forma di diffusione e comunicazione. Come qualsiasi altra tecnologia della comunicazione, soprattutto se nelle fasi iniziali di sviluppo, l'Internet veicola un certo numero d'informazioni di contenuto potenzialmente illegale e nocivo oppure è oggetto di abusi per finalità criminali. Come qualsiasi altra tecnologia della comunicazione, ad esempio il telefono od il GSM, l'Internet può venire utilizzata da elementi criminali per agevolare lo svolgimento delle loro attività.

Tutte queste attività ricadono nel campo d'applicazione delle normative vigenti, cosicché l'Internet non esiste in un vuoto giuridico giacché tutte le persone che con esso interagiscono (autori, fornitori di materiale, fornitori di servizi che materialmente mettono in memoria i documenti e li rendono disponibili, esercenti di rete, fornitori d'accesso ed utenti) sono soggetti alle vigenti leggi dei rispettivi Stati membri.

Ai fini di una valutazione dell'illegalità e della nocività del contenuto di un'informazione è d'importanza cruciale discriminare tra i contenuti illegali e gli altri contenuti nocivi. Queste due categorie di contenuti pongono questioni di principio radicalmente differenti, cui vanno date risposte giuridiche e tecnologiche molto diverse. Sarebbe pericoloso confondere problemi distinti quali quello del possibile accesso di minorenni a materiale pornografico destinato agli adulti e quello dell'accesso di adulti alla pornografia infantile. Occorre definire chiaramente le priorità e mobilitare le risorse disponibili per affrontare i problemi più gravi, vale a dire la lotta ai contenuti criminali, consistente ad esempio nel reprimere la pornografia infantile o lo sfruttamento della novità tecnologica dell'Internet a fini criminali.

a. Contenuto criminale

Esiste tutta una gamma di norme che limitano per motivi differenti l'impiego e la distribuzione d'informazioni con determinati contenuti. La violazione di tali norme comporta l'illegalità del materiale.

In alcuni casi non si tratta di tutelare l'ordine pubblico, quanto piuttosto i diritti delle singole persone (tutela della vita privata e del buon nome) e di un ambiente atto a consentire la fioritura delle attività di creazione di materiale (tutela della proprietà intellettuale). Contro contenuti tali da configurare reati quali l'infrazione del diritto d'autore, la diffamazione, l'invasione della sfera privata od una pubblicità comparativa illegale si procederà di norma su iniziativa della persona i cui diritti siano lesi nell'ambito di un'azione civile per danni ovvero mediante un ordine del tribunale, benché tali diritti possano eventualmente venir parimenti tutelati in sede penale od amministrativa (tutela dei dati). Anche i fornitori di servizi potranno venir coinvolti in azioni riguardanti il contenuto delle informazioni giacché potranno venir accusati di averne agevolato la diffusione.

Determinato materiale viene inoltre considerato criminale dalle legislazioni degli Stati membri.

In questa categoria rientrano ad esempio la pornografia infantile, la tratta degli esseri umani, la divulgazione di materiale razzista o gli incitamenti all'odio razziale, il terrorismo ovvero tutte le forme di frode (ad esempio l'impiego fraudolento delle carte di credito).

L'esatta definizione dei comportamenti illeciti varia da un paese all'altro. All'interno dell'UE ad esempio, anche alla pornografia infantile, campo in cui più unanime è il consenso, in alcuni Stati membri si applicano specifiche disposizioni di legge: si veda il Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione. In altri, disposizioni d'indole più generale attinenti alla pubblicazione di materiale osceno.

Come ad esempio nel caso della pubblicazione del "Mein Kampf" di Adolf Hitler ovvero della propugnazione di tesi storiografiche "revisioniste" (tendenti cioè a negare che l'Olocausto abbia avuto luogo), che sono entrambe vietate in alcuni Stati. Possono inoltre insorgere difficoltà pratiche per fare rispettare la legge nel caso in cui determinati atti siano perseguibili in uno Stato membro ma non in un altro.

b. Contenuto nocivo

I valori e la sensibilità altrui possono venir oltraggiati da diversi tipi di materiale, che esprimano opinioni politiche, credenze religiose o pareri in tema di razza etc.

La nozione di nocuità risente di differenze culturali. Ogni paese può raggiungere proprie conclusioni nel definire il confine tra ciò che è consentito e ciò che non lo è. Risulta dunque indispensabile che le iniziative internazionali tengano conto della diversità delle norme morali nei diversi paesi per esaminare la possibilità d'arrivare a norme idonee a tutelare le persone contro il materiale offensivo pur garantendo la libertà d'espressione.

In questo contesto è implicito che i diritti fondamentali, e specialmente quello della libertà d'espressione, vadano pienamente rispettati (per quanto concerne i limiti negli Stati membri si veda il Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana, Allegato III).

4. Come individuare e combattere le informazioni di contenuto illegale sull'Internet

E' di competenza degli Stati membri definire per legge cosa sia illegale e far rispettare la legge rilevando l'esistenza di attività illegali e punendo i responsabili. Le particolari caratteristiche dell'Internet tuttavia fanno sì che garantire il rispetto della legge risulti più complicato di quanto avviene con l'impiego di mezzi di comunicazione più tradizionali.

Mentre tuttavia le infrazioni della legge nelle applicazioni pubbliche di Internet (World Wide Web) sono rilevabili senza difficoltà, altrettanto non può dirsi per le applicazioni private (ad es. e-mail). Analogamente in un contesto nazionale è relativamente facile garantire il rispetto della legge, ma tale compito risulta molto più difficile in un contesto internazionale.

a.Limiti tecnici degli strumenti per garantire il rispetto della legge

Le caratteristiche tecniche dell'Internet rendono inefficaci determinati tipi di controllo: a causa della possibilità di reindirizzare i messaggi sull'Internet i controlli possono effettivamente aver luogo soltanto ai punti di entrata e di uscita nella rete (vale a dire in corrispondenza del server mediante il quale l'utente accede alla rete oppure del terminale utilizzato per visionare o trasferire le informazioni ovvero del server su cui un documento è pubblicato).

Anche qualora un documento pubblicato venga rimosso da un server in seguito ad un intervento delle autorità è sempre possibile copiarlo agevolmente e rapidamente su altri servers soggetti ad altre giurisdizioni, cosicché esso continua ad essere disponibile finché anche tali siti non vengano bloccati. Per questo motivo occorre la cooperazione internazionale per evitare che i documenti che infrangono norme generali di diritto penale possano usufruire di "rifugi sicuri".

b. Il ruolo dei fornitori d'accesso e dei fornitori di servizi

I fornitori d'accesso ed i fornitori di servizi svolgono un ruolo d'importanza cruciale nel consentire agli utenti di accedere al materiale presente su Internet. Non si deve tuttavia dimenticare che la responsabilità per il contenuto del materiale spetta in primo luogo agli autori ed ai fornitori del materiale stesso; è quindi essenziale assegnare con precisione le diverse responsabilità così da perseguire per eventuali contenuti illegali coloro che li hanno posti in essere.

i) Responsabilità giuridica dei fornitori d'accesso e/o di servizi per l'Internet

Il regime generale della responsabilità giuridica, che potrebbe venir applicato anche ai fornitori d'accesso e/o di servizi per l'Internet in relazione ai materiali di contenuto illegale (di qualsiasi natura esso sia: pornografia infantile, violazione di diritti d'autore, offerte fraudolente, diffamazione etc.), può assumere a seconda delle circostanze molte forme diverse con atti perseguibili nell'ambito del diritto penale, civile (richieste di risarcimento per violazione di diritti d'autore o diffamazione, ovvero contenziosi connessi ai contratti con gli utenti o gli esercenti delle reti) od amministrativo (in funzione della regolamentazione vigente nel paese in cui operano i fornitori d'accesso e/o di servizi). Benché i fornitori d'accesso non esercitino un controllo diretto sul materiale disponibile sull'Internet né sulla parte di esso che i loro clienti scelgono di consultare, in alcuni casi la polizia ha svolto indagini sulle loro attività in rapporto all'esistenza d'informazioni di contenuto illegale e nocivo a cui era possibile accedere mediante le infrastrutture tecniche di cui essi disponevano. Potrà eventualmente rivelarsi necessario modificare o chiarire le disposizioni di legge per aiutare i fornitori d'accesso e/o di servizi, la cui attività principale è quella di fornire un servizio ai clienti, a seguire una linea di condotta che li ponga al riparo tanto dalle accuse di censura quanto dalla responsabilità giuridica per atti perseguibili.

Nel caso in cui i fornitori di servizi forniscano anche materiale sul World Wide Web ovvero nell'ambito deinewsgroups ovviamente essi ne sono responsabili alla stessa stregua di qualsiasi autore o fornitore di materiale; se però il materiale viene fornito da terzi occorre che la questione della responsabilità dei fornitori di servizi sia chiara.

Austria, Germania, Francia e Regno Unito (Defamation Bill).
In diversi Stati membri sono stati adottati o proposti provvedimenti di legge che definiscono la responsabilità giuridica dei fornitori di servizi per l'Internet in modo tale che questa può venir invocata in relazione a materiale ospitato sul loro server soltanto qualora sia ragionevole attendersi che essi siano consapevoli di una sua illegalità manifestamente apparente ovvero non prendano ragionevoli provvedimenti per eliminare tale materiale una volta che la loro attenzione sia stata chiaramente attirata su di esso.

Alcune norme si dimostrano ancor più restrittive in quanto sembrano stabilire per i fornitori d'accesso l'obbligo di limitare l'accesso ad altri siti contenenti materiale illegale.

Agli esercenti di rete, d'altro canto, non può di norma venir imputata la responsabilità civile o penale di materiale reso disponibile sulle loro reti, benché in forza delle vigenti disposizioni di legge o delle condizioni cui è subordinata la concessione della licenza d'esercizio della rete possa venir loro richiesto di prender provvedimenti nei confronti dei loro clienti (i fornitori d'accesso) qualora questi sfruttino le infrastrutture poste a loro disposizione per diffondere materiale illegale.

Il grado di responsabilità in relazione a materiale tale da configurare la fattispecie d'illeciti quali la pubblicità comparativa e le violazioni di diritto d'autore va considerato anche alla luce dell'approfondito esame che la Commissione ha fatto degli effetti prodotti sul mercato interno dalla varietà delle normative nazionali, ed in particolare di quelle riguardanti le comunicazioni commerciali ed il diritto di riproduzione di opere d'ingegno e figurative (copyright), Proposta di direttiva sulle comunicazioni commerciali e progetto di comunicazione sul seguito da dare al Libro verde sul diritto di riproduzione e diritti affini nella società dell'informazione. In Francia un analogo codice è stato proposto dal Rapport de la Mission Interministérielle sur l'Internet (Rapporto Falque-Perrotin).

Un grande fornitore internazionale di servizi on line basato negli Stati Uniti, che offre anche l'accesso all'Internet e conta un numero considerevole di abbonati in Germania.

ii) L'autodisciplina a livello nazionale, europeo ed internazionale.

All'ultima verifica il documento era disponibile in 43 siti WWW e in 2 newsgroups, oltre ad essere disponibile presso un listserver della posta elettronica. In diversi Stati membri i fornitori d'accesso e/o di servizi per l'Internet hanno già posto in essere sistemi d'autodisciplina.La proposta direttiva sulle vendite a distanza dispone tra l'altro che chi offre beni e servizi a distanza (anche per via elettronica) debba identificarsi. Nel Regno Unito La Convenzione europea dei diritti dell'uomo contiene inoltre disposizioni pertinenti a questo argomento che affermano il diritto all'inviolabilità della vita privata, della riservatezza e della corrispondenza, un principio recepito anche nelle norme su iniziativa degli operatori del settore; è stato concordato un codice di condotta; è stato inoltre costituito un organismo indipendente, la Safety Net (rete di sicurezza) Foundation, che fornisce un servizio di classificazione dei newsgroups ed un numero telefonico esclusivamente destinato ad accogliere le denunce della presenza di materiale illegale provenienti da membri del pubblico.

Provvedimenti analoghi sono stati presi in Germania e nei Paesi Bassi.

La Commissione vede con favore questo orientamento generale alla autodisciplina ed ha incoraggiato la costituzione di una rete europea di associazione di fornitori di accesso ad Internet.
Questa cooperazione potrebbe venire estesa su un piano internazionale più ampio.
Trovandosi a dover affrontare problemi comuni gli organismi d'autodisciplina potrebbero trarre vantaggio dal fatto di coordinare le impostazioni seguite, in particolare per quanto riguarda le soluzioni tecniche. Vista inoltre la forte decentralizzazione che caratterizza l'ambiente Internet, anche gli utenti dell'Internet hanno una funzione molto importante da svolgere nel contribuire all'autodisciplina del settore.

iii) Rimozione di materiale dai servers

In linea di massima la legislazione degli Stati membri dispone che un fornitore di servizi il quale venga a conoscenza della presunta illegalità del contenuto di materiale ospitato sul suo server debba chiaramente intervenire per rimuovere il materiale in questione. La segnalazione può pervenirgli dall'organismo nazionale d'autodisciplina preposto all'identificazione del materiale illegale ovvero da un organismo equivalente di un altro paese. Giacché il materiale può venir agevolmente copiato su altri servers questa linea di condotta va seguita anche dagli altri fornitori di servizi e non solo nel paese in questione, ma nel mondo intero. L'esistenza di una rete internazionale di organismi d'autodisciplina gioverebbe grandemente a questo processo, anche se la sua realizzazione richiederà indubbiamente un certo tempo.

iv) Bloccare l'accesso alle informazioni a livello di fornitori d'accesso

Qualora risulti impossibile rimuovere il materiale illegale dal server che lo ospita, ad esempio perché questo si trova in un paese le cui autorità non sono disposte a cooperare ovvero la cui legislazione non classifica come illegale il materiale in questione, un'alternativa può consistere nel bloccare l'accesso a tale materiale a livello di fornitori d'accesso.

Attualmente non è chiaro in che misura sia tecnicamente possibile bloccare l'accesso a determinate informazioni una volta che se ne sia stabilita l'illegalità, e questo è un problema che si ripercuote anche sul grado di responsabilità dei fornitori d'accesso. La mancanza di chiarezza circa la fattibilità tecnica di questa soluzione non ha impedito che in alcuni casi si seguisse questa impostazione perché i fornitori d'accesso sono un gruppo individuabile e relativamente piccolo.

Alcuni paesi terzi hanno approvato leggi di ampia portata per bloccare l'accesso diretto ad Internet tramite i fornitori d'accesso introducendo l'obbligo di un "proxy server" (server vicario o delegato) simile a quelli utilizzati a fini di sicurezza dalle grandi organizzazioni, abbinato alla stesura centralizzata di un elenco di documenti proibiti per motivi che vanno ben al di là dell'illegalità dei contenuti quale è definita in modo relativamente limitativo nell'ambito della presente comunicazione. Un tale regime restrittivo è inconcepibile per l'Europa poiché limiterebbe seriamente la libertà dell'individuo e risulterebbe in contrasto con le sue tradizioni politiche.
La fattibilità di una simile strategia è inoltre incerta a causa della complessità e del grado d'apertura delle infrastrutture europee di comunicazione.

Un'altra impostazione, consistente nell'obbligare i fornitori d'accesso a bloccare l'accesso dei propri abbonati a materiale illegale in base a decisioni prese caso per caso, è stata recentemente seguita dalle autorità tedesche.

Nel caso della Compuserve il pubblico ministero ha ritenuto che il contenuto di certe informazioni disponibili nei newsgroups fosse illegale ed ha chiesto alla Compuserve di negare l'accesso a tali newsgroups. Poiché il suo software inizialmente non permetteva di distinguere gli abbonati tedeschi dagli altri ai fini dell'accesso ai newsgroups, in un primo tempo la Compuserve ha sospeso l'accesso a diversi newsgroups per gli abbonati in tutto il mondo, il che ha provocato molte proteste contro questo presunto tentativo di esportare i principi morali tedeschi nel resto del mondo. In seguito la Compuserve ha ripristinato l'accesso a gran parte di questi newsgroups per tutti gli abbonati salvo quelli tedeschi. A quanto sembra non sono state prese iniziative contro gli altri fornitori d'accesso basati in Germania, i cui abbonati possono quindi continuare a consultare il materiale in questione se il fornitore d'accesso sceglie di offrire il relativo newsgroup.

In un caso recente i pubblici ministeri tedeschi hanno minacciato di procedere nei confronti dei fornitori tedeschi d'accesso ad Internet qualora questi non avessero bloccato l'accesso ad una rivista pubblicata in un sito Web su un server nei Paesi Bassi accusata di promuovere la violenza di stampo terroristico. I fornitori di accesso hanno soddisfatto questa richiesta, ma non senza protestare. Ciò ha tuttavia comportato che si bloccasse l'accesso a tutto il materiale del server olandese, incluso quello innocuo, mentre il documento in questione continua ad essere disponibile per gli utenti Internet non residenti in Germania. E' inoltre stata immediatamente adottata tutta una serie di tattiche per aggirare il blocco. Non è chiaro se il materiale contravvenga alla legislazione olandese; in ogni caso le autorità olandesi non sono intervenute. Il fornitore olandese di servizi ha sostenuto che l'iniziativa delle autorità tedesche costituisce un'interferenza con il libero scambio di servizi all'interno dell'UE.

Il blocco dei siti a monte può pertanto presentare diversi svantaggi di rilievo, ed in particolare può risultare inefficace per impedire che gli utenti criminali "saltino" da una modalità d'impiego dell'Internet all'altra, passando ad esempio da una pagina del Web ad un newsgroup Usenet e da questo alla normale posta elettronica.

Ciò dimostra come sia indispensabile la cooperazione tra le autorità ed i fornitori d'accesso ad Internet per garantire che le misure intraprese siano efficaci e non eccedano quanto è strettamente necessario.

c. L'uso anonimo dell'Internet

Di norma gli utenti dell'Internet sono identificati dal fatto che l'autore viene indicato sulla home page (frontespizio) del materiale pubblicato sul World Wide Web, ovvero dall'indirizzo d'identificazione ("URL") della pagina, ovvero dall'indicazione di un indirizzo e-mail per la posta elettronica od il messaggio riportato da un newsgroup. Ciò risulta opportuno in ossequio al principio democratico che gli individui, se da un lato sono liberi di esprimere i loro pensieri e le loro opinioni, dall'altro devono sostenere la responsabilità delle loro azioni. Il principio della rintracciabilità a fini giuridici andrebbe quindi inserito in eventuali codici di condotta nazionali od europei che disciplinino le attività di rispedizione.

Le autorità preposte a garantire il rispetto della legge hanno espresso preoccupazione circa diverse tecniche che consentono agli utenti dell'Internet di mantenere l'anonimato e possono agevolare l'invio di materiale illegale rendendo difficile od addirittura impossibile identificare il responsabile.

Questo problema non interessa il World Wide Web, nel cui ambito un fornitore di servizi conosce, od almeno dispone dei mezzi per conoscere, il fornitore di materiale. L'anonimato consente tuttavia agli utenti d'inviare posta elettronica od un messaggio ad un newsgroup Usenet senza che il destinatario venga a sapere il loro nome od il loro indirizzo e-mail, poiché un intermediario (il rispeditore anonimo) ha eliminato dal messaggio le corrispondenti informazioni.

Il desiderio d'anonimato d'un utente può peraltro rispondere a motivi perfettamente legittimi (inclusa la paura di rappresaglie per pareri espressi oppure la mancanza di fiducia circa l'impiego che il destinatario potrebbe fare d'informazioni personali).

La legittima esigenza dell'anonimato andrebbe tuttavia riconciliata con i principi della rintracciabilità a fini giuridici. Le recenti proposte britanniche in tema di Safety Net cercano di risolvere questo duplice problema. In esse si sostiene la tesi che l'impiego di conti veramente anonimi costituisca un pericolo, mentre il ricorso a pseudonimi rintracciabili non lo faccia, e si propongono provvedimenti volti a chiudere le scappatoie note ed a migliorare la rintracciabilità. Si propone inoltre che i rispeditori anonimi registrino una serie di dati riguardanti l'identità dei loro corrispondenti, che godrebbero della tutela prevista dall'apposita legislazione e verrebbero quindi posti a disposizione della polizia solo con le opportune salvaguardie giuridiche.

Perché i provvedimenti in tema di rintracciabilità risultino efficaci occorre lavorare sul piano tanto degli aspetti tecnici quanto della cooperazione globale. cosicché i messaggi anonimi non dovrebbero essere oggetto di una proibizione assoluta. Si potrebbe suggerire che chi fornisce tale servizio sia soggetto a norme particolarmente rigorose in tema di tutela dei dati personali degli utenti, ai quali potrebbe accedere solo la polizia quando svolgesse indagini su un atto criminoso. La cooperazione dei fornitori di servizi contribuirebbe a garantire che le possibilità d'abuso siano limitate.

Perché i provvedimenti relativi alla rintracciabilità a fini giuridici risultino efficaci occorre lavorare sul piano tanto degli aspetti tecnici quanto della cooperazione globale.

d. La cooperazione giudiziaria e di polizia a livello di UE ed internazionale

Come si è già visto la definizione degli atti illeciti varia da un paese all'altro. A causa della natura internazionale dell'Internet, anche se la legislazione di un determinato paese proibisce il materiale in questione e l'assoggetta ad un'azione penale obbligatoria può accadere che autore, fornitore del materiale e fornitore di servizi non possano venir raggiunti dalle autorità nazionali per ragioni di competenza territoriale; il diritto penale infatti opera unicamente all'interno delle frontiere nazionali. Per evitare che le attività criminali possano approfittare di analoghe scappatoie sarebbe dunque importante che gli Stati membri definissero livelli minimi comuni nel contesto delle rispettive legislazioni in campo penale.

Sarebbe inoltre opportuno rafforzare la cooperazione dei tribunali penali e delle forze di polizia tra gli Stati membri e prevedere una cooperazione internazionale con i nostri principali partners al di fuori dell'Unione, basata ad esempio su convenzioni o su nuovi strumenti giuridici internazionali.

In questo contesto risulterebbe parimenti utile estendere la cooperazione alla prevenzione di attività criminali che sfruttino la novità del veicolo Internet.

Potrebbero anche venir organizzati incontri tra gli esperti tecnici e gli esperti di diritto penale per studiare il modo più opportuno per raggiungere un certo grado di comunanza delle norme penali. Andrebbe parimenti incoraggiata una cooperazione più fattiva a livello d'Unione tra operatori del settore ed autorità.

L'accordo raggiunto a Dublino tra i ministri della giustizi e degli interni per rafforzare nell'ambito di EUROPOL la cooperazione tra forze di polizia nella lotta alla pedofilia ed alla tratta dei bambini e delle donne oltre che per cercare di stabilire un livello minimo comune per la legislazione contro gli abusi sessuali a danno di minori andrebbe considerato un primo passo incoraggiante in questa direzione.

Analogamente la dichiarazione del Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, recentemente tenutosi a Stoccolma, dovrebbe costituire la base di un'iniziativa comune.

5. Come affrontare il problema delle informazioni di contenuto nocivo sull'Internet

Lo strumento principale per affrontare il problema delle informazioni di contenuto nocivo consiste nel garantire la disponibilità di mezzi pratici per limitare l'accesso al materiale in questione da parte delle persone più vulnerabili.

a. Il principio della libertà d'espressione.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata da tutti gli Stati membri e recepita come parte integrante tra i principi generali della legislazione comunitaria, contiene disposizioni pertinenti al tema in oggetto che affermano il diritto alla libertà d'espressione. Questi diritti possono esser subordinati a talune condizioni, non sono assoluti e sono soggetti a significative limitazioni, cosicché è ad esempio consentito subordinare al rilascio preventivo di licenze lo svolgimento di attività imprenditoriali nel campo delle trasmissioni radiotelevisive o degli spettacoli cinematografici. Lo stesso principio figura nelle costituzioni o nella tradizione costituzionale di tutti gli Stati membri.

Può risultare difficile per gli Stati membri tracciare il confine tra ciò che è protetto dalla libertà di parola e ciò che può essere oggetto di restrizioni.

In Francia il Consiglio costituzionale ha recentemente annullato le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni che fissavano le condizioni alle quali i fornitori di accesso (inclusi quelli dell'Internet) avrebbero dovuto venire considerati esenti da responsabilità penale per il materiale al quale fornivano accesso. La legge accordava al Conseil Supérieur de Télématique la facoltà di formulare raccomandazioni circa il tipo di materiale che poteva venir ritenuto ammissibile. Il Consiglio costituzionale ha espresso il parere che tale disposizione andasse formulata in modo più accurato poiché essa sollevava problemi connessi alla libertà individuale.

Si può trarre la conclusione d'indole generale che qualsiasi intervento normativo mirante a tutelare i minori non debba assumere la forma di una proibizione assoluta d'impiegare l'Internet per distribuire determinato materiale che è liberamente disponibile su altri mezzi di comunicazione. Un'altra conclusione è che occorre procedere ad un esame delle vigenti norme sulla regolamentazione del contenuto dell'informazione per vedere se non sia possibili applicarle per analogia, e che non si debba ricorrere a leggi draconiane semplicemente perché l'Internet ha il potenziale di raggiungere un ampio pubblico.

In risposta ad analoghe preoccupazioni in altre parti del mondo, negli Stati Uniti un tribunale distrettuale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni fondamentali del Communications Decency Act (legge di tutela della decenza pubblica nelle comunicazioni) miranti a tutelare i minori, facendo riferimento al principio della libertà di parola contenuto nel primo emendamento della costituzione statunitense. Si è ritenuto che la legge risultasse formulata in modo troppo generico giacché, per quanto la tutela dei minori costituisca uno scopo legittimo, i fornitori di servizi non hanno la possibilità d'identificare un utente come minore cosicché in pratica sarebbe stato del tutto irrealizzabile pubblicare il materiale "per adulti" in condizioni di sicurezza, il che avrebbe interferito con la libertà di parola tutelata dalla costituzione.

b. L'inquadramento giuridico del mercato interno

La circolazione d'informazioni su reti estese a più di un paese, in quanto per natura transfrontaliera, rientra nel campo d'applicazione delle norme che disciplinano il mercato interno e la concorrenza e risulta in particolare tutelata dal principio della libertà di prestazione di servizi. Le autorità nazionali possono prendere provvedimenti tali da limitare l'esercizio di questa libertà fondamentale, ad esempio nell'intento di tutelare i minori, ma solo se detti provvedimenti risultano commensurati allo scopo; essi devono in altre parole essere idonei a conseguire l'obiettivo prefisso e non possono andare al di là di quanto è necessario a tal fine.

In questa ottica la Commissione ha recentemente adottato una proposta di direttiva riguardante l'istituzione di una procedura d'informazione e cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione per nuove questioni di regolamentazione attinenti ai servizi d'informazione. Tale proposta garantisce la trasparenza normativa ed impedisce altresì che il mercato interno torni a frammentarsi; essa mira in tal modo a fornire una tutela più efficace dell'interesse pubblico in questo campo nonché una risposta più calibrata alle esigenze di regolamentazione che cominciano a manifestarsi. Il proposto sistema di cooperazione amministrativa tra Stati membri e Commissione renderebbe inoltre più coerente il messaggio dell'Unione europea su queste questioni a livello internazionale.

c. Software di controllo: dare ai genitori la possibilità di proteggere i minorenni

Fortunatamente esistono mezzi tecnici che consentono di tener conto della diversità di principi morali riscontrabile a livello non soltanto di ordinamenti giuridici nazionali, ma anche di giudizi soggettivi degli utenti. Ciò consentirà di perseguire al tempo stesso l'obiettivo del libero flusso d'informazioni e quello del rispetto delle preferenze individuali.

In risposta alle richieste del pubblico negli ultimi due anni sono state sviluppate diverse tecnologie che permettono ai genitori di controllare il materiale che entra nelle loro case via Internet. A differenza della "censura a monte" effettuata da organismi ufficiali (che bloccano la pubblicazione d'informazioni di contenuto illecito), il filtraggio permette il "controllo a valle" da parte dei genitori (impedendo che materiale indesiderabile raggiunga i minorenni). Il sistema del filtro, che dà rilievo alla responsabilità dei genitori piuttosto che all'intervento pubblico, gode di un forte sostegno da parte degli operatori del settore e dei gruppi per le libertà civili, che lo giudicano il modo più efficace per risolvere i problemi specifici posti da Internet e tenere conto delle differenze nei canoni di gusto e decenza esistenti tra paesi, comunità e famiglie. Esso costituisce una risposta pragmatica, non giuridica, alla presenza d'informazioni di contenuto nocivo sull'Internet, sebbene l'offerta di tali dispositivi di filtraggio possa in alcuni casi avere ripercussioni giuridiche (ad esempio esonerando da ogni responsabilità i fornitori d'accesso che offrano tali dispositivi).

Oltre ad essere utile come "linea di difesa" a livello d'utente finale, il software di filtraggio può anche venir utilizzato in vari stadi del processo di trasmissione, ad esempio dai fornitori d'accesso o di servizi.

Vi sono tre modelli principali dei software di filtraggio: "blacklisting" (una "lista nera" di siti ai quali viene bloccato l'accesso), "whitelisting" (una "lista bianca" de soli siti cui è consentito l'accesso) ed "etichettatura neutrale" (i siti sono etichettati o classificati, ma si lascia all'utente la decisione circa l'uso cui destinare l'etichettatura o la classificazione).

La tecnica del blacklisting è stato utilizzata ampiamente nei pacchetti di filtraggio a funzionamento autonomo (standalone) della prima generazione, quali "Cyber Patrol". Introdotto nell'agosto del 1995, Cyber Patrol si applica sia ai fornitori d'accesso diretto ad Internet che ai servizi commerciali on line. Il suo elenco CyberNOT contiene circa 7.000 siti, suddivisi in 12 categorie (violenza/bestemmie, nudità, atti sessuali, immagini volgari, razzismo/pregiudizi etnici, satanismo/sette, droga, militanza politica/estremismo, gioco d'azzardo, discutibile/illegale, alcol/tabacco). I genitori possono bloccare selettivamente l'accesso ad una o più categorie apponendo una croce nei corrispondenti riquadri del programme manager.

Il "whitelisting" funziona invece in base al principio opposto: il software blocca tutto il materiale Internet ad eccezione dei siti espressamente autorizzati da una "lista bianca". Questa tecnica è estremamente limitativa e contraria alla logica dell'Internet; essa risulta però molto sicura ed è già stata utilizzata, in particolare in ambito scolastico.

Le tecniche di "etichettatura neutrale": la Platform for Internet Content Selection (piattaforma per la selezione contenutistica del materiale Internet, in sigla PICS) è una nuova norma di recente apparizione, applicata da tutti gli operatori del settore e radicalmente diversa dai precedenti pacchetti a funzionamento autonomo, che fornisce un'infrastruttura standard d'etichettatura neutrale e filtraggio del materiale Internet. PICS separa le due funzioni di valutazione e di filtraggio dei siti e consente un alto livello di flessibilità e sicurezza; essa costituisce pertanto la soluzione più innovativa e completa finora trovata per affrontare il problema del contenuto del materiale Internet.

d. PICS: uno standard globale per il settore

La Platform for Internet Content Selection (PICS), il cui lancio ufficiale è avvenuto lo scorso maggio per opera del World Wide Web Consortium, costituisce un tentativo dell'intero settore di stabilire uno standard globale. PICS offre la possibilità di "controllare l'accesso all'Internet senza ricorrere alla censura" ed è sostenuto da una vasta coalizione di produttori di hardware e software, fornitori d'accesso e servizi commerciali on line, editori e fornitori di materiale. Attualmente è incluso come caratteristica standard nell'ultima generazione di browsewrs (interfacce) per l'Internet quali Microsoft Explorer 3.0 e Netscape 3.0, oltre ad esser supportato da diversi pacchetti di filtraggio.

A differenza della prima generazione di software di filtraggio che faceva ricorso a parole chiave e "liste nere", PICS funziona in base al principio della cosiddetta "etichettatura neutrale" e del filtraggio di tutti i tipi di sito Internet dotati d'un "indirizzo" (URL): pagine Web, FTP, newsgroups Usenet. PICS effettivamente "contrassegna" i siti con "etichette di valenza neutrale". Queste etichette possono recare diversi tipi d'informazione: classificazioni (basate ad esempio su una valutazione del linguaggio, della nudità, del contenuto sessuale, della violenza) o indicatori (che identificano il materiale in funzione della sua importanza od interesse per vari categorie d'utenti). Per poter essere visualizzato il sito deve (1) esser munito di un'etichetta PICS, (2) corrispondere ai parametri impostati dai genitori sul computer di casa. Le valutazioni possono far capo ai fornitori di materiale (ad esempio le società di materiale ricreativo che gestiscono siti Web destinati alle famiglie) od a terzi (ad esempio gruppi religiosi o associazioni di genitori). Ogni famiglia decide quali sistemi di valutazione desideri utilizzare e, servendosi dei parametri, quale materiale è accettabile.

Queste classificazioni possono essere distribuite e aggiornate mediante diversi canali, on line od off line (interni od esterni alla rete, come i CD-ROM).

I genitori e gli educatori possono vietare l'accesso ai siti che (1) hanno un'etichetta PICS e (2) corrispondono ai parametri impostati dai genitori sul computer di casa. Per il Recreational Software Advisory Council (RSAC, comitato consultivo sul software ricreativo), che fornisce la valutazione dei videogiochi e del materiale disponibile sul Web, i parametri possono essere impostati dai genitori utilizzando cursori con un voto da 0 a 4 in funzione di quattro gruppi di criteri (linguaggio, nudità, contenuto sessuale, violenza). Ogni famiglia decide in base a questi criteri che cosa è accettabile o no vedere.

A differenza del V-chip per la televisione, che utilizza l'hardware per bloccare totalmente i programmi, o della maggioranza dei pacchetti di software a funzionamento autonomo (standalone), che bloccano in modo indiscriminato le informazioni servendosi di parole chiave, le applicazioni compatibili con la PICS forniscono quindi una tecnologia efficace per indicizzare e controllare i contenuti e rappresentano una soluzione a basso costo per tenere conto delle differenze di sensibilità che esistono tra varie famiglie e culture. Anche se l'Internet può aver creato nuovi rischi, queste tecniche offrono anche nuove possibilità che non sono disponibili con altri mezzi di distribuzione delle informazioni.

Le attività sui sistemi di etichettatura e classificazione nell'ambiente elettronico si dimostrano molto promettenti anche per altre applicazioni, specialmente nel campo della televisione digitale. Questi importanti sviluppi sono trattati nel Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione.

e. Le possibilità d'impiego del filtraggio

Il software di filtraggio è migliorato considerevolmente rispetto ai primi prototipi basati sull'uso di parole chiave, che non sapevano distinguere tra i siti pornografici e quelli medici. Per quanto tuttavia il software di controllo a disposizione dei genitori possa ora controllare efficacemente la presenza di parole allusive o di siti segnalati, attualmente esso non è in grado di controllare la presenza di immagini esplicite non accompagnate da testi allusivi a meno che i responsabili della configurazione del software non siano a conoscenza di quel particolare sito. Naturalmente le agenzie di classificazione possono etichettare i siti in base al contenuto visivo in modo che ad essi possa applicarsi il filtraggio PICS.

Analogamente gli oppositori dell'impostazione basata sul filtraggio fanno notare due rischi principali e cioè che il materiale inaccettabile già esistente su Internet possa sempre essere raggiunto da un computer privo di sistema di protezione, e che nella maggior parte delle famiglie bambini esperti nell'uso del computer possano sempre vanificare i più lungimiranti tentativi di protezione dei loro genitori. I responsabili di PICS si sono occupati di questo problema ed affermano che il sistema è a prova di manomissione.

Nonostante i suoi limiti tuttavia il software di cui l'utente può già attualmente disporre lascia presumere che presto sarà disponibile a costi contenuti e su larga scala un metodo efficace che permetta ai genitori di proteggere i loro figli da materiale non appropriato.

f. Sistemi europei di valutazione

Per garantire che gli utenti abbiano accesso a sistemi di valutazione adatti alle loro esigenze ed evitare una situazione in cui essi debbano dipendere dai sistemi sviluppati per gli Stati Uniti, paese in cui il problema dell'idoneità per i minorenni del materiale Internet potrebbe venir impostato diversamente, occorre promuovere la costituzione di sistemi europei di classificazionesenza tuttavia che si arrivi ad un unico sistema monolitico, poiché ciò sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà e potrebbe essere considerato un tentativo d'imporre un'uniformità culturale. I fornitori europei di materiale e le agenzie europee di classificazione andrebbero invece attivamente incoraggiati a realizzare propri sistemi di classificazione. Occorre in ogni caso garantire che i sistemi di classificazione, iscrizione in elenchi od autodisciplina si basino su norme aperte piuttosto che su norme soggette a vincoli di proprietà intellettuale.

Parallelamente occorre promuovere lo sviluppo di software europeo di filtraggio ed individuazione (che consenta di reperire la fonte del materiale illecito) nel contesto dei programmi comunitari di R&S.

Andrebbero parimenti organizzati dispositivi di segnalazione ("Hot lines") per incoraggiare il pubblico a rilevare e segnalare i siti nocivi ed illegali. Negli Stati Uniti i gruppi volontari di sorveglianza svolgono già adesso un'utile funzione contribuendo all'aggiornamento degli elenchi ed alla verifica delle classifiche.

g. Educazione del pubblico

Né applicando rigorosamente la legge, né facendo cieco affidamento sulla tecnologia è possibile risolvere integralmente il problema delle informazioni di contenuto illegale e nocivo sull'Internet; un ruolo d'importanza cruciale spetta all'educazione del pubblico. Si devono promuovere le attività di sensibilizzazione in modo che gli adulti possano comprendere i benefici e gli svantaggi dell'Internet. Genitori ed educatori in particolare dovrebbero essere adeguatamente informati così da poter trarre pienamente profitto dei sistemi di software di controllo da parte dei genitori e dei sistemi di classificazione.

6. Alternative / Conclusioni

La Commissione ritiene opportuno prendere le iniziative descritte nel seguito per ridurre il flusso d'informazioni di contenuto illegale e nocivo sull'Internet. Esse mirano ad aumentare i vantaggi che i cittadini dell'Unione europea potranno trarre dalle maggiori possibilità d'accesso all'informazione offerte dall'Internet ed andrebbero adottate, a seconda della loro natura, nel contesto di quanto disposto dal trattato CE (libero scambio di servizi) ovvero della cooperazione tra i ministeri della giustizia e degli interni.

Queste iniziative costituiscono una prima serie di provvedimenti da prendere immediatamente e non pregiudicano la presentazione di ulteriori proposte in seguito al dibattito avviato dal Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione.

1. Materiale illegale

a)Cooperazione tra Stati membri

La cooperazione tra Stati membri è di vitale importanza per combattere le fonti del materiale di contenuto criminale e ridurne la diffusione.

Occorre rafforzare la cooperazione per tra i ministeri della giustizia e degli interni nell'intento di:

scambiare informazioni sui fornitori di materiale illegale e far rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia;

incoraggiare gli Stati membri a definire un livello minimo europeo per quanto concerne il materiale di contenuto criminale.

b)Responsabilità giuridica dei fornitori d'accesso e/o di servizi

E' opportuno valutare la necessità di definire a livello europeo un quadro giuridico comune per chiarire le norme ed i regolamenti amministrativi che si applicano ai fornitori d'accesso ed ai fornitori di servizi.

c)Promuovere l'autodisciplina

La Commissione continuerà ad incoraggiare la cooperazione tra le associazioni dei fornitori di accesso all'Internet per contribuire al processo di autoregolamentazione, che andrà peraltro avviato in quegli Stati membri in cui non si è ancora provveduto a farlo. La Commissione incoraggerà la discussione e la ricerca riguardanti questioni tecniche connesse al ruolo dei fornitori d'accesso e/o di servizi nel limitare la distribuzione di materiale illegale.

2. Materiale nocivo

Iniziativa dell'UE volta a sostenere l'uso del software di filtraggio e dei sistemi di classificazione

Si può prospettare una raccomandazione del Consiglio che invii un chiaro messaggio politico incoraggiando l'uso di software di filtraggio quale PICS e di uno o più sistemi europei di classificazione. La Commissione ha già invitato gli operatori del settore a costituire una piattaforma comune che consenta l'impiego dei sistemi di filtraggio nell'intera Comunità.

I produttori europei di materiale andranno incoraggiati a cooperare nell'ambito di questo sistema adottando un proprio codice di condotta per il materiale pubblicato sull'Internet, che comprenda una sistematica autoclassificazione di tale materiale.

Un'iniziativa della Commissione sosterrà le iniziative nazionali di sensibilizzazione destinate a genitori ed insegnanti.

3. Questioni internazionali

a)Una conferenza internazionale

In occasione della riunione del Consiglio "Industria" dell''8 ottobre 1996 è stata accettata la proposta tedesca di ospitare una conferenza internazionale, con la partecipazione di rappresentanti delle autorità, dei fornitori d'accesso e/o di servizi e degli utenti. I lavori si concentreranno su:

la fattibilità di provvedimenti immediati, tra cui un inquadramento della cooperazione internazionale basato sull'attuale quadro giuridico;

la discussione della fattibilità di una convenzione internazionale sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo.

b)Ampliamento del dialogo

Giacché questo dialogo dovrebbe coinvolgere il maggior numero possibile di paesi esso potrebbe venir ad un organismo con un gran numero di membri quale l'OCSE, l'OMC, le Nazioni Unite o uno degli organismi più specializzati dell'ONU.

4. Iniziative di sostegno

a)Dispositivo di garanzia della trasparenza

Le questioni di regolamentazione andrebbero esaminate a livello comunitario in modo trasparente e sistematico, per consentire l'elaborazione di soluzioni giuridiche coerenti ed efficaci.

b)Un sito d'informazione sul Web

Si provvederà ad inserire sul World Wide Web un sito (ospitato da un server della Commissione) che contenga informazioni originali e collegamenti (links) a pagine appropriate su altri siti. Questo sito formerà parte di una nutrita serie di pagine del Web dedicata ad un'ampia gamma di argomenti pertinenti all'informazione ed a tematiche affini, decisa nell'ambito del programma d'azione L'apprendimento nella società dell'informazione, recentemente adottato dalla Commissione.

Nel materiale così reso disponibile potranno rientrare: (a) informazioni e consiglio per genitori, insegnanti e minorenni; (b) software che consenta il controllo da parte dei genitori; (c) informazioni sulle attività degli organismi ufficiali (istituzioni dell'UE, Stati membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali ed organizzazioni non governative).