CE-GRUPPO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI (ARTICOLO 29) QUARTA RELAZIONE ANNUALE Adottata il 17.5.2001 INDICE 1. INTRODUZIONE 2. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: FATTI SALIENTI NELL'UNIONE EUROPEA 2.1 Direttiva 95/46/CE 2.1.1 Recepimento nella legislazione nazionale 2.1.2 Procedimenti per infrazione 2.2 Direttiva 97/66/CE 2.2.1 Recepimento nella legislazione nazionale 2.2.2 Procedimenti per infrazione 2.3 Questioni esaminate dal gruppo di lavoro "articolo 29" per la protezione dei dati 2.3.1 Trasferimento di dati a paesi terzi 2.3.1.1 Stati Uniti d'America: i principi "Safe Harbor" 2.3.1.2 Svizzera 2.3.1.3 Ungheria 2.3.1.4 Il gruppo ha avviato discussioni preliminari sul livello della protezione a Hong Kong, in Norvegia e in Islanda 2.3.2 Documenti di lavoro sulle clausole contrattuali tipo della CCI e della CBI 2.3.3 Internet e telecomunicazioni 2.3.3.1 Documento di lavoro sul trattamento dei dati personali su Internet 2.3.3.2 Raccomandazione sul trattamento invisibile e automatizzato su Internet 2.3.3.3 Raccomandazione 2/99 sulla tutela della vita privata nelle intercettazioni 2.3.3.4 Raccomandazione 3/99 sulla conservazione dei dati sul traffico da partedei fornitori di servizi Internet ai fini dell'applicazione della legge 2.3.4 Seminario P3P 2.3.5 L'informazione del settore pubblico 2.3.6 Codici di condotta 2.3.7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 2.4 Principali sviluppi negli Stati membri A: Le misure legislative adottate nel 1999 nel quadro del primo pilastro dell'UE, aventi un rilievo per la protezione della vita privata e dei dati (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) B: Variazioni intervenute nel 1999 nel campo della protezione dei dati e della vita privata nel quadro del secondo e del terzo pilastro dell'UE. C: Giurisprudenza nazionale: principali procedimenti giudiziari riguardanti la protezione della sfera privata e dei dati svoltisi nel 1999, in particolare quelli contenenti un elemento transfrontaliero D: Questioni specifiche, ad esempio le iniziative delle autorità di controllo: questioni nel campo della protezione dei dati che hanno posto problemi nel 1999 o altre questioni ritenute importanti nel campo della protezione dei dati e della sfera privata ed è stato necessario affrontare (per esempio misure dell'autorità) a livello nazionale o comunitario E: Indirizzo del sito Internet in cui possono essere consultate le relazioni annuali e ottenute altre informazioni AUSTRIA 2.5 Attività comunitarie 2.5.1 Progetto di regolamento relativo alla protezione dei dati nelle istituzioni e negli organi comunitari 2.5.2 Direttiva sulle firme elettroniche 2.5.3 Direttiva sul commercio elettronico 2.5.4 Direttiva sulla trasparenza 98/34/CE 2.5.5 Esame 1999 nel settore delle telecomunicazioni 2.5.6 Normalizzazione 2.5.7 Tecnologie che rafforzano la protezione della vita privata 2.5.8 Europol 3. CONSIGLIO D'EUROPA 4. PRINCIPALI SVILUPPI NEI PAESI TERZI 4.1 Spazio economico europeo 4.1.1 Islanda 4.1.2 Norvegia 4.2 Paesi candidati 4.3 Stati Uniti 4.4 Altri paesi terzi 4.4.1 Australia 4.4.2 Canada 4.4.3 Giappone 4.4.4 Ungheria 4.4.5 Svizzera 5. ALTRI SVILUPPI A LIVELLO INTERNAZIONALE 5.1 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) 5.2 Organizzazione mondiale del commercio (OMC) 5.3 Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) 6. ALLEGATI I Membri del gruppo "articolo 29" sulla protezione dei dati II Elenco dei documenti adottati nel 1999 dal gruppo "articolo 29" sulla protezione dei dati III Siti Internet delle autorità nazionali per la protezione dei dati
IL GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 19951, visto l'articolo 29 e l'articolo 30, paragrafo 6 di detta direttiva, visto il proprio regolamento interno, in particolare gli articoli 12, 13 e 15, ha adottato la presente relazione. 1. INTRODUZIONE Questa è la quarta relazione annuale del gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali2 , relativa all'anno 1999. La relazione è presentata della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al pubblico. Il gruppo di lavoro è un organismo consultivo e indipendente per le questioni riguardanti la tutela dei dati e della sfera privata3. La relazione presenta la situazione nella Comunità e nei paesi terzi per quanto riguarda la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali 4. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "la direttiva") è stata adottata il 24 ottobre 1995 e il termine per il recepimento nelle legislazioni nazionali era di tre anni a decorrere da tale data (24 ottobre 1998)5. La direttiva particolare 97/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 dicembre 1997 ha fissato come termine di recepimento la stessa data fissata per la direttiva generale. La prima relazione presentava la composizione e i compiti del gruppo di lavoro per i principali sviluppi intervenuti nel 1996 per quanto riguarda la tutela dei dati personali6. La seconda relazione riguardava l'anno 1997 e riprendeva sostanzialmente la struttura della prima relazione, in modo da facilitare l'analisi degli sviluppi. La terza relazione annuale ha proseguito la tradizione: presentava dapprima una rassegna dei principali avvenimenti nell'Unione europea, sia negli Stati membri, sia a livello comunitario, quindi l'attività del Consiglio d'Europa. La relazione informava inoltre sui principali sviluppi nei paesi e su altri sviluppi a livello internazionale. Questa quarta relazione è redatta secondo una nuova struttura, che ne facilita la lettura e permette di mettere in evidenza le attività del gruppo di lavoro nell'anno 1999, che sono presentate in un capitolo distinto (2.3). La relazione annuale del gruppo di lavoro sulla tutela dei dati personali istituito dall'articolo 29 intende completare, più che sintetizzare, le relazioni annuali nazionali delle autorità di controllo sulla tutela dei dati personali. Inoltre, poiché la tutela della vita privata e dei dati personali è andata assumendo nel corso degli anni un'importanza sempre maggiore e nell'Unione europea sono sempre più numerose le persone interessate a quanto avviene nella Comunità in questo campo, è stato deciso di dare maggiore rilievo alle questioni relative all'Unione europea. I principali temi affrontati nel 1999 a livello comunitario riguardano i trasferimenti di dati personali a paesi terzi, in particolare agli Stati Uniti d'America, alla Svizzera e all'Ungheria, Internet e le telecomunicazioni. Nel corso del 1999 il gruppo di lavoro si è riunito otto volte. Rispetto ai primi tre anni (nel 1996, 1997 e 1998 si erano svolte quattro riunioni all'anno) il numero delle riunioni è quindi raddoppiato. I punti dell'ordine del giorno trattati sono stati 72 e circa 280 sono stati i documenti nelle varie lingue ufficiali esaminati dal gruppo di lavoro nel corso della preparazione dei pareri, delle raccomandazioni e dei documenti di lavoro. Il gruppo di lavoro è presieduto dal signor Peter J. HUSTINX, presidente dell'autorità dei Paesi Bassi per la protezione dei dati (Registratiekamer), rieletto nella 9 a riunione del 10 e 11 marzo 1998 per un periodo di due anni. Nel corso della stessa riunione il Prof. Stefano RODOTÁ, presidente dell'autorità italiana (Garante per la protezione dei dati personali), è stato eletto vicepresidente del gruppo di lavoro a seguito delle dimissioni della signora Louise CADOUX (Commission National de l'Informatique et des Libertés, CNIL). I pareri e le raccomandazioni del gruppo di lavoro sono state trasmesse alla Commissione e al comitato articolo 31 e, se del caso, ai presidenti del Consiglio e del Parlamento europeo e ad altri. Il segretariato del gruppo di lavoro è assicurato dalla Commissione europea I documenti adottati dal gruppo di lavoro sono disponibili in tutte le lingue ufficiali nella pagina dell'unità suddetta sul sito Internet "Europa" della Commissione europea: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm2. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: FATTI SALIENTI NELL'UNIONE EUROPEA 2.1 Direttiva 95/46/CE 2.1.1 Recepimento nella legislazione nazionale Alle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati è stato chiesto di fornire informazioni circa l'attuazione delle direttive sulla protezione dei dati e ogni altro sviluppo in questo campo nei rispettivi paesi. La situazione del recepimento è presentata più avanti, nei capitoli 2.1 e 2.2. Gli altri sviluppi sono illustrati nel capitolo 2.4. Austria La legge 2000 sulla protezione dei dati (BGBl. I n. 165/1999) è stata approvata nel 1999 per dare attuazione alla direttiva sulla protezione dei dati ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2000. L'Austria è uno Stato federale e, in ragione della ripartizione delle competenze tra federazione e Länder, la direttiva 95/46/CE può essere recepita a livello federale soltanto nei campi in cui la federazione ha diritto di legiferare. Per il legislatore federale non è possibile recepire l'intero campo d'applicazione della direttiva 95/46/CE. Quando il trattamento dei dati avviene per scopi che ricadono nella sfera in cui il potere legislativo spetta al Land, è compito dei Länder attuare le disposizioni delle direttive sulla protezione dei dati. Le prime leggi sulla protezione dei dati sono state adottate dai Länder nel 2000 (attualmente esistono sei di tali leggi a livello dei Länder.) Belgio La legge dell'11 dicembre 1998 che attua la direttiva 95/46/CE è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale (Moniteur Belge) il 3 febbraio 1999. La legge entrerà in vigore il sesto mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del relativo decreto esecutivo, ossia il 1° settembre 2001 (il decreto esecutivo è stato pubblicato il 13 marzo 2001). Danimarca Nessun recepimento nel 1999. Finlandia La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è stata attuata in Finlandia dalla legge 523/1999 sui dati personali, entrata in vigore il 1° giugno 1999. Francia Nessun recepimento nel 1999. Nel giugno 2000 il governo francese ha informato la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL) del progetto preliminare di legge di attuazione della direttiva 95/46/CE. La CNIL ha trasmesso il suo parere al governo a metà settembre. Il Consiglio di Stato deve ora emettere il suo parere prima che il progetto di legge sia adottato dal Governo e presentato al Parlamento. Il progetto di legge intende semplificare il sistema di notifica preventiva del trattamento all'autorità di controllo, di cui sarebbero ampliati i poteri ex-post. Germania Il Governo tedesco non ha dato attuazione alla direttiva 95/46/CE entro il termine previsto. Esso intende ora procedere in due fasi. In una prima fase è previsto il recepimento della direttiva 95/46/CE, con l'aggiunta di altre disposizioni relative a questioni come la sorveglianza video, le tessere con microprocessore, l'anonimato, l'uso di pseudonimi e l'audit sulla protezione dei dati. La conclusione di questa fase è prevista per la metà del 2001. In una seconda fase è prevista la revisione generale della legge tedesca sulla protezione dei dati. Un piano generale per il raggiungimento di questo obiettivo è previsto per il 2002. Italia Nel 1999 sono state emanate varie norme che precisano le disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE della legge 31.12.96 n. 675 e riguardano anche le operazioni di trattamento inizialmente escluse dal campo d'applicazione delle relative disposizioni per prorogare il termine per l'attuazione da parte di taluni responsabili del trattamento. Nuove leggi sono entrate in vigore, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento di cui all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE; si applicano in particolare agli enti pubblici, autorizzati dalla legge generale sulla protezione dei dati (n. 675/1996) a continuare le operazioni di trattamento a titolo provvisorio, e ai settori per i quali dovevano essere adottate, a norma dell'articolo 17 della direttiva, le misure minime di sicurezza richieste a scopo preventivo. Il decreto legislativo 11.05.99, n. 135 definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili (compresi i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute) o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari. Sono specificati i casi in cui il trattamento può essere considerato di rilevante interesse pubblico ed è quindi automaticamente consentito per il perseguimento di tale finalità. Inoltre, i principi generali definiti dalla legge n. 675/1996 sono rafforzati dalla disposizione che specifica che i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali. L'elaborazione di dati riguardanti la salute e la vita sessuale è soggetta a obblighi specifici, tra cui l'uso di tecniche di cifratura o di codici identificativi che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità, e a modalità particolare di conservazione. Il decreto legislativo 30.07.99, n. 281 contiene disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. Esso tiene conto dei principi enunciati nelle raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. R(83) 10 e R(97) 18 e attribuisce un ruolo di particolare rilevanza ai codici di deontologia e di buona condotta. Il gruppo incaricato di redigere tali codici ha lavorato nel 1999 e nel 2000 sotto gli auspici del Garante; un progetto di codice di condotta per il trattamento dei dati personali per finalità storiche (in italiano ed in inglese) può essere consultato sul sito Internet del Garante. Il decreto legislativo 30.07.99, n. 282 disciplina il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di organismi sanitari pubblici (a complemento delle disposizioni del decreto n. 135/1999) nonché di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie in regime di convenzione o accreditamento con il servizio sanitario nazionale. Il contributo delle parti interessate all'elaborazione di un regime di autoregolamentazione efficace sotto gli auspici e la guida del garante si è dimostrato utile ai fini del perseguimento dell'obiettivo della protezione dei dati personali mediante misure legislative integrative, in piena conformità con l'articolo 27 della direttiva 95/46/CE. Il decreto 28.07.99, n. 318 definisce le norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali. Varie misure sono previste in funzione dell'uso dei mezzi elettronici o automatici per il trattamento e in funzione delle finalità del trattamento (obblighi meno rigorosi si applicano se i dati sono trattati esclusivamente a fini personali). In caso d'inosservanza di queste misure sono previste sanzioni penali ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 675/1996 sulla protezione dei dati. Irlanda Nel corso del 1999 la direttiva non è stata recepita nella legislazione nazionale. Il recepimento è previsto per l'inizio del 2001. Lussemburgo Nel 1999 il Lussemburgo non ha ancora recepito la direttiva. Il relativo progetto di legge sarà sottoposto al Parlamento nell'ottobre 2000 e la votazione avrà luogo nel 2001. Portogallo La direttiva 95/46/CE è stata recepita nella legislazione nazionale nel 1998 con la legge 67/98 del 26 ottobre (legge sulla protezione dei dati). Svezia La direttiva 95/46 CE è stata recepita nella legislazione svedese nel 1998 con l'adpprovazione della legge sui dati personali (1998:204). Nel 1999 il Parlamento ha deciso di modificare l'articolo 33 (trasferimento verso paesi terzi) per seguire più strettamente la direttiva. Nella nuova formulazione, l'articolo 33 prevede che i dati personali possano essere trasferiti a un paese terzo a condizione che in tale paese esista un livello adeguato di protezione dei dati personali. Un secondo paragrafo precisa i criteri da prendere in considerazione nel valutare se il livello di protezione è adeguato. La precedente versione dell'articolo 33 contemplava un divieto assoluto di trasferimento a paesi terzi, ad eccezione dei casi particolari indicati nell'articolo 34. Spagna La legge organica n. 15/1999 del 13 dicembre 1999 sulla protezione dei dati personali ha modificato la legge in vigore (legge organica 5/1992) per adeguarla pienamente alla direttiva e completare il recepimento di quest'ultima (tutte le leggi che disciplinano i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione spagnola sono dette "orgánicas" e devono essere votate dal Parlamento a maggioranza assoluta). Paesi Bassi La direttiva 95/46/CE non è stata recepita nella legislazione nazionale nel 1999. La legge sulla protezione dei dati personali (Wet Bescherming Persoonsgegevens) del 6 luglio 2000, discussa dal Parlamento nel 1999, entrerà in vigore nel 2001. Regno Unito Nel corso del 1999 sono state adottate le disposizioni regolamentari e tecniche necessarie per dare attuazione alla legge sulla protezione dei dati del 1998. 2.1.2 Procedimenti per infrazione La Commissione europea ha deciso nel luglio 1999 di inviare pareri motivati alla Francia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi, alla Germania, al Regno Unito, all'Irlanda, alla Danimarca, alla Spagna e all'Austria per inosservanza dell'obbligo, previsto dall'articolo 32 paragrafo 4, di notificare tutte le misure necessarieo per l'attuazione della direttiva 95/46/CE. I pareri motivati rappresentano la seconda fase del procedimento formale per infrazione previsto dall'articolo 226 del trattato CE. Non avendo ricevuto entro due mesi una risposta soddisfacente da Francia, Lussemburgo, Germania, Irlanda e Paesi Bassi, la Commissione ha deciso nel dicembre 1999 di deferire questi paesi alla Corte di giustizia europea per la mancata notifica delle misure necessarie per l'attuazione della direttiva 95/46/CE. Tale atto costituisce la terza fase formale del procedimento per infrazione di cui all'articolo 226 del trattato CE. 2.2 Direttiva 97/66/CE 2.2.1 Recepimento nella legislazione nazionale Alle autorità nazionali per il controllo per la protezione dei dati è stato chiesto di fornire informazioni sullo stato di attuazione delle direttive sulla protezione dei dati e su ogni altro sviluppo nel campo della produzione dei dati nei rispettivi paesi. Lo stato dell'attuazione è presentato in questo capitolo. Gli altri sviluppi sono illustrati nel capitolo 2.4. Austria L'Austria ha recepito la direttiva 97/66/CE con la legge sulle telecomunicazioni (BGBl. I n. 100/1997). Belgio Le disposizioni della direttiva 97/66/CE sono state recepite nella legislazione belga per mezzo di modificazioni della legislazione in vigore. Gli articoli 78-79 della legge sulla protezione dei consumatori del 14/07/91 sono stati modificati per regolamentare le chiamate non richieste a scopi di vendita diretta. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l'1/10/99 (M.B. 23/06/99). L'articolo 9 del Regio decreto sulle telecomunicazioni del 22/06/98 è stato modificato l'8/07/99 per inserirvi le disposizioni della direttiva riguardanti l'identificazione della linea chiamante. Le modifiche sono entrate in vigore l'1/09/99 (M.B. 01/09/99). Un Regio decreto sugli elenchi degli abbonati è stato adottato il 14/09/99 ed è entrato in vigore il 18/09/99 (M.B. 18/09/99). Definisce le condizioni di pubblicazione dei dati personali negli elenchi degli abbonati. L'articolo 105nonies della legge del 21 marzo 1991 sulle imprese economiche pubbliche è stato completamente modificato per recepire la disposizione della direttiva 97/66/CE relativa al trattamento e alla conservazione dei dati sul traffico da parte degli operatori e dei fornitori dei servizi di telecomunicazione. La legge modificata è entrata in vigore il 21 dicembre 1999 (M.B. 21.12.99). Danimarca Nessun recepimento nel 1999. Finlandia La direttiva 97/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni è stata recepita con la legge sulla protezione della vita privata e la sicurezza dei dati nelle telecomunicazioni, entrata in vigore il 1° luglio 1999. Francia Il governo francese ha informato la CNIL del progetto preliminare di legge di attuazione della direttiva 97/66/CE nel dicembre 1999 e dei progetti di regolamento nel giugno 2000. La CNIL ha trasmesso al governo il suo parere su questi due testi rispettivamente nel gennaio 2000 e nel luglio 2000. Germania La direttiva 97/66/CE è stata recepita nella legislazione nazionale (cfr. terza relazione annuale, pag. 10). Italia La direttiva 97/66/CE è stata recepita nella legislazione nazionale con il decreto legislativo del 13.05.1998, n. 171 (cfr. 3 a relazione annuale). Irlanda Nessun recepimento nel 1999. Il recepimento della direttiva nella legislazione irlandese è prevista per l'inizio del 2001. Lussemburgo Finora, nessun testo di attuazione della direttiva è stato elaborato. Il recepiment della direttiva sarà possibile soltanto all'inizio del 2002. Portogallo La direttiva 97/66/CE è stata recepita nella legislazione nazionale anche nel 199 con la legge 69/98 del 28 ottobre. Spagna La direttiva è stata già recepita nel 1998 con la legge generale sulle telecomunicazioni 11/1998 e con il Regio decreto 1736/1998 che ha adottato il regolamento che sviluppa il titolo III delle legge anzidetta. Svezia La direttiva 97/66/CE è stata recepita nella legislazione svedese nel 1999 mediante modifiche della legge sulle telecomunicazioni (1993:597) e dell'ordinanza sulle telecomunicazioni (1997:399). L'articolo 12 sulle chiamate indesiderate a scopi pubblicitari è stato recepito nel marzo 2000 mediante una modifica della legge sulle pratiche commerciali (1995:450). Paesi Bassi La direttiva 97/66/CE è stata recepita nella legislazione nazionale con la legge sulle telecomunicazioni del 19 ottobre 1998. Regno Unito Il regolamento del 1998 sulle telecomunicazioni (protezione dei dati e della vita privata, vendita diretta), entrato in vigore il 1° marzo 1999, ha recepito l'articolo 12 della direttiva 97/66/CE relativo alle chiamate indesiderate a scopi commerciali. 2.2.2 Procedimenti per infrazione Otto Stati membri (Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia) hanno notificato le misure di attuazione della direttiva 97/66/CE. I procedimenti avviati contro Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia sono stati quindi interrotti nel 1999, mentre pareri motivati sono stati inviati a Belgio, Danimarca7 e Irlanda. Nel dicembre 1999 la Commissione ha deciso di deferire alla Corte di giustizia Grecia, Francia, Lussemburgo e Regno Unito per mancata notifica delle misure nazionali di attuazione. 2.3 Questioni esaminate dal gruppo di lavoro "articolo 29" per la protezione dei dati Le principali questioni su cui il gruppo di lavoro ha preso una posizione nel corso del 1999 riguardano il trasferimento di dati a paesi terzi, Internet e le telecomunicazioni, il seminario P3P, l'informazione del settore pubblico, i codici di buona condotta e la Carta comunitaria dei diritti fondamentali. 2.3.1 Trasferimento di dati a paesi terzi La direttiva stabilisce una serie di regole che limitano il trasferimento di dati ai soli paesi terzi che assicurano un adeguato livello di tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali o in determinati casi per i quali sono previste deroghe (articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE). Senza tali regole, gli standard elevati di protezione dei dati stabiliti dalla direttiva sarebbero rapidamente disattesi, data la facilità con la quale i dati possono circolare attraverso le reti internazionali. La direttiva dispone l'interruzione, in caso di necessità, di determinati trasferimenti, ma questa è un'eventualità estrema ed esistono vari modi per assicurare un'adeguata protezione dei dati, senza perturbare i flussi internazionali di dati e le operazioni commerciali che vi sono collegate. La Commissione può accertare, d'intesa con il comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE composto da rappresentanti degli Stati membri, che un paese terzo assicura un adeguato livello di protezione. La Commissione consulta il gruppo articolo 29, che emette un parere sul livello di protezione nei paesi terzi. Il 24 luglio 1998 il gruppo ha adottato un documento di lavoro sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi8 che analizza i requisiti fissati dalla direttiva 95/46/CE ed elenca i fattori concreti di cui va tenuto conto nel valutare se esiste o no un livello adeguato di protezione. Quando non esiste un livello adeguato di protezione, le clausole contrattuali possono offrire garanzie sufficienti per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e delle libertà delle persone così da permettere i trasferimenti verso tali paesi9. Nel corso del 1999, gran parte dell'attività del gruppo è stata dedicata alla questione dei trasferimenti di dati a paesi terzi. Il gruppo si è occupato in particolare degli Stati Uniti d'America, della Svizzera e dell'Ungheria. 2.3.1.1 Stati Uniti d'America: i principi "Safe Harbor" Alla base dei principi "Safe Harbor" vi è negli Stati Uniti una concezione della protezione della vita privata diversa da quella della Comunità europea. Gli Stati Uniti seguono un approccio settoriale basato su un misto di legislazione, regolamentazione e autoregolamentazione che, a parere del gruppo articolo 29, non offre garanzie di una protezione adeguata in tutti i casi per i dati personali trasferiti dall'Unione europea. Il 4 novembre 1998 il Department of Commerce (DoC) ha enunciato una serie di principi in materia di protezione in materia della vita privata nell'intento di stabilire un quadro permanente per il trasferimento dei dati personali tra Stati Uniti e Unione europea. A seguito di questa iniziativa, nel 1999 si sono svolte ampi discussioni bilaterali tra il governo americano e la Commissione europea. Dialoghi informali con il signor Mogg, direttore generale della Direzione generale Mercato interno e dal sottosegretario al commercio Aaron (DoC) hanno avuto luogo nei mesi di marzo, maggio e novembre 1999. La Commissione ha informato ampiamente il gruppo delle discussioni e ha chiesto il suo parere su vari punti per migliorare e chiarire il testo dei principi "Safe Harbor" e delle "domande frequenti" del DoC e contribuire ad un testo che offre "protezione adeguata" come richiesto dalla direttiva 95/46/CE. Questo lavoro ha prodotto quattro pareri pubblici ed un documento di lavoro pubblico. Gennaio 1999 Il gruppo ha adottato il 26 gennaio 1999 un primo parere (parere 1/9910) sul livello di protezione dei dati negli Stati Uniti e le discussioni in corso tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti, nel quale sollecita le parti e i rappresentanti degli Stati membri dell'UE nel comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE a tener conto delle seguenti carenze del progetto di testo statunitense: · il "diritto di accesso delle persone", limitato nel testo USA a quanto "ragionevole", mentre gli orientamenti OCDE sulla protezione della vita privata non limitano il diritto in quanto tale ma chiedono che esso sia esercitato "in maniera ragionevole"); · l'assenza dei "principi di specificazione dello scopo", presente negli orientamenti OCDE; · "dati di proprietà" e "dati trattati manualmente" interamente esclusi dal campo d'applicazione dei principi US; · l'imprecisione di termini come "gestione del rischio" "sicurezza dell'informazione". Aprile-Maggio A seguito della versione riveduta dei principi "Safe Harbor" pubblicata dal DoC il 19 aprile, il gruppo ha emesso il 3 maggio un secondo parere, (parere 2/9911), sulla "adeguatezza dei principi internazionali Safe Harbor" . Tale parere riconosce i progressi compiuti su vari punti, ad esempio la definizione dei dati personali (che si riferiscono ora ad una "persona identificata o identificabile") e i trasferimenti successivi (con una differenziazione tra i trasferimenti tra organizzazioni aderenti ai principi e trasferimenti a terzi non partecipanti al sistema "Safe Harbor"). Preoccupazioni sono state espresse per le deroghe previste nella legislazione degli Stati membri, che potrebbero dar luogo all'interpretazione delle misure nazionali di attuazione da parte di organizzazioni aderenti ad un sistema di autoregolamentazione di un paese terzo. Per quanto riguarda i dati "manuali", il gruppo ha ritenuto che devono essere trattati nello stesso modo i dati automatici e quelli manuali detenuti negli archivi. Infine sono stati discussi in profondità i seguenti principi: notifica, scelta, trasferimento successivo, accesso e applicazione. Giugno Le "Frequently asked Questions" (FAQ) sono passate da 6 a 15 durante i mesi di aprile, maggio e giugno 1999. Di conseguenza, il gruppo ha adottato il 7 giugno un terzo parere (parere 4/9912) che considera in modo particolare le FAQ, affermando che: · le FAQ dovrebbero avere valore vincolante a condizione di essere coerenti con i "principi Safe Harbor" e di essere considerate contestualmente a questi; · l'elenco definitivo delle FAQ dovrebbe essere esaustivo e non dovrebbero esservi introdotte modifiche unilaterali; · le FAQ dovrebbero essere considerate alla luce delle esperienze in sede di esame dell'attuazione delle disposizioni "Safe Harbor" e potrebbe essere necessario modificarle e/o integrarle. Inoltre, il parere ha esaminato in dettaglio le FAQ 1 (dati sensibili), 2 (deroghe giornalistiche), 3 (responsabilità secondaria), 4 (cacciatori di teste), 5 (ruolo delle autorità di protezione dei dati), 6 (autocertificazione), 11 (esame indipendente dei reclami) e 13 (scelta opt-out). Luglio 1999 Il 7 luglio un documento di lavoro13 sullo "stato attuale delle discussioni in corso tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti" sui "principi internazionali Safe Harbor" emessi il 1° giugno 1999 è stato adottato dal gruppo. Esso consiste in un messaggio indirizzato al comitato istituito dall'articolo 31 (rappresentanti degli Stati membri dell'UE) della direttiva. In esso si segnala alla Commissione la necessità di: · garantire una solida base giuridica dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, · chiarire il campo d'applicazione delle disposizioni "Safe Harbor" in vari settori, ·; specificare le condizioni di attuazione e di applicazione dei principi "Safe Harbor"; · elaborare i contenuti dei principi 1 (notifica), 2 (scelta) e 6 (accesso). Dicembre 1999 Nel suo quarto parere, adottato il 3 dicembre 1999 (parere 7/9914) "sul livello di protezione dei dati assicurato dai principi "Safe Harbor" pubblicati unitamente alle FAQ e altri documenti connessi il 15 e 16 novembre 1999", il gruppo ha confermato le sue preoccupazioni generali sulle disposizioni "Safe Harbor" e ha invitato la Commissione a chiedere agli Stati Uniti di apportare alcune migliorie di rilievo, in particolare: · chiarire il campo d'applicazione del sistema "Safe Harbor" e in particolare eliminare ogni equivoco eventuale circa la possibilità per le organizzazioni USA di scegliere di basarsi sui principi "Safe Harbor" in circostanze in cui si applica la direttiva stessa; · introdurre disposizioni più attendibili che permettano ai partecipanti e al sistema "Safe Harbor" di essere identificati con certezza evitando il rischio che i benefici "Safe Harbor" continuino ad essere accordati anche a chi, per una ragione o per un'altra, abbia perduto lo status "Safe Harbor"; · fare assoluta chiarezza sul fatto che tutti gli aderenti ai principi "Safe Harbor" sono soggetti all'autorità di un organismo pubblico dotato degli adeguati poteri; · stabilire la norma che gli organismi privati di risoluzione di controversie devono deferire a tale organismo pubblico le controversie per le quali non è stata raggiunta una composizione; · rendere le eccezioni e le deroghe autorizzate meno generiche e indeterminate, di modo che le eccezioni siano per l'appunto tali, ossia si applichino soltanto nei casi e nella misura necessaria e non siano inviti generali a non rispettare i principi; il punto è di particolare importanza per quanto riguarda il diritto d'accesso; · rafforzare il principio di scelta, che costituisce la chiave di volta del sistema statunitense. Il gruppo ha anche invitato la Commissione a rivedere l'articolo 2 del progetto di decisione della Commissione del 24 novembre e ad accelerare i lavori sulle clausole contrattuali tipo in vista di una decisione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4 della direttiva 95/46/CE (garanzie per i trasferimenti a paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato). 2.3.1.2 Svizzera Il gruppo è stato informato della proposta di decisione elaborata dalla Commissione europea in base all'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, con la quale essa prende atto del fatto che, in ragione della sua legislazione nazionale, la Svizzera assicura un livello adeguato di protezione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 della suddetta direttiva. Al fine di redigere un parere per la Commissione europea, assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, il gruppo ha effettuato un'analisi delle norme in materia di protezione dei dati in vigore in Svizzera 15. Data la divisione dei poteri tra la Confederazione e i Cantoni, la legge federale (legge sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992, successivamente modificata e integrata dalla decisione del Consiglio federale del 14 giugno 1993) si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'intero settore privato svizzero e delle autorità pubbliche federali. Le disposizioni cantonali, d'altra parte, disciplinano il trattamento dei dati personali da parte degli organismi pubblici a livello cantonale o comunale. I cantoni sono competenti, ad esempio, per il trattamento nei seguenti settori: polizia, istruzione, sanità (in particolare la sanità pubblica). Per completezza, occorre precisare che i Cantoni sono anche competenti per il trattamento di taluni tipi di dati personali secondo la legge federale, ad esempio ai fini della riscossione dell'imposta federale. La legislazione federale e quella cantonale sono considerate compatibili con: 15 Per ottenere informazioni più precise su determinati punti, il presidente del gruppo ha inviato in data 15 marzo 1999 una lettera al commissiario federale per la protezione dei dati, che ha risposto il 24 marzo 1999. Vi sono anche stati contatti informali tra il segretariato del gruppo e il commissario federale. 1.- la convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela delle persone con riguardo al trattamento automatico dei dati personali (convenzione n. 108), ratificata dalla Svizzera il 2 ottobre 1997 e che, pur non essendo direttamente applicabile, stabilisce impegni internazionali per la Confederazione e per i Cantoni; 2.- la Costituzione federale (modificata dal referendum del 18 aprile scorso), interpretata dalla giurisprudenza della suprema corte federale. Occorre notare che la costituzione modificata riconosce ad ogni persona il diritto alla vita privata e, in particolare, il diritto ad essere protetto dall'abuso dei dati che li riguardano (articolo 13 sulla protezione della sfera privata). In conclusione, il gruppo ha raccomandato che la Commissione e il comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE concludano che la Svizzera assicura un livello adeguato di protezione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva. 2.3.1.3 Ungheria Allo scopo di formulare il proprio parere alla Commissione europea, assista dal comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, il gruppo ha proceduto all'analisi delle disposizioni vigenti in Ungheria per quanto riguarda la protezione dei dati personali16. La protezione dei dati personali è disciplinata dalla legge LXIII promulgata il 17 novembre 1992, entrata in vigore il 1° maggio 1993 e successivamente modificata17. Il campo d'applicazione di questa legge è più ampio della protezione dei dati personali, in quanto la legge stabilisce anche la procedura applicabile all'accesso del pubblico ai documenti amministrativi. L'ombudsman, i cui potere sono stabiliti dalla legge e che è stato nominato dal Parlamento il 30 giugno 1995, è responsabile del controllo dell'applicazione di entrambe le leggi. Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, sono da notare i punti seguenti: - gli impegni internazionali dell'Ungheria risultanti dalla ratifica, l'8 ottobre 1997, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali (convenzione n. 108), - la protezione della vita privata a livello costituzionale, in particolare rispetto al trattamento dei dati personali18, - l'esistenza di leggi settoriali contenenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali in vari campi, quali i servizi segreti, le statistiche, la vendita diretta, la ricerca scientifica e, di recente, il settore sanitario. Il gruppo "articolo 29", ritenendo che la legge ungherese sulla protezione dei dati assicura un livello di protezione adeguato, ha raccomandato alla Commissione e al Comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE di constatare che l'Ungheria garantisce un livello adeguato di protezione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva. 2.3.1.4 Il gruppo ha avviato discussioni preliminari sul livello della protezione a Hong Kong, in Norvegia e in Islanda. 2.3.2 Documenti di lavoro19 sulle clausole contrattuali tipo della CCI e della CBI La Camera di Commercio Internazionale (CCI) ha elaborato una serie di clausole miranti a garantire i flussi di dati transfrontalieri e a proteggere efficacemente i dati personali in tutto il mondo ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 2 e 4 della direttiva 95/46/CE. Nel settembre 1998 la versione originale delle clausole è stata presentata alla direzione generale "Mercato interno" della Commissione europea in vista della loro adozione come decisione della Commissione ai sensi della direttiva 95/46/CE. Una versione riveduta delle clausole è stata presentata alla direzione generale "Mercato interno" il 18 dicembre 1998. Il gruppo ha preso in esame le clausole della CCI e ha formulato i propri suggerimenti e commenti. In particolare, esso ha proposto che le clausole CCI si applichino alle situazioni "responsabile del trattamento responsabile del trattamento". Le clausole dovrebbero cioè prevedere salvaguardie nel caso in cui dati personali fossero venduti dall'UE ad un nuovo responsabile estero. In questo caso la persona non ha protezione. Finora, il testo CCI contempla soltanto le situazioni "responsabile del trattamento incaricato del trattamento" che sono, in una certa misura, coperte dall'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 95/46/CE. Il gruppo ha invitato la CCI a riesaminare il proprio testo alla luce dei commenti formulati. Anche la Confederazione dell'Industria Britannica (CBI) ha elaborato clausole contrattuali riguardanti il trasferimento di dati personali dell'Unione europea a paesi terzi. Il documento della CBI (versione 15 dicembre 1998), comprendente una serie di clausole contrattuali tipo e note esplicative, è stato presentato il 23 dicembre 1998 al direttore generale della Direzione generale Mercato interno della Commissione europea. Nel suo documento di lavoro il gruppo ha chiesto alla Commissione europea di accogliere l'invito della CBI a proseguire l'esame di queste questioni tenedo conto delle lacune individuate. 2.3.3 Internet e telecomunicazioni Il gruppo ha adottato varie raccomandazioni riguardanti i principali aspetti di Internet e delle telecomunicazioni. 2.3.3.1 Documento di lavoro sul trattamento dei dati personali su Internet La conferenza europea dei commissari incaricati della protezione dei dati, svoltasi a Dublino il 23 e 24 aprile 1998 ha espresso l'auspicio che il gruppo possa trattare il tema in modo più sistematico per chiarire le questioni in gioco e proporre soluzioni allo scopo di contribuire ad uno sviluppo di Internet e dei servizi connessi che rispetti il diritto degli utenti alla tutela della vita privata e crei in tal modo fiducia nei confronti delle applicazioni commerciali e private. I commissari hanno ricordato che le regole derivanti dalla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati si applicano pienamente, secondo le opportune modalità, al trattamento dei dati personali su Internet, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. Il gruppo condivide20 il parere della conferenza europea dei commissari incaricati della protezione dei dati. Internet non si colloca in un vuoto giuridico. Il trattamento dei dati personali su Internet deve rispettare i principi della protezione dei dati esattamente come nel modo "off-line"21 . Questo non costituisce un limite all'utilizzazione di Internet, ma è al contrario uno dei principi fondamentali che mirano ad assicurare la fiducia degli utenti nel funzionamento di Internet e dei servizi forniti per suo tramite. La protezione dei dati su Internet è quindi una condizione indispensabile per lo sviluppo del commercio elettronico. La direttiva generale 95/46/CE relativa alla protezione dei dati si applica ad ogni trattamento dei dati personali che rientra nel suo campo d'applicazione, indipendentemente dalle tecnologie impiegate. Il trattamento dei dati personali su Internet deve perciò essere considerato alla luce della direttiva. La direttiva specifica 97/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni completa la direttiva generale 95/46/CE stabilendo disposizioni giuridiche e tecniche specifiche.22 Internet è una rete di computer aperta a tutti. Fa quindi parte del settore delle telecomunicazioni pubbliche. Le disposizioni della direttiva 97/66/CE si applicano pertanto al trattamento dei dati personali in connessione con la fornitura di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico sulle reti pubbliche di telecomunicazione della Comunità23. 2.3.3.2 Raccomandazione sul trattamento invisibile e automatizzato su Internet Questa raccomandazione24 è motivata dal fatto che vari tipi di trattamento dei dati personali sono effettuati su Internet mediante software o hardware senza che le persone interessate ne abbiano conoscenza. Si tratta quindi di trattamenti "invisibili" per gli utenti. Ad esempio, la cosiddetta tecnologia dei "cookies" permette ad un server di memorizzare e reperire in modo invisibile taluni dati particolari sul disco duro dell'utente di Internet. Analogamente, il software per Internet comunemente in uso (in particolare browser, FTP 25 , email, notiziari e conversazioni) raccoglie, collega e diffonde vari tipi di dati personali dell'utente e questo permette di creare profili di utenti a loro insaputa. Queste tecniche permettono di creare "clicktrails" sull'utente Internet. I "clicktrails" consistono in informazioni sul suo comportamento, la sua identità, i suoi percorsi o le scelte espresse nel visitare un sito web. Essi contengono i collegamenti che un utente ha seguito e sono registrati nel server web. Il gruppo ha constatato che le varie pratiche di trattamento dei dati personali su Internet non sono conformi alla direttiva comunitaria sulla protezione dei dati, in particolare all'obbligo di informare la persona interessata del trattamento in questione. Il gruppo ha quindi raccomandato agli operatori Internet di adattare i loro programmi e prodotti ai principi della protezione dei dati specificati in tale 22 Per tutte le questioni non disciplinate in modo specifico dalla direttiva 97/66/CE, come gli obblighi del responsabile del trattamento e i diritti delle persone o i servizi di telecommunicazioni non offerti al pubblico, si applica la direttiva 95/46/CE (cfr. considerando 11 della direttiva 97/66/CE). documento, in particolare configurando hardware e software in modo che essi non permettano, per difetto, la raccolta, la memorizzazione o l'invio di informazioni permanenti sul cliente. In questo modo all'utente verrebbe assicurata la libertà di scelta. 2.3.3.3 Raccomandazione 2/99 sulla tutela della vita privata nelle intercettazioni Nel contesto delle discussioni svoltesi in seno al Consiglio dell'Unione europea sulle intercettazioni e delle risoluzioni del Parlamento europeo sul sistema di spionaggio Echelon, il gruppo ha ritenuto necessario dare il proprio contributo al pubblico dibattito. Il gruppo ha osservato che ogni intercettazione di telecomunicazioni, intesa come l'acquisizione della conoscenza, da parte di terzi, del contenuto e/o di dati relativi a telecomunicazioni private tra due o più corrispondenti, e in particolare di dati sul traffico riguardanti l'uso dei servizi di telecomunicazione, costituisce una violazione del diritto della persona alla tutela della vita privata e del segreto della corrispondenza. Le intercettazioni sono quindi inammissibili, a meno che avvengano nel rispetto dei tre criteri fondamentali indicati nell'articolo 8, paragrafo 2 della convenzione europea per la protezione dei diritti umani e le libertà fondamentali del 4 novembre 195026, e secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo di tale disposizione: una base giuridica, la necessità del provvedimento in una società democratica e il perseguimento di uno dei fini legittimi enumerati nella convenzione27. La base giuridica deve definire in modo preciso i limiti e i modi dell'applicazione del provvedimento, con regole chiare e dettagliate, necessarie in particolare a causa del continuo miglioramento dei mezzi tecnici utilizzabili. Il testo della legge deve essere accessibile al pubblico in modo che i cittadini possano essere informati delle conseguenze delle loro azioni. In questo contesto giuridico, la sorveglianza esplorativa o generale su larga scala deve essere proscritta. Nell'Unione europea la direttiva 95/46/CE afferma il principio della tutela del diritto alla vita privata, sancito dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri. La direttiva precisa i principi contenuti nella convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 e nella convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 (convenzione per la protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali). La direttiva 97/66/CE28 dà espressione concreta alle disposizioni di tale direttiva precisando l'obbligo degli Stati membri di assicurare per mezzo di regolamenti nazionali la riservatezza delle comunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni o di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico. Questa raccomandazione si propone di indicare come i principi della protezione dei diritti fondamentali e delle libertà delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata e della segretezza delle comunicazioni vadano applicati ai provvedimenti relativi all'intercettazione di telecomunicazioni adottati a livello europeo. La raccomandazione riguarda le intercettazioni in senso ampio, comprese le intercettazioni del contenuto delle telecomunicazioni e dei dati relativi alle telecomunicazioni, in particolare ogni misura preparatoria (come il monitoraggio e l'estrazione di dati sul traffico) che può essere considerata per decidere se un'intercettazione è consigliabile. Il gruppo sottolinea in particolare che gli obblighi di sicurezza e di riservatezza dei dati a cui sono soggetti gli operatori delle telecomunicazioni, i fornitori di servizi e gli Stati membri in forza dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 della direttiva 95/46 e degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 97/66/CE rispettivamente sono la regola e non l'eccezione. Gli operatori delle telecomunicazioni e i fornitori di servizi di telecomunicazione devono adottare le disposizioni necessarie per rendere l'intercettazione delle telecomunicazioni da parte di soggetti non autorizzati impossibile o tecnicamente difficile per quanto lo stato attuale della tecnologia lo permette. Il gruppo ha concluso con un elenco di controllo relativo ai modi del rispetto e dei diritti delle libertà fondamentali da parte delle autorità per quanto riguarda le intercettazioni. 2.3.3.4 Raccomandazione 3/99 sulla conservazione dei dati sul traffico da parte dei fornitori di servizi Internet ai fini dell'applicazione della legge La lotta contro la criminalità informatica è una questione che va acquistando sempre maggiore importanza a livello internazionale. I paesi del G829 hanno adottato un piano d'azione in 10 punti, varato nel 1999 con l'aiuto di un sottogruppo di esperti in criminalità informatica composto da rappresentanti di organismi che nei paesi del G8 hanno il compito di far rispettare la legge. Una delle questioni aperte e più controverse riguarda la conservazione dei dati sul traffico storici e futuri da parte dei fornitori di servizi Internet allo scopo di assicurare il rispetto della legge e la comunicazione di tali dati alle autorità poste a tale scopo. Il sottogruppo G8 per la criminalità informatica intende proporre raccomandazioni miranti a garantire la possibilità di conservare e comunicare i dati sul traffico. Parallelamente, il Consiglio d'Europa sta elaborando un progetto di convenzione sulla criminalità informatica. Consapevole dell'importanza che i dati sul traffico possono avere nel contesto delle indagini sui reati commessi tramite Internet, il gruppo desidera tuttavia ricordare ai governi nazionali i principi relativi alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, in particolare della loro vita privata e della segretezza della corrispondenza, di cui è necessario tener conto in questo contesto. Il gruppo è altresì consapevole dell'onere che può essere imposto agli operatori delle telecomunicazioni e ai fornitori di servizi. Come il gruppo ha già indicato nella sua raccomandazione 2/99 sul rispetto della vita privata nel contesto dell'intercettazione delle telecomunicazioni, adottata il 3 maggio 199930, il fatto che un terzo prenda conoscenza dei dati sul traffico relativi all'uso dei servizi di telecomunicazione è stato generalmente considerato un'intercettazione delle telecomunicazioni e costituisce pertanto una violazione del diritto della persona alla tutela della vita privata e della segretezza della corrispondenza, garantita dall'articolo 5 della direttiva 97/66/CE. Inoltre, tale divulgazione di dati sul traffico è incompatibile con l'articolo 6 di questa direttiva. Il gruppo ha ritenuto che il mezzo più efficace per ridurre rischi inaccettabili per la vita privata, pur riconoscendo le necessità di un'applicazione efficace della legge è che i dati sul traffico non debbano in linea di principio essere conservati soltanto ai fini dell'applicazione della legge. 2.3.4 Seminario P3P La Commissione ha ospitato un seminario con il World Wide Web Consortium (W3C) che sta elaborando la piattaforma per le preferenze in materia di rispetto della vita privata (P3P) e il gruppo di lavoro sulla protezione dei dati istituito dall'articolo 29. La P3P concepisce la protezione della vita privata e dei dati come oggetto di un accordo tra l'utente Internet, di cui sono raccolti i dati, e il sito web che raccoglie i dati. L'idea fondamentale è che l'utente acconsente alla raccolta dei propri dati personali da parte di un sito, a condizione che la prassi dichiarata del sito in materia di protezione della vita privata, ad esempio gli scopi per i quali i dati sono raccolti e se i dati sono raccolti per scopi secondari o trasferiti a terzi, risponda alle esigenze dell'utente. Il World Wide Web Consortium ha cercato di sviluppare un vocabolario unico per mezzo del quale articolare le preferenze dell'utente e le pratiche del sito. Il seminario P3P è stato il seguito del parere del gruppo 1/98. L'obiettivo è stato quello di discutere in che modo il protocollo per le preferenze in materia di protezione della vita privata (P3P) possa tenere conto degli obblighi giuridici della direttiva sulla protezione dei dati per la sua applicazione nell'UE. 2.3.5 L'informazione del settore pubblico La Commissione ha sottoposto alla consultazione del pubblico un Libro verde intitolato "L'informazione del settore pubblico: una risorsa fondamentale per l'Europa"31. L'obiettivo principale del Libro verde è di stimolare la discussione su come l'informazione del settore pubblico possa essere resa più accessibile ai cittadini e alle imprese e sulla necessità o meno di armonizzare le regole nazionali in questo campo. Uno degli aspetti fondamentali del Libro verde è la disponibilità dell'informazione del settore pubblico. Il Libro verde non ignora la questione della protezione dei dati personali, ma non la considera centrale. Il gruppo ha contribuito con il proprio parere 3/99 al processo di consultazione32. Il parere si propone come un contributo alla discussione sulla protezione dei dati personali, una dimensione di cui è necessario tener conto se si intende favorire l'accesso ai dati del settore pubblico che si riferiscono a persone. Il parere non pretende di fornire risposte a tutte le questioni sollevate dalla necessità di creare un equilibrio tra un migliore accesso ai dati del settore pubblico, basato sul desiderio di accrescere la trasparenza da parte dello Stato nei riguardi dei propri cittadini, da una parte, e la protezione dei dati personali quali definita dalla direttiva 95/46/CE, dall'altra. Basandosi sulla direttiva 95/46/CE e su illustrazioni pratiche riguardanti i più comuni registri pubblici di dati personali, il parere intende fornire, sulla base di esempi concreti, alcuni termini di riferimento di cui è opportuno tener conto nel prendere decisioni concrete. Lo scopo principale (articolo 6 della direttiva 95/46/CE) è di far sì che i dati personali siano raccolti per fini specifici, espliciti e legittimi e non siano successivamente trattati in una maniera incompatibile con tali finalità. Questo principio assume pertanto un ruolo fondamentale nell'accessibilità dei dati personali detenuti dal settore pubblico. In particolare, occorre determinare, caso per caso, in quale misura una legge esige o consente la pubblicazione o l'accesso da parte del pubblico a dati di carattere personale. La legge intende assicurare l'accesso ai dati nella loro interezza senza limiti di tempo? I dati possono essere utilizzati per qualsiasi scopo, indipendentemente dallo scopo iniziale o, invece, la legge permette l'accesso ai dati soltanto ad alcune parti e/o impone che i dati siano utilizzati per una finalità collegata alla finalità iniziale per la quale i dati sono stati resi pubblici? Di conseguenza, i dati personali destinati ad essere resi pubblici non costituiscono una categoria omogenea, che può essere trattata in modo uniforme dal punto di vista della protezione dei dati, né la persona interessata perde i propri diritti quando i propri dati personali sono resi pubblici. Occorre piuttosto procedere ad un'analisi graduale dei diritti dell'interessato e del diritto del pubblico ad accedere ai dati. L'accesso pubblico ai dati può essere soggetto a determinate condizioni (come la dimostrazione di un interesse legittimo). Anche gli scopi per i quali i dati possono essere utilizzati, ad esempio scopi commerciali o da parte dei media, possono essere limitati. Numerosi esempi illustrano questi punti. 2.3.6 Codici di condotta L'articolo 27 della direttiva 95/46/CE dispone che la Commissione e gli Stati membri incoraggino l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire ad un'adeguata applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei vari settori. Per quanto concerne i codici comunitari, essi possono essere sottoposti al gruppo articolo 29 che, tra l'altro, accerta la conformità dei progetti alle disposizioni nazionali. La Commissione può assicurare un'appropriata pubblicità ai codici approvati dal gruppo. Il gruppo ha elaborato un documento di lavoro33 che definisce la procedura ed elementi di merito per l'esame dei codici comunitari. Il presidente, il segretariato, (assicurato dalla Commissione) e i membri svolgono il proprio ruolo rispettivo fino all'adozione di un parere finale. Finora non è stato approvato alcun codice. Il gruppo e le organizzazioni proponenti stanno ancora discutendo la forma finale dei codici. FEDMA La Federation of European Direct Marketing (FEDMA) rappresenta il settore della vendita diretta a livello europeo34. I suoi membri nazionali sono le associazioni della vendita diretta di 12 paesi dell'Unione europea (esclusi Lussemburgo, Danimarca e Grecia), Svizzera, Ungheria, Polonia, Repubblica ceca e Repubblica slovacca, che rappresentano utenti, fornitori di servizi e media/vettori della vendita diretta. La FEDMA conta fra i suoi membri anche circa 500 società di vendita diretta e rappresenta direttamente o indirettamente tramite le associazioni di categoria circa 10.000 operatori europei della vendita diretta. Il gruppo ha costituito un sottogruppo sul codice FEDMA che ha presentato la sua prima relazione al gruppo il 3 dicembre 1998. Esso ha commentato la prima versione del progetto di codice di condotta europeo presentato dalla FEDMA il 18 agosto 1998. Le conclusioni della relazione sono che il progetto di codice è su molti punti non conforme alla direttiva e non presenta sufficiente valore aggiunto. È stato inoltre proposto alla FEDMA un incontro per discutere delle questioni in gioco. I commenti sono stati inviati alla FEDMA (e non pubblicati). La FEDMA ha elaborato una versione riveduta che ha sottoposto al sottogruppo il 12 luglio 1999. Il sottogruppo ha nuovamente analizzato il testo e ha concluso che, benché siano state apportate notevoli migliorie, il progetto di codice non è ancora pienamente conforme alla direttiva e potrebbe fornire maggiore valore aggiunto (per esempio per quanto riguarda in particolare le operazioni di trattamento nel settore della vendita diretta e l'esame dei singoli reclami transfrontalieri). IATA Nel 1997 l'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) ha sottoposto al gruppo la "Pratica raccomandata 1774 - protezione della vita privata e dei flussi transfrontalieri di dati personali utilizzati nel trasporto aereo internazionale di passeggeri e merci" (RP 1174). Questi principi sono raccomandati dalla IATA ai propri membri da anni. Alla luce della direttiva 95/46/CE, la IATA ha riveduto la RP 1774 allo scopo di conformarla alla direttiva ed eventualmente contribuire alla libera circolazione dei dati personali tra i propri membri internazionali. 2.3.7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Il gruppo ha vivamente raccomandato alla convenzione che elabora la Carta europea dei diritti fondamentali di includervi, oltre al diritto alla tutela della vita privata, il diritto alla protezione dei dati35. 2.4 Principali sviluppi negli Stati membri Come negli anni precedenti, le autorità nazionali di controllo sono state invitate a comunicare tutti gli sviluppi intervenuti nel 1999 per quanto riguarda la protezione dei dati. Questi sviluppi sono sintetizzati qui di seguito. Gli indirizzi dei rispettivi siti Internet in cui possono essere consultati i testi integrali delle relazioni annuali delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono elencati nell'allegato 3. Sola differenza rispetto allo scorso anno, gli Stati membri sono stati invitati a compilare un questionario anziché a redigere una sintesi dei principali sviluppi nei rispettivi paesi. Il questionario aveva per oggetto cinque questioni specifiche: A: Le misure legislative adottate nel 1999 nel quadro del primo pilastro dell'UE, aventi un rilievo per la protezione della vita privata e dei dati (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) B: Variazioni intervenute nel 1999 nel campo della protezione dei dati e della vita privata nel quadro del secondo e del terzo pilastro dell'UE. C: Giurisprudenza nazionale: principali procedimenti giudiziari riguardanti la protezione della sfera privata e dei dati svoltisi nel 1999, in particolare quelli contenenti un elemento transfrontaliero. D: Questioni specifiche, ad esempio le iniziative delle autorità di controllo: questioni nel campo della protezione dei dati che hanno posto problemi nel 1999 o altre questioni ritenute importanti nel campo della protezione dei dati e della sfera privata ed è stato necessario affrontare (per esempio misure dell'autorità) a livello nazionale o comunitario. E Indirizzo del sito Internet in cui possono essere consultate le relazioni annuali e ottenute altre informazioni. AUSTRIA A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) Unitamente alla legge sulla protezione dei dati (DSG) 2000, il Parlamento ha adottato la legge federale sulle statistiche (Bundesstatistikgesetz) 2000, BGBl. I No 163/1999, la legge federale sugli archivi (Bundesarchivgesetz), BGBl. I No 162/1999 e la modifica della legge sui contratti d'assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz), BGBl. I No 150/1999. L'obiettivo della legge federale sulle statistiche è di creare una base giuridica per la raccolta dei dati per le indagini statistiche da parte dei registri pubblici e delle autorità amministrative, in primo luogo per ridurre l'onere gravante sui rispondenti e in secondo luogo per permettere una compilazione più razionale delle statistiche da parte dell'Istituto federale austriaco di statistica. Inoltre, la legge definisce i criteri e i principi di qualità da seguire nella compilazione delle statistiche e dei conti nazionali, con corrispondenti meccanismi di controllo, al fine di garantire statistiche ufficiali e obiettivi che rispondano alle norme internazionali e alle esigenze scientifiche. La legge federale austriaca sulla protezione, la conservazione e l'uso del materiale degli archivi federali (legge federale sugli archivi) è entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Scopo della legge è di dare una definizione giuridica del materiale d'archivio che comprenda le possibilità tecniche attuali di creare registrazioni scritte e inoltre di introdurre precise disposizioni sulla protezione e la conservazione dei documenti di valore storico e/o porre le basi giuridiche per l'accesso all'archivio. Questo rientra nel campo delle competenze federali. La direttiva sulla protezione dei dati è stata anche, tra l'altro, la ragione diretta della modifica della legge sui contratti d'assicurazione, in quanto non era chiaro in quale misura gli assicuratori privati possono utilizzare i dati di carattere sanitario. Per questo motivo, una base giuridica per l'uso delle informazioni di carattere sanitario da parte degli assicuratori è stata introdotta nell'articolo 11a della legge sui contratti d'assicurazione. La disposizione stabilisce quando e per quali scopi gli assicuratori possono utilizzare dati di carattere sanitario e a chi tali dati possono essere trasmessi. Inoltre, sono stati introdotte disposizioni per la protezione dei diritti delle persone interessate. La legge federale sulle firme elettroniche (Signaturgesetz-SIG, BGBl. I n. 190/1999) recepisce la direttiva 1999/93/CE e costituisce il quadro giuridico per la generazione e l'uso delle firme elettroniche e per la prestazione dei servizi di firma e certificazione. B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e del terzo pilastro La legge modificata sulla polizia di sicurezza (Sicherheitspolizeigesetznovelle) 1999, BGBl. I No 146/1999, disciplina, tra l'altro, i seguenti settori: per compensare l'abolizione dei controlli alle frontiere conseguente all'adesione dell'Austria all'accordo di applicazione della convenzione di Schengen, sono introdotte disposizioni per il controllo delle persone e delle merci nel contesto dei viaggi internazionali (cosiddetta "Schleierfahndung" - controlli non basati su sospetti). Sono state introdotte anche disposizioni che disciplinano gli schedari della polizia che comprendono l'uso di informazioni genetiche ottenute tramite analisi dell'ADN. Poiché vari regolamenti internazionali (regolamento EURATOM n. 3, decisione della Commissione europea del 30 novembre 1994, decisione del Consiglio del 27 aprile 1998, convenzione Europol) richiedono l'effettuazione di controlli di sicurezza di alta qualità, il numero dei casi in cui sono consentiti controlli di sicurezza è stato aumentato ed è anche diventato possibile, in particolari circostanze, condurre indagini ai fini di un controllo di sicurezza. Inoltre, è stato istituito presso il Ministero dell'interno un consiglio consultivo per i diritti umani che presta la sua consulenza al Ministro sulle questioni relative al rispetto dei diritti umani. BELGIO A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) Nessuna B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e del terzo pilastro Nell'intento di rafforzare la lotta contro la criminalità, varie iniziative legislative sono state adottate nel 1999, riguardanti da una parte la criminalità informatica e dall'altra i reati relativi alla pornografia infantile e alla tratta degli esseri umani. Nel corso del 1999 alcuni progetti di legge sono stati sottoposti per parere alla Commissione della protezione della vita privata. Uno dei progetti riguardava la cooperazione degli operatori delle telecomunicazioni per quanto riguarda l'intercettazione delle telecomunicazioni. La Commissione ha emesso un parere negativo su questo progetto, perché ha ritenuto eccessivamente ampia la definizione del campo d'applicazione della legge e delle condizioni di comunicazione e di accesso ai dati da parte delle autorità giudiziarie. Per quanto riguarda un altro progetto di legge sulla criminalità informatica, la Commissione ha emesso riserve, in particolare a proposito dell'obbligo di conservare i dati sul traffico imposto agli operatori delle telecomunicazioni e dei rischi connessi allo sviluppo di un sistema generalizzato di sorveglianza dei dati delle telecomunicazioni36. La Commissione della protezione della vita privata ha inoltre emesso un parere sul trattamento dei dati personali nel quadro del sistema "VICLAS" (Violent Crime Linkage Analysis System). Il sistema si basa sull'analisi dei dati relativi alla vittima e all'autore di reati gravi e soprattutto di reati in serie (per esempio omicidi, aggressioni sessuali) per stabilire eventuali collegamenti tra i reati. Il sistema è utilizzato dai paesi membri dell'UE e da paesi terzi. Pur senza contestarne l'utilità, la Commissione ha formulato varie osservazioni per quanto riguarda la compatibilità del sistema con la legislazione belga in materia di tutela della vita privata. La Commissione ha sottolineato in particolare l'urgenza di un quadro giuridico che autorizzi il trattamento dei dati sensibili e medici figuranti in VICLAS da parte della autorità giudiziarie. Essa ha inoltre indicato che talune informazioni sulla vittima non dovrebbero essere raccolte sistematicamente quando non sono necessarie. Per quanto riguarda i dati sull'ADN, la Commissione è contraria alla proliferazione delle banche dati sull'ADN e considera che VICLAS non dovrebbe creare la propria banca dati ADN, ma seguire la procedura esistente per quanto riguarda la consultazione e l'utilizzazione di tali dati. La Commissione ha infine raccomandato una conservazione dei dati per un periodo limitato, secondo la qualità dei dati e non, come previsto, per un periodo generale di 30 anni. C. Giurisprudenza Nessuna giurisprudenza nel campo della protezione della vita privata e dei dati. D. Questioni specifiche Come indicato al punto B, pareri ufficiali sono stati emessi per quanto riguarda l'elaborazione di misure di lotta alla criminalità (intercettazione delle telecomunicazioni, raccolta di dati penali, etc.) Tenuto conto del numero crescente di domande riguardanti le condizioni d'uso della videosorveglianza, la Commissione della protezione della vita privata ha emesso di propria iniziativa un parere sulla questione, che aggiorna un precedente parere del 1995 e interpreta e chiarisce l'applicazione della nuova legislazione sulla protezione della vita privata al trattamento delle immagini, e in particolare all'uso delle videocamere. Riunioni periodiche hanno avuto luogo con i membri della Commissione belga di studio sui beni appartenenti ad ebrei, depredati durante la seconda guerra mondiale. La Commissione della protezione della vita privata ha precisato a quali condizioni le banche e le compagnie d'assicurazione dovranno cooperare e comunicare i loro dati alla commissione di studio. La Commissione ha anche esaminato la questione dell'applicazione della legislazione sulla protezione della vita privata alle persone decedute, giungendo alla conclusione che attualmente mancano disposizioni adeguate che permettano la protezione dei dati personali delle persone decedute e che consentano ad esempio l'accesso degli eredi a determinati dati (ad esempio nel caso in cui sia necessario verificare la cartella clinica del defunto nell'eventualità di un errore medico all'origine del decesso). La Commissione ha raccomandato un'iniziativa legislativa per rimediare a questa situazione. La Commissione ha adottato un parere di propria iniziativa riguardante la nuova utilizzazione degli elenchi telefonici, in particolare la pubblicazione di elenchi on-line, che permettono ricerche invertite, per esempio sulla base di un numero di telefono. La Commissione ha sottolineato che tali pubblicazioni dovrebbero avvenire soltanto a condizioni specifiche, tra cui l'informazione e il consenso preliminare delle persone interessate. E. Sito Internet DANIMARCA A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) Ogni anno vengono emanate numerose disposizioni di legge e regolamenti che hanno rilevanza per la protezione della vita privata e dei dati. Non è possibile enumerarli tutti qui. In particolare nel campo delle telecomunicazioni, vari nuovi regolamenti sono stati adottati nel 1999. B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e del terzo pilastro dell'UE Nessuna C. Giurisprudenza Nel 1999 tutti i casi riguardanti le leggi sulla registrazione sono stati trattati sul piano amministrativo dall'Agenzia danese per la protezione dei dati. D. Questioni specifiche Nel 1999 l'Agenzia danese per la protezione dei dati ha esaminato due casi concernenti la questione del controllo dell'uso di Internet da parte di dipendenti e studenti mediante un codice d'accesso. L'Agenzia danese per la protezione dei dati ha ritenuto in entrambi i casi che il codice d'accesso degli studenti e dei dipendenti costituisce uno schedario che rientra nel campo d'applicazione della legge sugli schedari delle amministrazioni pubbliche. L'Agenzia ha ritenuto legale la schedatura alla condizione che la sua finalità sia ragionevole e che i dipendenti e gli studenti siano preventivamente informati della sua esistenza. L'Agenzia danese per la protezione dei dati ha inoltre presentato un rapporto sul livello di sicurezza in relazione al fatto che numerosi schedari delle amministrazioni pubbliche (compresi quelli contenenti dati sensibili) sono gestiti dall'impresa privata "Computer Science Corporation" (CSC). L'Agenzia ha ritenuto che non esistono problemi di sicurezza fintanto che la CSC rispetta la legge. Il fatto che la CSC sia un'impresa privata non ha alcuna importanza. Nel 1999 l'Agenzia danese per la protezione dei dati ha trasmesso al Ministero della giustizia una nota relativa ai progetti di istituzione di un archivio ADN, di un archivio delle persone imputate o condannate per taluni reati gravi. L'Agenzia ha ritenuto che l'inserimento nello schedario di persone non condannate non è in contrasto con la legge sugli schedari delle pubbliche amministrazioni, ma ha raccomandato che lo schedario sia autorizzato dalla legge. E. Sito Internet FINLANDIA A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) È proseguito in diversi campi il riesame della legislazione, finalizzato al recepimento dei principi della direttiva. Ad esempio, nel 1999 sono state riesaminate le disposizioni della legge sull'informazione della popolazione, che disciplina il sistema di informazione nazionale della popolazione. La legge sulla carta d'identità elettronica è entrata in vigore nel dicembre 1999. La legge sul servizio elettronico nell'amministrazione è stata approvata dal Parlamento alla fine del 1999 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2000. La legge sulla pubblicità delle attività amministrative, entrata in vigore il 1° dicembre 1999, disciplina la divulgazione dei dati personali tratti da schedari amministrativi, la segretezza dei documenti e dei dati personali e la buona pratica nel campo della gestione dell'informazione. B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e del terzo pilastro L'esame delle questioni attinenti al secondo e al terzo pilastro tiene conto anche della direttiva comunitaria sulla protezione dei dati. Tra l'altro, nel 1999 ha avuto inizio il riesame della legislazione relativa agli schedari di dati personali conservati dalla polizia. C. Giurisprudenza Secondo la legge finlandese, il pubblico ministero è tenuto a consultare l'Ombudsman per la protezione dei dati prima di formulare un'imputazione per violazione della legge sui dati personali. Nei procedimenti di questo tipo l'Ombudsman ha il diritto di essere ascoltato dal tribunale. L'Ombudsman ha emesso un parere in 18 cause riguardanti, tra l'altro, la tenuta illegale di schedari, l'uso di schedari di dati personali in violazione delle loro finalità, la pirateria informatica, la divulgazione e la segretezza. D. Questioni specifiche L'ufficio dell'Ombudsman per la protezione dei dati si è principalmente occupato di questioni di protezione dei dati nel campo della sanità e del lavoro. Dal punto di vista della protezione della vita privata, i servizi elettronici e i contatti con i clienti, il commercio elettronico su Internet, l'uso di Internet e, in generale, le questioni relative alla trasmissione elettronica di dati, le telecomunicazioni e l'uso delle nuove tecnologie hanno avuto il maggiore sviluppo. Il problema d'ordine generale consiste nel fatto che l'introduzione delle tecnologie dell'informazione e delle nuove tecnologie è avvenuto senza un esame preliminare del quadro legislativo e senza un'adeguata pianificazione del trattamento dei dati personali. L'ufficio dell'Ombudsman per la protezione dei dati ha avuto essenzialmente il compito di prevenire le violazioni della protezione dei dati. A questo fine, l'ufficio pubblicherà una serie di orientamenti e una documentazione sulla nuova legge sui dati personali (15 opuscoli in totale) e ha partecipato a circa 140 seminari di formazione. L'ufficio ha emesso il suo parere o è stato consultato dal Parlamento su 55 progetti di legge concernenti il trattamento dei dati personali. L'ufficio si è adoperato per promuovere l'elaborazione di codici di condotta riguardanti i vari settori di cui all'articolo 27 della direttiva sulla protezione dei dati. L'elaborazione dei codici di condotta ha avuto già inizio in vari settori. Nel corso del 1999 sono già stati completati i codici di condotta riguardanti le società di assicurazione contro i danni e di assicurazione vita e di sport. Le organizzazioni sanitarie e private, in particolare, hanno stabilito orientamenti relativi al trattamento dei dati personali. Varie amministrazioni centrali hanno stabilito orientamenti che possono essere considerati codici di condotta nei rispettivi settori amministrativi. In conseguenza dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria sulla protezione dei dati, i casi di divulgazione di dati a destinatari esteri sono stati meno numerosi che negli anni precedenti. Le divulgazioni a paesi terzi sono state effettuate per lo più a fini di vendita diretta. In un caso l'Ombudsman per la protezione dei dati ha notificato alla Commissione europea un trasferimento autorizzato. E. Website FRANCIA A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) Le questioni di protezione dei dati sono sempre più spesso al centro dell'attualità, dalla ricerca epidemiologica sull' HIV, alla creazione di schedari di impronte genetiche per gli autori di reati sessuali, alla politica attiva svolta dalla CNIL per garantire la conformità alla legge dei siti Internet. Due nuove leggi nazionali sono state oggetto in Francia nel 1999 di un ampio dibattito pubblico su due questioni sociali con rilevanti ripercussioni per la protezione dei dati. Il primo tema di discussione è stato la creazione di un archivio nazionale delle impronte genetiche, in base alla legge del 17 giugno 1998 sulla prevenzione e la repressione dei reati sessuali e la protezione dei minori. L'archivio contiene soltanto le impronte di persone condannate per delitti sessuali, non quelle di sospetti. Oltre le questioni di sicurezza, le misure di applicazione prese dopo che la CNIL ha formulato il suo parere mirano in particolare a garantire che soltanto segmenti di ADN non codificanti, ossia che non permettono di determinare le caratteristiche organiche, fisiologiche o morfologiche delle persone interessate, siano utilizzati a fini di identificazione. La seconda questione è stata la creazione di un registro di persone che hanno concluso un patto civile di solidarietà (PACS) che, in base alla legge del 15 novembre 1999, garantisce diritti alle coppie non coniugate conviventi, dello stesso sesso o di sessi diversi (per esempio dichiarazione fiscale comune, protezione sociale, diritto all'alloggio, in particolare in caso di decesso di uno dei partner, etc.). Lo scopo principale di questi registri è di permettere ad una persona che intende stipulare un PACS di verificare che il suo partner non abbia già concluso un patto con qualcun altro. A seguito del parere emesso dalla CNIL, è stato deciso che questi registri potranno essere legittimamente consultati da organismi pubblici o privati che si occupano dei diritti riconosciuti alle persone da questa legislazione innovativa (fisco, sicurezza sociale, istituti di credito), ma non saranno accessibili, tenuto conto del carattere sensibile dei dati, dad altre persone quali i proprietari di alloggi affittati o da membri della famiglia. Inoltre, la CNIL ha chiesto e ottenuto che il sistema di informazione sia concepito in modo da non permettere la compilazione di elenchi di partner secondo il loro orientamento sessuale. Infine, la CNIL ha ottenuto che i "certificati PACS" non possano essere rilasciati a persone, in modo da evitare pressioni, in particolare da parte di datori di lavoro o di proprietari di alloggi che intendano ottenere in questo modo informazioni di carattere privato. Il Parlamento ha inoltre adottato una disposizione di legge mirante a permettere all'amministrazione fiscale di utilizzare il numero di sicurezza sociale per stabilire la base imponibile, controllare e riscuotere le imposte (articolo 107 della legge finanziaria 1999). Il Consiglio costituzionale, chiamato ad esprimersi, ha giudicato ammissibile questa disposizione, essendo le sue finalità limitate ed essendo previste garanzie per la piena applicazione della legge "informatica e libertà". Le norme di attuazione sottoposte al controllo preliminare della CNIL stabiliscono che questo numero non può costituire un identificatore per tutti gli schedari dell'amministrazione fiscale. Inoltre, in caso di violazione grave delle libertà delle persone, gli schedari costituiti utilizzando questo numero potranno essere distrutti. B. Variazioni intervente nel quadro del secondo e del terzo pilastro Nessuna. C. Giurisprudenza La CNIL ha deferito due casi alle autorità giudiziarie. Il primo riguardava la fornitura di un elenco di membri di un'associazione giovanile regionale di carattere religioso ad un'organizzazione di estrema destra che vende oggetti nazisti. L'altro, il commento "non ha il profilo giusto, omosessuale" in uno schedario delle assunzioni di una grande società. I tribunali non hanno ancora emesso la loro sentenza. D. Questioni specifiche Oltre ai dibattiti pubblici sulle due questioni anzidette, a cui la CNIL ha preso parte, gli avvenimenti più importanti dell'anno sono stati: - l'aumento delle domande di accesso agli schedari di sicurezza (per lo più della polizia) superiore al 67%, ossia 671 domande che hanno portato a 1100 controlli e verifiche sul posto degli schedari in questione; - l'aumento generale del numero delle denunce (31%) e delle nuove dichiarazioni di trattamento (250 al giorno); - un'intensa attività nei settori del commercio al dettaglio e delle telecomunicazioni, congiuntamente agli operatori dei settori interessati. Grazie all'impulso della CNIL, è stato adottato un quarto codice di condotta professionale, elaborato dagli operatori della grande distribuzione. In particolare, esso prevede che nei moduli di acquisto on-line figurino due caselle da contrassegnare, una che dia modo alla persona interessata di opporsi all'invio di materiale pubblicitario da parte del commerciante e l'altra di opporsi alla cessione a terzi di dati che la riguardano . La CNIL ha proseguito la propria politica, in atto da anni, di formazione e di controllo dei siti Internet. Un elenco di siti Internet che si impegnano a rispettare la legge è stato pubblicato sul sito della CNIL. La CNIL ha effettuato uno studio sulle attività di "spamming" reso pubblico il 14 ottobre 1999 ( www.cnil.fr). Secondo la CNIL è del tutto illegittimo raccogliere indirizzi e-mail da spazi pubblici Internet e utilizzarli per scopi commerciali di qualsiasi genere se la persona interessata non è stata chiaramente informata di questa possibilità e non ha avuto modo di opporsi a questo uso on-line al momento della raccolta dei dati.Per quanto riguarda le telecomunicazioni, è stata formulata una raccomandazione riguardanti i nuovi servizi mobili che consentono chiamate a tariffa ridotta se l'abbonato accetta di ricevere un avviso pubblicitario durante la chiamata. La raccomandazione è stata resa pubblica e comunicata a tutti gli operatori di telefonia mobile. In particolare, il servizio offerto deve consentire all'abbonato di effettuare chiamate senza interruzioni pubblicitarie. Se il messaggio pubblicitario può essere ascoltato dalla persona chiamata, quest'ultima deve esserne preventivamente informata e deve avere la possibilità di opporsi. È stato redatto inoltre un rapporto sui dati relativi alla localizzazione dei telefoni mobili. La CNIL è del parere che i dati sulla localizzazione siano fortemente sensibili dal punto di vista della libertà di movimento delle persone. In nessun caso dovrebbero essere conservate per un tempo più lungo di quello necessario per la fatturazione. Questa durata dovrebbe essere fissata in modo uniforme per tutti gli operatori. Per quanto riguarda l'uso dei dati di localizzazione per la comunicazione a terzi, persone o servizi "locali" a valore aggiunto, la CNIL ha espresso il parere che i dati sulla localizzazione non debbano essere comunicati per difetto, tranne ai servizi d'urgenza. La persona che effettua la chiamata dovrebbe avere la possibilità di autorizzare di volta in volta, in modo chiaro e semplice, la trasmissione di tali informazioni. E. Sito Internet GERMANIA A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) È stata emanata una legge sulla protezione contro le infezioni, che disciplina il trattamento dei dati personali nel campo del controllo delle malattie. Una legge riguardante i dati statistici sul traffico è stata emanata nel quadro della legislazione sulla navigazione interna. Essa disciplina la protezione dei dati nel campo delle statistiche dei trasporti e della navigazione interna. B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e del terzo pilastro Legge di modifica della legge sui test ADN del 2 giugno 1999 (Gazzetta ufficiale federale I, pagina 1242). Disposizioni di procedura penale relative agli accomodamenti tra autori di reati e vittime del 28 dicembre 1999 (Gazzetta ufficiale federale I, pagina 2491). Proroga fino al 31 dicembre 2001 dell'articolo 12 della legge sulle apparecchiature di telecomunicazione (Gazzetta ufficiale federale I, pagina 2492). C. Giurisprudenza 1. Sentenza della Corte costituzionale federale del 14 luglio 1999 sulla legge del 1994 relativa alla lotta contro la criminalità/legge G 10/sorveglianza delle telecomunicazioni da parte dei servizi segreti federali (BVerfGE 100, 313). 2. Sentenza della Corte costituzionale federale del 27 ottobre 1999 sul diritto dei tribunali amministrativi di consultare documenti riservati (BVerfGE 101, 106). D. Questioni specifiche - Creazione di una banca dati nazionale contenente raffigurazioni di edifici - Protezione dei dati nei casi di fusione e scissione di società - Trasparenza della procedura di valutazione della solvibilità relativa alla società Schufa - Protezione dei dati nella conversione di azioni nominative in azioni al portatore - Conflitto tra la protezione dei dati e l'indipendenza dei media - Analisi ADN: informazioni conservate soltanto in base ad una decisione giudiziaria o con il consenso dell'interessato - Riciclaggio del denaro: disaccordo sul volume dei dati da conservare sulle persone sospette - Videosorveglianza da parte delle forze di polizia E. Sito Internet (con links ai siti dei Länder) GRECIA Nel corso dell'anno 2000 l'autorità greca per la protezione dei dati ha adottato le seguenti importanti decisioni: Condizioni di trattamento lecito dei dati personali per quanto riguarda le finalità di vendita diretta/pubblicità e l'accertamento della solvibilità 1) Per quanto riguarda il commercio di dati personali a scopi di vendita diretta e/o promozione delle vendite, il trattamento di tali dati è considerato legittimo con alcuni limiti. La raccolta di dati personali deve essere effettuata o con il consenso della persona interessata o sulla base di cataloghi destinati al pubblico, come gli elenchi telefonici e i cataloghi di fiere commerciali, a condizione che gli interessati abbiano dato il loro consenso all'inclusione dei propri dati nei cataloghi o abbiano pubblicato i loro dati per scopi simili. La raccolta dei dati è anche considerata legittima se i dati sono raccolti da fonti disponibili al pubblico e soltanto se sono rispettate le condizioni riguardanti l'accesso legittimo. I dati raccolti per gli scopi anzidetti possono comprendere nome completo, indirizzo e professione. Chi effettua la raccolta ha l'obbligo di consultare lo speciale registro dell'autorità per la protezione dei dati in cui sono iscritte le persone che hanno chiesto che i loro dati non siano utilizzati per attività di carattere pubblicitario o di promozione commerciale. Con la prima lettera inviata all'interessato, il mittente comunica al destinatario la fonte delle proprie informazione e chiede il suo consenso all'utilizzazione dei dati. La decisione dell'autorità per la protezione dei dati menziona anche la legge sulla protezione dei consumatori che vieta la trasmissione di messaggi pubblicitari per telefono, fax, posta elettronica o altri mezzi elettronici senza il consenso esplicito del consumatore. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a fini di accertamento della solvibilità, l'autorità per la protezione dei dati pone condizioni destinate a limitare il trattamento che ha luogo senza il consenso dell'interessato. In particolare, la raccolta di dati è consentita nei seguenti casi: istanze di fallimento; decisioni relative alle istanze di fallimento; vendite all'asta di beni mobili e immobili; cambiamenti in imprese, società anonime, società a responsabilità limitate e joint ventures; ipoteche e garanzie ipotecarie; sequestri e assegni ai sensi del decreto presidenziale n. 1923; assegni a vuoto; cambiali in protesto. Limiti di tempo particolari per la conservazione dei dati suddetti e limiti riguardanti la registrazione dei cambiamenti successivi in relazione a tali dati, per esempio la registrazione immediata del pagamento di un assegno sono previsti per le categorie suddette. Dopo la raccolta, le imprese interessate hanno l'obbligo di informare le persone della registrazione dei dati che le riguardano. Nel caso in cui gli interessati si oppongano alla registrazione e chiedano la cancellazione dei dati, le imprese hanno l'obbligo di procedere alla cancellazione dei dati e di informare gli interessati delle conseguenze che possono derivarne e possono influenzare il loro comportamento in termini di scambi. Soltanto gli operatori economici che utilizzano i dati secondo le disposizioni per un uso legittimo sono destinatari dei dati in questione. Va sottolineato che le società destinatarie hanno il diritto di raccogliere soltanto i dati sfavorevoli anzidetti. I dati favorevoli sulla situazione finanziaria e patrimoniale sono raccolti soltanto con il consenso della persona interessata. Questo permette di evitare la creazione di profili finanziari generali all'insaputa delle persone interessate. Con questa decisione, l'autorità per la protezione dei dati intende determinare le condizioni di trattamento delle informazioni relative alla solvibilità tenendo sempre conto della protezione del cittadino rispetto al trattamento dei dati personali e del diritto degli operatori economici ad accedere legittimamente alle informazioni necessarie alla sicurezza delle loro transazioni. Soppressione dell'indicazione della religione e di altri dati personali nelle carte d'identità La decisione più importante e controversa dell'autorità ellenica per la protezione dei dati ha riguardato la soppressione dell'indicazione di alcuni dati personali nelle carte d'identità dei cittadini ellenici. La decisione riguarda anche i dati relativi all'appartenenza ad una religione, per i seguenti motivi: 1. Le carte d'identità costituiscono documenti pubblici contenenti dati personali. Tali dati sono registrati negli archivi delle competenti autorità pubbliche e lo scopo del loro trattamento è la verifica dell'identità delle persone. 2. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, sezione b della legge 2472/1997, sulla protezione dei dati, perché il trattamento dei dati personali sia legittimo, questi "devono essere pertinenti, appropriati e non eccessivi rispetto alle finalità". Il principio della finalità del trattamento e quello della necessità e dell'adeguatezza dei dati rispetto alla finalità del trattamento costituiscono quindi le condizioni fondamentali della legittimità di qualsiasi archivio. Ogni trattamento di dati personali eccessivo rispetto alla finalità perseguita o non adeguato né necessario in rapporto a tale finalità è considerato illegittimo. 3. In questo caso, poiché la finalità del trattamento è la verifica dell'identità della persona, i dati seguenti, previsti dal decreto 127/1969 relativo alle carte d'identità emesse dalle autorità di polizia eccedono le finalità del trattamento per le seguenti ragioni: a. Impronte digitali: non sono necessarie per verificare l'identità della persona che risulta evidente, di norma, dalla fotografia. Inoltre, le impronte digitali ("schedatura") sono comunemente associate alla presunzione o all'accertamento di un'attività delittuosa ("marchio di delinquenza"). L'attribuzione di questa caratteristica, sia pure potenzialmente, all'intera popolazione greca eccede la misura necessaria e costituisce un'offesa alla dignità umana tutelata dalla costituzione. b. Nome e cognome della donna coniugata: dal 1983 la donna non cambia cognome in caso di matrimonio. Inoltre, questo dato non serve allo scopo per il quale la carta d'identità è rilasciata. c. Professione: non costituisce un elemento dell'identità fisica di una persona, è soggetta a variazioni e non riflette necessariamente la realtà in un momento diverso da quello del rilascio della carta. Inoltre, è socialmente discriminatoria, una caratteristica che non deve necessariamente essere oggetto di trattamento. d. Cittadinanza / nazionalità: secondo la legislazione in vigore soltanto i cittadini greci hanno una carta d'identità. e. Domicilio: dato non necessario né adeguato (perché soggetto a variazioni) per stabilire l'identità di una persona. f. Religione: riguarda l'interiorità della persona e non è quindi né adeguato né necessario indicarla per stabilirne l'identità. 4. Il trattamento dei dati suddetti è illegittimo anche se l'interessato ha dato il suo consenso esplicito ai sensi delle legge 2472/1997, articoli 5, paragrafo 1 e 7 paragrafo 2, sezione a, in quanto tale consenso non autorizza alcuna forma di trattamento illegittimo o contrario ai principi della finalità e della necessità. Il contenuto e l'esercizio del diritto di autodeterminazione nel quadro dell'informazione, espresso tra l'altro mediante il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali non sono determinati in astratto, ma nel contesto della e in stretto rapporto con la finalità dell'archivio o del trattamento, nel senso che questo diritto non autorizza la registrazione di dati che non sono pertinenti alla finalità di ciascun archivio/trattamento. Il Consiglio di Stato ha esaminato un ricorso contro la decisione di cui sopra. La sentenza del Consiglio è prevista per la fine del febbraio 2001. Decisione sulle impronte digitali L'autorità per la protezione dei dati ha il compito di esaminare la legittimità del trattamento di questi dati personali, poiché detto trattamento, che consiste nella raccolta, nel confronto e nella registrazione di caratteristiche biometriche, costituisce un trattamento automatizzato nella misura in cui il riconoscimento delle persone fisiche è autorizzato dalla legge 2472/97. L'autorità ricorda ai responsabili del trattamento che, se i dati sono raccolti con i mezzi suddetti, la raccolta e il trattamento eccedono i limiti fissati dal principio di proporzionalità, ai sensi dell'articolo articolo 4, paragrafo 1b della legge 2472/97, perché la finalità perseguita, ossia il controllo della presenza dei lavoratori, può essere raggiunto con mezzi più moderati. L'identificazione delle persone mediante la rilevazione delle impronte digitali ha avuto e ha ancora una funzione in campo penale. Pertanto, la registrazione di impronte digitali per il controllo della presenza dei lavoratori, a prescindere dalla reazione ragionevole degli interessati, non può prevalere sulla necessità della protezione del diritto alla riservatezza e non c'è alcuna ragione di derogare al principio generale secondo cui tale informazione è raccolta e registrata soltanto da autorità che sono tenute per legge a tenere questi archivi. Questa deroga può essere accettata solo in casi particolari, ad esempio per controllare l'accesso ad archivi riservati o ad impianti ad accesso limitato. Pertanto, l'autorità considera illegittimi i mezzi particolari di raccolta e di trattamento di dati personali. Infine, va notato che, poiché la raccolta di dati è considerata illegittima perché eccede le sue finalità, un eventuale consenso degli interessati non ne legittima il trattamento. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 della legge 2472/97, l'autorità per la protezione dei dati considera quindi i responsabili del trattamento nell'obbligo di interrompere, entro un mese dalla notifica, il trattamento (qualora abbia già avuto inizio) e di distruggere tutti i dati in questione (archivi di impronte digitali). I responsabili del trattamento devono scegliere mezzi di controllo più moderati e più efficaci, preferendo mezzi di controllo amministrativi validi e legali. IRLANDA A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) Nessuna B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e del terzo pilastro dell'UE Nessuno C. Giurisprudenza Nessuna in questo campo D. Questioni specifiche Non si sono presentati problemi di rilievo a parte la questione dell'uso degli elenchi telefonici inversi da parte delle telecomunicazioni, oggetto di ulteriori discussioni nella riunione del gruppo in cui è stato adottato il parere 7/2000. E. Sito Internet ITALIA A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) Atti a cui può essere fatto riferimento: - decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato. L'uso di tali impianti è disciplinato anche per quanto riguarda le modalità di rilevazione e conservazione dei dati; - decreto del 22 ottobre 1999, n. 437, recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronica; - decreto dell'8 febbraio 1999, recante norme tecniche per l'emissione, la trasmissione, la duplicazione [etc.] di documenti elettronici; - legge n. 422 del 19 ottobre 1999, che ratifica la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale; - decreto del 18 febbraio 1999, recante approvazione del programma statistico nazionale, che riconosce particolare importanza alle questioni di protezione dei dati personali; - decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 che attua la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, che pone tra i requisiti fondamentali la segretezza della corrispondenza e la protezione dei dati personali; - decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria. L'articolo 7 del decreto impone l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati della legge n. 675/1996; - le raccomandazioni del Primo ministro sulla gestione informatizzata dei flussi di informazione tra le amministrazioni pubbliche. B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e terzo pilastro dell'UE Nessuna C. Giurisprudenza La giurisprudenza del 1999 ha precisato in particolare il campo d'applicazione delle disposizioni relative all'accesso agli archivi amministrativi (legge n. 241 del 07.08.90) in relazione a quelle della legge sulla protezione dei dati. Varie sentenze sono state emesse durante il 1999; si possono ricordare in particolare le due sentenze della 6a Divisione del Consiglio di Stato (n. 59 del 26.01.99 e n. 65 del 27.01.99). Le modalità di presentazione di un reclamo al Garante - a norma dell'articolo 29 della legge sulla protezione dei dati - sono state applicate a partire dal 1999. La procedura permette di evitare un'azione giudiziaria e permette di ottenere decisioni rapide. Questo tipo denuncia può essere presentata soltanto in caso d'impossibilità parziale o totale di esercitare i diritti riconosciuti alle persone interessate dall'articolo 13 della legge sulla protezione dei dati (diritto di accesso, rettifica, informazione, cancellazione, etc.). Nel 1999 sono state sporte al Garante 150 denunce; soltanto in tre casi la decisione delle autorità è stata oggetto di un ricorso giudiziario. Nei tre casi, il Garante ha giustificato in tribunale la propria decisione. A questo proposito, va fatto riferimento ad un caso riguardante la possibilità di applicare la legge sulla protezione dei dati e quindi di autorizzare l'opposizione di una persona interessata anche nei riguardi di operazioni di trattamento non collegati all'esistenza di una banca dati. La questione riguardava l'esercizio dell'attività giornalistica e il ruolo svolto dal codice di condotta dei giornalisti, elaborato in cooperazione con le associazioni di categoria, strumento che si affianca ai principi stabiliti nella legge sulla protezione dei dati. D. Questioni specifiche Per disciplinare in tutti i suoi aspetti la protezione dei dati in Italia e per assicurare il pieno recepimento nella legislazione nazionale dei principi della direttiva 95/46/CE e 97/66/CE, sono necessari provvedimenti legislativi riguardanti settori quali la vendita diretta, la sicurezza sociale, l'occupazione, i flussi d'informazione e le reti elettroniche. Notevole importanza va anche attribuita alla definizione dei meccanismi e delle salvaguardie che si applicano in modo specifico alle operazioni di trattamento per scopi giudiziari e amministrativi, attualmente regolamentati solo in parte dalla legge sulla protezione dei dati. Da un punto di vista generale, le operazione di trattamento di cui sopra non sono coperte dalle direttive perché non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario. Tuttavia il Parlamento ha voluto che queste operazioni non fossero esentate dalle pertinenti disposizioni di protezione dei dati, stabilite successivamente mediante provvedimenti ad hoc. Nel 1999 sono state affrontate in particolare le seguenti questioni, per assicurare un'effettiva attuazione delle disposizione di protezione dei dati e allo scopo di stabilire meccanismi per uno scambio efficace di opinioni e di informazioni con il Garante in relazione alle decisioni prese dal Parlamento o dagli organi amministrativi, anche in relazione allo sviluppo dell'informatica e della tecnologia: - necessità di istituire meccanismi efficaci di consultazione nei riguardi del Garante, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE; - valutazione e regolamentazione delle attività di videosorveglianza; - trattamento dei dati genetici; - comunicazione di informazioni semplificate alle persone interessate per quanto riguarda le attività bancarie; - norme relative al consenso alle operazioni di trattamento nel settore medico; - accesso ai dati personali figuranti, ad esempio, nei rapporti di valutazione professionale, nelle perizie mediche, etc.; - fatturazione dettagliata; - seguito a livello comunitario delle discussioni sulle direttive riguardanti la firma digitale e il commercio elettronico; - disposizioni relative al trattamento dei dati nel quadro delle cosiddette attività del terzo pilastro. E. Sito Internet PORTOGALLO B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e del terzo pilastro La convenzione CIS è stata ratificata con il decreto del Presidente della Repubblica 129/99 e la risoluzione del Parlamento n. 32/99, entrambi del 21 aprile. C. Giurisprudenza Proc. 41025, 1ª sezione della Corte suprema amministrativa, sentenza del 15 aprile 1999. Proc. 41022, 1ª sezione della Corte suprema amministrativa, sentenza del 15 aprile 1999. Decisioni su appelli interposti da responsabili del trattamento contro deliberazioni dell'autorità portoghese per la protezione dei dati. Entrambe le decisioni sono state favorevoli all'autorità per la protezione dei dati. 4. Sito Internet SPAGNA A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro dell'UE (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) Con il Regio decreto n. 994/1999 dell'11 giugno 1999 è stato emanato il regolamento sulle misure di sicurezza per gli archivi automatizzati contenenti dati personali. B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e del terzo pilastro dell'UE Nel 1999, la Commissione francese per la protezione dei dati (CNIL) ha presentato cinque domande di cooperazione con l'Agenzia spagnola ai sensi dell'articolo 114.2 della convenzione di Schengen, relative a domande di accesso agli archivi del sistema informativo Schengen (SIS) e di eventuale cancellazione di persone registrate nel SIS come non ammesse nel territorio di Schengen, i cui dati sono stati comunicati dalle autorità spagnole. È stato quindi verificato se i dati relativi a queste persone sono stati registrati correttamente in conformità della legislazione in vigore. In ogni caso è stato stabilito che le persone erano state espulse dal territorio nazionale secondo la procedura prevista dalla legge sull'immigrazione in base ad un divieto di entrata nel paese. In ogni caso esaminato la CNIL è stata informata dei provvedimenti adottati e delle ragioni che hanno portato alla registrazione di queste persone nel SIS. Per quanto riguarda gli archivi pubblici relativi ad attività del terzo pilastro, nel 1999 ne sono stati registrati 45 relativi a procedimenti giudiziari e 46 relativi ad azioni delle forze di sicurezza. Le nuove indagini sui dati concernenti le forze di sicurezza dello Stato effettuate dall'Agenzia nel 1999 hanno avuto per lo più carattere preventivo. Va ricordata, anche se anteriore al 1999, la legge organica n. 4/1997 che disciplina l'uso della videosorveglianza in luoghi pubblici da parte delle forze di sicurezza. C. Giurisprudenza 1. Giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'articolo 18.4 della Costituzione: Nel 1999 la Corte costituzionale ha emesso tre sentenze (n. 30/1999 dell'8 marzo, n. 44/1999 e n. 45/1999 del 23 marzo) riguardanti direttamente la protezione dei dati personali. In tali sentenze la Corte costituzionale ha ribadito il principio già affermato nel 1998, in particolare con la sentenza n. 11/1998 del 13 gennaio, della cosiddetta autodeterminazione in materia di informazione (nella giurisprudenza tedesca "informationelle Selbstbestimmung"). Le tre sentenze riguardano fatti analoghi, ossia l'uso da parte di un datore di lavoro di dati relativi all'appartenenza ad un sindacato per effettuare trattenute dal salario dei dipendenti in occasioni di scioperi. I denuncianti, membri di un sindacato, prestavano la loro attività in un'impresa il cui consiglio di fabbrica, con il sostegno dei sindacati, aveva proclamato uno sciopero. L'impresa aveva trattenuto una somma dal salario di tutti i dipendenti iscritti ad un determinato sindacato (tra quelli favorevoli allo sciopero) anche se non avevano preso parte allo sciopero. La società aveva preferito questo metodo perché poteva procurarsi dati sindacali grazie a certi codici elettronici utilizzati per indicare l'appartenenza a ciascun sindacato. L'impresa ha rimborsato le somme trattenute, ma i lavoratori hanno presentato un ricorso alla Corte costituzionale per violazione della libertà sindacale sancita dall'articolo 28 della Costituzione spagnola, appellandosi all'articolo 18, paragrafo 4 che definisce i limiti giuridici dell'uso delle tecnologie dell'informazione per garantire i diritti alla dignità e alla vita privata personale e familiare. Il ricorso è stato accolto con la seguente motivazione: i dati relativi all'appartenenza ad un sindacato, una scelta ideologica tutelata dall'articolo 16 della Costituzione, godono di una protezione particolare nel diritto spagnolo, ma sono stati utilizzati a fini diversi da quelli che ne giustificano la rilevazione e il corrispondente codice elettronico è stato utilizzato abusivamente, perché occorre evitare l'informatizzazione dei dati personali che favoriscono comportamenti discriminatori. Secondo la sentenza della Corte costituzionale è stata commessa una violazione del diritto di libertà sindacale e del diritto alla vita privata. 2. Principali sentenze emesse nel 1999 dai tribunali amministrativi nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'attività dell'Agenzia per la protezione dei dati Nel 1999 le giurisdizioni superiori hanno emesso 29 sentenze in ricorsi amministrativi contro le decisioni dell'Agenzia per la protezione dei dati, un aumento notevole rispetto alle 13 sentenze dell'anno precedente. Delle 29 sentenze emesse nel 1999, 27 hanno riguardato procedimenti penali e due procedimenti di tutela dei diritti. Nessuna di esse ha introdotto innovazioni di merito e richiede particolari commenti. D. Questioni specifiche Nel 1999 le domande di iscrizione nel Registro generale della protezione dei dati sono aumentate del 50% rispetto al 1998. Le domande di autorizzazione di trasferimenti internazionali sono aumentate del 25% rispetto all'anno precedente. Non vi sono stati i ritardi nella gestione delle pratiche. Al 31 dicembre 1999 nel registro dei trasferimenti internazionali di dati le pratiche iscritte erano in totale 1.081, di cui 1.028 relative al settore privato e 53 a quello pubblico. Delle 39 domande di autorizzazione di trasferimenti internazionali di dati personali presentate nel 1999, 36 sono state accolte, due archiviate o ritirate dal responsabile del trattamento e una resta in sospeso al 31 dicembre 1999. Le attività di indagine sui dati possono essere raggruppate in due grandi categorie. La prima riguarda le denunce per violazione dei principi stabiliti dalla legge in vigore e l'altra i programmi settoriali di indagine preventiva, destinati a verificare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali nel settore pubblico e in quello privato. Le azioni intraprese a seguito delle denunce hanno riguardato il diritto d'accesso alle cartelle cliniche e questioni quali la registrazione delle cartelle utilizzate dal personale sanitario degli ospedali pubblici quando questi sono trasferiti ad una gestione privata. Nel quadro dei programmi settoriali del settore pubblico, le indagini sono state svolte da organismi quali l'Ufficio nazionale dell'amministrazione fiscale, la Direzione generale della circolazione stradale, il Registro nazionale dell'AIDS e due ospedali pubblici, e a seguito di esse il direttore dell'Agenzia ha emesso una serie di raccomandazioni. Nel settore privato varie indagini hanno avuto per oggetto i principali operatori della telefonia fissa: Telefónica de España, S.A.; Retevisión S.A.; Lince TelCEomunicaciones S.A. (UNI 2) e Euskaltel, S.A. I tre casi seguenti illustrano l'azione di controllo svolta dall'Agenzia per la protezione dei dati. Il primo riguarda un progetto della sanità pubblica spagnola denominato TAIR, mirante in particolare a semplificare la gestione finanziaria e amministrativa delle prescrizioni farmaceutiche. A questo scopo, al momento della consultazione, il medico curante iscrive su un'etichetta autoadesiva i dati di identificazione del paziente in forma di testo e di codice a barre per facilitare la successiva lettura, e appone l'etichetta sulla prescrizione. Successivamente, secondo un accordo tra le autorità sanitarie (che finanziano una parte dei medicinali) e l'ordine dei farmacisti (che fattura alla sanità pubblica la quota dei costi da essa sostenuta) tutte le informazioni contenute nella prescrizione sono riportate su una scheda personale informatizzata inviata alle autorità sanitarie per il successivo trattamento secondo le condizioni previste dalla legislazione sanitaria. Dopo un attento esame dell'intera procedura, l'Agenzia per la protezione dei dati è giunta alla conclusione che le garanzie giuridiche e le misure di sicurezza adottate assicurano un trattamento conforme alla legge spagnola. Tenuto conto delle particolari ripercussioni per la vita privata, l'Agenzia per la protezione dei dati ha continuato e continuerà, congiuntamente alle autorità sanitarie, a seguire lo sviluppo del progetto, per verificare che esso sia conforme alle norme sulla protezione dei dati e che preveda adeguate garanzie. Un'altra indagine ha riguardato un archivio gestito in Spagna da una filiale spagnola di un'impresa nordamericana. L'indagine è stata aperta per il fatto che l'archivio comprendeva dati sui nomi, cognomi, indirizzi postali ed elettronici e la professione di circa 130.000 persone, in maggioranza residenti in Spagna. Questi dati risultavano provenire da una base di dati della società madre nordamericana, a cui poteva liberamente iscriversi, tramite le pagine Internet della società, chiunque fosse interessato a ricevere informazioni sui prodotti della società. Per valutare se questo trattamento sia conforme alle norme spagnole sulla protezione dei dati, è stato necessario considerare le circostanze relative ai principi d'informazione e di ottenimento del consenso quando i dati sono stati raccolti all'origine, sulle pagine Internet situate negli Stati Uniti. L'Agenzia per la protezione dei dati ha ritenuto che, tenuto conto della mancanza di informazioni adeguate, ai fini delle norme spagnole sulla protezione dei dati, per quanto riguarda il trasferimento di dati alla filiale spagnola e il successivo loro trattamento da parte di essa, il consenso dato dall'utente, in mancanza di informazioni di base, non era sufficiente ad autorizzare la filiale a trattare tali dati in modo legittimo e, pertanto, sono state inflitte sanzioni alla società spagnola. Nel terzo caso sono state svolte indagini in relazione alle cosiddette "procedure scoring". Un operatore delle telecomunicazioni ha comunicato un rapporto sui propri clienti attuali o potenziali ad un altro servizio specializzato in informazione sulla solvibilità e sulla posizione creditizia. Questo rapporto è successivamente restituito con una nuova classificazione contenente informazioni sulla capacità di credito di ciascun cliente a sostegno delle decisioni dell'operatore di accettare o rifiutare le domande di servizi. Questo può costituire un trasferimento e un trattamento di dati personali senza consenso secondo la legislazione spagnola sulla protezione dei dati personali, e per questa ragione sono stati avviate azioni contro vari operatori. Alla Conferenza di primavera delle autorità di controllo, tenutasi ad Helsinki nell'aprile 1999, le delegazioni delle autorità spagnola e olandese hanno presentato le conclusioni di un progetto comune per lo sviluppo di metodologie e procedure comuni - o armonizzate - per le indagini o gli audit relativi alla protezione della vita privata. Due gruppi di ispettori delle due autorità hanno scambiato idee ed esperienze in un seminario svoltosi a Madrid nell'aprile 1999. Le due delegazioni hanno tracciato i grandi orientamenti da seguire e invitato le altre delegazioni ad unirsi al progetto. La prima indagine basata sui metodi comuni concordati al seminario di Madrid è stata programmata e realizzata. Sono stati prescelti i fornitori di servizi Internet, in quanto si tratta di società che forniscono servizi identici in tutto il mondo. Le due delegazioni hanno deciso di continuare ad utilizzare il modello, visti i risultati ottenuti, e due altri audit sono stati eseguiti su altri fornitori di servizi Internet. Nel maggio 1999 è stata pubblicata l'ultima edizione del catalogo delle raccomandazioni agli utenti Internet, compilato dall'Agenzia per la protezione dei dati nel 1997. Il suo scopo è di informare gli utenti sulla sicurezza dell'accesso a Internet. Va anche sottolineato che la Spagna ha condotto l'Unione europea ad elaborare e a registrare un codice di protezione dei dati per Internet promosso dall'associazione spagnola del commercio elettronico. È altresì da ricordare l'elaborazione di raccomandazioni dell'Agenzia per la protezione dei dati ai responsabili del trattamento in società che forniscono informazioni sulla solvibilità e la posizione creditizia, al fine di rendere l'attività di queste società più conforme alle disposizioni della legge LORTAD. Le raccomandazioni si possono dividere in tre gruppi. I primi due riguardano le due grandi categorie di archivi utilizzati per fornire servizi sulla solvibilità e la posizione creditizia. Il primo gruppo riguarda gli archivi contenenti dati su inadempienze agli obblighi finanziari forniti da creditori o da parti agenti in loro nome e nel loro interesse. Il secondo gruppo comprende archivi per il trattamento di dati ottenuti da fonti accessibili al pubblico. Il terzo gruppo di raccomandazioni riguarda l'attuazione di provvedimenti oggetto del regolamento sulle misure di sicurezza. La legge impone all'Agenzia per la protezione dei dati l'obbligo d'informare i cittadini e pertanto essa si occupa di richieste di informazioni e di denunce e informa i cittadini dei loro diritti in relazione al trattamento automatico dei dati personali. Nel 1999 l'Agenzia ha organizzato campagne pubblicitarie nei media, pubblicato opuscoli, manuali e CD-ROM e pubblicato informazioni sulla propria pagina Internet, che ha registrato 506.362 visitatori nell'anno, 43% in più rispetto al 1998. L'Agenzia offre consulenza personalizzata nei propri uffici, per telefono, per posta ordinaria o elettronica. Le 15.000 domande di informazioni trattate nel 1999 rappresentano un aumento del 20% rispetto al 1998, aumento dovuto in gran parte al collegamento e-mail fornito sulla pagina Internet. La maggior parte delle domande riguardava i settori di maggiore interesse per i cittadini: il diritto di ottenere informazioni dall'Agenzia, gli schedari sulla solvibilità e la posizione creditizia, gli schedari pubblicitari e l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione nei confronti dei responsabili del trattamento. Le indagini hanno riguardato in particolare: il campo d'applicazione della legge sulla protezione dei dati, la disciplina della sicurezza, le telecomunicazioni, i dati sanitari, i dati elettorali, i dati statistici, i trasferimenti di dati, gli ordini professionali, le assicurazioni e i rapporti di lavoro. Quest'ultimo aspetto assume sempre maggiore importanza in relazioni a questioni quali l'accesso dei datori di lavoro alla posta elettronica dei dipendenti, la registrazione delle immagini dei dipendenti e l'accesso a queste mediante le pagine Internet della società. Uno dei compiti assegnati all'Agenzia per la protezione dei dati dall'articolo 37h della legge organica n. 15/1999 sulla protezione dei dati personali consiste nel "fornire pareri consultivi sulle disposizioni generali di cui è prevista l'adozione in applicazione della presente legge". Nel corso dell'anno l'Agenzia per la protezione dei dati è stata consultata su 35 disposizioni, il 59% in più rispetto al 1998. Tra queste, in particolare: · il progetto preliminare di legge sulle misure per il controllo delle sostanze chimiche utilizzabili per la fabbricazione di armi chimiche in applicazione della Convenzione sul divieto dello sviluppo, della produzione, dello stoccaggio e dell'uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, firmata a Parigi il 13 gennaio 1993; · la proposta di legge per l'aggiornamento del regolamento del centro di valutazione dei rischi del Banco de España, la Central de Riesgos del Banco de España CIRBE; · il progetto preliminare di legge che istituisce l'Agenzia catalana per la protezione dei dati; · il progetto preliminare di legge sulla firma elettronica, successivamente approvata con il regio decreto legge n. 14/1999 del 17 settembre 1999 sulla firma elettronica; · il progetto preliminare di legge sulle misure di accompagnamento fiscali, amministrative e sociali della legge finanziaria 2000. Va infine ricordata l'azione svolta nel 1999 dall'Agenzia per fornire informazioni e chiarimenti e pubblicizzare i principi, i criteri, gli obblighi e le altre questioni toccate dal regolamento sulla sicurezza, prima della sua entrata in vigore. E. Sito Internet È prevista la pubblicazione in queste pagine dell'ultima relazione annuale dell'autorità spagnola. SVEZIA A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro dell'UE (escluse direttive 95/46/CE e 97/66/CE) Nessuna B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e del terzo pilastro dell'UE Nel 1999 sono state approvate in Svezia varie nuove leggi relative al trattamento dei dati personali, ad esempio la legge 1999:90 relativa al trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione fiscale in materia penale e la legge 1999:163 relativa agli archivi sul riciclaggio di denaro. La legge sui dati di polizia, approvata nel 1998, è stata integrata nel 1999 dall'ordinanza sui dati di polizia (1999:81). Le leggi suddette contengono disposizioni specifiche riguardanti il trattamento dei dati personali in questi settori. La legge generale sui dati personali si applica quando il trattamento non è stato disciplinato in modo specifico da queste o altre disposizioni. C. Giurisprudenza In aprile il tribunale di Stoccolma ha condannato un uomo d'affari per violazione della vecchia legge sulla protezione dei dati. La persona in questione aveva pubblicato opinioni e valutazioni calunniose su numerose persone nel suo sito Internet. Egli si è appellato, tra l'altro, al diritto alla libertà di espressione per giustificare la pubblicazione di queste informazioni su Internet. La sentenza del tribunale è stata deferita alla Corte d'appello di Stoccolma, secondo cui questa pubblicazione costituisce invece una violazione della nuova legge sui dati personali. La Corte d'appello non ha accolto l'obiezione dell'uomo d'affari, che ha sostenuto di aver pubblicato queste informazioni esclusivamente per scopi giornalistici e che quindi non doveva applicarsi la legge sui dati personali. La sentenza della Corte d'appello è stata impugnata dinanzi alla Corte suprema, dove è tuttora pendente. D. Questioni specifiche Nel 1999 l'Ispettorato per i dati ha controllato un sito Internet in cui erano stati pubblicati i nomi di dipendenti ospedalieri sanzionati da un consiglio di disciplina. L'Ispettorato ha accertato che le informazioni sul sito Internet erano state pubblicate dalla redazione di un periodico e che pertanto alla pubblicazione si applicava la legge fondamentale sulla libertà di espressione. La legge sui dati personali non era di conseguenza applicabile. In un altro caso concernente Internet, un comune svedese aveva pubblicato sul proprio sito l'elenco nominativo di tutti gli abitanti del comune, senza prima ottenere il consenso degli interessati. Il comune ha sostenuto che l'elenco doveva essere considerato come un'espressione artistica e che era quindi esentata dalla condizione del consenso preliminare richiesta dalla legge sui dati personali. L'ispettorato ha però ritenuto che, anche se il termine "espressione artistica" è difficile da definire, il legislatore non poteva aver voluto esentare il trattamento di dati come quelli della pubblicazione in questione. Il comune ha successivamente cancellato le informazioni dal sito Internet e il caso è stato chiuso. Il trattamento dei dati personali su Internet è stato oggetto in Svezia nel 1999 di un vivace dibattito. Alla fine del 1998 l'Ispettorato per i dati era stato incaricato dal governo svedese di studiare la necessità di disposizioni supplementari per esentare dal divieto previsto dall'articolo 33 della legge sui dati personali taluni trasferimenti a paesi terzi che possono essere considerati innocui, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nelle reti di comunicazione internazionali come Internet. L'Ispettorato per i dati ha proposto al governo una rapida modifica dell'ordinanza sui dati personali (1998:1191) e la proposta è stata accolta favorevolmente. Tuttavia, per vari motivi è stato ritenuto preferibile modificare la legge sui dati personali. Il governo ha quindi proposto una modifica dell'articolo 33 di tale legge. La proposta è stata approvata dal Parlamento svedese e la modifica (cfr. oltre punto 2.1.1.) è entrata in vigore il 1° gennaio 2000. E. Sito Internet PAESI BASSI A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro dell'UE (escluse le direttive 95/46/CE e 97/66/CE) Nessuna B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e terzo pilastro dell'UE Nessuna C. Giurisprudenza Nessuna D. Questioni specifiche Nel 1999 la Registratiekamer ha esaminato in particolare tre questioni: 1. I consumatori e i mezzi elettronici d'informazione. Lo sviluppo combinato di Internet e delle comunicazioni mobili ha aperto molte nuove possibilità ai consumatori. Ovviamente Internet accresce le possibilità di scelta nell'acquisto di beni e nell'uso di servizi, etc., ma rappresenta anche una minaccia, perché il consumatore diffida del commercio elettronico. Quando si ordina un prodotto tramite un sito Internet, non si può essere sicuri che il prodotto ordinato sarà quello giusto e che il pagamento effettuato giunga alla persona a cui era destinato. Secondo la Registratiekamer quasi tutto ciò che fa il "consumatore digitale" è registrato a sua insaputa. Il consumatore ha quindi bisogno di essere informato e tutelato. Per questo particolare attenzione è stata dedicata alla protezione della vita privata dei consumatori e un'indagine è stata avviata dalla Registratiekamer sull'uso dei dati personali da parte dei fornitori di servizi Internet. I risultati sono stati pubblicati nel giugno 2000. 2. La preparazione dell'entrata in vigore della "Wet Bescherming Persoonsgegevens". Nel febbraio 1998 il progetto di "Wet Bescherming Persoonsgegevens" (legge sulla protezione dei dati personali) è stata presentato in Parlamento e ha dato luogo ad un vivace dibattito. La legge attuerà la direttiva 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La Registratiekamer ha comunicato alla commissione parlamentare permanente Giustizia il suo parere circa le conseguenze di questa legge. Nel novembre 1999 il Parlamento ha approvato all'unanimità la legge, che entrerà in vigore nel 2001. 3. Il forte sviluppo delle tecniche di "screening" di persone e società. Per screening si intende un'indagine volta a determinare se qualcuno, ad esempio un candidato o un partner commerciale, è affidabile e degno di fede. Per fare questo sono consultate varie fonti. L'efficacia di questa tecnica è sopravvalutata e costituisce inoltre una grave intrusione nella vita privata delle persone. Lo screening dovrebbe aver luogo soltanto in mancanza di una soluzione meno radicale. Esso dovrebbe aver luogo secondo criteri chiari e prestabiliti e sulla base di informazioni acquisite in maniera legale. Per tracciare un bilancio il più possibile preciso degli strumenti di tutela esistenti, la Registratiekamer ha organizzato nel 1999 una tavola rotonda su questo tema. Principali pubblicazioni Tutte le pubblicazioni sono disponibili integralmente nella versione olandese sul sito della Registratiekamer. Nella maggior parte dei casi è anche disponibile on-line un riassunto in inglese del documento. -"Informatieverstrekking door de fiscus ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht in het licht van privacywetgeving" (informazioni fornite dal fisco esenzione dall'obbligo della segretezza fiscale nel contesto della legislazione sulla protezione dei dati). In questa relazione, presentata al segretario di Stato alle finanze e al Parlamento, la Registratiekamer spiega perché la legislazione relativa alla comunicazione dei dati personali da parte del fisco è superata. È necessaria una revisione della legislazione fiscale. -"Werken met gegevens" (lavorare con i dati). Questa pubblicazione tratta dei centri per il lavoro e il reddito. Le istituzioni pubbliche e private per il lavoro e il reddito operano sempre più spesso in collaborazione. Di conseguenza, le amministrazioni, i servizi sociali e le agenzie per l'occupazione offrono i loro servizi in questi centri. La Registratiekamer ha elencato e analizzato le possibilità e i limiti di questi centri e proposto una serie di regole per l'attuazione pratica di questo tipo di cooperazione. -"Koning Klant" (il cliente è re). In questo rapporto, la Registratiekamer indica in che modo i principi e le disposizioni della legge sulla protezione dei dati si applicano al trattamento delle informazioni sui consumatori e come gli interessi economici delle organizzazioni devono essere conciliati con il diritto alla vita privata dei clienti. -"Intelligent Software Agents and Privacy" (in cooperazione con l'autorità di controllo per la protezione della vita privata dell'Ontario) e "At face value: on biometrical identification and privacy". Questi due rapporti trattano dei recenti sviluppi tecnologici che potrebbero avere conseguenze per la protezione della vita privata dei cittadini. - Un'altra pubblicazione presenta uno studio sull'organizzazione e la gestione del registro della popolazione di tre comuni. Da questo rapporto risulta che i dati relativi ai cittadini conservati nel registro non sono sufficientemente protetti. È probabile che lo stesso valga anche per altri comuni. E. Sito Internet Oltre alla versione integrale della relazione annuale, è pubblicato on-line anche un riassunto in inglese. REGNO UNITO A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro dell'UE (escluse direttive 95/46/CE e 97/66/CE) Nessuna. B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e terzo pilastro dell'UE Nel 1999 nessun fatto nuovo di rilievo è intervenuto nel campo della protezione dei dati e della vita privata nel quadro del secondo e del terzo pilastro. C. Giurisprudenza Il 7 maggio 1999 Midlands Electricity plc ha presentato un ricorso al Data Protection Tribunal contro un'ingiunzione del Data Protection Registrar del 1° dicembre 1998, a norma dell'articolo 10 della legge 1984 sulla protezione dei dati. L'ingiunzione riguardava l'uso di dati personali a fini di vendita diretta, mentre i dati erano stati ottenuti per scopi attinenti alla fornitura di energia. La vendita diretta in questione riguardava beni e servizi forniti da terzi, non in relazione con la fornitura di elettricità e di prodotti elettrici, ed era proposta ai clienti per mezzo di un inserto pubblicitario allegato alle fatture. Il tribunale ha confermato l'ingiunzione, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2001 e ha imposto a Midlands Electricity plc di ottenere il consenso dei clienti per continuare a distribuire l'inserto pubblicitario. D. Questioni specifiche Nel 1999 la principale priorità è stata l'attuazione della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e delle altre disposizioni della direttiva 97/66/CE sulle telecomunicazioni. E. Sito Internet 2.5 Attività comunitarie 2.5.1 Progetto di regolamento relativo alla protezione dei dati nelle istituzioni e negli organi comunitari Le istituzioni e gli organi comunitari, in particolare la Commissione, trattano abitualmente dati personali nel quadro delle loro attività. La Commissione scambia dati personali con gli Stati membri nel quadro della politica agricola comune, per la gestione delle procedure doganali e dei Fondi strutturali e nel quadro delle altre politiche comunitarie. Affinché questo scambio non sia messo in questione dagli Stati membri per ragioni di protezione dei dati, la Commissione ha dichiarato nel 1990 che si sarebbe essa stessa conformata ai principi stabiliti nel progetto di direttiva. All'epoca dell'adozione della direttiva 95/46/CE, che istituisce un quadro comunitario per l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri, la Commissione ed il Consiglio si sono impegnati con una pubblica dichiarazione a rispettarlo e hanno invitato le altre istituzioni ed organi a fare altrettanto. Alla conferenza intergovernativa sulla riforma dei Trattati è stata posta la questione dell'applicazione delle norme relative alla protezione dei dati alle istituzioni comunitarie. Al termine dei negoziati, il trattato firmato ad Amsterdam ha inserito, nel trattato che istituisce la Comunità europea, una disposizione specifica a questo riguardo. Il nuovo articolo 286 prevede che a partire dal 1° gennaio 1999 le istituzioni e gli organi comunitari applichino le disposizioni comunitarie relative alla protezione dei dati, stabilite principalmente dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE. Esso dispone altresì che l'applicazione di tali norme sia controllata da un'autorità di controllo indipendente. La Commissione ha risposto a questo appello presentando il 14 luglio 1999 la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi della Comunità e alla libera circolazione di tali dati. Fin dall'inizio della procedura legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno dichiarato di condividere l'obiettivo della Commissione di giungere ad un rapido accordo che permetterebbe di adottare questo regolamento in prima lettura, secondo la nuova modalità introdotta dal trattato di Amsterdam nella procedura di codecisione. 2.5.2 Direttiva sulle firme elettroniche A seguito della comunicazione della Commissione "assicurare la fiducia nella comunicazione elettronica verso un quadro europeo per le firme elettroniche e la cifratura" dell'ottobre 1997, la Commissione europea ha presentato nel maggio 1998 una proposta di direttiva che istituisce un quadro comunitario per le firme elettroniche. La direttiva è stata adottata il 13 dicembre 199937. Il suo obiettivo è di garantire il riconoscimento in tutta l'UE delle firme elettroniche. Le firme elettroniche permettono di ottenere dati tramite le reti elettroniche come Internet per determinare l'origine dei dati e verificare che non siano stati modificati. La direttiva non è destinata a regolamentare tutti i particolari, ma definisce i requisiti dei certificati di firma elettronica e dei servizi di certificazione per garantire un livello minimo di sicurezza e permetterne la libera circolazione nel mercato interno. I suoi principali elementi sono: · riconoscimento legale: la direttiva dispone che una firma elettronica non possa essere oggetto di una discriminazione legale per il solo fatto di presentarsi in forma elettronica; · libera circolazione di beni e servizi relativi alle firme elettroniche; · la responsabilità dei fornitori di servizi; · un quadro neutro dal punto di vista tecnologico; · la protezione dei dati. Poiché le firme elettroniche possono anche servire come mezzo di identificazione e di autenticazione, i fornitori di servizi hanno l'obbligo di identificare l'identità dei loro clienti e sono responsabili delle indicazioni che figurano nel certificato. È stato ritenuto necessario precisare i principi generali relativi alla rilevazione di dati personali e alla limitazione della finalità (articolo 8 della direttiva). Poiché la maggior parte delle operazioni commerciali non richiedono legalmente l'identificazione del cliente, è essenziale poter utilizzare pseudonimi nel certificato. In assenza di obblighi giuridici di identificazione, l'utente ha la scelta se indicare il proprio nome o uno pseudonimo nei certificati. Si tratta di un elemento indispensabile per conciliare la necessità dell'autenticazione con le esigenze di protezione della vita privata e dei dati nel commercio elettronico. 2.5.3 Direttiva sul commercio elettronico Come annunciato nella comunicazione della Commissione del maggio 1997 sul commercio elettronico, la Commissione europea ha proposto nel novembre 1998 una direttiva che istituisce un quadro giuridico coerente per il commercio elettronico nel mercato interno. Un accordo politico è stato raggiunto in sede di Consiglio nel dicembre 199938. La direttiva non contiene disposizioni particolari riguardanti la protezione dei dati e della vita privata per il commercio elettronico. Il gruppo ha invitato i servizi della Commissione alle sue riunioni di marzo e maggio 1999 sulla base della proposta della Commissione intesa a chiarire la relazione esistente tra questa direttiva e le direttive sulla protezione dei dati. I considerando 14, 15 e 30 precisano che il quadro esistente per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica interamente al trattamento dei dati personali nel contesto del commercio elettronico. E' anche affermato che l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico deve essere pienamente conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati. Il testo dell'articolo che esclude talune materie dal suo campo di applicazione è stato chiarito. Gli attori economici che intendono trattare dati personali devono quindi conformarsi agli obblighi risultanti dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE. Le persone fisiche hanno gli stessi diritti che nel campo "off-line". Questo ha particolare importanza per quanto riguarda l'informazione del consumatore sul trattamento previsto, la definizione e la limitazione delle finalità, la necessità di una base legittima per il trattamento e, più in particolare, le disposizioni applicabili alle comunicazioni commerciali, sia o no necessario il consenso preliminare. 2.5.4 Direttiva sulla trasparenza 98/34/CE Questa direttiva estende il campo d'applicazione della direttiva 83/189 (che riguarda le disposizioni nazionali applicabili alla libera circolazione delle merci) per includervi le disposizioni sui servizi della società dell'informazione. Questo strumento richiede che, prima della loro adozione definitiva, tutti i progetti di disposizioni nazionali riguardanti direttamente tali servizi siano notificati alla Commissione ed esaminati con gli altri Stati membri per assicurare che siano compatibili con la libera circolazione dei servizi e il principio del controllo del paese d'origine (ossia lo "sportello normativo unico": se un servizio offerto in uno Stato membro ne rispetta la legge, gode della certezza giuridica di poter circolare liberamente nell'Unione europea indipendentemente dalle leggi degli altri Stati membri). Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 30.4.96 nella causa C-194/94), se uno Stato membro ha omesso di notificare tale disposizione nazionale, quest'ultima non è vincolante per gli operatori economici. Questo sistema di dialogo strutturale tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, fondato sulle regole del mercato unico, ha il vantaggio di permettere di prevedere qualsiasi problema derivante dallo sviluppo dei servizi on-line e di offrire soluzioni immediate. Nel 1999 sono stati notificati testi tecnici con un impatto sulla fornitura di questi servizi e sulla libera circolazione dei dati personali, quali l'intercettazione, l'accesso ai sistemi di dati sul traffico, le firme elettroniche 39. 2.5.5 Esame 1999 nel settore delle telecomunicazioni La Commissione ha preso in esame l'attuazione e le necessità di adattamento degli strumenti legali agli sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni. La Commissione si è occupata in modo particolare della convergenza dei mezzi di comunicazione. Ha proposto di creare un quadro giuridico semplificato, chiaro e neutro sul piano tecnologico. Tutte le disposizioni necessarie dovrebbero esser contenute in una direttiva quadro da completare con direttive più specifiche, una delle quali relativa alla protezione dei dati. A questo scopo la Commissione ha proposto di modificare la direttiva 97/66/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. La comunicazione della Commissione ha dato avvio ad una consultazione. 2.5.6 Normalizzazione A seguito delle riunioni preparatorie con gli organismi europei di normalizzazione, l'industria, le autorità per la protezione dei dati, gli esperti nel campo della protezione nella vita privata e gli Stati membri, nonché delle discussioni svoltesi in varie conferenze internazionali, la Commissione europea ha affidato nel 1999 un mandato alle organizzazioni di normalizzazione dell'Unione europea. L'obiettivo del mandato è di sostenere l'attuazione della direttiva 95/46/CE, nell'UE e a livello internazionale. Occorre in primo luogo analizzare e valutare il ruolo potenziale delle organizzazioni europee di normalizzazione a sostegno della direttiva 95/46/CE. In particolare, le piattaforme europee di consenso possono contribuire all'applicazione progressiva della direttiva negli Stati membri e al miglioramento del livello di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nei paesi terzi. Tale attività potrebbe riguardare sia gli aspetti sostanziali (principi di protezione dei dati, applicazione e ricorso), sia gli aspetti procedurali (procedura aperta, creazione di situazioni "win-win", aumento della concorrenza). Essa potrebbe comprendere l'elaborazione di codici di condotta e favorire la messa a punto di tecnologie in grado di assicurare una migliore protezione della vita privata, pur rispondendo alla necessità di un sistema coerente che assicuri un livello adeguato di interoperabilità. Per quanto riguarda le iniziative internazionali, è necessario coordinare la posizione europea per evitare frizioni con gli obblighi giuridici stabiliti dalla direttiva. 2.5.7 Tecnologie che rafforzano la protezione della vita privata La Commissione europea promuove la messa a punto di tecnologie che rafforzano la protezione della vita privata, per esempio organizzando il seminario sulla protezione dei dati e la tecnologia del 20 ottobre 1999, con l'intervento di rappresentanti delle autorità di protezione dei dati. Nel corso della preparazione del programma di lavoro 2000 "Tecnologie della società dell'informazione", è stato proposto di inserirvi una linea d'azione specifica riguardante tali tecnologie e di utilizzare misure orizzontali per accompagnare i progetti aventi un impatto sulla vita privata. 2.5.8 Europol Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 12 marzo 1999 le norme che disciplinano la trasmissione dei dati personali da parte di Europol a Stati terzi od organizzazioni terze. 3. CONSIGLIO D'EUROPA Il Consiglio d'Europa ha proseguito i lavori in corso nel campo della protezione dei dati. Il Comitato consultivo della convenzione ha concluso il suo lavoro su un emendamento alla convenzione STE n. 108, che permette l'adesione delle Comunità europee alla convenzione. Adottato dal Comitato dei ministri il 15 giugno 1999, l'emendamento è aperto alla firma di tutte le parti. Il Comitato ha proseguito inoltre i suoi lavori su un progetto di protocollo aggiuntivo alla convenzione STE n. 108 sulle autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati. Il 15 ottobre 1999 il gruppo di progetto "Protezione dei dati" ha adottato un progetto di raccomandazione sulla protezione dei dati personali rilevati e trattati per scopi assicurativi e ha terminato nel 2000 la redazione del suo memorandum esplicativo. La raccomandazione n. R (99) 5 sulla protezione della vita privata su Internet è stata adottata dal Comitato dei ministri il 23 febbraio 1999. Il gruppo ha formulato il suo parere sulla raccomandazione 1402 (1999) dell'Assemblea parlamentare sul controllo dei servizi di sicurezza, il progetto di convenzione sulla criminalità informatica e ha elaborato un progetto di parere sul secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea sulla reciproca assistenza in materia penale. La Comunità, rappresentata dalla Commissione, partecipa sia al gruppo di progetto sia al comitato consultivo quando le questioni trattate rientrano nelle competenze esterne risultanti dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE, come nel caso dei testi di cui sopra. Questa cooperazione con il Consiglio d'Europa mira ad assicurare la piena compatibilità con le direttive comunitarie. 4. PRINCIPALI SVILUPPI NEI PAESI TERZI 4.1 Spazio economico europeo Il comitato misto SEE ha adottato due decisioni che integrano le direttive 95/46/CE e 97/66/CE nell'accordo sullo Spazio economico europeo40. Esse impongono ai paesi EFTA/SEE l'obbligo di recepire le direttive ed estendono la libera circolazione dei dati personali di cui all'articolo 1 della direttiva 95/46/CE all'insieme dello Spazio economico europeo. Tali decisioni istituiscono inoltre una procedura speciale per l'applicazione da parte dei paesi EFTA/SEE delle decisioni della Commissione sull'adeguatezza dei paesi terzi. Le decisioni del comitato misto non sono però entrate immediatamente in vigore, poiché la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein hanno comunicato la necessità di attenersi a procedure nazionali a norma dell'articolo 103 dell'accordo SEE. Soltanto quando i tre paesi avranno notificato il completamento delle rispettive procedure nazionali, le decisioni del comitato misto SEE entreranno in vigore e le direttive si applicheranno in tutto lo SEE. 4.1.1 Islanda A. Misure legislative adottate nel 1999 nel quadro del primo pilastro dell'UE Non sono state adottate misure legislative aventi rilevanza per la protezione della vita privata e dei dati personali. B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e del terzo pilastro dell'UE L'Islanda non è uno Stato membro dell'UE e pertanto non adotta alcuna misura del secondo pilastro nel quadro dell'accordo SEE. Inoltre, l'Islanda adotta solo le misure del terzo pilastro che sono state accettate nel quadro dell'accordo SEE. Nel 1999 non intervenuti in Islanda mutamenti nel campo della protezione dei dati della vita privata in relazione al terzo pilastro. C. Giurisprudenza Pochissimi procedimenti giudiziari hanno riguardato questioni di protezione della vita privata e dei dati e nessuno di essi presenta un aspetto transfrontaliero. La sentenza della Corte suprema d'Islanda nella causa n. 252/1998, emessa il 25 febbraio 1999, è una delle poche attinenti a questioni di protezione della vita privata. In questa sentenza si dichiara che la pubblicazione in un libro di informazioni sulla vita privata di un paziente costituisce una violazione passibile di sanzioni dell'articolo 230 del Codice penale generale. D. Questioni specifiche Nessuna. E. Sito Internet 4.1.2 Norvegia A. Misure legislative adottate nel quadro del primo pilastro dell'UE La direttiva 95/46/CE non è stata ancora recepita nella legislazione nazionale. Il Ministero della Giustizia sta ancora preparando i progetti di legge da presentare al Parlamento. La direttiva 97/66/CE è stata in parte recepita nella legge del 1995 sulle telecomunicazioni, ma non le disposizioni riguardanti la protezione dei dati e della vita privata. L'Ispettorato per i dati ha lavorato alla stesura di una regolamentazione per il settore delle telecomunicazioni. L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di attuare le disposizioni della direttiva in materia di protezione dei dati e della vita privata. Altre disposizioni relative alla protezione dei dati emanate nel 1999 nel quadro del primo pilastro. La legge relativa al sistema informativo Schengen (SIS) è stata approvata dal Parlamento nel 1999. La legge disciplina il trattamento dei dati personali nel SIS. Nessun'altra legge avente rilevanza per la protezione dei dati e della vita privata è stata approvata dal Parlamento. B. Variazioni intervenute nel quadro del secondo e del terzo pilastro dell'UE Altre disposizioni di protezione dei dati emanate nel 1999 nel quadro del secondo e del pilastro. Il sistema informativo Schengen fa anche parte del terzo pilastro dell'UE. La legge ad esso relativo contiene anche disposizioni sulla protezione dei dati nel quadro del terzo pilastro. Nessun'altra legge avente rilevanza per la protezione dei dati e della vita privata è stata approvata dal Parlamento. C. Giurisprudenza Nel 1999 le cause concernenti la protezione dei dati sono state sottoposte in primo grado all'Ispettorato dei dati e, in appello, al Ministero della Giustizia. In maggioranza hanno riguardato la questione della necessità del consenso della persona interessata e la forma di tale consenso. Le cause più importanti sono state le seguenti: · Amministrazione pubblica nazionale delle strade - l'Ispettorato per i dati ha rifiutato il trasferimento di dati sui fumatori dal servizio sanitario di un'impresa ad un ospedale a fini di ricerca senza il consenso esplicito delle persone interessate. L'appello è stato esaminato dal Ministero della Giustizia che ha autorizzato il trasferimento sulla base di una presunzione di consenso. · American Express l'Ispettorato per i dati ha deciso che un consenso scritto esplicito della persona interessata è necessario per trasferire i dati relativi alle operazioni dall'American Express ai suoi partner. Il Ministero della Giustizia ha confermato la decisione. · Telenor Media AS l'Ispettorato per i dati ha deciso che un consenso esplicito della persona interessata è necessario per pubblicare su Internet i dati contenuti nei cataloghi. Il Ministero della giustizia ha confermato la decisione. Queste decisioni sono state prese in applicazione della legge norvegese sulla protezione dei dati del 1978. D. Questioni specifiche Nel 1999 è stato sottoposta alla Corte suprema una causa importante, concernente l'accesso della polizia ai dati di identificazione personale dei clienti della società di telecomunicazione Telenor. Si trattava di stabilire se la polizia doveva disporre di un mandato dell'autorità giudiziaria prima di accedere a questi dati. La corte suprema ha concluso che per i dati in questione un mandato non è necessario. La decisione è stata presa in applicazione della legge del 1995 sulle telecomunicazioni. E. Sito Internet 4.2 Paesi candidati Per tutti i paesi candidati la strategia di preadesione rafforzata mira a permettere l'integrazione del cosiddetto "acquis" comunitario. In questo spirito, l'accento è posto sia sull'adozione della legislazione, sia sulle strutture amministrative necessarie per un'applicazione effettiva, come le autorità di controllo indipendenti. Nella maggior parte dei paesi candidati sono in discussione progetti di legge destinati a conformare la legislazione sulla protezione dei dati alle direttive comunitarie, o mediante l'emanazione di nuove leggi o modificando testi esistenti. L'8 luglio 1999 la Slovenia ha adottato la sua legge sulla protezione dei dati personali. In Slovacchia l'Ispettorato per la protezione dei dati personali è stato istituito il 6 ottobre 1999. Il 21 aprile 1999 la Polonia ha firmato la convenzione STE n. 108 del Consiglio d'Europa per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali. 4.3 Stati Uniti Safe Harbor (cfr. capitolo 2.3.1.1) 4.4 Altri paesi terzi 4.4.1 Australia La Commissione ha esaurientemente informato il gruppo sugli sviluppi in corso in Australia. Nel corso dei primi mesi del 1999 i suoi servizi hanno presentato osservazioni sui principi nazionali del trattamento leale delle informazioni personali stabiliti dal Federal Privacy Commissioner. Il gruppo ha ricevuto copia delle osservazioni dei servizi della Commissione. Nel corso della sua 15a riunione del 30 marzo 1999, la Commissione ha informato il gruppo della riunione svoltasi il 3 marzo con il signor Norman Reaburn, Deputy Attorney General, i cui servizi stanno elaborando un progetto di legge riguardante il settore privato. In agosto il governo australiano ha pubblicato un documento d'informazione sul progetto di legge che introduce un regime di autoregolamentazione nel settore privato, al fine di raccogliere i commenti del pubblico. I servizi della Commissione hanno contribuito in modo informale e hanno trasmesso copia dei loro commenti al gruppo. Il 16 dicembre 1999 il Governo federale ha annunciato l'intenzione di emanare una legge per sostenere e rafforzare l'autoregolamentazione, basata sui principi nazionali del trattamento leale delle informazioni del Privacy Commissioner. Questo concetto copre le disposizioni specifiche dei codici e la legislazione per difetto per i casi non contemplati dai codici. Questo consentirà di assicurare una norma minima per tutta l'Australia. I codici dovranno essere approvati dal Privacy Commissioner. 4.4.2 Canada Il Canada ha adottato la legge sulla protezione dei dati personali e i documenti elettronici. Il progetto di legge stabilisce il diritto alla protezione delle informazioni personali raccolte, utilizzate o comunicate nel corso di attività commerciali e fissa i principi che disciplinano il trattamento dei dati. Esso prevede inoltre che il commissario per la privacy esamini i reclami che, in caso di mancata composizione, sono deferiti alla Corte federale. Il 16 febbraio 1999 i servizi della Commissione hanno comunicato le loro osservazioni a Industry Canada, con copia al gruppo. 4.4.3 Giappone Dal 1998 i servizi della Commissione partecipano ad un dialogo ad alto livello con i rappresentanti del Ministero del commercio internazionale e dell'industria, riguardante gli orientamenti di tale ministero per la protezione dei dati personali informatizzati nel settore privato. Le riunioni si sono svolte in marzo, luglio e settembre 1999. Il gruppo è stato informato dell'andamento delle discussioni. 4.4.4 Ungheria Cfr. capitolo 2.3.1.2. 4.4.5 Svizzera Cfr. capitolo 2.3.1.3.
5. ALTRI SVILUPPI A LIVELLO INTERNAZIONALE 5.1 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) Conferenza sul commercio elettronico Il 12-13 ottobre 1999 l'OCSE ha organizzato a Parigi un Forum sul commercio elettronico, che ha avuto come obiettivo principale l'esame dei progressi realizzati nel quadro dei tre piani d'azione adottati alla conferenza ministeriale di Ottawa (ottobre 1998). L'obiettivo della riunione era quindi triplice: a) promuovere e rafforzare il dialogo su grande scala tra i protagonisti dell'economia digitale iniziatosi a Ottawa; b) prendere atto dei progressi realizzati nel rispetto degli impegni di applicazione dei lavori descritti nei piani d'azione adottati a Ottawa (i quattro temi che hanno costituito lo schema della conferenza ministeriale di Ottawa: "Costruire la fiducia", "Migliorare le infrastrutture", "Stabilire le regole fondamentali" e "Massimizzare i vantaggi"; c) valutare le priorità e scambiare opinioni su quanto resta da fare alla luce dell'espansione del mercato elettronico globale. È stato sottolineato che il rispetto della vita privata è una tappa essenziale per "creare la fiducia" del consumatore e, quindi, sviluppare il commercio elettronico. Gli atti del Forum sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.oCEd.org//dsti/sti/it/CE/act/Paris_CE/pdf/forum_report.pdfClausole contrattuali per i trasferimenti internazionali di dati personali Dopo un primo studio del signor Dix (commissario alla protezione dei dati, Brandenburg, Germania), l'OCDE ha incaricato un esperto (signora Elisabeth& Longworth, Nuova Zelanda) di redigere un rapporto sull'uso di soluzioni contrattuali per i flussi transfrontalieri di dati; il rapporto è stato discusso una prima volta nella riunione di dicembre del gruppo sulla sicurezza dell'informazione e la vita privata. Il rapporto è stato adottato nel maggio 2000. Privacy Wizard Per sensibilizzare gli utenti di Internet alle pratiche relative alla tutela della vita privata adottate dai siti che consultano, l'OCSE, in cooperazione con gli operatori del settore, gli esperti nel campo della tutela della vita privata e le associazioni di consumatori, ha deciso di creare un generatore di dichiarazioni sulla politica di tutela della vita privata "html" denominato Wizard, basato sugli orientamenti OCSE sulla protezione della vita privata. Il Wizard, a certe condizioni, permette ai gestori dei siti di definire una politica di tutela della vita privata e di produrre una dichiarazione che informa i visitatori di un sito della politica di protezione della vita privata seguita da un'organizzazione. Questo "generatore", adottato nel 2000, non è una procedura di rilascio di un marchio, ma soltanto uno strumento didattico che rispecchia esclusivamente le pratiche delle organizzazioni in materia di protezione dei dati. 5.2 Organizzazione mondiale del commercio (OMC) Nel suo programma di lavoro sul commercio elettronico, l'OMC ha incluso anche la protezione dei dati. 5.3 Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) Nel quadro dello sviluppo del sistema dei nomi di dominio Internet, i servizi della Commissione hanno comunicato all'ICANN (Internet Corporation for Assigned Numbers and Names) i loro commenti sulla nuova procedura di registrazione per l'attribuzione dei nomi di dominio Internet e in particolare sul contratto tipo dell'ICANN tra Registrars e Second level Domain Name applicants. I servizi della Commissione hanno inoltre comunicato all'OMPI i loro commenti sulle proposte relative alla protezione dei marchi e all'attribuzione dei nomi di dominio. I servizi della Commissione hanno cominciato a preparare un progetto di comunicazione sull'insieme della questione, compresi gli aspetti della protezione dei dati e una proposta di creazione di un domino di primo livello .eu41.
6. ALLEGATI I Membri del gruppo "articolo 29" sulla protezione dei dati II Elenco dei documenti adottati nel 1999 dal gruppo "articolo 29" sulla protezione dei dati III Siti Internet delle autorità nazionali per la protezione dei dati Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2001 Per il gruppo
ALLEGATO I Membri del gruppo "articolo 29" sulla protezione dei dati
ALLEGATO II Elenco dei documenti adottati nel 1999 dal gruppo "articolo 29" sulla protezione dei dati WP 15 (5092/98): Parere 1/99 concernente il livello di protezione dei dati negli Stati Uniti e le discussioni in corso tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti. Adottato il 26 gennaio 1999. WP 16 (5013/99): Documento di lavoro: Trattamento dei dati personali su Internet. Adottato il 23 febbraio 1999. WP 17 (5093/98): Raccomandazione 1/99 sul trattamento invisibile e automatizzato dei dati personali su Internet mediante software e hardware. Adottato il 23 febbraio 1999. WP 18 (5005/99): Raccomandazione 2/99 concernente il rispetto della vita privata nel contesto dell'intercettazione delle telecomunicazioni. Adottato il 3 maggio 1999. WP 19 (5047/99): Parere 2/99 sull'adeguatezza dei principi internazionali "Safe Harbor" pubblicati dal Ministero del Commercio degli Stati Uniti il 19 aprile 1999. Adottato il 3 maggio 1999. WP 20 (5026/99/FR+ 5055/99 le altrelingue) : Parere 3/99 concernente l'informazione del settore pubblico e la protezione dei dati personali. Contributo alla consultazione aperta dal Libro verde della Commissione " L'informazione del settore pubblico: una risorsa fondamentale per l'Europa " COM (1998) 585. Adottato il 3 maggio 1999. WP 21 (5066/99): Parere 4/99 sulle "Frequently asked Questions" pubblicate dal Ministero del Commercio degli Stati Uniti in relazione ai proposti principi "Safe Harbor". Adottato il 7 giugno 1999. WP 22 (5054/99): Parere 5/99 concernente il livello di protezione dei dati personali in Svizzera. Adottato il 7 giugno 1999. WP 23 (5075/99): Documento di lavoro sullo stato delle discussioni in corso tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti sui principi internazionali "Safe Harbor" pubblicati dal Ministero del Commercio degli Stati Uniti il 1° giugno 1999. Adottato il 7 luglio 1999. WP 24 (5070/99): Parere 6/99 concernente il livello di protezione dei dati personali in Ungheria. Adottato il 7 settembre 1999. WP 25 (5085/99): Raccomandazione 3/99 sulla conservazione dei dati sul traffico da parte dei fornitori di servizi Internet ai fini dell'applicazione della legge. Adottato il 7 settembre 1999. WP 26 (5143/99): Raccomadazione 4/99 sull'inclusione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Adottato il 7 settembre 1999 WP 27 (5146/99): Parere 7/99 sul livello di protezione dei dati garantito dai principi "Safe Harbor", pubblicati unitamente alle "Frequently Asked Questions (FAQs)" e ad altri documenti connessi il 15 e 16 novembre 1999 dal Ministero del Commercio degli Stati Uniti. Adottato il 3 dicembre 1999.
ALLEGATO III Siti Internet delle autorità nazionali per la protezione dei dati AUSTRIA http://www.bka.gv.at/datenschutz/dvrnr.htm#wem BELGIO http://www.privacy.fgov.be/inhoud.html DANIMARCA Nessun sito, e-mail: dt@datatilsynet.dkFINLANDIA http://www.tietosuoja.fi/ FRANCIA http://www.cnil.fr/images/home/home_r08_c02bis.gif GERMANIA http://www.bfd.bund.de/aktuelles/index.html GRECIA http://www.dpa.gr/ IRLANDA http://www.dataprivacy.ie/ ITALIA http://astra.garanteprivacy.it/garante/HomePageNs LUSSEMBURGO Nessun sito PAESI BASSI http://www.registratiekamer.nl/ PORTOGALLO http://www.cnpd.pt/bin/principal.htm SPAGNA https://www.agenciaprotecciondatos.org/ SVEZIA http://www.datainspektionen.se/start/start.shtml REGNO UNITO http://www.dataprotection.gov.uk/ OSSERVATORI ISLANDA http://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/pages/index.html NORVEGIA http://www.datatilsynet.no/inngang/inngmain.html
NOTE 1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Gazzetta ufficiale n. L 281 del 23.11.1995, pag. 31, disponibile in: http://europa.eu.int/comm/ internal_market/en/dataprot/index.htm2 Istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. I suoi compiti sono precisati all'articolo 30 e all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 97/66/CE . 3 Cfr. articolo 29, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 95/46/CE. 4 Cfr. articolo 30, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE. 5 Questa data differisce da quella dell'entrata in vigore: poiché la direttiva non specifica la data della sua entrata in vigore, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1 del trattato, essa è entrata in vigore il 20° giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 6 WP 3 (5023/97): prima relazione annuale, adottata il 25 giugno 1997, disponibile in: vedi nota 1. 7 Procedimento chiuso nel 2000 a seguito della notifica della Danimarca. 8 Disponibile sul sito Internet indicato alla nota 1. 9 Cfr. articolo 26, paragrafi 2 e 4della direttiva 95/46/CE 10 WP 15 (5092/98): Parere 1/99 relativo al livello della protezione dei dati negli Stati Uniti e alle discussioni in corso tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti. Adottato il 26 gennaio 1999 11 WP 19 (5047/9): Parere 2/99 sull'adeguatezza dei principi internazionali "Safe Harbor" pubblicati dal Ministero del Commercio degli Stati Uniti il 19 aprile 1999. Adottato il 3.5.99. 12 WP 21 (5066/99): Parere 4/99 sulle 'Frequently asked Questions' pubblicate dal Ministero del Commercio USA in relazione ai principi "Safe Harbor" proposti. Adottato il 7 giugno 1999 13 WP 23 (5075/99): documento di lavoro sullo stato delle discussioni in corso tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti sui principi internazionali "Safe Harbor" pubblicati dal Ministero del Cmmercio degli Stai Uniti il 1° giugno1999. Adottato il 7 luglio 1999. 14 WP 27 (5146/99): Parere 7/99 sul livello di protezione dei dati assicurato dai principi "Safe Harbor" pubblicati unitamente alle "Frequently asked Questions" (FAQ) e altri documenti connessi. Adottato il 3 dicemrbe 1999 16 Per ottenere informazioni più precise su taluni aspetti, uno scambio di corrispondenza ha avuto luogo tra il presidente del gruppo e l'ombudsman ungherese (lettera del 22 marzo del 19 aprile 1999 e risposte del 25 marzo e 23 aprile 1999 rispettivamente). 17 Cfr. la recente legge LXXII del 22 giugno 1999 che introduce il concetto di "subfornitore" nella legislazione ungherese. 18 L'articolo 59 della costituzione ungherese recita: "(1) Nella Repubblica d'Ungheria ogni persona ha diritto alla protezione della propria reputazione e della propria abitazione, degli effetti personali, dei dati e documenti personali e della vita personale. (2) Per l'approvazione della legge sulla protezione della sicureza dei dati personali, sono necessari i voti dei due terzi dei deputati presenti." 19 I documenti non sono stati pubblicati, ma inviati direttamente rispettivamente alla CCI e alla CBI, al fine di contribuire alle loro discussioni interne in una fase molto precoce. 20 WP 16 (5013/99): documento di lavoro: Il trattamento dei dati personali su Internet. Adottato il 23.2.1999. 21 Cfr. anche la dichiarazione ministeriale della conferenza di Bonn sulle reti globali, giugno 1997, disponibile su: http://www2.CEho.lu/bonn/conference.html2223 Cfr.articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 97/66/CE. 24 WP 17 (5093/98): raccomandazione 1/99 sul trattamento invisibile e automatizzato dei dati personali su Internet effettuato mediante software e hardware; adottata dal gruppo il 23 febbraio 1999 25 FTP = File Transfer Protocol 26 Va sottolineato che le garanzie fondamentali riconosciute dal Consiglio d'Europa sull'intercettazione delle telecomunicazioni comportano obblighi per gli Stati membri indipendentemente dalle distinzioni effettuate a livello dell'Unione europea secondo la natura comunitaria o intergovernativa dei settori considerati. 27 Anche la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa stabilisce che le intercettazioni sono ammissibili soltanto quando costituiscono una misura necessaria in una società democratica per la protezione degli interessi nazionali enumerati all'articolo 9, paragrafo 2 della convenzione (gli interessi nazionali enumerati nella convenzione 108 e nella convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo non sono esattamente gli stessi), e quando sono rigorosamente definite in relazione a tale finalità. 28 Direttiva del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, GU L 24 del 30 gennaio 1998, pag. 1. 29 I paesi del G8 sono: Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Russia 30 Disponibile su: vedi nota 1. 31 COM (1998)585, disponibile su: http://europa.eu.int/servlet/portail/Renderservlet?model=xml 32 WP 20 (5026/99/FR + 5055/99 in tutte le altre lingue): parere n. 3/99 sull'informazione del settore pubblico e la protezione dei dati personali; contributo alla consultazione avviata dalla Commissione europea con il suo Libro verde intitolato "L'informazione del settore pubblico: una risorsa fondamentale per l'Europa", COM (1998) 585; adottato il 3 maggio 1999. 33 WP 13 (5004/98): Attività futura riguardante i codici di condotta: documento di lavoro sulla procedura per l'esame da parte del gruppo di lavoro dei codici di condotta comunitari. Adottato il 10 settembre 1998 (in 11 lingue). 34 Il progetto di codice non riguarda la questione della vendita on-line e del commercio elettronico su cui la FEDMA sta lavorando separatamente, il sottogruppo FEDMA è del parere che anche il codice per il commercio elettronico debba essere sottoposto al gruppo. 35 WP 26 (5143/99): raccomandazione 4/99 sull'inclusione del diritto fondamentale alla protezione dei dati nella Carta europea dei diritti fondamentali. Adottata il 7 settembre 1999. 36 Il testo definitivo di queste leggi è stato adottato (per quanto riguarda la criminalità informatica) nel corso del 2000. 37 Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, GU L 13 del 19.01.2000, pag. 12. http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/index.htm 38 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico), GU L 178 del 17 luglio 2000, pag. 1. Disponibile in: cfr. nota 40. 39 http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/40 Decisione n. 83/1999 del 25 giugno 1999 che modifica il protocollo 37 e l'allegatoXI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE e decisione n. 84/1999 del 25 giugno 1999 che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE. 41 COM(2000) 202def. Adottato l'11 aprile 2000 |