CE - GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Raccomandazione 1/1999 Adottato dal gruppo di lavoro il 23 febbraio 1999 IL GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, Visti gli articoli 29 e 30, paragrafo 3 della direttiva, Viste le sue regole di procedura e in particolare gli articoli 12 e 14, HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: 1. Il gruppo di lavoro incoraggia l'industria del software e dell'hardware a lavorare su prodotti Internet rispettosi della privacy, fornendo i necessari strumenti per conformarsi alla normativa europea sulla protezione dei dati. Una condizione per rendere legittimo il trattamento lecito dei dati personali è che il soggetto dei dati sia informato e sia messo al corrente del trattamento in questione. Il gruppo di lavoro è quindi particolarmente interessato a tutti i tipi di operazioni di trattamento attualmente effettuate da software ed hardware su Internet senza che la persona interessata ne sia a conoscenza e che quindi sono per lei "invisibili". Esempi tipici di questo trattamento invisibile sono il "chattering" a livello HTTP15, "hyper-link" automatici a terzi, il contenuto attivo (come Java, ActiveX o altre tecniche di scrittura basate sull'utente) e il meccanismo dei "cookies", così come attualmente applicato nei comuni browser. 2. I prodotti Internet di software ed hardware dovrebbero mettere a disposizione degli utenti Internet informazioni sui dati che si intendono raccogliere, memorizzare o trasmettere e lo scopo per cui ciò viene fatto. I prodotti Internet di software ed hardware dovrebbero anche permettere all'utente dei dati di avere facilmente accesso, in qualsiasi momento, ai dati raccolti che lo riguardano. Ciò significa ad esempio:
3. La configurazione dei prodotti hardware e software non dovrebbero, per default, consentire la raccolta, la memorizzazione o la trasmissione d'informazioni persistenti sul cliente16. Ad esempio:
4. I prodotti Internet di hardware e software dovrebbero permettere al soggetto dei dati di decidere liberamente sul trattamento dei propri dati personali, mettendo a disposizione strumenti di facile utilizzazione per filtrare (cioè respingere o modificare) la ricezione, la memorizzazione o la trasmissione di informazioni persistenti sul cliente seguendo alcuni criteri (compresi i profili, il campo o l'identità del server Internet, il tipo e la durata delle informazioni raccolte, memorizzate o spedite e così via). L'utente dovrebbe poter disporre di chiare istruzioni sull'impiego del software e dell'hardware per l'applicazione di queste opzioni e strumenti. Ad esempio:
5. I prodotti Internet di software ed hardware dovrebbero permettere all'utente di eliminare le informazioni persistenti sul cliente in modo semplice e senza partecipazione del mittente. Dovranno essere fornite all'utente chiare informazioni sulle modalità d'esecuzione. Se le informazioni non possono essere tolte dovrà esistere un modo affidabile per prevenirne il trasferimento e la lettura.
Contesto generale Attualmente è quasi impossibile utilizzare Internet senza essere confrontati a elementi che invadono la privacy e a operazioni di trattamento dei dati personali effettuate in un modo che resta invisibile al soggetto dei dati. In altre parole, l'utente Internet non sa che i suoi dati personali sono stati raccolti, successivamente elaborati, e che potrebbero essere utilizzati a fini a lui sconosciuti. Il soggetto dei dati non sa nulla del trattamento e non ha la libertà di prendere decisioni al riguardo. Un esempio di questo tipo di tecnica è costituito dal cosiddetto cookie, che può essere definito come una registrazione informatica d'informazioni trasmessa da un web server ad un computer dell'utente per la futura identificazione di tale computer al momento di future visite allo stesso sito web. I browser sono programmi di software progettati, tra l'altro, per visualizzare graficamente il materiale disponibile su Internet. I browser comunicano tra il computer dell'utente (cliente) ed il computer a distanza in cui sono memorizzate le informazioni (web server). I browser spesso trasmettono al web server più informazioni di quelle strettamente necessarie per stabilire la comunicazione. I browser classici trasmetteranno automaticamente al web server visitato il tipo ed il linguaggio del browser, il nome degli altri programmi software installati sul PC dell'utente ed il sistema operativo, la pagina di riferimento, i cookies, ecc. Tali dati possono anche essere trasmessi sistematicamente a terzi dal browser software in modo invisibile. Queste tecniche permettono di creare "clicktrails" riguardanti l'utente Internet. I clicktrails sono costituiti da informazioni su comportamento, identità, strade seguite o scelte effettuate da questi durante la visita di un sito web. Essi contengono i collegamenti che un utente ha seguito e sono registrati nel web server. Le direttive europee 95/46/CE e 97/66/CE sulla protezione dei dati contengono disposizioni particolareggiate per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. Entrambe le direttive sono pertinenti alle situazioni di cui trattasi nella presente raccomandazione, in quanto i dati personali relativi agli utenti Internet sono trattati in tale contesto. I cookies o i browser possono contenere o trattare successivamente dati che consentono l'identificazione diretta e indiretta di un singolo utente Internet. L'applicazione delle disposizioni sul corretto trattamento, le basi legittime del trattamento ed il diritto del soggetto dei dati di decidere sul trattamento dei propri dati portano alla raccomandazione di cui sopra. Il gruppo di lavoro è particolarmente preoccupato dei rischi inerenti al trattamento dei dati personali riguardanti soggetti di dati che sono completamente all'oscuro di tale trattamento. I progettisti del software e dell'hardware sono quindi invitati a prendere in considerazione e a rispettare i principi di queste direttive al fine di rafforzare la privacy degli utenti Internet. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1999 Per il Gruppo 15 Ciò significa che nella richiesta http sono trasmesse informazioni che oltrepassano quelle necessarie per contattare il server. 16 Informazioni persistenti sul cliente è un termine tecnico (non giuridico) con il quale s'intendono le informazioni comunicate al cliente (il PC dell'utente) e che rimangono più a lungo di una sessione sul computer. Una sessione inizia quando il cliente chiede una pagina di un particolare sito web e finisce quando decide di chiudere il programma browsing o il computer, oppure quando chiede una pagina di un altro sito web. I cookies sono informazioni persistenti tipiche del cliente, lo stesso dicasi per le preferenze riguardanti la privacy. |