GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29

Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell'articolo 29della direttiva 95/46/CE. È l'organo consultivo indipendente dell'UE per laprotezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissatiall'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 15 della direttiva2002/58/CE.

Le funzioni di segreàteria sono espletate dalla direzione C(Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione) della Commissione europea,direzione generale Giustizia, B -1049 Bruxelles, Belgio, ufficio LX-46 01/190.

Sito Internet: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm

 

Parere 01/2014 - WP 211

sull'applicazione dei principi di necessità e proporzionalità nell'azione di contrasto

 

adottato il 27 febbraio 2014

 

 

PARTE I

Sintesi

È difficile immaginare molte misure 1 di contrasto o di controllo delle frontiere –proposte o vigenti– che interferiscano nella vita privata di individuo e che non implichino il trattamento dei dati personali. Il Gruppo di lavoro Articolo 29 (WP29) ha quindi elaborato il presente parere per sottolineare ancora una Volta l'importanza dei concettidi necessità e proporzionalità. Si tratta di concetti che nascanonel più ampio contesto della protezione della vita privata e di cui è importante comprendere il rapportocon la protezione dei dati.

 

Sebbene la direttiva95/46/CE, in quanto strumentopre Lisbona, non si applichiin larga misura allo spazio di libertà, sicurezzae giustizia (SLSG), il WP29 ricorda che i suoi principi, in genere applicabili alla protezione dei dati, figuranoin altri strumenti dell'SLSG, come la Convenzione 108.

 

Attingendo alla giurisprudenza e all'esperienza dei membri del WP29, il presenteparere rivolge a legislatori e autoritàSLSG indicazioni di cui avvalersi al momento di proporrenuove misure o modificare le misure esistenti. Gli elementi da prendere in considerazionesono:

·      la base giuridicadi una misura, in particolare alla luce dell'articolo8, paragrafo 2, della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo;

·      il problemaspecifico da risolvere, per esempio la sua gravità o la mentalità sociale e culturale;

·      le motivazioni della misura, strettamente legate alle decisionisulla conservazione dei dati, alla riduzioneal minimo della raccoltae alla qualità dei dati;

·      l'esistenza di elementi sufficienti a sostegnodelle motivazioni che hanno portatoa scegliere per quella misura.

 

1.0         Introduzione (obiettivo e struttura)

1.1             Il presente parere si propone di chiarire i concettidi necessità e proporzionalità e la loro applicazione a misure proposteo vigenti2 volte a risolvere i problemiconnessi all'azione di contrastoa livello locale/regionale, nazionale o europeo. Destinatari del presente parere sono principalmente i legislatori nazionali e dell'Unione e le autoritàcompetenti dell'SLSG (autorità SLSG)3. Si tratta in realtà delle autorità che interessate dalla proposta di direttivadel Parlamento europeo e del Consiglioconcernente la tutela delle personefisiche con riguardoal trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,e la libera circolazione di tali dati,e dal titoloV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(TFUE).

 

1.2             A livello europeo i concettidi necessità e di proporzionalità si sono sviluppati in base alla giurisprudenza della Corte europeadei diritti dell'uomo (corte CEDU) sull'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'uomo e delle libertàfondamentali (CEDU), che sancisce il diritto al rispetto della vita privatae familiare. Sebbene la protezione dei dati sia in un concettodistinto e attualmente un dirittofondamentale separato e indipendente ai sensi dell'articolo8 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea(la Carta), che in virtù dell'articolo 7 del TFUE vanta pari valore giuridico rispettoai trattati il WP29 desiderarichiamare l'attenzione sull'importanza dell'approccio definito dalla corteCEDU ai sensi dell'articolo8 della CEDU per la sua stretta relazione e interazione con la protezione dei dati, in particolarmente in ambito SLSG.

 

In questa prospettiva, il presente parere analizzainnanzitutto come la corte CEDU definiscei concetti di necessità e proporzionalità con riguardo all'articolo 8 della CEDU, per poi valutarel'approccio della Corte di giustiziadell'Unione europea (CGE) nell'interpretazione degli articoli 7 e 8 della Carta. Nell'intento di offrirealcuni orientamenti pratici, il parere conclude esaminando gli elementi da tenere presenti al momento di adottaremisure SLSG e trae alcuni insegnamenti dall'approccio della corte CEDU e dall'esperienza del WP29 (edai suoi membri) in questo campo.

 

Il WP29 ritiene che il presente parerepossa servire al legislatore e alle autorità SLSG per individuare meglio gli elementida tener presenti affinchéle misure SLSG propostein futuro siano necessarie e proporzionate, invece di avere semplicemente un «valoreaggiunto» o «essere utili»,aiutandoli in tal modo anche a rispettare i principidella protezione dei dati.

 

Il presente parere può risultareanche utile ad alcune autoritànazionali di protezione dei datichiamate a riconsiderare questi concettiin ambito SLSG.

 

1.3                Il WP29 intende rivedere e, se necessario, aggiornare il presentedocumento, alla luce

dell'ulteriore giurisprudenza e integrando la pertinente esperienza delleautorità nazionali di protezione dei dati in questo settore.

PARTE II

2.0         Quadro giuridicoeuropeo e dell'UE

 

2.1             Da un esame della legislazione passata,presente e futurasulla protezione dei dati si evinceche questo concetto deriva dal diritto alla vita privatadisposto dall'articolo8 della CEDU del 1950. Con il diffondersi di nuove tecnologie e delle possibilità di sorveglianza, nel settoresia pubblico che privato, è risultatoevidente che i singoliindividui andasserotutelati maggiormente dai terzi (in particolare lo Stato), riconoscendo loro,oltre ai diritti «difensivi» di cui all'articolo 8 della CEDU, anche il dirittodi controllare i propridati personali.

 

La protezione dei dati personali è stata riconosciuta per la prima volta come dirittodistinto dalla Convenzione sulla tutela delle personerispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale del Consiglio d'Europa(Convenzione 108), importantefonte di ispirazione delladirettiva 95/46/CE.

 

Il riferimento al dirittoalla vita privatanell'articolo 1 della Convenzione 108 e nel preambolo e nell'articolo 1 della direttiva 95/46/CEmostra il collegamento tra il dirittoalla protezione dei datie il diritto alla vitaprivata.

 

La protezione dei dati personali si è sviluppata quale dirittodistinto nella successiva Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la Carta) che, oltre a sancire il rispettodella vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, prevedeesplicitamente all'articolo8 il diritto alla protezionedei dati di carattere personale.

 

La portata di questi dirittiè stabilita all'articolo 52 della Carta: il paragrafo1 prevede infatti che eventuali limitazioni devono essere previste dalla legge,nel rispetto del principio di proporzionalità e possono essere apportate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità riconosciute dall'Unioneeuropea o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertàaltrui.

 

L'articolo 52, paragrafo 3, della Carta stabilisce che, laddovela Carta contenga diritti corrispondenti a quelligarantiti dalla CEDU, come per esempioil diritto a una vita privatae familiare, il significato e la portata dei primi siano uguali a quelli conferiti dallaCEDU.

 

La recente giurisprudenza della Corte di giustiziadell'Unione europea dimostraanch'essa in che misurai due diritti sono correlati. Nel verificare la necessità e la proporzionalità nelle cause riguardati sul rispettodella vita privatae/o sulla protezione deidati, la CGE opta per una lettura congiuntadegli articoli 7 e 8della Carta4.

 

2.2             Tutto ciò dimostrail chiaro nesso fra il diritto alla protezione dei dati e il diritto a una vita privata e familiaresanciti sia dalla CEDU che dalla Carta. In quanto autorità pubbliche, le autoritàSLSG sono soggette alla CEDU e di conseguenza, secondo quanto previsto dall'articolo52, paragrafo 3, della Carta, il concettodi vita privata in ambito SLSG deve avere lo stessosignificato e la stessa portatadel concetto stabilito dalla CEDU.

 

       Ciò significa, inoltre, che il significato, la portata e l'applicazione di concetti qualila necessità e la proporzionalità in ambito SLSG non sono inferiori a quelli loro conferiti dall'articolo 8 della CEDU.


PARTEIII

3.0     Il parere della corte CEDU sulla necessità e la proporzionalità e sul dirittoa una vita privata efamiliare

 

3.1             Visto il nesso tra tutela della vita privatae protezione dei dati illustrato nella parte II, e dal momentoche è stata la corte CEDU a sviluppare i concettidi necessità e proporzionalità nella sua interpretazione dell'articolo 8 della CEDU, è opportunoesaminare come prima cosa la giurisprudenzadella corte CEDU per comprenderne l'approccio.

 

3.2             L'articolo 8, paragrafo 1, dellaCEDU, prevede che:

 

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propriavita privata e familiare, del propriodomicilio e della propria corrispondenza.»

 

Questo diritto non però è assolutoe l'articolo 8, paragrafo2, stabilisce i motivi per cui lo Stato può interferire nel diritto di un individuo alla vita privata:

 

«Non può esservi ingerenzadi una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezzanazionale, alla pubblicasicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezionedella salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertàaltrui.»

 

3.3             La corte CEDU ha stabilitotre criteri che devono essere soddisfatti affinché un'ingerenza sia conforme all'articolo8, paragrafo 2, della CEDU:

·      essere conforme alla legge;

·      perseguire unadelle finalità legittime di cui all'articolo 8, paragrafo2;

·      essere necessaria in una società democratica.

 

Per essere giustificata, pertanto, un'ingerenza nei diritti individuali sancitidall'articolo 8 deve soddisfare tutti e tre i criteri. Nelle pagine che seguono viene sintetizza o viene fatto riferimento alla pertinente giurisprudenza della corte CEDU per chiarire meglio come ha interpretato ciascuno di questi criteri.

 

3.4         Criterio 1: conformità alla legge

Nella causa MM v United Kingdom5, la corte CEDU fissa i criteri che un atto o un'attività devesoddisfare per essere «conformealla legge»:

entrambi devono trovare fondamento nell'ordinamento di uno Stato e essere compatibili conlo Stato di diritto, e la legge deve essere adeguatamente accessibile e prevedibile, vale a dire formulata con sufficiente precisione in modo da consentire ai cittadinidi regolare il proprio comportamento6.

 

Persoddisfarequesti requisiti, la corte CEDU stabilisce che la legge deve garantire un'adeguata protezione giuridicacontro l'arbitrio e indicare quindi,con sufficiente chiarezza, la portata delladiscrezionalità conferitaalle autorità competenti e le modalità delsuo esercizio7.

 

In breve, un'attivitàè conforme alla legge se ha una base giuridica (sancita nel diritto consuetudinario o nella legge ordinaria) e prevede norme ben definite che ne disciplinano le modalità di svolgimento. Queste norme stabiliscono inoltre,all'occorrenza, la portatadella discrezionalità concessaall'autorità preposta all'applicazione, fornendo indicazioni sullemodalità di esercizio di questadiscrezionalità e prevedendo adeguate garanzielegali.

3.6             Criterio 2: perseguimentodi una finalità legittima

Questo criterio, di per ovvio, è strettamente legato alla condizione secondo cui un'ingerenza deve essere «necessaria in una società democratica». Un'attività persegue una finalità legittima se realizzata in applicazione di una delle finalità di cui all'articolo8, paragrafo 2, per esempio la difesa dell'ordine o la prevenzione dei reati, la protezionedei diritti e delle libertà altruiecc.

 

3.7             Criterio 3:carattere necessario in una società democratica

Questo criterio è strettamente legato al precedente: una misura SLSG che interferisce per perseguire finalità legittima deve anche essere «necessaria in una societàdemocratica».

 

3.8             In diversi casi la corte CEDU ha ritenutoopportuno esaminareil significato della frase "necessaria in una società democratica". Nel caso Handysidev United Kingdom8 la corte CEDU ritiene che "necessaria" non è sinonimo di indispensabile... ha la flessibilità di espressioni quali «ammissibile», «ordinaria», «utile», «ragionevole» o «auspicabile»9. La corte CEDU afferma inoltre che, in questo contesto,la necessità implica l'esistenza di un'esigenzasociale imperativa10.

 

3.9             Si tratta di un punto importante: un interpretazione troppo ampia del concetto di

«necessità» rischia di veder elusi i diritti fondamentali, mentre un'interpretazione troppo letterale rischiadi porre un limite troppo stringente che ostacolerebbe eccessivamente attività altrimenti legittime, suscettibili di interferire giustificatamente nell'applicazione deidiritti fondamentali.

 

3.10          Nellastessa occasione la corte CEDU, esaminando il dirittoalla libertà di espressione, all'esistenza di una «società democratica» e al suo costante sviluppo,ha affermato che tenendopresente tutto ciò, ogni «formalità», «condizione», «restrizione» o «sanzione» imposta... deve essere proporzionata alla legittima finalità perseguita11.

 

3.11          Infine la corte CEDU ha spiegatoche il suo ruolo consiste nel deciderese le motivazioni addotte dalla polizia per giustificare le effettive misure di «ingerenza» siano pertinenti e sufficienti12.

 

3.12          I parametrisviluppati dalla corte CEDU per determinare se una misura è «necessaria in una società democratica» si evinconoda diversi casi portati dinanzi alla corte CEDU13. Esigenza socialeimperativa: l'ingerenza rispondea un'esigenzasociale imperativa?

Proporzionalità: l'ingerenza indotta dalla misura è proporzionata alla legittimafinalità perseguita?

Motivazioni pertinenti e sufficienti: sono state addotte motivazioni pertinenti e sufficienti per giustificare l'ingerenza?

 

Ecco come la corte CEDU applica questi parametri.

 

3.13       Parametro 1: esigenza sociale imperativa

È stato già spiegato che la finalità perseguita da un'autorità SLSG è legittima in linea con l'articolo 8, paragrafo 2, per esempio se mira a prevenire, accertare e indagareun reato. Per quanto difficile da definire,il concetto di «esigenza socialeimperativa» comportasempre, nella più ampia prospettiva della legittima finalità perseguita, l'individuazione di una specificaesigenza socialeche va soddisfatta per tutelarela sicurezza pubblica.

 

3.14          Ciò che la corte CEDU cerca di stabilire a questo riguardo è se l'autoritàSLSG ha individuato, per esempio, il motivo che giustifica l'interferenza nella vita privata di un cittadino. Tuttaviaun'"esigenza socialeimperativa" implica un grado di gravità, urgenza o immediatezza maggiore associato all'esigenza che la misuraintende soddisfare. Un'esigenza sociale imperativa va quindi definitatenendo presente una serie di fattori, fra cui l'interesse pubblico, la naturadel problema da affrontare e così via. Sono infattiquesti i fattoriche incidono sui dati personali da trattareper affrontare il problemao l'esigenzasociale imperativa.

 

3.15          La corte CEDU ha esaminato in particolare la causa Dudgeon v United Kingdom14, in cui il ricorrente ha contestato la normativain vigore in Irlanda del Nord che ritiene reato qualsiasi attività omosessuale indipendentemente da dove si svolge,dall'età delle persone coinvolte,dalla natura consensuale del loro coinvolgimento o dallaloro capacità di esprimereconsenso in quanto in violazione dei diritti sanciti nell'articolo 8 della CEDU.

 

3.16          La corte CEDU, pur riconoscendo la necessitàdi un certo grado di regolamentazione dell'attività sessuale, si è posta il problemadi stabilire se la normativadell'Irlanda del Nord, che va ben oltre la regolamentazione di attività simili in altri Stati membri firmatari della CEDU, sia «necessaria»15.

 

3.17          Tenendo presentile legittime finalità addotte a motivo della normativa, e considerando come la concezione socialedell'omosessualità fosse cambiata da quandola normativa era stata adottata, la corte CEDU ha affermato che date le circostanze non si può affermareche vi sia una «esigenza socialeimperativa» tale da ritenerereati atti di questotipo, non essendovi un'adeguata giustificazione dettata da eventuali danniper fasce vulnerabili della società che occorretutelate, o dagli effetti che tali atti possonoavere sul pubblico16.

 

In breve, sebbenela polizia dell'Irlanda del Nord perseguisse una finalitàlegittima, nel verificare se le misure adottate fossero «necessarie in una società democratica» il parametrodell'esigenza sociale imperativa non risultava soddisfatto perché l'autorità non era riuscita a dimostrare alla corte CEDU l'esistenza di una tale esigenza17. Nonostante l'obiezione sollevata da alcuni settori,il modo in cui il problemaveniva

percepito dalla società nel suo complessonon rendeva più necessariauna normativa così interferente contro atti sessuali fra omosessuali di sesso maschile.Inoltre non vi erano provesufficienti che le misurefossero giustificate per evitare danni alle fasce vulnerabili della società o che, qualora non fossero stateadottate, avrebberoinciso negativamente sul pubblico.

 

3.18          Un'esigenza sociale imperativa è di per mutevole e comportaun certo grado di soggettività. Perché questo criteriosia soddisfatto è quindi essenziale prendere in considerazione il contesto e i fatti. La gravità di un'esigenza sociale imperativa o il danno/detrimento/l'effetto negativo sulla società ad essa collegatipossono influenzare l'"imperatività".

 

È per esempio ammissibilechela società percepiscapiù gravi e imperativi i reati sessuali violenti rispetto al furto con scasso e che si possa, di conseguenza, giustificare un maggiorlivello di ingerenza nei diritti alla vita privatao alla protezione dei dati per contrastare questo tipo particolare di reato.Tuttavia data la prevalenza del furto con scasso,la modalità con cui viene commesso,il numero di persone colpite ecc., sipotrebbe sostenere che questo reato sia altrettanto, se non più grave in uno o più Stati membri.Ad ogni modo, ciò che conta per determinare la gravità del reato è il contesto e ifatti che giustificano l'ingerenza necessaria per contrastare questi reati.

 

3.19    Alla luce di questeconsiderazioni, e dopo aver esaminatobuona parte della

giurisprudenza della corte CEDU in questo settore,si propone qui una lista non

esaustiva dei possibilifattori che la corte CEDU ha evidenziato nel valutare «l'esigenza socialeimperativa»:

·      la misura intenderisolvere un problemache, se non affrontato, può danneggiare o incidere negativamente su una fascia della società o sulla società nel suo complesso?

·       esistono prove che la misura sia in gradodi attenuare il danno?

·       quale più vasta visione (sociale,storica o politica ecc.) ha la societàsul tema?

·       sono stati presi sufficientemente in considerazione specifici punti di vista/voci di protestadella società nei confrontidi una misura o di un problema?

 

3.20       Parametro 2: proporzionalità

Il secondo parametro (proporzionalità) stabilitodalla corte CEDU prevede sostanzialmente che una misura che ingerisce in un diritto sancito dalla CEDU non vada oltre quantoè necessario per raggiungere la finalità legittimaperseguita.

 

3.21          La corte CEDU ha esaminato due casi degni di nota sulla proporzionalità in relazionealla normativa sulla vita privata: Z v Finland18 e S & Marper v United Kingdom19. Nel caso S & Marper, i ricorrenti hanno contestato la praticadella polizia di conservare campioni del loro DNA e delle loro improntedigitali in quanto ingerenza ingiustificata nei dirittisanciti dall'articolo8. Nel caso Z, le informazioni personali dellaricorrente (compreso il suo stato di salute) eranostate divulgate pubblicamente.

 

3.22          In entrambi i casi, dopo aver riconosciuto che le attività in questioneperseguivano la finalitàlegittima di difendere l'ordine o prevenire i reati, la corte CEDU ha esaminato se fossero «necessarie in una società democratica».

 

3.23          La corte CEDU ha ritenutoche le motivazioni addotte non fossero pertinenti sufficienti a ignorarel'interesse della ricorrente a garantirela confidenzialità dei propri dati.

 

3.24          Nelcaso S & Marperla corte CEDU ha espresso un giudiziocritico sulla natura generalizzata e indiscriminata20 della facoltà di ottenere e conservare campionidi DNA, obiettando che non erano state prese in nessun modo in considerazione la natura o la gravità del reato21 o l'età dell'indiziato22 e osservando che i campioni venivano conservati senzalimiti di tempo, indipendentemente dalla naturao dalla gravità del reato. La corteha inoltre sottolineato la mancanzadi garanzie, soprattutto le scarsepossibilità offerteall'interessato di far cancellare i propri dati, una volta scagionato23, e di qualsiasi controllo indipendente sulle giustificazioni addotte per conservare i campioni.

 

3.25          I fattori valutati dalla corte CEDU in entrambii casi descritti dimostrano l'ampia gamma di elementirilevanti nel valutare la proporzionalità di una misura. Il caso S & Marperillustra, in particolare, che se generalizzata una misura, anche se è dimostrato che rispondaa una finalità legittima, difficilmente soddisfa il parametro della proporzionalità,per il quale deve essere «necessariain una società democratica»24.

 

3.26          Alla luce di queste considerazioni, e dopo aver esaminato buona parte della giurisprudenza della corte CEDU in questo settore, si propone qui una lista non esaustiva dei possibili fattori che la corte CEDU ha evidenziato nel valutare la «proporzionalità»:

 

·      Misure vigenti/misure proposte

Va osservatoche anche questo fattore risponde al concetto di necessità nel senso più stretto.Per stabilire se una misura proposta (sia che si aggiunga o che sostituisca una misura vigente) sia necessaria, si può procedere esaminando innanzitutto l'efficacia delle misure in essere. Si può esaminareogni singola misura esistente/proposta oppure soppesarele misure vigenti nell'insieme. Una volta che la misura proposta è passataal vaglio della necessità, bisogna alloravalutarne la proporzionalità soppesando la legittimafinalità perseguita e l'esigenzasociale imperativa individuata in deroga ai dirittie delle libertà dei cittadini alla vitaprivata.

 

Comunquesi svolga, la valutazione deve rendere conto, basandosi su dati oggettivi, del perché le misure vigenti non bastanopiù a soddisfare l'esigenzaindividuata. Deve essere chiaramente dimostrabile dati alla mano in che modo la misura proposta soddisfil'esigenza sociale imperativa individuata, indicando per esempiodove è stata adottatain precedenza in circostanze identicheo simili e se si è rivelata efficace. Se la nuova misura proposta intende tra l'altro porre rimedio alla scarsaefficacia delle misure esistenti, questo aspetto deve essere chiaramente spiegato e dimostrato.

 

In questa fase va spiegato quali altre misure sono state prese in considerazione e se sonostate ritenute più o meno invasive della vita privata. Qualora siano state scartate misuregiudicate meno invasive, questa scelta va solidamente motivata25.

 

·      Portata: laportata della misura proposta è sufficientemente limitata?Questo aspetto riguarda per esempio il numero di personeinteressate dalla misura, la quantità di informazioni rilevate o il periodo durante il quale le informazioni saranno conservate. La portata può riguardare tutti, alcunio nessuno di questi elementi,a seconda della natura della misurain questione.

 

·      Garanzie: quali accorgimentigarantiscono i diritti fondamentali?

Anche il termine"garanzie" in questo contestoè ampio e può riguardare, per esempio,le misure adottateper limitare la portata di un provvedimento o le condizioni sui tempi e le modalitàdi applicazione del provvedimento. In alternativa può trattarsidi altre decisioni obiettiveda prendere prima che una misura sia applicataal caso in questione. Le garanzie possonoriguardare qualsiasi dirittodi impugnazione offerto ai singoli nei confronti di una determinata misurao dei suoi effetti,e la portata di tale diritto.

 

·      Natura dell'ingerenza

Questo aspettoriguarda per esempio il tipo di informazioni rilevate, il contesto in cui la misura è applicatao la natura dell'attivitàsoggetta alla misura. Nel caso Dudgeon la corte CEDU ha ritenutoimportante la natura particolarmente delicata della praticainteressata e le circostanze in cui è stataapplicata. Se da un lato è rilevanteil carattere sensibiledell'attivitào delle informazioni, dall'altro occorre valutare se unamisura interviene in circostanze in cui ci si aspetta un maggiorrispetto della vita privata.Le aspettative sul rispettodella vita privata sono molto diverse per esempio quando vengono installate telecamere a circuitochiuso in una strada pubblica, in bagni pubblici o in reparti ospedalieri.

 

·      La gravità dell'esigenza socialeimperativa e relativodanno, pregiudizio o effetto sul pubblico

La natura dell'esigenzasociale imperativa da soddisfare è una considerazione pertinente al pari della natura dell'ingerenza (per esempio i tipi di attivitàinteressate o le informazioni rilevate). Quanto più grave è il problema e/o quanto maggiore o più grave o sostanziale il danno o il pregiudizio cui la società è esposta,tanto più giustificata risultal'ingerenza.

 

LoStato membro firmatario della CEDU ha sempre un marginedi discrezionalità nell'individuare un'esigenzasociale imperativa e il grado d'ingerenza necessario per perseguire una finalitàlegittima. La corte CEDU ha chiarito che la valutazione di questo marginesarà sempre soggettaal controllo giurisdizionale, soprattutto sotto il profilodelle garanzie26.

 

La difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati sono finalità generichepreviste dall'articolo 8, paragrafo 2. Si potrebbe sostenere che, in termini generali, esse costituiscano di per un'esigenza sociale imperativa, per cui qualsiasi attività svolta a tal fine rispondeautomaticamente a un'esigenzasociale imperativa. Pur ammettendo, sarebbe comunquenecessario, ai fini della proporzionalità, individuare il reato specificoche una misura intende evitare/individuare, valutando al tempostesso il danno, il pregiudizio o il rischiocui il pubblicoè esposto se il problemarimane irrisolto.

 

3.27       Parametro 3: motivazioni pertinenti e sufficienti

Per soddisfare il terzo parametrodella corte CEDU, un'ingerenza deve essere giustificata da motivazioni pertinenti e sufficienti, legate alle condizioni dei due parametriprecedenti. È agevolestabilire la presenzadi motivazioni pertinenti e sufficienti che giustificano l'ingerenza solo se l'esistenza di un'esigenza socialeimperativa è stata correttamente valutata e se la misuraproposta/adottata risultala più proporzionata. Oltre o in sostituzione delle propria analisi, un'autorità o un legislatore SLSG possonoaffidarsi a ricerche,studi o altre informazioni per suffragare la propriaargomentazione.

 

3.28 La causa K and T v Finland27 offre un esempio di come quanto sia necessarie motivazioni pertinenti e sufficienti. I ricorrenti avevano contestato la decisionedelle autorità finlandesi di sottrarredue figli alla loro custodia e darli in affidamento, con provvedimenti restrittivi riguardo alle visite. La Corte ha ritenuto che, sebbene entrambi i figli facesseroparte della stessafamiglia, le autoritàavevano addottomotivazioni sufficientie pertinenti a sostegno dell'azione adottataper un ma non per l'altro.

 

3.29          La posizionedella CGE sulla necessità e la proporzionalità e suldiritto a una vita privatae familiare

 

3.30          Dopo questa analisi approfondita della giurisprudenza della corte CEDU sull'articolo 8 della CEDU, il WP29 desiderarichiamare l'attenzione su iniziative più recentiintraprese dalla CGE per applicare i parametridi necessità e proporzionalità agli articoli 7 e 8 della Carta. Nella causa Schwarz28 la CGE ha elaborato un metodo per valutare se

l'esercizio dei diritti derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta fosse ingiustificatamente ristretto. Cominciando con l'analizzare l'articolo 52, paragrafo 1, la CGE ha ribaditoche le limitazioni aidiritti fondamentali devono:

·      essere previste dalla legge,

·      rispettare il contenuto essenziale didetti diritti e liberà,

·      e, nelrispetto del principio diproporzionalità, essere necessarie, e

·     rispondere effettivamente a finalità di interesse generalericonosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i dirittie le libertà altrui(punto34 dellasentenza).

 

3.31          Esaminando piùattentamente la questione della proporzionalità e della necessità, la CGE ha dichiarato che "occorre verificare se le limitazioni apportatea tali diritti siano proporzionate alla luce degli scopi"e "degli obiettivi" (della normativa pertinente). "Occorrequindi esaminarese i mezzi impiegati da tale regolamento siano idonei a realizzare tali obiettivie non eccedano quanto necessario per raggiungerli" (punto 40 della sentenza).

 

Inoltre,al punto 46 della sentenza,la Corte ha dichiarato che all'"esame della necessitàdi siffatto trattamento, il legislatore è segnatamente tenuto a verificare se siano concepibili misuremeno pregiudizievoli per i dirittiriconosciuti dagliarticoli 7 e 8 della Carta, che tuttaviaforniscano un efficacecontributo agli scopi della disciplina dell'Unionedi cui trattasi".

 

3.32          Più di recente,a dicembre 2012, l'avvocato generale della CGE, Pedro Cruz Villalón,ha reso il proprio parere sul caso irlandese e sul caso austriaco contro la direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati nelle cause C-293/12e C-594/12, chiarendo che, sebbenela direttiva perseguaun fine legittimo, non risultanecessaria perché incompatibile con il principio di proporzionalità in quanto imponeagli Stati membri di garantireche i dati siano conservati per un periodo la cui durata massimaè fissata a due anni29. La direttiva sulla conservazione dei dati non soddisfaquindi il criteriodi necessità perché non adduce motivazioni pertinenti e sufficienti sul periodo di due anni per la conservazione dei dati, che configura pertanto un'ingerenza sproporzionata nella vita privatadei clienti, i cui dati vengono conservati, in assenzadi sospetti, per un massimodi due anni.

 

3.33          Sintesi

È importante sottolineare che, secondo quanto stabilito dalla corte CEDU, se non sonoriuniti tutti e tre i criteri,la condizione di necessità non risulta soddisfatta.

 

Esaminare quindi ciascuncriterio conformità alla legge, finalità legittima e necessitàin una società democratica (e in questo caso anche i tre parametri) sarà un requisito necessario per garantire che una qualsiasimisura SLSG adottatacomporti un'ingerenza necessaria neldiritto alla vita privata e familiare.

 

Dalla giurisprudenza emerge inoltreil nesso tra vita privatae protezione dei dati che richiamauna lettura congiunta delle due disposizioni. L'analisi di questorapporto è ulteriormente approfondita nelle parti IV e V.

PARTE IV

 

4.0         Stabilire il nesso fra vita privata eprotezione dei dati

Come già chiarito, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo3, della Carta, ogni interpretazione dell'articolo 7 della Carta deve averelo stesso significato dell'articolo8 della CEDU. La protezione dei dati personali è peraltroun diritto fondamentale sancitodall'articolo 8 della Carta,mentre l'articolo16 del trattatodi Lisbona emana disposizioni specifiche sulla sua applicazione. Norme specifiche che disciplinano tale diritto sono inoltresancite dall'attuale direttiva 95/46/CEsulla protezione dei dati e dalla decisionequadro sulla protezione dei dati (2008/977/GAI). Sebbene la direttiva 95/46/CE non riguardi necessariamente tutte le autorità SLSG di tutti gli Stati membri, i suoi principi (derivati dalla Convenzione 108) risultanoin ogni modo applicabili in linea di principio. Essendo difficile immaginare molte misure SLSG che ingeriscano nella vita privata di un individuo senza implicareil trattamento dei dati personali, al momento di proporre, attuare o rivedereuna misura SLSG occorrevalutare entrambii diritti e i corpus di norme che li tutelano.

 

4.1             Nell'analizzare una misuraSLSG occorre considerare una serie di fattoriai fini della conformità con le norme sulla vita privata e con le norme sulla protezione dei dati. Comeper tutti i diritti fondamentali, le limitazioni al diritto alla tutela della vita privatae alla protezione dei dati sono soggettealle disposizioni dell'articolo52, paragrafo 1, della Carta: "nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportatelimitazioni solo laddovesiano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interessegenerale riconosciutedall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui".

 

Il termine "necessario" appare anche nel diritto derivato, per esempio all'articolo 3 della decisionequadro sulla protezione dei dati.Fatte salve le diverse condizioni di applicazione della direttivasulla protezione dei dati in ambito SLSG, va rilevatoche il termine«necessario» è peraltroampiamente utilizzato in tutta la direttivae, cosa più importante, negli articoli6 e 7 che stabiliscono i criteriper rendere legittimoil trattamento dei dati. Particolarmente rilevante, data l'attenzione qui rivolta al concetto di necessitàin ambito SLSG, è l'articolo 7, lettera e), secondo cui "il trattamento di dati personalipuò essere effettuato soltantoquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interessepubblico o connessoall'esercizio di pubblici poteri di cui è investitoil responsabile del trattamento o il terzo a cui vengonocomunicati i dati".

 

A questo propositoil termine «necessario» nella direttiva costituisce un'importante garanziacirca la legittimità del trattamento dei dati personali, da considerarsi ai sensi dell'articolo 13 una garanzia che limitaqualsiasi trattamento aifini previsti dall'articolo.

 

4.2             Inoltre, perquantoriguardail trattamento dei dati in ambito SLSG, la CGE è stata esplicita quanto alla nozionedi necessità, la cui applicazione e il cui impatto sulla protezione dei dati deve rispondere a una logica coerente: «[...] considerato l'obiettivo di garantire un livellodi tutela equivalente in tutti gli Stati membri,la nozione di

necessità come risultante dall'art.7, lett. e), della direttiva95/46 [...] non può avere un contenutovariabile in funzione degli Stati membri.»30.

 

La giurisprudenza della CGE su tale rapportoè relativamente esigua,ma le decisionidella Corte sono in gran parte coerenticon l'approccio della corte CEDU. Pertanto applicando la nozione di necessitàsecondo l'approccio della corte CEDU ne garantirebbela coerenza riguardoalla protezione dei dati.

 

PARTE V

 

5.1             Garantire misure SLSG conformialla normativa sulla vita privata e la protezione dei dati

Tutela della vita privata e protezione dei dati sono concettidistinti ma spesso collegatie vanno pertantoesaminati contemporaneamente nell'attuare una misura SLSG che li chiama in causa.

 

La corte CEDU ha chiaritoil suo approccio, esposto sopra, quanto all'aspetto di queste misureriguardante la vita privata. LaCGE dal canto suo ha pronunciato le prime sentenzeapplicando i criteridi necessità e proporzionalità a casi riguardanti la vita privata e la protezione dei dati personali. Il WP29 si proponein questa sede di dare qualche altro esempio concreto che chiama in causa la necessitàe la proporzionalità delle norme sullaprotezione dei dati. Gli esempisono strutturati in base ai quattro principi fondamentali della protezione dei dati, enunciati dalla direttiva: trattamento leale e lecito,limitazione delle finalità, riduzioneal minimo dei dati e conservazione dei dati. Il WP29, facendoriferimento alla direttivache, in quanto strumento pre Lisbona, non è in larga misura applicabile in ambito SLSG, ricorda che i suoi principivalgono in linea generale per la protezione dei dati poiché sono ripresida altri strumenti, quali la Convenzione 108 ela decisione quadro sullaprotezione dei dati, applicabili all'SLSG.

 

5.2             Trattamento leale e lecito dei dati

Il primo principioè espressonell'articolo6, paragrafo 1, lettera a),della direttiva:

"1. Gli Stati membri dispongonoche i dati personali devono essere:

a)  trattati lealmentee lecitamente;".

 

5.2             Perché i poteriche esercita siano legittimi, un'autorità SLSG deve muoversi entro un quadronormativo (codicio diritto consuetudinario/legge ordinaria). È particolarmente importante, in una giurisdizione codificata, che i poteri specificiesercitati dall'autorità SLSG per svolgere le propriefunzioni nel perseguimento della finalità legittimaabbiano una base giuridica. Per garantire il pieno rispetto del significato di «lecitamente» in termini di protezione dei dati, si raccomanda di esaminaregli elementi dei tre parametridella corte CEDU alla luce del criterio di «necessità in una società democratica» quale modoutile per garantire il rispettodelle norme sulla protezione dei dati.

 

5.3             Nella causa Dudgeon v United Kingdom31, per esempio,non era in dubbio che la polizia avesse agito secondola legge o che perseguisse una finalitàlegittima: la polizianon aveva però dimostrato che i provvedimenti adottati per interferire nella vita privatadel signor Dudgeon fossero «necessari in una società democratica». Il WP29 ha adottato un approcciosimile nel pareresulle proposte della Commissione europea sulle «frontiere intelligenti». La Commissione aveva individuato quattro scopi principali, il cui perseguimento richiedeva il trattamento dei dati di milioni di cittadini. Il WP29 ha però concluso che non era sufficientemente provatoin che modo le propostedella Commissione avrebberoraggiunto gli scopi dichiarati. Dal puntodi vista della protezione dei dati la Commissione non aveva definitocon sufficiente chiarezzala finalità nel trattamento dei dati, per cui anche i principi di riduzione al minimo/conservazione dei dati non risultavano soddisfatti. Nella più ampia prospettiva della tutela della vita privata, le propostenon soddisfacevano in modo proporzionato l'esigenza sociale imperativa individuata e, in definitiva, la finalitàlegittima perseguita. Da entrambi i punti di vista, le misure, ove adottate, sarebbero state anche illecite.

 

5.4             Nel Regno Unito la direttivasulla protezione dei dati è statarecepita in modo tale da essere applicabile anche a tutte le autoritàdi contrasto. In tal senso a luglio 2013 l'autorità britannica di protezione dei dati ha adottato provvedimenti formali nei confronti di una forza di polizia che utilizzava il riconoscimento automatico del numero di targa su tutte le strade interne ed esterne ad una cittadina rurale dell'Hertfordshire, in Inghilterra. In questo caso il trattamento dei dati personali era, nell'insieme, conforme alla normativa nazionalesulla protezione dei dati; la forza di polizia rispettava le norme nazionalisulla conservazione dei dati, trattava i dati personali rilevati a fini di polizia e nontrattava dati irrilevanti o imprecisia tal fine.

 

I dati personali vanno però trattati«lecitamente», nel rispetto di altri diritti e obblighidi natura giuridica, tra cui il dirittoalla vita privata.In linea con l'argomentazione della corte CEDU, l'autorità di protezione dei dati del Regno Unito ha rilevato,dopo ulteriori accertamenti, che la forza di polizia non aveva adeguatamente individuato un'esigenza sociale sufficientemente imperativa da giustificare il livello di ingerenza nella vitaprivata di così tante persone (innocenti). Mancavano peraltro elementi che provassero adeguatamente in che modo l'introduzione del riconoscimento automatico del numero di targa su larga scala, in un'area a così bassa criminalità, avrebbe contribuito a risolvere i problemi cui la forza di polizia intendeva porre rimedio. L'autorità britannica di protezione dei dati ha quindi ritenuto che la misura costituisse un'ingerenza ingiustificata nel diritto alla vita privata dei cittadini ai sensi della Carta e della CEDU. Il trattamento dei dati era quindi illecito alla luce della normativa sullaprotezione dei dati.

 

5.5             Ne consegue che, per garantire che i dati personalisiano trattati lealmentee lecitamente, una misura SLSG deve essere non solo conforme alla legge e rispondere a una finalità legittima perseguita conformemente all'articolo 8 della CEDU, ma deve essere anche necessaria in una società democratica. I parametrielaborati dalla CEDU indicano che la misuradeve essere conformenon soltanto al diritto dall'individuoalla vita privata, ma anche al principiosecondo cui i dati personalivanno trattati lealmente e lecitamente.

 

5.6         Principi della limitazione delle finalità e della riduzione al minimo dei dati

La limitazione delle finalitàe la riduzione al minimo dei dati sono principi distintima spesso collegati ed è pertantoutile esaminarli contemporaneamente. La direttivaenuncia questi principiall'articolo 6, paragrafo1, rispettivamente lettera b) e c):

"b) rilevatiper finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattatiin modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenutoincompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevatie/o per le quali vengono successivamentetrattati;".


5.7             Il principiodellalimitazione delle finalità32 miraa comprendere il perché determinati dati personali vengono trattati.Pertanto occorrespecificare quanto più possibile le finalitàdi una misura proposta atte a giustificare la raccoltae il trattamento di dati personali, garantendo in tal modo anche una maggiore osservanza del principiodi riduzione al minimo dei dati, in base al quale il perseguimento di una data finalità deve implicare la minor quantità possibile di dati personalitrattati. Questi principi di protezione dei dati sono strettamente legati al concetto di proporzionalità nel contesto della vita privata.Garantendo la conformità a questi principi sarà possibile, ancora una volta, assicurare il principio di necessitànel suo insieme.L'avvocato generale Poiares Maduro (2008) ha chiarito questo concetto nel sue conclusioni: «Il concettodi necessità [...] costituisce un elementoconsolidato del criterio di proporzionalità. Esso comporta che l'autorità che adotta una misura interferente con un diritto tutelato

dall'ordinamento comunitario per conseguire uno scopo legittimo deve dimostrare che essarappresenta la misura meno restrittivaper raggiungere tale scopo»33.

 

5.8             Nel pareresul pacchetto proposto dalla Commissione sulle «frontiere intelligenti», il WP29 ha ribaditole sue argomentazioni secondo cui una limitazione delle finalità non sufficientemente definita abbinata alla mancanzadi prove atte a dimostrare che la misuraproposta soddisfiun'esigenza sociale imperativa non sarebbe conforme alla protezione dei dati. Sul Sistema di ingresso/uscita (EES), in particolare, che comporta il trattamento dei dati dimilioni di cittadini, il WP29 ha rilevatoche: «L'EES consentirà di individuare alcuni casi di soggiornofuoritermine ma senza affrontarne le cause profonde.Di per il sistema non è in grado di ridurre il numero di soggiornanti fuoritermine,salvo fungere, forse, da blando deterrente34.

 

5.9             Un altro caso in cui sono state espresse riserve di questo tipo riguarda la direttiva sulla conservazione dei dati. Il WP29 ha espresso preoccupazione per il fatto che la conservazione generalizzata per 2 anni di tutti i dati personali in possesso di operatoridelle telecomunicazioni dell'UE, in modo chele autorità SLSG possano accedervi, interferisca con il diritto alla vita privata. Il gruppo ha inoltre fatto presenteche la direttiva sulla conservazione dei dati non è sufficientemente chiara e rischia di violare il principiodi limitazione delle finalità.Il WP29 ha peraltro proposto misurealternative più proporzionate, quali per esempio le «procedure di congelamento rapido», per un approccio in grado di raggiungere gli obiettividella proposta interferendo di meno nella

vita privata,e ha concluso che la proposta dovrebbe prevedere clausole di ricalcolo e di duratamassima35.

 

5.10          Altri due esempi riguardanti la limitazione delle finalità e la proporzionalità sono casi trattatida autorità nazionali di protezione dei dati, nello specificol'autorità maltesee il Garante italiano. Entrambii casi evidenziano l'importanza di motivazioni dettagliate per il trattamento di dati personali, in particolare se la misura SLSG implica il trattamento di

dati personalidi persone non indiziate.

 

La polizia maltese aveva chiesto l'accesso diretto e generalizzato ai dati di geolocalizzazione, attraverso tecnologie di telecomunicazioni, per indagare una serie di incendi dolosisull'isola. Laddove l'autorità di protezione dei dati e il tribunale che aveva esaminato il caso successivamente avessero autorizzato l'accesso, la corte d'appello di Malta ha ritenuto le misure non proporzionate: la richiesta di dati, troppo estesa e generica,avrebbe comportato il trattamento di dati di personeinnocenti, interferendo quindi eccessivamente nel diritto alla vita privata. La richiestaè stata ritenuta illecita in quantonon sufficientemente definitae, di conseguenza, sproporzionata e non necessaria.

 

5.11          In Italia la polizia aveva propostouna serie di misure per contrastare il teppismo calcistico. Alla luce dei ripetutidisordini pubblicinegli stadi, il Garante per la protezione dei dati personaliaveva acconsentito all'installazione negli stadi di telecamere a circuitochiuso, ritenendoperò, nella stessa occasione, che non ci fossero motivazioni e prove sufficienti per introdurre la vendita individualizzata dei biglietti per le partite,che avrebbe implicato la creazione di un'ampia banca dati di avventori dello stadio. Il Garante ha quindiconcluso che il provvedimento propostofosse sproporzionato rispettoal problema di ordinepubblico che intendeva risolvere. In un caso simile riguardante la Repubblica ceca, però, le stessemisure sono state ritenuteproporzionate perché accompagnate da garanzie che limitano l'ambito di applicazione della vendita di biglietti individualizzata: l'autorità di protezione dei dati ceca ha fatto in modo che solo le partiteconsiderate più problematiche (sullabase di dati oggettivi) fosserosoggette all'obbligo dellavendita individualizzata di biglietti.

 

5.12          Nella prospettiva della protezione della vita privata, si può sostenere che il WP29 abbia contestato il caratterenecessario delle propostedella Commissione sulle «frontiere intelligenti» perché: a) non tenevanosufficientemente conto delle misure esistenti e b), soprattutto nel caso dell'EES, la rispostaera sproporzionata alle esigenzesociali imperative individuate che non sarebbero state soddisfatte adeguatamente. Nella prospettiva della protezione dei dati, non definendosufficientemente le proprie finalità, la propostasulle «frontiere intelligenti» implicavaun trattamento dei dati non solo inadeguato o non pertinente, ma anche eccessivo, perché prevedevauna conservazione dei dati personalipiù lunga del necessario.

 

Per soddisfare il parametro della proporzionalità elaborato dalla corte CEDU in base al criterio della «necessità in una società democratica», una misura deve rispondere in manieraproporzionata all'esigenza sociale imperativa individuata, giustificando questo punto di vista con prove sufficienti. Nella prospettiva della protezione dei dati, tuttavia,il nodo centrale è fino a che punto una misura SLSG debba implicare il trattamento dei dati personali di un cittadino. Per soddisfare entrambi i criteri,una misura deve essere il più circostanziata possibilequanto alla finalità che intenderaggiungere, permettendo così di comprendere e definire con chiarezza qualsiasi trattamento di dati personali e riducendoal minimo il rischio di coinvolgere più dati del necessario per raggiungere una data finalità. Pertanto la chiarezzasugli scopi che una misura SLSGsi propone di raggiungere permette di garantirenon solo che la misura sia proporzionata, ma anche che implichi un trattamento di dati personalilimitato il più possibile al raggiungimento dello scopo posto.Premesso che sia sufficientemente giustificata, una tale misuradeve essere conformeagli articoli 7 e 8 della Carta, all'articolo 8 della CEDU, alla direttiva


95/46/CE e alla decisione quadro sulla protezione dei dati.

 

5.13       Conservazione dei dati

Ladirettivaenunciail principiodella conservazione dei dati all'articolo 6, paragrafo1, lettera e): "[Š] conservati in modo da consentire l'identificazione delle personeinteressate per un arco di tempo non superiorea quello necessario al conseguimento delle finalitàper le quali sono rilevati o sono successivamente trattati.Gli Stati membri prevedono garanzieadeguate per i dati personali conservati oltre il suddettoarco di tempo per motivistorici, statistici o scientifici".

 

Come per il principio della riduzioneal minimo dei dati, secondocui i dati rilevatie trattati non devono eccedere la finalitàdi un'operazione di trattamento, allo stesso modo il principio di conservazione prevede che i dati siano conservati per il periododi tempo più breve possibile.

 

5.14          La giurisprudenza della corte CEDU dimostrachiaramente che una conservazione dei più lunga del necessario non soddisfa i tre parametri del criterio di «necessità in una società democratica» (cfr. S. Marperv United Kingdom36). La conservazione dei dati personali non solo chiamain causa le norme sulla protezione dei dati,ma comporta anche un'ingerenzanella vita privata.

 

5.15          La mancanzadi motivazioni sufficienti e pertinenti, il caratteresproporzionato e l'assenza di un nesso direttocon l'esigenza sociale imperativa di conservare dati personali in particolare di non indiziati sono temi problematici sistematicamente sollevati negli ultimianni dal WP29 e da altri osservatori, soprattutto in casi come il codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)37 e il programma di controllodelle transazioni finanziarie dei terroristi (Terrorist Finance Tracking Program, TFTP).

 

5.16          Ilproblema specifico di rivederela necessità dei tempidi conservazione dei dati è ripresonella relazione annuale d'ispezione Europoldel 2012: il trattamento dei dati personalidi un gruppo di 96 anarchicinon violenti segnalatidal collaboratore come non pericolosi non èe non è mai stato conforme alla decisionecostitutiva degli archivi. Conservare i dati per più di 5 anni senza alcun controllosulla loro rilevanzae argomentare che il loro ulterioretrattamento è necessario per recuperareun arretrato di dati da trattare non è una correttavalutazione della necessità di conservare tali dati. Diconseguenza, per garantireil rispetto del diritto alla vita privatae della normativa sulla protezione dei dati è essenziale, quando una misura vieneinizialmente proposta, prevedere periodi di conservazione dei datida ricalcolare aintervalli periodici.

 

5.17          Nella stessa logica le autorità di protezione dei dati e i giudicitedeschi e olandesi hanno stabilito che i sistemi di riconoscimento automatico del numero di targa devonogarantire l'immediata cancellazione della targa se la ricerca dà esito negativo, per far che la misura sia sufficientemente proporzionata al raggiungimento della finalità/dell'esigenza sociale imperativa individuata.

 

5.18          La riduzioneal minimo e la conservazione dei dati sono quindi principi spesso correlati fra loro e strettamente legati al principio della limitazione delle finalità. Nellaprospettiva della protezione dei dati, una misura la cui finalitànon è precisata rischiadi violare i principi di riduzione al minimoe di conservazione dei dati. Nella prospettiva del rispetto della vita privata,quando non è precisatala finalità del trattamento dei dati personali, l'esigenza sociale imperativa non risultasufficientemente definita. Ne consegueche l'autorità SLSG finisceper esercitare i propripoteri in modo non proporzionatoalla legittima finalità perseguita.

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PARTEVI

6.0         Insegnamenti tratti e raccomandazionipratiche

Da queste considerazione risultaevidente che per garantire la conformità di una misuraSLSG occorre trarre insegnamento sia dalla tutela vita privata che dalla protezione dei datipersonali.

 

6.1       L'approccio definito dalla corte CEDU, più che esserel'unico modo per assicurare la

      conformità, si propone come guida o processoin tal senso. Il processo è di seguito

       sintetizzato, insieme a alcuni aspetti di cui tener conto al momento di proporre, attuare o

     riesaminare misureSLSG.

 

La misura proposta è conforme alla legge?

L'autorità SLSG deve avere una base giuridicaper attuare o applicare la misura.

 

La misura è adottataperperseguire una finalità legittima?

La misura deve perseguire una delle finalitàdi all'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU. La misura proposta è necessaria in una societàdemocratica?

Esigenza sociale imperativa

Identificare l'esigenza sociale imperativa da soddisfare (un problemaspecifico o un tipo specificodi reato o di illecito).

Determinare la gravità del problemae individuare qualsiasi elemento di prova a sostegno di tale tesi. Esaminare la natura dell'illecitooggetto di indagine.I problemi possonoavere un «peso» diversoa seconda della gravitàdell'illecito, del suo impattosulla società, del contesto in cui è commessoecc.

Tempo. Valutare se le misuresono necessarie e proporzionate in funzione del tempo trascorso tra il momento in cui è stato commesso l'illecito e il momentoin cui è stata adottatala misura, per esempio un illecito commesso quando le persone coinvolteerano ancora minori.Tenere presenti l'entrata in vigore della legge e le misureadottate in risposta al contesto attuale. Rivedere periodicamente la necessitàe la proporzionalità delle misureper verificare se le motivazioni delle misureadottate per affrontare un particolare problema risultano ancora pertinenti.

Mentalità, cultura e margine di discrezionalità. Gli Stati membri dispongono ovviamente di un certo margine di discrezionalità per le misure SLSG, che rimane però soggetto al controllo giurisdizionale. Nella prospettiva della tutela della vita privata,affinché questo marginesia correttamente esercitato, vanno addotte motivazioni pertinenti e sufficienti che giustifichino il ricorsoa una data misurae va dimostrato che la misura è proporzionata all'esigenza sociale imperativa individuata. Nella prospettiva della protezione dei dati vige un certo grado di flessibilità che permette di tenere conto delle questioni culturali. Per esempio nell'approvare la direttiva sulla conservazione dei dati, leautorità tedesche hanno concordatouna politica di conservazionedi 3 mesi invece di 2 anni previstain altri Stati membri.

 

Proporzionalità

Stabilire obiettivi chiari e specifiche finalità. Comprendere l'obiettivo da raggiungere contribuisce a individuare le categorieo i tipi di dati necessari,il tipo di trattamento da effettuare e laqualità dei datirichiesti.

Una finalitàadeguatamente limitata restringerà per esempioil trattamento dei dati al minornumero di persone, ovvero, in ambito SLSG, a colorosospettati di aver commessoun reato. Occorrepertanto operare una netta distinzione tra le diverse categorie di interessati e selezionare, all'occorrenza, caso per caso i tipi di dati trattati riguardanti determinati cittadini. Un altro esempioè la conservazione del DNA, per la quale è necessario capire il reatointeressato e stabilire che ruolo può avere il trattamento di questi dati nel contrastarlo. Perché il trattamento dei dati delDNAsia pienamente giustificato, bisogna tenerepresente ogni singolafase, dal rilevamento, al trattamento, fino alla conservazione dei dati. La finalità così limitata garantirà una maggioreconformità alle norme sulla tutela della vita privata e sulla protezionedei dati.

 

Non tutti i dati personali ai quali un'autoritàha necessità di accederesono però trattatida quella autorità. Può darsi, infatti, che un'autoritàdebba accedere a dati rilevatiinizialmente da altre organizzazioni per scopi molto diversi. Come nel caso del nuovo regolamento Eurodac,in questi casi le garanzieche limitano l'accesso ai dati sono essenzialiper garantire la necessitàe la proporzionalità.

 

Rivedere le misureesistenti e eventualialternative. Quando si pensa a una nuova misura,è importante innanzitutto valutare i provvedimenti in vigore che affrontano il problemainteressato. Quando i dispositivi esistenti non sono adeguatamente attuati e rivisti o non sono debitamente soppesati in funzionedi proposte alternative, rischiano di mancarele motivazioni e i dati sufficienti per dimostrare che la misura propostaè necessaria e proporzionata per soddisfare un'esigenza sociale imperativa. Tali considerazioni sono altrettanto importanti quando si tratta di concedere a un'autoritàSLSG un accessopiù esteso ai datipersonali in iniziative e progetti qualigli accordi PNR, le leggi chedisciplinano la sorveglianza del traffico, i dati sulla localizzazione e le norme di accesso aoperazioni finanziarie.

 

Se disponibili, vanno favorite misuremeno invasive ma altrettanto efficaci (a costi ragionevoli).

 

Garantire adeguatezza e pertinenza senza eccessi. Dal punto di vista di un'autorità SLSG una vasta raccolta di dati, direttamente accessibileogniqualvolta necessario, è chiaramente una risorsa utile con un evidentevalore aggiunto. D'altro canto però i cittadinihanno diritto alla vita privata e a i propri dati non devono esseretrattati senza una giustacausa, e occorre trovareun equilibrio traqueste due esigenze.

 

Ogni misura proposta deve essere esaminataseparatamente per comprenderne l'impatto. È molto improbabile, infatti, che l'applicazione generalizzata di qualsiasi misuraproposta soddisfi le condizioni di necessità e proporzionalità.

 

Stabilire i tempi di conservazione dei dati. In ambito SLSG è difficilecalcolare la duratadi conservazione dei dati perchéla loro cancellazione potrebbesottrarre dati utili a indagini future.Tuttavia, come per ogni raccoltadi dati personali, ciascuna misuraproposta va esaminataseparatamente per comprenderne l'impatto. È infattimolto improbabile che la conservazione generalizzata dei dati per le misure proposte soddisfi i criteri di necessità e proporzionalità.

 

La conservazione va attentamente ricondotta alle finalitàper cui i dati sono stati inizialmente rilevati, al possessore dei dati rilevati e al perché. Se i dati rilevati

appartengono a persone non indiziate, il periodo di conservazione può essere per esempiomolto più breve che perle persone indiziate o altrimenti coinvolte in un reato.

 

Adottare un approccio olistico. Soprattutto dopo l'11 settembresi riscontra in Europa un'intensa attività legislativa tesa a adottare nuove misure che limitanoi diritti alla vita privatae alla protezione dei dati in ambito SLSG. Questo rende particolarmente importante valutare l'ingerenza di una nuova propostalegislativa nella vita privata e nella protezione dei dati secondo una prospettiva d'insieme. Per poter affermare che una nuova proposta legislativa è proporzionata occorrevalutare cosa aggiungealle misure esistenti e se insieme alle misure esistenti limiti ancora in maniera proporzionata i diritti fondamentalialla protezione dei dati e alla vita privata.

 

Motivazioni pertinenti e sufficienti

Proposte basate su dati oggettivi. Molte delle critiche sollevate negli ultimianni dal WP29 alle misure proposteper affrontare problemiin ambito SLSG sono collegate all'insufficienza di motivazioni e elementi che provano che la misura propostaè l'unico intervento proporzionato per soddisfare l'esigenza sociale imperativa individuata. Per passare questa prova, le misureproposte devonoavere all'occorrenza una solida giustificazione, ovvero fondarsisu studi basati su dati oggettivi, statistiche, previsioni ecc. che contribuiscano a garantire che le misure soddisfino il criteriodelle motivazioni edelle prove sufficienti.

 

PARTEVII

7.0         Conclusione

In conclusione il WP29 raccomanda l'adozione dell'approccio illustrato sopra nel proporre,attuare o modificare misure SLSG che ingeriscono nella vita privatae comportano il trattamento di dati personali. Le riflessioni del presente parere vannoconsiderate un modo per raggiungere la conformità e fungono da garanzie per assicurare che qualsiasi misura SLSG futura sia effettivamente necessaria e proporzionata e pienamente conforme ai principi della protezione dei dati.

 

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2014

 

Per il Gruppo di lavoro

Il presidente

Jacob KOHNSTAMM

 

NOTE                                      

1 Per "misura" si intende in questo contestoqualsiasi iniziativa, propostao esistente, mirataa risolvere un problema legatoall'azione di contrasto: una norma europea o nazionalevolta a affrontare una questionespecifica o diverse questioni che un organismoSLSG affronta sottoponendo un indiziatoalla sorveglianza di un organismodi contrasto.

2 Per "misura" si intende in questo contestoqualsiasi iniziativa, propostao esistente, mirata a risolvere un problemalegato all'azione di contrasto: una norma europea o nazionalevolta a affrontare una questione specifica o diverse questioni che un organismoSLSG affronta sottoponendo un indiziato alla sorveglianza di un organismo di contrasto.Un elenco delle autoritàcompetenti dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) è disponibile all'indirizzo:http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_it.htm

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europeanella causa C-291/12Schwarz/Stadt Bochum, del 17 ottobre 2013.

MM v United Kingdom,ricorso n. 24029/07(corte CEDU 13 novembre2012).

Huvig v France, ricorson. 11105/84 (corte CEDU 24 aprile 1990).

MM v United Kingdom,ricorso n. 24029/07(corte CEDU 13 novembre2012).

Handyside v United Kingdom, ricorson. 5493/72 (corte CEDU 7 dicembre1976).

Handyside v United Kingdom, ricorson. 5493/72 (corte CEDU 7 dicembre1976) punto 48.

The Sunday Times v United Kingdom,ricorso n. 6538/74(corte CEDU 6 novembre1980) punto 59.

Handyside v United Kingdom, ricorson. 5493/72 (corte CEDU 7 dicembre1976) punto 49.

Handyside v United Kingdom, ricorson. 5493/72 (corte CEDU 7 dicembre1976) punto 50.

Cfr. per esempio S & Marper v United Kingdom,ricorsi nn. 30562/04 e 30566/04(corte CEDU 4

dicembre 2008)punto 101; Kheliliv Switzerland, ricorson. 16188/07 (corteCEDU 18 ottobre 2011);Klass and others v Germany, ricorson. 5029/71 (6 settembre 1978);Leander v Sweden,ricorso n. 9248/81(corte CEDU 26 marzo 1987); Huvigv France, ricorso n. 11105/84 (corte CEDU 24 aprile 1990); Z v Finland,ricorso n. 22009/93(corte CEDU 25 febbraio 1997); K & T v Finland,ricorso n. 25702/94(12 luglio 2001).

Dudgeon v United Kingdom, ricorson. 7525/76 (corte CEDU 22 ottobre1981).

Dudgeon v United Kingdom,ricorso n. 7525/76 (corte CEDU 22 ottobre 1981) [...] per preservare l'ordinepubblico e il buon costumee per tutelare il cittadino da ciò che è offensivo o dannoso... per forniregaranzie sufficienti controlo sfruttamento e la corruzione di altri, in particolare coloroparticolarmente vulnerabili perché giovani, debolinel corpo o nella mente, inesperti, o in uno stato di particolare dipendenza fisica, ufficialeo economica.

Dudgeon v United Kingdom, ricorson. 7525/76 (corte CEDU 22 ottobre1981) punto 60.

17 A questo proposito cfr. anche Khelilv Switzerland, ricorson. 16188/07 (corteCEDU 18 ottobre 2011).

18 Z v Finland, ricorson. 22009/93 (corte CEDU 25 febbraio1997).

19 S & Marper v United Kingdom,ricorsi nn. 30562/04 e 30566/04 (corte CEDU 4 dicembre2008).

20 S & Marper v United Kingdom,ricorsi nn. 30562/04 e 30566/04 (corte CEDU 4 dicembre2008) punto 119.

21 S & Marper v United Kingdom,ricorsi nn. 30562/04 e 30566/04 (corte CEDU 4 dicembre2008) punto 35.

22 S & Marper v United Kingdom,ricorsi nn. 30562/04 e 30566/04 (corte CEDU 4 dicembre2008) punto 119.

23 S & Marper v United Kingdom,ricorsi nn. 30562/04 e 30566/04 (corte CEDU 4 dicembre2008) punto 119.

24 A questo proposito cfr. anche Campbell v United Kingdom,ricorso n. 3578/05 (corte CEDU 27 marzo 2008).

25 Per contribuire a questoprocesso, può essere utile fare riferimento al lavoro del WP29 sulle valutazioni d'impatto sulla vita privata.

26 Klass and others v Germany, ricorson. 5029/71 (corte CEDU 6 settembre1978).

27 Kand T v Finland, ricorso25702/94 (corte CEDU 12 luglio2001).

28 Sentenza della Corte nella causa C-291/12Schwarz/Stadt Bochum,del 17 ottobre2013, non ancora pubblicata; il signorSchwarz avevacontestato il rifiutodelle autorità della città tedescadi Bochum a rilasciargli un passaporto dell'Unione in assenzadel deposito di due improntedigitali memorizzate sul passaporto, obbligo previsto dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre2004, relativo alle normesulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documentidi viaggio rilasciati dagli Stati membri.

29 Parere dell'avvocato generale nel comunicato stampa disponibile all'indirizzo:

http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-13-157_en.htm

30 Sentenza della Corte nella causa C-524/06Huber/Germania, del 16 dicembre2008 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76077&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=30432

31 Dudgeon v United Kingdom, ricorson. 7525/76 (corte CEDU 23 settembre1981).

32 Link al parere del WP29 sulla limitazione delle finalità: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/Articolo- 29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf

33 http://curia.europa-eu/jcms/jcms/T5_5135, punto 27.

34 Parere del WP206 - Parere 05/2013sul pacchetto «Frontiere intelligenti».

35 Parere del WP64 - Parere 5/2002 sulla dichiarazione dei Commissari europei per la protezione dei dati alla conferenza internazionale di Cardiff (9-11 settembre2002) sull'obbligo di conservazione sistematica dei dati di trafficodelle telecomunicazioni; parere del WP Parere 4/2005 sulla proposta di direttivadel Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattatinell'ambito della fornitura di servizi pubblicidi comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE (COM(2005) 483 definitivo del 21 settembre 2005).

36 S. e Michael Marperv United Kingdom(nn. 30562/04 e 30566/04).

37 Parere 7/2010 concernente la comunicazione della Commissione europea sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi - WP 178; parere 2/2007 sull'informazione dei passeggeri in merito al trasferimento dei dati PNR alle autorità statunitensi,adottato il 15 febbraio 2007 e rivisto e aggiornato il 24 giugno 2008; parere comune relativo alla proposta di decisionequadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attivitàdi contrasto, presentata dalla Commissione il 6 novembre 2007; parere 5/2007 relativoal nuovo accordotra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti concluso nel luglio 2007; parere 2/2007 sull'informazione dei passeggeri in merito al trasferimento di dati PNR alle autorità statunitensi; parere 8/2004 sull'informazione dei passeggeri in merito al trasferimento di schedenominative dei passeggeri aerei (PNR) sui voli tra l'Unione europeae gli Stati Uniti d'America.