GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29

Il Gruppo di lavoro stato istituito in virt dellarticolo 29 della direttiva 95/46/CE. lorgano consultivo indipendente dellUE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati allarticolo 30 della direttiva 95/46/CE e allarticolo 15 della direttiva 2002/58/CE.

Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C (Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione) della Commissione europea, direzione generale Giustizia, B -1049 Bruxelles, Belgio, ufficio LX-46 01/190.

Sito Internet: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm

 

Parere 8/2010 - WP 179

sul diritto applicabile

adottato il 16 dicembre 2010

 

Sintesi

Il presente parere chiarisce il campo di applicazione della direttiva 95/46/CE e, in particolare, dell'articolo 4, che stabilisce le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati adottate in attuazione della direttiva applicabili al trattamento dei dati personali. Il parere, inoltre, mette in evidenza alcuni settori suscettibili di ulteriori miglioramenti.

Definire l'applicabilit del diritto dell'UE al trattamento dei dati personali serve a chiarire la portata delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati sia nell'UE/nel SEE, sia in un contesto internazionale pi ampio. Una chiara comprensione del diritto applicabile contribuir a garantire sia la certezza giuridica per i responsabili del trattamento sia l'esistenza di un quadro normativo preciso per le persone fisiche e altre parti interessate. Inoltre, una corretta comprensione delle disposizioni legislative applicabili dovrebbe assicurare l'assenza di lacune o di elusioni nell'elevato livello di protezione dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46/CE.

Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), il riferimento a "uno" stabilimento significa che l'applicabilit della legge di uno Stato membro sar determinata dall'ubicazione di uno stabilimento del responsabile del trattamento in quello Stato membro, e che l'applicabilit delle leggi di altri Stati membri potrebbe essere determinata dall'ubicazione di altri stabilimenti di quel responsabile del trattamento in questi Stati membri. Per far scattare l'applicazione della legge nazionale, decisiva la nozione di "contesto delle attivit" dello stabilimento. Essa implica che lo stabilimento del responsabile del trattamento svolge attivit che comportano il trattamento di dati personali, tenendo conto del suo livello di partecipazione alle attivit di trattamento, della natura delle attivit e della necessit di garantire un'effettiva protezione dei dati.

Per quanto riguarda la disposizione del "ricorso a strumenti" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che pu comportare l'applicazione della direttiva a responsabili del trattamento non stabiliti nel territorio dell'UE/del SEE, il parere chiarisce che dovrebbe applicarsi nei casi in cui non vi uno stabilimento nell'UE/del SEE che farebbe scattare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o in cui il trattamento non effettuato nel contesto di tale stabilimento. Il parere osserva inoltre che un'interpretazione estensiva della nozione di "strumenti" – giustificata dall'uso dell'espressione "mezzi" in altre lingue dell'UE – possa comportare in alcuni casi l'applicabilit del diritto europeo sulla protezione dei dati laddove il trattamento in questione non ha un collegamento reale con l'UE/il SEE.

Il parere offre altres linee guida e propone esempi per quel che riguarda: le altre disposizioni dell'articolo 4; gli obblighi di sicurezza derivanti dalla legge applicabile in virt dell'articolo 17, paragrafo 3); la possibilit che le autorit per la protezione dei dati esercitino i loro poteri per controllare e intervenire in un'attivit di trattamento effettuata sul loro territorio, anche se la legge applicabile quella di un altro Stato membro (articolo 28, paragrafo 6). Il parere suggerisce inoltre che la formulazione usata nella direttiva e la coerenza fra le diverse parti dell'articolo 4 trarrebbero vantaggio da ulteriori chiarimenti nell'ambito della revisione del quadro giuridico generale sulla protezione dei dati.

In questa prospettiva, la semplificazione delle norme per la determinazione del diritto applicabile consisterebbe in un ritorno al principio del paese di origine: tutti gli stabilimenti di un responsabile del trattamento nell'UE applicherebbero quindi la medesima legislazione – quella dello stabilimento principale – indipendentemente dal territorio in cui sono ubicati. Tuttavia, questa scelta accettabile solo se si raggiunge un'armonizzazione generale della legislazione nazionale, ivi compresa l'armonizzazione sugli obblighi di sicurezza.

Potrebbero trovare applicazione ulteriori criteri quando il responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'UE, al fine di garantire un collegamento sufficiente con il territorio dell'UE, evitando nel contempo che il territorio dell'UE sia usato per svolgere attivit illecite di trattamento dei dati da responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi. Potrebbero essere elaborati, a questo proposito, i criteri che seguono: mirare alle persone fisiche, ossia applicare il diritto dell'UE sulla protezione dei dati quando l'attivit che implica il trattamento di dati personali riguarda singole persone nell'UE; applicare il criterio degli strumenti in via residuale e limitata, per affrontare casi limite (dati su soggetti di paesi terzi, responsabili del trattamento che non hanno collegamenti con l'UE) nei quali esiste una pertinente infrastruttura di trattamento dei dati nell'UE.

 

Il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei

dati personali

istituito con direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 (Gazzetta ufficiale L 281 del 23.11.1995, pag. 31),

visti l'articolo 29 e l'articolo 30, paragrafi 1, lettera d), e 3 della suddetta direttiva,

visto il proprio regolamento interno,

ha adottato il presente parere:

 

I. Introduzione

II. Osservazioni generali e questioni di natura politica

II.1. Breve excursus: dalla convenzione n. 108 alla direttiva 95/46/CE

II.2. Ruolo delle nozioni

II.2.a) Contesto e importanza strategica

II.2.b) Campo di applicazione del diritto dell'UE e del diritto nazionale nell'UE/nel SEE

II.2.c) Evitare lacune e sovrapposizioni inopportune

II.2.d) Diritto applicabile e giurisdizione nel contesto della direttiva

III. Analisi delle disposizioni

III.1. Responsabile del trattamento stabilito in uno o pi Stati membri (articolo 4, paragrafo 1, lettera a

a) "() uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro ()"

b) "() trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle attivit (...)"

III.2. Responsabile del trattamento stabilito in un luogo dove si applica la legge dello Stato membro a norma del diritto internazionale pubblico (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

III.2.a) "() il () responsabile del trattamento non stabilito nel territorio dello Stato membro ()"

III.2.b) "(), ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico

III.3. Responsabile del trattamento non stabilito nel territorio comunitario, ma che tratta dati ricorrendo a strumenti situati in uno Stato membro (articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

a) "() responsabile non stabilito nel territorio della Comunit ()"

b) "() ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro

c) "() a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunit europea

d) "() deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro ()" (articolo 4, paragrafo 2)

III.4. Considerazioni sulle conseguenze pratiche dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c

III.5. Diritto applicabile alle misure di sicurezza (articolo 17, paragrafo 3)

III.6. Competenza e collaborazione delle autorit di controllo (articolo 28, paragrafo 6

III.6.a) "() ciascuna autorit di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, competente ()"

III.6.b) "() per esercitare, nel territorio del suo Stato membro ()"

III.6.c) "() collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti ()"

IV. Conclusioni

IV.1. Chiarire le disposizioni vigenti

IV.2. Migliorare le disposizioni vigenti

ALLEGATO

 

I. Introduzione

Definire il diritto applicabile al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE ("direttiva" o "direttiva 95/46") una questione fondamentale per tutta una serie di motivi. Le disposizioni sul diritto applicabile sono fondamentali per individuare la portata esterna del diritto dellUE in materia di protezione dei dati, in altre parole per stabilire in che misura il diritto europeo sulla protezione dei dati applicabile al trattamento dei dati personali che viene effettuato totalmente o parzialmente al di fuori dell'UE/del SEE, ma che ha comunque con questo un collegamento importante. Tuttavia, le norme sul diritto applicabile delineano anche il campo di applicazione delle norme sulla protezione dei dati nell'UE/nel SEE, in modo da evitare possibili conflitti e sovrapposizioni fra le leggi nazionali degli Stati membri dell'UE/del SEE che attuano la direttiva1.

Inoltre, una corretta comprensione delle disposizioni legislative applicabili dovrebbe assicurare l'assenza di lacune o di elusioni nell'elevato livello di protezione dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46.

La direttiva contiene una serie di disposizioni concernenti la questione del diritto applicabile, in particolare l'articolo 4, l'articolo 17 e l'articolo 28, che stabiliscono la legge nazionale di protezione dei dati applicabile in virt della direttiva e l'autorit incaricata della sua applicazione. importante tenere a mente che esiste un'interazione fra diritto sostanziale e giurisdizione. Questo aspetto verr esaminato nei dettagli in appresso.

stato osservato che l'attuazione e l'interpretazione delle disposizioni della direttiva sul diritto applicabile sono lungi dall'essere uniformi nell'Unione europea. La "Prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati" della Commissione ha evidenziato che l'attuazione dell'articolo 4 della direttiva in molti casi era "lacunosa, con la conseguenza che potrebbero insorgere tra le legislazioni conflitti di quel tipo che l'articolo intendeva evitare"2. Secondo l'allegato tecnico della relazione, che presenta un'analisi dettagliata di diverse disposizioni nazionali, un siffatto recepimento lacunoso potrebbe spiegarsi in parte con la complessit della disposizione stessa. Similmente, uno studio commissionato dalla Commissione europea3 pone l'accento sull'ambiguit e sulla contrastante attuazione delle disposizioni della direttiva sul diritto applicabile e raccomanda: "sono estremamente necessarie regole migliori, pi chiare e univoche sul diritto applicabile". Pi di recente, nella comunicazione della Commissione "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea"4 si legge: "La Commissione esaminer le modalit per rivedere e chiarire le disposizioni vigenti in materia di diritto applicabile, compresi gli attuali criteri determinanti, al fine di migliorare la certezza giuridica, di chiarire le competenze degli Stati membri nell'applicare le norme di protezione dei dati e di garantire lo stesso livello di protezione alle persone residenti nell'UE, a prescindere dalla localizzazione geografica dal responsabile del trattamento".

La complessit delle questioni del diritto applicabile sta accentuandosi anche a causa dell'accresciuta globalizzazione e dello sviluppo di nuove tecnologie: le imprese operano sempre pi in ambiti giurisdizionali diversi, fornendo servizi e assistenza 24 ore su 24; Internet facilita la prestazione di servizi e la raccolta e la condivisione di dati personali in un ambiente virtuale; il cloud computing (tecnologie informatiche che permettono l'utilizzo di risorse software distribuite su server remoti) rende difficile accertare l'ubicazione dei dati personali e degli strumenti usati in un determinato momento.

quindi cruciale che l'esatto significato delle disposizioni della direttiva concernenti il diritto applicabile sia sufficientemente chiaro a tutte le persone che partecipano all'attuazione alla direttiva nonch all'applicazione quotidiana delle leggi nazionali in materia di protezione dei dati nel settore sia pubblico sia privato.

Pertanto, il Gruppo di lavoro ha deciso di contribuire al chiarimento di alcune disposizioni chiave della direttiva e di affrontare la nozione di diritto applicabile, cos come ha gi fatto per la nozione di dati personali e le nozioni di "responsabile del trattamento" e di "incaricato del trattamento"5. Nel presente parere il Gruppo di lavoro far riferimento anche agli altri pareri nei quali ha gi esaminato la questione del diritto applicabile in relazione agli argomenti specifici contemplati da quei pareri6.

L'obiettivo finale del Gruppo di lavoro la certezza giuridica nell'applicazione del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati. Ci implica, da un lato, che gli interessati siano a conoscenza delle norme applicabili per proteggere i loro dati personali e, dall'altro, che le imprese e altri enti pubblici e privati sappiano quali norme in materia di protezione dei dati regolano il trattamento dei dati da loro effettuato.

Chiarire la nozione di diritto applicabile di grande importanza, indipendentemente da eventuali futuri emendamenti alle attuali disposizioni della direttiva. Le disposizioni attuali rimarranno valide finch non saranno modificate, e nella misura in cui non sono modificate. Pertanto, il chiarimento delle disposizioni sul diritto applicabile contribuir a garantire una migliore osservanza della direttiva in attesa di eventuali modifiche. Inoltre, nella preparare il presente parere, il Gruppo di lavoro ha potuto basarsi sull'esperienza maturata nell'applicazione delle disposizioni attuali al fine di offrire orientamenti al legislatore per assisterlo in un'eventuale revisione futura della direttiva.

Infine, le disposizioni che stabiliscono il diritto applicabile alla protezione dei dati sono volte a disciplinare l'applicazione della direttiva nel suo campo di applicazione, definito all'articolo 3. In quanto tali, interagiranno spesso con altri settori normativi senza peraltro influenzarli al di l della portata della direttiva stessa7.

 

II. Osservazioni generali e questioni di natura politica

II.1. Breve excursus: dalla convenzione n. 108 alla direttiva 95/46/CE Nel 1981 gli autori della convenzione n. 108, redatta sotto l'egida del Consiglio d'Europa, hanno individuato i rischi connessi ai conflitti di leggi o al vuoto giuridico che potrebbero derivare dall'applicazione di leggi nazionali diverse.

Quella convenzione, tuttavia, non conteneva norme specifiche per affrontare tali questioni; il fatto che prevedesse un "corpus comune di diritto sostanziale" era considerato la principale garanzia che, pur in presenza di normative diverse, i principi da applicare alla fine sarebbero gli stessi, evitando cos differenze in termini di livello di protezione.

La necessit definire di criteri per determinare il diritto applicabile era stata affrontata dalla Commissione europea in sede di preparazione della direttiva sulla protezione dei dati. Nella sua proposta iniziale8, la Commissione aveva individuato l'ubicazione dell'archivio come fattore determinante primario e la residenza dei responsabili del trattamento come fattore determinante secondario, quando l'archivio si trova in un paese terzo.

Nel corso della discussione in seno al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE, si passati dal criterio dell'ubicazione dell'archivio al criterio dello stabilimento del responsabile del trattamento. L'ubicazione degli strumenti stata individuata come criterio secondario quando il responsabile del trattamento non stabilito nell'UE.

Il Consiglio ha intergrato questi criteri e fornito ulteriori indicazioni per quanto riguarda la nozione di stabilimento. La proposta modificata della Commissione9 specificava che il trattamento dovrebbe essere effettuato "nel contesto delle attivit di uno stabilimento" del responsabile del trattamento, e teneva conto della possibilit che il responsabile del trattamento possa avere pi stabilimenti in diversi Stati membri. Un importante cambiamento riguardava il fatto che il criterio principale per determinare il diritto applicabile non era il luogo in cui il responsabile del trattamento ha il suo stabilimento principale, ma il luogo in cui vi uno stabilimento del responsabile del trattamento. Saranno esaminate in appresso le conseguenze di queste modifiche, in termini di applicazione distributiva, pi che uniforme, del diritto nazionale in caso di molteplici stabilimenti.

II.2. Ruolo delle nozioni

II.2.a) Contesto e importanza strategica

Determinare l'applicabilit del diritto dell'UE al trattamento dei dati personali, come detto prima, serve a chiarire la portata delle norme dellUnione sulla protezione dei dati sia nell'UE/nel SEE, sia in un contesto internazionale pi ampio. Una chiara comprensione del diritto applicabile contribuir a garantire la certezza giuridica per i responsabili del trattamento nonch l'esistenza di un quadro normativo preciso per le persone fisiche e le altre parti interessate.

L'individuazione del diritto applicabile strettamente collegata all'individuazione del responsabile del trattamento10 e del suo o dei suoi stabilimenti: la conseguenza principale di questo collegamento la riaffermazione delle responsabilit del responsabile del trattamento e del suo rappresentante nei casi in cui il responsabile del trattamento stabilito in un paese terzo.

Come sar illustrato pi avanti, ci non significa che il diritto applicabile sar sempre uno solo, specialmente se il responsabile del trattamento ha pi stabilimenti: l'ubicazione di quegli stabilimenti e la natura delle rispettive attivit saranno altrettanto decisive. Tuttavia il chiaro collegamento fra il diritto applicabile e il responsabile del trattamento pu costituire una garanzia di efficacia e di applicabilit, specialmente in un contesto in cui pu essere difficile, o talvolta impossibile, localizzare un archivio (come pu essere il caso nel cloud computing).

Linee guida univoche sulle norme in materia di diritto applicabile dovrebbero contribuire ad affrontare nuovi sviluppi tecnologici (Internet; archivi basati su reti/cloud computing) e commerciali (societ multinazionali).

II.2.b) Campo di applicazione del diritto dell'UE e del diritto nazionale nell'UE/nel SEE I principali criteri per determinare il diritto applicabile sono l'ubicazione dello stabilimento del responsabile del trattamento e l'ubicazione dei mezzi o strumenti11 usati quando il responsabile del trattamento stabilito al di fuori del SEE. In altre parole, n la cittadinanza o il luogo di residenza abituale dellinteressato, n l'ubicazione fisica dei dati personali sono decisivi per questo scopo12.

Ci determina un vasto campo di applicazione, con implicazioni giuridiche che vanno al di l del territorio del SEE: la direttiva – e le norme nazionali di attuazione – si applicano al trattamento dei dati personali al di fuori del territorio del SEE (quando il trattamento effettuato nel contesto di attivit di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel SEE), nonch ai responsabili del trattamento stabiliti al di fuori del SEE (quando ricorrono a strumenti situati nel SEE). Di conseguenza, le disposizioni della direttiva possono essere applicate ai servizi che presentano una dimensione internazionale, come i motori di ricerca, i social network e il cloud computing. Questi esempi saranno esaminati nei dettagli pi avanti nel documento.

Laddove i dati personali sono trattati da un responsabile del trattamento (X) il cui unico stabilimento ubicato nello Stato membro A, il diritto applicabile al trattamento sar il diritto nazionale dello Stato membro A, indipendentemente da dove viene effettuato il trattamento.

Laddove X abbia anche uno stabilimento (Y) nello Stato membro B, il diritto nazionale applicabile al trattamento da parte di Y sar il diritto nazionale dello Stato membro B, purch il trattamento sia effettuato nel contesto delle attivit di Y. Se il trattamento da parte di Y effettuato nel contesto delle attivit dello stabilimento di X nello Stato membro A, il diritto applicabile al trattamento sar il diritto dello Stato membro A. Laddove i dati personali sono trattati da un responsabile del trattamento che non stabilito in alcuno Stato membro, il trattamento rientrer nel campo di applicazione del diritto nazionale dello Stato membro nel quale sono situati gli strumenti (o mezzi) cui ricorre il responsabile del trattamento per trattare i dati. Esempi di questi diversi scenari saranno esaminati nell'ambito del presente parere.

Lo scopo di questo vasto campo di applicazione in primo luogo garantire che le persone fisiche non siano private della tutela cui hanno diritto in virt della direttiva e, nel contempo, impedire l'elusione della legge.

La direttiva prevede criteri per determinare:

i) se il diritto dellUnione – congiuntamente al diritto di un paese terzo o no – si applica a una particolare attivit di trattamento di dati personali; e

ii) laddove al trattamento si applichi il diritto dellUnione, lo Stato membro il cui diritto nazionale applicabile al trattamento.

Va anche osservato che alcune attivit di trattamento allinterno dell'UE non rientrano nel campo di applicazione della direttiva, ma possono fare scattare l'applicazione di altri strumenti giuridici dell'UE, fra cui la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale 13, o il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati14, o altri strumenti relativi a specifici organismi dell'UE o sistemi di informazione (ad esempio Europol, Eurojust, SIS, CIS, ecc.)15.

II.2.c) Evitare lacune e sovrapposizioni inopportune

Lo scopo di criteri univoci per determinare il diritto applicabile evitare sia l'elusione delle norme nazionali degli Stati membri, sia sovrapposizioni delle medesime.

L'applicazione di una o pi leggi al trattamento dipender dal numero e dalle attivit dello stabilimento o degli stabilimenti del responsabile del trattamento: o se il responsabile del trattamento ha un solo stabilimento, sar applicata una sola legge per l'intera UE/l'intero SEE a seconda dell'ubicazione di detto stabilimento16; o se vi sono pi stabilimenti si applica la legge nazionale in funzione delle attivit di ogni stabilimento.

L'applicazione dei criteri dovrebbe evitare l'applicazione simultanea di pi leggi nazionali alla medesima attivit di trattamento.

II.2.d) Diritto applicabile e giurisdizione nel contesto della direttiva

Nell'ambito della protezione dei dati, particolarmente importante distinguere la nozione di diritto applicabile (che determina il regime giuridico applicabile a una determinata questione) dalla nozione di giurisdizione (che di solito indica la competenza di un giudice nazionale a decidere su un caso o a eseguire una sentenza o un'ordinanza). Il diritto applicabile e la giurisdizione in relazione a un dato trattamento non sempre possono coincidere.

Il campo di applicazione esterno del diritto dellUnione un'espressione della capacit dellUE di emanare norme al fine di proteggere interessi fondamentali nel suo ambito giurisdizionale. Le disposizioni della direttiva determinano anche la portata dell'applicabilit delle leggi nazionali degli Stati membri, ma non incidono sulla competenza giurisdizionale dei giudici nazionali a decidere sulle cause di cui sono stati investiti. Le disposizioni della direttiva, tuttavia, si riferiscono alla portata territoriale della competenza delle autorit di controllo che possono applicare e fare rispettare il diritto applicabile.

Sebbene nella maggior parte dei casi queste due nozioni – diritto applicabile e competenza delle autorit di controllo – tendano a coincidere, comportando di solito l'applicazione del diritto dello Stato membro A da parte delle autorit dello Stato membro A, la direttiva prevede esplicitamente la possibilit di soluzioni diverse. L'articolo 28, paragrafo 6, indica che le autorit nazionali per la protezione dati dovrebbero potere esercitare i loro poteri quando la legge in materia di protezione dei dati di un altro Stato membro si applica al trattamento di dati personali effettuato nel loro ambito giurisdizionale. Le conseguenze pratiche di tale aspetto saranno esaminate nei dettagli in un futuro parere del Gruppo di lavoro.

Tali situazioni comportano il trattamento di casi transfrontalieri ed evidenziano l'esigenza di cooperazione fra le autorit per la protezione dei dati, tenendo conto dei poteri esecutivi di ogni autorit coinvolta. Ne deriva altres la necessit che le norme nazionali attuino in modo corretto le disposizioni pertinenti della direttiva, poich ci pu essere decisivo per un'efficace cooperazione e applicazione transfrontaliera.

III. Analisi delle disposizioni

La disposizione chiave sul diritto applicabile l'articolo 4, che determina quali leggi nazionali in materia di protezione dei dati adottate in attuazione della direttiva possono essere applicate al trattamento di dati personali.

III.1. Responsabile del trattamento stabilito in uno o pi Stati membri (articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

La prima situazione affrontata dall'articolo 4, paragrafo 1, il caso in cui il responsabile del trattamento ha uno o pi stabilimenti nel territorio dell'UE. In tale contesto, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), prevede che uno Stato membro applichi la propria legge nazionale in materia di protezione dei dati "(...) al trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle attivit di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di pi Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile".

utile ricordare che la nozione di "responsabile del trattamento" definita all'articolo 2, lettera d), della direttiva. Questa definizione non sar analizzata nel presente parere, dato che gi stata chiarita dal Gruppo di lavoro nel suo parere sui concetti di "responsabile del trattamento" e di "incaricato del trattamento"17.

inoltre importante sottolineare che uno stabilimento non deve necessariamente avere personalit giuridica e che la nozione di stabilimento ha collegamenti flessibili con la nozione di controllo. Un responsabile del trattamento pu avere pi stabilimenti, i corresponsabili del trattamento possono concentrare attivit in un solo stabilimento o in diversi stabilimenti. L'elemento decisivo per qualificare uno stabilimento ai sensi della direttiva l'esercizio effettivo e reale di attivit nel contesto delle quali sono trattati dati personali.

a) "() uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro ()" La nozione di stabilimento non viene definita nella direttiva. Il preambolo della direttiva indica, tuttavia, che "lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attivit mediante un'organizzazione stabile; [e] che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una Per quanto riguarda la libert di stabilimento di cui all'articolo 50 TFUE (ex articolo 43 CE), la Corte di giustizia ha considerato che uno stabilimento stabile implica "la presenza permanente di mezzi umani e tecnici necessari per determinate prestazioni di servizi"18 .

Il forte risalto posto nel preambolo della direttiva a un "esercizio effettivo e reale di attivit mediante un'organizzazione stabile" riprende chiaramente il "centro di attivit stabile" cui ha fatto riferimento la Corte di giustizia allepoca dell'adozione della direttiva. Sebbene non sia chiaro se questa e le successive interpretazioni della Corte di giustizia della libert di stabilimento di cui all'articolo 50 TFUE possano essere pienamente applicate alle situazioni contemplate dall'articolo 4 della direttiva sulla protezione dei dati, l'interpretazione della Corte in quei casi pu fornire un'utile guida in sede di analisi della formulazione della direttiva.

Tale interpretazione usata negli esempi seguenti.

- Laddove ha luogo un "effettivo e reale esercizio di attivit", ad esempio nello studio di un avvocato, mediante un'"organizzazione stabile", lo studio rappresenterebbe uno stabilimento.

- Un server o un computer non potrebbero essere considerati uno stabilimento perch si tratta solo di una struttura tecnica o di uno strumento per il trattamento di informazioni19.

- Un ufficio composto da una sola persona sarebbe uno stabilimento se non si limita semplicemente a rappresentare un responsabile del trattamento stabilito altrove e partecipa attivamente alle attivit nel contesto delle quali ha luogo il trattamento dei dati personali.

- In ogni caso, la forma dell'ufficio non decisiva: anche un semplice agente pu essere considerato uno stabilimento rilevante se la sua presenza nello Stato membro presenta una stabilit sufficiente.

Quest'ultima causa verteva sulla questione se un server aziendale, ubicato in un paese diverso dal paese del fornitore del servizio, potesse essere considerato come centro di attivit stabile. Lo scopo era individuare in quale paese dovesse essere pagata l'IVA. Il giudice ha rifiutato di considerare gli strumenti informatici come stabilimento virtuale (ritornando con questa interpretazione a una nozione pi "classica" di stabilimento, diversa da quella adottata nella precedente sentenza del 17 luglio 1997, ARO Lease / Inspecteur der Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam (C-190/95, Racc. 1997 pag. I-4383).

Esempio n. 1: pubblicazione per viaggiatori

Una societ stabilita nello Stato membro A, per produrre una pubblicazione per viaggiatori, raccoglie dati relativi ai servizi forniti da distributori di benzina nello Stato membro B. I dati sono raccolti da un impiegato che, spostandosi nello Stato B, raccoglie e invia fotografie e osservazioni al suo datore di lavoro nello Stato A. In questo caso, i dati sono raccolti nello Stato B (senza uno "stabilimento") e sono trattati nel contesto di attivit dello stabilimento ubicato nello Stato A: il diritto applicabile quello dello Stato A.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), riferendosi a uno stabilimento del responsabile del trattamento sul territorio dello Stato membro, solleva alcune questioni – diverse dal concetto di stabilimento – che richiedono chiarimenti.

Innanzitutto, il riferimento a "uno" stabilimento significa che l'applicabilit del diritto di uno Stato membro sar determinata dall'ubicazione di uno stabilimento del responsabile del trattamento in quello Stato membro, e l'applicazione delle leggi di altri Stati membri potrebbe essere determinata dall'ubicazione di altri stabilimenti di quel responsabile del trattamento in quegli Stati membri.

Anche se il responsabile del trattamento ha il suo stabilimento principale in un paese terzo, il solo fatto di avere uno dei propri stabilimenti in uno Stato membro potrebbe fare scattare l'applicabilit della legislazione di quel paese, purch siano soddisfatte le altre condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (cfr. infra sub b). Questo confermato anche dalla seconda parte della disposizione, che prevede esplicitamente che laddove lo stesso responsabile del trattamento stabilito sul territorio di diversi Stati membri, deve garantire che ciascuno degli stabilimenti osservi il diritto applicabile pertinente. b) "() trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle attivit (...)"

La direttiva collega l'applicabilit del diritto in materia di protezione dei dati di uno Stato membro ad un'attivit di trattamento di dati personali. La nozione di "trattamento" gi stata affrontata dal Gruppo di lavoro in via incidentale in altri pareri, che hanno evidenziato come varie operazioni o insiemi di operazioni su dati personali possono avere luogo simultaneamente o in diverse fasi20. Nel contesto della determinazione della legge applicabile, questo pu significare che a seconda della fase del trattamento possono applicarsi leggi diverse.

Pertanto, poich la molteplicit di leggi applicabili costituisce un grave rischio, si dovrebbe considerare la possibilit di collegamenti a livello macroscopico fra le diverse attivit di trattamento che portino invece all'applicazione di una sola legge nazionale. Per determinare se si applicano una o pi leggi alle diverse fasi del trattamento, importante tenere a mente l'immagine globale delle attivit di trattamento: un insieme di operazioni svolte in una serie di diversi Stati membri, ma tutte intese a servire un unico scopo. In tal modo si potrebbe giungere all'applicazione di un'unica legge nazionale.

In tali circostanze, per individuare il diritto applicabile decisiva la nozione di "contesto delle attivit", e non l'ubicazione dei dati.

La nozione di "contesto di attivit" non implica che la legge applicabile sia quella dello Stato membro in cui stabilito il responsabile del trattamento, ma quella del paese in cui uno stabilimento del responsabile del trattamento svolge attivit correlate al trattamento di dati.

La valutazione di diversi scenari potrebbe aiutare a chiarire cosa si intende con la nozione di "contesto delle attivit" e come essa influenzi la determinazione del diritto applicabile alle diverse attivit di trattamento in una serie di diversi paesi.

a. Laddove un responsabile del trattamento ha uno stabilimento in Austria e tratta dati personali nel contesto delle attivit di quello stabilimento, il diritto applicabile sar ovviamente quello dell'Austria, che il luogo in cui ubicato lo stabilimento.

b. Nel secondo scenario, il responsabile del trattamento ha uno stabilimento in Austria, e nel contesto delle attivit di questo tratta i dati personali raccolti attraverso il proprio sito web. Il sito web accessibile agli utenti in vari paesi. Il diritto applicabile in materia di protezione dei dati quello dell'Austria – che il luogo in cui ubicato lo stabilimento – indipendentemente da dove si trovano gli utenti e i dati.

c. Nel terzo scenario, il responsabile del trattamento stabilito in Austria e fa effettuare il trattamento a un incaricato del trattamento in Germania. Il trattamento in Germania effettuato nel contesto delle attivit del responsabile del trattamento in Austria; in altre parole, il trattamento effettuato per i fini aziendali dello stabilimento austriaco e sotto le sue istruzioni. Il diritto austriaco sar applicabile al trattamento effettuato dall'incaricato del trattamento in Germania. Inoltre, l'incaricato del trattamento sar soggetto ai requisiti della legge tedesca per quanto riguarda le misure di sicurezza che obbligato ad attuare in relazione al trattamento21. Tale organizzazione imporrebbe un controllo coordinato da parte delle autorit per la protezione dei dati tedesche e austriache.

d. Nel quarto scenario, il responsabile del trattamento stabilito in Austria apre un ufficio di rappresentanza in Italia, che organizza tutti i contenuti italiani del sito web e gestisce le richieste degli utenti italiani. Le attivit di trattamento dei dati svolte dall'ufficio italiano sono effettuate nel contesto dello stabilimento italiano, pertanto a quelle attivit si applicherebbe il diritto italiano.

Le conclusioni sul diritto applicabile possono essere tratte solo sulla base di una precisa comprensione della nozione di "contesto delle attivit". Ai fini di questa analisi si dovrebbe tenere conto delle seguenti considerazioni:

Il livello di partecipazione di ciascuno stabilimento alle attivit nel cui contesto sono trattati i dati personali cruciale. A tale riguardo occorre verificare "chi" sta facendo "cosa", vale a dire quali attivit sono svolte da quale stabilimento, in modo da potere determinare se lo stabilimento rilevante per fare scattare l'applicazione del diritto nazionale in materia di protezione dei dati. Laddove uno stabilimento tratta dati personali nel contesto delle proprie attivit, la legge applicabile sar quella dello Stato membro nel quale ubicato detto stabilimento. Laddove lo stabilimento tratta dati personali nel contesto delle attivit di un altro stabilimento, la legge applicabile sar quella dello Stato membro in cui ubicato l'altro stabilimento.

La natura delle attivit degli stabilimenti un elemento secondario, ma aiuter a individuare la legge applicabile a ciascuno stabilimento; la questione se un'attivit comporti o meno il trattamento di dati e quale trattamento sia effettuato nel contesto di quale attivit dipende in gran parte dalla loro natura. Invece il fatto che diversi stabilimenti possano partecipare ad attivit totalmente differenti, nel contesto delle quali sono trattati dati personali, avr un impatto sul diritto applicabile. L'esempio 4 contiene un'illustrazione di queste considerazioni.

Dovrebbe essere preso in considerazione anche l'obiettivo generale della direttiva, che mira a garantire una protezione effettiva delle persone fisiche in modo semplice, realizzabile e prevedibile.

Esempio n. 2: trasferimento di dati personali in relazione al factoring

Una societ di servizi italiana trasferisce informazioni sui propri debitori a una banca di investimento francese al fine di fattorizzare i crediti sorti in relazione a bollette elettriche insolute. Questo trasferimento di informazioni su crediti comporta il trasferimento di dati personali di clienti alla banca di investimento francese, specificamente alla succursale in Italia (ovvero lo stabilimento della banca francese in Italia).

La banca di investimento francese un responsabile del trattamento rispetto alle attivit di trattamento che costituiscono il trasferimento, mentre la succursale italiana procede alla gestione e al recupero del credito per suo conto. I dati sono trattati dal responsabile del trattamento sia in Francia sia nella succursale italiana. Il responsabile del trattamento francese invia a tutti i clienti italiani informazioni sulla suddetta attivit attraverso la succursale italiana.

La succursale italiana uno stabilimento ai fini della direttiva, e le sue attivit consistenti nel trattamento dei dati personali per informare i clienti degli accordi devono rispettare la legislazione italiana in materia di protezione dei dati. Anche le misure di sicurezza della succursale italiana dovranno soddisfare le condizioni definite dalla legislazione italiana in materia di protezione dei dati, mentre il responsabile del trattamento francese dovr soddisfare in parallelo gli obblighi di sicurezza previsti dalla Francia per i dati trattati nel suo stabilimento in Francia. Gli interessati, ovvero i debitori, possono rivolgersi all'ufficio della succursale italiana per esercitare i loro diritti in materia di protezione dei dati come l'accesso, la rettifica e la cancellazione ai sensi della legge italiana.

Nell'analisi di questi criteri dovrebbe essere seguito un approccio funzionale. Pi che la valutazione teorica effettuata dalle parti sulla legge applicabile, i fattori determinanti dovrebbero essere il loro comportamento e l'interazione nella pratica: qual il ruolo effettivo di ogni stabilimento e quale attivit viene svolta nel contesto di quale stabilimento?

Va prestata attenzione al livello di partecipazione di ciascuno stabilimento alle attivit nel contesto delle quali sono trattati i dati personali. La comprensione della nozione di "contesto delle attivit" risulta quindi utile anche in casi complessi per separare le diverse attivit svolte dai diversi stabilimenti della medesima societ nell'UE.

Esempio n. 3: raccolta di dati di clienti da parte di negozi

Una catena di negozi "prt porter" ha la propria sede principale in Spagna e negozi in tutta l'UE. La raccolta di dati relativa ai clienti effettuata in ogni negozio, ma i dati sono trasferiti alla sede principale spagnola dove sono svolte alcune attivit correlate al trattamento dei dati (analisi dei profili dei clienti, servizio ai clienti, pubblicit mirata).

Attivit come il marketing diretto nei confronti dei clienti europei sono gestite esclusivamente dalla sede principale in Spagna. Si potrebbe considerare che tali attivit sono effettuate nel contesto delle attivit dello stabilimento spagnolo. Pertanto, a queste attivit di trattamento sarebbe applicabile la legge spagnola.

Tuttavia, i singoli negozi rimangono responsabili degli aspetti del trattamento dei dati personali dei loro clienti che viene effettuato nel contesto delle attivit del negozio (ad esempio la raccolta di informazioni personali sui clienti). Nella misura in cui il trattamento effettuato nel contesto delle attivit di ciascun negozio, tale trattamento soggetto alla legge del paese in cui stabilito il negozio in questione.

Una conseguenza pratica diretta di questa analisi che ciascun negozio deve adottare le misure necessarie per informare gli interessati delle condizioni della raccolta e dell'ulteriore trattamento dei loro dati ai sensi della rispettiva legislazione nazionale.

I clienti possono rivolgersi direttamente all'autorit per la protezione dei dati del loro paese in caso di denuncia. Se la denuncia riguarda azioni di marketing diretto nel contesto delle attivit della sede principale spagnola, l'autorit per la protezione dei dati locale deferirebbe il caso all'autorit per la protezione dei dati spagnola.

quindi possibile che un unico stabilimento partecipi ad una serie di diversi tipi di attivit, e che diverse leggi nazionali siano applicabili al trattamento di dati nel contesto di queste attivit diverse. Per consentire un approccio prevedibile e realizzabile che preveda la possibilit di applicare pi leggi nazionali alle varie attivit di un unico stabilimento, si dovrebbe usare un approccio funzionale, che tenga conto del contesto giuridico allargato.

Esempio n. 4: banca dati centrale per le risorse umane

Nella pratica sono sempre pi frequenti le situazioni in cui una stessa banca dati pu essere soggetta a diverse leggi applicabili. Ci accade spesso nel settore delle risorse umane, dove filiali/stabilimenti ubicati in diversi paesi accentrano i dati dei dipendenti in un'unica banca dati. Sebbene tale fenomeno si verifichi soprattutto per motivi di economie di scala, non dovrebbe incidere sulle responsabilit di ciascuno stabilimento ai sensi della legislazione locale. Questo vale non solo nella prospettiva della protezione dei dati, ma anche nel contesto delle disposizioni del diritto del lavoro e dell'ordine pubblico.

Se, ad esempio, i dati dei dipendenti di una filiale irlandese (da considerarsi uno stabilimento) fossero trasferiti a una banca dati centrale nel Regno Unito, dove sono conservati anche i dati dei dipendenti della filiale/dello stabilimento del Regno Unito, si applicherebbero due diverse legislazioni sulla protezione dei dati (irlandese e britannica).

L'applicazione di due diverse legislazioni nazionali non deriva semplicemente dallorigine dei dati in due diversi Stati membri, ma va invece attribuita al fatto che il trattamento dei dati dei dipendenti irlandesi da parte dello stabilimento britannico effettuato nel contesto delle attivit dello stabilimento irlandese in veste di datore di lavoro.

Questo esempio indica che la legge nazionale applicabile non si determina in base al luogo in cui sono inviati o situati i dati. I fattori chiave sono la natura e il luogo delle normali attivit che definiscono il "contesto" nel quale effettuato il trattamento: i dati sulle risorse umane o sui clienti sono quindi normalmente soggetti alla legge sulla protezione dei dati del paese in cui si svolge l'attivit nel contesto della quale i dati sono trattati. Questo conferma anche lassenza di correlazione diretta fra legge nazionale applicabile e giurisdizione, dato che la legge nazionale pu applicarsi al di fuori della giurisdizione nazionale. In sintesi, i criteri usati per determinare il diritto applicabile hanno un impatto a diversi livelli:

o in primo luogo, aiutano a stabilire se sono applicabili le norme dellUnione sulla protezione dei dati;

o in secondo luogo, laddove si applicano le norme dellUnione sulla protezione dei dati, i criteri determineranno

a) la legge nazionale in materia di protezione dei dati applicabile, e

b) in caso di pi stabilimenti in diversi Stati membri, la legge nazionale sulla protezione dei dati che si applica a una determinata attivit di trattamento;

o in terzo luogo, i criteri saranno utili laddove vi una dimensione extraeuropea delle attivit di trattamento – come nell'esempio seguente in cui il responsabile del trattamento stabilito al di fuori del SEE.

Esempio n. 5: fornitore di servizi Internet (ISP)

Un fornitore di servizi Internet (il responsabile del trattamento) ha la sede centrale al di fuori dell'UE, ad esempio in Giappone. Ha uffici commerciali nella maggior parte degli Stati membri dell'UE e un ufficio in Irlanda che si occupa delle questioni correlate al trattamento dei dati personali, compreso in particolare il supporto informatico. Il responsabile del trattamento sta sviluppando un centro dati in Ungheria, con impiegati e server dedicati al trattamento e alla conservazione dei dati relativi agli utenti dei servizi.

Il responsabile del trattamento in Giappone ha anche altri stabilimenti in vari Stati membri dell'UE, con diverse attivit:

- il centro dati in Ungheria partecipa solo alla manutenzione tecnica;

- gli uffici commerciali dell'ISP organizzano campagne pubblicitarie generali;

- l'ufficio in Irlanda l'unico stabilimento nell'UE che svolge attivit nel contesto delle quali sono effettivamente trattati dati personali (nonostante il contributo della sede centrale giapponese). Le attivit dell'ufficio irlandese fanno scattare l'applicazione delle norme dellUnione sulla protezione dei dati: i dati personali sono trattati nel contesto delle attivit dell'ufficio irlandese, pertanto tale trattamento soggetto diritto dellUnione sulla protezione dei dati.

La legge applicabile al trattamento effettuato nel contesto delle attivit dell'ufficio irlandese la legge irlandese sulla protezione dei dati, a prescindere che il trattamento abbia luogo in Portogallo, in Italia o in qualsiasi altro Stato membro.

Ci significa, in questa ipotesi, che il centro dati in Ungheria dovrebbe soddisfare la legislazione irlandese in materia di protezione dei dati per il trattamento dei dati personali degli utenti del fornitore di servizi, fatta salva tuttavia l'applicazione della legislazione ungherese a un distinto trattamento di dati personali da parte del centro dati ungherese, in relazione alle attivit proprie – ad esempio trattamento di dati personali concernenti gli impiegati del centro dati.

Per gli uffici commerciali stabiliti in altri Stati membri, se la loro attivit si limita alla gestione di campagne pubblicitarie generali non mirate a utenti e che non prevedono il trattamento di dati personali degli utenti, essi non sono soggetti alle norme dellUnione sulla protezione dei dati. Tuttavia, se decidono di effettuare un trattamento nel contesto delle loro attivit che riguardano i dati personali di persone fisiche nel paese in cui sono stabiliti (come invio di annunci mirati a utenti e possibili utenti futuri per scopi commerciali), dovranno soddisfare la legislazione locale in materia di protezione dei dati.

Se non pu essere accertato un collegamento fra il trattamento di dati e lo stabilimento irlandese (il supporto informatico molto limitato e non vi partecipazione al trattamento di dati personali), altre disposizioni della direttiva potrebbero ancora fare scattare l'applicazione di principi relativi alla protezione dei dati, ad esempio se il responsabile del trattamento ricorre a strumenti nellUE. Questo aspetto esaminato nel paragrafo III.3 sotto.

III.2. Responsabile del trattamento stabilito in un luogo dove si applica la legge dello Stato membro a norma del diritto internazionale pubblico (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) affronta il caso meno comune in cui la legislazione dello Stato membro in materia di protezione dei dati si applica laddove "il () responsabile non stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico".

III.2.a) "() il () responsabile del trattamento non stabilito nel territorio dello Stato membro ()"

La prima condizione dovrebbe essere interpretata nel senso che, per motivi di coerenza nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 1, il responsabile del trattamento non ha nel territorio dello Stato membro uno stabilimento che farebbe scattare l'applicabilit dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (cfr. anche sotto, paragrafo III.3.a). In altre parole, in assenza di uno stabilimento rilevante nell'UE, non si potrebbe individuare alcuna legislazione nazionale sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

III.2.b) "(), ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico ()"

Tuttavia, i criteri esterni discendenti dal diritto internazionale pubblico possono determinare, in situazioni specifiche, l'estensione dell'applicabilit del diritto nazionale sulla protezione dei dati al di fuori dei confini nazionali. Questo pu accadere quando il diritto internazionale pubblico o accordi internazionali stabiliscono la legge applicabile in un'ambasciata o in un consolato, o la legge applicabile ad una nave o ad un aeromobile.

Nei casi in cui il responsabile del trattamento stabilito in uno di questi luoghi specifici, la legge nazionale applicabile alla protezione dei dati sar determinata dal diritto internazionale.

Tuttavia, importante, sottolineare anche che la legge nazionale in materia di protezione dei dati pu non applicarsi a missioni all'estero o a organizzazioni internazionali presenti sul territorio dell'UE nella misura in cui queste godono di uno statuto speciale a norma del diritto internazionale, in generale o in virt di un accordo sulla sede centrale: tale esenzione impedirebbe l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) alla missione o organizzazione internazionale.

Esempio n. 6: ambasciate straniere

L'ambasciata di uno Stato membro dell'UE in Canada soggetta alla legge nazionale sulla protezione dei dati dello Stato membro interessato e non a quella canadese.

L'ambasciata di qualsiasi paese nei Paesi Bassi non soggetta alla legge olandese sulla protezione dei dati perch ogni ambasciata ha uno statuto speciale a norma del diritto internazionale. Una violazione della sicurezza dei dati nel contesto delle attivit di quell'ambasciata non determinerebbe pertanto l'applicazione della legge olandese sulla protezione dei dati e delle conseguenti misure attuative.

Un'organizzazione non governativa con uffici negli Stati membri dell'UE non beneficerebbe, in linea di principio, di un'esenzione simile, a meno che non sia espressamente prevista da un accordo internazionale con il paese ospitante.

III.3. Responsabile del trattamento non stabilito nel territorio comunitario, ma che tratta dati ricorrendo a strumenti situati in uno Stato membro (articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), mira a garantire il diritto alla protezione dei dati personali previsto dalla direttiva anche quando il responsabile del trattamento non stabilito nel territorio dell'UE/del SEE, ma il trattamento dei dati personali ha un chiaro collegamento con detto territorio, come indicato nel considerando 2022.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), stabilisce l'applicabilit della legislazione di uno Stato membro quando "il () responsabile, non stabilito nel territorio della Comunit, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunit europea".

Questa disposizione rilevante soprattutto alla luce dello sviluppo di nuove tecnologie e in particolare di Internet, che facilitano la raccolta e il trattamento di dati personali a distanza e indipendentemente dalla presenza fisica del responsabile del trattamento nel territorio dell'UE/del SEE23.

a) "() responsabile non stabilito nel territorio della Comunit ()"

Questa disposizione diventa rilevante quando il responsabile del trattamento non ha una presenza nel territorio dell'UE/del SEE che possa essere considerata come stabilimento ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva, come analizzato sopra. importante chiarire l'interpretazione dellespressione "non stabilito". Deve essere chiaro che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) si applica solo quando non applicabile l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia quando il responsabile del trattamento non ha nessuno stabilimento che sia rilevante per le attivit in questione nell'UE/nel SEE. Pertanto, il fatto che un responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'UE/del SEE ricorra a strumenti situati nello Stato membro A in cui non ha uno stabilimento non farebbe scattare l'applicabilit del diritto di quello Stato membro, se il responsabile del trattamento ha gi uno stabilimento nello Stato membro B e tratta i dati personali nel contesto delle attivit di detto stabilimento. Sia il trattamento effettuato nello Stato membro A (dove sono usati gli strumenti), sia quello effettuato nello Stato membro B (dove si trova lo stabilimento) saranno soggetti alla legge dello Stato membro B. Questo aspetto stato chiarito dal Gruppo di lavoro nel suo parere sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca24.

D'altro canto, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) si applicher quando il responsabile del trattamento ha uno stabilimento "irrilevante" nell'UE, vale a dire quando il responsabile del trattamento ha stabilimenti nell'UE, ma le sue attivit sono senza rapporto con il trattamento di dati personali. Questi stabilimenti non farebbero scattare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Ci significa che, poich non dovrebbero esistere lacune o incoerenze nell'applicazione delle disposizioni della direttiva, l'applicazione del criterio degli "strumenti" non deve essere impedita dalla presenza di uno stabilimento irrilevante; potrebbe essere impedita dall'esistenza di uno stabilimento solo nella misura in cui detto stabilimento tratti dati personali nel contesto delle medesime attivit.

Un corollario di questa interpretazione che una societ con diverse attivit potrebbe fare scattare l'applicazione sia della lettera a) che della lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 1, se ricorresse a strumenti e avesse stabilimenti in diversi contesti. In altre parole, un responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'UE/del SEE e che usa strumenti nell'UE dovrebbe soddisfare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) anche se avesse uno stabilimento nell'UE, nella misura in cui detto stabilimento tratti dati personali nel contesto di altre attivit. Questo stabilimento farebbe scattare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) per queste attivit specifiche.

Un'opportunit di chiarire meglio il campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e di spiegare cosa si intende per "responsabile non stabilito nel territorio della Comunit" pu essere offerta dalla revisione del quadro giuridico sulla protezione dei dati, conformemente allo spirito della direttiva e alla formulazione del considerando 20.

Il preambolo della direttiva indica chiaramente che l'obiettivo proteggere le persone ed evitare lacune nell'applicazione dei principi. Per questo motivo, il Gruppo di lavoro ritiene che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dovrebbe applicarsi nei casi in cui non vi sia uno stabilimento nell'UE/nel SEE che farebbe scattare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o nei casi in cui il trattamento non effettuato nel contesto delle attivit di detto stabilimento.

b) "() ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro ()"

L'elemento cruciale che determina l'applicabilit di questo articolo e quindi della legislazione di uno Stato membro in materia di protezione dei dati l'uso di strumenti situati nel territorio dello Stato membro.

Il Gruppo di lavoro ha gi chiarito che la nozione di "ricorrere" presuppone due elementi: una qualche forma di attivit del responsabile del trattamento e la chiara intenzione dello stesso di trattare dati personali25. Pertanto, mentre non sempre il ricorso a strumenti nell'UE/nel SEE porta all'applicazione della direttiva, non necessario che il responsabile del trattamento abbia la propriet e la piena disposizione di tali strumenti per il trattamento per rientrare nel campo di applicazione della direttiva.

Va osservato che vi una differenza fra il termine adoperato nella versione inglese dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) "equipment" (strumenti), e i termini adoperati nelle altre versioni linguistiche della medesima disposizione, che sono pi simili alla parola inglese "means" (mezzi). La terminologia usata nelle altre versioni linguistiche dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) coerente anche con la formulazione dell'articolo 2, lettera d), che definisce il responsabile del trattamento come la persona che determina le finalit e gli strumenti del trattamento di dati personali.

Alla luce di queste considerazioni, il Gruppo di lavoro ritiene che il termine "equipment" equivalga a "means" (strumenti)26. Osserva inoltre che, secondo la direttiva, questi potrebbero essere "automatizzati o non automatizzati".

Ne deriva un'interpretazione estensiva del criterio, che quindi include intermediari umani e/o tecnici, ad esempio nelle indagini o inchieste. Di conseguenza, esso si applica alla raccolta di informazioni mediante questionari, come accade, ad esempio, per alcune sperimentazioni farmaceutiche.

Sorge la questione se l'outsourcing di attivit, in particolare da parte di incaricati del trattamento, svolte nel territorio dell'UE/del SEE per conto di responsabili del trattamento stabiliti al di fuori del SEE possa essere considerato alla stregua di "strumenti".

L'interpretazione estensiva summenzionata porta a rispondere in senso positivo, purch non si agisca nel contesto delle attivit di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel SEE – nel qual caso si applicherebbe l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, si dovrebbe tenere conto delle conseguenze, talvolta non auspicabili, di tale interpretazione, come esaminato sotto nel paragrafo III.4: se responsabili del trattamento stabiliti in diversi paesi del mondo fanno trattare i loro dati in uno Stato membro dell'UE, dove sono situati la banca dati e l'incaricato del trattamento, quei responsabili del trattamento dovranno ottemperare alla legislazione in materia di protezione dei dati di quello Stato membro.

necessaria una valutazione caso per caso del modo in cui gli strumenti sono effettivamente usati ai fini della raccolta e del trattamento dei dati personali. Sulla base di questo ragionamento, il Gruppo di lavoro ha riconosciuto la possibilit che la raccolta di dati personali attraverso i computer di utenti, come nel caso di cookie o banner Javascript, determini l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e quindi delle norme dellUnione sulla protezione dei dati ai fornitori di servizi stabiliti in paesi terzi27.

Questa interpretazione della disposizione relativa al "ricorso a strumenti" fa propendere per un vasto campo di applicazione. Tuttavia, come detto sopra, evidenzia anche alcune conseguenze non auspicabili, in quanto implica lapplicabilit del diritto dellUE sulla protezione dei dati anche in casi in cui il collegamento con l'UE limitato (ad esempio un responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'UE che tratta dati di cittadini di paesi terzi residennti nellUE usando solo strumenti nell'UE). Esiste un'ovvia esigenza di maggiore chiarezza e di ulteriori condizioni per l'applicazione di questo criterio, al fine di garantire una maggiore certezza nel futuro quadro giuridico sulla protezione dei dati.

Questo punto sar sviluppato nella parte conclusiva del presente documento. Per fare un altro esempio, non semplice stabilire in che misura i terminali per telecomunicazioni o parti di essi dovrebbero essere considerati come strumenti. Il fatto che lapparecchio sia progettato o usato principalmente per raccogliere o trattare ulteriormente dati personali pu essere considerato come un indicatore al riguardo. Tuttavia, anche il fatto che un responsabile del trattamento raccolga intenzionalmente dati personali, pur in via incidentale, usando alcuni strumenti nell'UE, fa scattare l'applicazione della direttiva.

Esempio n. 7: servizi di localizzazione geografica

Una societ ubicata in Nuova Zelanda usa automobili in tutto il mondo, anche negli Stati membri dell'UE, per raccogliere informazioni sui punti d'accesso Wi-Fi (comprese informazioni sui terminali privati delle persone fisiche) al fine di fornire un servizio di localizzazione geografica ai propri clienti. Tale attivit comporta, in molti casi, il trattamento di dati personali.

L'applicazione della direttiva sulla protezione dei dati sarebbe determinata in due modi:

- in primo luogo, le automobili che raccolgono informazioni Wi-Fi mentre circolano per le strade possono essere considerate strumenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);

- in secondo luogo, per fornire il servizio di localizzazione geografica il responsabile del trattamento user anche il dispositivo mobile della persona fisica (attraverso un software dedicato installato nel dispositivo) come strumento per fornire informazioni reali sull'ubicazione del dispositivo e del suo utente.

Sia la raccolta di informazioni al fine di fornire il servizio, sia la fornitura del servizio di localizzazione geografica in s dovranno ottemperare alle disposizioni della direttiva.

Esempio n. 8: cloud computing

Il cloud computing, quando i dati personali sono trattati e conservati su server sparsi per il mondo, un esempio complesso dell'applicazione delle disposizioni della direttiva. Il luogo esatto in cui i dati sono ubicati non sempre noto e pu cambiare nel tempo, ma non decisivo per individuare la legge applicabile. sufficiente che il responsabile del trattamento effettui il trattamento nel contesto di uno stabilimento nell'UE o che i mezzi rilevanti siano situati sul territorio dell'UE per fare scattare l'applicazione del diritto dellUE, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva.

Il primo passo decisivo sar individuare chi il responsabile del trattamento e quali attivit si svolgono a quale livello. Si possono distinguere due prospettive:

L'utente del servizio di cloud computing un responsabile del trattamento: ad esempio, una societ usa un servizio di agenda on-line per organizzare riunioni con i clienti. Se la societ usa il servizio nel contesto delle attivit del suo stabilimento nell'UE, il diritto dell'UE sar applicabile a questo trattamento di dati per mezzo dell'agenda online sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). La societ dovrebbe far s che il servizio offra adeguate salvaguardie per la protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati personali conservati in luoghi remoti. Dovr anche informare i propri clienti dello scopo e delle condizioni d'uso dei loro dati.

Il fornitore del servizio di cloud computing in alcune circostanze pu anche essere un responsabile del trattamento: ad esempio nel caso in cui fornisce un'agenda on-line in cui i privati possono caricare tutti i loro appuntamenti personali e offre servizi a valore aggiunto come la sincronizzazione degli appuntamenti e dei contatti. Se il fornitore del servizio di cloud computing usa mezzi situati nel territorio dell'UE, sar soggetto al diritto dell'UE sulla protezione dei dati in virt dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Come dimostrato sotto, l'applicazione della direttiva non sarebbe determinata dai mezzi usati a soli fini di transito, ma da strumenti pi specifici, ad esempio se il servizio utilizza strutture di calcolo, gestisce java scripts o installa cookie al fine di memorizzare e recuperare dati personali di utenti. Il fornitore del servizio di cloud computing dovr in tal caso fornire agli utenti le informazioni sul modo in cui i dati sono trattati, conservati, eventualmente visionati da terzi, e garantire misure di sicurezza idonee a proteggere le informazioni.

Esempio n. 9: un responsabile del trattamento pubblica un elenco di pedofili paese per paese

Un responsabile del trattamento stabilito in uno Stato membro dell'UE/del SEE pubblica elenchi di sospetti o pregiudicati per reati contro i minori, paese per paese. Per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali dei soggetti che figurano negli elenchi, la legge applicabile – in base alla quale dovrebbe essere valutata la legittimit di questo trattamento – la legge nazionale sulla protezione dei dati dello Stato membro in cui stabilito il responsabile del trattamento.

irrilevante, ai fini della determinazione della legge sulla protezione dei dati applicabile, se nel trattare i dati a questo fine il responsabile del trattamento usi strumenti in altri Stati membri (come server Internet con diversi nomi di dominio toplevel, fra cui .fr, .it, .pl, ecc.), o se si rivolga direttamente ai cittadini di altri paesi dell'UE (ad esempio pubblicando elenchi specifici per paese di nomi nella lingua di quei paesi).

L'autorit di controllo dello Stato membro dello stabilimento pu in ogni caso essere invitata da altre autorit di controllo a collaborare, agendo su denunce presentate da persone che si trovano in altri Stati membri.

Ovviamente, criteri di collegamento diversi, e quindi leggi diverse, potrebbero trovare applicazione in altri campi giuridici, ad esempio per promuovere un'azione legale per diffamazione a norma del diritto penale o civile. c) "() a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunit europea ()"

L'applicazione della legge nazionale di uno Stato membro dell'UE esclusa quando gli strumenti usati dal responsabile del trattamento e situati nello Stato membro sono impiegati solo per il transito sul territorio dell'Unione, come ad esempio nel caso di reti di telecomunicazione (cavi) o servizi postali che garantiscono solo che le comunicazioni transitino nell'Unione al fine di raggiungere paesi terzi.

Poich questa un'eccezione al criterio degli strumenti, dovrebbe essere soggetta a un'interpretazione restrittiva. Occorre osservare che l'effettiva applicazione di questa eccezione sta diventando sempre meno frequente: nella pratica, un numero sempre maggiore di servizi di telecomunicazione abbinano servizi di mero transito a servizi a valore aggiunto, fra cui ad esempio il filtro degli spam o altre manipolazioni di dati in occasione della trasmissione. La semplice trasmissione via cavo "punto a punto" sta gradualmente scomparendo. Questo dovrebbe essere tenuto a mente in sede di riflessione sulla revisione del quadro giuridico sulla protezione dei dati. d) "() deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro ()" (articolo 4, paragrafo 2)

La direttiva impone al responsabile del trattamento l'obbligo di designare "un rappresentante" nel territorio dello Stato membro la cui legge applicabile in virt del ricorso da parte del responsabile del trattamento a strumenti situati in quello Stato membro per trattare dati personali. Ci vale "fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento".

In quest'ultimo caso, la questione dell'applicabilit nei confronti di un rappresentante solleva aspetti pratici, come dimostrato dall'esperienza degli Stati membri. Questo sarebbe il caso se, ad esempio, l'unico rappresentante del responsabile del trattamento nell'UE uno studio legale. Nelle disposizioni nazionali di attuazione non vi una risposta uniforme alla questione se il rappresentante possa essere considerato responsabile e sanzionato, su base civile o penale, per conto del responsabile del trattamento. La natura del rapporto fra il rappresentante e il responsabile del trattamento decisiva in questa sede. In alcuni Stati membri, il rappresentante sostituisce il responsabile del trattamento, anche in relazione all'applicazione e alle sanzioni, mentre in altri ha un semplice mandato. Alcune leggi nazionali prevedono esplicitamente sanzioni applicabili ai rappresentanti28, mentre in altri Stati membri questa possibilit non prevista29.

A questo proposito, occorre un'armonizzazione a livello europeo con l'obiettivo di dare maggiore efficacia al ruolo del rappresentante. In particolare, gli interessati dovrebbero poter esercitare i loro diritti contro il rappresentante, fatte salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

III.4. Considerazioni sulle conseguenze pratiche dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Un aspetto decisivo dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) riguarda le conseguenze pratiche per il responsabile del trattamento. Anche se ubicato al di fuori dell'UE/del SEE, dovr applicare i principi della direttiva se ricorre a strumenti situati nel territorio dell'E per operazioni di trattamento di dati personali. Si potrebbe discutere se i principi siano applicabili solo alla parte del trattamento che ha luogo nell'UE, o al responsabile del trattamento in quanto tale per tutte le fasi del trattamento, anche quelle che hanno luogo in un paese terzo. Tali questioni rivestono un'importanza particolare in ambienti di rete come il cloud computing o nel contesto di societ multinazionali.

Consideriamo, ad esempio, le implicazioni per i responsabili del trattamento stabiliti in diversi paesi del mondo, che fanno trattare i loro dati in Francia, dove sono situati la banca dati e gli strumenti per il trattamento. Se i diversi responsabili del trattamento ricorrono a infrastrutture in Francia, trova applicazione l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e tutti i responsabili del trattamento dovrebbero rispettare la legislazione francese. Questo pu avere conseguenze non auspicabili in termini di impatto economico e di applicabilit.

Motivi pratici spingerebbero a una mitigazione dell'applicazione dei criteri "strumenti/mezzi", ma questo controbilanciato dal fatto che i principi di protezione dei dati mirano alla tutela di un diritto fondamentale. Limitare i diritti degli individui ad alcune parti del trattamento dei loro dati non sembra ammissibile. N sarebbe accettabile ridurre la portata della protezione alle persone residenti nell'UE, poich il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali goduto indipendentemente dalla cittadinanza o residenza. Di conseguenza, il criterio dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) comporta l'applicabilit dei principi della direttiva al responsabile del trattamento in quanto tale, per tutte le fasi del trattamento, anche quelle che hanno luogo in un paese terzo.

Si dovrebbe appoggiare l'applicazione della direttiva a un responsabile del trattamento per l'intero trattamento nella misura in cui il collegamento con l'UE effettivo e non tenue (ad esempio dovuto all'uso quasi involontario, piuttosto che intenzionale, di strumenti in uno Stato membro).

Ad integrazione dei criteri degli "strumenti/mezzi", un fattore di collegamento pi specifico, che tenga conto delleventuale attivit mirata a persone, potrebbe essere utile in termini di certezza del diritto, come esaminato ulteriormente nelle conclusioni. Tale criterio non nuovo ed stato usato in altri contesti nell'UE30 e nel diritto degli Stati Uniti in materia di protezione dei minori on-line31. Questo anche il caso di alcune leggi nazionali che recepiscono la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico32, che dichiara che i prestatori non stabiliti nel SEE rientrano nel campo di applicazione di queste leggi nazionali quando offrono servizi specificamente mirati per il loro territorio. L'applicazione di un criterio simile per la legislazione in materia di protezione dei dati nell'UE potrebbe essere oggetto di riflessione durante le future discussioni sulla revisione del quadro giuridico sulla protezione dei dati.

Un'altra conseguenza pratica dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) riguarda l'interazione fra questa disposizione e gli articoli 25 e 26 della direttiva. Il fatto che il responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'UE/del SEE ricorra a strumenti nel territorio dell'UE/del SEE – con lobbligo quindi di ottemperare a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva – comporterebbe eventualmente anche applicazione degli articoli 25 e 26. Tuttavia, nella pratica pu essere difficile definire esattamente le implicazioni di siffatto scenario.

Ad esempio, se un responsabile del trattamento X stabilito al di fuori del SEE raccoglie dati personali ricorrendo a strumenti situati nel territorio dell'UE (ad esempio con l'uso di cookie o attraverso un incaricato del trattamento), deve ottemperare alla direttiva per tutte le fasi del trattamento. Vi un certo parallelismo con la situazione in cui un responsabile del trattamento stabilito nel SEE trasferisce dati personali a un incaricato del trattamento al di fuori del SEE: anche in questo caso, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento stabilito al di fuori del SEE saranno vincolati all'osservanza della direttiva. Tuttavia, le modalit di attuazione pratica di questi principi, conformemente ai requisiti di adeguatezza degli articoli 25 e 26 della direttiva, in uno scenario ai sensi dellarticolo 4, paragrafo 1, lettera c) che coinvolga un responsabile del trattamento stabilito al di fuori del SEE, non sono del tutto chiare. Il Gruppo di lavoro ritiene che gli strumenti esistenti che regolano le condizioni per i trasferimenti dovrebbero essere oggetto di ulteriore riflessione per affrontare meglio la situazione.

III.5. Diritto applicabile alle misure di sicurezza (articolo 17, paragrafo 3)

L'articolo 17, paragrafo 3, stabilisce che un contratto o un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento deve garantire anche il rispetto degli obblighi di sicurezza "definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale stabilito l'incaricato del trattamento".

Il motivo alla base di questo principio garantire l'esistenza di requisiti uniformi in uno Stato membro per quanto riguarda le misure di sicurezza e facilitarne l'applicazione. Va osservato, tuttavia, che in una prospettiva europea, i requisiti di sicurezza divergono considerevolmente a seconda degli Stati membri: alcuni prevedono norme molto dettagliate, mentre altri hanno solo copiato la formulazione generale della direttiva.

Laddove le norme nazionali sono generali e la loro formulazione tratta dalla direttiva, questo aspetto non avr conseguenze pratiche. Non sarebbe un problema per un incaricato del trattamento ottemperare agli obblighi pi dettagliati impostigli dal responsabile del trattamento in base alla sua legge nazionale o, in alternativa, per responsabile del trattamento accettare requisiti pi dettagliati definiti dalla legislazione dell'incaricato del trattamento. Solo nel caso in cui norme dettagliate siano diverse o persino in conflitto, l'articolo 17, paragrafo 3, decide a favore della legislazione dell'incaricato del trattamento33. Tuttavia, sembra consigliabile prevedere un'ulteriore armonizzazione degli obblighi di sicurezza nella discussione sulla revisione del quadro giuridico sulla protezione dei dati.

III.6. Competenza e collaborazione delle autorit di controllo (articolo 28, paragrafo 6)

Come detto sopra (cfr. paragrafo II.2.e), l'articolo 28, paragrafo 6, mira a colmare il possibile divario fra la legge applicabile e le competenze di controllo nel settore della protezione dei dati nel mercato interno.

In base a questa disposizione, ciascuna autorit nazionale di controllo competente a controllare l'attuazione della legge sulla protezione dei dati nel territorio dello Stato membro in cui stabilita. Tuttavia, se nel suo territorio fosse applicabile la legge di un altro Stato membro, i poteri attuativi dell'autorit per la protezione dei dati non sarebbero limitati: i criteri della direttiva sulla legge applicabile prevedono la possibilit che l'autorit per la protezione dei dati abbia il potere di controllare e di intervenire in un'operazione di trattamento di dati che abbia luogo sul suo territorio, anche se la legge applicabile quella di un altro Stato membro.

III.6.a) "() ciascuna autorit di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, competente ()"

In base a questa disposizione un'autorit nazionale di controllo sempre competente ad agire nei limiti della propria giurisdizione territoriale, indipendentemente dal fatto che la legge applicabile sia la propria legge nazionale sulla protezione dei dati o quella di un altro Stato membro.

III.6.b) "() per esercitare, nel territorio del suo Stato membro ()"

Inoltre, quando applicabile la legge sulla protezione dei dati di un altro Stato membro, l'autorit di controllo potr esercitare a pieno titolo sul suo territorio tutti i poteri attribuitile dal proprio ordinamento giuridico nazionale, compresi poteri investigativi, poteri di intervento, potere di promuovere azioni giudiziarie, potere di imporre sanzioni.

Laddove sono coinvolte pi autorit per la protezione dei dati, compresa quella del luogo e quelle le cui leggi sono applicabili, essenziale organizzare una cooperazione e che il ruolo di ciascuna autorit per la protezione dei dati sia chiaro. Dovrebbero quindi essere affrontate varie questioni, fra cui in particolare:

- questioni procedurali, come l'individuazione dell'autorit principale e le modalit di cooperazione con le altre autorit per la protezione dei dati;

- la portata delle competenze di ciascuna autorit per la protezione dei dati. In particolare, in che misura l'autorit per la protezione dei dati del luogo esercita i suoi poteri in relazione all'applicazione dei principi materiali e delle sanzioni? Dovrebbe limitare l'uso dei suoi poteri alla verifica dei fatti, pu adottare misure provvisorie di applicazione o persino misure definitive? Pu dare la propria interpretazione delle disposizioni della legge applicabile, o prerogativa dell'autorit per la protezione dei dati dello Stato membro la cui legge applicabile? Va osservato a questo proposito che non tutte le leggi nazionali prevedono la possibilit di imporre sanzioni a tutte le parti interessate34.

Un elevato livello di armonizzazione dei poteri di controllo conferiti alle autorit di controllo a norma dell'articolo 28 della direttiva una condizione essenziale per garantire che si provveda in modo efficace e non discriminatorio a far rispettare a livello transfrontaliero la protezione dei dati. La questione merita ulteriore analisi, e il Gruppo di lavoro fornir orientamenti a questo riguardo in un documento separato.

Esempio n. 10: trattamento transfrontaliero intra-UE di dati personali

Le attivit di trattamento sono effettuate nel Regno Unito, ma nel contesto delle attivit di uno stabilimento del responsabile del trattamento situato in Germania. Tale situazione avr le conseguenze seguenti:

- la legge tedesca sar applicabile al trattamento nel Regno Unito;

- l'autorit per la protezione dei dati del Regno Unito deve avere il potere di ispezionare i locali nel Regno Unito e di fare accertamenti, che dovranno essere trasmessi all'autorit per la protezione dei dati tedesca;

- l'autorit per la protezione dei dati tedesca dovrebbe potere imporre una sanzione al responsabile del trattamento stabilito in Germania sulla base degli accertamenti dell'autorit per la protezione dei dati del Regno Unito.

Come elemento addizionale, se lo stabilimento nel Regno Unito un incaricato del trattamento, gli aspetti di sicurezza del trattamento sono soggetti ai requisiti della legge sulla protezione dei dati del Regno Unito. Sorge quindi la questione di unapplicazione adeguata dei requisiti di quella legge.

III.6.c) "() collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti ()"

Le autorit di controllo hanno l'obbligo di collaborare ("collaborano"), ma nel contempo tale obbligo limitato alla misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. Pertanto, le richieste di collaborazione dovrebbero riguardare l'esercizio delle loro competenze e riguardare di solito casi con rilevanza transfrontaliera.

La disposizione si riferisce, in particolare, allo scambio di "ogni informazione utile" che potrebbe riguardare ad esempio informazioni sulle disposizioni pertinenti e sugli strumenti giuridici applicabili al caso specifico. Tuttavia, la collaborazione dovrebbe svolgersi a diversi livelli: trattazione di denunce transfrontaliere, raccolta di prove per altre autorit per la protezione dei dati, o imposizione di sanzioni.

La questione ancora pi delicata in un contesto internazionale, dove i responsabili del trattamento operano a livello globale, e necessita di miglioramenti in termini di cooperazione ai fini dell'applicazione. Iniziative come la "Global Privacy Enforcement Network (GPEN)", che coinvolgono le autorit per la protezione dei dati di vari continenti, sono un'azione necessaria e ben accetta in questa prospettiva.

Esempio n. 11: social network con sede centrale in un paese terzo e uno stabilimento nell'UE

Una piattaforma di social network ha la sede centrale in un paese terzo e uno stabilimento in uno Stato membro. Lo stabilimento definisce e attua le politiche relative al trattamento dei dati personali delle persone residenti dell'UE. La rete di social network si rivolge attivamente ai residenti di tutti gli Stati membri dell'UE che costituiscono un'importante quota di clienti e introiti. Installa anche cookie sui computer degli utenti dell'UE.

In questo caso, la legge applicabile sar, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la legge sulla protezione dei dati dello Stato membro dell'UE in cui stabilita l'azienda.

La questione se la rete di social network ricorre a strumenti situati nel territorio di altri Stati membri irrilevante, dato che l'intero trattamento effettuato nel contesto delle attivit dell'unico stabilimento e la direttiva esclude l'applicazione cumulativa della lettera a) e della lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 1.

Tuttavia, l'autorit di controllo dello Stato membro in cui stabilita la rete di social network nell'UE – a norma dell'articolo 28, paragrafo 6 – avr l'obbligo di collaborare con altre autorit di controllo per trattare, ad esempio, richieste o denunce provenienti dai residenti di altri paesi dell'UE.

Esempio n. 12: piattaforma europea di assistenza sanitaria on-line

Viene creata una piattaforma a livello europeo per facilitare il trattamento transfrontaliero di dati clinici. La piattaforma consente lo scambio di serie sintetiche di dati sui pazienti, di cartelle cliniche e di prescrizioni per facilitare la prestazione di servizi sanitari in caso di viaggi all'estero.

Poich la piattaforma facilita lo scambio di informazioni, in ciascuno Stato membro ci saranno ancora uno o pi stabilimenti nel contesto delle cui attivit sono trattati i dati dei pazienti. Ad esempio, se una persona residente in Bulgaria si reca in Portogallo e ha bisogno di una terapia urgente, la sua cartella sar trattata attraverso la piattaforma dai servizi sanitari portoghesi a norma della legge portoghese sulla protezione dei dati. Se il paziente desidera chiedere un risarcimento una volta tornato in Bulgaria in relazione al trattamento dei suoi dati da parte del responsabile del trattamento portoghese, presenterebbe dapprima la sua richiesta all'autorit per la protezione dei dati bulgara, la quale collaborer quindi con l'autorit per la protezione dei dati portoghese per accertare i fatti e verificare se vi sia stata violazione a norma della legge portoghese.

Se la Commissione europea interviene nel funzionamento della piattaforma organizzando flussi di dati personali e garantendo la sicurezza del sistema, si potrebbe anche ritenere che stia procedendo al trattamento di dati personali, il che comporterebbe l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001. In questo esempio, se il cittadino bulgaro denunciasse una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati medici, l'autorit per la protezione dei dati bulgara collaborerebbe con il GEPD per individuare le condizioni e le conseguenze della violazione.

 

IV. Conclusioni

Il presente parere mira a chiarire il campo di applicazione della direttiva 95/46/CE, in particolare dellarticolo 4. Tuttavia, evidenzia anche alcuni settori suscettibili di ulteriori miglioramenti. Di seguito sono riassunte le principali conclusioni su questi due aspetti.

IV.1. Chiarire le disposizioni vigenti

Determinare l'applicabilit del diritto dell'UE al trattamento dei dati personali serve a chiarire la portata delle norme dellUnione sulla tutela dei dati sia nell'UE/nel SEE sia in un contesto internazionale pi ampio. Una chiara comprensione del diritto applicabile contribuir a garantire non solo la certezza del diritto per i responsabili del trattamento ma anche l'esistenza di un quadro normativo preciso per le persone fisiche e le altre parti interessate. Inoltre, una corretta comprensione delle disposizioni legislative applicabili dovrebbe assicurare l'assenza di lacune o di elusioni nell'elevato livello di protezione dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46.

La disposizione chiave sul diritto applicabile l'articolo 4, che stabilisce quali leggi nazionali sulla protezione dei dati adottate in attuazione della direttiva si applicano al trattamento dei dati personali.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro deve applicare la propria legge nazionale sulla protezione dei dati quando il trattamento effettuato nel contesto di uno stabilimento del responsabile del trattamento situato nel territorio dello Stato membro. Per stabilire se uno stabilimento rilevante ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, determinante sapere se l'organizzazione in questione procede all'esercizio effettivo e reale di attivit. Inoltre, il riferimento a "uno" stabilimento significa che la presenza di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio di uno Stato membro determina l'applicabilit della legge di quello Stato membro, e che la presenza di altri stabilimenti di quel responsabile del trattamento nel territorio di altri Stati membri determina l'applicabilit delle leggi di tali Stati membri.

La nozione di "contesto delle attivit" – e non di ubicazione dei dati – un fattore decisivo per determinare il campo di applicazione della legge applicabile. La nozione di "contesto delle attivit" implica che la legge applicabile non quella dello Stato membro in cui stabilito il responsabile del trattamento, ma quella dello Stato membro in cui uno stabilimento del responsabile del trattamento svolge attivit correlate al trattamento di dati personali. In questo contesto, cruciale il livello di partecipazione di ciascuno stabilimento alle attivit nel cui contesto sono trattati i dati personali. Si dovrebbe tenere conto, inoltre, della natura delle attivit degli stabilimenti e della necessit di garantire un'effettiva protezione dei diritti delle persone. Nell'analisi di questi criteri dovrebbe essere seguito un approccio funzionale: pi che lindicazione teorica della legge applicabile effettuata dalle parti, dovrebbero essere decisivi il loro comportamento pratico e la loro interazione.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) affronta il caso meno comune in cui la legge sulla protezione dei dati di uno Stato membro si applica laddove "il responsabile non stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico". I criteri esterni discendenti dal diritto internazionale pubblico determineranno, in situazioni specifiche, l'estensione dell'applicazione del diritto nazionale sulla protezione dei dati al di fuori dei confini nazionali, come ad esempio nel caso di ambasciate o navi.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) mira a garantire il diritto alla protezione dei dati personali previsto dalla direttiva anche quando il responsabile del trattamento non stabilito nel territorio dell'UE/del SEE, ma il trattamento collegato in qualche modo con l'UE/il SEE. Per garantire la coerenza nell'ambito dell'articolo 4 ed evitare lacune nell'applicazione del diritto sulla protezione dei dati, il Gruppo di lavoro ritiene che l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) non dovrebbe essere impedita dalla presenza di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dellUE quando non si tratta di uno stabilimento rilevante ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Al contrario, la disposizione relativa al "ricorso a strumenti" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) dovrebbe applicarsi nei casi in cui non vi uno stabilimento nell'UE/nel SEE che farebbe scattare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o nei casi in cui il trattamento non effettuato nel contesto delle attivit di detto stabilimento.

L'elemento cruciale che determina l'applicabilit dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e quindi della legge sulla protezione dei dati di uno Stato membro l'uso di strumenti situati nel territorio di quello Stato membro. La nozione di "ricorrere" presuppone due elementi: una qualche forma di attivit esercitata dal responsabile del trattamento e la chiara intenzione dello stesso di trattare dati personali. Pertanto, mentre non sempre il ricorso a strumenti nell'UE/nel SEE porta all'applicazione della direttiva, non necessario che il responsabile del trattamento abbia la propriet o la piena disposizione di tali strumenti perch il trattamento rientri nel campo di applicazione della direttiva.

Per quanto riguarda la nozione di equipment, il fatto che in altre lingue dell'UE sia stata espressa con il termine means porterebbe ad interpretare in maniera estensiva i criteri, a favore di un vasto campo di applicazione. In alcuni casi tale interpretazione pu comportare l'applicabilit del diritto dellUE sulla protezione dei dati a un trattamento che non presenta un collegamento reale con l'UE/il SEE. In ogni caso, il trattamento di dati personali da parte di un responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'UE/del SEE, attraverso strumenti nell'UE/nel SEE, implica l'applicazione della direttiva a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), il che significa che saranno applicabili anche tutte le altre disposizioni pertinenti della direttiva.

L'applicazione della legge nazionale di uno Stato membro dell'UE esclusa quando gli strumenti usati dal responsabile del trattamento e situati nello Stato membro sono impiegati solo per il transito sul territorio dell'Unione, come ad esempio nel caso di reti di telecomunicazione (cavi) o servizi postali che garantiscono solo che le comunicazioni transitino nell'Unione al fine di raggiungere paesi terzi.

L'articolo 4, paragrafo 2, impone al responsabile del trattamento l'obbligo di designare un rappresentante nel territorio dello Stato membro la cui legge applicabile in virt del ricorso da parte del responsabile del trattamento a strumenti situati in quello Stato membro per trattare dati personali. In quest'ultimo caso, l'applicabilit nei confronti del rappresentante pu essere problematica.

L'articolo 17, paragrafo 3, stabilisce che un contratto o un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento deve garantire anche il rispetto da parte dell'incaricato del trattamento degli obblighi di sicurezza "definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale stabilito l'incaricato del trattamento". Il motivo alla base di questi principi garantire l'esistenza di requisiti uniformi in uno Stato membro per quanto riguarda le misure di sicurezza e facilitarne l'applicazione. L'articolo 28, paragrafo 6, mira a colmare il possibile divario fra la legge applicabile e le competenze di controllo nel settore della protezione dei dati nel mercato interno, disponendo che ciascuna autorit per la protezione dei dati dovrebbe potere esercitare i propri poteri per controllare ed intervenire in un'operazione di trattamento che abbia luogo sul suo territorio, anche se la legge applicabile quella di un altro Stato membro.

IV.2. Migliorare le disposizioni vigenti

Nellelaborare le indicazioni e gli esempi illustrati sopra, che dovrebbero contribuire a promuovere la certezza giuridica e la protezione dei diritti delle persone in sede di determinazione del diritto applicabile al trattamento di dati personali, sono state individuate alcune lacune.

Nell'ambito della revisione del quadro giuridico generale sulla protezione dei dati sarebbe utile chiarire la formulazione della direttiva e la coerenza fra le diverse parti dell'articolo 4. Il Gruppo di lavoro ha individuato la necessit di siffatti chiarimenti in diversi settori.

a. necessario risolvere le incoerenze nella formulazione usata nelle lettere a) e c) dell'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda lo "stabilimento", e la nozione del responsabile del trattamento "non stabilito" nell'UE. Per essere coerente con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che usa il criterio dello "stabilimento", l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) dovrebbe applicarsi a tutti i casi in cui non vi uno stabilimento nell'UE che farebbe scattare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o in cui il trattamento non effettuato nel contesto delle attivit di detto stabilimento.

b. Sarebbero utili alcuni chiarimenti anche per quanto riguarda la nozione di "contesto delle attivit" dello stabilimento. Il Gruppo di lavoro ha sottolineato la necessit di valutare il livello di partecipazione di ciascuno stabilimento in relazione alle attivit nel cui contesto sono trattati i dati personali, ossia verificare "chi sta facendo cosa" in quale stabilimento. Questo criterio interpretato tenendo conto dei lavori preparatori della direttiva e dell'obiettivo fissato allepoca per mantenere un approccio distributivo delle leggi nazionali applicabili ai diversi stabilimenti del responsabile del trattamento nell'UE. Il Gruppo di lavoro ritiene che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) nella sua attuale formulazione consenta una soluzione realizzabile, ma talvolta complessa, che sembra andare a favore di un approccio pi centralizzato e armonizzato.

c. Il cambiamento previsto per semplificare le norme che determinano il diritto applicabile consisterebbe in un ritorno al principio del paese di origine: tutti gli stabilimenti di un responsabile del trattamento nell'UE applicherebbero in tal caso la stessa legge, indipendentemente dal territorio in cui sono ubicati. In questa prospettiva, l'ubicazione dello stabilimento principale del responsabile del trattamento sarebbe il primo criterio da applicare. Il fatto che esistano diversi stabilimenti nell'UE non determinerebbe un'applicazione distribuita delle leggi nazionali.

d. Tuttavia, ci sarebbe accettabile solo se non vi sono differenze sostanziali fra le leggi degli Stati membri. Un'applicazione efficace del principio del paese di origine comporterebbe altrimenti una scelta opportunistica (forum shopping) a favore degli Stati membri la cui legge considerata pi permissiva nei confronti dei responsabili del trattamento. Questo ovviamente potrebbe danneggiare gli interessati.

La certezza giuridica per i responsabili del trattamento e per gli interessati sarebbe garantita solo se si raggiunge un'armonizzazione globale delle legislazioni nazionali, compresa l'armonizzazione degli obblighi di sicurezza. Il Gruppo di lavoro pertanto favorevole ad una forte armonizzazione dei principi di protezione dei dati come condizione per un possibile spostamento verso il principio del paese di origine.

e. Dovrebbero applicarsi ulteriori criteri quando il responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell'UE, al fine di garantire un collegamento sufficiente con il territorio dell'UE ed evitare che il territorio dell'UE sia usato per svolgere attivit illecite di trattamento dei dati da parte di responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi. Possono essere elaborati, a questo proposito, i due criteri che seguono:

- Lattivit mirata a persone, o "approccio orientato al servizio": questo comporterebbe l'introduzione di un criterio che determina l'applicazione del diritto dellUE sulla protezione dei dati quando l'attivit che implica il trattamento di dati personali mirata a persone nell'UE. Dovrebbe trattarsi di un'ingente attivit mirata, basata sull'effettivo collegamento fra la persona e uno specifico paese dell'UE o che tenga conto di tale collegamento. Gli esempi che seguono illustrano in cosa potrebbe consistere lattivit mirata: la raccolta da parte di un responsabile del trattamento di dati personali nel contesto di servizi esplicitamente accessibili o mirati a persone residenti nell'UE, attraverso la presentazione di informazioni nelle lingue dell'UE; la fornitura di servizi o prodotti nei paesi dell'UE; il fatto che l'accessibilit di un servizio sia subordinata all'uso di una carta di credito dell'UE; l'invio di pubblicit nella lingua dell'utente o per prodotti e servizi disponibili nell'UE. Il Gruppo di lavoro osserva che questo criterio gi usato nel settore della tutela dei consumatori: la sua applicazione nel contesto della protezione dei dati favorirebbe una maggiore certezza giuridica per i responsabili del trattamento perch dovrebbero applicare lo stesso criterio per attivit che spesso fanno scattare l'applicazione sia delle norme di tutela dei consumatori sia di quelle per la protezione dei dati.

- L'applicazione del criterio degli strumenti/mezzi: questo criterio ha mostrato di avere conseguenze indesiderate, fra cui una possibile applicazione universale del diritto dell'UE. Tuttavia, vi l'esigenza di evitare situazioni in cui un divario giuridico consentirebbe di usare l'UE come rifugio di dati, ad esempio quando un'attivit di trattamento pone questioni etiche inammissibili. Il criterio degli strumenti/mezzi potrebbe quindi essere mantenuto, nella prospettiva dei diritti fondamentali, e usato in forma residua. Si applicherebbe allora soltanto come terza possibilit, laddove le altre due non si applicano: affronterebbe casi limite (dati su interessati che non risiedono nell'UE, responsabili del trattamento che non hanno collegamenti con l'UE) laddove vi un'infrastruttura rilevante nell'UE, collegata al trattamento di informazioni. In quest'ultimo caso, si potrebbe prevedere l'applicazione soltanto di alcuni principi di protezione dei dati – come la legittimit o le misure di sicurezza. Questo approccio, che ovviamente dovrebbe essere oggetto di ulteriori sviluppi e miglioramenti, risolverebbe probabilmente la maggior parte dei problemi relativi all'attuale articolo 4, paragrafo 1, lettera c.

f. Come ultima raccomandazione, il Gruppo di lavoro chiede una maggiore armonizzazione dell'obbligo dei responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi di designare un rappresentante nell'UE, al fine di dare maggiore efficacia al ruolo del rappresentante. In particolare, dovrebbe essere chiarita la misura in cui gli interessati dovrebbero poter esercitare effettivamente i loro diritti nei confronti del rappresentante.

Fatto a Bruxelles, 16 dicembre 2010

Per il Gruppo di lavoro,

Il Presidente

Jacob KOHNSTAMM

 

 

ALLEGATO

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Il responsabile del trattamento stabilito in un luogo in cui applicabile la legge nazionale dello Stato membro a norma del diritto internazionale pubblico? ( III.2)

applicabile la legge nazionale dello Stato membro.

Iniziare con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

S

Passare all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

No

S

Il trattamento effettuato nel contesto delle attivit di detto stabilimento (o di un altro stabilimento nel medesimo Stato membro)? ( III.1.b)

applicabile la legge nazionale dello Stato membro.

Il trattamento effettuato nel contesto delle attivit di uno stabilimento nel territorio di un altro Stato membro? (III.1.b)

applicabile la legge nazionale dell'altro Stato membro.

S

No

S

Il responsabile del trattamento ha uno o pi stabilimenti in uno o pi Stati membri? ( III.1)

No

Passare all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Passare all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

No

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Il responsabile del trattamento ricorre a strumenti automatizzati o non automatizzati situati in uno Stato membro? ( III.3.b)

Iniziare con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Questi strumenti sono utilizzati ai soli fini di transito? ( III.3.c)

S

La legge nazionale dello Stato membro non applicabile.

No

La legge nazionale dello Stato membro non applicabile.

applicabile la legge nazionale dello Stato membro.

S

No

 

NOTE                                               

1 La direttiva 95/46/CE si applica anche ai paesi EFTA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) nell'ambito dell'accordo SEE (cfr. decisione n. 83/1999 del comitato misto SEE, del 25 giugno 1999, che modifica il protocollo n. 37 e l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE - GU L 296/41 del 23.11.2000).

2 Prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE), maggio 2003, pag. 17, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/lawreport/report_en.htm

3 Comparative study on different approaches to new privacy challenges, in particular in the light of technological developments (Studio comparativo dei diversi approcci alle nuove sfide della privacy, in particolare alla luce degli sviluppi tecnologici), gennaio 2010, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/studies/index_en.htm.

4 COM (2010) 609 definitivo del 4.11.2010.

5 Parere 4/2007 sul concetto di dati personali (WP 136); Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento" (WP 169). Tutti i pareri sono disponibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

6 In particolare, documento di lavoro sulla determinazione dell'applicazione internazionale della normativa comunitaria in materia di tutela dei dati al trattamento dei dati personali su Internet da parte di siti Web non stabiliti nell'UE (WP 56); parere 10/2006 sul trattamento dei dati personali da parte della Societ per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (SWIFT) (WP 128), e parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca (WP 148).

7 Sebbene la direttiva contenga disposizioni sulla responsabilit (articolo 23) e sulle sanzioni (articolo 24), i principi generali del diritto civile e penale, in teoria, rimangono impregiudicati, come indicato nel considerando 21 della direttiva. Tali principi sarebbero disattesi solo nella misura del necessario per prevedere sanzioni in caso di violazione dei principi di protezione dei dati. Nella pratica, l'attuazione della direttiva a livello nazionale ha portato a diversi scenari, compresa la previsione o meno di sanzioni penali. Per citare un altro esempio, sebbene la direttiva contenga disposizioni sulla necessit di ottenere il consenso – cfr. articolo 2, lettera h), articolo 7, lettera a) e articolo 8, paragrafo 2, lettera a) – o sulla rilevanza degli obblighi contrattuali – cfr. articolo 7, lettera b) –, essa non ha alcun rapporto con il diritto dei contratti (ad esempio condizioni per la stipulazione di un contratto, diritto applicabile) o con altri aspetti del diritto civile che esulano dal suo campo di applicazione.

8 COM (1990) 314 - 2 del 18.7.1990, proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali.

9 COM (1992) 422 definitivo del 15.10.1992.

10 Cfr. parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento" (WP 169).

11 Come spiegato nel paragrafo III.2.b infra, la nozione di equipment (strumenti) stata espressa in altre lingue dell'UE con means (mezzi). Ci depone a favore di un'interpretazione estensiva della nozione di strumenti e spiega il motivo per cui nel presente documento sono usate entrambe le nozioni.

12 Cfr., nello stesso senso, la direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Un ulteriore fattore rilevante l'ubicazione dell'incaricato del trattamento per quanto riguarda il diritto applicabile alle misure di sicurezza (articolo 17). Tuttavia, questo criterio non decisivo in s e deve essere applicato in relazione al criterio principale dello stabilimento del responsabile del trattamento.

13 Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

14 Regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

15 Europol: decisione del Consiglio 2009/371/GAI (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37); Eurojust: decisione del Consiglio 2002/187/GAI (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1), modificata dalla decisione del Consiglio 2009/426/GAI (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

16 Tranne per le misure di sicurezza, che dipenderanno dall'ubicazione di un eventuale incaricato del trattamento, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva.

17 Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento" (WP 169). filiale dotata di personalit giuridica, non il fattore determinante a questo riguardo" (considerando 19).

18 Sentenza del 4 luglio 1985, Bergholz, (causa 168/84, Racc. 1985 pag. 2251, punto 14) e sentenza del 7 maggio 1998, Lease Plan Luxembourg / Stato belga (C-390/96, Racc. 1998 pag. I-2553).

19 La possibilit che vadano considerati in altro modo, ad esempio come "strumenti", sar discussa pi avanti nel testo.

20 Cfr., ad esempio, il parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del

trattamento" (WP 169).

21 Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE, l'incaricato del trattamento vincolato agli obblighi definiti dalla legge dello Stato membro nel quale stabilito in relazione alle misure di sicurezza. In casi di conflitto fra gli obblighi di sicurezza sostanziali definiti dalla legge dell'incaricato del trattamento e la legge del responsabile del trattamento, prevale la lex loci (legge dell'incaricato del trattamento). Pur restando la responsabilit finale a carico del responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento deve dimostrare di avere preso tutte le misure necessarie previste dal suo contratto con il responsabile del trattamento e adempiuto agli obblighi di sicurezza definiti dalla legge dello Stato membro in cui stabilito (cfr. per maggiori dettagli il paragrafo III.5).

22 Considerando 20: "considerando che la tutela delle persone prevista dalla presente direttiva non deve essere impedita dal fatto che il responsabile del trattamento sia stabilito in un paese terzo; che, in tal caso, opportuno che i trattamenti effettuati siano disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale sono ubicati i mezzi utilizzati per il trattamento in oggetto e che siano prese le garanzie necessarie per consentire l'effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente direttiva".

23 Cfr. il documento del Gruppo di lavoro sulla determinazione dell'applicazione internazionale della normativa comunitaria in materia di tutela dei dati al trattamento dei dati personali su Internet da parte di siti Web non stabiliti nell'UE (WP 56).

24 Parere 1/2008 del Gruppo di lavoro Aricolo 29 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca (WP 148).

25 WP 56, op. cit.

26 Occorre ricordare inoltre che anche il testo in lingua inglese della direttiva nelle versioni precedenti (ad esempio nella proposta modificata del 1992 - COM (92) 422 definitivo) usava il termine "means", anche se questo stato sostituito nel corso dei negoziati, in una fase abbastanza avanzata, con il termine "equipment", come pu essere visto nel testo della posizione comune del marzo 1995.

27 WP 56, op. cit., pag. 10.

28 Legge belga sulla protezione dei dati dell'8 dicembre 1992, GU del 18 marzo 1993; legge olandese del 6 luglio 2000 relativa alla protezione dei dati personali, Bollettino delle leggi, Ordinanze e decreti (Staatsblad) n. 302 del 20 luglio 2000. Cfr. anche la normativa greca (articolo 3, paragrafo 3.b in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, della legge 2472/1997).

29 La legge francese 78/17 del 6 gennaio 1978, ad esempio, non prevede questo tipo di sanzioni contro i rappresentanti.

30 Cfr. articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1), e per questa interpretazione cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak, 18 maggio 2010, nella causa C- 144/09, Hotel Alpenhof .

31 L'applicazione della legge COPPA pu infatti essere determinata o dall'ubicazione di un pubblicatore negli USA o dal fatto che i minori statunitensi siano l'obiettivo del sito web; siti web esteri e servizi online devono soddisfare la COPPA se sono diretti a o consapevolmente raccolgono o diffondono informazioni personali su minori negli Stati Uniti. Cfr. 16 CFR 312.2, disponibile all'indirizzo http://www.ftc.gov/os/1999/10/64fr59888.pdf, pag. 59912.

32 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

33 Questo dovrebbe evitare che la nomina di un incaricato del trattamento in un altro paese con obblighi pi tenui sia considerata come violazione degli obblighi del responsabile del trattamento.

34 La legge greca, ad esempio, prevede sanzioni solo per i responsabili del trattamento e i loro rappresentanti, ma non per gli incaricati del trattamento.