Parere 1/2009 - WP159
sulle proposte recanti modifica della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
adottato il 10 febbraio 2009
INDICE
1. Contesto2. Notifica delle violazioni dei dati personali 2.1. Osservazioni2.2. Esenzioni dalla notifica3. Dati sul traffico3.1. Trattamento dei dati sul traffico a fini di sicurezza4. Indirizzi IP5. Informazioni alle autorit garanti dellaprotezione dei dati6. Comunicazioni indesiderate7. Impostazioni del programma di navigazione8. Azioni giudiziarie presentate da personefisiche o giuridiche9. Altre questioni 10. Conclusioni
IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONECON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
istituito dalla direttiva 95/46/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 19951,
visti larticolo 29 e larticolo 30,paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della succitata direttiva e larticolo15, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 12 giugno 2002,
visto larticolo 255 del trattato CE e ilregolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio2001, relativo allaccesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo,del Consiglio e della Commissione,
visto il proprio regolamento interno,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE DOCUMENTO:
1. CONTESTO
Il 13 novembre 2007, la Commissione haadottato una proposta di direttiva (la proposta) recante modifica delladirettiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e allecomunicazioni elettroniche) relativa al trattamento dei dati personali e allatutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e delladirettiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Il 24 settembre 2008, il Parlamentoeuropeo adottava emendamenti alla proposta in prima lettura (emendamenti delParlamento), commentati il 6 novembre 2008 dalla Commissione europea neldocumento COM(2008)723 def. (commenti della Commissione).
Successivamente, il 27 novembre 2008, unaccordo politico veniva raggiunto in seno al Consiglio dellUnione europea(accordo del Consiglio).
Il gruppo dellarticolo 29 intendeesprimere un parere sugli emendamenti del Parlamento, sui commenti dellaCommissione e sullaccordo del Consiglio.
Il gruppo ricorda i due pareri giadottati sulla revisione del quadro normativo per le reti e i servizi dicomunicazione elettronica (parere 8/2006 del 26 settembre 20062 eparere 2/2008 del 15 maggio 20083).
Per quanto si compiaccia che siano stateprese in considerazione alcune raccomandazioni precedentemente espresse, ilgruppo desidera sottolineare alcune preoccupazioni di base in merito allequestioni sorte dopo la prima lettura al Parlamento europeo e al Consiglio; atal fine, il gruppo non intende ripetere tutti i punti sollevati nei precedentipareri, che rimangono a tuttoggi validi.
2. NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI
2.1. Osservazioni
Il gruppo sostiene in pieno la propostadi rendere pi vincolante larticolo 4 della direttiva relativa alla vitaprivata e alle comunicazioni elettroniche ponendo lobbligo per i fornitori diservizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di notificare leviolazioni della sicurezza. Le notifiche a tal fine possono rivelarsi unprezioso strumento affinch le autorit garanti della protezione dei datipossano vegliare con maggiore incisivit ed efficacia al rispetto dellobbligoincombente ai fornitori di servizi di adottare provvedimenti adeguati a tuteladella sicurezza.
In termini generali, il gruppo raccomandadi affrontare il problema della notifica delle violazioni di sicurezza dei datipersonali secondo il seguente approccio:
- la competente autorit nazionale diregolamentazione viene informata ogni qualvolta sussista il rischio di effettinegativi4 per la vita privata e la protezione dei dati personali;
- capitale che i fornitori di serviziinformino immediatamente gli utenti interessati ogni qualvolta si verifichinoviolazioni della sicurezza in grado di produrre effetti negativi5 sullavita privata e sui dati a carattere personale, indipendentemente dallapossibilit per la competente autorit nazionale di regolamentazione didivulgare informazioni in merito alla violazione o di obbligare il fornitore diservizi ad agire in tal senso;
- opportuno che ciascun fornitore diservizi conservi registrazioni6 di tutte le violazioni di datipersonali.
Il gruppo constata inoltre che le tre proposte(del Parlamento, della Commissione e del Consiglio) affrontano il problemadella violazione della sicurezza e dei dati personali secondo tre approccisostanzialmente diversi, soprattutto sotto i seguenti aspetti:
- la portata dellobbligo (estesa aiservizi della societ dellinformazione secondo gli emendamenti del Parlamento,limitata ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili alpubblico secondo il Consiglio e la Commissione); il gruppo decisamentefavorevole ad estendere la portata dellobbligo ai servizi della societdellinformazione;
- lorganismo cui spetta decidere inmerito alla notifica agli interessati (lautorit compente per il Parlamento ela Commissione, il fornitore di servizi per il Consiglio);
- la tipologia di violazioni danotificare (tutte le violazioni secondo la proposta del Parlamento e i commentidella Commissione, solo le violazioni gravi secondo laccordo del Consiglio);
- le persone cui notificare la violazione(abbonati o individui per il Parlamento e la Commissione, solo gli abbonati peril Consiglio).
Portata della notifica: servizi della societdellinformazione
Il gruppo esprime deciso sostegno agliemendamenti 187/rev e 184 adottati dal Parlamento. necessario estenderelobbligo di notifica delle violazioni dei dati personali ai servizi dellasociet dellinformazione considerato il ruolo sempre pi centrale che essirivestono nella vita dei cittadini europei eddella mole crescente di dati personali elaborati dai suddetti servizi. Leoperazioni online quali laccesso ai servizi di e-banking, le cartelle clinichedel settore privato e gli acquisti via internet non sono che qualche esempiodei servizi esposti a violazioni dei dati personali in grado di occasionareserie ripercussioni per un numero elevato di cittadini europei. Un obbligo dinotifica imposto unicamente ai servizi di comunicazione elettronica accessibilial pubblico produrrebbe effetti limitati ad un numero molto esiguo diinteressati rendendo pertanto la notifica della violazione dei dati personaliuno strumento molto meno incisivo al fine di tutelare le persone contro rischiquali il furto di identit, la perdita finanziaria o le mancate opportuniteconomiche o occupazionali.
Il gruppo esprime pertanto profondorammarico che la proposta non sia stata accolta dalla Commissione e dalConsiglio e ricorda che alcune disposizioni della direttiva relativa alla vitaprivata e alle comunicazioni elettroniche trovano gi applicazione al di ldellambito ristretto dei servizi di comunicazione elettronica7.
Responsabilit e criteri dellanotifica
La responsabilit di valutare i rischiconnessi alle violazioni dei dati personali dovrebbe incombere ai fornitori diservizi interessati, essendo questi nella migliore posizione per stabilire quantoprima se, in base alle regole di valutazione stabilite dalle autorit, occorreinformare le persone interessate. Indipendentemente dallobbligo dinotificare alla competente autorit nazionale di regolamentazione tutte leviolazioni in cui sussiste il rischio di effetti negativi, i fornitori diservizi dovrebbero stabilire se necessaria una notifica agli abbonati o asingoli individui. Onde garantire che vengano diffuse al pubblico informazioniaccurate e pertinenti, le competenti autorit nazionali di regolamentazionepossono decidere, ogni qualvolta lo ritengano necessario, di rendere pubblicala violazione e costringere il fornitore di servizi a divulgare informazionisulla violazione.
Dal momento che sar il fornitore diservizi ad effettuare la notifica, essenziale che la direttiva contemplimeccanismi a garanzia che le violazioni non vengano occultate, che la valutazione della violazioniavvenga in modo corretto e che le persone interessate ricevano una notifica neicasi previsti.
Questa possibile estensione oltrelambito ristretto dei servizi di comunicazione elettronica accessibili alpubblico anche prevista in altre circostanze, dal momento che la Commissioneha proposto di estendere il campo dapplicazione dellarticolo 5, paragrafo 3,ai casi in cui i cookies e lo spyware vengono forniti tramite supporti qualiCD-ROM o chiavi USB, che non sono servizi di comunicazione elettronicaaccessibili al pubblico.
Ricevendo notifiche in un numeroelevato di casi, le autorit saranno nella posizione di supervisionare ilprocesso di notifica alle persone interessate da parte dei fornitori diservizi. Occorre armonizzare il formato dellanotifica a livello europeo definendo inoltre criteri chiari e obiettivi cheaiutino a valutare le conseguenze degli effetti negativi indotti dallaviolazione. La competente autorit nazionale di regolamentazione dovrebbeinoltre controllare se il fornitore di servizi ha effettuato correttamente lavalutazione della violazione e ha eventualmente adottato misure adeguate afronte della violazione dei dati personali. Infine, per evitareloccultamento delle violazioni, fondamentale che la direttiva investa lacompetente autorit nazionale di regolamentazione del potere di comminaresanzioni pecuniarie8nei casi in cui il fornitore di servizi omette di riferire o riferisce in modoincorretto le violazioni di dati personali alle persone interessate e/oallautorit stessa.
Tipologie di violazioni da notificarealle persone interessate: ilconcetto di effetti negativi
Il gruppo si compiace per lintroduzione,allarticolo 29, di una nuova definizione di violazione dei datipersonali, proposta nei commenti della Commissione10. Il gruppoconstata tuttavia che le tre proposte ricorrono ad una diversa formulazione perindicare le circostanze in cui le violazioni vanno notificate alle personeinteressate. Il gruppo raccomanda pertanto che le persone interessatericevano notifica delle violazioni di sicurezza tali da occasionare effettinegativi per la vita privata e la tutela dei dati personali. Il considerando 29 dellaccordo del Consiglio fornisceesempi utili a tal fine.
Le persone cui notificare laviolazione
Il gruppo esprime compiacimento per iriferimenti a abbonato o singolo, a utenti interessati e a autoritnazionale competente inseriti nel considerando 29 degli emendamenti delParlamento11. Laccordo del Consiglio limita le notifiche agliabbonati e quindi alcune violazioni dei dati personali descritte nel parere2/2008 non saranno notificate agli interessati.
2.2. Esenzioni dalla notifica
Il gruppo riconosce la necessit, inoccasione di notifiche di violazioni, di fornire informazioni sulle circostanzedella violazione, in particolare se i dati a carattere personale fosseroprotetti o meno mediante cifratura; si tratta di informazioni essenzialiaffinch, in relazione ad una violazione, la competente autorit nazionale diregolamentazione possa individuare gli interventi adeguati da approntareeventualmente con il fornitore di servizi.
Il gruppo non tuttavia daccordo adesentare da notifica12quelle violazioni in cui i fornitori di servizi hanno approntato le opportunemisure di protezione tecnologica e che tali misure erano state applicate aidati interessati dalla violazione della sicurezza.
Si tratta di una disposizionedestinata a ridurre in modo significativo la qualit e lutilit delleinformazioni fornite alle persone interessate. Solo se debitamente informati, gli utenti interessatipotranno essere in grado di adottare provvedimenti adeguati per ridurre irischi cui sono esposti. Il gruppo sottolinea pertanto limportanza delformato della notifica e della valutazione del rischio ai fini di decidere seinformare o meno le persone interessate, indipendentemente dalle misuretecniche realmente adottate a protezione dei loro dati personali.
3. DATI SUL TRAFFICO
3.1. Trattamento dei dati sul trafficoa fini di sicurezza
Nel nuovo articolo 6, paragrafo 6,lettera a), il Parlamento, il Consiglio e la Commissione propongono di inserirenella direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettronicheuna nuova esenzione riguardante il trattamento dei dati sul traffico per motividi sicurezza.
Il gruppo al corrente che le soluzionicui i fornitori di servizi di sicurezza ricorrono13 a tutela dellasicurezza (quali programmi antivirus e antispam, firewall o sistemi dirilevazione intrusioni) possono richiedere il trattamento dei dati sul trafficofinalizzato a garantire la sicurezza dei dati personali degli utenti e atutelare il servizio stesso. Ciononostante il gruppo nutre apprensioni chelattuale formulazione possa rendere legittimo un uso esteso di dispositivi difiltraggio DPI14, sia in rete che nellapparecchiatura dellutentecome le scatole ADSL, laddove lattuale quadro normativo distingue gi i casiin cui consentito il trattamento dei dati sul traffico per motivi disicurezza.
La base giuridica che consente iltrattamento dei dati sul traffico da parte dei fornitori di servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico e il trattamento dei datipersonali da parte del responsabile del trattamento in effetti costituitadallarticolo 6 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazionielettroniche e dagli articoli 7 e 17 della direttiva sulla tutela dei dati. Inforza dellarticolo 7, lettera f), della direttiva sulla tutela dei dati, iltrattamento di dati personali pu essere effettuato qualora necessario per ilperseguimento dellinteresse legittimo del responsabile del trattamento e acondizione che prevalgano linteresse o i diritti e le libert fondamentalidella persona interessata. Larticolo 17 della suddetta direttiva pone inoltrelobbligo per il responsabile del trattamento di attuare misure tecniche edorganizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personalidalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale odallalterazione, dalla diffusione o dallaccesso non autorizzati [...] o daqualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali. Le misure adottate devono esserealtres proporzionate ai rischi presentati dal trattamento e alla natura deidati da proteggere.
Sottolineando che i commenti dellaCommissione chiariscono la portata dellemendamento 180 del Parlamento, ilgruppo constata che la formulazione proposta dalla Commissione stabilisce al dil di ogni ragionevole dubbio che il trattamento dei dati di pertinenza delladirettiva sulla tutela dei dati. Pertanto,ogni qualvolta risulti necessario, i fornitori di servizi di sicurezzainvieranno una notifica alle autorit nazionali garanti della protezione deidati e assicureranno lesercizio dei diritti degli interessati.
Il gruppo ricorda infine che iltrattamento dei dati sul traffico a fini di sicurezza gi effettuato negliStati membri che hanno adottato misure ai sensi dellarticolo 15, paragrafo 1,della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettronicheche autorizza ladozione di disposizioni legislative in deroga al principiodellanonimit o della cancellazione di dati sul traffico15 non pinecessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, onde prevenire unuso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica.
Alla luce dei motivi su esposti, laproposta di un nuovo articolo 6, paragrafo 6, lettera a), non risultanecessaria.
4. INDIRIZZI IP
Il Parlamento e la Commissione propongonodi introdurre un nuovo considerando (27 bis) sugli indirizzi IP16.
Il gruppo, pur compiacendosi per laformulazione proposta nei commenti della Commissione che fa specificatamenteriferimento al suo operato, non sottoscrive tuttavia la proposta di inserire unriferimento esplicito alla presente questione in una direttiva. In tal senso,il gruppo ribadisce quanto osservato nel precedente parere17 che , a meno di poter distinguerecon assoluta certezza che i dati corrispondano a utenti non identificabili, ilfornitore di servizi Internet dovr trattare tutte le informazioni IP come datipersonali, per maggiore sicurezza.
Gli indirizzi IP riguardano nella maggiorparte dei casi persone identificabili.
Lidentificazione pu avvenire tantotramite il fornitore di accesso che in altri modi, ad esempio sfruttando altriidentificatori quali i cookies oppure linterazine con servizi internet cherichiedono lidentificazione esplicita o implicita dellinteressato.
Il considerando 26 della direttiva sullatutela dei dati specifica esplicitamente che, per determinare se una persona identificabile, ҏ opportuno prendere in considerazione linsieme dei mezziche possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamentoo da altri per identificare detta persona.
La definizione di dati personali fornitadella succitata direttiva fa riferimento ad informazioni concernenti unapersona e gli indirizzi IP sono comunemente utilizzati per distinguere trautenti cui va riservato diverso trattamento, ad esempio nella trasmissione dimessaggi pubblicitari mirati o nella creazione di profili.
Il gruppo disposto ad assistere laCommissione nellintraprendere il lavoro suggerito dal Parlamento europeo sugliindirizzi IP18, anche se, con la Commissione, non trovaparticolarmente opportuno trattare la questione in una disposizione sostanzialedi una direttiva, come trova inopportuno lobbligo di presentare una relazioneper fini non previsti dalla presente direttiva.
5. INFORMAZIONI ALLE AUTORIT GARANTI DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Parlamento ha adottato in primalettura lemendamento 136 riguardante larticolo 15 della direttiva relativaalla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, successivamente modificatodai commenti della Commissione. La proposta imporrebbe un obbligo a tutti ifornitori di servizi di comunicazione elettronica e di servizi della societdellinformazione di notificare alle autorit indipendenti garanti dellaprotezione dei dati tutte le richieste ricevute conformemente al paragrafo 119e un obbligo per lesuddette autorit di indagare tutte le richieste e di notificare alle autoritgiudiziarie competenti i casi in cui ritiene che le pertinenti disposizionilegislative nazionali non siano state rispettate.
La notifica proposta unutile aggiuntanellinteresse di una maggiore trasparenza e di un maggior controllo da partedelle autorit di regolamentazione. Tuttavia, sebbene una siffatta disposizionepotenzierebbe notevolmente la capacit di supervisione e di applicazione dellalegge da parte delle autorit garanti della protezione dei dati, contribuendopertanto ulteriormente affinch laccesso allinformazione si svolga nei limitidella legalit, essa graverebbe tanto le imprese interessate che le autoritgaranti della protezione dei dati con un ulteriore onere amministrativo. A taleriguardo, il gruppo nutre apprensione che, poste nella necessit di monitorareil numero crescente di richieste20 trattate dalle autoritgiudiziarie e di controllare tutte le singole inchieste giudiziarie, leautorit garanti si confrontino con un aumento sostanziale del fabbisogno dirisorse finanziarie e umane.
Il gruppo propone pertanto che lasuddetta notifica abbia cadenza annuale e che fornisca dettagli sulle procedureinterne utilizzate per rispondere alle richieste di accesso ai dati personalidellutente, sul numero di richieste ricevute, sulla base giuridica addotta esugli eventuali problemi riscontrati. inoltre opportuno che lobbligo di notifica cos posto vengaarmonizzato e dettagliato a livello UE.
6. COMUNICAZIONI INDESIDERATE
Lemendamento 131 del Parlamentochiarisce che gli MMS e tecnologie simili rientrano nella definizione di postaelettronica di cui allarticolo 2, lettera h).
In primo luogo, il gruppo osserva che ilconsiderando 40 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazionielettroniche gi chiarisce che gli SMS rientrano nella definizione di postaelettronica21.
In secondo luogo, necessario adeguarelarticolo 13, paragrafo 1, tenendo conto delle tecnologie emergenti,conformemente al principio posto al considerando 422. Comeattualmente formulato, larticolo 13, paragrafo 1, parte dallassunto chelinteressato sia gi connesso alla rete su cui transita la comunicazione (adesempio una telefonata o un messaggio di posta elettronica). Non sono pertantocontemplati i casi in cui labbonato sia sollecitato a connettersi ad una reteesclusivamente dedicata a messaggi pubblicitari, un eventuale caso tipico se sipensa alle applicazioni marketing bluetooth.
Il gruppo si compiace pertanto deichiarimenti forniti nei commenti della Commissione secondo cui la portatadellarticolo 13 riguarda principalmente luso della parola comunicazione eil nuovo considerando fa riferimento a tecnologie simili. Viene cosgarantito il carattere necessario del previo consenso dellutente per leapplicazioni marketing bluetooth, tenendo conto in tal modo delle osservazioniformulate dal gruppo nel parere 2/2008 riguardo la necessit di tutelare gliutenti di connessioni wireless a corto raggio dalle comunicazioni nondesiderate, come previsto allarticolo 13. Il considerando 40 potrebbeeventualmente contemplare un esplicito riferimento a bluetooth.
In terzo luogo, il gruppo ricorda leosservazioni espresse nel parere 2/2008 riguardo luso del termine abbonatodi cui allarticolo 13 e prende nota con soddisfazione della formulazioneproposta dallaccordo del Consiglio.
Infine, la proposta del Consiglio dimodificare larticolo 13, paragrafo 2, aggiungendo la frase al momento dellaraccolta delle coordinate inoltre molto utile in quanto specifica in modoinequivocabile il momento in cui gli utenti sono in condizione di opporsialluso delle proprie coordinate elettroniche ai fini della pubblicit diretta.
7. IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE
Il gruppo decisamente contrarioallemendamento 128 adottato dal Parlamento secondo cui le impostazioni delprogramma di navigazione sono un modo per esprimere un consenso preliminare. Sebbene lemendamento sia ripreso nei commenti dellaCommissione e nellaccordo del Consiglio, il gruppo intende esprimersi ariguardo.
Prescindendo dal problema formale insitonella creazione da parte della direttiva di un siffatto linguaggiotecnico-specifico, il gruppo teme per lerosione del concetto di consenso e perla mancanza di trasparenza che ne consegue.
Le impostazioni predefinite di moltiprogrammi di navigazione non consentono allutente di essere informato circa itentativi di memorizzazione o di accesso alla sua apparecchiatura terminale. Leimpostazioni predefinite dei programmi di navigazione, per quanto si debbanorispettose della privacy, non possono pertanto essere un mezzo per lutente dimanifestare la propria volont libera, specifica e informata, come richiestoallarticolo 2, lettera h), della direttiva sulla tutela dei dati.
Per quanto riguarda i cookies, il gruppo del parere che chi si avvale di questi dispositivi debba informarne lutentenella dichiarazione sulla riservatezza e non far affidamento alle impostazioni(predefinite) dei programmi di navigazione. Peraltro la formulazione presceltanon si limita ai cookies ma include qualsiasi tecnologia atta ad individuare ilcomportamento dellutente del programma di navigazione.
8. AZIONI GIUDIZIARIE PRESENTATE DA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE
Il gruppo a favore della propostadel Parlamento23 di introdurre allarticolo 13, paragrafo 6, lapossibilit per ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimonella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate aisensi della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazionielettroniche di promuovere unazione giudiziaria.
Si tratta di una norma destinata senzadubbio a potenziare i diritti degli utenti e a contribuire allo sviluppo dimigliori pratiche in materia di sicurezza da parte degli operatori del settore.
9. ALTRE QUESTIONI
Il gruppo prende infine nota consoddisfazione:
- che il legislatore intende sanzionarele pratiche di phising24;
- che la Commissione e il Consiglio hannotenuto conto25 della richiesta del gruppo di essere consultatonellambito della procedura di comitatologia prevista allarticolo 4, paragrafo4;
- di essere stato inserito nel processodi consultazione di cui allarticolo 15 bis, paragrafo 4;
- che sar consultato in occasionedellelaborazione della relazione sullapplicazione della direttiva relativaalla vita privata e alle comunicazioni elettroniche rivista26;
- del fatto che la Commissione, ilConsiglio e il Parlamento desiderino chiarire che le disposizioni delladirettiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche siapplicano alle tecnologie emergenti, quali RFID27 o NFC, basate sudispositivi di identificazione a radiofrequenza senza contatto.
10. CONCLUSIONI
Tra le questioni sollevate nel presenteparere, il gruppo dellarticolo 29 chiede ai legislatori europei di tenersoprattutto presente la necessit di estendere la notifica delle violazionidella sicurezza dei dati personali ai servizi della societ dellinformazione,tenuto conto della sua centralit ai fini della protezione dei dati personalidei cittadini europei.
Fatto a Bruxelles, il 10/02/2009
Per il Gruppo di lavoro
Il presidente
Alex TRK
NOTE
1 Gazzetta ufficiale L 281 del 23.11.1995, pag. 31,
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm
2 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp126_it.pdf
3 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp150_it.pdf
4 Il rischio di effettinegativi andrebbe soppesato in funzione di elementi quali la quantit di datiinteressati dalla violazione, la loro natura, le conseguenze della violazioneper linteressato, ad esempio furto di identit, perdita finanziaria, mancateopportunit economiche o occupazionali, una combinazione di questi fattori oaltre circostanze simili. I criteri qualitativi e quantitativi in base ai qualistabilire le conseguenze degli effetti negativi dovranno essere definiti neldettaglio nellambito della procedura di comitatologia, tenendo conto dellanecessit di non oberare le autorit con casi di minore rilevanza e di nondiffondere allarme ingiustificato tra gli interessati.
5 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp126_it.pdf
6 opportuno definireun formato standard per le registrazioni onde garantirne la verificabilit daparte della competente autorit nazionale di regolamentazione.
7 Alcune disposizionidella direttiva quali larticolo 5, paragrafo 3 (cookies e spyware) elarticolo 13 (comunicazioni indesiderate) sono gi norme generali applicabilinon solo ai servizi di comunicazione elettronica.
8 Il gruppo prende attoche disposizioni in tal senso sono state proposte dal Parlamento, dallaCommissione e dal Consiglio nel nuovo articolo 15 bis, paragrafo 1.
9 Si vedano i commentidella Commissione sugli emendamenti 187/rev e 184 adottati dal Parlamento.
10 Tuttavia, trattandosidi un concetto generale, la violazione dei dati personali non andrebbelimitata ai dati elaborati nellambito della fornitura di servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico, bens esteso almeno aiservizi della societ dellinformazione.
11 Si veda lemendamento183.
12 Si veda il considerando29 degli emendamenti del Parlamento (emendamento 122) e i considerando 29 e 32dellaccordo del Consiglio.
13 Tantonellapparecchiatura terminale dellutente che in rete.
14 La DPI (deeppacket inspection) consente di seguire e localizzare il comportamento dellutenzain modo molto invasivo.
15 Posto all'articolo 6,paragrafo 1.
16 Emendamento 185 delParlamento.
17 Parere 4/2007 sulconcetto di dati personali e il parere 1/2008 sugli aspetti della protezionedei dati connessi ai motori di ricerca.
18 Emendamento 139 e186/rev.
19 Che descrive gliobblighi in materia di conservazione di dati formalizzati dalla direttiva2006/24/CE sulla conservazione di dati.
20 Molti operatori delsettore delle telecomunicazioni ricevono ogni giorno diverse centinaia dirichieste del genere.
21 Fornita allarticolo2, lettera h), della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazionielettroniche.
22 Che afferma che ladirettiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche deveessere adeguata agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie deiservizi di comunicazione elettronica, in guisa da fornire un pari livello ditutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalletecnologie utilizzate.
23 Emendamento133.
24 Emendamento 132 delParlamento.
25 Si vedano i commentidella Commissione allemendamento 127 del Parlamento.
26 Si veda lemendamento139 e 186/rev del Parlamento.
27 Articolo 3 e considerando 28.