GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29 Parere 5/2006 - WP122 Adottato il 14 giugno 2006 La sentenza della Corte di giustizia europea del 30 maggio 20061 annulla sia la decisione della Commissione sull'adeguatezza, sia la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sui dati PNR. In ossequio alla sentenza della Corte, le istituzioni comunitarie sono tenute a denunciare l'accordo con gli Stati Uniti sul trasferimento dei dati relativi a passeggeri entro il 30 settembre 2006. Pertanto, dopo la denuncia dell'accordo verrà meno una base giuridica di diritto europeo per il trasferimento dei dati PNR agli Stati Uniti. A livello nazionale potrebbe essere necessario adottare misure quali la sospensione completa del trasferimento dei dati alle autorità statunitensi. Alla luce dellattuale situazione, il Gruppo di lavoro Articolo 29 adotta il seguente Parere ed invita le istituzioni europee competenti a tenere conto di quanto segue: Onde evitare un vuoto giuridico dal 1° ottobre 2006 in materia di trasferimento dei dati PNR ed assicurare la tutela ininterrotta dei diritti e delle libertà dei passeggeri, il Gruppo Articolo 29 ritiene fondamentale che lUE adotti tempestivamente un nuovo accordo con gli Stati Uniti. Per garantire un approccio europeo armonizzato e coerente, sarebbe opportuno evitare accordi bilaterali tra gli Stati Uniti e i singoli Stati membri dell'UE. L'accordo in questione dovrebbe quantomeno mantenere e integrare il livello attuale di protezione dei dati fissato nella Dichiarazione di Intenti delle autorità statunitensi così da renderla vincolante e, inoltre, dovrebbe tenere conto delle osservazioni critiche formulate dal Gruppo Articolo 29 nei suoi precedenti pareri sui dati PNR, anche con riguardo alla riduzione degli elementi informativi. Laccordo dovrebbe basarsi su un sistema "push" dal momento che ne esistono già le condizioni tecniche. È necessario rispettare rigidamente i fini per i quali è consentito il trasferimento, anche ulteriore, dei dati PNR. Il Gruppo di lavoro auspica che il meccanismo di riesame annuale congiunto sia mantenuto conformemente allaccordo vigente. Il nuovo accordo non dovrebbe avere una durata superiore a quella dellattuale, cioè novembre 2007. Il Gruppo di lavoro presume che saranno ascoltati e consultati i garanti nazionali per la protezione dei dati e il GEPD ed è pronto a collaborare in ogni modo al fine di giungere ad un nuovo accordo conforme alle esigenze indicate. Nel medio e lungo periodo, il Gruppo di lavoro ritiene necessario sviluppare un approccio più coerente in materia di scambio dei dati relativi a passeggeri così da garantire sia la sicurezza del traffico aereo, sia il rispetto dei diritti umani a livello mondiale. Infine, la sentenza della Corte mostra una volta di più le difficoltà derivanti dalla divisione artificiale tra i pilastri e la necessità di un quadro di riferimento coerente e trasversale ai pilastri in materia di protezione dei dati. Bruxelles, 14 giugno 2006 Per il gruppo di lavoro Il presidente Peter SCHAAR NOTE 1 Cause riunite C-317/04 e C-318/04. |