CE - GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Parere 5/2002 Approvato l'11 ottobre 2002 IL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI istituito in virtù della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 19951, visti gli articoli 29 e 30, paragrafi 1 (a) e 3 della direttiva, visto il regolamento di procedura del comitato , e in particolare gli articoli 12 e 14, considerando la dichiarazione dei Commissari europei per la protezione dei dati alla conferenza internazionale di Cardiff (9-11 settembre 2002) sull'obbligo di conservazione sistematica dei dati di traffico delle telecomunicazioni approva incondizionatamente tale dichiarazione. Fatto a Bruxelles, 11 ottobre 2002 Per il gruppo di lavoro
Dichiarazione dei Commissari europei per la protezione dei dati alla conferenza internazionale di Cardiff (9-11 settembre 2002) sull'obbligo di conservazione sistematica dei dati di traffico delle telecomunicazioni I Commissari europei per la protezione dei dati rilevano con preoccupazione che, nell'ambito del cosiddetto "terzo pilastro" dell'UE, sono state avanzate proposte che comporterebbero l'obbligo sistematico di mantenimento dei dati di traffico concernenti tutti i tipi di telecomunicazioni (ossia luogo, data, e numeri utilizzati per comunicazioni telefoniche, fax, posta elettronica, e altri usi di Internet) per un periodo di un anno o anche oltre, allo scopo di consentire la possibilità di accesso a tali dati da parte delle autorità di polizia e di sicurezza. I Commissari europei per la protezione dei dati nutrono gravi dubbi sulla legalità e legittimità di misure di così vasta portata. Inoltre, essi desiderano richiamare l'attenzione sull'eccessivo livello dei costi di tali provvedimenti per l'industria di Internet e delle telecomunicazioni, e sull'assenza di provvedimenti siffatti negli Stati Uniti. I Commissari europei per la protezione dei dati hanno ripetutamente sottolineato che simili provvedimenti costituirebbero un'impropria lesione dei diritti fondamentali garantiti ai cittadini dall'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, come ulteriormente specificato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (vedi parere 4/2001 del gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 istituito in virtù della direttiva 95/46/CE e Dichiarazione di Stoccolma dell'aprile 2000). La protezione dei dati di traffico delle telecomunicazioni è adesso prevista anche dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (Gazzetta ufficiale L 201/37), in base alla quale, in linea di principio, il trattamento dei dati di traffico è consentito a fini di contabilità e di riscossione dei canoni di collegamento. Dopo lungo e approfondito dibattito, è stato deciso che il mantenimento dei dati di traffico a fini di pubblica sicurezza debba essere strettamente subordinato alle condizioni di cui all'articolo 15 (1) della direttiva, ossia, sempre e comunque, soltanto per un periodo limitato e qualora strettamente necessario, opportuno e proporzionato nell'ambito di una società democratica. Perché i dati di traffico possano essere mantenuti in casi specifici, è quindi necessario che sussista una necessità dimostrabile in tal senso, che il periodo in cui vengono mantenuti sia più breve possibile e che tale attività venga esplicitamente regolata dalla legge, in maniera da garantire un'adeguata salvaguardia in caso di illecito accesso e qualsiasi altro abuso. L'archiviazione sistematica di tutti i tipi di dati di traffico per un periodo di un anno o più sarebbe chiaramente sproporzionata e quindi inaccettabile comunque. I Commissari europei per la protezione dei dati si aspettano che il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 venga consultato sui provvedimenti che potrebbero emergere dalle discussioni sul "terzo pilastro" prima della loro adozione. NOTE |