CE - GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI DECISIONE 1/2001 sulla partecipazione alle riunioni del Gruppo di lavoro sullarticolo 29 della protezione dei dati di rappresentanti delle Autorità nazionali di vigilanza per la protezione dei dati provenienti dai paesi candidati - wp52Adottata il 13 dicembre 2001 IL GRUPPO DI LAVORO SULLA TUTELA DELLE PERSONE FISICHE NEI CONFRONTI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, vista la direttiva 95/46/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(1), e in particolare gli articoli 29 e 30, §§ 1(a) e 3, della medesima, considerando il Regolamento interno del Gruppo di lavoro(2) e in particolare l'articolo 9, § 1, del medesimo, considerando quanto segue: (1) L'ampliamento dell'Unione europea è uno dei progetti più ambiziosi nella storia dell'Unione. La prospettiva di un'Unione che abbracci l'intero continente è divenuta più concreta con il trattato di Nizza, che espone gli emendamenti istituzionali necessari per permettere all'Unione di accogliere i paesi candidati che saranno pronti dalla fine del 2002. Il processo di ampliamento abbraccia attualmente i tredici paesi candidati che seguono: Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Turchia, La strategia comunitaria sull'ampliamento comprende, da un lato, negoziati basati sul principio che all'adesione si applica l'acquis comunitario - inclusa la direttiva 95/46/CE; e dall'altro, una precisa serie di atti di preadesione affinché i paesi candidati approvino e applichino quanto più possibile acquis comunitario prima dell'adesione. In particolare, un obiettivo della strategia di preadesione è familiarizzare i candidati con le politiche e le procedure dell'Unione, dando loro la possibilità di partecipare ai programmi comunitari(3). Tale obiettivo, confermato nel dicembre 1997 dal Consiglio europeo di Lussemburgo(4), venne poi meglio precisato dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio "Partecipazione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari"(5). In essa la Commissione riconosceva che paesi non ancora membri dell'Unione europea non avrebbero dovuto partecipare ad alcun meccanismo decisionale, ma sottolineava l'interesse dell'Unione europea a coinvolgere i paesi candidati nei meccanismi che sviluppano l'acquis, ai fini di una sua più efficace applicazione in tali paesi e familiarizzare quest'ultimi con le procedure comunitarie. Il Gruppo di lavoro condivide in pieno il punto di vista della Commissione. (2) Il Gruppo di lavoro sull'articolo 29 ha carattere consultivo e agisce in modo indipendente. Esso esamina tutte le questioni inerenti l'applicazione uniforme delle norme nazionali approvate ai sensi della direttiva 95/46/EC. In proposito, l'opportunità offerta ai rappresentanti dei paesi candidati di seguire i dibattiti del Gruppo di lavoro in qualità di osservatori è un mezzo efficace anche per perseguire tale obiettivo; (3) Il Gruppo di lavoro sull'articolo 29 è composto da un rappresentante della/e autorità di vigilanza designata/e da ciascun Stato membro, da un rappresentante della/e autorità designate per le istituzioni e gli enti comunitari e da un rappresentante della Commissione. La partecipazione dei paesi candidati alle riunioni del Gruppo di lavoro si dovrebbe perciò limitare ai paesi in cui esista un'autorità di vigilanza che controlli l'applicazione delle legislazione sulla protezione dei dati; (4) È auspicabile che i rappresentanti delle autorità di vigilanza sulla protezione dei dati dai paesi candidati possano intervenire nelle discussioni del Gruppo di lavoro con osservazioni o domande, senza partecipare a votazioni. Essi sono vincolati alle norme del regolamento interno del gruppo di lavoro, se applicabili, e soprattutto all'articolo 11 del medesimo; (5) Con opportune disposizioni, il Gruppo di lavoro continuerà a svolgere i suoi compiti in modo efficace. È soprattutto necessario che dipenda dal presidente la designazione dei punti dell'ordine del giorno cui gli osservatori dei paesi candidati possono essere invitati a partecipare; (6) Le risorse umane e finanziarie delle autorità di vigilanza degli Stati membri e della Commissione per dividere i costi di presenza e di organizzazione delle riunioni sono limitati. La presenza di rappresentanti dei paesi candidati va organizzata in modo che non gravi su tali risorse e che il Gruppo continui a lavorare al suo ritmo attuale; (7) La partecipazione di rappresentanti dei paesi candidati nelle riunioni di gruppo di lavoro non pregiudica i negoziati di adesione né, soprattutto, il vaglio della legislazione dei paesi richiedenti, effettuato dalla Commissione; HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il presidente del Gruppo di lavoro può invitare a partecipare alle riunioni del Gruppo i rappresentanti delle autorità di vigilanza sulla protezione dei dati dei 13 paesi candidati all'Unione europea. Gli accordi necessari a tal fine saranno presi dal segretariato. Articolo 2 Alle riunioni del Gruppo di lavoro, î rappresentanti delle autorità di vigilanza sulla protezione dei dati dei paesi candidati avranno lo stato di osservatori. Essi potranno partecipare ai dibattiti del Gruppo di lavoro, ma non alle sue votazioni. Articolo 3 Nell'approvare il progetto di ordine del giorno, il presidente del Gruppo di lavoro indicherà i punti cui i rappresentanti delle autorità di vigilanza sulla protezione dei dati dei paesi candidati possono essere presenti. Fatto a Bruxelles, 13 dicembre 2001 Per il Gruppo di lavoro NOTE 1. GU L 281, 23.11.1995, p. 31, disponibile presso: http://europa.eu.int/comm/segretezza |