GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei dati sullaproposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consigliorelativa alle società private a responsabilità limitata con ununico socio

(Pubblicato sulla GUUE n. C390 del 5.11.2014)

 

1.Introduzione

1.1.Consultazione del GEPD

1.     Il 9 aprile 2014 laCommissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e delConsiglio relativa alle società a responsabilità limitata con ununico socio (in prosieguo: «la proposta») (1). Lo stesso giorno laCommissione ha inviato la proposta al GEPD per consultazione.

1.2.Obiettivo e scopo della proposta

2.       L'obiettivogenerale della proposta è quello di «dare a qualsiasi potenzialefondatore di società, in particolare di PMI, la possibilità di crearepiù facilmente una società all'estero». A tal fine, la propostamira ad «armonizzare le condi­zioni per la costituzione e il funzionamentodelle società a responsabilità limitata con un unico socio». Laproposta prevede «la possibilità di registrazione online con il modellostandard per l'atto costitutivo e un capitale minimo di 1 EUR, accompagnato daun test di bilancio e da una dichiarazione di solvibilità». Percontribuire a garantire la trasparenza impone l'obbligo di divulgare taluneinformazioni relative alle società unipersonali in un registro acces­sibileal pubblico (2).

3.       Conclusioni

— Accogliamo con favore la consultazione delGEPD relativa alla presente proposta e il fatto che quest'ultima limita laraccolta di dati ai requisiti di idoneità attualmente validi e specificache gli scambi di informazioni potrebbero essere condotti nell'ambito delsistema IMI.

— Nel presente parere raccomandiamo leseguenti ulteriori modifiche:

o    occorrerebbe aggiungere unadisposizione sostanziale, o perlomeno un considerando, che faccia riferimentoalla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, tra cui «disposizioninazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE»;

o    il preambolo dovrebbe fareriferimento al fatto che il GEPD è stato consultato;

o    la proposta dovrebbe esserepiù esplicita riguardo a quali dati personali possono essere scambiatiattraverso l'IMI, specificando quali informazioni aggiuntive possono essereraccolte in riferimento ai requisiti di idoneità;

o    la proposta, in unadisposizione sostanziale, dovrebbe specificare con maggior chiarezza idocumenti da met­ tere pubblicamente a disposizione, previa attentavalutazione della proporzionalità, e dovrebbe specificare altresìche qualsiasi pubblicazione sarà soggetta alle garanzie in materia diprotezione dei dati previste dal diritto nazionale;

o    inoltre, la propostadovrebbe specificare che i dati personali messi pubblicamente a disposizionenell'ambito della proposta stessa possono essere usati a scopo di trasparenza eattendibilità, e non saranno impiegati per finalità incompatibili;

— infine, la proposta dovrebbe imporre ai registri/allesocietà l'obbligo di garantire che siano messe in atto misure tecniche eorganizzative per limitare l'accessibilità delle informazioni concernentii privati (tra cui soci unici o rappresentanti di società) dopo undeterminato periodo di tempo.

Fattoa Bruxelles, il 23 luglio 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati

 

NOTE                                                

(1) COM(2014) 212 final.

(2) Relazione, sezioni 1, 2 e 3.